Circolare N.101 del 6 Luglio 2011 Buttafuori: è “arrivato” il decreto di
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Circolare N.101 del 6 Luglio 2011 Buttafuori: è “arrivato” il decreto di
Circolare N.101 del 6 Luglio 2011 Buttafuori: è “arrivato” il decreto di proroga Buttafuori: è “arrivato” il decreto di proroga Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno con decreto 30.06.2011 i nuovi obblighi di formazione previsti per il personale di sicurezza diventeranno operativi soltanto a partire dall’anno prossimo. Come è noto, infatti, a partire dal 01.07.2011 sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni contenute nel decreto 06.10.2009 del Ministero dell’Interno, con cui sono stati determinati i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo della attività di intrattenimento e di spettacolo. A partire dal primo luglio 2011, i titolari delle agenzie che svolgono tali servizi di controllo avrebbero dovuto mettersi a norma ottenendo l'autorizzazione, in base all'art. 134 Tulps e secondo cui “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”. Per ottenere tale autorizzazione, però, sono previsti alcuni requisiti. Il decreto del ministero dell'interno del 1/12/2010 n. 269, infatti, disciplina i requisiti minimi professionali e la capacità tecnica richiesti per la direzione degli istituti di investigazione e vigilanza privata e ha innalzato notevolmente i requisiti minimi soggettivi e la capacità tecnica per l'ottenimento di queste autorizzazioni, ovvero laurea triennale ed esperienza professionale di almeno tre anni presso un investigatore autorizzato. In alternativa, tre anni di dirigenza con un Istituto di vigilanza con minimo 20 Gpg e diploma di Scuola media superiore. Data la particolare rigorosità di tali requisiti gli operatori del settore si sono attivati proponendo di distinguere le attività di controllo dalla vigilanza e dalle investigazioni. A seguito delle osservazioni fatte dagli operatori del settore il Ministero dell’Interno ha prorogato l’efficacia dei nuovi obblighi formativi dal 30.06.2011 al prossimo 31.12.2011. Secondo le nuove disposizioni impartite dal Ministero, inoltre, è prevista la possibilità, per i buttafuori, di operare e continuare a operare se entro il 31 ottobre 2011 questi hanno iniziato il corso di formazione che le varie Regioni ed enti organizzano e hanno presentato al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'apposito elenco da parte di un'agenzia di investigazioni o istituto di vigilanza, debitamente autorizzato a svolgere questo tipo di servizio con un'estensione specifica di autorizzazione, o dal titolare del locale. 2 DIGITARE L’INTESTAZIONE DELLO STUDIO Premessa Con il decreto del Ministero dell’Interno 30.06.2011, in parziale accoglimento delle osservazioni effettuate dalle associazioni di categoria è stata concessa una proroga dal 30.06.2011 al 31.12.2011 rispetto all’accertamento dei requisiti abilitativi necessari per la gestione di attività di servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. Il decreto, inoltre, ha rivisitato i requisiti soggettivi minimi per i buttafuori: il Ministero dell’Interno, infatti, ha stabilito che debba essere applicato l'articolo 11 del Tulps, il quale prevede che possa venire negata l'iscrizione nell'elenco prefettizio solo a coloro i quali: hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale; a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per quanto concerne, infine, le agenzie di somministrazione e le società che fino a oggi hanno fornito questo tipo di personale, il decreto del Ministero dell’Interno ha stabilito che possono continuare a svolgere questo servizio solo se le stesse hanno presentato regolare domanda per il riconoscimento dei requisiti previsto dall’articolo 134 TULPS prima del 30.06.2011. La proroga Come è noto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 contiene “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” e, in particolare, i commi dal 7 al 13 autorizzano e disciplinano l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti, mentre il decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, ha stabilito: i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; le modalità per la selezione e la formazione del personale; gli ambiti applicativi e il relativo impiego. OSSERVA In particolare l’art. 8 comma 1 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2009 contiene una norma transitoria, secondo cui ”Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all’art. 1 può 3 DIGITARE L’INTESTAZIONE DELLO STUDIO continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell’iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto” che dal Decreto Ministero Interno 31.3.2010 è stata spostata al 31.12.2010. Ciò detto il Decreto del Ministro Interno 17.12.2010 ha prorogato l’operatività dei nuovi requisiti solo a partire dal 30.06.2011 e il successivo decreto del 30.06.2011 ha prorogato ulteriormente di 6 mesi tale termine, che ora scade il 31.12.2011. I nuovi requisiti per i buttafuori Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni di cui al decreto ministeriale 30.06.2011 è prevista la possibilità, per i buttafuori, di operare e continuare a operare se entro il 31 ottobre 2011 questi: hanno iniziato il corso di formazione che le varie Regioni ed enti organizzano; hanno presentato al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'apposito elenco da parte di un'agenzia di investigazioni o istituto di vigilanza debitamente autorizzato a svolgere questo tipo di servizio con un'estensione specifica di autorizzazione, o dal titolare del locale. I requisiti soggettivi minimi per i buttafuori che vogliono iscriversi, come anticipato in premessa, sono stati ridefiniti e ridotti rispetto a quanto previsto dal decreto del 2009: viene ora applicato l'articolo 11 del Tulps, il quale prevede che possa venire negata l'iscrizione nell'elenco prefettizio solo a coloro i quali: hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale; a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le agenzie di somministrazione e le altre aziende appaltatrici Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno 30.06.2011, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici che alla data del 30.06.2011 forniscono il personale delle attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti, possono continuare a svolgere tale attività fino al 31.10.2011 qualora abbiano presentato entro il 4 DIGITARE L’INTESTAZIONE DELLO STUDIO 30.06.2011 domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’articolo 134 TULPS, secondo cui “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”. Per ottenere tale autorizzazione, però, sono previsti alcuni requisiti, ovvero i seguenti: nella laurea triennale; esperienza professionale di almeno tre anni presso un investigatore autorizzato; in alternativa, tre anni di dirigenza con un Istituto di vigilanza con minimo 20 Gpg e diploma di Scuola media superiore. 5 DIGITARE L’INTESTAZIONE DELLO STUDIO