La Responsabilità La Responsabilità Professionale nel processo
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La Responsabilità La Responsabilità Professionale nel processo
La Responsabilità Professionale nel processo prescrittivo del Medico di Medicina Generale L i iS Luigi Sparano CONVEGNO QUADRI FIMMG 2012 ACIREALE 4 MAGGIO 2012 Premessa Lo scenario relativo alle prescrizioni farmaceutiche, è stato negli ultimi anni fortemente condizionato da una numerosa serie di eventi, che hanno determinato nuovi comportamenti prescrittivi nei M di i It Medici Italiani, li i e di conseguenza anche h una nuova modalità non codificata di abitudine dei cittadini . z z z z z La trasformazione della pratica clinica del Medico di Medicina Generale è stata influenzata sostanzialmente da particolari fattori: la scadenza dei brevetti della g gran pparte dei farmaci in commercio, l’introduzione dei farmaci equivalenti equivalenti, il continuo variare dei p prezzi dei farmaci che ha facilitato le sostituzioni incontrollate di molecole q , equivalenti le delibere adottate dalle varie Regioni con attuazione tt i diversificate di ifi t a volte lt contraddittorie, t dditt i z Le ragioni illustrate inducono la necessità di adottare e perseguire, per i Medici di Medicina Generale, principali protagonisti della prescrizione, uno strumento di comportamento pprescrittivo che necessariamente abbia le caratteristiche z 1) coerenza terapeutica z 2)di ) tutela verso il cittadino e z 3) di etica comportamentale del medico prescrittore. prescrittore z z L’attività L’ tti ità clinica li i quotidiana tidi del d l Medico M di di Medicina Generale Italiano è caratterizzata dalla complessità l ità di eventi ti ed d azioni i i che h sii svolgono l in tempi brevissimi ma significativi, che avvengono quasi sempre in solitudine professionale e molto spesso sono frutto di esperienza individuale ed abitudini consolidate. Codificare comportamenti professionali, professionali può apparire una scelta che limita l’azione professionale individuale ma non vi è dubbio che il medico assumendo un modello ne diventa consapevole gestore. gestore Normativa z Legge 425 8/8/1996 “ il medicinale generico è un medicinale di i l a base b di uno o più i principi i i i attivi... i i che h sia bioequivalente rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione p qquali-quantitativa q in principi p p attivi , la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni teraputiche. teraputiche Definizione di medicinale equivalente z DL 219 del 24/4/2006 art 10 comma 5 lettera b) ...il medicinale generico è un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento, f , nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità Principio della “sostituibilità” z DL 425 del 8/8/1996 introduce il principio della sostituibilità i ibili del d l farmaco f da d parte del d l farmacista, f i il quale qualora il medico non abbia specificato nella prescrizione il titolare dell'AIC del medicinale pprescritto,, ppuò decidere e dispensare p qqualsiasi generico corrispondente. Decreto-legge 18/09/2001, n. 347 Articolo 7 Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale g composizione I medicinali,, aventi uguale g composizione p in pprincipi p attivi,, nonché forma farmaceutica,, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione . 2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, i da d parte dell'assistito, d ll' i i ddella ll ricetta i non puòò sostituire i i il ffarmaco prescritto i con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso. (4) 3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, basso disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, regionale in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1. l n.222 legge 222 del d l 29/11/2007 29/11/200 Articolo A i l 5, comma 5 “nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico”. La disposizione disposi ione evidenzia e iden ia la discrezionalità del medico nella scelta del farmaco più indicato per il proprio paziente e consentendo la prescrizione i i di un principio i i i attivo i qualora l il medico di in i scienza i e coscienza lo ritenga del tutto sostituibile tra farmaci equivalenti. Con la conseguenza che il medico non puo’ essere obbligato a indicare nella prescrizione esclusivamente il nome del principio attivo e quindi non puo’ essere rimessa al farmacista la scelta concreta del farmaco da somministrare non avendo questo ultimo né la competenza tecnica, somministrare, tecnica né la conoscenza del quadro clinico dell’assistito. LEGGE 24.1.2012 24 1 2012 N°1 N 1 9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione modalita somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. uguali Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile sostituibile con equivalente generico", generico , ovvero, "non non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo piu piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita‘ posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo All articolo 11 11, comma 