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L’EFSA IN PILLOLE
CHE COS’E’
L’Efsa (European Food Safety Authority - Autorità Europea per la sicurezza alimentare)
è la chiave di volta dell’Unione Europea in tema di sicurezza alimentare umana e
animale. Nata nel 2002, ha il compito di fornire, in stretta collaborazione con le autorità
nazionali e in aperta consultazione con le parti interessate, consulenza gratuita
indipendente e una comunicazione chiara sui rischi esistenti o emergenti.
COME NASCE
Gennaio 2000: “Libro bianco sulla Sicurezza alimentare”
Il traffico clandestino di ormoni della crescita bovina, la minaccia dell’epidemia BSE,
gli scandali della coca cola e dei polli alla diossina, spingono la Commissione UE a
pubblicare il “Libro bianco sulla Sicurezza alimentare”, che imprime una svolta nel
processo di costituzione europea. Il “Libro bianco” sottolinea infatti la necessità di
perseguire, sui temi della sicurezza alimentare, un approccio precauzionale, la
trasparenza dei processi decisionali e il coinvolgimento del pubblico: è la risposta forte
a un modello di sviluppo speculativo e irresponsabile che in rapida successione aveva
generato gli scandali alimentari degli anni precedenti.
Gennaio 2002: nasce l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa)
In base al Regolamento 178/2002/CE, che recepisce buona parte delle indicazioni
contenute nel “Libro bianco”, il Parlamento di Strasburgo istituisce l’Autorità europea
per la Sicurezza alimentare (Efsa): nelle intenzioni del Parlamento si tratta di una
istituzione scientifica indipendente con la responsabilità di garantire la sicurezza
alimentare dei cittadini e, al tempo stesso, di rappresentare un punto di riferimento per il
settore della produzione agricola e agroalimentare europea, chiamata a competere su
standard qualitativi d’eccellenza.
LE SUE FUNZIONI
L’Efsa è il punto di riferimento scientifico e istituzionale a cui la Commissione, gli altri
organi dell’Unione Europea e gli Stati membri possono rivolgersi per ottenere risposte a
interrogativi relativi alla sicurezza alimentare. In particolare, il gruppo GMO dell’Efsa è
chiamato di volta in volta ad elaborare “una valutazione del rischio dettagliata per
valutare la sicurezza dell’organismo geneticamente modificato e degli alimenti o
mangimi da esso derivati. La consulenza scientifica indipendente del gruppo viene,
quindi, utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per decidere se approvarne o
meno l’immissione sul mercato” (www.efsa.europa.eu)
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OGM: TUTTA LA VERITA’ SULL’EFSA
Ovvero come, nell’arco dei suoi primi cinque anni di attività, l’Efsa non ha mai
esercitato le funzioni assegnatele di Autorità scientifica indipendente nella
valutazione del rischio sanitario e ambientale degli OGM. Ciò è tanto più grave in
considerazione del fatto che i pareri sulla sicurezza dei prodotti OGM sono risultati
sempre determinanti ai fini delle decisioni che hanno permesso alla Commissione di
autorizzare, a più riprese, la commercializzazione per uso alimentare in Europa di 12
OGM.
Non esegue una valutazione indipendente
L’Efsa non esegue una valutazione indipendente del rischio, bensì elabora un
“semplice” parere sulla base della valutazione del rischio proposta dall’azienda
notificante. Il suo rapporto si fonda unicamente sull’analisi bibliografica delle opinioni
scientifiche
contenute
nei
dossier
forniti
dell’azienda
che
richiede
la
commercializzazione del proprio prodotto transgenico. Inoltre, nella letteratura citata
nei pareri dell’Efsa, sono praticamente inesistenti gli studi indipendenti pubblicati su
riviste scientifiche specializzate.
La valutazione indipendente della sicurezza relativa a un Ogm è evidentemente ben altra
cosa: implica la necessità di replicare in laboratorio gli esperimenti condotti dalle
aziende titolari del prodotto transgenico, soprattutto nei casi più controversi, come
quello del mais MON863 dell’azienda Monsanto.
Sottovaluta evidenze di rischio
Nei diversi pareri scientifici finora espressi l’Efsa ha sottovalutato sistematicamente
evidenze di rischio o comunque di incertezza in merito all’assenza di effetti negativi per
la salute e per l’ambiente. In questi casi, invece di suggerire ulteriori indagini di
approfondimento (come previsto dall’art.32 del regolamento 178/2002), spesso si limita
a concordare con le conclusioni più rassicuranti del notificante. La metodologia
sperimentale proposta per valutare effetti subacuti a lungo termine degli alimenti Gm è
infatti insufficiente a garantire l’assenza di rischio per la salute, a causa della limitatezza
temporale degli esperimenti condotti dalle aziende e dello scarso numero di specie
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testate. L’Efsa stessa, in un proprio documento in discussione da un anno (“The role of
animal feeding trials”), ammette che gli studi di alimentazione delle cavie a 90 giorni
riescono a rilevare solo i 2/3 delle anomalie potenzialmente indotte dall’uso di Ogm.
