Diapositiva 1 - Confindustria Vicenza
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PIANIFICAZIONE FISCALE E CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CON L’AMERICA LATINA • • • BRASILE ARGENTINA URUGUAY Relatore: Valter Carturo Martedì 23 febbraio 2010 Palazzo Bonin-Longare – Corso Palladio 13 - Vicenza CarturOsenda & Partners 1 COSA SI INTENDE PER PIANIFICAZIONE FISCALE? racchiude l’insieme di attività effettuate allo scopo di ottenere in maniera legittima la massima riduzione del carico fiscale. Considerare il costo tributario un elemento non influenzabile da parte dell’imprenditore fa parte di una gestione obsoleta d’impresa. Oggi si hanno a disposizione strumenti che permettono di valutare questa componente di costo e di gestirla. CarturOsenda & Partners 2 RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE 1. LECITO RISPARMIO D’IMPOSTA (TAX SAVING); 2. ELUSIONE FISCALE (TAX AVOIDANCE); 3. EVASIONE FISCALE (TAX INSOLVENCY). CarturOsenda & Partners 3 .........E LA SUA DOTTRINA Nel progettare i sistemi di pianificazione fiscale internazionale si devono seguire i dettami di dottrina della materia, essa prevede: • Una giurisdizione dove viene creato il valore grazie al risparmio fiscale ottenibile; • Una giurisdizione “conduit” dove il risparmio fiscale non subisce imposizione o l’imposizione è minima; • Una giurisdizione dove il valore derivante dal risparmio fiscale viene Accumulato. CarturOsenda & Partners 4 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali. Esse individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva CarturOsenda & Partners 5 LA DOPPIA IMPOSIZIONE SI HA QUANDO: uno Stato collega un tributo alla residenza del soggetto passivo e l’altro al luogo di produzione del reddito CarturOsenda & Partners 6 Semplicemente le cause possono essere ricondotte al fatto che gli Stati adottano contemporaneamente: - il principio worldwide (il principio del reddito mondiale) in capo ai soggetti residenti e - il principio della fonte (o della territorialità) per i non residenti! CarturOsenda & Partners 7 AREA AMERICA LATINA Particolarmente carente la rete di trattati (modello OCSE) sottoscritti con gli Stati europei ma anche tra i singoli Stati dell’area CarturOsenda & Partners 8 Pensando che nella redazione del modello di Convenzione OCSE non fossero stati adeguatamente rappresentati e protetti i propri interessi, gli stati sudamericani elaborarono nel 1971 uno schema di trattato conosciuto come Patto Andino o Accordo di Cartagena CarturOsenda & Partners 9 L’accordo di CARTAGENA prevede quasi integralmente il criterio di tassazione nel paese della fonte coerentemente con il principio di tassazione “preferito” dai paesi in via di sviluppo. CarturOsenda & Partners 10 .........MENTRE LE FONDAMENTA DEL MODELLO OCSE SONO { lo Stato della residenza del contribuente elimina la doppia tassazione con il metodo dell’esenzione o del credito d’imposta; { ed in secondo luogo lo Stato della fonte del reddito riduce la propria imposizione sui redditi ivi prodotti limitando le categorie dei redditi tassabili, in ossequio al principio di territorialità, e contenendo l’entità del prelievo. CarturOsenda & Partners 11 ...... IN DEFINITIVA Il reddito sarà tassato solo nello Stato della residenza: viene sottratto il potere di imposizione all’altro Stato contraente. CarturOsenda & Partners 12 TRATTATI IN VIGORE TRA PAESI DELL’A.L. X = non ancora in vigore CarturOsenda & Partners 13 TRATTATI TRA I PAESI DELL’A.L. E QUELLI DEL G8 X = non ancora in vigore CarturOsenda & Partners 14 Paesi dell’America latina con cui è in vigore un trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia CarturOsenda & Partners 15 BRASILE ARGENTINA URUGUAY Brevi cenni su: •Paraguay •Cile •Ecuador CarturOsenda & Partners 16 PARAGUAY { Nessuna convenzione, solo accordo per la promozione di investimenti { Imposta sui redditi d’impresa è del 15%. { Per i non residenti (p.f. o p. giuridiche) è del 30%. CarturOsenda & Partners 17 CILE { Nessuna convenzione { Imposta sui redditi d’impresa è del 17%. { Per i non residenti (p.f. o p. giuridiche) è del 35%. CarturOsenda & Partners 18 ECUADOR { Convenzione fatta a Quito il 23 maggio 1984, ratificata in Italia con legge 31 ottobre 1989 entrata in vigore il 31 gennaio 1990 { Imposta sui redditi d’impresa è del 17%. { Per i non residenti (p.f. o p. giuridiche) è del 35%. CarturOsenda & Partners 19 BRASILE { La Convenzione tra Italia e Brasile contro la doppia imposizione è stata firmata a Roma il 3 ottobre 1978 e ratificata dal Brasile con il Decreto Legislativo n. 77 del 5 dicembre 1971 e dall’Italia con la Legge n. 844 del 29 novembre 1980. { È in white list CarturOsenda & Partners 20 Individual Income Tax - Brasil (2,54 reais per 