Società europea - Camera di Commercio Italiana per la Germania

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Società europea - Camera di Commercio Italiana per la Germania
8. Europäische Aktiengesellschaft (Europa‐AG)/ Società europea 1. Definizione della forma societaria 2. Quali sono le caratteristiche di questa forma societaria? 3. Quali sono i requisiti per la sua fondazione? Societas Europaea (SE) è una società di capitali in forma di una società per azioni (SpA) europea. ‐ La SE ha una personalità giuridica distinta. ‐ È una società di capitali. Il capitale minimo è di € 120.000. ‐ Il capitale è diviso in azioni. ‐ La sede di una SE deve trovarsi nello Stato membro in cui è situata l’amministrazione centrale. La sede può essere trasferita in un altro Stato membro senza dover sciogliere la SE o senza l’istituzione di una nuova entità giuridica. ‐ La SE richiede che il termine "SE" sia preceduto oppure seguito dal nome della società. ‐ La SE dispone di un’assemblea generale degli azionisti e di un organo di vigilanza oppure di un organo di gestione/direzione (sistema dualistico) o un organo d’amministrazione (sistema monistico). ‐ Per quanto riguarda la struttura di gestione/direzione, è possibile scegliere tra un sistema monistico o dualistico. In primo luogo bisogna notare che ci sono quattro modi diversi di costituzione di una SE: ‐ SE tramite fusione di società per azioni. ‐ Costituzione di una SE holding. ‐ Costituzione di una SE affiliata mediante diverse imprese o una SE già esistente ‐ SE mediante trasformazione di una società per azioni nazionale. Requisiti per i singoli tipi di costituzione: ‐ Mediante fusione: possibile solo per società per azioni che sono state stabilite in base alla legge di uno Stato membro con sede legale e amministrazione centrale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi. ‐ Holding SE: costituzione possibile mediante società per azioni o a responsabilità limitata, che sono state costituite in virtù della legislazione di uno Stato membro con sede legale e amministrazione centrale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi oppure avendo per almeno due anni una società affiliata, soggetto alla legge di un altro Stato membro o una succursale in un altro Stato membro. ‐ Filiale SE: costituzione possibile attraverso società e persone giuridiche del diritto pubblico o privato, istituite in base alla legge di uno Stato membro con sede legale e amministrazione centrale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi oppure avendo per almeno due anni una società affiliata, soggetto alla legge di un altro Stato membro o una succursale in un altro Stato membro. ‐ Trasformazione SE: costituzione possibile attraverso 4. Quali sono i necessari passi da intraprendere e quali sono le informazioni necessarie? 5. Che tipo di responsabilità è prevista per l’amministratore e per i soci? una società per azioni costituita ai sensi della legislazione di uno Stato membro, avendo da almeno due anni una società affiliata soggetto alla legge di un altro Stato membro. Una succursale non è sufficiente. Una società che ha la sua sede principale al di fuori della Comunità può partecipare alla costituzione di una SE quando è stata costituita secondo il diritto di uno Stato membro avendo la sua sede sociale in tale Stato membro avendo inoltre un legame economico effettivo e continuato con uno Stato membro. Un tale legame esiste quando la società ha una succursale nello Stato membro dalla quale opera. Fusione:
‐ Un piano di fusione deve essere creato. ‐ Il piano di fusione deve essere divulgato in dettaglio almeno un mese prima del giorno dell’assemblea generale, in conformità con la direttiva per la tutela degli interessi dei soci e di terzi. ‐ Il piano di fusione deve essere esaminato da esperti.
