ptc - Servizio Urbanistica - Provincia autonoma di Trento
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Provincia Autonoma di Trento Assessorato all’Urbanistica, enti locali, personale, lavori pubblici e viabilità Procedura per l’approvazione del Piano territoriale della Comunità (PTC) Note procedurali Documenti Riferimenti Indicazioni di massima sugli normativi organi competenti (vedi nota in calce alla tabella) 1. 2. Predisposizione e approvazione da parte della Giunta della Comunità di un documento preliminare che delinea gli indirizzi generali di pianificazione, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire mediante il PTC. Mediante il documento preliminare la Comunità delinea gli indirizzi di pianificazione urbanistica e paesaggistica nonché le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006, tenuto conto della funzione attribuita al Piano territoriale della comunità dalla nuova legge urbanistica n. 1 del 2008 ed in particolare dall’articolo 21 della legge medesima. Il documento preliminare è redatto assicurando l’approfondimento delle tematiche di pianificazione territoriale e paesaggistica assieme agli aspetti di programmazione socio-economica, in raccordo con il Piano urbanistico provinciale, gli strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati, e comunque tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale. L’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 2009 chiarisce i contenuti principali che il documento preliminare deve affrontare, assicurando l’approfondimento degli indirizzi di pianificazione urbanistica e paesaggistica relativi al territorio della comunità al fine di definire il necessario quadro di riferimento e di verifica delle strategie di sviluppo. La predisposizione del documento preliminare corrisponde alla prima fase di autovalutazione del Piano territoriale della comunità, da condurre secondo le Linee guida provinciali e delle Indicazioni metodologiche approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010. In questa fase è richiesta la predisposizione di un primo schema di rapporto ambientale che sintetizza il processo di valutazione e dà conto anche della procedura e del confronto tra Comunità e Comuni per la definizione del documento preliminare. Documento preliminare (con allegato un primo schema di rapporto ambientale) Attivazione da parte della Giunta della Comunità di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per L’attivazione del tavolo di consultazione e confronto, il provvedimento di prima adozione del documento preliminare nonché l’elenco dei soggetti invitati a partecipare al tavolo sono resi noti mediante avviso pubblicato all’albo della Comunità, su almeno un quotidiano locale e sul sito web della Comunità. Con Delibera di nomina dei componenti del tavolo territoriale -1- Prima adozione da parte della Giunta della Comunità, previa adozione da parte dell’Assemblea della Comunità. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. Art. 14 comma 4 lettera a) della l.p. n. 3 del 16/06/2006 Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 Allegato 1 – Schema A Fase 0 – Il contesto del rapporto ambientale, Individuazione della struttura ambientale a supporto dell’autovalutazione, Verifica della presenza di aree a parco e di siti della rete Natura 2000 Deliberazione della Giunta della Comunità Art. 22 comma 2 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 3. l'ambito della Comunità, i quali sono chiamati ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare e a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche che formeranno oggetto dell’accordo-quadro di programma. Nella prima seduta del tavolo sono stabiliti i termini per la presentazione da parte dei partecipanti di osservazioni e proposte di modifica del documento preliminare. Ove lo ritenga opportuno, in una o più sedute successive, la Comunità può presentare ai partecipanti eventuali modifiche al documento preliminare, tenuto conto di quanto emerso nelle sedute del tavolo di confronto. l’avviso è indicato il termine, non inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso, entro il quale eventuali soggetti che rappresentano interessi collettivi rilevanti per la Comunità, non compresi nell’elenco dei soggetti invitati a partecipare al tavolo di confronto, possono chiedere di partecipare al tavolo medesimo. La Giunta della comunità decide in merito mediante apposita comunicazione agli interessati. Ad avvenuta conclusione dei lavori del tavolo di confronto e consultazione, la Comunità approva il documento preliminare definitivo, tenuto conto delle osservazioni e delle proposte emerse dal tavolo di confronto, nonché il documento di sintesi dei risultati del tavolo medesimo, che viene considerato nell’ambito della procedura di formazione dell’accordo-quadro di programma. Il provvedimento di approvazione del documento preliminare definitivo, il documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione e il primo schema di rapporto ambientale sono resi noti mediante avviso pubblicato all’albo della comunità, su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità. Si segnala l’opportunità di rendere disponibili i documenti approvati attraverso il sito internet della Comunità. 