Modello carta intestata
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CIRCOLARE N. 3/2014 Del 7 febbraio 2014 Circolare 31/E del 24 settembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate Correzioni degli errori in bilancio e riflessi fiscali – modalità operative. Di seguito, una sintesi degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardanti le correzioni degli errori commessi in sede di redazione della contabilità e del bilancio e conseguenti riflessi fiscali. FATTISPECIE L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Circolare 31/E del 24 settembre 2013 per chiarire il comportamento da adottare ai fini fiscali nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di avere commesso degli errori contabili nell'imputazione di costi o ricavi negli anni pregressi. • Definizione di errore contabile secondo i principi contabili nazionali La definizione di errore contabile è espressa nel Documento OIC n. 29 (attualmente in fase di definizione) secondo cui, "l’errore contabile è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un bilancio e/o di una informazione fornita in nota integrativa. Un errore consiste, quindi, nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. • Fattispecie che non costituiscono errore Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima o con i cambiamenti di principi contabili, questi ultimi hanno infatti una diversa natura e diversa disciplina contabile; in via esemplificativa, non costituiscono errori: - le variazioni delle valutazioni e delle stime a suo tempo correttamente adottate in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento resesi M I L A N O Via Principe Amedeo, 3 20121 Milano Italia Tel: + 39 02 65585 1 Fax: + 39 02 65585 585 www.carnelutti.com WWW.CARNELUTTI.COM Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel 1965. La lista degli attuali Soci dell’Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva 12293530155 [email protected] R O M A Carabba & Partners Via Condotti, 91 00187 Roma Italia Tel: + 39 06 69670 1 Fax: + 39 06 69295 278 necessarie in conseguenza successivamente; - di nuove informazioni e nuovi dati emersi le variazioni di criteri contabili , a suo tempo correttamente adottati in base alle informazioni e dati i quel momento disponibili, resesi necessarie in conseguenza di nuove informazioni emerse successivamente; è evidente che le informazioni ed i dati, successivamente rivelatesi diversi da quelli originari, devono essere raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza. PROCEDURA CONTABILE per la correzione degli errori In merito alla rilevazione e classificazione degli errori nei bilanci d'esercizio, e con particolare riferimento al caso in cui la correzione avvenga in un bilancio d'esercizio differente, il citato documento OIC 29 prevede che: “La correzione degli errori si effettua rettificando la voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall'errore, imputando la correzione dell'errore al conto economico dell'esercizio in corso, alla voce "proventi e oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti (E20 e E21) creando la sottovoce "componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”. Di fatto, quindi, la correzione (o rilevazione) degli errori contabili deve essere effettuata nell'esercizio in cui le stesse sono emerse, senza effettuare alcuna variazione nell'esercizio interessato dall'errore. Ulteriori considerazioni potrebbero essere formulate in relazione alla rilevanza dell'errore, che potrebbe essere tale da rendere il bilancio non attendibile (ai sensi dell'art. 2423, comma 2). PROCEDURA FISCALE per la correzione degli errori L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare in esame per fornire istruzioni su come correggere gli errori contabili che abbiano al contempo generato anche errori di competenza, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, a norma del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, “concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”. Mentre, secondo i principi contabili, come meglio innanzi evidenziato, la correzione (o rilevazione) degli errori contabili viene effettuata nell'esercizio in cui le stesse emergono, senza effettuare alcuna variazione nell'esercizio interessato dall'errore, secondo il legislatore fiscale è necessario procedere a rettificare le dichiarazioni a decorrere da quella in cui il bilancio è stato influenzato dall'errore. -2- • Modalità di riconoscimento fiscale di componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori. La correzione, in ambito fiscale, dell’errore derivante dall’imputazione di costi fuori competenza si effettua mediante: indeducibilità del componente negativo relativo ad esercizi precedenti, rilevato per la correzione dell’errore, mediante iscrizione di una correlativa variazione in aumento nel Modello Unico relativo all’esercizio di rilevazione del citato componente; deduzione del componente negativo originario mediante, presentazione di una dichiarazione INTEGRATIVA A FAVORE entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, mediante iscrizione della relativa variazione in diminuzione. Laddove la mancata rilevazione contabile di un elemento di competenza fosse intercorsa in un periodo per il quale non fosse più consentito presentare dichiarazione integrativa a favore, il contribuente è tenuto a riliquidare (nota bene senza presentarle, in quanto possibilità non prevista dalla norma in questione) tutte le dichiarazioni intervenute intercorrenti tra l'anno oggetto di rettifica, fino