Le collaborazioni occasionali Guide operative

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Le collaborazioni occasionali Guide operative
Guide operative
Schede di sintesi
A cura di Stefano Liali
- Consulente del lavoro
Le collaborazioni occasionali
Mini co.co.co.
Requisiti principali
Il collaboratore coordinato e continuativo occasionale, analogamente ai co.co.co., agisce in
assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Il lavoro deve essere
svolto con attrezzature proprie e senza orari determinati dal committente anche se, le
collaborazioni occasionali, sono caratterizzate da un costante raccordo tra l’attività del collaboratore e il ciclo produttivo del committente. Inoltre, per l’attività svolta dal collaboratore
non è richiesta né l’iscrizione ad albi né l’apertura di una partita Iva.
Le prestazioni occasionali devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni
(art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003):
la collaborazione deve essere di breve durata (non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero per un massimo di 240 ore nell’anno solare in caso di prestazioni
concernenti servizi di cura e assistenza alla persona);
il compenso deve essere di modesto importo (non superiore a E 5.000,00 nel corso
dell’anno versati dallo stesso committente).
La circolare n. 1/2004 del Ministero del lavoro ha chiarito che:
nonostante l’utilizzo letterale dell’espressione «prestazioni occasionali», i rapporti in
esame sono comunque inquadrabili tra le collaborazioni coordinate e continuative per
le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario assoggettarle alla
disciplina del lavoro a progetto;
sia il limite di durata temporale che quello di reddito sono riferiti allo stesso committente.
Dopo i chiarimenti ministeriali ci si riferisce, nella prassi, alle collaborazioni coordinate
occasionali oppure alle collaborazioni coordinate e continuative minori (o mini co.co.co.).
Contrariamente a quanto avviene per il contratto di lavoro a progetto, per le mini co.co.co.
non è previsto l’obbligo di predisporre un progetto.
Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il
rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto.
Trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative, anche se occasionali, ad esse si
applica la stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per i collaboratori a progetto e
per i collaboratori coordinati e continuativi.
Prestazioni occasionali autonome e di tipo accessorio
Differenze con le mini
co.co.co.
Caratteristiche lavoro
autonomo occasionale
Ciò che è importante in questo contesto è distinguere le collaborazioni occasionali di cui
all’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, dalle prestazioni occasionali autonome e dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Nel caso delle mini co.co.co. le prestazioni non sono autonome ma sono caratterizzate da
tutti gli elementi delle collaborazioni coordinate e continuative.
Il lavoro autonomo occasionale, invece, è una prestazione che, a prescindere dalla durata e
dall’importo percepito, ha carattere non continuativo, ma episodico e non è legato al potere
di coordinamento del committente.
Inoltre, il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto all’iscrizione alla Gestione sepa-
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Prestazioni di lavoro
accessorio
rata, ma se nel corso dell’anno percepisce con uno o più committenti compensi che
superano E 5.000,00, è tenuto a comunicarlo all’ultimo committente che verserà alla Gestione separata i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente.
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio (artt. 70-73, D.Lgs. n. 276/2003), a
differenza delle mini co.co.co., sono riconducibili ad attività svolte in modo saltuario. Per
queste prestazioni il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (o voucher). Il valore nominale del voucher è comprensivo sia della contribuzione pari al 13% del valore nominale
del buono lavoro a favore della Gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, che di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione
contro gli infortuni pari al 7%, oltre ad un compenso all’Inps per la gestione del servizio, pari
al 5%.
Riferimenti
normativi
Tipologia
Tipo di reddito
e ritenute
Contributi e premi
Prestazioni di lavoro Art. 2222 c.c.
autonomo occasionale
dalle quali deriva un
reddito complessivo
annuo fino a E 5.000,00
Redditi diversi art. 67, Nessuna contribuzione
c. 1, lett. l), D.P.R. n. dovuta all’Inps e all’Inail
917/1986.
Ritenuta art. 25, D.P.R.
n. 600/1973
Prestazioni di lavoro Art. 2222 c.c.
autonomo occasionale
con un reddito complessivo annuo superiore a E 5.000,00
Redditi diversi art. 67,
c. 1, lett. l), D.P.R. n.
917/1986.
Ritenuta art. 25, D.P.R.
n. 600/1973
Contributo alla Gestione separata Inps, legge
n. 335/1995, sul reddito
eccedente E 5.000,00.
Nessuna contribuzione
Inail
Mini co.co.co. (durata Art. 61, c. 2, D.Lgs. n. Redditi assimilati al lavoro dipendente art.
fino a 30 giorni annui e 276/2003
50, c. 1, lett. c-bis),
compensi fino a E
D.P.R. n. 917/1986.
