4.3. Trasferimento di proprietà del veicolo o del

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4.3. Trasferimento di proprietà del veicolo o del
IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
4.3. Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante.
Si è già detto nel paragrafo che precede che la norma di cui all’art. 171 disciplina la
sorte del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del
natante attribuendo all’alienante il diritto, sinora non previsto, di ricevere il rimborso del
premio per il residuo periodo di copertura assicurativa come richiesto dalle associazione
dei consumatori (in tal senso si esprime la Relazione governativa al decreto legislativo
recante Codice delle Assicurazioni Private, a norma dell’art. 4 della Legge 29 luglio
2003/229, 28) nell’ipotesi in cui scelga quale effetto la risoluzione del contratto (lett. a),
anziché la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente (lett. b) ovvero la sostituzione con altro veicolo o natante di sua proprietà previo conguaglio (lett. c), secondo
quanto già previsto dall’art. 8 della legge n. 990/1969. La disposizione è stata riformulata, per vero, tenendo conto di quanto suggerito dal Consiglio di Stato (Sezione consultiva
per gli atti normativi, parere n. 11603/04, par. 13.1, 36) nel cui parere veniva segnalata la
necessità di una previsione normativa che contemplasse l’obbligo per l’alienante di comunicare la propria scelta all’acquirente al fine di escludere l’eventualità che per lo stesso
veicolo, in assenza di qualsivoglia informazione, potessero coesistere due distinte polizze
dirette a garantire il medesimo rischio: l’una a suo tempo stipulata dal venditore e l’altra
successivamente dall’acquirente. Il 2° comma dell’art. 171 prevede espressamente l’obbligo a carico dell’alienante di informare tanto l’impresa di assicurazione quanto l’acquirente se insieme al veicolo viene ceduto il contratto di assicurazione.
La previgente normativa, segnatamente quella contenuta nell’art. 8 della legge 24
Risoluzione
[2] dicembre 1969/990 nonché nell’art. 19 del D.P.R. 24 novembre 1970/973
(Regolamento di esecuzione della l. n. 990/69) interpretata in concerto con la disciplina dettata dagli artt. 1406 e 1407 c.c., prevedeva che il trasferimento di proprietà
del veicolo o del natante comportasse automaticamente la cessione del contratto di
assicurazione salvo che l’alienante avesse chiesto che il contratto fosse reso valido per
altro veicolo o natante di sua proprietà ed, in tale circostanza, con l’eventuale conguaglio del premio. Si è sostenuto che la disciplina dell’art. 8 legge 990/69, ora abrogato dall’art. 354 del Codice, fosse in linea con il dettato dell’art. 1918 c.c. alla cui
stregua l’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di
assicurazione, quest’ultimo trasferendosi automaticamente al compratore del bene
[GIANNINI-MARTINI-RODOLFI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti,
Milano 2003, 110-111-115]. Peraltro, benché la disciplina dettata dall’art. 8 non facesse menzione alcuna della facoltà di recesso (v. sul punto la Corte Cost. 29 marzo
1983/77, in Resp. civ. prev., 1983, 396), l’automaticità poteva, così come può, essere
esclusa tanto dall’acquirente quanto dall’assicuratore (Cass. 1981/50); Il primo, infatti, avuta conoscenza dell’esistenza del contratto di assicurazione può comunicare
all’assicuratore con raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo all’alienazione, che non intende subentrare nel contratto (art. 1918, 3° co.,
c.c.). Il secondo, entro dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuta alienazione, può
recedere dal contratto anche a mezzo di raccomandata con preavviso di quindici giorni (art. 1918, 4° co, c.c.).
