CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5460/02

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5460/02
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5460/02 "PROGETTO SALVA REDDITO"
LE DEFINIZIONI DI POLIZZA
Abitazione: luogo, nel territorio italiano, presso il quale il Cliente dimora e presso cui,
comunicandone il relativo indirizzo alla Centrale Operativa, può richiedere le prestazioni di
Assistenza.
Anno Assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi in cui l’assicurazione è efficace, il
primo dei quali inizia alle ore 24 della Data di Decorrenza.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Cliente che si trovi in
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Attestato di Assicurazione: documento emesso da Cardif che attesta la conclusione del
contratto per effetto del consenso telefonico e l’accesso alla copertura assicurativa.
Attività Sportiva Professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di
continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline
regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive
Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle
direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella
professionistica.
Cardif/Compagnia: l’assicuratore, ossia la società Cardif Assurances Risques Divers,
Rappresentanza Generale per l’Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da
parte di BNP Paribas Cardif.

Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano

Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
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P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153

REA: 1254536

PEC: [email protected]

Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il
quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. a cui Cardif ha
delegato la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza e che, in conformità al
Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede tutto l’anno, 24 ore su 24, al
contatto telefonico con il Cliente, organizzando e erogando le prestazioni previste alla
Sezione II delle presenti condizioni di assicurazione.
Cliente: l’assicurato, ossia la persona fisica, domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto
dall’assicurazione, che ha sottoscritto un finanziamento concesso dalla Contraente e che
ha aderito telefonicamente alla Polizza.
Contraente: Findomestic Banca S.p.A., che stipula la Polizza per conto di coloro che
sottoscrivono Finanziamenti dalla stessa concessi.
Data di Decorrenza: la data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come
riportata nell’Attestato di Assicurazione.
Estinzione Anticipata: anticipata estinzione del Finanziamento a seguito di rimborso del
debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto
obbligato.
Finanziamento: il contratto di finanziamento erogato dalla Contraente, indicato
nell’Attestato di Assicurazione, della durata superiore a due anni.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità del
Cliente ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennità Periodica: prestazione dovuta da Cardif, con la periodicità prevista dalle
Condizioni di Assicurazione, in base alle coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero
Ospedaliero e Perdita d’Impiego.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile da Cardif in base alle condizioni di
assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili.
Istituto di Cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all’estero, regolarmente
autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, al ricovero ed
eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque
esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei
confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che,
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da
lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di
Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i
lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di
contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende
o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che, avendo superato il periodo di prova
e con un’anzianità lavorativa minima di 6 (sei) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di
lavoro, sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con
qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di
lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore.
Inoltre, fermo quanto sopra, sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori
che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti
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contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione
lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio
lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni
Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i
dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono
considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro,
alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a
tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di
apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore
Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non
lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un’attività lavorativa), i
lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale
inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro
stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Parti: Cliente, Cardif, Contraente.
Perdita d’Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento
indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Cliente non ha diritto ad
alcuna Indennità.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5460/02 stipulata fra Contraente e Cardif.
Portabilità: l’esercizio da parte del Cliente della facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202
del Codice Civile, con conseguente trasferimento del contratto di finanziamento ad altro
soggetto finanziatore.
Premio: la somma dovuta a Cardif per la copertura assicurativa prestata.
Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di
Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day
hospital o in ambulatorio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso (Sezione I) oppure il verificarsi dello stato di
necessità (Sezione II) per i quali è prestata l’Assicurazione.
SEZIONE I – PROTEZIONE REDDITO
Art. 1 Cosa Cardif assicura
Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione I, riconosce al Cliente, le
seguenti garanzie:
A. Inabilità Temporanea Totale
(a) Qual è il rischio assicurato
Fermo quanto escluso all’Art. 2, Cardif assicura l’Inabilità Temporanea Totale derivante da
Infortunio o Malattia.
(b) Per quali Clienti opera questa garanzia
La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il
Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato
medico) o di ricovero ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza
Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari
a 60 (sessanta) giorni.
(e) Indennità liquidata da Cardif
Fermi i limiti previsti dall’art. 4, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia
sopra indicato, Cardif corrisponderà l’Indennità Periodica indicata nell’Attestato di
Assicurazione. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di inabilità, Cardif
corrisponderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni
consecutivi di inabilità.
Si precisa che due periodi di Inabilità Temporanea Totale, occorsi entro 60 giorni l’uno
dall’altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico
Sinistro, senza applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia.
B. Ricovero Ospedaliero
(a) Qual è il rischio assicurato
Fermo quanto escluso all’Art. 2, Cardif assicura il Ricovero Ospedaliero a seguito di
Infortunio o Malattia.
(b) Per quali Clienti opera questa garanzia
La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o
Lavoratori Dipendenti Pubblici.
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(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 4 (quattro) giorni. Il
Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di Ricovero Ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza
Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari
a 60 (sessanta) giorni.
(e) Indennità liquidata da Cardif
Fermi i limiti previsti dall’art. 4, dopo un periodo di Ricovero Ospedaliero protrattosi
ininterrottamente per oltre 4 (quattro) giorni, Cardif corrisponderà l’Indennità Periodica
indicata nell’Attestato di Assicurazione. Successivamente, continuando a perdurare il
ricovero, Cardif corrisponderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta)
giorni consecutivi di ricovero.
Si precisa che due periodi di Ricovero Ospedaliero, occorsi entro 60 giorni l’uno dall’altro e
relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro,
senza applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia.
C. Perdita d’Impiego
(a) Qual è il rischio assicurato
Fermo quanto escluso all’Art. 2, Cardif assicura la Perdita d’Impiego a seguito di
licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
(b) Per quali Clienti opera questa garanzia
La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori
Dipendenti Privati.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il
Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera
di licenziamento o messa in mobilità).
(d) Periodo di carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni.
(e) Indennità liquidata da Cardif
Fermi i limiti previsti dall’art. 4, perdurando lo stato di non occupazione derivante dal
licenziamento al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Cardif corrisponderà
l’Indennità Periodica indicata nell’Attestato di Assicurazione. Successivamente,
continuando a perdurare lo stato di non occupazione, Cardif liquiderà ulteriori Indennità
Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di non occupazione.
Nel caso in cui il Cliente, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo
contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, ha
l’obbligo di comunicarlo tempestivamente a Cardif e l’Indennizzo non sarà più
dovuto.
Qualora il Cliente venga nuovamente licenziato, la garanzia verrà riattivata, a condizione
che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.
Le garanzie di cui ai punti A. e B. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al
punto C. è valida per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano.
Le garanzie, come meglio indicato nella tabella che segue, sono alternative tra loro e il
Cliente potrà avvalersi di una sola tra queste, segnatamente in relazione alla sua
appartenenza, al momento del Sinistro, alla categoria dei Lavoratori Autonomi, dei Non
Lavoratori, dei Lavoratori Dipendenti Pubblici ovvero dei Lavoratori Dipendenti Privati.
Stato lavorativo al momento del sinistro
Garanzie
applicabili
Inabilità
Temporanea
Totale
Ricovero
ospedaliero
Perdita d'Impiego
Lavoratori
Autonomi
Lavoratori
Dipendenti
Pubblici
Lavoratori
Dipendenti Privati
Non
Lavoratori
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
Qualora: (i) dopo l’accadimento di un Sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea
Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego e, in particolare; (ii) durante il perdurare
della situazione che giustifica il pagamento dell’Indennità (l’inabilità, il ricovero o
l’inoccupazione); si verifichi la modifica della categoria professionale in altra categoria che
dà diritto a diversa garanzia e, qualora, ricorrendo le predette condizioni (iii) accada un altro
Sinistro indennizzabile in base all’appartenenza alla nuova categoria professionale; ne
consegue che tale secondo Sinistro potrà essere indennizzato solo concluso l’Indennizzo
del primo Sinistro, sempre che, a tale data, permangano i requisiti di indennizzabilità di tale
secondo Sinistro.
Art. 2 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Tutte le garanzie sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo del Cliente;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata,
ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo,
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l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri
verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici occorsi all’estero, se e in
quanto il Cliente sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro
insorgere;
c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali del Cliente quali: il suicidio del
Cliente, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione;
il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati
volontariamente dal Cliente; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti
o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati
d'alcolismo acuto o cronico;
d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se il Cliente viaggia a bordo di
aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a
motore;
f) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza
dell’assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni
dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione
in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di
radiazioni atomiche;
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive
Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero
altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate.
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è, inoltre, esclusa in caso di:
k) sinistri causati da stato di ebbrezza alla guida di veicoli di cui all’art. 186 D.Lgs
285/92 e successive modifiche o in stato di ubriachezza;
l) sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta
abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora
l’Assicurato al momento del Sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie
forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su
ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;
n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di
roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci
estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing,
helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh,
motoslitta e similari;
o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a
seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici
aventi finalità estetiche e dietologiche;
p) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Perdita d’Impiego è
inoltre esclusa nei seguenti casi:
q) licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva
ricevuto, nei 12 mesi prima dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una
comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di
una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
r) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
s) dimissioni;
t) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
u) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, discendenti, coniuge,
fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il
datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una
posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore
unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.);
v) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato,
contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di
somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
w) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
x) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a
“pensione di vecchiaia”;
y) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di
processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti
accompagnatori alla quiescenza;
z) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di
mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di
vecchiaia;
aa) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa
integrazione guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in
deroga);
bb) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
cc) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.
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Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Ricovero Ospedaliero è
anche esclusa nei seguenti casi:
dd) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a
seguito di Infortunio o Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e
fitoterapiche;
ee) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario
non terapeutico;
ff) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva;
gg) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non
più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di
carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Art. 3 Chi è assicurabile
Può accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif ogni Cliente che, al momento
dell’adesione, abbia un’età compresa tra 18 e 70 anni.
È inoltre necessario che il Cliente:
a) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta da Cardif e
riportata sull’Attestato di Assicurazione;
b) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del
medesimo datore nei 12 mesi prima dell'adesione un’intimazione di licenziamento o una
comunicazione scritta nella quale viene individuato come lavoratore oggetto di una
procedura di mobilità o di cassa integrazione;
c) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, Autonomo o Dipendente Pubblico, non
sia stato assente dal lavoro, per Infortunio o Malattia, per più di 30 giorni consecutivi negli
ultimi 12 mesi prima della Data di Decorrenza.
3.1 Condizioni al momento della sottoscrizione
Il contratto può essere concluso se, al momento della sottoscrizione:

il Cliente ha il proprio domicilio abituale in Italia;

il Cliente non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;

il Cliente non fa parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali
(ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
3.2 Condizioni durante l’Assicurazione
L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della durata del contratto:

il Cliente mantiene il proprio domicilio abituale in Italia;

gli Stati di cui il Cliente era cittadino al momento della sottoscrizione continuano a
non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati
Uniti d’America oppure gli Stati di cui il Cliente acquisisce la cittadinanza dopo la
sottoscrizione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU
e dagli Stati Uniti d’America.
Art. 4
Quali sono i limiti della Prestazione
L’Indennità Periodica liquidata ai Clienti in conseguenza di un Sinistro è indicata
nell’Attestato di Assicurazione; è la medesima per ciascuna garanzia e non può, in ogni
caso, essere superiore all’importo di Euro 400,00=.
L’Indennità Periodica è riconosciuta fino ad un numero massimo di:
o 9 (nove) per singolo Sinistro, e;
o 18 (diciotto) per l’intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi
compresi), per la garanzia Inabilità Temporanea Totale;
o 18 (diciotto) per l’intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi
compresi), per la garanzia Ricovero Ospedaliero;
o 18 (diciotto) per l’intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi
compresi), per la garanzia Perdita di Impiego.
Esempio:
Qualora un Assicurato, che sia Lavoratore Dipendente Privato, abbia ottenuto un
Indennizzo da Perdita di Impiego per 9 Indennità Periodiche, la copertura assicurativa
risulterà ancora operante per:
• un massimo di 9 Indennità Periodiche per il caso di Perdita di Impiego relativo ad un
nuovo Sinistro;
• un massimo di 18 Indennità Periodiche per i casi di Inabilità Totale Temporanea e
Ricovero Ospedaliero, qualora nel futuro cambi il suo stato lavorativo da Dipendente
Privato ad Autonomo, Non Lavoratore o Dipendente Pubblico, di cui massimo 9 Indennità
Periodiche per un singolo Sinistro.
Il Premio assicurativo non varia, indipendentemente dal numero di Indennità
Periodiche residue di cui può beneficiare l'Assicurato.
La copertura assicurativa cessa nell’anno in cui all’Assicurato viene indennizzata l’ultima
Indennità Mensile, ovvero a seguito del raggiungimento del limite massimo di 18 Indennità
Mensili liquidate per ognuna delle tre garanzie della Sezione I.
Art. 5 Cosa fare in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, si raccomanda il Cliente di contattare tempestivamente e
preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde 800.084.902, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif con le seguenti
modalità: a mezzo lettera indirizzata a Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano; a mezzo fax, all’attenzione dei medesimi uffici, al n.
02.30329810.
Ed. Febbraio 2017
I Sinistri potranno essere denunciati anche per il tramite della Contraente presso la
succursale di quest’ultima competente per territorio, la quale provvederà ad inoltrare la
denuncia a Cardif.
Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata all’Assicuratore tutta la
documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il
diritto alla Prestazione.
I documenti da consegnare necessari per tutte le garanzie sono:
‐ denuncia scritta del Sinistro;
‐ copia del documento di identità dell’Assicurato.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni
richieste dall'Assicuratore):
- Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di Ricovero
Ospedaliero, certificato di ricovero o copia della cartella clinica;
- Ricovero Ospedaliero: documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero,
copia della cartella clinica e, ove rilasciata, lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero;
- Perdita di Impiego: documentazione attestante il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.
L’Assicurato deve inoltre:
- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente
necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il
costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la
documentazione richiesta.
Art. 6 Quando e a chi Cardif paga l’Indennizzo
Cardif si impegna a liquidare il Sinistro al Cliente a seguito della ricezione di tutta la
documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.
Tutti i pagamenti della Società, effettuati a qualunque titolo, sono:

in euro

versati su un conto corrente di un istituto di credito con sede nell’Unione Europea e,
comunque, intrattenuto presso un’agenzia che si trova in uno Stato membro
dell’Unione Europea.
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti
inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste
OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
SEZIONE II – ASSISTENZA
Art. 7 Cosa Cardif assicura
Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione II, riconosce al Cliente una
garanzia di Assistenza mettendo a disposizione dello stesso Cliente le Prestazioni di
assistenza di seguito dettagliate.
La garanzia è, in ogni caso, soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
A.
Orientamento al lavoro
(a)
Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può richiedere un
servizio di consulenza per ottenere sostegno e supporto nella ricerca di opportunità
lavorative sul mercato lavorativo di riferimento, anche tenendo in considerazione la
possibilità di un cambiamento di ruolo e/o funzione.
Il servizio di consulenza può consistere nelle seguenti attività:
 la predisposizione di un Curriculum Vitae;
 l’analisi della metodologia e degli strumenti di ricerca attiva;
 l’analisi delle tecniche di gestione del colloquio di selezione.
Il servizio di consulenza è prestato da operatori specializzati nell’orientamento al lavoro sia
tramite sedute sia tramite colloqui telefonici all’uopo organizzati.
Il Cliente ha a disposizione 4 sedute o colloqui, della durata di 1 ora ciascuna, nell’arco di
45 giorni che decorrono dal momento della richiesta di Assistenza.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano
Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con
un’anzianità lavorativa minima di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore
di lavoro, che abbiano subito una Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per
“giustificato motivo oggettivo” e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si
trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in occasione di
ogni Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo.
(c) Requisiti per ottenere la Prestazione
Il Cliente ha diritto alla Prestazione solo a seguito di invio, alla Centrale Operativa, di copia
del certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal Centro per l'Impiego
competente per territorio.
B. Ascolto e supporto psicologico
(a) Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un
servizio di consulenza telefonica, fornita da uno psicologo, qualora necessiti di un aiuto per
superare emotivamente la condizione di disoccupazione.
Su richiesta del Cliente, la Centrale Operativa potrà anche organizzare una prima seduta
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terapeutica presso uno studio specialistico. Il costo delle sedute terapeutiche è a totale
carico del Cliente.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano
Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con
un’anzianità lavorativa minima di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore
di lavoro, che abbiano subito una Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per
“giustificato motivo oggettivo” e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si
trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in occasione di
ogni Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo.
C. Orientamento burocratico telefonico a seguito di Inabilità Temporanea Totale
(a) Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un
servizio di consulenza telefonica per ottenere indicazioni ed informazioni utili in merito:
 all’iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'accertamento di un
eventuale stato di invalidità civile;
 ai diritti di cui è titolare il Cliente a cui sia stata riconosciuta una invalidità civile
secondo una determinata percentuale;
 agli uffici competenti sul territorio nazionale per l’accertamento dell’invalidità civile;
 all’iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'eventuale ottenimento di
una indennità di accompagnamento;
La Prestazione di Assistenza di cui al presente Punto C. non fornisce diagnosi o
prescrizioni e non può in ogni caso sostituirsi alle informazioni e comunicazioni rese
dagli enti competenti.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano
Lavoratori Autonomi che abbiano subito un’Inabilità Temporanea Totale derivante da
Infortunio o Malattia e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino
ancora nello stato di inabilità.
D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e
ricoveri in strutture private convenzionate
(a) Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, potrà fruire di un
servizio di prenotazione e organizzazione, compatibilmente con le disponibilità locali, di
visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri presso i centri medici privati
convenzionati più vicini all’Abitazione. La Centrale Operativa, oltre a fissare
l'appuntamento, informa preventivamente il Cliente sui costi a lui riservati, applicando le
tariffe convenzionate in essere e provvede, su richiesta del Cliente, ad avvisare
telefonicamente quest’ultimo il giorno precedente l’appuntamento stesso. Sono a carico
del Cliente i costi delle visite, degli accertamenti e dei ricoveri prenotati e organizzati
dalla Centrale Operativa.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro: (i) siano
Lavoratori Autonomi che abbiano subito un’Inabilità Temporanea Totale derivante da
Infortunio o Malattia e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino
ancora nello stato di inabilità; (ii) siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici che
abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e che al momento della richiesta della stessa
Prestazione siano ancora ricoverate; (iii) siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano
superato il periodo di prova e con un’anzianità lavorativa inferiore a 12 (dodici) mesi
ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro che abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e
che al momento della richiesta della stessa Prestazione siano ancora ricoverate.
Art. 8 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Ferma restando ogni eventuale limitazione, esclusione e precisazione contenuta nell’Art. 7
che precede, sono esclusi dall’assicurazione ogni Indennizzo, Prestazione,
conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di:
guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o
no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale,
potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di
qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o
locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che
includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di
qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi
estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
Ed. Febbraio 2017
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed
altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o
da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare
danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria,
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa grave del Cliente o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dal Cliente o sua contravvenzione a norme o
proibizioni di qualsiasi governo;
m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od
allucinogeni;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione
maggiore in fase acuta;
o) suicidio o tentativo di suicidio;
p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e
virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure
restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo
titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche,
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
s) quarantene;
t) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti.
u) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche,
guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3°
grado della scala UIAA effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado della
scala UIAA comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide
di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con
sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio,
pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
v) Infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse
abbiano carattere ricreativo.
Art. 9 Disposizioni e limitazioni
(a) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere al Cliente il rimborso delle
spese sostenute in seguito all’effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si
accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
(b) Nei casi in cui il Cliente possa usufruire di Prestazioni di Assistenza analoghe e
richieda, a tal fine, l’intervento di un’altra compagnia di assicurazioni o della relativa
struttura organizzativa, la prestazione prevista dalla presente copertura potrà
consistere esclusivamente, previa richiesta/previo accordo con la Centrale
Operativa, nel rimborso dei costi non coperti da tale compagnia.
(c) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle
garanzie di Assistenza dovute.
(d) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle Prestazioni nei limiti o
fino all’importo laddove stabiliti nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto
a tali limiti di importo restano a carico del Cliente.
(e) Il diritto alle prestazioni di Assistenza decade qualora il Cliente non abbia preso
contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro.
(f) Ogni diritto del Cliente nei confronti della Centrale Operativa derivante dal
presente Contratto si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del c.c., salvo interruzioni, al
compimento di due anni dall’insorgere della necessità di Assistenza.
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
(g) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di
forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
(h) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dal Cliente.
Art. 10 Chi è assicurabile
Possono accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif i Clienti con i requisiti di cui
all’Art. 3 della Sezione I – Protezione Reddito.
Art. 11 Come richiedere l’intervento di Assistenza
A) Richiesta di Assistenza
Per permettere l'intervento immediato, il Cliente o chi per esso, deve contattare la Centrale
Operativa tramite:
 telefono
02 266 09 223
 Numero verde 800 737 812 (attivo solo per chiamate dall’Italia)
 Numero fax
02 70630091
indicando con precisione:
 il tipo di Assistenza di cui necessita;
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nome e cognome;
indirizzo e luogo da cui chiama;
eventuale recapito telefonico.
SEZIONE III - LE NORME GENERALI
Art. 12 Come aderire alla Polizza
Si aderisce alla Polizza prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata
di collocamento.
Art. 13 Da quando decorre e quando termina la copertura
L’assicurazione decorre dalle ore 24 della Data di Decorrenza.
La copertura assicurativa ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno, salvo disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dal
Cliente, almeno 30 giorni prima della scadenza, ovvero delle successive scadenze
annuali, ai recapiti e con le modalità di cui all’Art. 26.
Cardif potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno da inviarsi all’indirizzo indicato dal Cliente sull’Attestato di
Assicurazione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, ovvero delle
successive scadenze annuali.
La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi
rinnovo:
al termine dell’Anno Assicurativo precedente il termine del piano di rimborso del
Finanziamento;
in caso di Estinzione Anticipata o Portabilità del Finanziamento, alla fine della
mensilità a cui si riferisce la frazione di premio che è stata pagata prima dell’effetto
dell’Estinzione Anticipata o Portabilità. In tal caso, il Cliente non sarà tenuto a
proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio;
alla prima scadenza successiva alla cessazione della Polizza stipulata tra Cardif
e la Contraente;
al termine della prima annualità o delle singole annualità di rinnovo tacito,
durante le quali sia raggiunto il limite massimo di Indennità liquidabili, sia per la
garanzia Inabilità Temporanea Totale che per la garanzia Perdita di Impiego che per
la garanzia Ricovero Ospedaliero;
alla fine dell’Anno Assicurativo in cui il Cliente compie il 75° anno di età
il Cliente perde il proprio domicilio abituale in Italia;
qualora il Cliente acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto
dall’acquisizione della cittadinanza, oppure se vengono applicate sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di