5.000,00 annui con lo
Ritenuta artt. 23 e 24,
stesso committente)
D.P.R. n. 600/1973
Contributo alla Gestione separata Inps, legge
n. 335/1995.
Contribuzione Inail art.
5, D.Lgs. n. 38/2000
Prestazioni di lavoro oc- Art. 70 e segg., D.Lgs. Nessuna ritenuta, art.
72, c. 3, D.Lgs. n. 276/
casionale di tipo acces- n. 276/2003
2003
sorio nel limite massimo di E 5.000,00 di reddito annuo e nel limite
di E 2.000,00 per l’impresa commerciale o
per lo studio professionale
Contributo alla Gestione separata Inps, art.
2, c. 26, legge n. 335/
1995.
Contribuzione Inail art.
72, D.Lgs. n. 276/2003
Forma del contratto
Non è necessaria la forma scritta per un contratto di collaborazione occasionale (o mini
co.co.co.), come non occorre osservare le tutele minime contrattuali previste a proposito
delle collaborazioni coordinate e continuative.
Comunicazioni obbligatorie
In via telematica
L’obbligo di comunicazione sussiste anche con riferimento alle collaborazioni occasionali di
cui all’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003. Infatti per l’instaurazione delle cosiddette mini
co.co.co. va fatta la comunicazione obbligatoria telematica anticipata e devono essere
registrate sul Libro unico del lavoro.
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Aspetti fiscali
Redditi assimilati a
quelli di lavoro dip.te
Le mini co.co.co. rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi
dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986. Si applicano, quindi, le disposizioni in
materia di ritenute e di conguaglio ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. Il
sostituto d’imposta è inoltre tenuto ad applicare sui compensi corrisposti le addizionali Irpef
(regionale ed eventualmente comunale), se dovute, sulla base della relativa specifica disciplina. Il collaboratore, sia pure occasionale, dal punto di vista tributario sarà comparabile al
lavoratore dipendente, facendo scattare in questo modo, in capo al committente, tutti
quegli oneri fiscali, di tipo formale e sostanziale, inerenti al tipo di rapporto (a titolo esemplificativo cedolino paga, Mod. Cud, dichiarazione del sostituto d’imposta Mod. 770).
Aspetti contributivi
Ripartizione onere
contributivo
Versamento contributi
Massimale
Aliquote contributive
Le collaborazioni occasionali sono soggette agli obblighi contributivi presso la Gestione
separata in maniera identica agli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il limite di E 5.000,00 non costituisce una franchigia a fini contributivi, ma ha esclusivamente lo scopo di escludere le mini co.co.co. dall’ambito di applicazione della disciplina del
lavoro a progetto. Quindi, i compensi erogati devono essere integralmente assoggettati al
prelievo contributivo.
Ricordiamo che il limite di E 5.000,00 previsto è riferito al singolo committente, mentre la
franchigia di E 5.000,00 per i lavoratori autonomi occasionali si applica considerando i
compensi percepiti da tutti i committenti nel corso dell’anno solare.
Anche nei confronti dei collaboratori occasionali si applica la vigente disciplina in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come previsto per
tutti i soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Nel fondo Inps gestione separata l’onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore. Per gli iscritti con contratto di collaborazione (co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co. e
prestazioni di lavoro autonomo occasionale) l’aliquota contributiva dovuta al fondo è ripartita
nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore.
Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, mini co.co.co., associazione in partecipazione e di lavoro autonomo occasionale (in caso di compenso annuo
superiore a E 5.000) è l’impresa committente che, attraverso l’utilizzo del modello F24,
deve versare l’intero ammontare del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata,
trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va
effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso.
Il versamento previdenziale al fondo Inps gestione separata è commisurato a un massimale
annuo che per il 2013 è pari a E 99.034,00. In questa gestione non esiste il minimale per il
versamento dei contributi.
Aliquote contributive 2013 - Gestione separata
Co.co.co. occasionali (mini co.co.co.) senza altra copertura previdenziale obbligatoria
27,72%
Co.co.co. occasionali (mini co.co.co.) con altra copertura previdenziale obbligatoria o
titolari di pensione indiretta
20,00%
Co.co.co. occasionali (mini co.co.co.) titolari di pensione diretta
20,00%
Prestatori di lavoro autonomo occasionale senza altra copertura previdenziale obbligatoria
27,72%
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Prestatori di lavoro autonomo occasionale con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta
20,00%
Prestatori di lavoro autonomo occasionale titolari di pensione diretta
20,00%
Per i lavoratori iscritti in via esclusiva va aggiunto lo 0,72% per la copertura delle prestazioni
di malattia, maternità e assegni al nucleo familiare. Per gli altri iscritti il contributo aggiuntivo
dello 0,72% non è dovuto, pertanto questi iscritti non hanno diritto alle relative prestazioni.