Premesso il mero richiamo alle posizioni contrastanti in dottrina in ordine alla natura dell’interesse assicurato con il contratto [analiticamente GALLONE, I soggetti compresi ed i soggetti esclusi dalla copertura assicurativa, in Il danno alla persona e alle cose
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IL D.Lgs. 209/2005 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLI
nell’assicurazione per la rca, Tomo I, Torino, 282 e ss.), se cioè esso possa essere individuato nei soggetti beneficiari della garanzia [c.d. teoria soggettiva v. sul punto
FRANZONI, Responsabilità civile, in Dig. disc. priv., Torino 199, XVII, 396; PONZANELLI,
Sulla cessione del contratto di assicurazione in seguito ad alienazione del veicolo, in
Giust. civ., 1981, I, 532] ovvero nel veicolo [c.d. teoria oggettiva v. sul punto SCALFI,
Persone obbligate, persone responsabili e terzi beneficiari per la rca, in Riv. civ. prev.,
1982, 291; PANDOLFI, L’individuazione del soggetto passivo del diritto di rivalsa dell’assicuratore ex art. 18, l. 990/69, in Dir. econ. Assicurazioni, 2002, 389] è qui opportuno rammentare che la giurisprudenza aveva delineato gli effetti derivanti dalla cessione
del contratto di assicurazione giungendo alla formulazione del seguente consolidato
principio: la cessione ex lege del contratto di assicurazione, in base alla legislazione
speciale, esplicava effetti solo nei confronti dei terzi danneggiati mentre nei rapporti tra
le parti contraenti ed, in ogni caso, tra l’assicurato e l’assicuratore tale cessione rimaneva condizionata all’obbligo della comunicazione dell’avvenuta cessione del mezzo
mediante l’esatta indicazione del cessionario ovvero dei dati più specificativi necessari
per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, se necessario, del nuovo contrassegno [PARTESOTTI, Nota a Cass. 1984/3243, in Nuov. giur. civ. comm., 1985, I, 237].
Ne discendeva che la cessione del rapporto assicurativo, alla quale l’assicuratore non
poteva e non può opporsi, era subordinata alla comunicazione sancita ex art. 19 legge
973/70 [ANTINOZZI, Vendita del veicolo nell’assicurazione obbligatoria rca, in
Dir.prat.ass. 1979, 311]. L’obbligo di fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio
dei nuovi documenti probatori e che può ritenersi ancora attuale era finalizzato a consentire all’istituto assicuratore di conoscere, nell’interesse proprio e dei terzi danneggiati, l’identità dell’effettivo titolare del rapporto assicurativo al fine di un più sollecito
riscontro ed accertamento delle domande e denunzie relative a sinistri nonché delle
rivalse verso l’assicurato previste dall’art. 18 legge n. 990/69 (Cass. 1987/5708). Non
solo. La garanzia della polizza a favore dell’assicurato cessionario poteva ritenersi operativa a partire solo dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione, secondo i principi
generali fissati dall’art. 1407 c.c. (ex multis, Cass. 1993/10677). In secondo luogo l’alienante poteva escludere la cessione o il trasferimento del contratto mediante l’estinzione del rapporto assicurativo comunicando all’assicuratore l’avvenuta alienazione
(Cass. 1995/6918). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, peraltro, che nello schema negoziale del rapporto assicurativo oggetto del contratto è la responsabilità dell’assicurato verso i terzi (Cass. 1980/5784).
Il primo comma dell’art. 171 sostituisce il primo comma dell’art. 8 della legge
990/69 innovandone significativamente il contenuto: viene introdotta per la prima
volta, infatti, l’ipotesi di risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del
trasferimento di proprietà. Ipotesi che va collocandosi, dunque, accanto a quelle già
conosciute della cessione e della sostituzione.
Invero, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza ritenevano pacificamente che la
disciplina dettata dall’art. 8 legge n. 990/69 non avesse carattere inderogabile con la
conseguenza che, nonostante l’art. 8 non facesse esplicita menzione all’ipotesi della
risoluzione, l’alienante poteva ben decidere di non cedere il contratto ovvero di non trasferirlo ottenendo in tal modo l’estinzione del rapporto assicurativo (Cass. 1980/5784).
Tale estinzione, in assenza di cessione o trasferimento, comportava in ogni caso per l’assicurato l’obbligo al pagamento dei ratei di premio in corso (Cass. 1983/2523).
