Regolamento Generale e Didattico della Facoltà

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Regolamento Generale e Didattico della Facoltà
REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
Articolo 1
Autonomia organizzativa e didattica
1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dei pertinenti articoli dello Statuto e dei Regolamenti
d’ateneo, disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali, dei corsi di studio e delle attività
didattiche che fanno capo alla Facoltà di Scienze politiche (d’ora in avanti Facoltà), nel rispetto delle
disposizioni di legge, regolamentari e d’Ateneo.
2. Espletate le procedure previste dallo Statuto d’Ateneo, il presente Regolamento entra in vigore quindici
giorni dopo l’emanazione del relativo decreto da parte del Rettore. Gli stessi termini valgono nel caso di
modifiche.
3. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio istituiti dalla Facoltà, deliberati nel rispetto delle
normative in vigore, sono stabiliti, ai sensi delle disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo, nella
seconda parte del Regolamento stesso.
Le norme generali che regolano l’organizzazione didattica dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno
capo alla Facoltà, approvate ai sensi della normativa in vigore, sono riportate nella seconda parte del presente
Regolamento.
I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà, approvati ai sensi
delle disposizioni in vigore, sono riportati nella terza parte del presente Regolamento.
4. Per quanto non disposto esplicitamente dal presente Regolamento, la Facoltà si uniforma alle norme
generali contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e alle deliberazioni degli organi accademici.
PARTE PRIMA
STRUTTURA E ORGANI DELLA FACOLTA’
Articolo 2
Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà esercita le funzioni previste per tale organo dallo Statuto e dai pertinenti Regolamenti
d’Ateneo, con le ulteriori specificazioni disposte dal presente Regolamento.
2. Fanno parte del Consiglio di Facoltà:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
b) i ricercatori;
c) gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
d) una rappresentanza degli studenti eletta ai sensi dell’art. 25, punto 4, comma 3, dello Statuto.
Partecipano a titolo consultivo, su invito del Preside, alle sedute plenarie del Consiglio di Facoltà, quando
sono all’ordine del giorno questioni attinenti al rispettivo settore, il Direttore della Biblioteca di Facoltà, il
responsabile della Segreteria studenti e i responsabili di altre strutture ed uffici.
3. Il Consiglio di Facoltà si riunisce di norma in seduta plenaria, alla quale sono convocati tutti i componenti.
I rappresentanti degli studenti sono convocati e partecipano alle sedute, o alle parti di seduta, che non
comportino deliberazioni riguardanti la destinazione di risorse per l’attivazione di posti di ruolo di professore o
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di ricercatore, le relative modalità di copertura e le conseguenti chiamate, i conferimenti di affidamenti e le
questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.
I ricercatori sono convocati e partecipano alle sedute, o alle parti di seduta, che non riguardino la destinazione
di risorse alla attivazione di posti di ruolo di professore, le relative modalità di copertura e le conseguenti
chiamate e le questioni attinenti alle persone dei professori.
I professori di seconda fascia sono convocati e partecipano alle sedute, o alle parti di seduta, che non
riguardino la destinazione di risorse alla attivazione di posti di ruolo di professore di prima fascia, le relative
modalità di copertura e le conseguenti chiamate, le questioni attinenti alle persone dei professori di ruolo di
prima fascia.
Le proposte in ordine alla destinazione di risorse per posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia o
di ricercatore sono avanzate, in relazione alle rispettive attribuzioni, dai Consigli di coordinamento didattico e
dai Dipartimenti, secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto dell’Ateneo.
4. Le sedute ordinarie del Consiglio di Facoltà sono convocate dal Preside, di norma ogni mese e con sei
giorni di anticipo sulla data di svolgimento.
Di norma, la convocazione è effettuata tramite e-mail. La medesima modalità di invio vale anche per
l’eventuale documentazione da allegare, relativa ai punti in esame, o per la comunicazione degli indirizzi delle
pagine internet eventualmente predisposte per lo stesso fine. In ogni caso, la documentazione è messa a
disposizione dei componenti il Consiglio presso la Presidenza, possibilmente cinque giorni prima
dell’adunanza.
Il Preside fissa l’ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli
componenti del Consiglio di Facoltà e delle indicazioni della Giunta di Facoltà di cui al successivo art. 3 e della
Commissione didattica, di cui al successivo art.11.
Il Preside è comunque tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta
almeno 10 giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno 10 componenti il Consiglio o da
almeno un terzo della rappresentanza studentesca. Sono altresì inseriti obbligatoriamente nell’ordine del
giorno gli argomenti per i quali sia stata avanzata richiesta da un Presidente di Consiglio di coordinamento
didattico, da un Direttore di Master, da un Direttore di Dipartimento.
5. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello
stesso sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante e-mail o a mezzo fax, al Preside
entro l’orario di convocazione della seduta. Le giustificazioni pervenute successivamente non sono
considerate valide.
6. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Preside o di un componente del Consiglio
proposte di inversione degli argomenti all’ordine del giorno. L’inversione è subordinata al voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
7. Il Preside può designare il Segretario tra i professori di ruolo di prima fascia componenti il Consiglio. La
designazione vale per un anno accademico ed è rinnovabile. Il Segretario può essere assistito nelle sue
funzioni da altri componenti del Consiglio, individuati d’intesa con il Preside. In mancanza di designazioni da
parte del Preside, o in assenza del Segretario designato, il compito è assolto dal professore di prima fascia
con la minore anzianità di ruolo presente alla seduta.
8. Il Consiglio di Facoltà può deliberare, con riferimento a specifiche materie o a settori di attività, la
costituzione di apposite commissioni istruttorie, rappresentative di tutte le sue componenti interne, stabilendo i
criteri per la validità delle sedute.
Le commissioni istruttorie di Facoltà sono convocate e presiedute dal Preside o da un suo delegato, che
provvede alla determinazione dell’ordine del giorno e alla designazione del segretario.
Le riunioni di tali commissioni sono comunque aperte a tutti i membri del Consiglio. Di esse viene redatto un
verbale-sommario, che, ove se ne presenti la necessità, viene messo a disposizione di tutti i componenti del
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Consiglio presso la Segreteria della Presidenza, in tempo utile per le eventuali delibere del Consiglio di
Facoltà collegate ai lavori delle commissioni in questione.
9. Per le restanti norme riguardanti le procedure di funzionamento e le modalità di verbalizzazione delle
sedute del Consiglio di Facoltà valgono le disposizioni al riguardo stabilite dallo Statuto e dal Regolamento
generale di Ateneo.
Art. 3
Elezione e prerogative del Preside
1. Il Preside è eletto secondo le modalità definite dall’art. 25 dello Statuto dell’Ateneo.
I professori che, avendo titolo all’elettorato passivo, intendono candidarsi alla presidenza della Facoltà
possono avanzare la loro candidatura entro 60 giorni dalla data fissata per l’elezione del Preside e presentare
i loro programmi in una apposita riunione del Consiglio di Facoltà. Le schede utilizzate nella prima e seconda
votazione riportano prestampati i nomi dei candidati e prevedono un apposito spazio per il suffragio ad un
altro eventuale nominativo.
2. I compiti e le prerogative del Preside sono definiti dall’art. 25 dello Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il Preside può delegare le sue funzioni a un professore di
prima fascia.
Il Preside può delegare, con il loro consenso e dandone comunicazione al Consiglio di Facoltà, lo svolgimento
di particolari compiti a componenti del Consiglio di Facoltà.
Articolo 4
Giunta di Facoltà
1. Al fine di agevolare la gestione ordinaria della Facoltà e un più efficace coordinamento delle istanze e delle
proposte provenienti dai diversi corsi dì studio è costituita la Giunta di Facoltà.
La Giunta,
- ha compiti istruttori e preparatori delle sedute del Consiglio di Facoltà;
- avanza proposte ed esprime pareri in merito ai piani di sviluppo della Facoltà e alla promozione della
sua presenza nel territorio;
- istruisce le decisioni relative a nuove iniziative e alla attivazione o disattivazione dei corsi di studio;
- avanza proposte in ordine all’allocazione delle risorse finanziarie (contributi universitari, fondi per
affidamenti e contratti);
- avanza proposte in ordine al reclutamento e alla destinazione delle risorse per il personale docente;
- coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Facoltà;
- assume le eventuali funzioni delegate che le vengono assegnate dal Consiglio di Facoltà.
