SCHEDA F

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SCHEDA F
Sinossi sul concetto di aiuti di stato a carattere fiscale (art. 87 segg. TCE)
Quadro materiale
(cfr. ROSSI-MACCANICO 2008a, pag. 250 seg.)
1.
La nozione di aiuto di Stato si caratterizza per la sussistenza di una serie di criteri che devono essere
cumulativamente soddisfatti.
2.
La giurisprudenza ha stabilito che un aiuto di Stato è definito in base agli effetti di una misura statale
piuttosto che per i suoi obiettivi dichiarati o desumibili. La natura fiscale di una misura statale non
basta ad escluderla dal controllo comunitario sugli aiuti statali.
3.
Per essere qualificata come aiuto di Stato, una misura fiscale deve essere imputabile o attribuibile allo
Stato. La giurisprudenza ha chiarito che le misure fiscali adottate dalle suddivisioni locali di uno Stato
nazionale (regioni, province, comuni) qualunque sia la loro qualificazione giuridica e la potestà
autonoma ovvero decentrata della giurisdizione locale in questione sono imputabili allo Stato.
4.
Tuttavia, una misura fiscale non è attribuibile all‘ordinamento autonomo di uno Stato membro
quando questo si limita a recepire una disciplina comunitaria e la traspone nel suo ordinamento
nazionale conformemente al dettato comunitario senza abusare della propria discrezione.
5.
La giurisprudenza ha stabilito che al fine di integrare la nozione di aiuto una misura statale deve non
solo essere imputabile allo Stato ma anche finanziata attraverso le risorse dello Stato.
6.
Un vantaggio fiscale può assumere diverse forme come un‘esenzione temporanea o definitiva, una
riduzione dell‘aliquota d‘imposta normalmente applicabile, un credito d‘imposta, una riduzione della
base imponibile derogatoria rispetto al normale come una deduzione permanente o definitive, un
riporto di perdite o un differimento d‘imposta oltre i normali termini, la rinuncia, sconto o il
differimento nel versamento delle imposte, nonché nel potere discrezionale dell‘Amministrazione
finanziaria di accordarsi col contribuente circa l‘ammontare delle imposte da accertare che vada al di
là del normale potere interpretativo dell‘Amministrazione finanziaria, ovvero uno sconto o
transazione circa un debito erariale già definito.
7.
Un vantaggio può anche essere indiretto quando deriva da una riduzione dell‘imposta sui redditi
relativa a soggetti non economici che investono in certe imprese.
8.
Diverse sono le misure fiscali nazionali che hanno l‘effetto di favorire le imprese di uno Stato membro
ovvero certe imprese dello stesso Stato creando in tal modo distorsioni dell‘equilibrio concorrenziale
tra imprese operanti nel mercato comune. Occorre distinguere tra quelle che favoriscono le imprese
nazionali nella concorrenza interstatale e quelle che hanno effetti intrastatali. Mentre le distorsioni di
concorrenza interstatali possono solo essere eliminate attraverso l‘armonizzazione o il
coordinamento delle legislazioni nazionali, il rimedio comunitario alle distorsioni di concorrenza
intrastatali è rappresentato dal controllo in materia di aiuto di Stato. Il carattere distintivo tra le due
misure è individuato nel criterio di selettività.
9.
Il criterio della selettività è soddisfatto quando una misura fiscale opera una distinzione nel
trattamento fiscale intrastatale accordato alle imprese indipendentemente dalla significatività o
rilevanza del gruppo dei beneficiari della misura intrastatale. Per qualificare una misura come
selettiva è sufficiente che un vantaggio fiscale sia accordato solo ad alcune imprese escludendo altre
che sono in condizioni comparabili alla luce del sistema fiscale di riferimento, indipendentemente dal
fatto che il vantaggio sia offerto ad una platea indeterminata ed anche molto vasta di beneficiari.
10. Nella pratica comunitaria della Commissione, sono misure fiscali selettive quelle che si applicano:
- a certe imprese appartenenti ad uno o più settori economici;
- a certe imprese designate di diritto attraverso la fissazione di criteri obiettivi, ovvero individuabili
di fatto;
- a certe imprese in ragione della loro forma giuridica;
- a certe imprese in ragione della loro dimensione o capitalizzazione, come le PMI o le imprese
aventi struttura e dimensioni di gruppo multinazionale;
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a certe imprese in relazione all‘effettuazione di certe attività, ad esempio l‘esportazione, ovvero
per certi investimenti definiti in relazione al luogo della loro effettuazione.
11. La dottrina comunitaria ha coniato l‘espressione di selettività materiale per distinguerla da quella di
selettività regionale o geografica, che è definita per il luogo dove le imprese
beneficiarie sono stabilite o investono.
12. Una misura derogatoria rispetto all‘applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificato
dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora tale misura discenda
direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario.
13. Ai fini della definizione di una misura statale come selettiva, occorre determinare se, nell‘ambito di un
dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune
produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga
tenuto conto dell‘obiettivo perseguito dal provvedimento interessato.
14. Secondo parte della dottrina, solo le finalità del sistema fiscale generale sono rilevanti per
determinare la natura selettiva di una misura, mentre gli obiettivi del provvedimento interessato non
lo sono.
15. La giurisprudenza ha chiarito che la selettività può trovare giustificazione negli obiettivi particolari
della misura fiscale a patto che questi siano conformi alla natura e struttura generale del sistema di
riferimento.
16. Al fine di configurare l‘esistenza di un aiuto fiscale, i criteri dell‘effetto sugli scambi e della distorsione
di concorrenza non devono essere provati in concreto ma solo in astratto.
Quadro procedurale
(cfr. ROSSI-MACCANICO 2008b, pag. 250 seg.)
17. Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di notifica portano al recupero dell’aiuto illegittimo
nei confronti del beneficiario. Gli attori del mercato non possono invocare la loro buona fede se
hanno beneficiato di un aiuto senza verificare la sua legittimità.
18. Le conseguenze che scaturiscono dalle decisioni negative della Commissione riguardo gli aiuti fiscali
consistono nella soppressione dell’aiuto incompatibile con effetto ex tunc e nel recupero dell’aiuto
nel caso questo sia stato già illegittimamente concesso.
19. Le conseguenze che scaturiscono dalle decisioni negative della Commissione riguardo gli aiuti
esistenti hanno effetto ex nunc. La Commissione accorda un opportuno periodo transitorio prima
della soppressione dell’aiuto incompatibile. Nel determinare il periodo transitorio la Commissione
deve assicurare parità di trattamento per non violare il principio dei diritti acquisiti dai beneficiari.
20. Le decisioni della Commissione si rivolgono agli Stati membri. La tutela giurisdizionale dei terzi
beneficiari di un aiuto fiscale e dei loro concorrenti è ammessa solo se la decisione della
Commissione li concerne direttamente ed individualmente. La tutela comunitaria è subordinata a
precisi criteri di legittimazione che consistono nell’intervento del terzo nella procedura d’esame
(requisito sufficiente ma non necessario) e nell’influenza sostanziale che la decisione della
Commissione ha nella posizione economica del terzo.