l`efsa in pillole
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1 L’EFSA IN PILLOLE CHE COS’E’ L’Efsa (European Food Safety Authority - Autorità Europea per la sicurezza alimentare) è la chiave di volta dell’Unione Europea in tema di sicurezza alimentare umana e animale. Nata nel 2002, ha il compito di fornire, in stretta collaborazione con le autorità nazionali e in aperta consultazione con le parti interessate, consulenza gratuita indipendente e una comunicazione chiara sui rischi esistenti o emergenti. COME NASCE Gennaio 2000: “Libro bianco sulla Sicurezza alimentare” Il traffico clandestino di ormoni della crescita bovina, la minaccia dell’epidemia BSE, gli scandali della coca cola e dei polli alla diossina, spingono la Commissione UE a pubblicare il “Libro bianco sulla Sicurezza alimentare”, che imprime una svolta nel processo di costituzione europea. Il “Libro bianco” sottolinea infatti la necessità di perseguire, sui temi della sicurezza alimentare, un approccio precauzionale, la trasparenza dei processi decisionali e il coinvolgimento del pubblico: è la risposta forte a un modello di sviluppo speculativo e irresponsabile che in rapida successione aveva generato gli scandali alimentari degli anni precedenti. Gennaio 2002: nasce l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa) In base al Regolamento 178/2002/CE, che recepisce buona parte delle indicazioni contenute nel “Libro bianco”, il Parlamento di Strasburgo istituisce l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa): nelle intenzioni del Parlamento si tratta di una istituzione scientifica indipendente con la responsabilità di garantire la sicurezza alimentare dei cittadini e, al tempo stesso, di rappresentare un punto di riferimento per il settore della produzione agricola e agroalimentare europea, chiamata a competere su standard qualitativi d’eccellenza. LE SUE FUNZIONI L’Efsa è il punto di riferimento scientifico e istituzionale a cui la Commissione, gli altri organi dell’Unione Europea e gli Stati membri possono rivolgersi per ottenere risposte a interrogativi relativi alla sicurezza alimentare. In particolare, il gruppo GMO dell’Efsa è chiamato di volta in volta ad elaborare “una valutazione del rischio dettagliata per valutare la sicurezza dell’organismo geneticamente modificato e degli alimenti o mangimi da esso derivati. La consulenza scientifica indipendente del gruppo viene, quindi, utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per decidere se approvarne o meno l’immissione sul mercato” (www.efsa.europa.eu) 2 OGM: TUTTA LA VERITA’ SULL’EFSA Ovvero come, nell’arco dei suoi primi cinque anni di attività, l’Efsa non ha mai esercitato le funzioni assegnatele di Autorità scientifica indipendente nella valutazione del rischio sanitario e ambientale degli OGM. Ciò è tanto più grave in considerazione del fatto che i pareri sulla sicurezza dei prodotti OGM sono risultati sempre determinanti ai fini delle decisioni che hanno permesso alla Commissione di autorizzare, a più riprese, la commercializzazione per uso alimentare in Europa di 12 OGM. Non esegue una valutazione indipendente L’Efsa non esegue una valutazione indipendente del rischio, bensì elabora un “semplice” parere sulla base della valutazione del rischio proposta dall’azienda notificante. Il suo rapporto si fonda unicamente sull’analisi bibliografica delle opinioni scientifiche contenute nei dossier forniti dell’azienda che richiede la commercializzazione del proprio prodotto transgenico. Inoltre, nella letteratura citata nei pareri dell’Efsa, sono praticamente inesistenti gli studi indipendenti pubblicati su riviste scientifiche specializzate. La valutazione indipendente della sicurezza relativa a un Ogm è evidentemente ben altra cosa: implica la necessità di replicare in laboratorio gli esperimenti condotti dalle aziende titolari del prodotto transgenico, soprattutto nei casi più controversi, come quello del mais MON863 dell’azienda Monsanto. Sottovaluta evidenze di rischio Nei diversi pareri scientifici finora espressi l’Efsa ha sottovalutato sistematicamente evidenze di rischio o comunque di incertezza in merito all’assenza di effetti negativi per la salute e per l’ambiente. In questi casi, invece di suggerire ulteriori indagini di approfondimento (come previsto dall’art.32 del regolamento 178/2002), spesso si limita a concordare con le conclusioni più rassicuranti del notificante. La metodologia sperimentale proposta per valutare effetti subacuti a lungo termine degli alimenti Gm è infatti insufficiente a garantire l’assenza di rischio per la salute, a causa della limitatezza temporale degli esperimenti condotti dalle aziende e dello scarso numero di