Su materie per le quali sia necessario provvedere con urgenza, la Giunta può, su proposta del Preside,
assumere delibere operative, che devono comunque essere ratificate dal Consiglio di Facoltà nella prima
seduta utile.
2. La Giunta è presieduta e convocata, di norma almeno una volta al mese, dal Preside.
Partecipano alle riunioni della Giunta, quale organo rappresentativo delle istanze della Facoltà, i Direttori dei
Dipartimenti, i Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e dei corsi di laurea
magistrale attivati presso la Facoltà ed i Coordinatori di tali corsi, nei casi in cui i due incarichi non coincidano.
Partecipano alla Giunta anche i Direttori delle scuole di dottorato attivate nella Facoltà. Possono inoltre
partecipare, per le questioni di loro competenza, i Direttori dei master attivati nella Facoltà.
Possono infine parteciparvi, per le questioni loro affidate, i delegati del Preside.
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3. La Giunta designa nel suo ambito un Segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni della Giunta sono
depositati e resi consultabili per i componenti il Consiglio di Facoltà presso la Segreteria della Presidenza di
Facoltà.
La Giunta può essere convocata dal Preside in composizioni differenziate in ragione della specificità delle
questioni in discussione e delle relative competenze.
In caso di assenza o di impedimento del Preside, la Giunta è presieduta da un professore di prima fascia
delegato dal Preside.
Articolo 5
Corsi e titoli di studio
1. La Facoltà organizza i corsi al termine dei quali si conseguono i titoli di studio di cui all’art. 3 del DM 22
ottobre 2004 n. 270, e precisamente:
la laurea (L)
la laurea magistrale (LM)
2. La Facoltà organizza, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea
magistrale, ai sensi della normativa in vigore, e con riferimento alle disposizioni di cui al successivo art. 25.
Articolo 6
Corsi di laurea e di laurea magistrale
1. Ai sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270, presso la Facoltà di Scienze politiche sono istituiti i seguenti corsi di
studio:
corsi di laurea
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•
•
•
•
•
•
Comunicazione e Società (CES) - L-20 Scienze della comunicazione
Economia europea (ECE) - L-33 Scienze economiche
Scienze sociali per la globalizzazione (GLO) - L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e
la pace
Management pubblico (MAP) - L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Mediazione linguistica e culturale applicata all’ambito economico, giuridico e sociale (MED), istituito in
collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia - L-12 Mediazione linguistica
Organizzazione e risorse umane (ORU) - L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) - L-36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali
Scienze politiche (SPO) - L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
corsi di laurea magistrale
•
•
•
•
Amministrazione e politiche pubbliche (APP) - LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Comunicazione pubblica e d'impresa (COM) - LM-59 Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità
Droit et Politiques de l’intégration européenne: Droit constitutionnel européen et multilevel
constitutionalism (DIE) - LM-90 Studi europei
Economia e finanza internazionale (EFI) - LM-77 Scienze economico-aziendali
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•
•
•
•
•
•
•
Economics and Political Science (EPS) - LM-56 Scienze dell’economia - LM-62 – Scienze della
politica
Scienze politiche e di governo (GOV) - LM-62 Scienze della politica
Scienze del lavoro (LAV) - LM-62 Scienze della politica
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LIN), istituito in
collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia - LM- 38 Lingue moderne per la comunicazione e
la cooperazione internazionale
Relazioni internazionali (REL) - LM-52 Relazioni internazionali
Scienze cognitive e processi decisionali (SCO), istituito in collaborazione con le Facoltà di Lettere e
Filosofia e di Medicina e Chirurgia - LM-55 Scienze cognitive
Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (SOC) - LM-88 – Sociologia e ricerca sociale.
Articolo 7
Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale
1. Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto dell’Ateneo, i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale attivati dalla
Facoltà, ad esclusione dei corsi interfacoltà, sono raggruppati ai fini del loro coordinamento didattico, come
riportato nella seguente tabella:
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Corsi di laurea
Comunicazione e Società (CES)
Economia europea (ECE)
3
Scienze sociali per la globalizzazione (GLO)
4
5
6
7
Management pubblico (MAP)
Organizzazione e risorse umane (ORU)
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
Scienze politiche (SPO)
Corsi di laurea magistrale
Comunicazione pubblica e d'impresa (COM)
Economia e finanza internazionale (EFI)
Economics and Political Science (EPS)
Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni
(SOC)
Amministrazione e politiche pubbliche (APP)
Scienze del lavoro (LAV)
Relazioni internazionali (REL)
Scienze politiche e di governo (GOV)
Il coordinamento di ciascun gruppo di corsi spetta a uno specifico Consiglio.
2. Su proposta di uno o più Consigli di coordinamento didattico, il Consiglio di Facoltà può modificare in parte
o totalmente l’assetto di cui al punto 1 con la stessa maggioranza richiesta per la modifica del presente
Regolamento.
3. La costituzione e il funzionamento dei Consigli di coordinamento didattico sono regolati dal successivo
art. 8.
Articolo 8
Competenze e funzionamento dei Consigli di coordinamento didattico
1. I Consigli di coordinamento didattico sono l’organo collegiale cui spetta esercitare le funzioni definite
dall’art. 26 dello Statuto di Ateneo e attribuite ai Consigli di corso di studio dai Regolamenti di Ateneo.
I Consigli di coordinamento didattico possono assumere altre funzioni, anche deliberative, su delega del
Consiglio di Facoltà.
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2. I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori
responsabili di insegnamenti, di moduli di insegnamento o di altre attività didattiche svolte nei corsi di studio
che fanno capo al Consiglio, così come specificato ai successivi punti a), c), d), e), e da una rappresentanza
degli studenti, così come specificato al punto 4 dell’art. 26 dello Statuto di Ateneo.
Afferiscono e partecipano con diritto di voto alle sedute di ciascun Consiglio di coordinamento didattico:
a) i docenti di ruolo nella Facoltà (professori di prima e seconda fascia e ricercatori) che tengono insegnamenti
in uno dei corsi di studio che fanno capo al Consiglio di coordinamento didattico.
Nel caso in cui un docente abbia titolo per afferire a più di un Consiglio di coordinamento didattico, il Consiglio
di Facoltà, sentiti l’interessato e i Presidenti dei Consigli di coordinamento coinvolti, stabilisce il Consiglio di
coordinamento didattico cui il docente afferisce ed esercita il diritto di voto. Nella scelta, il Consiglio di Facoltà
si attiene al criterio di garantire ai Consigli di coordinamento didattico un numero adeguato di docenti con
diritto di voto e un’ampia rappresentatività dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti, secondo i
principi indicati nel DM n.544 del 31.10.2007 (Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrali),
anche al fine di favorire l’effettivo coordinamento degli insegnamenti;
b) i rappresentanti degli studenti.
Partecipano senza diritto di voto alle sedute di ciascun Consiglio di coordinamento didattico:
c) i docenti che, pur tenendo insegnamenti nel corso (o nei corsi) di studio che fanno capo al Consiglio di
coordinamento didattico, afferiscono, ai sensi della lettera a), ad altro Consiglio di coordinamento didattico
della Facoltà;
d) i docenti con affidamento e i docenti a contratto responsabili di insegnamenti o di moduli d’insegnamento o
di altre attività didattiche specificamente svolte per i corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo al
Consiglio;
e) i docenti responsabili di insegnamenti o di moduli d’insegnamento che vengano mutuati dai corsi di laurea o
dai corsi di laurea magistrale che fanno capo al Consiglio.
I rappresentanti degli studenti e i docenti di cui alle lettere c), d) e e) non vengono considerati al fine del
computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
Possono infine partecipare senza diritto di voto alle sedute dei Consigli di coordinamento didattico, su invito
dei rispettivi Presidenti, altre figure con responsabilità amministrative o didattiche non previste al punto 4
dell’art. 26 dello Statuto di Ateneo.