Adotta procedure poco trasparenti e di ostacolo alla partecipazione
pubblica
Troppo spesso l’Efsa, su richiesta dell’azienda notificante, accetta di mantenere
confidenziali informazioni che sarebbero invece essenziali per garantire una corretta
valutazione dei dati presentati. Questo va a discapito della necessaria trasparenza che
deve riguardare la diffusione dei dati scientifici, che dovrebbero poter essere visionati
nella loro interezza, da qualunque studioso o organismo indipendente interessato. Non
sono inoltre mancate le occasioni in cui l’Efsa non ha risposto, come avrebbe dovuto,
alle osservazioni da parte degli Stati membri, e non ha tenuto in considerazione i
commenti del pubblico, vanificandone la possibilità (per altro già limitata) di intervenire
nel processo decisionale, come auspicato invece da ben due “Libri bianchi” della
Commissione.
Non garantisce un ottimale “rapporto qualità – prezzo”
I pareri che l’Efsa trasmette alla Commissione sulle diverse richieste di autorizzazione
degli OGM, sono elaborate con l’ausilio di un gruppo di esperti esterni che
compongono il GMO-Panel dell’Authority. Analizzando i bilanci economici dell’Efsa,
abbiamo ricavato il budget che finanzia l’attività di semplice valutazione bibliografica
del Panel. Dal rapporto finanziario del 2005 si apprende che su un budget di 995mila
euro, ne sono stati destinati 600mila a spese di viaggio e relative indennità1. Nel 2006,
invece, su un totale spendibile di euro 1.020.000, ne sono stati impegnati 780mila, di cui
740mila solo per viaggi e indennità degli esperti e dei gruppi di lavoro2.
1
Vedi Efsa financial report/financial statement account:
http://www.efsa.europa.eu/en/about_efsa/efsa_funding/accounts/catindex.html
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_board_en.htmHYPERLINK
http://www.efsa.europa.eu/en/mboard/members.html
http://www.efsa.europa.eu/en/mboard/members.html
2
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/HowWeWork/ManagementDocuments/efsa_locale1178620753820_AnnualManagementPlan.htm
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In generale, riguardo i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività, l’Efsa è
finanziata dal bilancio dell’Unione Europea. Tuttavia, al momento della sua istituzione,
il Regolamento 178/2002 prevedeva la possibilità di esaminare, entro tre anni dalla sua
entrata in vigore, l’eventualità che i servizi forniti dall’Authority fossero remunerati
dalla stessa azienda notificante (considerazione 57 del regolamento). Il nostro parere è
che in questo caso, stabilendo delle tariffe per la propria attività di revisione delle
notifiche, l’Efsa potrebbe recuperare risorse finanziarie da destinare a un’attività di
ricerca di laboratorio indipendente.
Dopo cinque anni, però, questa opportunità non è stata ancora discussa.
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Casi in cui l’operato dell’Efsa è stato particolarmente criticato
Mais MON863
MON863 è un mais GM resistente ai coleotteri e prodotto da Monsanto, che il 13 agosto
2002 lo sottopone all’Autorità competente tedesca richiedendone l’approvazione per
l’importazione e l’uso nell’Unione europea. Nonostante l’opposizione di molti Stati
membri, l’Autorità competente tedesca e l’Efsa rilasciano parere favorevole sulla
sicurezza per l’uso alimentare di MON863 e MON863xMON810. Successivamente (in
seguito a una lunga battaglia legale condotta da Greenpeace per accedere allo studio
completo del notificante e renderlo pubblico), esperti del gruppo francese CriiGen
riesaminano lo studio tossicologico (condotto nutrendo ratti per 90 giorni con l’alimento
Gm) presentato dal notificante nel dossier, evidenziando una serie di anomalie.
Nonostante le numerose critiche di esperti scientifici, l’Efsa mantiene inalterata la
propria opinione e il 13 gennaio 2006 la Commissione europea approva la
commercializzazione per uso alimentare di MON863 e MON863xMON810. Nel marzo
2007 l’autorevole rivista scientifica “Archives of Environmental Contamination and
Toxicology” pubblica il lavoro di CriiGen. Su richiesta della Commissione europea,
l’Efsa prende in esame i risultati presentati da CriiGen e, il 28 giugno 2007, conclude
che questi sono inattendibili, perché basati su ipotesi scorrette, e riconferma il proprio
precedente giudizio.
Meeting Efsa-Stati membri, maggio 2006
Dopo aver ricevuto numerose critiche da parte degli Stati membri e dalla Commissione
europea stessa per non aver sviluppato in maniera adeguata il dialogo con i Paesi partner
(in troppe occasioni il parere dell’Efsa non ha tenuto conto delle critiche scientifiche
rivolte dagli esperti nazionali), l’Efsa si è vista costretta ad organizzare un incontro per
definire le nuove strategie da adottare per migliorare la cooperazione scientifica con gli
Stati membri.
