Novità principi contabili e redazione del bilancio

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Novità principi contabili e redazione del bilancio
Modello Unico 2014
Reddito d’impresa: quadri RF, RS, RQ
Monitoraggio Valutario e IVIE ed
IVAFE: quadro RW
Reddito di lavoro autonomo
Rivalutazione partecipazioni e terreni
RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE
Rateazione plusvalenze: contrasto tra art. 86 Tuir che
utilizza il termine esercizio ed istruzioni che utilizzano il
termine periodo d’imposta
Plus e minus da lease back: Circ. 38/10 le plus si
rateizzano in max cinque esercizi e le minus sono
deducibili in base all’imputazione a conto economico
TASSAZIONE FONDIARIA E VALUTAZIONE RIMANENZE
L. 147/13, art. 1, c. 36 : viene ripristinata opzione per reddito agrario da parte di societa’ di
capitali ( SRL o coop agricole), ma per quelle costituite nel 2013, l’opzione puo’ avere efficacia
solo dal 2014, quindi il reddito del 2013 deve essere determinato in modo analitico
Ris. 78/13: la rimanenze valutate a costo specifico non possono essere svalutate in base al minor
valore recuperabile, la differenza, se e’ stata eseguita la svalutazione civilistica va segnalata al rigo
RF 13 ( contro ADC 168/2007)
COMPENSI AMMINISTRATORI
Elenco delle problematiche:
1) Necessita’ della delibera
2) Deducibilita’ del compenso
3) Sindacabilita’ del compenso
Delibera necessaria……
Cass. SSUU Sentenza 29.8.2008, n. 21933
La violazione dell’articolo 2389 c.c., sul piano civilistico, da luogo a nullità degli
atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per
violazione di norma imperativa, nullità che, per il principio stabilito dall’articolo
1423 c.c., non è suscettibile di convalida, in mancanza di una norma espressa
che disponga diversamente.”.
…….In contrasto con…
CTP Milano, sentenza 2.3.2012, n. 48/21/12
Sono deducibili anche i compensi agli amministratori non deliberati semprechè
siano stati pagati. Se così non fosse si avrebbe una discrasia poiché a fronte di
compensi tassati in capo all’amministratore si contrapporrebbe una non
coerente indeducibilità in capo alla società, con duplicazione d’imposta.
Cassazione n. 25572 del 14 novembre 2013
L’art. 62 Tuir (ante IRES) esclude la deduzioni per il lavoro
prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la
deducibilità delle spese per compensi agli amministratori di
società di persone. Ciò non consente di dedurre dall’imponibile
il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta
dall’amministratore unico di società di capitali
Ris. 27.5.02 n. 158 - Ris. 31.12.12 n. 113
L’art. 60 del TUIR si rivolge “al solo imprenditore individuale/persona fisica e
non anche all’impresa esercitata in forma collettiva”
Il compenso all’amministratore è sindacabile?
NO SI
n. 6599/2002
n. 21155/2005
n. 28595/2008
n. 24957/2010
n. 12813/2000
n. 13478/2001
n. 20748/2006
n. 21221/2006
n. 21169/2008
n. 10257/2008
n. 9497/2008
n. 4554/2010
n. 26480/2011
n. 3243/2013
n. 25572/2013
DEDUCIBILITA’ IRAP E IMU
Indicare le imposte imputate indeducibili nel
Conto economico
Deduzione Irap forfettaria
Per interessi passivi
Deduzione Irap analitica
Costo del lavoro
12
38
33
Deduzione Imu per immobili
strumentali
IL BILANCIO 2013
Alfa Srl presenta i seguenti dati relativi al bilancio 2013:
1) Costo del lavoro dipendente = 440.000 ( gia’ nettizzato delle
deduzioni ex art. 11)
2) Compenso erogato agli amministratori = 102.000
3) Indennita’ per trasferte = 20.000
5) deduzioni Irap = 170.000
6) Base Imponibile Irap = 400.000
7) Interessi passivi = 13.000
8) Interessi attivi = 2.000
La societa’ ha versato nel 2013 un acconto Irap pari a 14.000, mentre
l’Irap dovuta e’ pari 13.000
04 | IL CALCOLO DELLA DEDUZIONE PER ACCONTO 2013
Incidenza costo del lavoro sulla base imponibile netta = 440.000
+102.000 + 20.000 / 400.000 = 71,17%
Spetta la deduzione forfettaria del 10% perche’ gli interessi passivi
risultano superiori a quelli attivi.