3. Fermo restando che le questioni riguardanti gli obiettivi formativi, l’organizzazione e la valutazione della
didattica sono trattate dai Consigli nella loro composizione plenaria, gli studenti non partecipano alla
formazione dei pareri riguardanti la destinazione dei posti, i conferimenti di affidamenti e le questioni relative
alle persone dei professori e dei ricercatori. I pareri concernenti la destinazione dei posti e le questioni relative
alle persone dei professori e dei ricercatori sono formulati con partecipazione limitata ai soli docenti di ruolo
della fascia corrispondente e di quella superiore.
4. Per le procedure di convocazione e le modalità di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute dei
Consigli di coordinamento didattico si applicano le disposizioni previste nel presente Regolamento per le
sedute dei Consigli di Facoltà nonché le disposizioni stabilite all’art.11 del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Ogni Consiglio di coordinamento didattico elegge nel suo ambito un Presidente tra i professori di ruolo di
prima fascia afferenti ai corsi di studio che fanno capo al Consiglio, con le modalità definite al punto 5 dell’art.
26 dello Statuto di Ateneo.
L’elettorato attivo è riservato alle componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.
Ai Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico competono le funzioni stabilite dalla stessa norma
statutaria.
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All’atto dell’insediamento, il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico assume anche il
coordinamento di uno dei corsi di studio nei quali ha la responsabilità di un insegnamento.
6. Se a un Consiglio di coordinamento didattico fanno capo più corsi di studio, si provvede alla elezione di un
Coordinatore per ciascuno dei corsi di studio non coordinati dal Presidente. L’elettorato attivo per tale funzione
spetta ai docenti di ruolo nella Facoltà (professori di prima e seconda fascia e ricercatori) che tengono
l’insegnamento nel corso di studio in questione, assegnato quale compito didattico primario dal Consiglio di
Facoltà. L’elettorato passivo spetta ai professori di prima e seconda fascia cui compete l’elettorato attivo.
Nel caso in cui un docente svolga compiti didattici primari per più di uno dei corsi di studio facenti capo a uno
stesso Consiglio di coordinamento didattico, il Consiglio di Facoltà stabilisce il corso di studio di riferimento ai
fini dell’elezione del Coordinatore.
La durata in carica del Coordinatore è regolata dalle stesse norme che regolano la durata in carica del
Presidente del Consiglio di coordinamento didattico.
Il Coordinatore del corso di studio:
- collabora con il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico per garantire il perseguimento
degli obiettivi formativi del corso di studio del quale è responsabile;
- cura l’organizzazione della didattica e sovrintende all’esame delle pratiche studenti;
- partecipa alle riunioni della Giunta di Facoltà e della Commissione didattica;
- cura la comunicazione delle informazioni e le attività per la promozione del corso di studio.
7. I Consigli di coordinamento didattico possono adottare articolazioni funzionali specifiche, per corso di studio
o in base ad altri criteri organizzativi.
Tali Consigli possono delegare a commissioni presiedute dai Coordinatori dei corsi di studio ad essi facenti
capo l’esame e l’approvazione delle pratiche studenti di loro competenza.
Articolo 9
Corsi di studio interfacoltà
1. Il coordinamento del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata all’ambito economico,
giuridico e sociale (MED) e del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la
cooperazione internazionale (LIN), istituiti in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia, è esercitato
secondo le disposizioni del relativo Regolamento didattico.
Esclusivamente ai fini della partecipazione alla Giunta i docenti del corso di laurea in Mediazione linguistica e
culturale applicata all’ambito economico, giuridico e sociale e i docenti del corso di laurea magistrale in Lingue
e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, appartenenti alla Facoltà di Scienze politiche,
eleggono il docente incaricato di rappresentare il Consiglio di coordinamento didattico, scegliendolo nel
proprio ambito tra i professori di prima fascia, e designano il professore di prima o seconda fascia facente
funzione di Coordinatore per il secondo corso di studio.
2. Il coordinamento del corso di laurea magistrale in Droit et Politiques de l’intégration européenne: Droit
constitutionnel européen et multilevel constitutionalism (DIE) - istituito in consorzio con le seguenti Università:
Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna), Uniwersytet Szczecinski (Polonia), Université de Montpellier I
(Francia) - è esercitato secondo le disposizioni del relativo Regolamento didattico. Esclusivamente ai fini della
partecipazione alla Giunta, i docenti del corso di laurea magistrale in Droit et Politiques de l’intégration
européenne: Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism, appartenenti alla Facoltà di Scienze
politiche, eleggono nel proprio ambito, tra i professori di prima e seconda fascia, il docente facente funzione di
Coordinatore.
3. Il coordinamento del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (SCO), istituito in
collaborazione con le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Medicina e Chirurgia, è esercitato secondo le
disposizioni del relativo Regolamento didattico. Esclusivamente ai fini della partecipazione alla Giunta, i
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docenti del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali, appartenenti alla Facoltà di
Scienze politiche, eleggono nel proprio ambito, tra i professori di prima e seconda fascia, il docente facente
funzione di Coordinatore.
Articolo 10
Commissione di Facoltà per la programmazione e la vigilanza sulla didattica
1. La Commissione di Facoltà per la programmazione e la vigilanza sulla didattica (d’ora in avanti,
Commissione didattica) è istituita con compiti di coordinamento, proposta, analisi, organizzazione e vigilanza
per le attività didattiche che fanno capo ai corsi di studio attivati dalla Facoltà.
2. Compete in particolare alla Commissione didattica, senza pregiudizio delle competenze della Giunta e dei
Consigli di coordinamento didattico:
- coadiuvare il Preside nella predisposizione delle proposte annuali di attribuzione dei compiti didattici
dei professori e dei ricercatori e nelle altre mansioni che possano richiedere la sua collaborazione;
- coordinare la pubblicazione annuale delle informazioni sui corsi di studio attraverso la guida e il sito di
Facoltà;
- formulare pareri in merito all’orario delle lezioni, al calendario didattico di Facoltà e all’utilizzazione
degli spazi disponibili
- condurre istruttorie per la valutazione di contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di
studio della Facoltà;
- proporre iniziative per migliorare l’informazione circa i corsi di studio attivati in Facoltà;
- verificare periodicamente la funzionalità, l’efficienza e la rispondenza agli obiettivi delle varie attività
d’insegnamento, anche con riferimento alle valutazioni espresse dagli studenti;
- avanzare proposte ed esprimere pareri sulla utilizzazione delle risorse di competenza della Facoltà
destinate, ai sensi delle disposizioni in vigore, al potenziamento della didattica e alle tutorship;
- proporre modifiche ai regolamenti riguardanti le diverse fasi della carriera degli studenti: ammissione,
progressione, laurea;
- proporre soluzioni tecniche per l’armonizzazione degli ordinamenti, dei regolamenti e dei manifesti
didattici;
- pronunciarsi su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Preside, dalla Giunta, dal Consiglio di
Facoltà o da singoli Consigli di coordinamento didattico.
3. La Commissione didattica è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta:
- dai Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico;
- dai Coordinatori dei diversi corsi di studio
- da una rappresentanza degli studenti, designata dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di
Facoltà, nella misura di un terzo della componente docente.
4. Il Presidente della Commissione didattica presiede le sedute e provvede alle convocazioni anche in
composizioni differenziate in ragione della specificità delle questioni in discussione.
Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione funzionari delle segreterie
didattiche e degli altri servizi per la didattica.
La Commissione didattica designa nel suo ambito un Segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni della
Commissione sono depositati e resi consultabili per i componenti il Consiglio di Facoltà presso la Segreteria
della Presidenza di Facoltà.
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Articolo 11
Commissione paritetica per la didattica
1. Per le materie che, ai sensi del punto 3 dell’art. 12 del D.M. 22.11.2004, n. 270, richiedono il
pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, è istituita la
Commissione paritetica di Facoltà per la didattica. Per procedere alla sua costituzione, la Commissione
didattica designa al proprio interno almeno 5 e non più di 10 professori. A loro volta, i rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Facoltà procedono alla designazione di un uguale numero di studenti.
2. La Commissione paritetica è convocata e presieduta dal professore con la maggiore anzianità di ruolo. Le
determinazioni adottate dalla Commissione sono trasmesse a cura del suo Presidente al Preside, al Consiglio
di Facoltà e ai competenti organi dell’Ateneo.
Le riunioni della Commissione paritetica sono aperte, senza diritto di voto, a tutti i componenti il Consiglio di
Facoltà.
