Le collaborazioni occasionali Guide operative
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Le collaborazioni occasionali Guide operative
Guide operative Schede di sintesi A cura di Stefano Liali - Consulente del lavoro Le collaborazioni occasionali Mini co.co.co. Requisiti principali Il collaboratore coordinato e continuativo occasionale, analogamente ai co.co.co., agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Il lavoro deve essere svolto con attrezzature proprie e senza orari determinati dal committente anche se, le collaborazioni occasionali, sono caratterizzate da un costante raccordo tra l’attività del collaboratore e il ciclo produttivo del committente. Inoltre, per l’attività svolta dal collaboratore non è richiesta né l’iscrizione ad albi né l’apertura di una partita Iva. Le prestazioni occasionali devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni (art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003): la collaborazione deve essere di breve durata (non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero per un massimo di 240 ore nell’anno solare in caso di prestazioni concernenti servizi di cura e assistenza alla persona); il compenso deve essere di modesto importo (non superiore a E 5.000,00 nel corso dell’anno versati dallo stesso committente). La circolare n. 1/2004 del Ministero del lavoro ha chiarito che: nonostante l’utilizzo letterale dell’espressione «prestazioni occasionali», i rapporti in esame sono comunque inquadrabili tra le collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario assoggettarle alla disciplina del lavoro a progetto; sia il limite di durata temporale che quello di reddito sono riferiti allo stesso committente. Dopo i chiarimenti ministeriali ci si riferisce, nella prassi, alle collaborazioni coordinate occasionali oppure alle collaborazioni coordinate e continuative minori (o mini co.co.co.). Contrariamente a quanto avviene per il contratto di lavoro a progetto, per le mini co.co.co. non è previsto l’obbligo di predisporre un progetto. Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto. Trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative, anche se occasionali, ad esse si applica la stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per i collaboratori a progetto e per i collaboratori coordinati e continuativi. Prestazioni occasionali autonome e di tipo accessorio Differenze con le mini co.co.co. Caratteristiche lavoro autonomo occasionale Ciò che è importante in questo contesto è distinguere le collaborazioni occasionali di cui all’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, dalle prestazioni occasionali autonome e dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio. Nel caso delle mini co.co.co. le prestazioni non sono autonome ma sono caratterizzate da tutti gli elementi delle collaborazioni coordinate e continuative. Il lavoro autonomo occasionale, invece, è una prestazione che, a prescindere dalla durata e dall’importo percepito, ha carattere non continuativo, ma episodico e non è legato al potere di coordinamento del committente. Inoltre, il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto all’iscrizione alla Gestione sepa- Guida alle Paghe 10/2013 533 Guide operative Schede di sintesi Prestazioni di lavoro accessorio rata, ma se nel corso dell’anno percepisce con uno o più committenti compensi che superano E 5.000,00, è tenuto a comunicarlo all’ultimo committente che verserà alla Gestione separata i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio (artt. 70-73, D.Lgs. n. 276/2003), a differenza delle mini co.co.co., sono riconducibili ad attività svolte in modo saltuario. Per queste prestazioni il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (o voucher). Il valore nominale del voucher è comprensivo sia della contribuzione pari al 13% del valore nominale del buono lavoro a favore della Gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, che di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni pari al 7%, oltre ad un compenso all’Inps per la gestione del servizio, pari al 5%. Riferimenti normativi Tipologia Tipo di reddito e ritenute Contributi e premi Prestazioni di lavoro Art. 2222 c.c. autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a E 5.000,00 Redditi diversi art. 67, Nessuna contribuzione c. 1, lett. l), D.P.R. n. dovuta all’Inps e all’Inail 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 Prestazioni di lavoro Art. 2222 c.c. autonomo occasionale con un reddito complessivo annuo superiore a E 5.000,00 Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995, sul reddito eccedente E 5.000,00. Nessuna contribuzione Inail Mini co.co.co. (durata Art. 61, c. 2, D.Lgs. n. Redditi assimilati al lavoro dipendente art. fino a 30 giorni annui e 276/2003 50, c. 1, lett. c-bis), compensi fino a E D.P.R. n. 917/1986. 