Considerando che l’Irap pagata per il 2013 in acconto e’ 14.000 ma il
dovuto e’ 13.000 si assume quest’ultimo dato:
Deduzione forfettaria 13.000 x 10% = 1.300
Deduzione analitica 13.000 x 71,17% =9252
Totale deduzione per acconto 2013 = 10.552
Questioni da risolvere
1) Tetto max di deducibilita’
2012 > saldo 2000 Irap lav. 1000 e Irap 10% 200
2013 > acconti 5000 Irap lav. 5000 e irap 10% 500
Totale versato in due anni 7000 > totale deducibile 6700
Ma se l’esame va eseguito ad anno, come si ritiene, il calcolo corretto e’ 2012
deduzione 1200, 2013 deduzione 5000, totale 6.200
2) Componenti da considerare nel costo del lavoro
1) Indennita’ di trasferta certamente si’ ( circ. 8/13)
Indennita’ chilometriche, si ritiene che vadano incluse poichè costo del lavoro indeducibile ai fini Irap
2) Le deduzioni ex art. 11 D.Lgs 446/97 che vanno a ridurre il costo del lavoro sono le stesse da utilizzare nella riduzione della base imponibile Irap,
quindi:
a) Personale dipendente ( parte forfettaria e contributi)
b) Indennità per settore autotrasporto
c) Deduzione forfettaria per base imponibile non sup a € 180.000
d) Deduzione forfettaria per chi ha dipendenti non sup a 5 unità
3) Problematica voucher inps
4) Lavoratori in CIG
Deduzione IMU
1) Percentuale del 30% sull’imposta «pagata» nel 2013 ( attenzione a depurare
eventuali versamenti tardivi eseguiti nel 2013 ma relativi al 2012)
2) Deduzione ammessa per Immobili strumentali
a)
b)
Imprese:
Strumentalità per destinazione
Strumentalità per natura, quindi
compresi anche gli immobili
strumentali locati a terzi
a)
Professionisti:
Strumentalità per destinazione, quindi
non deducibile IMU relativa a immobili
promiscui
Esclusi gli immobili merce locati a terzi anche in via temporanea (
Telefisco 2014) e quelli patrimonio
Deducibilità spese per mezzi di trasporto
Veicoli utilizzati nell’esercizio di impresa
20%
Veicoli utilizzati da professionisti
20%
Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di
commercio
80%
Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo di imposta ( Telefisco 2014 :
non sono beni di cui alla lett. B) quindi non si applicano
nemmeno i limiti quantitativi del valore max del veicolo)
70%
Svalutazioni indeducibili
Ris. 98/13: svalutazione indeducibile ma quota di ammortamento
deducibile fino al raggiungimento dell’aliquota tabellare
Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento previste dal D.M. 31.12.1988 pari
a 10. Fine ammortamento nel 2017. Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico quote di
ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di ammortamento ipotizzata nel 2020.
Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il bene, che presentava un residuo
pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La
conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi la quota di ammortamento
imputata a conto economico risulta essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3. mentre ai fini
Ires e’ deducibile la variazione diminutiva di 4,7
RF 55 cod 99
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1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE
Bozza OIC 9
I capisaldi del nuovo principio:



Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota integrativa, per soggetti
non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed
immateriali
Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il valore
recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto contabile, in una prospettiva di
l/t.
Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC (unità generatrice di
cassa) ed è il maggiore fra:
a. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi
b. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al netto di costi di
dismissione
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INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI
Indicatori di perdite
durevoli di valore:
Effetti:






Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato
Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc.
Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile
Obsolescenza, deterioramento, ecc.
Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc.
Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati
operativi
 Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi
 Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore
 Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita
utile residua, ecc.
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RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE
Se per una immobilizzazione
Valore recuperabile < Valore netto contabile
Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE:
 Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria
 Voce E.21: se di natura straordinaria
•Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto
contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico
(anche per l’Avviamento!).
•Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al
ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali)
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DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE: I DUE
METODI
PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” LA BOZZA DI OIC 9 PROPONE DUE
METODI:
Ordinario: ispirato agli IAS, è basato
sulla determinazione del “valore d’uso”
del bene in base all’attualizzazione dei
flussi di cassa attesi dalla UGC .
Semplificato: per le società minori, è
basato sulla capacità di ammortamento
della società considerata nella sua
interezza
•Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della
immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di
mercato.
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IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE
D’USO”
E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti:
1.
2.
3.
Per queste società
sono indicatori di
potenziale perdita
di valore:
Dipendenti: 250
Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln
Ricavi: sup. a 40 mln
a)
b)
Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti
senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio
economico
Mutazioni del contesto di riferimento
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IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA
“CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO”


•


Si confrontano:
i. Valore netto contabile dell’attività;
ii. La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del
margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte
temporale, e mette a disposizione per la copertura degli
ammortamenti.
Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al
lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri
finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari
Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita
Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del
valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare.
Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno
comunque svalutate
Sponsorizzazioni e Pubblicità
1) CTP Mantova 114/01/2013: La contestazione sulla base del comportamento antieconomico non puo’ in se’ essere
sufficiente poiche’ l’Ufficio non puo’ sindacare ex post le scelte dell’imprenditore ( in senso conforme CTR Marche n.
94 del 11.11.2011
2) Nel caso in cui il soggetto sponsorizzato sia associazione sportiva dilettantistica la deducibilita’ e’ sancita dall’art. 90
comma 8 della L. 289/02 fino a € 200.000
3) Assonime Caso 6/2013 : sponsorizzazioni culturali ( DM 19.12.2012) : devono essere ricondotte tra le spese di
pubblicita’ sia nel caso della sponsorizzazione tecnica, sia per quella pura, sia per quella mista. Non deducibile invece
l’ipotesi di «mero ringraziamento»
1) Capitalizzazione: OIC 24 > possibile solo se vi e’ un ritorno pluriennale della spesa, come nel caso del lancio di un
nuovo prodotto
2) Inserimento totale a conto economico e deduzione rinviata in 5 esercizi > situazione che ha originato parere contrario
ufficioso da parte di alcune Direzioni Regionali ma che risulta conforme al dettato dell’articolo 108, c. 2 Tuir. In tal
caso variazione in aumento per 5/5 e diminutiva per un 1/5 ogni anno
99
Indennità suppletiva clientela
Circ. 33 del 8.11.2013 : viene riconosciuta la deducibilita’
dell’accantonamento annuale nonostante il carattere aleatorio
Correzioni degli errori in materia di competenza ( circ. 31/13)
Componenti negativi contabilizzati nel 2013 ( cod 37) ma di competenza anni precedenti e
componenti positivi del 2013 non contabilizzati ( cod 38)
37
10.000
Esempio: componente negativo di competenza 2011 pari a € 10.000 rilevato nel 2013:
variazione diminutiva Unico 2012, gestione del credito d’imposta in Unico 2013 ( RX) e
variazioni in aumento Unico 2014
2.750
Correzioni degli errori in materia di competenza ( circ. 31/13)
Componenti positivi contabilizzati nel 2013 ( cod 35) ma di competenza anni precedenti e
componenti negativi del 2013 non contabilizzati ( cod 36)
35
10.000
Esempio: componente positivo di competenza 2011 pari a € 10.000 rilevato nel 2013:
variazione diminutiva Unico 2014, e variazioni in aumento in Unico 2012, ma quali
sanzioni ?
Rivalutazione dei beni e delle Partecipazioni e Riallineamento
Circ. 11/09 : « Coerentemente con quanto precisato nella risoluzione n. 362/E del 2008 con riferimento alla precedente
rivalutazione prevista dalla legge n. 266/2005, si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve
ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta
sostitutiva.»
Affrancamento delle riserve da rivalutazione o da riallineamento
Telefisco 2014 : non possibile su «vecchie» riserve
Istruzioni : affrancabile anche la riserva da riallineamento
CTP Ravenna 99/03/10, Ctp Ravenna 2/5/09
del 1.12.2008 CTR Emilia Romagna 14/3/09 del
18.2.09 versamento da eseguire sul saldo
attivo netto.
Rivalutazione 2008 e quadro RV
Esempio : Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2007 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2008 =
310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui e’ stata versata l’imposta sostitutiva pari al 3%
di 280.000, cioe’ 8.400. Il coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% .