Delle riunioni della Commissione paritetica viene redatto un verbale, che è depositato e reso consultabile per i
componenti il Consiglio di Facoltà presso la Segreteria della Presidenza di Facoltà.
PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: NORME GENERALI
Articolo 12
Principi e criteri di riferimento
1. La Facoltà promuove e organizza, ai sensi e in osservanza della normativa in vigore e delle disposizioni
statutarie e regolamentari dell’Ateneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento, corsi di
studio finalizzati al conseguimento della laurea, della laurea magistrale, del master universitario, nonché corsi
di perfezionamento e altre attività di aggiornamento e di formazione permanente e ricorrente, unitamente a
servizi didattici propedeutici e integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta per i diversi
corsi di studio.
Le attività di cui sopra possono essere promosse e organizzate anche in collaborazione con altri Atenei e con
enti e soggetti esterni, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti Organi di
governo dell’Ateneo.
2. La Facoltà può concorrere alla attivazione e al funzionamento di corsi di studio promossi e coordinati da
altra Facoltà dell’Ateneo ovvero promuovere, d’intesa con altre Facoltà dell’Ateneo, corsi di studio interfacoltà,
le cui modalità di funzionamento e di coordinamento andranno stabilite nel relativo Regolamento didattico,
approvato dal Senato accademico.
Nel quadro di accordi interuniversitari, la Facoltà può altresì concorrere alla realizzazione di corsi di studio
congiunti con Atenei italiani o stranieri.
3. La Facoltà impronta le attività didattiche e formative dei propri corsi di studio e di quelli ai quali concorre a
criteri di rigore culturale, aggiornamento scientifico, scrupolo critico, funzionalità organizzativa, efficace
promozione delle diverse competenze e professionalità di interesse delle aree di attinenza della Facoltà.
La Facoltà definisce i percorsi didattici dei diversi corsi di studio che fanno ad essa capo nel rispetto delle
norme in vigore e operando in modo da ridurre, e possibilmente eliminare, abbandoni e rallentamenti nella
carriera universitaria determinati o comunque condizionati da inadeguatezze dei programmi formativi o da
disfunzioni e inadempienze delle strutture organizzative.
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La Facoltà nel contempo stimola e valorizza le energie e le capacità degli studenti iscritti garantendo una larga
e articolata offerta didattica e culturale, anche favorendo percorsi d’eccellenza e comunque graduati in termini
di impegno e di disponibilità.
4. Professori e ricercatori sono tenuti a garantire piena rispondenza alle finalità di cui sopra mediante gli
insegnamenti loro affidati e le connesse forme di assistenza didattica e di rapporto con gli studenti, assolvendo
i loro compiti didattici nel rispetto della normativa in vigore e ottemperando alle disposizioni dei competenti
Organi collegiali, applicative di quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento didattico d’Ateneo e dal presente
Regolamento.
Articolo 13
Requisiti di ammissione ai corsi di laurea
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Sono altresì richiesti il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici
dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne prevedono la verifica secondo le
modalità stabilite nei regolamenti didattici dei corsi, anche a conclusione di attività formative propedeutiche
come indicato al successivo comma 3.
2. Se la verifica della preparazione iniziale di cui al punto 1 non è positiva, vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati
anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Le verifiche e le relative attività formative propedeutiche o integrative sono organizzate secondo modalità
definite dal competente Consiglio di coordinamento didattico e dal Consiglio di Facoltà e sono svolte a cura
dei docenti responsabili degli ambiti interessati, anche avvalendosi di docenti della scuola secondaria o di altri
esperti. Tali modalità sono riportate annualmente nei manifesti degli studi e nella Guida di Facoltà.
4. Per favorire il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale da parte degli studenti che
intendono accedere ai suoi corsi di laurea, la Facoltà si impegna a promuovere la più ampia collaborazione
con le competenti autorità scolastiche e con gli istituti di istruzione secondaria, anche sulla base di apposite
convenzioni da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico.
Articolo 14
Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel
caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato, occorre che gli studenti
possiedano i requisiti curriculari indicati negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea magistrale e
dimostrino l'adeguatezza della personale preparazione.
2. Le modalità per la verifica della adeguatezza della preparazione personale sono definite nei regolamenti
didattici di ciascun corso di laurea magistrale e specificate nei manifesti degli studi. Le verifiche sono
effettuate da apposite Commissioni la cui composizione è deliberata annualmente dal Consiglio di
coordinamento didattico competente.
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3. Possono presentare domanda di ammissione con riserva a un corso di laurea magistrale gli studenti iscritti
a un corso di laurea ai quali manchi per il conseguimento del titolo l’acquisizione di non più di 24 crediti,
comprensivi dei crediti previsti per il superamento della prova finale. L’approvazione dell’ammissione è
subordinata al conseguimento dei crediti formativi in questione e degli eventuali requisiti curriculari mancanti
entro la sessione autunnale di laurea. Essa è inoltre subordinata alla verifica di cui al punto precedente.
4. Qualora ricorrano particolari esigenze determinate dalla carenza di laboratori ad alta specializzazione, di
sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati, il Consiglio di Facoltà può
deliberare la limitazione dell’accesso allo specifico corso di studio ai sensi della vigente normativa.
Articolo 15
Obblighi di frequenza e sostitutivi
1. Agli studenti iscritti è richiesta la frequenza continuativa alle attività formative previste nei loro piani di
studio.
2. La frequenza continuativa alle lezioni o esercitazioni previste per ciascun insegnamento curricolare, con
l’impegno, in caso di assenze saltuarie, a recuperarne le conseguenti lacune, è condizione per l’acquisizione e
la registrazione nella carriera dello studente, superata la prova di profitto, della quota di crediti formativi
universitari riferiti all’insegnamento in questione.
Lo studente che, per qualsiasi motivo, non sia in grado di frequentare con la dovuta continuità un
insegnamento, può sostenere la relativa prova di profitto, acquisendo la quota di crediti formativi universitari
riferiti all’insegnamento in questione, a condizione di integrare lo studio individuale con le attività aggiuntive o
sostitutive eventualmente stabilite dal docente responsabile dell’insegnamento.
I Consigli di coordinamento didattico possono definire le modalità di accertamento della frequenza per singoli
corsi di studio.
3. Per favorire la maggiore partecipazione degli studenti alla didattica, la Facoltà offre specifiche attività
formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad
altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
Articolo 16
Iscrizione a tempo parziale
1. I corsi di laurea attivati nella Facoltà possono prevedere nei loro regolamenti didattici la modalità di
iscrizione a tempo parziale, come previsto dall’art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo.
Sono autorizzati ad attivare tale modalità di iscrizione gli studenti che per dimostrate ragioni di lavoro, familiari
o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non possono garantire la frequenza continuativa di tutti gli
insegnamenti previsti nei diversi anni di corso. L’iscrizione a tempo parziale consente di fare fronte a tali
obblighi lungo un arco di anni accademici che va da un minimo di quattro a un massimo di cinque, senza
cadere nella condizione di fuori corso.
2. Il passaggio dall’iscrizione a tempo pieno a quella a tempo parziale o viceversa è consentito una sola
voltanel corso della carriera universitaria e può essere chiesto entro il termine massimo del 31 dicembre di
ogni anno accademico. E’ in ogni caso disposto il ritorno a tempo pieno qualora lo studente intenda
conseguire il titolo entro il terzo anno di corso.
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Articolo 17
Attività formative e relativa suddivisione dei crediti
1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati nella Facoltà danno luogo all’acquisizione da
parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente e del
Regolamento didattico di Ateneo.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale determinano:
- l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento - l’eventuale
articolazione in moduli;- i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi crediti;- le modalità di verifica della
conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;- le modalità di verifica dei risultati degli
stage, dei tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi crediti;- i crediti assegnati per la preparazione della
prova finale e le caratteristiche della prova medesima.
3. I regolamenti didattici sono sottoposti a revisione, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati
ad ogni attività formativa, di norma, ogni tre anni.
La revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio è approvata dal Senato Accademico, su proposta del
Consiglio di Facoltà, non oltre il mese di febbraio dell’anno accademico precedente a quello della loro entrata
in vigore.
Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio della Facoltà possono essere disposti nel
manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di Facoltà.