9, 9 del decreto-legge decreto legge 31 maggio 2010, 2010 n. n 78, 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti: " l su espressa richiesta "solo i hi t dell'assistito d ll' i tit e". " Riferimenti Normativi z z z LEGGE 425/96 LEGGE 94 8/4/1998 “Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate autorizzate” LEGGE 244 24/12/2007 art 823 Legge finanziaria 2007 z Dlvo vo 19/2006 9/ 006 z Legge 405 16/11/2001 z LEGGE 149 26/7/2005 z LEGGE 24/1/2012 Rifl Riflessioni i i z z z z Il medico prescrive il farmaco come completamento di un percorso diagnostico e t terapeutico ti Utilizza il farmaco per raggiungere ll'obiettivo obiettivo terapeutico determinato dal presupposto diagnostico La prescrizione è successiva alla visita ed è conseguente al riscontro anamnestico complessivo del singolo g paziente p La conoscenza del paziente è un paradigma fid i i fiduciario Considerazioni professionali z z z La prescrizione del medico ,indica in linea di massima sulla conoscenza fino allora disponibile per il medico fiduciario fiduciario, ll'assenza assenza di eventuali rischi per la somministrazione di un farmaco La storia complessiva clinica , gli eventuali eventi avversi, vve s , reazioni e o allergiche e g c e ... so sono o ppatrimonio o o della conoscenza del medico L'introduzione L'i d i dei d i farmaci f i equivalenti i l i è da d incentivare nella considerazione che l'uso degli stessi sia efficace, appropriata, e finalizzata al risultato terapeutico p La sostitutibilità da p parte del farmacista è z Possibile per legge z Una opportunità economica per il paziente z z Un obbligo U bbli dda parte ddell ffarmacista i nell'evidenziare ll' id i la differenza economica rispetto al farmaco “branded” Ma...non Ma non può prescindere dalle indicazioni terapeutiche registrate ...determinando un utilizzo “ ff label” “off l b l” La sostituibilità inoltre evidenzia z La comunicazione non esplicita, ma possibile, da parte del d l Medico di fiduciario, fid i i dell'assenza d ll di qualsiasi tipo di problema connesso alla somministrazione di un qualsiasi farmaco equivalente q (nel ( senso che il Medico nel trasferire tale prescrizione non evidenzia un anamnesi positiva di reazioni di vario tipo dall dall'anafilassi anafilassi alle allergie in genere, autorizzando in maniera implicita la sostituzione di uno tra i molteplici farmaci equivalenti disponibili) Il farmacista quindi non avendo informazioni specifiche circa la prescrizione ritiene che... p z z z z Il problema della sostituibilità sia soltanto economico i È privo di qualsiasi rischio segnalato Modifica ogni prescrizione in caso di utilizzo dei farmaci equivalenti È il governatore della prescrizione del farmaco equivalente imponendo ogni tipo di scelta Evitiamo le trappole z z Obiettivo è la tutela del paziente, non innesco di un conflitto fli nell percorso prescrittivo i i tra il medico di ed il farmacista Una segnalazione corretta per esempio la ... “Non Sostituibilità” può garantire il Medico, Sostituibilità Medico il Farmacista, ma soprattutto il paziente Quindi va ricordato che ... z La prescrizione è del Medico z Il beneficiario è il paziente z Il farmacista f i dispensa di il farmaco f z z z La dicitura di “Non Non Sostituibilità” Sostituibilità è una garanzia rispetto alle informazioni anamnestiche del paziente In ogni g caso la responsabilità p della pprescrizione è sempre del Medico Il medico di è il governatore t della d ll prescrizione i i ….LE LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE E LE PRESCRIZIONI OFF LABEL Sono considerate “off label” , le prescrizioni farmaceutiche che vengono effettuate in ambito terapeutico diverso dalle indicazioni ministeriali registrate. i z i farmaci equivalenti q di stesse molecole, ppossono presentare indicazioni registrate ministeriali differenti e composizione in eccipienti diversa per ognuno degli stessi oltre che nella forma famaceutica (capsule, compresse, compresse divisibili etc...) in grado di determinare effetti t terapeutici ti i differenti diff ti ; … e quindi z z Tali prescrizioni non sono a carico del SSN , ma soprattutto tt tt espongono i MMG add uso terapeutico t ti non riconosciuto in ambito ministeriale. In riferimento all’utilizzo dei farmaci equivalenti , va sottolineato che molecole di stesse classi farmacologiche presentano il paradosso di non avere uguali indicazioni ministeriali registrate registrate. … di conseguenza z Ciò può significare , inevitabilmente, che qualora il MMG non vincoli i li la l sua prescrizione i i farmaceutica con la dicitura di non sostituibilità, come più iù volte l ricordato, i d diventa di inconsapevolmente l’artefice di una prescrizione “imprecisa” e potenzialmente “inappropriata”, non sul piano amministrativo (indotto economico) , ma sul piano giuridico (responsabilità). L‘ indicazione di ... “Non sostituibilità” diventa z Una corretta applicazione della legge z Un diritto per il paziente z z z La garanzia che il farmaco equivalente sia dispensato secondo d la l prescrizione i i medica di Che