specie 3 testate. L’Efsa stessa, in un proprio documento in discussione da un anno (“The role of animal feeding trials”), ammette che gli studi di alimentazione delle cavie a 90 giorni riescono a rilevare solo i 2/3 delle anomalie potenzialmente indotte dall’uso di Ogm. Adotta procedure poco trasparenti e di ostacolo alla partecipazione pubblica Troppo spesso l’Efsa, su richiesta dell’azienda notificante, accetta di mantenere confidenziali informazioni che sarebbero invece essenziali per garantire una corretta valutazione dei dati presentati. Questo va a discapito della necessaria trasparenza che deve riguardare la diffusione dei dati scientifici, che dovrebbero poter essere visionati nella loro interezza, da qualunque studioso o organismo indipendente interessato. Non sono inoltre mancate le occasioni in cui l’Efsa non ha risposto, come avrebbe dovuto, alle osservazioni da parte degli Stati membri, e non ha tenuto in considerazione i commenti del pubblico, vanificandone la possibilità (per altro già limitata) di intervenire nel processo decisionale, come auspicato invece da ben due “Libri bianchi” della Commissione. Non garantisce un ottimale “rapporto qualità – prezzo” I pareri che l’Efsa trasmette alla Commissione sulle diverse richieste di autorizzazione degli OGM, sono elaborate con l’ausilio di un gruppo di esperti esterni che compongono il GMO-Panel dell’Authority. Analizzando i bilanci economici dell’Efsa, abbiamo ricavato il budget che finanzia l’attività di semplice valutazione bibliografica del Panel. Dal rapporto finanziario del 2005 si apprende che su un budget di 995mila euro, ne sono stati destinati 600mila a spese di viaggio e relative indennità1. Nel 2006, invece, su un totale spendibile di euro 1.020.000, ne sono stati impegnati 780mila, di cui 740mila solo per viaggi e indennità degli esperti e dei gruppi di lavoro2. 1 Vedi Efsa financial report/financial statement account: http://www.efsa.europa.eu/en/about_efsa/efsa_funding/accounts/catindex.html http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_board_en.htmHYPERLINK http://www.efsa.europa.eu/en/mboard/members.html http://www.efsa.europa.eu/en/mboard/members.html 2 http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/HowWeWork/ManagementDocuments/efsa_locale1178620753820_AnnualManagementPlan.htm 4 In generale, riguardo i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività, l’Efsa è finanziata dal bilancio dell’Unione Europea. Tuttavia, al momento della sua istituzione, il Regolamento 178/2002 prevedeva la possibilità di esaminare, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, l’eventualità che i servizi forniti dall’Authority fossero remunerati dalla stessa azienda notificante (considerazione 57 del regolamento). Il nostro parere è che in questo caso, stabilendo delle tariffe per la propria attività di revisione delle notifiche, l’Efsa potrebbe recuperare risorse finanziarie da destinare a un’attività di ricerca di laboratorio indipendente. Dopo cinque anni, però, questa opportunità non è stata ancora discussa. 5 Casi in cui l’operato dell’Efsa è stato particolarmente criticato Mais MON863 MON863 è un mais GM resistente ai coleotteri e prodotto da Monsanto, che il 13 agosto 2002 lo sottopone all’Autorità competente tedesca richiedendone l’approvazione per l’importazione e l’uso nell’Unione europea. Nonostante l’opposizione di molti Stati membri, l’Autorità competente tedesca e l’Efsa rilasciano parere favorevole sulla sicurezza per l’uso alimentare di MON863 e MON863xMON810. Successivamente (in seguito a una lunga battaglia legale condotta da Greenpeace per accedere allo studio completo del notificante e renderlo pubblico), esperti del gruppo francese CriiGen riesaminano lo studio tossicologico (condotto nutrendo ratti per 90 giorni con l’alimento Gm) presentato dal notificante nel dossier, evidenziando una serie di anomalie. Nonostante le numerose critiche di esperti scientifici, l’Efsa mantiene inalterata la propria opinione e il 13 gennaio 2006 la Commissione europea approva la commercializzazione per uso alimentare di MON863 e MON863xMON810. Nel marzo 2007 l’autorevole rivista scientifica “Archives of Environmental Contamination and Toxicology” pubblica il lavoro di CriiGen. Su richiesta della Commissione europea, l’Efsa prende in esame i risultati presentati da CriiGen e, il 28 giugno 2007, conclude che questi sono inattendibili, perché basati su ipotesi scorrette, e riconferma il proprio precedente giudizio. Meeting Efsa-Stati membri, maggio 2006 Dopo aver ricevuto numerose critiche da parte degli Stati membri e dalla Commissione europea stessa per non aver sviluppato in maniera adeguata il dialogo con i Paesi partner (in troppe occasioni il parere dell’Efsa non ha tenuto conto delle critiche scientifiche rivolte dagli esperti nazionali), l’Efsa si è vista costretta ad organizzare un incontro per definire le nuove strategie da adottare per migliorare la cooperazione scientifica con gli Stati membri. 