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Clausola di salvaguardia dell’Ungheria sul mais MON810
Un caso particolarmente emblematico è quello rappresentato dalle clausole di
salvaguardia applicate dall’Ungheria riguardo all’autorizzazione alla coltivazione del
mais MON810 (autorizzato nell’Unione europea con la decisione 98/294/CE).
L’Ungheria, tenendo conto del fatto che il mais era stato autorizzato nell’Europa a 15 e
in base alla vecchia direttiva 90/220/CEE, ha ritenuto che la valutazione di impatto
ambientale non considerava le peculiarità della propria area biogeografica. Pertanto,
sono state attivate specifiche sperimentazioni in campo da enti di ricerca pubblici i cui
risultati preliminari indicavano impatti su organismi non target e sul suolo. Sulla base di
queste considerazioni l’Ungheria ha sospeso la commercializzazione del mais MON810
sul proprio territorio in accordo all’art. 23 della direttiva. L’Efsa, consultata dalla
Commissione, senza richiedere ulteriori informazioni all’Ungheria, ne ha ritenuto non
motivata la valutazione, in quanto i dati forniti non erano verificabili o pubblicati su
riviste scientifiche. Con ciò dimenticando che molto spesso anche nelle notifiche
presentate dalle aziende biotech i dati mancano (in quanto ritenuti confidenziali) o non
sono stati pubblicati.
Geni marcatori di resistenza agli antibiotici (ARM genes)
L’articolo 4 della direttiva 2001/18/CE prevede l’eliminazione graduale negli Ogm dei
marcatori di resistenza agli antibiotici che possono avere effetti negativi sulla salute
umana e sull’ambiente. Per far fronte a questa esigenza il Comitato regolatore ha
attivato un gruppo di lavoro di esperti nazionali. Vista la difficoltà a trovare un accordo
all’interno del gruppo (diverse le impostazioni dei paesi membri in termini di
prevenzione di insorgenza di ceppi resistenti), l’Efsa ha sentito l’esigenza di adottare un
parere in merito alla questione, per accelerare le procedure del gruppo di lavoro. Di
fatto, dopo tale intervento il gruppo di lavoro non è più stato convocato e il documento
dell’Efsa è ora l’unico documento ufficiale sull’argomento.
Patata Amflora
Acquisito il parere scientifico favorevole dell’Efsa, la Commissione europea prenderà
prossimamente una decisione sull’autorizzazione alla coltivazione della patata
transgenica Amflora della compagnia chimica tedesca Basf. La patata Gm è stata
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modificata per produrre grandi quantità di amido ad alterata composizione di
amilopectina, ed è destinata all’uso industriale e per ottenere additivi per cibo e
mangimi.
Nonostante
il
parere
favorevole
espresso
dall’Efsa
sull’autorizzazione
alla
commercializzazione della patata Amflora, numerosi Stati membri hanno manifestato
più volte e con forza posizioni contrarie. In particolar modo sono stati espressi dubbi su:
z
la valutazione del rischio ambientale;
z
la stabilità della modificazione genetica introdotta;
z
la presenza del gene marcatore per la resistenza agli antibiotici;
z
l’assenza di idonee indicazioni sui piani di monitoraggio da adottare per
l’individuazione di eventuali effetti indesiderati nell’ambiente e negli
ecosistemi agricoli.
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APPENDICE
La procedura UE di autorizzazione degli OGM
Dal 17 ottobre 2002 l'autorizzazione per importare e coltivare Ogm, sia a scopo
commerciale che sperimentale, viene regolamentata dalla direttiva 2001/18/CE.
Nell'aprile del 2004 entra in vigore il regolamento 1829/2003, che detta le norme per
l'autorizzazione di alimenti e mangimi consistenti o derivanti da Ogm, nel modo
seguente:
•
L’azienda notificante presenta richiesta all'Autorità competente (Ac) di uno
Stato membro, che la gira all'Efsa.
•
L’Efsa ha 6 mesi di tempo (senza considerare i tempi necessari per eventuali
approfondimenti) per esaminare la documentazione ed emettere un parere;
•
Il parere dell’Efsa viene inviato alla Commissione e reso disponibile sul sito
web dell'Efsa per gli Stati membri;
•
La Commissione, in base a tale parere, esprime una propria proposta, favorevole
o contraria all'autorizzazione;
•
La proposta deve essere votata dal Comitato degli Stati membri a maggioranza
qualificata;
•
Se la maggioranza non viene raggiunta, la decisione passa al Consiglio dei
Ministri Ue, che ha 3 mesi di tempo per prendere una decisione;
•
Se la decisione non viene presa, scatta il “silenzio assenso” e la Commissione
esprime una decisione finale. Per quanto riguarda i tempi della Commissione, il
regolamento non esprime limiti.
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