Risoluzione
a far data
dal perfezionamento
del trasferimento
di proprietà
[3]
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Restituzione seguente
lo scioglimento
del rapporto
assicurativo
[4]
Ebbene unitamente alla previsione della fattispecie della risoluzione l’altra novità
di rilievo introdotta con l’art. 171 del nuovo Codice delle assicurazioni è costituita dall’applicazione di un differente regime, rispetto a quanto disposto dalla normativa del
codice civile, in ordine alle restituzione seguenti lo scioglimento del rapporto assicurativo. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso jure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso indirizzata fermo restando, in deroga al principio della
sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del
premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di
tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio (Cass. 1998/5081;
conf. Cass. 1985/6212). Il novum della attuale normativa è costituito, dunque, dalla circostanza che l’opzione per la risoluzione consentirà all’alienante di richiedere, in deroga a quanto sancito ex art. 1896 c.c., la restituzione del rateo di premio non goduto al
netto delle imposte e del contributo destinato al Servizio Sanitario Nazionale di cui
all’art. 334 C.d.A. Previsione quest’ultima che si pone in linea con l’ipotesi di cessazione del rischio a seguito di furto del veicolo di cui all’art. 122 del nuovo Codice che
riconosce all’assicurato il diritto di richiedere il rimborso del rateo di premio relativo al
residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sanitario,
in deroga alla previsione di cui all’art. 1896 c.c. In entrambi i casi la scelta legislativa
risulta formulata al fine di aderire alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori (v. Relazione governativa al decreto legislativo recante Codice delle
Assicurazioni Private, a norma dell’art. 4 della Legge 29 luglio 2003/229, 28) e dirette
ad ottenere il recupero dei ratei di premi non goduti a seguito del furto del veicolo.
Allo scopo di evitare che possano determinarsi eventuali ipotesi di disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti assicurati sarebbe opportuno, per vero, che
la stessa regola possa valere anche in tutti gli altri casi di accertata cessazione anticipata del rischio quali, ad esempio, quella della demolizione del veicolo oppure della
consegna in conto vendita ovvero della cessazione della circolazione [HAZAN,
Cessazione del rischio, in La nuova assicurazione della rca nell’era del risarcimento
diretto, Milano 2006, 265]. Quanto testé espresso riceve conferma dal recentissimo
regolamento adottato dall’Isvap (Reg. n. 4 del 9 agosto 2006) ove nell’allegato 2 lettera
i) si statuisce che nei casi di vendita, demolizione, furto (con esibita denuncia), certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero e consegna
in conto vendita le imprese assicuratrici sono tenute ad assegnare al veicolo di nuova
proprietà la medesima classe Cu del precedente veicolo. Nel medesimo regolamento è
previsto, inoltre, che nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato
la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171, 1° co, lett. a), del Codice l’impresa assicuratrice è tenuta ad inviare al contraente la attestazione sullo stato del rischio
almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 (art. 4, 1° e 5° co., Regolamento Isvap/4 del agosto 2006).
Cessione
Nella formulazione dell’art. 171 la fattispecie della cessione costituisce attualmen[5] te una delle tre opzioni rimesse alla scelta irrevocabile dell’alienante e non più effetto
ex lege del trasferimento di proprietà del veicolo [GIOVATI, La cessione del contratto di
assicurazione a seguito del trasferimento della proprietà del veicolo a motore o del
natante, in Resp. civ. prev., 1988, 681]. Notevole interesse rivestiva per la dottrina, ancora prima dell’introduzione della legge n. 39/77 (c.d. miniriforma), l’indagine volta ad
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accertare se la cessione ex art. 8 legge n. 990/69 concernesse solo il contenuto del contratto relativo alla responsabilità verso i terzi (c.d. assicurazione obbligatoria) oppure
anche quello relativo a rischi diversi ovvero oggetto di assicurazione facoltativa [FANELLI,
In tema di rapporti fra assicurazione facoltativa infortuni per contro altrui ed assicurazione della responsabilità civile nell’interesse proprio, in Foro it., 1956, I, 1352).