Quote di ammortamento : 2008 = 3000, 2009/2013 = 52.500 ( inded. = 30.000)
Residuo 2013 = 350.000 meno fondo 95.500 = 254.500 ( valore fiscale 284.500)
265.000
15.000
280.000
10.500
254.500
10.500
284.500
Rivalutazione 2013 e quadro RV
Esempio : Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2013 =
310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui e’ stata versata l’imposta sostitutiva pari al
16% . Il coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% .
Quote di ammortamento : 2013 = 3000
30.000
30.000
280.000
3.000
3.000
307.000
27.000
Svalutazioni dirette ed accantonamenti
componenti deducibili esercizio 2013,
sia derivanti da perdite sia derivanti da
svalutazioni:per eccedenza del fondo
esistente al 2012
Perdite derivanti da atti realizzativi o estintivi
E le svalutazioni dei mini crediti e dei debitori
falliti ???
Ammontare dedotto ex art. 106
fino al 31.12.2012
Quindi prima si
utilizza il fondo
dedotto 2012 e poi si
stanzia
l’accantonamento
Del 2013 sul fondo
ridotto per l’utilizzo
non viene data informativa del componente economico
relativo al fallimento
200.000
1000
zero
100.000
zero
zero
100000
Esempio: Nel corso del 2012 i crediti pari a 200.000 sono stati svalutati interamente
con rilevanza solo civilistica. La deduzione fiscale e’ stata operata per lo 0,5% cioe’
1000. Nel corso dell’esercizio 2013 si e’ manifestato un costo per fallimento del
debitore per € 100.000.
In primo luogo viene utilizzato il fondo che diventa pari a zero, mentre la perdita e’
deducibile per € 99.000 ( variazione diminutiva RF).
In secondo luogo l’importo dei crediti al 31.12.2013 e’ zero valore civilistico e
100.000 valore fiscale
Esempio: valore dei crediti = 100.000, piccoli crediti deducibili = 4800
4800
500
100000
BLOCCO DELLA DEDUCIBILITA’ A
500!!!!!!!
4800
NESSUN BLOCCO !!!!!!!
4800
100000
Ipotesi: Fondo pregresso al 31.12.2012 € 10.000 ( interamente dedotto)
Svalutato nel 2013 un credito di € 2.400 con la scrittura contabile dare
svalutazione avere fondo. Il risultato finale dovrebbe essere che non viene
dedotto nulla ed il fondo diminuisce a € 7.600. Ma se con la svalutazione
viene implementato il fondo rischi su crediti « indistinto» si avra’ che il fondo
totale sara’ ancora € 10.000.
Una possibile soluzione:
Dare svalutazione / avere Fondo non tassabile 2.400
Dare Fondo ex art. 106 Tuir/ Avere Utilizzo fondo 2.400
E nel quadro RS
10.000
2.400
10.000
2.400
7.600
Variazione in aumento RF
Oppure zero dato che non e’ una
perdita ma una svalutazione
Dinamica gestionale del fondo
circ. 26/13 e istruzioni mod. Unico
• 1) Utilizzo avviene prima dell’accantonamento
• 2) Utilizzo ed accantonamento avvengono per
masse
• 3) Il controllo del parametro ( 0,5% e 5%)
viene calcolato sul dato iniziale del credito,
quindi prima di ogni svalutazione ( ma al netto
della svalutazione interamente deducibili ?)