6 Clausola di salvaguardia dell’Ungheria sul mais MON810 Un caso particolarmente emblematico è quello rappresentato dalle clausole di salvaguardia applicate dall’Ungheria riguardo all’autorizzazione alla coltivazione del mais MON810 (autorizzato nell’Unione europea con la decisione 98/294/CE). L’Ungheria, tenendo conto del fatto che il mais era stato autorizzato nell’Europa a 15 e in base alla vecchia direttiva 90/220/CEE, ha ritenuto che la valutazione di impatto ambientale non considerava le peculiarità della propria area biogeografica. Pertanto, sono state attivate specifiche sperimentazioni in campo da enti di ricerca pubblici i cui risultati preliminari indicavano impatti su organismi non target e sul suolo. Sulla base di queste considerazioni l’Ungheria ha sospeso la commercializzazione del mais MON810 sul proprio territorio in accordo all’art. 23 della direttiva. L’Efsa, consultata dalla Commissione, senza richiedere ulteriori informazioni all’Ungheria, ne ha ritenuto non motivata la valutazione, in quanto i dati forniti non erano verificabili o pubblicati su riviste scientifiche. Con ciò dimenticando che molto spesso anche nelle notifiche presentate dalle aziende biotech i dati mancano (in quanto ritenuti confidenziali) o non sono stati pubblicati. Geni marcatori di resistenza agli antibiotici (ARM genes) L’articolo 4 della direttiva 2001/18/CE prevede l’eliminazione graduale negli Ogm dei marcatori di resistenza agli antibiotici che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Per far fronte a questa esigenza il Comitato regolatore ha attivato un gruppo di lavoro di esperti nazionali. Vista la difficoltà a trovare un accordo all’interno del gruppo (diverse le impostazioni dei paesi membri in termini di prevenzione di insorgenza di ceppi resistenti), l’Efsa ha sentito l’esigenza di adottare un parere in merito alla questione, per accelerare le procedure del gruppo di lavoro. Di fatto, dopo tale intervento il gruppo di lavoro non è più stato convocato e il documento dell’Efsa è ora l’unico documento ufficiale sull’argomento. Patata Amflora Acquisito il parere scientifico favorevole dell’Efsa, la Commissione europea prenderà prossimamente una decisione sull’autorizzazione alla coltivazione della patata transgenica Amflora della compagnia chimica tedesca Basf. La patata Gm è stata 7 modificata per produrre grandi quantità di amido ad alterata composizione di amilopectina, ed è destinata all’uso industriale e per ottenere additivi per cibo e mangimi. Nonostante il parere favorevole espresso dall’Efsa sull’autorizzazione alla commercializzazione della patata Amflora, numerosi Stati membri hanno manifestato più volte e con forza posizioni contrarie. In particolar modo sono stati espressi dubbi su: z la valutazione del rischio ambientale; z la stabilità della modificazione genetica introdotta; z la presenza del gene marcatore per la resistenza agli antibiotici; z l’assenza di idonee indicazioni sui piani di monitoraggio da adottare per l’individuazione di eventuali effetti indesiderati nell’ambiente e negli ecosistemi agricoli. 8 APPENDICE La procedura UE di autorizzazione degli OGM Dal 17 ottobre 2002 l'autorizzazione per importare e coltivare Ogm, sia a scopo commerciale che sperimentale, viene regolamentata dalla direttiva 2001/18/CE. Nell'aprile del 2004 entra in vigore il regolamento 1829/2003, che detta le norme per l'autorizzazione di alimenti e mangimi consistenti o derivanti da Ogm, nel modo seguente: • L’azienda notificante presenta richiesta all'Autorità competente (Ac) di uno Stato membro, che la gira all'Efsa. • L’Efsa ha 6 mesi di tempo (senza considerare i tempi necessari per eventuali approfondimenti) per esaminare la documentazione ed emettere un parere; • Il parere dell’Efsa viene inviato alla Commissione e reso disponibile sul sito web dell'Efsa per gli Stati membri; • La Commissione, in base a tale parere, esprime una propria proposta, favorevole o contraria all'autorizzazione; • La proposta deve essere votata dal Comitato degli Stati membri a maggioranza qualificata; • Se la maggioranza non viene raggiunta, la decisione passa al Consiglio dei Ministri Ue, che ha 3 mesi di tempo per prendere una decisione; • Se la decisione non viene presa, scatta il “silenzio assenso” e la Commissione esprime una decisione finale. Per quanto riguarda i tempi della Commissione, il regolamento non esprime limiti. 9