4. Ai sensi di quanto previsto nell’art. 10 del Regolamento didattico d’Ateneo, nel carico standard
corrispondente a un credito possono rientrare:
a.
almeno 6 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore,
fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
b.
almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore,
fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
c.
25 ore di pratica individuale in laboratorio;
d.
25 ore di studio individuale;
e.
25 ore di tirocinio.
5. Con riferimento al precedente punto 4 a.) gli insegnamenti ufficiali della Facoltà consentono l’acquisizione di
3, 6, 9, o 12 crediti, a seconda che il numero delle ore di lezione erogate sia rispettivamente di 20, 40, 60 o 80
ore.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento
dell’esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel
regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è
espressa secondo le modalità stabilite dall’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo.
I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o
moduli coordinati.
7. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della
Commissione paritetica per la didattica di cui al precedente art. 11, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta.
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Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia
favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
8. Possono essere riconosciute come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio
e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai
sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università degli Studi di Milano abbia concorso. I
crediti riconosciuti a tale titolo non possono comunque essere più di 30 per i corsi di laurea e 20 per i corsi di
laurea magistrale. Per il corso di laurea in Comunicazione e Società (CES) e il corso di laurea magistrale in
Comunicazione pubblica e d'impresa (COM), tale limite è elevato rispettivamente a 40 e 30 crediti.
Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea
non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
Articolo 18
Programmazione e attivazione degli insegnamenti
1. Annualmente il Consiglio di Facoltà, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di
coordinamento didattico interessati, delibera sulla programmazione del successivo anno accademico, ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento didattico di Ateneo e secondo le norme e le disposizioni in vigore.
La programmazione prevede le seguenti fasi.
a. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sono adottate le delibere in merito ai corsi di studio da attivare o
eventualmente da disattivare nell’anno accademico successivo e sono approvate le eventuali revisioni dei
relativi regolamenti didattici.
b. Entro il mese di marzo di ogni anno, sono approvati i manifesti degli studi dei corsi di laurea e di laurea
magistrale di cui è stata disposta l’attivazione per l’anno accademico seguente, secondo il successivo art. 19.
c. Entro lo stesso mese di marzo è deliberata l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali, ivi comprese le
attività integrative, di orientamento e di tutorato, ai professori e ai ricercatori di ruolo; questi ultimi possono
avvalersi nell’anno accademico successivo della qualifica di professori aggregati.
d. Entro il 30 aprile di ogni anno sono deliberate le modalità di copertura degli insegnamenti inseriti nell'offerta
formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale che non trovino copertura mediante l'attribuzione dei
compiti didattici istituzionali ai docenti della Facoltà o mediante mutuazione.
2. Il Consiglio di Facoltà, sulla base delle proposte dei Consigli di coordinamento didattico e nei limiti delle
risorse annualmente assegnate, procede ad individuare:
a. gli insegnamenti da coprire mediante affidamento;
b. gli insegnamenti da coprire mediante contratti di diritto privato per incarichi d'insegnamento a tempo
determinato;
c. le eventuali proposte per il conferimento diretto di incarichi di insegnamento ad eminenti studiosi italiani o
stranieri.
Affidamenti e incarichi di insegnamento sono banditi e attribuiti secondo le modalità definite dal Regolamento
di Ateneo per gli incarichi di insegnamento e di ricerca.
Nell'attribuzione dell'affidamento va data priorità, da parte della Facoltà, ai professori e ricercatori
universitari.
3. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono, di norma, sdoppiati ogni qualvolta il numero
degli esami sostenuti nell’anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell’anno in corso e gli
iscritti dell’anno precedente, sia superiore a 250.
I criteri per ripartire in maniera equilibrata gli studenti sono approvati dai competenti Consigli di coordinamento
didattico, sentiti il responsabile o i responsabili dell'insegnamento in questione, ai quali compete altresì definire
le condizioni e i limiti per l’accoglimento delle eventuali richieste avanzate da singoli studenti per poter
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frequentare un insegnamento diverso da quello al quale sarebbero assegnati. L’eventuale opzione deve
comunque intervenire entro le tre settimane successive all’avvio del corso di assegnazione ed essere motivata
da esigenze effettive e dimostrate di frequenza.
4. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di coordinamento didattico interessati, può prevedere, in
relazione ai rispettivi regolamenti didattici, l’organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini,
anche affidate a docenti diversi.
Articolo 19
Manifesto annuale degli studi e calendario didattico
1. Il manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico è predisposto dalla Facoltà sulla
base dei manifesti degli studi proposti dai Consigli di coordinamento didattico ad essa afferenti.
I manifesti indicano
- i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
- i piani di studio ufficiali dei corsi di studio, con i relativi insegnamenti;
- le eventuali propedeuticità;
- le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
- i periodi di inizio e di svolgimento delle attività;
- i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
2. Entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico la Facoltà predispone la Guida didattica,
con i manifesti annuali dei diversi corsi di studio, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le
attività didattiche programmate. La versione online della guida riporta anche i programmi dettagliati degli
insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e
della prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di Facoltà delibera il calendario didattico di Facoltà, con
l’indicazione dei periodi per:
- le diverse attività formative;
- gli appelli d’esame;
- le prove finali, da distribuire sull’arco di almeno quattro appelli;
- le prove d’esame, da distribuire su un numero di appelli comunque non inferiore a sei;
- la presentazione dei piani di studio;
- le prove di ammissione.
Il periodo ordinario di svolgimento dei corsi di lezioni e delle relative attività integrative è di norma stabilito tra il
1° ottobre e il 30 giugno. Il Consiglio di Facoltà può anticipare l’inizio dello svolgimento dei corsi per garantire
una più efficiente utilizzazione delle risorse.
4. Le lezioni dei diversi insegnamenti possono svolgersi su base quadrimestrale (due periodi) o trimestrale (tre
periodi), secondo un calendario definito dal Preside, di concerto con i rispettivi Presidenti dei Consigli di
coordinamento didattico, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi
didattici.
L’orario delle lezioni dei corsi di studio è stabilito, ai sensi dell’art. 20, punto 5, del Regolamento didattico
d’Ateneo, dal responsabile della direzione degli stessi, previo accordo, ove necessario, con il Preside della
Facoltà.
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Articolo 20
Curricula e piani di studio
1. Nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla relativa classe di riferimento e dall’ordinamento didattico, i regolamenti
didattici di ciascun corso di studio prevedono uno o più curricula, costituenti l’insieme delle attività formative
universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con il relativo numero di crediti e le eventuali propedeuticità,
che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
Nel caso di più curricula, i piani di studio comprenderanno una parte di insegnamenti comuni, o opzionali entro
liste comuni, e una parte di insegnamenti differenziati. I curricula sono riportati nel Manifesto degli studi
annuale.
2. I piani di studio conformi ai curricula previsti nei regolamenti didattici sono approvati in modo automatico
tramite il sistema informatico, previa validazione del relativo modulo da parte del competente Consiglio di
coordinamento didattico prima della sua pubblicazione.
3. E’ facoltà degli studenti presentare proposte di piani di studio individuali che si discostino dai curricula
ufficiali. Tali proposte sono valutate dal competente Consiglio di coordinamento didattico che delibera, nel
rispetto dei vincoli stabiliti dall’ordinamento didattico in vigore nell’anno di immatricolazione dello studente. Il
Consiglio di coordinamento didattico può delegare tale adempimento ad apposite commissioni referenti, che
possono fungere altresì da strutture di orientamento in materia.
4. Salvo diversa disposizione dei regolamenti dei corsi di studio, l’approvazione delle attività a scelta libera
dello studente è automatica quando queste comprendono attività formative impartite nei corsi di studio della
Facoltà.
5. L’approvazione è automatica per i piani di studio che adottano integralmente il curriculum di un manifesto di
un anno accademico successivo a quello di immatricolazione dello studente, purché tale curriculum sia
compatibile con l’ordinamento didattico in vigore nell’anno di immatricolazione.
6. Non è consentita la presentazione o la variazione del piano di studio in periodi diversi da quelli stabiliti e da
parte di studenti non iscritti all’anno accademico.