Perdite su crediti e concordato
preventivo
• 1) Problema dell’ammontare della perdita
deducibile: integrale e parziale
• 2) Momento della deduzione : decreto di
ammissione
• 3) Emissione della nota di accredito ai fini Iva
Rivalutazione 2013 ed ACE
• 1) Societa’ di capitali : saldo attivo e’ riserva di
utili da valutazione quindi ai sensi dell’art. 5
del D.M. 14/3/2012 non rientra nel computo
dell’ACE
• Tuttavia quando diventa disponibile per realizzo
del bene, si dovrebbe avere l’incremento
rilevante ( non vale per la rivalutazione 2008
perche la riserva si e’ formata prima del 2010)
Rivalutazione 2013 ed ACE
• 1) Societa’ di persone : saldo attivo e’
riserva che partecipa alla formazione
del patrimonio netto quindi rientra
nel computo dell’ACE
incremento
Eseguito nel 2011/12/13
Possibili incrementi 2013
Utile 2012 a riserva 2013
Conferimenti in denaro 2013 (
ragguaglio)
Conferimenti in denaro e utili
destinati a riserva nel 2011 e 2012
( computo al 100%)
Riserve indisponibili che sono
diventate disponibili ( es. utili su
cambi realizzati nel 2013)
Riduzioni effettive
In denaro e in natura
Per attribuzione ai soci
Possibili decrementi 2013
Distribuzioni utili 2013 e
attribuzioni in natura 2013,
rilevanza dall’1.1.2013
( oltre ai decrementi verificatisi
nel 2011 e 2012)
1) Operazione antielusive art. 10 D.A.
Es. Conferimenti eseguito verso controllata
Alcune riduzioni sono pero’ temporanee quindi possono essere
riassorbite.
Es. finanziamento a controllata restituito nel 2013, quindi viene
Meno la riduzione dell’incremento aceizzabile
1) Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di
Esercizio
2) Vanno considerate le perdite non coperte
3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loro
Totalita’ ( non pro rata temporis)
4) Non vanno considerate le riserve azioni proprie
5) Incremento del netto eseguito in qualunque data del 2013 puo’ generare
Incremento dell’importo aceizzabile 2011/12
Solo cause di disapplicazione da
test di operativita’
Questione disapplicazione
parziale cod. 5: i crediti verso
partecipate operative
Cir. 23/12: efficacia delle
cause di esclusione: solo
nel periodo di comodo
Questione dell’affitto
dell’unica azienda
cod 1 se in perdita triennale senza
disapplicazione, cod. da 2 a 12 per cause di
disapplicazione
Circ. 23/12 : efficacia delle cause solo per
triennio
Cod. 4 : esclusione totale partecipazioni
cod. 7 : mol positivo escudendo anche i
leasing ( ris. 107/12)
Impegno in
questa
dichiarazione
99cod. 99 per impegno liquidazione
assunto in precedenza
Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione
prospetto se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono
solo nel 2013 , in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non
esiste reddito minimo
Situazione in caso di detenzione di partecipazioni
Immobili rivalutati 2008
strumentali: media
2011/12/13 x 6%
Abitativi rivalutati x 4%
nel 2013/14/15
1) Partecipate operative: disapplicazione oggettiva parziale, cioe’ si elimina dal
test la partecipazione ( e , si ritiene anche eventuale credito da
finanziamento)
2) Partecipate non in perdita che il cui valore supera quello delle partecipazioni
in perdita : disapplicazione soggettiva totale cod 4
Abrogate le comunicazioni di minusvalenze
su partecipazioni, sostituite da inserimento
nel quadro RS
Minus superiori a € 5.000.000 relative a
partecipazioni immobilizzate
Minus superiori a € 50.000 relative a
partecipazioni in societa’ quotate
reddito
Imposta dovuta
credito
Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea)
Provvedimento 18.12.2013
Circ. 38 del 23.12.2013
Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90)
1)
Abrogate le sezioni I ( trasferimenti per motivi legati a
spese correnti) e III ( flussi finanziari). Obblighi di
comunicazione dei flussi a carico degli intermediari
2) Sezione II ( detenzione):
a) La locuzione al «termine del periodo d’imposta» viene
sostituita da « i soggetti che… detengono nel periodo
d’imposta..» quindi obbligo anche se alla fine del
periodo l’attivita’ non e’ piu’ esistente
b) Abrogato il tetto soglia pari a € 10.000 ( reintrodotto
per soli conti correnti dal D.L. 4/14)
c) Introdotto il concetto di titolare effettivo
Quadro RW
• Elementi generali