✒ La giurisprudenza considerava dirimente ai fini della risoluzione della questione l’accertamento in ordine al carattere scindibile o meno dei due rapporti assicurativi dedotti nel contratto (Cass.
1978/7568); ne seguiva che ove questi non potessero ritenersi scindibili la cessione ope legis del
contratto aveva necessariamente carattere onnicomprensivo investendo, quindi, tutti i rapporti in
esso dedotti.
La questione può ritenersi ancora attuale in particolare ed in riferimento a quei casi
in cui il contratto contenga una parte, oggetto di volontaria pattuizione, concernente
aspetti che si collocano al di fuori degli obblighi di legge si pensi, ad esempio, alla ipotesi della formula kasko ovvero a quella relativa alla garanzia facoltativa per furto o
incendio [BELLOTTI, La cessione del contratto d’assicurazione, in Commentario al Codice delle Assicurazioni, a cura di BIN, Padova, 2006, 527]. In tali circostanze da alcuni
è stato ritenuto che se l’accertamento in ordine al carattere dei due rapporti assicurativi conduce a ravvisarne la scindibilità, con distinzione e separazione dei rispettivi
premi, la cessione del contratto potrà ritenersi operativa solo per quella parte concernente il rischio per il quale l’assicurazione è obbligatoria mentre nell’ipotesi contraria,
essa coinvolgerà l’intero contenuto contrattuale [GIANNINI-MARTINI-RODOLFI,
L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 2003, 112]. Nell’evenienza in cui la cessione abbia carattere onnicomprensivo deve riconoscersi all’acquirente, tuttavia, la facoltà di poter non subentrare all’alienante nella totalità di rapporti e
di contesti contrattuali dei quali non è stato parte, nel rispetto dei principi di libertà e
di autonomia negoziale [FERRI, Interpretazione, autonomia privata e realtà sociale, in
Studi sull’autonomia dei privati, di FERRI-ANGELICI, Torino, 1997, 131 ss.].
Nell’art. 19 della legge n. 973/70 veniva statuito l’obbligo per il cedente ed il cessionario di dare immediata comunicazione all’assicuratore del trasferimento del veicolo o natante ai fini del rilascio del nuovo certificato assicurativo.
Nella formulazione del 2° co. dell’art. 171 l’obbligo di comunicazione grava esclusivamente, invece, sull’alienante mentre l’acquirente risulta unitamente all’impresa di
assicurazione mero destinatario dell’attività di informazione. È salva, ovviamente, la
facoltà dell’acquirente di trasferire sul mezzo acquistato la garanzia oggetto di un altro
contratto assicurativo (nuovo o preesistente) determinando, in tal modo, l’estinzione di
quello concluso dall’alienante. Alla stessa stregua della disciplina previgente l’attuale
dettato normativo di cui all’art. 171 del nuovo Codice deroga in parte il disposto normativo degli artt. 1406 e ss. c.c. Nulla è previsto, infatti, circa la necessità di un consenso alla cessione da parte del contraente ceduto; consenso che costituisce, invece,
elemento essenziale del negozio di cessione del contratto (Cass. 2001/6349). Un aspetto che assume rilievo nell’indagine interpretativa della disposizione in esame è costituita dall’assenza di una previsione normativa diretta a sanzionare l’inottemperanza
dell’obbligo informativo ovvero a disciplinare gli effetti dell’omessa comunicazione da
parte dell’alienante. L’assenza della previsione legislativa appare ancor più ingiustificata ove si consideri che il problema era sorto già durante la vigenza dell’abrogata nor-
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mativa in relazione agli effetti della cessione nel caso di omessa notizia dell’avvenuto
trasferimento da parte dell’alienante nonché, ai sensi dell’art. 19 legge n. 973/70, anche
da parte dell’acquirente.