cittadinanza originaria del Cliente con effetto dalla data di applicazione.
Il Cliente si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della
durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia
restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza
originaria, al netto delle imposte. Se il Cliente non ha comunicato tempestivamente la
perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi
sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua
cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il
trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio del Cliente, oppure dopo il trasferimento
della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali
sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di
residenza o cittadinanza originaria) del Cliente.
Art. 14 Come recedere dalla copertura in caso di ripensamento
Il Cliente può recedere dalla copertura assicurativa entro 60 giorni dalla Data di
Decorrenza, dandone comunicazione a Cardif per via telefonica al numero indicato
sull’Attestato di Assicurazione, ovvero ai recapiti e con le modalità di cui all’Art. 26.
In caso di sinistro avvenuto durante il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di
recesso, il pagamento della Prestazione è subordinato all’immediato addebito andato
a buon fine delle rate di Premio scadute. Qualora il Cliente successivamente al
sinistro eserciti il diritto di recesso, fermo il riconoscimento dell’indennizzo, se
dovuto, Cardif tratterrà la parte di Premio, comprensivo delle imposte, relativo al
periodo per il quale la copertura ha avuto effetto, restituendo l’eventuale eccedenza.
Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, per il tramite della Contraente, del Premio
versato, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione
del recesso.
Cardif può recedere dall’assicurazione se, dopo l’accesso in copertura, il Cliente
entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi
comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La
copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la
comunicazione di recesso.
In nessun caso Cardif può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione
all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of
Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
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Ed. Febbraio 2017
Art. 15 Le informazioni sul Premio
Il Premio annuo è unico e frazionato mensilmente ed il suo pagamento avverrà con le
stesse modalità previste per la restituzione del Finanziamento. L’ammontare della frazione
mensile di Premio è di Euro 14,00 e si intende comprensivo dell’imposta di assicurazione
attualmente pari al:
2,50% relativamente alla Sezione I – Protezione Reddito;
10,00% relativamente alla Sezione II - Assistenza.
Il Premio relativo alle annualità successive alla prima è annuale ed il suo pagamento
avverrà in frazioni mensili con i medesimi mezzi di pagamento utilizzati per il pagamento
del Premio relativo alla prima annualità.
In caso di mancato buon esito dell’addebito della prima rata di Premio, entro il
termine previsto di 45 giorni, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di
tentato addebito fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso
di mancato buon esito dell’addebito delle rate di Premio successivi al primo,
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza
e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.
Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione è risolta di diritto qualora
la Compagnia, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il
pagamento della prima rata di Premio o delle rate di Premio successive al primo, non
agisce per la riscossione.
In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Art. 16 Il diritto di Cardif di variare il Premio e le condizioni di assicurazione
Cardif si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l’importo del
Premio dell’assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga
accertato l’andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati
statistici di riferimento. Le variazioni di Premio potranno essere applicate solo in
relazione agli Anni Assicurativi successivi al primo.
Cardif comunicherà al Cliente l’esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di copertura.
Il Cliente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con
comunicazione da inviarsi a Cardif almeno 30 (trenta) giorni prima della data di
efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso,
l’assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione per il quale il
Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture
assicurative il Cliente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione
dell’importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia
considerato come assenso alla variazione stessa.
Art. 17 Le dichiarazioni del Cliente relative al rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cliente relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Cardif, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione nonché la cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 18 Cosa fare se si aggrava il rischio
Il Cliente deve dare comunicazione scritta a Cardif di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cardif possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 19 Cosa fare se il Cliente ha altre assicurazioni
Il Cliente è esonerato dall’obbligo di comunicare per iscritto a Cardif l’esistenza o la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità
rimane comunque fermo l’obbligo per lo stesso, in caso di Sinistro, di darne avviso a
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori, ai sensi
dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omissione dolosa può consentire a Cardif di non
liquidare la Prestazione prevista ai sensi di Polizza.
Art. 20 Prova delle modifiche all'assicurazione
Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 21 Rinuncia di Cardif al diritto di surrogazione
Cardif rinuncia all'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice
Civile, nei confronti dei terzi responsabili dell’Infortunio.
Art. 22 Quali sono gli oneri a carico del Cliente
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Prestazione, alla Polizza ed agli atti