‐ L'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve approvare il piano di fusione. Holding SE: ‐ Un piano di costituzione deve essere creato. ‐ Il piano di costituzione deve essere divulgato in dettaglio almeno un mese prima del giorno dell’assemblea generale. ‐ Il piano di costituzione deve essere esaminato da esperti. ‐ L'assemblea generale di ciascuna delle società promotrici alla costituzione deve approvare il piano di costituzione. Filiale SE: ‐ Qui alle società o ad altre persone giuridiche, si applica il diritto nazionale per la partecipazione a una costituzione di una società affiliata, in forma di una società per azioni. Per una società affiliata con sede in Germania: vedere condizioni per la costituzione di una società per azioni (AG). Trasformazione in una SE: ‐ Un piano di trasformazione e una relazione devono essere creati. ‐ Il piano di trasformazione deve essere divulgato almeno un mese prima del giorno dell’assemblea generale. ‐ Un perito deve attestare che la società dispone d’attivi netti corrispondenti almeno al capitale, più delle riserve non distribuibili in conformità alla legge o dello statuto. ‐ L'assemblea generale deve approvare il piano di trasformazione. Ogni azionista è tenuto responsabile fino al capitale sottoscritto. Di conseguenza, gli azionisti non rispondono con il loro patrimonio privato. È usato solo il patrimonio della società – peraltro solo per quanto gli atti giuridici e gli obblighi risultanti hanno luogo dopo la registrazione della SE nel registro di commercio. 6. A quanto ammontano in capitale sociale/le quote di partecipazione dei soci? Il capitale sottoscritto deve essere di almeno € 120.000. 7. Che tipo di tassazione è prevista? La tassazione della SE segue le regole per la tassazione di società di capitali. Poiché la SE opera su base transfrontaliera (sia come holding oppure con succursali multiple) per la tassazione nel bilancio corrente sono molto importanti gli accordi di doppia imposizione. Le succursali non autonome devono ciascuna dichiarare i guadagni nel paese relativo. 8. Come e dove viene svolta la registrazione dell’impresa? In Germania la SE è registrata nel registro di commercio in conformità con le disposizioni vigenti per le società per azioni (AG). La SE non può essere registrata nel registro di commercio senza un accordo sulla partecipazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE del 2001/08/10 che completa lo statuto della Società Europea. La registrazione e la cancellazione di una SE devono essere pubblicati a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea. 9. Quali sono i costi previsti per la registrazione dell’impresa? (Esempio dei costi per l’iscrizione al registro delle imprese, per l’atto notarile etc.) La costituzione di una SE è molto formalistica e i costi di start‐up dipendono in particolare dall’ammontare del capitale sociale. Per un capitale sociale di € 120.000,00 le spese notarili per le certificazioni, l’ordine degli organi, verificazioni etc. ammontano a circa € 1.500,00. Inoltre ci sono costi per la registrazione nel registro di commercio, per esperti, per il consiglio giuridico, per il sostegno del notaio in alcune formulazioni o per la creazione dello Statuto. 10. Ulteriori osservazioni sulla forma societaria La base giuridica per la SE è il regolamento CE 2157/2001 relativo allo statuto della Società Europea (SE) dell’8 ottobre 2001. Il presente regolamento è direttamente applicabile. Il regolamento della SE è completato dalla direttiva 2001/86/CE dell‘8 ottobre 2001 per l’integrazione dello statuto della Società Europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Questa direttiva non ha effetto diretto. In Germania la direttiva è stata trasformata in diritto nazionale tramite la Legge sulla partecipazione dei lavoratori nella società europea (SEBG). Salvo il regolamento sono applicabili le disposizioni di legge che sono spiccate dagli Stati membri, particolarmente le azioni comunitarie della SE (in Germania la legge per l’introduzione della Società europea (SEEG), la quale a sua volta contiene la legge d’esecuzione di una SE – SEAG e la legge di partecipazione – SEBG come anche la legge sulle società per azioni, dello stato con sede della SE (in Germania la legge sulle società per azioni (AktG)). Disposizioni speciali previste dal diritto nazionale per l’attività esercitata dalla SE, si applicano in assoluto alla SE. Inoltre, si applicano con riserva al regolamento per la costituzione di una SE mediante fusione, a ciascuna società costitutiva le disposizioni di legge che si applicano alle fusioni delle società per azioni in vigore dello Stato membro di cui è soggetto (in Germania la legge per trasformazione (UmwG)). 11. Procedura in caso di cessazione attività Per quanto riguarda lo scioglimento, liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, la SE è soggetto alla normativa che si applicherebbe a una società per azioni, costituita ai sensi della legge dello Stato in cui la SE è stata costituita. Se la Germania è il paese di domicilio, la risoluzione della SE avviene ai sensi della legge sulle società per azioni (AktG), rispettivamente la legge fallimentare (InsO).