96/659 --- I Trattandosi di un semplice strumento di - EUR-Lex

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96/659 --- I Trattandosi di un semplice strumento di - EUR-Lex
96/659 --- I
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1996
recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea
97/183 soppresso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(96/659/CE)
(GU n. L 302 del 26. 11. 1996, pag. 27)
Modificata da:
Gazzetta Ufficiale
n.
Decisione della Commissione del 25 febbraio 1997 (97/183/CE)
L 76
pagina
32
data
18. 3. 1997
96/659 --- I
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1996
recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(96/659/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi
terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica
le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1),
modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,
vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei
controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi
terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata
da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l’articolo
19, paragrafo 1,
considerando che è stata confermata la presenza in Sudafrica della febbre emorragica del Congo e della Crimea;
considerando che la comparsa della febbre emorragica del
Congo e della Crimea in Sudafrica costituisce una grave
minaccia per la salute umana e degli animali negli Stati
membri;
considerando che è pertanto necessario vietare l’importazione di ratiti vivi e di carni di ratiti dal Sudafrica fino a
quando la situazione non sia stata chiarita;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(2) GU n. L 162 dell’1. 7. 1996, pag. 1.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
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Articolo 1
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Gli Stati membri vietano l’importazione di ratiti vivi e di
carni di ratiti da paesi dell’Asia e dell’Africa.
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Articolo 2
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1. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carni di ratiti purché, in aggiunta alle norme stabilite della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, siano rispettate le disposizioni di cui all’allegato I.
2. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di ratiti purché, in aggiunta alle
norme stabilite dalla direttiva 90/539/CEE del Consiglio,
siano rispettate le disposizioni di cui all’allegato II.
Articolo 3
soppresso
Articolo 4
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Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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ALLEGATO I
CARNI DI RATITI
L’autorità competente provvede affinché i ratiti siano tenuti in
isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione.
Prima di essere trasferiti nell’ambiente esente da zecche, gli animali sono esaminati per verificare che non abbiano zecche oppure
sottoposti a trattamento al fine di eliminare tutte le zecche di cui
sono portatori. Il trattamento applicato deve essere specificato
nel certificato d’importazione. Il trattamento applicato non deve
comunque lasciare residui rilevabili nelle carni di ratiti.
Ogni partita di ratiti viene esaminata prima della macellazione
per accertare che sia esente da zecche. Qualora se ne individui la
presenza, l’intera partita deve essere tenuta nuovamente in isolamento prima della macellazione.
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ALLEGATO II
RATITI VIVI
L’autorità competente provvede affinché i ratiti siano tenuti in
isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 21 giorni prima dell’esportazione.
Prima di essere trasferiti in un ambiente esente da zecche i ratiti
sono sottoposti a trattamento al fine di eliminare tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo aver soggiornato 14 giorni in
un ambiente esente da zecche, i ratiti sono sottoposti ad un saggio ELISA competitivo per individuare eventuali anticorpi alla
febbre emorragica del Congo e della Crimea; l’esame deve dare
esito negativo per tutti gli animali che vengono posti in isolamento. Al loro arrivo nella Comunità il trattamento contro gli ectoparassiti e l’esame sierologico sono ripetuti.
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