La legge n. 92/2012, a decorrere dal 2013, ha previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione
separata Inps l’aumento dell’aliquota previdenziale. L’incremento per gli iscritti in via esclusiva partirà dal 2014 e porterà l’aliquota contributiva al 33% (nel 2018), mentre per gli iscritti
in via non esclusiva e per i pensionati l’incremento opererà già dal 2013 fino al raggiungimento di un’aliquota del 24% nel 2016.
Nuove aliquote gestione separata Inps
Premi Inail
Esempio
Anno
Iscritti in via esclusiva
Altri iscritti
2012
27%
18%
2013
27%
20%
2014
28%
21%
2015
30%
22%
2016
31%
24%
2017
32%
24%
2018
33%
24%
Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore
per i lavoratori parasubordinati. Il premio assicurativo dovuto, ripartito nella misura di 1/3 a
carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente, è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta. Per le mini co.co.co. la base imponibile è costituita dai compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita rapportata:
ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il
numero delle effettive giornate lavorative,
al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.
I minimali e i massimali di rendita, per l’anno 2013, per il calcolo del premio sono pari a:
Valore giornaliero
dal 1/7 (fino al 30/6)
Valore mensile
dal 1/7 (fino al 30/6)
Valore annuale
dal 1/7 (fino al 30/6)
Minimale
E 53,28 (E 51,72)
E 1.331,92 (E 1.292,90)
E 15.983,10 (E 15.514,80)
Massimale
E 98,94 (E 96,04)
E 2.473,57 (E 2.401,10)
E 29,682,90 (E 28.813,20)
Di seguito un esempio che riguarda l’elaborazione di un compenso per un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa che ha le caratteristiche della collaborazione occasionale. Si tratta di una attività che impegnerà il collaboratore fino a 30 giorni. Il compenso
complessivo pattuito con il committente è pari a E 2.000,00. È stato stabilito nel contratto
sottoscritto tra le parti che il pagamento avverrà al termine dell’attività. Il collaboratore è
privo di tutela previdenziale obbligatoria e pagherà 1/3 dell’aliquota complessiva pari al
27,72%. Il tasso medio di tariffa applicato dall’Inail per il rischio, per il quale il collaboratore
è assicurato, è pari al 6 per mille.
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Busta paga
Approfondimenti
Anf
Indennità di malattia
e di maternità
Indennità di fine
lavoro
Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare qualora, oltre
alla prevista iscrizione alla Gestione separata, sussista l’obbligo di versamento della relativa
maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale
Gestione.
Per le mini co.co.co. escluse dalla disciplina del lavoro a progetto pur soggette all’obbligo di
iscrizione alla Gestione separata e al relativo obbligo contributivo, non può di fatto concretizzarsi quasi mai la possibilità di erogazione delle prestazioni di malattia e maternità prevista in
generale per i lavoratori iscritti alla suddetta Gestione: infatti, la durata limitata delle prestazioni lavorative impedisce, in genere, allo stato della normativa vigente, che venga integrato il
requisito contributivo minimo (almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti
l’evento indennizzabile) richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità
di degenza ospedaliera e all’indennità di maternità. Tuttavia, nei limitati casi in cui il versamento contributivo (riferibile ad un reddito massimo di E 5.000,00) consenta la copertura di
almeno 3 mensilità di contribuzione, le prestazioni di malattia e maternità potranno essere
erogate secondo la disciplina vigente per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.
A decorrere dal 1º gennaio 2013 è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, con
determinati requisiti individuati dal legislatore (art. 2, cc. 52-56, legge n. 92/2012), una indennità di fine lavoro. In particolare i beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all’art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps.
Sono esclusi, quindi, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa minore (mini co.co.co.).
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Riferimenti normativi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 23 e 24
Legge 8 agosto 1995, n. 335
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61, c. 2
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, cc. 1180-1185
Legge 28 giugno 2012, n. 92
Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007
Ministero del lavoro, circolare 8 gennaio 2004, n. 1
Inps, circolare 22 gennaio 2004, n. 9
Inail, circolare 18 marzo 2004, n. 22
Inps, circolare 6 luglio 2004, n. 103
Inps, circolare 13 marzo 2006, n. 41
Inps, circolare 14 marzo 2013, n. 38
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