DELIBERA N. 19 DEL 07.06.16 originale precetto FISIA
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DELIBERA N. 19 DEL 07.06.16 originale precetto FISIA
CONSORZIO VALLE CRATI 87036 Rende (CS) DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE Nr. 19 Oggetto: FISIA ITALIMPIANTI s.p.a./Consorzio Valle Crati. Atto di precetto. Determinazioni. DATA 07/06/2016 L’anno Duemilasedici addì Sette del mese di Giugno alle ore 12.00 in Rende nella sede consortile, regolarmente convocato con nota prot. n. 1082 del 30/05/2016 si è riunito il Consiglio d’Amministrazione del ConsorzioValle Crati sono presenti: 1) Avv. Maximiliano Granata - Presidente presente Componenti: 2) Comune di Rovito - Avv. Felice D’Alessandro - Sindaco presente 3) Comune di Dipignano - Dott. Gianpaolo Nardi assente 4) Comune di Montalto Uffugo - Avv. Luigi Ripoli presente 5) Comune di Rende Ing. Carlo Caiaro - Delegato presente Totale presenti: 4 (Quattro) Totale assenti: 1 (Uno) Assiste il Segretario f.f. del Consorzio Dott. Paride Fera. Assume la Presidenza l’Avv. Maximiliano Granata nella qualità di Presidente del Consorzio Valle Crati il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara la seduta valida ed invita il Consiglio d’Amministrazione a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. Il Consiglio di Amministrazione Premesso che: - il Consorzio Valle Crati ha svolto servizi di smaltimento reflui, smaltimento RSU e raccolta differenziata in favore del Comune di Cosenza; - in merito alla gestione ed erogazione dei suddetti servizi il Consorzio Valle Crati si è avvalso prima della società De Bartolomeis che già lavorava sugli impianti al momento del passaggio delle competenze dalla Regione Calabria al Consorzio (1992) per il periodo fino al 1998 e dopo della Castalia spa, successivamente confluita in Fisia Italimpianti Spa per il periodo 1998/2000; - i pagamenti in favore delle società di gestione avvenivano una volta che l’Ente consortile incassava dai Comuni consorziati i costi dei servizi, per come previsto dallo Statuto consortile e dalla Convenzione sottoscritta dai suddetti Enti locali; per motivazioni mai esplicitate, il Comune di Cosenza, debitore per i servizi ricevuti, pur riconoscendo il debito versava solo una parte del totale dovuto e successivamente si rifiutava di regolarizzare le partite rimaste sospese; il Consorzio Valle Crati, per il recupero delle somme di cui era anche debitore nei confronti delle suddette ditte, ha promosso prima ricorso al Tar Calabria, poi, dichiarata l’incompetenza giurisdizionale del TAR si è ricorso al giudice ordinario; in riferimento al succitato giudizio, sia la sentenza in primo grado che quella emessa dal giudice di appello, hanno riconosciuto valide le argomentazioni del Comune di Cosenza che eccepiva la mancanza di un apposito contratto fra le parti, necessario, trattandosi di pubbliche amministrazioni (Comune e Consorzio); successivamente il Consorzio Valle Crati ha proposto ricorso in Cassazione adducendo quale motivazione il fatto che, trattandosi di Ente strumentale dei Comuni consorziati, per la partecipazione al quale i Comuni avevano sottoscritto appositi Statuto e Convenzione per la regolarizzazione e la disciplina dei servizi, implicitamente ciascun Comune si era obbligato alla corresponsione degli oneri per la fruizione dei servizi medesimi; in merito al ricorso indicato al punto precedente, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Consorzio e dovrebbe esprimersi entro qualche mese del corrente anno; nel contempo, le ditte creditrici del Consorzio Valle Crati hanno attivato azioni di recupero credito per i servizi prestati, in quanto il Consorzio medesimo era stazione appaltante nonché sottoscrittore dei contratti di gestione; in particolare, per quanto riguarda il credito vantato nei confronti del Consorzio Valle Crati dalla società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a., in data 19 giugno 2007 è intervenuta la pronuncia del lodo arbitrale a favore della suddetta società per la quale, quindi, il summenzionato credito è divenuto esigibile con conseguente condanna del Consorzio Valle Crati al pagamento della somma di € 2.243.311,88 maggiorata di interessi al tasso legale nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 04/047/2001 sino all’effettivo soddisfo; il lodo arbitrale succitato è stato dichiarato, poi, esecutivo dal Tribunale di Cosenza con provvedimento del 18/06/2008 ed è divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 570 del 18/04/2014 