5.000,00 annui con lo Ritenuta artt. 23 e 24, stesso committente) D.P.R. n. 600/1973 Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995. Contribuzione Inail art. 5, D.Lgs. n. 38/2000 Prestazioni di lavoro oc- Art. 70 e segg., D.Lgs. Nessuna ritenuta, art. 72, c. 3, D.Lgs. n. 276/ casionale di tipo acces- n. 276/2003 2003 sorio nel limite massimo di E 5.000,00 di reddito annuo e nel limite di E 2.000,00 per l’impresa commerciale o per lo studio professionale Contributo alla Gestione separata Inps, art. 2, c. 26, legge n. 335/ 1995. Contribuzione Inail art. 72, D.Lgs. n. 276/2003 Forma del contratto Non è necessaria la forma scritta per un contratto di collaborazione occasionale (o mini co.co.co.), come non occorre osservare le tutele minime contrattuali previste a proposito delle collaborazioni coordinate e continuative. Comunicazioni obbligatorie In via telematica L’obbligo di comunicazione sussiste anche con riferimento alle collaborazioni occasionali di cui all’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003. Infatti per l’instaurazione delle cosiddette mini co.co.co. va fatta la comunicazione obbligatoria telematica anticipata e devono essere registrate sul Libro unico del lavoro. Guida alle Paghe 534 10/2013 Guide operative Schede di sintesi Aspetti fiscali Redditi assimilati a quelli di lavoro dip.te Le mini co.co.co. rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986. Si applicano, quindi, le disposizioni in materia di ritenute e di conguaglio ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. Il sostituto d’imposta è inoltre tenuto ad applicare sui compensi corrisposti le addizionali Irpef (regionale ed eventualmente comunale), se dovute, sulla base della relativa specifica disciplina. Il collaboratore, sia pure occasionale, dal punto di vista tributario sarà comparabile al lavoratore dipendente, facendo scattare in questo modo, in capo al committente, tutti quegli oneri fiscali, di tipo formale e sostanziale, inerenti al tipo di rapporto (a titolo esemplificativo cedolino paga, Mod. Cud, dichiarazione del sostituto d’imposta Mod. 770). Aspetti contributivi Ripartizione onere contributivo Versamento contributi Massimale Aliquote contributive Le collaborazioni occasionali sono soggette agli obblighi contributivi presso la Gestione separata in maniera identica agli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il limite di E 5.000,00 non costituisce una franchigia a fini contributivi, ma ha esclusivamente lo scopo di escludere le mini co.co.co. dall’ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto. Quindi, i compensi erogati devono essere integralmente assoggettati al prelievo contributivo. Ricordiamo che il limite di E 5.000,00 previsto è riferito al singolo committente, mentre la franchigia di E 5.000,00 per i lavoratori autonomi occasionali si applica considerando i compensi percepiti da tutti i committenti nel corso dell’anno solare. Anche nei confronti dei collaboratori occasionali si applica la vigente disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come previsto per tutti i soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Nel fondo Inps gestione separata l’onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore. Per gli iscritti con contratto di collaborazione (co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co. e prestazioni di lavoro autonomo occasionale) l’aliquota contributiva dovuta al fondo è ripartita nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, mini co.co.co., associazione in partecipazione e di lavoro autonomo occasionale (in caso di compenso annuo superiore a E 5.000) è l’impresa committente che, attraverso l’utilizzo del modello F24, deve versare l’intero ammontare del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata, trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso. Il versamento previdenziale al fondo Inps gestione separata è commisurato a un massimale annuo che per il 2013 è pari a E 99.034,00. In questa gestione non esiste il minimale per il versamento dei contributi. Aliquote contributive 2013 - Gestione separata Co.co.co. occasionali (mini co.co.co.) senza altra copertura previdenziale obbligatoria 27,72% Co.co.co. occasionali (mini co.co.co.) con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta 20,00% Co.co.co. occasionali (mini co.co.co.) titolari di pensione diretta 20,00% Prestatori di lavoro autonomo occasionale senza altra copertura previdenziale obbligatoria 27,72% segue 8 Guida alle Paghe 10/2013 535 Guide operative Schede di sintesi Prestatori di lavoro autonomo occasionale con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta 20,00% Prestatori