2715 del 13/11/2009. Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 Allegato 1 – Schema A Fase 0 e 1. Il contesto del rapporto ambientale , Descrizione del quadro ambientale, Ricognizione del pubblico coinvolto, Valutazione degli scenari attesi Documento preliminare definitivo (con allegato il documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione e il primo schema di rapporto ambientale) Approvazione da parte dell’Assemblea della Comunità. Parere della Conferenza dei sindaci Art. 22 comma 2 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. Art. 14 comma 4 lettera a) e art. 17-bis comma 2 lettera c) della l.p. n. 3 del 16/06/2006. Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 Allegato 1 – Schema A Fase 0 e 1. Il contesto del rapporto ambientale, Ricognizione dei soggetti coinvolti, Valutazione degli scenari attesi. -2- 4. 5. La Comunità provvede a convocare la Conferenza per la stipulazione dell’accordo-quadro di programma mediante comunicazione ai Comuni, agli eventuali enti parco interessati nonché alla Provincia, tramite l’Assessorato ed il Dipartimento competenti in materia di urbanistica. Nella prima seduta la conferenza stabilisce criteri e modalità di convocazione della stessa per le successive sedute e i termini per la redazione dell’accordo-quadro di programma. Ai lavori della conferenza possono essere chiamati a partecipare, con funzione di supporto e consultiva, tecnici ed esperti nelle materie considerate. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante. La conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità o da un suo delegato. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel Territorio Val d’Adige, la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell'accordoquadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni. Nella comunicazione di convocazione della Conferenza la Comunità fornisce le indicazioni necessarie per estrarre copia del documento preliminare definitivo, del documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione e del primo schema di rapporto ambientale dal sito web della Comunità, ovvero fornisce i predetti documenti mediante supporto informatico. Nella seduta conclusiva della conferenza è approvato il documento concernente i “Criteri e indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità”, quale sintesi dei contributi, delle valutazioni e delle osservazioni emersi nel corso delle sedute delle conferenza sulle scelte strategiche Per la definizione dei Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del PTC riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco e con le altre Comunità interessate, assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è predisposto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma. Nota della Comunità di convocazione della Conferenza per la stipula dell’accordoquadro di programma Deliberazione della Giunta della Comunità Convocazione della conferenza Art. 22 comma 2 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Art. 146 comma 1 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 Allegato 1 – Schema A Fase 0 e 1. Il contesto del rapporto ambientale, Ricognizione dei soggetti coinvolti, Valutazione degli scenari attesi. -3- Criteri e indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità (con allegato lo schema di rapporto ambientale) Approvazione da parte della Conferenza del documento concernenti i Criteri e indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità e, ove Art. 22 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. delineate nel documento preliminare, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo – quadro. La conferenza approva altresì lo Schema di accordo – quadro di programma, di cui i Criteri e indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità e, ove richiesto, il Documento di intesa con gli enti parco, costituiscono Allegati quali parti integranti. 