il farmaco dispensato p sia implicato p in considerazioni oltre che terapeutiche ed economiche soprattutto etiche e g alla salvaguardia g del paziente p legata Un alleanza terapeutica tra le figure implicate nel processo della prescrizione: Il Medico,il Medico il Farmacista ed il Cittadino. Cittadino z z z z E’ auspicabile nonché necessario per il MMG costruire t i uno schema h fiduciario fid i i personalizzato li t nell’utilizzare i farmaci al fine di non incorrere in problematiche medicolegali di pianificare la continuità e l’adesione alla terapia per il paziente i conoscenza delle principali indicazioni registrate dei farmaci cosiddetti equivalenti z conoscere il significato i ifi della d ll bioequivalenza bi i l z renderlo noto all’utente/paziente all utente/paziente … e ancora z z rassicurare i cittadini sulla affidabilità dei farmaci equivalenti i l ti , ma percorrendo d la l possibilità ibilità che h gli li stessi non vengano sostituiti dal farmacista di i disorientando d il medico di edd il paziente i stesso diffondere nei medici l’importanza l importanza della apposizione in ricetta della dicitura di non sostituibilità …La La prima legge nel 1996…! 1996 ! Perchè ne parliamo p solo ora… ora 16 anni dopo p … Nel 2012 cosa succede ? z z z Scadenza della maggior parte delle”coperture delle coperture brevettali”; Numerosi nuovi farmaci equivalenti di stesse molecole;; Sostituzione “incontrollata” di farmaci di diverse classi terapeutiche; z Confusione Terapeutica p per p i cittadini;; z Sentenze, contenziosi in atto…*(documenti disponibili per i Medici FIMMG) IL DISAGIO PRESCRITTIVO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE z Appare ovvio alla luce delle motivazioni espresse che il MMG sia l’unico l unico responsabile di tutto il processo della prescrizione, ed al tempo stesso il maggiore riferimento fiduciario del cittadino utente. Gli “Equivalenti” q sono una risorsa… z Se l’evoluzione verso l’utilizzo dei farmaci equivalenti ha di fatto determinato negli ultimi “equivalenti” anni, una possibilità ed una opportunità per liberare risorse al fine della sostenibilità del SSN SSN, dall’altro i sistemi organizzativi regionali hanno i t interpretato t t questa t nuova realtà ltà prescrittiva, itti sostenendo politiche e discriminando, tra i valori l ti all’utilizzo legati ll’ tili del d l farmaco, f quelli lli che h sii basano b sulle priorità economiche, evidenziando un atteggiamento i ostile il neii confronti f i dei d i cosiddetti idd i farmaci originatori. Ma il Medico… sceglie g perché p responsabile dei singoli pazienti z Una chiave di lettura appropriata, dovrebbe contenere t modalità d lità equilibrate ilib t che h acquisiscano ii soprattutto il valore terapeutico dei farmaci, i di d indipendentemente dalla d ll loro l classificazione l ifi i se a brevetto in corso, equivalenti branded, l’efficacia del trattamento in relazione alle indicazioni registrate, la garanzia terapeutica per chi usufruisce delle cure, la aderenza alla terapia ed il consecutivo risultato sul controllo delle malattie croniche; z Risulta auspicabile che le Regioni e gli A Assessorati ti preposti ti all ruolo l di garante t del d l cittadino, recuperino i valori associati all’uso del f farmaco , quale l strumento prezioso i del d l SSN, SSN non solo quale esclusivo indotto di tipo economico ma che comprenda quei valori individuati come paradigmi indispensabili di garanzia per il cittadino malato. z Il problema non è … La non sostituibilità o meno … Decalogo g comportamentale p della prescrizione responsabile… z z z z Priorità della responsabilità nel processo prescrittivo itti Prescrizione come sintesi di un paradigma fiduciario (il MMG ha fiducia dei suoi farmaci, di conseguenza il paziente) Prescrizione legata ad un processo decisionale: sostituibilità i ibili à e non sostituibilità i ibili à sono comunque legate alla scelta del medico Il Medico prescrive farmaci di cui ha completa conoscenza (branded o generici che siano…) siano ) E Ancora… Ancora z z z Sostituire la prescrizione può , e non deve mai significare sostituire il medico; IM Medici di i non prescrivono i diagnosi, di i ma terapia t i farmaceutiche, se prescrivessero solo diagnosi, non avrebbe bb più iù senso lla lloro esistenza; i Non può essere trasferito all all’immaginario immaginario collettivo il concetto di dispensazione di farmaco al cittadino quale una fornitura di farmaco, farmaco considerando che i farmaci (inclusi nel prontuario ed erogati dal SSN) prevedono ll’obbligo obbligo della ricetta medica. Per questo è necessario… necessario z z z Fornire ai MMG la consapevolezza del proprio ruolo l professionale; f i l Trasferire il significato (valore) della prescrizione medica(giuridica, amministrativa, etica); Ricordare Ri d aii M Medici di i che h ttutti tti i dispositivi di iti i normativi in materia prescrittiva, anche ispirati da motivazioni i i i economiche, i h non possono fare f a meno di riconoscere nel medico, il decisore dell’atto prescrittivo; NON O S SIAMO A O SOSTITUIBILI …