Diapositiva 1 - Confindustria Vicenza

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Diapositiva 1 - Confindustria Vicenza
PIANIFICAZIONE FISCALE E CONVENZIONI
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
CON L’AMERICA LATINA
•
•
•
BRASILE
ARGENTINA
URUGUAY
Relatore: Valter Carturo
Martedì 23 febbraio 2010
Palazzo Bonin-Longare – Corso Palladio 13 - Vicenza
CarturOsenda & Partners
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COSA SI INTENDE PER PIANIFICAZIONE FISCALE?
racchiude l’insieme di attività effettuate allo scopo di ottenere
in maniera legittima la massima riduzione del carico fiscale.
Considerare il costo tributario un elemento non influenzabile
da parte dell’imprenditore fa parte di una gestione obsoleta d’impresa.
Oggi si hanno a disposizione strumenti che permettono di valutare questa
componente di costo e di gestirla.
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RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE
1. LECITO RISPARMIO D’IMPOSTA (TAX SAVING);
2. ELUSIONE FISCALE (TAX AVOIDANCE);
3. EVASIONE FISCALE (TAX INSOLVENCY).
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.........E LA SUA DOTTRINA
Nel progettare i sistemi di pianificazione fiscale internazionale si
devono seguire i dettami di dottrina della materia, essa prevede:
• Una giurisdizione dove viene creato il valore grazie al risparmio
fiscale ottenibile;
• Una giurisdizione “conduit” dove il risparmio fiscale non subisce
imposizione o l’imposizione è minima;
• Una giurisdizione dove il valore derivante dal risparmio fiscale
viene Accumulato.
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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
sono accordi internazionali bilaterali.
Esse individuano quale dei due Stati contraenti
debba esercitare la propria potestà impositiva
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LA DOPPIA IMPOSIZIONE SI HA QUANDO:
uno Stato collega un tributo
alla residenza del soggetto passivo
e l’altro al luogo di produzione del reddito
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Semplicemente le cause possono essere
ricondotte al fatto che gli Stati adottano
contemporaneamente:
- il principio worldwide (il principio del reddito
mondiale) in capo ai soggetti residenti
e
- il principio della fonte (o della territorialità)
per i non residenti!
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AREA AMERICA LATINA
Particolarmente carente
la rete di trattati (modello OCSE) sottoscritti
con gli Stati europei
ma anche tra i singoli Stati dell’area
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Pensando che nella redazione del modello di
Convenzione OCSE non fossero stati
adeguatamente rappresentati e protetti i propri
interessi,
gli stati sudamericani elaborarono nel 1971 uno
schema di trattato conosciuto come Patto
Andino o Accordo di Cartagena
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L’accordo di CARTAGENA prevede quasi
integralmente il criterio di tassazione nel paese
della fonte coerentemente con il principio di
tassazione “preferito” dai paesi in via di sviluppo.
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.........MENTRE LE FONDAMENTA DEL MODELLO
OCSE SONO
{
lo Stato della residenza del contribuente elimina la doppia
tassazione con il metodo dell’esenzione o del credito
d’imposta;
{
ed in secondo luogo lo Stato della fonte del reddito riduce
la propria imposizione sui redditi ivi prodotti limitando le
categorie dei redditi tassabili, in ossequio al principio di
territorialità, e contenendo l’entità del prelievo.
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...... IN DEFINITIVA
Il reddito sarà tassato solo nello Stato della residenza:
viene sottratto il potere di imposizione all’altro Stato contraente.
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TRATTATI IN VIGORE TRA PAESI DELL’A.L.
X = non ancora in vigore
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TRATTATI TRA I PAESI DELL’A.L. E QUELLI DEL G8
X = non ancora in vigore
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Paesi dell’America latina con cui è in vigore un trattato contro
le doppie imposizioni con l’Italia
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BRASILE
ARGENTINA
URUGUAY
Brevi cenni su:
•Paraguay
•Cile
•Ecuador
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PARAGUAY
{
Nessuna convenzione, solo accordo per la
promozione di investimenti
{
Imposta sui redditi d’impresa è del 15%.
{
Per i non residenti (p.f. o p. giuridiche) è del 30%.
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CILE
{
Nessuna convenzione
{
Imposta sui redditi d’impresa è del 17%.
{
Per i non residenti (p.f. o p. giuridiche) è del 35%.
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ECUADOR
{
Convenzione fatta a Quito il 23 maggio 1984,
ratificata in Italia con legge 31 ottobre 1989
entrata in vigore il 31 gennaio 1990
{
Imposta sui redditi d’impresa è del 17%.
{
Per i non residenti (p.f. o p. giuridiche) è del 35%.
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BRASILE
{
La Convenzione tra Italia e Brasile contro la doppia
imposizione è stata firmata a Roma il 3 ottobre 1978 e
ratificata dal Brasile con il Decreto Legislativo n. 77 del 5
dicembre 1971 e dall’Italia con la Legge n. 844 del 29
novembre 1980.
{
È in white list
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Individual Income Tax - Brasil
(2,54 reais per 1 euro)
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CORPORATE TAX - BRASIL
Corporate Tax: L’aliquota sui redditi d’impresa è del 34%.