6. Ad avvenuta approvazione dei “Criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità” e per le aree a parco dell’eventuale specifico allegato, la comunità invia lo schema definitivo di accordo-quadro e dei relativi allegati (Criteri e allegato sulle aree parco) ai comuni ed enti parco per la stipula dell’accordo. Se entro il termine stabilito l’accordo-quadro di programma non è sottoscritto da tutti i comuni, la Comunità può adottare comunque il PTC, purché l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. Per le aree a parco, se l’intesa con gli enti parco e le comunità interessate non viene raggiunta, la decisione è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del PTC. Per la Comunità della Specifico allegato Documento di Intesa con gli enti parco, se richiesto. Il termine per la sottoscrizione dell’accordo da parte delle amministrazioni comunali non deve essere superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento. La stipulazione dell’accordo è estesa alla Provincia nel caso di indirizzi che richiedano modifiche al PUP mediante il PTC. Nel caso delle aree a parco, se l'intesa con l'ente parco e con le altre Comunità interessate non viene raggiunta, la decisione definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del Piano territoriale della comunità. Accordo-quadro di programma (con eventuale allegato relativo alle aree a Parco) Nota della comunità per la sottoscrizione dell’Accordo – quadro di programma ai comuni e, ove richiesto, agli enti parco richiesto, del documento di Intesa con gli enti parco Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 Allegato 1 – Schema A Fase 0 e 1. Il contesto del rapporto ambientale, Ricognizione dei soggetti coinvolti, Valutazione degli scenari attesi con specifico riferimento alle aree a parco e ai siti della rete Natura 2000. Approvazione da parte dell’Assemblea della Comunità. Nota della Comunità con richiesta di stipulazione dell’Accordo – quadro di programma Approvazione da parte dei consigli comunali (procedura di codecisione). Stipulazione dell’Accordo-quadro di programma Vallagarina, -4- Art. 14 comma 4 lettera a) della l.p. n. 3 del 16/06/2006. Art. 22 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Art. 146-bis comma 1 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. Art. 14 comma 4 lettera c) sub. 1 della l.p. n. 3 del 16/06/2006. Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 Allegato 1 – Schema A Fase 1.La definizione del mandato valutativo e la procedura di approvazione del piano l’accordo-quadro deve contenere anche specifici indirizzi e criteri per la disciplina da parte del Piano regolatore del Comune di Rovereto dei contenuti di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 21 della l.p. n. 1 del 2008 e può prevedere, previo assenso della Giunta provinciale, che siano demandati al PRG ulteriori contenuti del PTC. 7. In seguito alla sottoscrizione dell’accordoquadro di programma, la Giunta di Comunità provvede ad elaborare il progetto di piano territoriale della Comunità sulla base dei “Criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale della comunità” e dell’eventuale specifico documento relativo alle aree a parco. Contestualmente all’elaborazione del PTC deve essere elaborato il rapporto ambientale di autovalutazione del piano ai sensi dell’art. 6 della l.p. 1/2008. Si richiama che il progetto di piano territoriale è uno strumento di pianificazione urbanistica nonché di programmazione socio-economica che va firmato da un tecnico abilitato, assicurando le necessarie competenze rispetto alle diverse tematiche affrontate. Per il Territorio Val d’Adige, in esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma, il Comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia limitata al proprio territorio e successivamente adegua il proprio piano regolatore generale. Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell'accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali. Il progetto di piano territoriale è adottato dalla Comunità ed è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto di autovalutazione, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della Comunità. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse. Si segnala l’opportunità di rendere disponibili i documenti approvati attraverso il sito internet della Comunità. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso ai comuni e agli enti parco interessati per la formulazione di osservazioni nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore. Per la valutazione di coerenza con il piano urbanistico provinciale è richiesto il parere della CUP. I comuni, gli enti parco interessati e gli organi e strutture provinciali competenti si esprimono entro centoventi giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali i pareri s'intendono positivi salvo che, per ragioni adeguatamente motivate, la Giunta provinciale non proroghi il termine per esigenze di carattere istruttorio. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni, è definitivamente adottato dalla Comunità. Con l'adozione definitiva del piano è effettuata l'autovalutazione ai sensi dell'articolo 6 -5- Progetto di piano territoriale della Comunità (con allegato il rapporto ambientale) Adozione da parte della Giunta della Comunità. Parere della Conferenza dei Sindaci. Approvazione da parte dell’Assemblea della Comunità. Art. 23 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Art. 146 comma 2 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. Art. 17-bis comma 2 lettera c) della l.p. n. 3 del 16/06/2006. Art. 14 comma 4 lettera a) della l.p. n. 3 del 16/06/2006. Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 della l.p. 1/2008: in tale fase il rapporto ambientale deve rendere conto delle modifiche introdotte, degli esiti della relativa valutazione nonché del processo che ha portato all’adozione di tali scelte. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, la comunità dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini di sessanta e centoventi giorni sono ridotti a trenta giorni, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Si prescinde dalla richiesta di ulteriori osservazioni se le modifiche accolgono le osservazioni precedenti. Non si fa luogo alla ripubblicazione nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l'osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull'area interessata dalla modifica, salvo che l'amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell'adozione definitiva del piano. 8. Il piano territoriale della comunità è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito alla coerenza delle previsioni del piano con il piano urbanistico provinciale, l'accordo-quadro di programma, il parere della CUP e le osservazioni presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento. Il piano territoriale della comunità entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto. Il piano territoriale della comunità è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della comunità e dei comuni che ne fanno parte. Piano territoriale della Comunità (con allegato il rapporto ambientale) Deliberazione della Giunta provinciale Art. 24 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 -6- 9. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21 della l.p. n. 1 del 2008. A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della l.p. n. 1 del 2008. Per l’adozione del piano territoriale stralcio della comunità l’articolo 25 bis, modificato con l’articolo 70 della l.p. n. 25 del 2012, consente l’approvazione di piani stralcio anche in seguito alla sola approvazione del documento preliminare definitivo in seguito all’esito del tavolo di confronto e consultazione previsto dal comma 2 dell’articolo 22 della legge urbanistica, previo accordo con la Provincia e con i comuni. Per le aree a parco è comunque richiesta l’intesa con l’ente parco. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l'autovalutazione; resta ferma, pertanto, l’applicazione dell’articolo 22, commi 3 e 4, per l’accordo con i comuni e l’intesa con gli enti parco. Documento preliminare definitivo (con allegato il documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione e il rapporto ambientale) Adozione dello schema di accordo da parte della Giunta della Comunità. Parere della Conferenza dei Sindaci. Approvazione dello schema di accordo da parte dell’Assemblea della Comunità. Accordo con Provincia e comuni e, ove richiesto, intesa con ente parco. Nota della Comunità alla Provincia ed ai comuni con richiesta di sottoscrizione dello schema di accordo Piano territoriale stralcio della Comunità (con allegato il rapporto ambientale) Approvazione da parte della Giunta provinciale e dei consigli comunali dello schema di accordo e autorizzazione, rispettivamente, al Presidente della Provincia e ai sindaci per la sottoscrizione Art. 25 bis della l.p. n. 1 del 04/03/2008 Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 Per l’adozione e approvazione del piano stralcio, si applica quanto previsto dai punti 7, 8 e 10. 10. Il piano territoriale della comunità può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. Varianti puntuali al piano possono essere effettuate solo per ragioni di necessità e d'urgenza adeguatamente motivate. Per le varianti al piano territoriale della comunità si applicano le disposizioni per la formazione del piano di cui ai punti 7 e 8, con le seguenti eccezioni: a) si prescinde, di norma, dalla conferenza per la definizione dell'accordo-quadro di programma; b) i termini indicati ai punti 7 e 8 sono ridotti a metà; c) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale competente in materia di -7- Variante al Piano territoriale della Comunità (con allegato il rapporto ambientale) Adozione da parte della Giunta della Comunità. Parere della Conferenza dei Sindaci. Art. 25 della l.p. n. 1 del 04/03/2008. Deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 urbanistica, medesimo, complessità valutazione valutazione giorni. fatta salva la facoltà del servizio in relazione all'importanza o alla della variante, di devolvere alla CUP la di propria competenza; in tal caso la tecnica della CUP è resa entro novanta Approvazione da parte dell’Assemblea della Comunità. Deliberazione della Giunta provinciale Nota sugli organi competenti: i riferimenti agli organi competenti della quarta colonna sono puramente indicativi. Sono fatte salve, pertanto, eventuali previsioni particolari degli Statuti delle comunità nonché eventuali valutazioni diverse delle Comunità anche in merito all’opportunità di coinvolgere altri organi. aprile 2013 -8-