✒ La giurisprudenza dal canto suo aveva risolto la questione facendo ricorso al principio di tutela dell’affidamento del terzo di buona fede distinguendo opportunamente, ai fini dell’efficacia, il
rapporto intercorrente tra assicuratore e danneggiato da quello intercorrente tra assicuratore e soggetti della cessione. La cessione del contratto di assicurazione, nell’ipotesi di omessa informazione, avrebbe avuto in ogni caso efficacia immediata ed automatica nei confronti dei terzi danneggiati con la conseguenza che se il mezzo venduto fosse stato accompagnato dal certificato originario di assicurazione tale circostanza era sufficiente a determinare la legittimazione passiva dell’assicuratore nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato, a nulla rilevando il potere o
dovere dell’assicuratore al ritiro del certificato (Cass. 19 giugno 1995). Né l’assicuratore avrebbe
potuto eccepire l’inosservanza dell’obbligo di informazione dell’avvenuto trasferimento di proprietà da parte dall’assicurato trattandosi di eccezione derivante dal contratto non opponibile al
soggetto danneggiato ai sensi dell’art. 18 legge n. 990/69. A conferma della immediata efficacia
della cessione in dottrina era stato osservato che nelle more tra la comunicazione dell’avvenuto
trasferimento ex lege del contratto ed il rilascio del certificato intestato al nuovo titolare del rapporto assicurativo l’acquirente doveva ritenersi regolarmente coperto [PARTESOTTI, Nota a Cass.
1984/3243, in Nuov. giur. civ. comm., 1985, I, 237).
Considerazioni del tutto dissimili erano formulate, invece, in relazione al rapporto intercorrente tra impresa di assicurazione ed assicurato. Ed invero, la comunicazione del trasferimento del
veicolo o natante costituiva, per consolidata giurisprudenza (Cass. 1987/5708; Cass. 1993/10677),
la condizione per l’efficacia della cessione nel rapporto tra assicuratore ed assicurato alienante.
L’omissione di detta informazione rendeva per l’impresa di assicurazione, dunque, del tutto inoperante la cessione della garanzia a favore del nuovo titolare del mezzo trasferito. Di tal che l’assicuratore che avesse provveduto a soddisfare la pretesa risarcitoria del terzo danneggiato avrebbe
avuto diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato inottemperante, nella misura in cui avesse avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione ai sensi dell’art. 18 legge n.
990/69. Infatti come sopra ricordato la normativa speciale derogava in parte quella generale contenuta nell’art. 1407 c.c. dal momento che non richiedeva l’espresso consenso del ceduto alla
cedibilità del contratto assicurativo.
Il nuovo art. 171 del Codice sancisce l’obbligo per l’alienante di comunicare il trasferimento del mezzo assicurato all’impresa di assicurazioni ed all’acquirente, se insieme al veicolo viene ceduto il contratto. La norma non prevede, tuttavia, una sanzione
o delle conseguenze giuridiche per l’ipotesi di inottemperanza imputabile all’obbligato e, pertanto, deve ritenersi che possano trovare applicazione i principi adottati dalla
giurisprudenza durante la vigenza della abrogata disciplina legislativa a tutela dell’affidamento incolpevole del terzo danneggiato. Di tal che nel caso in cui il mezzo sia stato
trasferito accompagnato dal certificato originario di assicurazione tale circostanza deve
ritenersi sufficiente a determinare la legittimazione passiva dell’assicuratore nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato. Ai fini dell’efficacia della cessione nei rapporti tra assicuratore ed alienante assicurato, invece, sarà necessaria la comunicazione
della cessione. In caso di inadempimento, infatti, l’impresa potrà agire in rivalsa nei
confronti dell’inottemperante per il soddisfacimento di quanto eventualmente corrisposto a titolo di risarcimento al terzo danneggiato (art. 144, 2° co., C.d.A.). L’interesse dell’alienante alla tempestività della comunicazione è certamente rafforzato dalla attuale
previsione dell’art. 171 non solo per l’evidente necessità che egli ha di liberarsi dalla