da essa dipendenti, sono a carico del Cliente, anche se il relativo pagamento sia stato
anticipato da altre Parti.
Art. 23 Legge che regola la Polizza, giurisdizione e lingua del contratto
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente
regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza
sono soggette alla giurisdizione italiana.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e
con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura
assicurativa è l’italiano.
Art. 24 Qual è il foro competente
Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Cliente.
Art. 25 Come fare un reclamo
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Reclami a Cardif
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della
stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura
assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inoltrato per iscritto, a mezzo posta,
telefax o e-mail all’Ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza
Generale per l’Italia:
Cardif – Ufficio Reclami
Piazza Lina Bo Bardi 3
20124 Milano
email [email protected]
fax 02.77.224.265
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo.
Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS
con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia
il reclamo sia l’eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Il reclamo che riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da
parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione
dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest’ultimo con le modalità
indicate nell’Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo
intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo.
Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS
con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia
il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento della normativa di settore deve essere inviato, a
mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS:
IVASS – Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma
[email protected]
fax 06.42133206
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile
sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione
dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
 il nome, cognome e domicilio dell’Assicurato;
 la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo;
 i motivi del reclamo e la documentazione a supporto..
E’ possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal
Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con
riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto
dell’Interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e
automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la
riservatezza dei dati medesimi. All’interno di Cardif, possono venire a conoscenza dei dati
personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le
strutture o i collaboratori che svolgono per conto di Cardif medesima servizi, compiti tecnici,
di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo
aziendale. Cardif può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune
categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e
comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”
(per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari
o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso
controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico
di Cardif; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni
alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione,
soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi
nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni;
soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere da Cardif anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti
appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato
(disponibile presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di
autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da Cardif “Responsabili” dei
trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso
in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni
caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati
personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati
con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In
nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie
all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Cardif non
diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i propri dati personali trattati presso Cardif e come vengono utilizzati;
ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n.
196/2003, può rivolgersi a:
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del
Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati
personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo
Bardi 3, 20124 Milano; email: [email protected]
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese
Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
 l’autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale
la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
 l’IVASS che lo inoltrerà all’Autorità estera, informando l’Assicurato per conoscenza.
Autorità di vigilanza del paese di origine di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami
seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html
Art. 26 Comunicazioni tra il Cliente e Cardif
Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni a Cardif potranno essere fatte
per iscritto come segue:
- a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124
Milano;
- a mezzo fax, al numero 02.30329809;
- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail [email protected]
allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo
della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente
firmata.
Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all’ultimo domicilio
comunicato dal Cliente.
Art. 27 Tutela della privacy del Cliente - informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196
Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Cliente (di
seguito l’”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo
stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e
con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura
assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di
antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente
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