• 1) Obbligo sussiste anche quando sia avvenuto il totale
disinvestimento
• 2) Se attivita’ finanziaria o patrimoniale e’ cointestata
ciascuno ha obbligo di dichiarare il valore totale del
bene, con percentuale di possesso
• 3) Sono obbligati alla compilazione coloro che
detengono la disponibilita’ ( ad esempio delegato sul
conto corrente, ma non l’amministratore di societa’)
• Modello unico per Monitoraggio, Ivafe ed Ivie
QUADRO RW Titolare effettivo
• Partecipazione in
stati collaborativi
•
•
•
In RW si indica la partecipazione, e
codice fiscale partecipata
Se partecipata e’ residente non si
indica nulla
Se unitamente alla partecipata
residente vi e’ detenzione diretta, si
indica il totale valore percentuale
della partecipazione
• Partecipazione in
stati non
collaborativi
• In RW si indica il bene detenuto
dalla societa’ ( cumulativamente
salvo detenere apposito
prospetto)
• In caso di titolarita’ effettiva
tramite trust non rileva se il
paese di residenza del trust e’
collaborativo o meno
Distinzione tra stati collaborativi e stati
non collaborativi
WHITE LIST
NON WHITE LIST MA COLLABORATIVI
Quadro RW
• Valore degli immobili rilevante e’ quello IVIE ( anche se non dovuta),
quindi:
• 1) Costo acquisto o in mancanza valore di mercato
• 2) Successione o donazione > il costo indicato in tali atti o in mancanza il
costo di acquisto del donante o del de cuius
• 3) Immobili SEE > valore catastale o in mancanza come punto 1
• 4) Immobili Francia, Irlanda, Belgio, Malta > valore catastale dato del
reddito medio per coefficienti IMU italiani
• 5) Valore delle Attivita’ Finanziarie e’ quello IVAFE cioe’ valore della
quotazione a fine esercizio o alla data di dismissione
• Per i beni detenuti dalla societa’ partecipata ( titolare effettivo)
indicazione cumulativa con compilazione di prospetto a parte
Coordinamento tra RW e IVAFE
• Esonero per RW > conti correnti non superiori a € 10.000 (
soglia che sembra complessiva , quindi piu’ conti correnti
che superano € 10.000 andrebbero indicati)
• Esonero per Ivafe > conti che per giacenza media non
superano € 5.000 ( tetto cumulativo per rapporti stesso
intermediario)
• Quindi giacenza media es. € 7.000 non rientra nell’RW ma
va indicato per Ivafe, oppure 5 conti correnti presso diversi
intermediari , giacenza media € 3.000, non pagano Ivafe ma
devono essere indicati nell’RW
• Delegato all’utilizzo del conto corrente: deve segnalare
l’attivita’ in RW ma non deve pagare Ivafe ( percentuale di
possesso zero)
Provvedimento 4.4.2014
Prot. 48537/2014
( correzioni al modello Unico)
• ATTENZIONE: l’obbligo di monitoraggio non
sussiste per i depositi e conti correnti bancari
costituiti all’estero il cui valore massimo
complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 4bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di
compilazione del quadro laddove sia dovuta
• l’IVAFE”;
Codice 2 per
Titolare effettivo
Codice 1 se
delegato al prelievo
Valore iniziale, finale e giacenza max per non
collaborativi, per conti correnti giacenza media
( ma se giacenza media fosse 4.500 e picco 11.000
come mi comporto ? ?
IVAFE : 0,15% o
34,2 euro
Titolare effettivo : codice fiscale societa’ partecipata
e codice altri partecipanti !!!!
Esempio 1 : comproprieta’ di bene
• Cinque persone fisiche detengono la proprieta’ di
un immobile all’estero il cui valore e’ € 500.000
Ciascuno dichiara il valore intero dell’immobile
riportando la quota di possesso del 20%
20
4
500.000
760
500
260
Costo di acquisto
Esempio 2 : partecipazione 30%
societa’ white list
• Detenzione partecipazione 30% in societa’
white list: RW per quota di partecipazione
30
45
100.000
Esempio 3 : partecipazione 50%
societa’ italiana
• Detenzione partecipazione 50% societa’ italiana
che detiene 100% di societa’ estera la quale a sua
volta detiene investimenti all’estero
• NO RW per quota di partecipazione, No RW
per societa’ Italiana la quale e’ esclusa
dall’obbligo di monitoraggio
Esempio 4 : partecipazione 15%
societa’ white list e 50% Italiana
• Detenzione partecipazione 15% societa’ white list piu’
50% societa’ italiana che detiene 50% societa’ white list
SI RW per quota di partecipazione, da indicare al 40%
in quanto titolare effettivo
100.000
60
40
Esempio 5 : partecipazione 30%
societa’ non w.l.