a quella relativa al primo periodo rettificabile, che recepirà ogni variazione intervenuta nei precedenti anni interessati. A seguito della presentazione di tale dichiarazione integrativa emergeranno importi non coerenti con la dichiarazione del periodo d'imposta precedente e, conseguentemente, sarà emessa dagli uffici finanziari una comunicazione di irregolarità in capo al contribuente. A seguito di tale comunicazione il contribuente sarà chiamato a fornire prova, attraverso documentazione idonea, dell'emersione di elementi di competenza di un bilancio precedentemente presentato e della riliquidazione delle dichiarazioni negli anni intercorsi; • Modalità di assoggettamento a tassazione di componenti positivi emersi a seguito della correzione di errori. La correzione, in ambito fiscale, dell’errore derivante dall’imputazione di proventi fuori competenza si effettua mediante: detassazione del componente positivo relativo ad esercizi precedenti, rilevato per la correzione dell’errore, mediante iscrizione di una correlativa variazione in diminuzione nel Modello Unico relativo all’esercizio di rilevazione del citato componente, subordinatamente all’ assoggettamento a tassazione del componente positivo nel corretto esercizio di competenza (se ancora accertabile) mediante, presentazione -3- di una dichiarazione INTEGRATIVA A SFAVORE, per ogni annualità interessata dalla variazione, mediante iscrizione della relativa variazione in aumento e pagamento delle correlative imposte, sanzioni e interessi. La presentazione delle nuove dichiarazioni per il riconoscimento di elementi fiscali rilevanti fa sì che l'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria possa essere esplicata, solo in relazione ai nuovi elementi "rigenerati", entro i termini di decadenza di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, ossia entro il termine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. UN SUGGERIMENTO PER IL PASSATO Per quanto a nostra conoscenza, il criterio generalmente adottato nel passato da numerose società, relativamente al trattamento ai fini delle imposte dirette delle suddette tipologie di errori, è stato prudenziale; più in dettaglio il comportamento è stato: a) non dedurre dal reddito di impresa dell’esercizio in cui si manifestano, i componenti negativi generati dai suddetti errori; b) far concorrere alla determinazione del reddito di impresa dell’esercizio in cui si manifestano, i componenti positivi generati dai suddetti errori. Il descritto comportamento, pur se prudenziale, non è scevro da critiche alla luce della citata Circolare 31/E del 24 settembre 2013; suggeriamo quindi che sia analizzata l’eventuale esistenza di errori pregressi al fine di verificarne la materialità e conseguentemente valutare le azioni correttive da intraprendere (quelle descritte nei paragrafi precedenti). UN SUGGERIMENTO RIGUARDO IL FUTURO Dal momento che l’Agenzia delle Entrate con la suddetta Circolare 31/E ha fornito una interpretazione molto stringente dell’art. 109, del TUIR secondo cui i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, riteniamo opportuno suggerire per il futuro l’adozione della seguente procedura. Per esemplificare ci riferiremo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013: a) marzo/aprile 2014: determinazione del reddito imponibile al 31 dicembre 2013, ai fini dell’approvazione del bilancio; b) dopo l’approvazione del bilancio (aprile/maggio 2014): rilevazione degli errori, così come previsto dal Documento OIC n. 29, nei conti “componenti di reddito positivi relativi ad esercizi precedenti”e “componenti di reddito negativi relativi ad esercizi precedenti” specificando, nella descrizione -4- contabile, l’anno di effettiva competenza del componente positivo o negativo; c) entro il 16 giugno 2014: procedere al pagamento delle imposte così come determinate in sede di redazione del bilancio; d) entro la prima settimana di settembre 2014: effettuare un’analisi dettagliata di quegli elementi che generalmente vengono imputati a fine anno per valutarne l’effettiva manifestazione come ad esempio: le poste relative alle fatture da emettere e da ricevere rilevate al 31 dicembre 2013 per verificarne l’effettiva manifestazione. Qualora, a seguito della suddetta analisi, venisse constatata l’esistenza di “errori” occorre procedere alla correlativa rettifica del reddito imponibile 2013 (a suo tempo conteggiato ai fini della determinazione delle imposte relative al bilancio 2013), mediante l’inserimento nel Modello Unico 2014 (da presentare entro il 30 settembre 2014) di una variazione in diminuzione per i “componenti di reddito negativi relativi all’esercizio 2013” e di una variazione in aumento per le per i “componenti di reddito positivi relativi all’esercizio 2013”, contabilizzati nel 2014. Qualora dalla suddetta nuova liquidazione emergesse un debito d’imposta superiore a quello liquidato entro il 16 giugno 2014, sarà possibile procedere al suo pagamento mediante l’utilizzo dell’istituto del “ravvedimento operoso” che prevede il pagamento della sanzione ridotta del 3,75% nonché degli interessi legali pari all’1% su base annua; qualora invece emergesse una maggiore imposta versata nel mese di giugno 2014 rispetto a quella effettivamente dovuta, sarà possibile utilizzare tale credito per compensare eventuali debiti d’imposta, seguendo le norme applicabili all’istituto delle compensazioni crediti/debiti d’imposta. *** Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. 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