1 euro) CarturOsenda & Partners 21 CORPORATE TAX - BRASIL Corporate Tax: L’aliquota sui redditi d’impresa è del 34%. L’imposta consiste in una : •Imposta di base del 15%. •Imposta extra del 10% per redditi > a BRL 240,000 (96.000,00 euro) •Imposta aggiuntiva del 9% per ctb sociali calcolata sul reddito netto. VAT: 17%-25% CarturOsenda & Partners 22 Argentina La Convenzione tra Italia e Argentina contro la doppia imposizione è stata firmata a Roma, 15 novembre 1979 e ratificata in Argentina con Ley 3 Febbraio 1983 n. 22.747 (B.O. n. 49 del 18 febbraio 1984) ed in Italia con L. 27 aprile 1982, n. 282 (G.U. 27 maggio 1982, n. 144, S.O). E’ in white list CarturOsenda & Partners 23 TASSAZIONE IN ARGENTINA (5,23 peso per 1 euro) Individual tax: dal 9% al 35% Corporate Tax: 35%. Capital gains taxation: 35% VAT: 21% CarturOsenda & Partners 24 REDDITI IMMOBILIARI (ART. 6): BRASILE ED ARGENTINA sono tassati, generalmente, con il principio della fonte (territorialità) CarturOsenda & Partners 25 UTILI DI IMPRESA (ART. 7): BRASILE ED ARGENTINA { { { gli utili dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell’impresa stessa. Tuttavia, se questa svolge una attività nell’altro Stato, per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuiti alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell’altro Stato, limitatamente alla parte attribuibile alla stabile organizzazione. La doppia imposizione è evitata con l’applicazione nello Stato di residenza delle previsioni nell’articolo 23 della Convenzione. CarturOsenda & Partners 26 ARTICOLO 10 – DIVIDENDI: BRASILE ED ARGENTINA 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 percento dell'ammontare lordo dei dividendi. CarturOsenda & Partners 27 ARTICOLO 11 – INTERESSI: BRASILE ED ARGENTINA 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. CarturOsenda & Partners 28 URUGUAY { Non esiste nessuna convenzione con l’Uruguay { È in grey list cioè si è impegnato pienamente a procedere a scambi di informazioni fiscali in funzione delle regole Ocse. CarturOsenda & Partners 29 TASSAZIONE IN URUGUAY 27,03 UYU per 1 euro Corp Inc Tax (on Uruguayan sourced income only): 25% Dividends Tax (on Uy sourced income only): 7% Capital Gains tax (Uy sourced gains: interest, real estate): 12% Equity Tax (Uy sourced assets minus Uy sourced liabilities): 1,5% Individual Income Tax (Uy sourced Income only): Value Added Tax: from 10% to 25% 22% CarturOsenda & Partners 30 ... e in mancanza di una convenzione ???? CarturOsenda & Partners 31 La doppia imposizione viene mitigata dalla normativa interna. L’Italia, ad esempio, esclude da tassazione gli interessi attivi prodotti dai non residenti sui depositi bancari e postali. Per i redditi prodotti all’estero dai residenti, invece, l’articolo 165 del Tuir concede un credito a fronte delle imposte pagate all’estero. Non è tuttavia scontato che simili disposizioni siano presenti nella normativa interna di altri Paesi. CarturOsenda & Partners 32 QUAL È LA FORMULA MIGLIORE PER UNA PMI CHE VOGLIA INVESTIRE IN URUGUAY? Vi sono due possibilità: { { costituire una società a responsabilità limitata costituire una società per azioni al portatore. Vi sono diversi studi di commercialisti che vendono società per azioni già costituite e non ancora operanti a prezzi oscillanti tra 1.500 e 2.000 USD. Chi appare in prima persona ed é responsabile della società é il direttore della stessa, che può anche non essere azionista. CarturOsenda & Partners 33 QUALI SONO LE PRATICHE DA ESPLETARE PER COSTITUIRE UNA SOCIETÀ? per le srl, le pratiche si svolgono alla presenza di un notaio ed è necessario un numero minimo di due soci aventi residenza nel Paese. per le società per azioni, queste ultime sono precostituite da appositi studi di commercialisti e possono essere acquistate anche da stranieri senza la residenza. CarturOsenda & Partners 34 L’INVESTITORE È PROTETTO DAL SEGRETO BANCARIO? L’Uruguay ha sempre protetto l’investitore con il segreto bancario. Salvo espressa autorizzazione del giudice, ed in materia penale, non é possibile conoscere i titolari, i conti o gli importi dei depositi bancari locali. Negli ultimi anni viene effettuato un controllo minimo sulle operazioni in base alla normativa sul riciclaggio di denaro. CarturOsenda & Partners 35 ESISTONO RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI UTILI ALL’ESTERO? Non esistono restrizioni al trasferimento degli utili all’estero. La circolazione del denaro é libera e esistono solo controlli per operazioni superiori a 10.000 USD, senza propositi fiscali ma solo al fine di prevenire il lavaggio di denaro. Si segnala che il mercato delle valute é libero e non esistono limiti all’acquisto o alla vendita di moneta straniera. CarturOsenda & Partners 36