7. E’ fatta salva la possibilità di includere comunque insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli
richiesti per il conseguimento del titolo, ai sensi di quanto previsto al riguardo dal punto 2 dell’art. 21 del
Regolamento didattico di Ateneo.
8. Nel caso in cui uno o più insegnamenti previsti dal manifesto della laurea magistrale siano già stati sostenuti
dallo studente, in quanto rientranti nel piano di studi per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di
laurea magistrale, la Commissione di cui all’art. 14, comma 2, provvede a sostituire l’insegnamento o gli
insegnamenti già sostenuti con altri per lo stesso numero di crediti, nel rispetto dell’ordinamento didattico.
9. Nel caso in cui, invece, un insegnamento sia stato sostenuto come aggiuntivo rispetto al piano di studi per il
conseguimento del titolo che dà accesso al corso di laurea magistrale, o per un master universitario, la
Commissione di cui all’art. 14, comma 2, può convalidare i crediti conseguiti con conseguente abbreviazione
del corso di studi.
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Articolo 21
Verifiche del profitto
1. A ciascun insegnamento e a ciascuna attività formativa previsti nell’ambito dei corsi di laurea e di laurea
magistrale di pertinenza della Facoltà corrisponde una prova di accertamento delle conoscenze e della
preparazione acquisita alla quale gli studenti interessati sono tenuti a sottoporsi e il cui superamento è
condizione per l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre
individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della
valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della
prova.
I Regolamenti dei singoli corsi di studio stabiliscono quali attività formative diano luogo ad accertamenti con
votazione (esami di profitto: comunque richiesti per gli insegnamenti ufficiali) e quali comportino un giudizio di
approvazione o riprovazione.
Il numero complessivo degli esami o valutazioni finali di profitto per ogni corso di studio è determinato entro i
limiti previsti dalle norme nazionali e di Ateneo.
2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del
corso di studio. In assenza di tali disposizioni, possono essere adottate specifiche determinazioni dal Consiglio
di coordinamento didattico competente. Restano in ogni caso ferme le prerogative dei professori ufficiali
responsabili degli insegnamenti.
La verifica del profitto può prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte da prove
successive, anche scritte, da concludersi comunque con una valutazione finale.
Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite la massima
informazione sulle modalità di svolgimento, la pubblicità nel caso di prove orali e, nel caso di prove scritte, la
possibilità di accesso agli elaborati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della loro valutazione.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti
o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati partecipano
collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in
valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
E’ comunque facoltà dei docenti titolari degli insegnamenti o dei moduli effettuare prove in itinere e utilizzare i
relativi voti ai fini della formulazione della valutazione finale.
4. Dei risultati di tutte le forme di verifica del profitto, siano esse complessive o parziali, viene data adeguata
informazione agli interessati, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali. Specifiche disposizioni in
proposito possono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà.
5. La composizione delle commissioni per gli esami di profitto e per gli accertamenti della preparazione previsti
per i vari corsi di studio è disposta dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, comma 1, le commissioni degli esami di profitto sono
composte da almeno due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in
sottocommissioni.
6. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di studio che
fanno capo alla Facoltà possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi
insegnamenti, con un numero complessivo di appelli non inferiore a sei annui.
Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica,
tutte le prove di profitto che si riferiscano a corsi di insegnamento o a loro moduli conclusi, per i quali possieda
l’attestazione di frequenza, ove richiesta dal Consiglio di coordinamento didattico, nel rispetto delle eventuali
propedeuticità.
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Salva espressa e specifica deroga, concessa dal professore ufficiale dell’insegnamento, lo studente sostiene
l’esame sul programma e con le modalità aggiornati all’ultima edizione dell’insegnamento che si è conclusa
rispetto al momento nel quale avviene l’iscrizione all’appello. (1)
7. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 31 gennaio dell’anno accademico successivo sono
pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione a un nuovo anno di corso.
Il calendario degli esami dei corsi di studio è stabilito, ai sensi dell’art. 20, punto 5, del Regolamento didattico
d’Ateneo, dal responsabile della direzione degli stessi corsi di studio, previo accordo, ove necessario, con il
Preside della Facoltà.
Il Consiglio di Facoltà delibera la distribuzione nell’anno del numero degli appelli, evitando per quanto
possibile che si sovrappongano ai periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative.
8. Ulteriori appelli di esami possono essere riservati ai soli studenti fuori corso nonché a quelli dei previgenti
ordinamenti didattici.
I docenti responsabili di ciascun insegnamento ufficiale e delle altre attività che diano luogo a prove di verifica
sono tenuti a indicare le date di svolgimento delle prove stesse entro i termini stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
Ogni eventuale spostamento della data d’inizio dell’appello deve essere comunicato con la massima
tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà e al responsabile
del Servizio SIFA. L’intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore a due settimane.
9. Per tutto quanto riguarda l’accesso degli studenti alle verifiche del profitto e le modalità della loro
organizzazione, attuazione e registrazione, valgono le disposizioni di cui all’art. 22 del Regolamento didattico
d’Ateneo, e all’art. 18 del Regolamento studenti d’Ateneo, alle quali le commissioni esaminatrici incaricate di
provvedere per gli insegnamenti che fanno capo ai corsi di studio della Facoltà sono tenute a uniformarsi.
Articolo 22
Prova finale
1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, secondo le disposizioni dell’art. 23 del
Regolamento didattico di Ateneo e dell’art. 19 del Regolamento studenti.
Il numero di crediti attribuito alla prova finale e le modalità del suo svolgimento, di norma legate alla
presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto o multimediale, sono stabiliti nel regolamento
didattico del corso di studio.
Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e discussione di una tesi
elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore e di un correlatore.
Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera;
parimenti in lingua straniera possono essere redatti l’elaborato scritto o la tesi.
2. L’argomento dell’elaborato finale/tesi di laurea magistrale deve essere scelto nell’ambito di uno degli
insegnamenti nei quali lo studente ha superato l’esame, d’intesa con il docente responsabile che sovrintende
alla preparazione dell’elaborato/tesi e funge da relatore dello stesso.
Lo studente non può chiedere l’argomento dell’elaborato finale/tesi di laurea magistrale nell’ambito di un
insegnamento di un corso di studi diverso da quello a cui è iscritto, salvo autorizzazione del coordinatore del
corso di studi a cui è iscritto.
Lo studente che abbia conseguito la laurea presso la Facoltà può chiedere al Presidente del proprio Consiglio
di coordinamento didattico di svolgere la tesi magistrale in un insegnamento del corso triennale nel quale
abbia superato l’esame. La proposta deve essere corredata da un progetto di tesi approvato dal docente
titolare dell’insegnamento prescelto.
(1) Si applica a decorrere dall’anno accademico 2010/2011.
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Relatore o correlatore dell’elaborato finale/tesi di laurea magistrale può essere anche un docente di un’altra
Facoltà, purché espressamente richiesto ed autorizzato dal coordinatore del corso di studio a cui lo studente
risulta iscritto.
Per le lauree magistrali è prevista l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente aggiunto
della commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente
all’accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto
di esame, da parte del Consiglio di Coordinamento Didattico al quale fa capo il corso di studio a cui lo
studente è iscritto. L’accertamento della qualificazione si intende automaticamente acquisito per i cultori della
materia e i titolari di contratto ex art. 47 del Regolamento generale di Ateneo. Nei corsi di laurea magistrale
interuniversitari internazionali possono essere nominati, come relatori e correlatori, professori di università
estere incaricati di docenza in quei corsi.
3. Le Commissioni per la valutazione delle prove finali sono composte di norma da:
- non meno di tre membri per gli esami di laurea, di cui almeno due professori ufficiali della Facoltà di Scienze
Politiche)
- non meno di sette membri per gli esami di laurea magistrale, di cui almeno quattro professori ufficiali della
Facoltà di Scienze Politiche e, di questi, almeno due, di norma, professori di prima fascia.
Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Il
presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
La composizione delle Commissioni, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside, ed è
comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell’incarico ad altri docenti.
4. Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio
minimo di 66 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è
subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della
Commissione.
Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto, l’esame non è superato e l’elaborato
scritto o la tesi devono essere rifatti.