posizione di assicurato, sulla quale ricadono le eventuali rivalse, ma anche perché l’omessa comunicazione all’assicuratore dell’avvenuto trasferimento lo obbliga, nei con-
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fronti dell’acquirente ex art. 1408 c.c., al pagamento dei premi in scadenza posteriormente alla data dell’alienazione [GALLONE, I soggetti compresi ed i soggetti esclusi dalla
copertura assicurativa, in Il danno alla persona e alle cose nell’assicurazione per la rca,
Tomo I, Torino, 293, nota n. 31]. Ed invero, l’alienazione della cosa assicurata, secondo la disciplina dettata dall’art. 1918 c.c., comporta l’automatico subentrare dell’acquirente nel rapporto assicurativo ed il conseguente protrarsi in suo favore della copertura assicurativa, mentre l’eventuale inadempienza dell’alienante all’onere di comunicare all’assicuratore l’avvenuto trasferimento ed all’acquirente l’esistenza della polizza
spiega rilievo al diverso fine della persistenza dell’obbligo dell’alienante stesso al pagamento dei premi nonché dell’insorgenza di una sua responsabilità risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o dell’acquirente per i danni che a costoro siano derivati, ove
non abbiano avuto aliunde notizia del trasferimento o dell’esistenza della polizza, dall’impossibilità di esercitare il diritto di recesso loro rispettivamente riconosciuto ex art.
1918, 3° e 4° co., c.c. (Cass. 6 gennaio 1981). Nel contratto di assicurazione di cose il
cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in
cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente e, quindi, gli
sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente, ne segue che se quest’ultimo
si rende responsabile di negligenze tali da provocare l’inoperatività della garanzia assicurativa nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario (Cass. 2003/18223).
Fattispecie diversa da quelle sopra considerate della risoluzione e della cessione è Sostituzione
quella della sostituzione. Nella formula dell’art. 171 essa figura quale ulteriore effetto [ 6 ]
del trasferimento rimesso alla decisione irrevocabile dell’assicurato il quale con tale
opzione chiede che il contratto stipulato per un mezzo di sua proprietà sia reso valido
per un altro, nuovo o comunque diverso, previo l’eventuale conguaglio del premio. In
sostanza con la sostituzione si determina una sorta di aggiornamento tecnico-formale del
contratto [SCHERMI, Riflessioni in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile da circolazione dei veicoli: in particolare, nel caso di trasferimento del veicolo, in
Giust. civ., 1993, I, 2976]. La formula rendere valido il contratto utilizzata nell’ipotesi di
sostituzione vuole significare, per l’appunto, la prosecuzione della copertura assicurativa dell’originario contratto per il nuovo veicolo, salvo l’eventuale adeguamento del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio (Cass. 1993/5415). L’alienante
che ha interesse alla sostituzione della polizza su un altro veicolo avrà cura di comunicare all’impresa assicuratrice l’avvenuto trasferimento di proprietà del mezzo garantito
dalla copertura della polizza. La sostituzione del contratto di assicurazione non realizza
un’ipotesi di novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. atteso che l’obbligazione originaria
non viene sostituita con una nuova avente l’oggetto o il titolo diverso [DI JESO-FERRIGNO,
Prontuario della responsabilità civile auto, Napoli, 1999, 122]. Il trasferimento di proprietà determina in tale evenienza un mutamento del contratto non certamente in ordine ai soggetti contraenti, che restano gli stessi, e neppure in ordine all’oggetto, costituito pur sempre dalla responsabilità civile dell’assicurato verso i terzi, bensì in ordine al
bene (veicolo o res) dalla cui circolazione discende il rischio garantito dalla polizza. La
sostituzione costituiva nell’abrogata normativa, differentemente dal disposto dell’attuale
art. 171, lett. c), una specie di eccezione rispetto alla regola generale della cessione ex
lege del contratto [RANDONE, Aspetti, problemi e prospettive applicative dell’art. 8 della
legge n. 990/69, in Riv. giur. circ. trasp., 1975, 29].