passata in giudicato; non avendo il Consorzio Valle Crati dato corso all’esecuzione di quanto stabilito nella predetta condanna, la società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con sede a Catanzaro con ricorso volto ad ottenere l’ottemperanza al provvedimento di condanna di cui al punto precedente; il Consorzio Valle Crati si è costituito in giudizio riconoscendo di essere inadempiente e giustificando tale inerzia con le difficoltà economiche in cui l’Ente versa quotidianamente; il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con sentenza n. 205/2016 REG. PROV. COLL. ha accolto il ricorso presentato dalla società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a., dichiarando l’obbligo per il Consorzio Valle Crati di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie ed assegnando il termine di 90 giorni per dare esecuzione integrale al giudicato de quo; il Consorzio Valle Crati, tramite il suo legale rappresentante ed i Responsabili degli Uffici consortili di competenza, viste le notevoli difficoltà economiche in cui versa l’Ente consortile, hanno tempestivamente provveduto ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere l’erogazione delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il debito in questione nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.e della Banca di Sviluppo s.p.a.; in riferimento alla richiesta di accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., è stata aperta la posizione n. 10405 riferita all’istruttoria che, però, si è conclusa negativamente con il provvedimento di diniego del 27/05/2016 acquisito al protocollo n. 1066 del 27/05/2016 del Consorzio Valle Crati ed emesso dal medesimo Istituto il quale ha decretato di non concedere all’Ente consortile l’anticipazione richiesta; per quanto attiene, invece, alla richiesta di erogazione di risorse finanziarie inoltrata presso la Banca di Sviluppo s.p.a., invece, l’istruttoria risulta ancora in corso; nel frattempo, in data 30/05/2016 è stato notificato al Consorzio Valle Crati un atto di precetto con il quale la società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. intima all’Ente consortile il pagamento delle somme così come stabilite dal lodo arbitrale indicato nei punti precedenti; per quanto sopra detto si manifesta assolutamente necessario che il Consiglio di Amministrazione consortile si determini affinché si addivenga nel breve termine ad una definitiva soluzione della vicenda sopra descritta; Visto lo Statuto consortile; con voti espressi nelle forme di legge: favorevoli 4 (quattro) su 4 (quattro) presenti DELIBERA 1- quanto detto in premessa viene qui interamente richiamato per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 2- di conferire mandato esplorativo al Presidente per verificare se esistono le condizioni per accedere ad eventuali forme di finanziamento presso società finanziarie e/o istituti di credito per la copertura del debito indicato in premessa e vantato dalla società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. nei confronti del Consorzio Valle Crati; 3- di affidare agli Uffici consortili competenti l’incarico di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della nota prot. n. DT49503 del 24/05/2016 con la quale il suddetto Ente esprime tramite la Cassa Depositi e Prestiti il suo diniego alla concessione delle anticipazioni di liquidità richieste a valere sulle risorse di cui all’art. 8 del D.L. n. 78/2015. Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità ed il Consiglio di Amministrazione con n. 4 (quattro) voti unanimi favorevoli espressa nei modi previsti dalla normativa vigente approva l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 per motivi d’urgenza. La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. Il Segretario f.f. (Dott. Paride Fera) Il Presidente (Avv. Maximiliano Granata) PER IL PROFILO DELLAREGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA. Parere favorevole Il Segretario f.f. (Dott. Paride Fera) CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario f.f. sensi del D. Lgs. n. 267/00. Visti gli atti certifica che la presente deliberazione viene affissa e pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente consortile il giorno 07/06/2016 per rimanere in pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal 07/06/2016 al 22/06/2016. Il presente atto viene pubblicato anche sul sito web del Consorzio Valle Crati www.consorziovallecrati.it Prot.nr. 1119 del 07/06/2016 Il Segretario f.f. (Dott. Paride Fera)