5. Lo svolgimento dell’esame di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
6. Il Consiglio di Facoltà approva disposizioni più specifiche con riferimento alla definizione:
- delle caratteristiche degli elaborati scritti e delle tesi;
- dei criteri per l’attribuzione degli argomenti;
- delle modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori;
- dei criteri di valutazione;
- delle modalità per la richiesta della lode;
- del deposito delle copie.
Di tali disposizioni è assicurata la massima pubblicità.
Articolo 23
Passaggi interni e trasferimenti da altre università
1. A integrazione di quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo e dagli art. 8, 9, e 14 del
Regolamento studenti di Ateneo, le richieste riguardanti il passaggio interno da un corso di studio ad un altro
della Facoltà o dell’Ateneo, o il trasferimento da altro Ateneo, sono soggette alle seguenti disposizioni:
a. nel caso di passaggio o trasferimento verso i corsi di laurea ad accesso libero, non sono previste prove di
ammissione;
b. nel caso di passaggio interno o di trasferimento esterno verso il corso di laurea in Comunicazione e società
occorre superare la relativa prova di ammissione;
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c. nel caso di passaggio interno verso il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata
all’ambito economico, giuridico e sociale, non occorre procedere alla pre-iscrizione;
d. nel caso di trasferimento esterno verso il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata
all’ambito economico, giuridico e sociale occorre procedere alla pre-iscrizione;
e. nel caso di passaggio interno o di trasferimento esterno verso i corsi di laurea magistrale della Facoltà
occorre essere in possesso degli specifici requisiti curricolari richiesti e superare la prova d’ammissione
prevista.
2. Compiuti tali adempimenti, agli studenti che chiedano il passaggio interno o il trasferimento da altro Ateneo
verranno riconosciuti tutti i crediti corrispondenti agli esami della carriera già svolta che siano ricompresi o
comunque riconducibili a quelli inseriti nel manifesto del Corso di studio al quale lo studente chiede di
trasferirsi, con specifico ed esclusivo riferimento al curriculum prescelto.
Saranno riconosciuti automaticamente gli esami relativi ad insegnamenti che hanno la stessa denominazione
o considerati equivalenti dal Consiglio di Coordinamento didattico del Corso di studio al quale lo studente
chiede di trasferirsi.
Qualora all'insegnamento corrispondente del corso di studio al quale lo studente chiede di trasferirsi sia
assegnato un numero di crediti inferiore a quello assegnato all'insegnamento di cui è stato superato l'esame,
lo studente potrà utilizzare i crediti residui fra quelli attribuiti dal manifesto degli studi alle attività formative a
scelta. Se invece all'insegnamento corrispondente del Corso di studio al quale lo studente chiede di trasferirsi
è assegnato un numero di crediti superiore, il riconoscimento dell’insegnamento è subordinato al superamento
dell'esame relativo al modulo integrativo che si renda necessario. In quest’ultimo caso, il voto dell’intero
insegnamento sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nelle due prove.
3. Ai fini della valutazione della carriera svolta, i Consigli di coordinamento didattico devono tenere conto, oltre
che della congruenza con l’ordinamento del corso cui il richiedente chiede di essere ammesso, anche della
eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti.
In ogni caso, il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 3
comma 8 dei DDMM del 16 marzo 2007, relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale.
Nel caso di passaggio o di trasferimento ad un corso della stessa classe, la quota di crediti relativi al
medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore
al 50% di quelli già maturati.
4. Gli studenti che richiedono il passaggio o il trasferimento verso un corso di laurea della Facoltà saranno
iscritti al 2° anno di corso se siano loro riconosciuti almeno 30 crediti della carriera svolta; saranno iscritti al 3°
anno di corso se siano stati iscritti almeno al secondo anno di corso e siano loro riconosciuti 60 crediti della
carriera svolta.
Gli studenti che richiedono il passaggio o il trasferimento verso un corso di laurea magistrale della Facoltà
saranno iscritti al 2° anno se siano loro riconosciuti almeno 33 crediti della carriera svolta.
5. I Consigli di coordinamento didattico possono nominare specifiche commissioni di corso di studio, composte
da professori e ricercatori, per valutare, anche preventivamente, le richieste di riconoscimento della carriera
svolta da studenti in ingresso per passaggio o trasferimento.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di passaggio da un corso
disciplinato ai sensi del Dm 509/99 al corrispondente corso riordinato ai sensi del Dm 270/2004.
Articolo 24
Abbreviazione degli studi
1. I Consigli di coordinamento didattico deliberano sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che
abbiano già conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo o in altro Ateneo italiano, che chiedano,
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contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e
convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. Tale
valutazione può essere affidata:
- nel caso di ammissione a corsi di laurea, alle commissioni istituite secondo l’ultimo punto del precedente
articolo 23;
- nel caso di ammissione a corsi di laurea magistrale, alle commissioni responsabili delle prove d’ammissione
previste da ciascun corso di laurea magistrale.
Il riconoscimento è disposto entro i limiti indicati nel punto successivo.
2. Agli studenti che si iscrivono ad uno dei Corsi triennali per conseguire una seconda laurea possono essere
riconosciuti non più di sette esami annuali, computati di norma ognuno per 9 crediti, nel caso di una prima
laurea quadriennale, o non più di 60 crediti nel caso di una prima laurea triennale.
Essi non potranno essere ammessi oltre il 2° anno. L'ammissione al 2° anno è comunque subordinata al
riconoscimento di almeno quattro esami (nel caso di prima laurea quadriennale) oppure di 30 crediti (nel caso
di prima laurea triennale). Qualora ad un insegnamento corrispondente del corso di laurea al quale lo studente
chiede di iscriversi sia assegnato un numero di crediti inferiore a quello assegnato all'insegnamento di cui è
stato superato l'esame durante la prima laurea, lo studente potrà utilizzare i crediti residui fra quelli attribuiti dal
manifesto degli studi alle attività formative a scelta dello studente; se invece all'insegnamento corrispondente
del corso di laurea al quale lo studente chiede di iscriversi è assegnato un numero di crediti superiore, il
riconoscimento dell’insegnamento è subordinato al superamento dell'esame relativo al un modulo integrativo
che si renda necessario. In quest’ultimo caso, il voto dell’intero insegnamento sarà dato dalla media ponderata
dei voti riportati nelle due prove.
Nel caso di domanda di iscrizione al corso di laurea in Comunicazione e società occorre preliminarmente aver
superato l'esame di ammissione.
3. Agli studenti che si iscrivono ad uno dei corsi di laurea magistrale per conseguire una seconda laurea
magistrale possono essere riconosciuti non più di 40 crediti della laurea specialistica/magistrale già
conseguita. Dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti curricolari richiesti e superare la prova
d’ammissione prevista da ciascun corso di laurea magistrale. Tali studenti saranno iscritti al 2° anno se siano
loro riconosciuti almeno 33 crediti della carriera pregressa. Qualora ad un insegnamento corrispondente del
corso di laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi sia assegnato un numero di crediti inferiore
a quello assegnato all'insegnamento di cui è stato superato l'esame durante la prima laurea magistrale, lo
studente potrà utilizzare i crediti residui fra quelli attribuiti dal manifesto degli studi alle attività formative a
scelta dello studente; se invece all'insegnamento corrispondente del corso di laurea magistrale al quale lo
studente chiede di iscriversi è assegnato un numero di crediti superiore, il riconoscimento dell’insegnamento è
subordinato al superamento dell'esame relativo al un modulo integrativo che si renda necessario. In
quest’ultimo caso, il voto dell’intero insegnamento sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nelle due
prove.
Articolo 25
Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero
1. La Facoltà promuove la mobilità internazionale e il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero.
I periodi di studio all’estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove
necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l’università di accoglienza,
valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
Per la partecipazione al programma, gli studenti iscritti ai corsi di laurea devono aver conseguito almeno 18
crediti alla data di presentazione della domanda. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale (ad eccezione
di quelli iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale) devono aver conseguito almeno 6 crediti alla data di presentazione della domanda.
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2. I Consigli di coordinamento didattico adottano ogni azione che contribuisca a rendere più agevole il
riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero. A tal fine designano i delegati di corso di studio per
facilitare e collaborare con l’apposito ufficio istituito presso la Facoltà.
Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente. A tal fine il
docente delegato sottoscrive sia il learning agreement con l’elenco dei corsi da seguire e degli esami da
sostenere, sia la dichiarazione inerente al riconoscimento interno.