L’art. 8 legge n. 990/69 prevedeva che la validità della garanzia operasse dalla data
di rilascio del nuovo certificato e tale assunto consentiva ad una parte della dottrina di
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ritenere che fino al rilascio del nuovo documento il veicolo sostituito doveva ritenersi
sprovvisto di copertura con la conseguenza che legittimato passivo per il risarcimento
dei danni cagionati a terzi doveva ritenersi l’impresa assicuratrice designata dal Fondo
di garanzia [LA TORRE, Le Assicurazioni, Milano 2000, 679]. Da altri si distingueva, invece, a seconda della circostanza che la sostituzione del veicolo costituisse o meno oggetto di negoziazione tra le parti estrinsecata nelle clausole contrattuali [GIANNINI-MARTINIRODOLFI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano 2003, 115-116].
In caso positivo era sufficiente, ai fini dell’efficacia del contratto sul nuovo mezzo, la
comunicazione dell’avvenuto mutamento del veicolo senza necessità del rilascio del
nuovo certificato. In caso negativo la sostituzione della polizza avrebbe avuto effetto dal
giorno del rilascio del nuovo documento assicurativo.
Il 3° co. dell’art. 171 del Codice delle assicurazioni statuisce che la garanzia per il
nuovo veicolo o natante è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato ed, ove
occorra, del nuovo contrassegno secondo modalità esplicate all’interno del regolamento adottato dal Ministero delle attività produttive su proposta dell’Isvap. In attesa di soluzioni giurisprudenziali concernenti l’applicazione concreta della disciplina normativa
di cui al 3° co. dell’art. 171 ed in riferimento all’attività demandata all’Isvap è opportuno ricordare un recente intervento normativo dell’ente di vigilanza concernente alcune problematiche connesse alle ipotesi di trasferimento del mezzo assicurato e teso ad
ampliare la portata interpretativa del previgente art. 8 legge n. 990/69. In un generale
contesto legislativo caratterizzato da una sempre più avvertita esigenza di tutela per il
consumatore l’Isvap aveva formulato, infatti, con la Circolare del 7 novembre 2000/420
riguardante la conservazione della classe di merito maturata dall’assicurato una serie di
interpretazioni e di suggerimenti per le imprese assicuratrici volti a facilitare ed a snellire il concreto svolgimento dell’attività assicurativa nei rapporti con la pubblica utenza. In particolare nei casi di documentata demolizione, distruzione o esportazione definitiva del mezzo l’Istituto invitava le imprese a prevedere la facoltà per l’assicurato di
richiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato fosse reso
valido per altro di sua proprietà conservando la classe di merito maturata. Lo stesso invito alle imprese veniva formulato con riguardo ai casi di documentata consegna del veicolo in conto vendita. Nell’ipotesi di furto del veicolo le imprese venivano sollecitate,
inoltre, a riconoscere all’assicurato la possibilità di conservare su un altro mezzo di proprietà la classe di merito maturata purché il nuovo contratto fosse stipulato entro il termine congruo di sei mesi o di un anno dalla data di sottrazione del veicolo. Nel caso
di acquisto di un nuovo veicolo si prevedeva, infine, la possibilità per gli assicurati prudenti e diligenti di ottenere nelle condizioni di polizza una classe di merito diversa e
più favorevole a quella di ingresso, compresa la medesima classe maturata sul precedente veicolo. I suggerimenti formulati erano diretti a favorire, in sostanza, ulteriori ipotesi di sostituzione del contratto di assicurazione anche a quei casi di trasferimento del
veicolo non espressamente contemplati nel’art. 8 legge 990/60 nonché a favorire la
posizione assicurativa del proprietario diligente mediante la conservazione della rispettiva classe di merito. Ebbene l’interpretazione estensiva suggerita dall’ente di vigilanza
deve ritenersi di assoluta pertinenza ed attualità anche in relazione alla nuova disciplina sul trasferimento dettata dall’art. 171, che sui temi segnalati omette qualunque previsione. La stessa interpretazione estensiva, infine, non sembra porsi in conflitto o in
stato di incompatibilità con il nuovo corpus normativo del Codice delle assicurazioni
(ex art. 354, 3°co., C.d.A.). Quanto testé espresso riceve conferma dal recentissimo
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regolamento adottato dall’Isvap (Reg. n. 4 del 9 agosto 2006) ove nell’allegato 2 lettera
i) si statuisce che nei casi di vendita, demolizione, furto (con esibita denuncia), certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero e consegna
in conto vendita le imprese assicuratrici sono tenute ad assegnare al veicolo di nuova
proprietà la medesima classe Cu del precedente veicolo.