L’imposta consiste in una :
•Imposta di base del 15%.
•Imposta extra del 10% per redditi > a BRL 240,000 (96.000,00 euro)
•Imposta aggiuntiva del 9% per ctb sociali calcolata sul reddito netto.
VAT: 17%-25%
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Argentina
La Convenzione tra Italia e Argentina contro la doppia
imposizione è stata firmata a Roma, 15 novembre 1979 e
ratificata in Argentina con Ley 3 Febbraio 1983 n. 22.747
(B.O. n. 49 del 18 febbraio 1984) ed in Italia con L. 27 aprile
1982, n. 282 (G.U. 27 maggio 1982, n. 144, S.O).
E’ in white list
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TASSAZIONE IN ARGENTINA
(5,23 peso per 1 euro)
Individual tax: dal 9% al 35%
Corporate Tax: 35%.
Capital gains taxation: 35%
VAT: 21%
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REDDITI IMMOBILIARI (ART. 6): BRASILE ED ARGENTINA
sono tassati, generalmente,
con il principio della fonte (territorialità)
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UTILI DI IMPRESA (ART. 7): BRASILE ED ARGENTINA
{
{
{
gli utili dell’impresa sono imponibili soltanto nello
Stato di residenza dell’impresa stessa.
Tuttavia, se questa svolge una attività nell’altro
Stato, per mezzo di una stabile organizzazione, gli
utili attribuiti alla stabile organizzazione sono
imponibili anche nell’altro Stato, limitatamente
alla parte attribuibile alla stabile organizzazione.
La doppia imposizione è evitata con l’applicazione
nello Stato di residenza delle previsioni
nell’articolo 23 della Convenzione.
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ARTICOLO 10 – DIVIDENDI: BRASILE ED ARGENTINA
1. I dividendi pagati da una società residente di uno
Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche
nello Stato contraente di cui la società che paga i
dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così
applicata non può eccedere il 15 percento
dell'ammontare lordo dei dividendi.
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ARTICOLO 11 – INTERESSI: BRASILE ED ARGENTINA
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati da un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la
persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere
il 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
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URUGUAY
{
Non esiste nessuna convenzione con l’Uruguay
{
È in grey list cioè si è impegnato pienamente a procedere a
scambi di informazioni fiscali in funzione delle regole Ocse.
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TASSAZIONE IN URUGUAY
27,03 UYU per 1 euro
Corp Inc Tax (on Uruguayan sourced income only):
25%
Dividends Tax (on Uy sourced income only):
7%
Capital Gains tax (Uy sourced gains: interest, real estate):
12%
Equity Tax (Uy sourced assets minus Uy sourced liabilities):
1,5%
Individual Income Tax (Uy sourced Income only):
Value Added Tax:
from 10% to 25%
22%
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... e in mancanza di una convenzione ????
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La doppia imposizione viene mitigata dalla normativa interna.
L’Italia, ad esempio, esclude da tassazione gli interessi attivi
prodotti dai non residenti sui depositi bancari e postali.
Per i redditi prodotti all’estero dai residenti, invece, l’articolo 165
del Tuir concede un credito a fronte delle imposte pagate all’estero.
Non è tuttavia scontato che simili disposizioni siano presenti
nella normativa interna di altri Paesi.
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QUAL È LA FORMULA MIGLIORE PER UNA PMI
CHE VOGLIA INVESTIRE IN URUGUAY?
Vi sono due possibilità:
{
{
costituire una società a responsabilità limitata
costituire una società per azioni al portatore.
Vi sono diversi studi di commercialisti che vendono società per
azioni già costituite e non ancora operanti a prezzi oscillanti
tra 1.500 e 2.000 USD.
Chi appare in prima persona ed é responsabile della società é il
direttore della stessa, che può anche non essere azionista.
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QUALI SONO LE PRATICHE DA ESPLETARE PER
COSTITUIRE UNA SOCIETÀ?
per le srl, le pratiche si svolgono alla presenza di un notaio ed
è necessario un numero minimo di due soci aventi
residenza nel Paese.
per le società per azioni, queste ultime sono precostituite da
appositi studi di commercialisti e possono essere acquistate
anche da stranieri senza la residenza.
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L’INVESTITORE È PROTETTO DAL SEGRETO
BANCARIO?
L’Uruguay ha sempre protetto l’investitore con il segreto
bancario. Salvo espressa autorizzazione del giudice, ed in
materia penale, non é possibile conoscere i titolari, i conti o
gli importi dei depositi bancari locali. Negli ultimi anni viene
effettuato un controllo minimo sulle operazioni in base alla
normativa sul riciclaggio di denaro.
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ESISTONO RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO
DEGLI UTILI ALL’ESTERO?
Non esistono restrizioni al trasferimento degli utili all’estero.
La circolazione del denaro é libera e esistono solo controlli per
operazioni superiori a 10.000 USD, senza propositi fiscali
ma solo al fine di prevenire il lavaggio di denaro.
Si segnala che il mercato delle valute é libero e non esistono limiti
all’acquisto o alla vendita di moneta straniera.
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