3. I crediti relativi alle attività formative incluse nel learning agreement devono essere, di norma,
preventivamente ascritti alle tipologie previste dall’ordinamento/regolamento del corso di studio cui lo studente
è iscritto, ai corrispondenti settori scientifico-disciplinari ed eventuali ambiti disciplinari di riferimento. Qualora
sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da svolgere
all’estero e quelle del corso di studio interessato, l’intero pacchetto di crediti relativo all’insieme delle attività
individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell’ordinamento di studi del corso di appartenenza
dello studente.
4. Al termine del periodo di permanenza all’estero, il docente delegato, sulla base della certificazione
pervenuta dall’università di accoglienza dello studente, e in collaborazione con l’apposito ufficio istituito presso
la Facoltà, procede al riconoscimento delle attività ivi svolte positivamente e dei relativi crediti, ascrivendo tali
attività alle tipologie di attività previste dall’ordinamento del corso di studio, ai corrispondenti settori e ambiti
disciplinari.
Qualora il periodo di studio all’estero si inserisca in un curriculum integrato, il riconoscimento avviene secondo
le disposizioni stabilite dagli accordi tra le università convenzionate.
Articolo 26
Master e corsi di perfezionamento
La Facoltà promuove, anche in collaborazione con altre Facoltà dell’Ateneo e con enti e soggetti esterni,
l’attivazione di corsi per master di primo e di secondo livello e di corsi di perfezionamento e di aggiornamento,
in base alla normativa in vigore,
Tali attività devono essere impostate coerentemente con i principi e i criteri richiamati dal punto 3 dell’art. 12
del presente Regolamento. Le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento delle relative
attività formative sono stabilite dagli art. 30 e 31 del Regolamento didattico di Ateneo.
In particolare, i master costituiscono corsi di approfondimento scientifico e di alta qualificazione formativa,
funzionali allo sviluppo di più elevate capacità applicative e professionali e ad una migliore preparazione agli
esiti occupazionali dei frequentanti. Alla conclusione di tali corsi sono rilasciati i titoli di master universitario di
primo o di secondo livello, come stabilito dalla normativa nazionale in materia.
I corsi di master rientrano tra le attività ordinarie della Facoltà, che deve conseguentemente sovrintendere al
loro buon esito, raccordandoli con le attività complessive che fanno capo ad essa.
Articolo 27
Doveri didattici dei docenti, vigilanza e valutazione della didattica
1. L’attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Consiglio di Facoltà, che vi provvede nell’ambito dei suoi
compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio
della Facoltà, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.
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2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare, secondo l’impegno orario stabilito dalle pertinenti norme
di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata,
attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il
conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo
ogni altra attività disciplinata dalle leggi e dai regolamenti di Ateneo, di Facoltà, e dei corsi di studio.
I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite.
3. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà sono esercitati dal Preside, ai sensi
del punto 3 dell’art. 25 dello Statuto.
Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrino configurarsi come inadempienze
possono essere segnalati dagli interessati – nel caso degli studenti, anche tramite i loro rappresentanti eletti –
anche ai Presidenti dei Consigli di coordinamento o ai coordinatori dei corsi di studio, che sono tenuti a
verificare in prima istanza, entro 30 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti
oggetto delle segnalazione, la fondatezza delle medesime. Spetta comunque al Preside adottare gli eventuali
conseguenti provvedimenti.
Casi di particolare gravità, o per i quali non si ritenga che in prima istanza sia stato effettuato un esame
adeguato, vanno segnalati al Rettore.
La Facoltà sollecita le segnalazioni degli studenti anche attraverso la collocazione di una casella email nella
homepage della Facoltà per la raccolta di reclami e critiche, garantendo a chi la utilizza la massima
riservatezza.
4. La Facoltà è impegnata nel continuo miglioramento dei metodi per misurare i risultati delle attività formative
e dei relativi servizi e garantisce la massima diffusione di tali dati, nel rispetto della dignità professionale dei
docenti.
A tal fine la Facoltà distribuisce ed elabora i questionari contenenti il giudizio degli studenti sull’attività dei
docenti e sull’organizzazione della didattica. Ogni corso di studio deve inoltre avviare una propria attività di
autovalutazione, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 33, punto 1, del Regolamento didattico di Ateneo.
Per elevare la qualità della didattica e permettere scelte più informate da parte degli studenti, la Facoltà rende
pubblici, sul proprio portale web istituzionale, sia i risultati dei questionari disaggregati per insegnamento,
identificato esclusivamente con un codice numerico, sia i rapporti di autovalutazione predisposti dai corsi di
studio.
La Segreteria dei corsi di studio, all’avvio della distribuzione dei questionari, trasmette ai docenti interessati
un’informativa circa le finalità e le modalità della rilevazione e del relativo trattamento dei dati, l’ambito e le
modalità di diffusione dei risultati, i diritti dell’interessato, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile
del trattamento.
È data facoltà ad ogni docente di diffondere in forma nominativa i risultati dei questionari di valutazione relativi
all’insegnamento tenuto.
I rapporti di autovalutazione predisposti dai corsi di studio sono oggetto di analisi periodiche da parte dei
Consigli di coordinamento didattico e del Consiglio di Facoltà.
Articolo 28
Norme finali
1. Il presente Regolamento si applica, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati ai sensi
del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.
2. Agli studenti iscritti a corsi di studio attivati sulla base di ordinamenti anteriori al DM n. 270/2004 che non
abbiano optato o non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi,
per quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento di Facoltà.
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Prima dell’inizio di ciascun anno accademico, su proposta della Commissione didattica, il Consiglio di Facoltà
approva un’apposita tabella delle corrispondenze fra insegnamenti disattivati e insegnamenti attivati. Nel
predisporre la tabella si tiene conto, il più possibile, dell’identità o affinità dei settori scientifico-disciplinari, delle
denominazioni, del numero dei crediti e degli obiettivi formativi degli insegnamenti disattivati rispetto a quelli
attivi da considerare come corrispondenti. (2)
Il programma e le modalità di verifica del profitto, nonché la procedura per l’apertura degli appelli e il relativo
calendario, e la composizione delle commissioni d’esame di ciascun insegnamento disattivato corrispondono
automaticamente a quelli dell’insegnamento attivato indicato nella tabella approvata per l’anno accademico di
riferimento. Il professore ufficiale dell’insegnamento attivato ha facoltà di attribuire allo studente un programma
d’esame differente, nel caso in cui l’insegnamento previsto nel piano di studi appartenga ad un altro settore
scientifico-disciplinare non affine, o abbia un numero di crediti diverso rispetto a quello considerato come
corrispondente, oppure sia stato incardinato in corsi di studio istituiti e regolati dalla normativa anteriore al
D.M. n. 270/2004. (3)
3. Per quanto non esplicitamente stabilito dalle norme generali di cui ai precedenti articoli e dalle disposizioni
specifiche contenute nei singoli regolamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, riportati nella terza parte
del presente Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento didattico e del Regolamento studenti
dell’Ateneo.
Articolo 29
Norme transitorie per i corsi di studio disattivati
1. Le residue competenze relative al corso di laurea quadriennale in Scienze politiche sono esercitate dal
Consiglio di coordinamento didattico cui afferisce il corso di laurea in Scienze politiche.
2. Le residue competenze relative ai corsi di laurea specialistica in Storia del mondo contemporaneo (STO),
Istituzioni e sistemi di governo delle autonomie territoriali (GAT), Politica e istituzioni comparate (PIC) sono
esercitate dal Consiglio di coordinamento didattico cui afferiscono il corso di laurea in Scienze politiche e il
corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (GOV).
3. Le residue competenze relative al corso di laurea in Scienze dell’amministrazione (SAM) sono esercitate dal
Consiglio di coordinamento didattico cui afferisce il corso di laurea in Management pubblico (MAP).
4. Le residue competenze relative agli altri corsi di studio ex DM 509/1999 sono esercitate dai Consigli di
coordinamento didattico cui fanno capo i corsi di studio ex DM 270/2004 con le stesse denominazioni.
(2) Si applica a decorrere dall’anno accademico 2010/2011.
(3) Si applica a decorrere dall’anno accademico 2010/2011.
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