• partecipazione 30% societa’ non w.l. che detiene
investimenti in italia: SI RW ma per quota di
partecipazione, nonostante la societa’ sia non w.l.
poiche’ i beni sono detenuti in italia
100.000
45
30
Esempio 6 : partecipazione 30%
societa’ non w.l.
• partecipazione 30% societa’ non w.l. che detiene
investimenti all’estero SI RW per i beni esteri
valore complessivo. Valore quota 100.000, valore
beni 500.000 ( ma come lo calcolo ?)
500.000
225
30
esoneri
• Persone fisiche che prestano lavoro all’estero
per lo Stato Italiano o per Organizzazioni
Internazionali > esonero totale
• Persone fisiche che prestano lavoro all’estrro
in zone di frontiera > esonero limitato al paese
ove si lavora
Nuove Sanzioni e Decorrenza
• Violazione all’obbligo: dal 3 al 15% dell’ammontare non
dichiarato ( prima era dal 10 al 50%), se il paese estero e’
black list la sanzione e’ dal 6 al 30%
• Omessa presentazione ravveduta entro 90 gg : sanzione
fissa € 258 ( pagamento 1/8)
• Omessa presentazione ravveduta oltre 90 gg entro termine
successiva dichiarazione : sanzione 1/8 del 3% (
investimenti white list o del 6% ( investimenti black list)
. Viene meno la confisca per equivalente
• In base al principio del favor rei, le nuove sanzioni sono
certamente applicabili anche al passato ( Unico 2013
compreso)
Telefisco 2014: i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per maggior parte del
periodo d’imposta non sottostanno alle regole della lett. b) del 164 del Tuir, quindi
deducibilita’ canoni leasing e’ meta periodo di ammortamento e non 4 anni e non si
applicano i tetti e le limitazioni della lett. b)
20% deducibilita’ spese veicoli
70% se dati in uso promiscuo
ai dipendenti
Telefisco 2014:
1) i canoni leasing per immobili promiscui sono deducibili al 50% dal 2007/2009, e
tornano deducibili dal 2014
2) Le spese sostenute su immobili promiscui in leasing sono deducibili nella categoria
delle spese non capitalizzabili, quindi nell’esercizio di sostenimento entro il 5% valore
cespiti, e per l’eccedenza in cinque quote costanti negli esercizi successivi
Deduzione 30% imu pagata 2013 su
fabbricati strumentali: Telefisco 2014
non rientra nella deducibilita’ l’IMU
relativa ad immobili promiscui perche
non sono strumentali
Rivalutazione dei terreni eseguita nel 2013
Problema: cessione di fabbricato collocato su terreno edificabile
Posizione delle Entrate: cessione di area edificabile quindi
1) sempre tassabile a prescindere dalla date di detenzione
2) Se detenuto all’1.1.2014 rivalutabile
Posizione della Corte di Cassazione ( sent. 4150/2014) : cessione di fabbricato
poiche’ occorre aver riguardo alla stato di fatto al momento della cessione, quindi
bene non rivalutabile se detenuto all1.1.2014
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE
E TERRENI
Valutazioni in diminuzione circ. 1/13
Circ. 1/13 risposta 4.1 : due alternative:
a) indicare il corrispettivo ai fini delle imposte indirette almeno quanto
quello periziato ( con pagamento di imposte indirette piu’ elevato
poiche’ eseguito su un valore piu’ alto rispetto a quello pattuito
b) Eseguire entro 30.6.2014 nuova perizia con valore meno elevato
senza versare nulla o compensando la rata precedentemente
versata
Rivalutazione partecipazioni eseguita nel 2013
Perfezionamento della rivalutazione
1) circ. 47/11 : al momento del versamento della prima rata con
asseverazione eseguita > mancato pagamento rate residue: iscrizione a
ruolo
2) CTR Lombardia n.168/65/2013: E’ possibile rinunciare alla rivalutazione
> mancato pagamento rate residue possibile come possibile ottenere il
rimborso di quelle versate
Rideterminazione valori terreni
partecipazioni
PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O
SUCCESSIONE
• Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini
imposta successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore
contabile
–  il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo
riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de
cuius)
• Donazione: si assume come costo quello del donante
–  rilevanti le rivalutazioni del donante