4.4. Natura del potere riconosciuto all’alienante. Omesso esercizio del
potere di scelta.
L’attuale lettera dell’art. 171 individua tre distinti effetti discendenti dal trasferimento di proprietà [SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,
1996] di un veicolo o di un natante assicurato, ciascuno dei quali è rimesso alla scelta
irrevocabile dell’alienante o, meglio dovrebbe dirsi, all’esercizio di un suo diritto potestativo. Al riguardo non può condividersi, infatti, l’opinione di chi ravvisa nel potere
riconosciuto all’alienante ex art. 171, 1° comma, l’esistenza di una condizione legale
risolutiva potestativa [SICA, Polizze più chiare per l’assicurato, in Guida al Diritto –
Milano, dicembre 2005, dossier 11, 73]. Emarginando la questione relativa alla ben
nota disputa intorno al concetto di condizione risolutiva potestativa (Cass. 1999/9840,
in Giur. it. 2000, 1161; GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 877) è opportuno
precisare che l’indagine interpretativa della disposizione in commento si caratterizza
per la sussistenza di un ineludibile presupposto: nelle ipotesi di trasferimento di proprietà il contratto di assicurazione obbligatoria rca non soggiace ad alcuna condicio
juris. Ed invero, mentre la condizione propriamente detta (condicio facti) costituisce un
avvenimento futuro ed incerto (art. 1353 c.c.) dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia di un contratto (condizione sospensiva) o la risoluzione di esso (condizione risolutiva) la condizione impropria (condicio juris) consiste in un requisito essenziale o in
un presupposto logico di un negozio giuridico, senza il quale questo non esisterebbe
ovvero in un requisito per la sua efficacia (Cass. 1977/3559). Ebbene, dalla previsione
di cui al 1° comma dell’art. 171 né il contratto di assicurazione né il trasferimento di
proprietà risultano in tal modo condizionati. La disposizione in esame codifica, infatti,
due importanti previsioni del tutto distinte dall’esistenza di una condicio juris atteso che
per un verso riconosce in capo all’alienante un diritto potestativo di scelta irrevocabile in ordine agli effetti che possono prodursi al contratto di assicurazione rca e, per l’altro, individua quali possibili effetti del trasferimento la risoluzione, la cessione o, infine, la sostituzione. È evidente che nella disciplina di cui all’art. 171 non è possibile ravvisare alcuna condizione legale diretta a gravare sulla esistenza, validità o sulla efficacia del contratto ovvero sul trasferimento bensì la sola predeterminazione normativa
degli effetti che discendono dal passaggio di proprietà del mezzo assicurato. In simile
contesto il potere di scelta riconosciuto all’alienante si identifica nella facoltà di individuare quale effetto far conseguire dalla variazione della titolarità del veicolo o natante. Nel contenuto di tale potere-facoltà è agevole individuare l’esistenza di un diritto
potestativo ovvero di un diritto di opzione per il quale, come è noto, non vi è necessità di una collaborazione attiva del soggetto passivo del diritto medesimo ma sarà sufficiente l’esercizio del diritto da parte del titolare e, dunque, la sua sola manifestazione
di volontà diretta a produrre la modificazione della situazione giuridica [MENTI, Il dualismo fra proposta ferma per patto e contratto di opzione, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1984, 681 ss.]. In tal senso il diritto potestativo è pur sempre ricondotto alla categoria
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