di lavoro autonomo occasionale titolari di pensione diretta 20,00% Per i lavoratori iscritti in via esclusiva va aggiunto lo 0,72% per la copertura delle prestazioni di malattia, maternità e assegni al nucleo familiare. Per gli altri iscritti il contributo aggiuntivo dello 0,72% non è dovuto, pertanto questi iscritti non hanno diritto alle relative prestazioni. La legge n. 92/2012, a decorrere dal 2013, ha previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps l’aumento dell’aliquota previdenziale. L’incremento per gli iscritti in via esclusiva partirà dal 2014 e porterà l’aliquota contributiva al 33% (nel 2018), mentre per gli iscritti in via non esclusiva e per i pensionati l’incremento opererà già dal 2013 fino al raggiungimento di un’aliquota del 24% nel 2016. Nuove aliquote gestione separata Inps Premi Inail Esempio Anno Iscritti in via esclusiva Altri iscritti 2012 27% 18% 2013 27% 20% 2014 28% 21% 2015 30% 22% 2016 31% 24% 2017 32% 24% 2018 33% 24% Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Il premio assicurativo dovuto, ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente, è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta. Per le mini co.co.co. la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita rapportata: ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative, al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative. I minimali e i massimali di rendita, per l’anno 2013, per il calcolo del premio sono pari a: Valore giornaliero dal 1/7 (fino al 30/6) Valore mensile dal 1/7 (fino al 30/6) Valore annuale dal 1/7 (fino al 30/6) Minimale E 53,28 (E 51,72) E 1.331,92 (E 1.292,90) E 15.983,10 (E 15.514,80) Massimale E 98,94 (E 96,04) E 2.473,57 (E 2.401,10) E 29,682,90 (E 28.813,20) Di seguito un esempio che riguarda l’elaborazione di un compenso per un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che ha le caratteristiche della collaborazione occasionale. Si tratta di una attività che impegnerà il collaboratore fino a 30 giorni. Il compenso complessivo pattuito con il committente è pari a E 2.000,00. È stato stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti che il pagamento avverrà al termine dell’attività. Il collaboratore è privo di tutela previdenziale obbligatoria e pagherà 1/3 dell’aliquota complessiva pari al 27,72%. Il tasso medio di tariffa applicato dall’Inail per il rischio, per il quale il collaboratore è assicurato, è pari al 6 per mille. Guida alle Paghe 536 10/2013 Guide operative Schede di sintesi Busta paga Approfondimenti Anf Indennità di malattia e di maternità Indennità di fine lavoro Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione alla Gestione separata, sussista l’obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione. Per le mini co.co.co. escluse dalla disciplina del lavoro a progetto pur soggette all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e al relativo obbligo contributivo, non può di fatto concretizzarsi quasi mai la possibilità di erogazione delle prestazioni di malattia e maternità prevista in generale per i lavoratori iscritti alla suddetta Gestione: infatti, la durata limitata delle prestazioni lavorative impedisce, in genere, allo stato della normativa vigente, che venga integrato il requisito contributivo minimo (almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento indennizzabile) richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di degenza ospedaliera e all’indennità di maternità. Tuttavia, nei limitati casi in cui il versamento contributivo (riferibile ad un reddito massimo di E 5.000,00) consenta la copertura di almeno 3 mensilità di contribuzione, le prestazioni di malattia e maternità potranno essere erogate secondo la disciplina vigente per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, con determinati requisiti individuati dal legislatore (art. 2, cc. 52-56, legge n. 92/2012), una indennità di fine lavoro. In particolare i beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps. Sono esclusi, quindi, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa minore (mini co.co.co.). Guida alle Paghe 10/2013 537 Guide operative Schede di sintesi Riferimenti normativi D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 23 e 24 Legge 8 agosto 1995, n. 335 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61, c. 2 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, cc. 1180-1185 Legge 28 giugno 2012, n. 92 Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 Ministero del lavoro, circolare 8 gennaio 2004, n. 1 Inps, circolare 22 gennaio 2004, n. 9 Inail, circolare 18 marzo 2004, n. 22 Inps, circolare 6 luglio 2004, n. 103 Inps, circolare 13 marzo 2006, n. 41 Inps, circolare 14 marzo 2013, n. 38 Guida alle Paghe 538 10/2013