Risultati questionario Incoterms 2010

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Risultati questionario Incoterms 2010
Risultati questionario Incoterms 2010
Pubblichiamo i risultati dell'indagine sugli Incoterms 2010 condotta recentemente presso i
lettori di Newsmercati con un commento di Giovanna Bongiovanni, esperta di trasporti
internazionali.
1. Inserisci sempre, nei contratti di compravendita, l'esplicito riferimento agli
Incoterms (luogo convenuto, seguito da Incoterms 2010)?
* SI 199
* NO 49
* A volte 46
2. Sei aggiornato sulle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2011?
* Molto 42
* Abbastanza 144
* Poco 89
* Per niente 19
3. Nella scelta della regola, prendi in considerazione anche il tipo di merce e il
mezzo di trasporto scelto?
* SI 233
* NO 56
* Non risponde 6
4. Ritieni utile la nuova suddivisione delle regole in due gruppi (per qualunque
mezzo di trasporto - per il trasporto marittimo?)
* SI 234
* NO 28
* Non risponde 33
5. Quale termine normalmente utilizzi?
* EXW 159
* FCA 54
* CPT 32
* CIP 23
* DAT 12
* DAP 43
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* DDP 36
* FAS 2
* FOB 84
* CFR 30
* CIF 90
6. Hai mai evitato controversie con la controparte grazie ad una corretta gestione
degli Incoterms?
* SI 128
* NO 151
* Non risponde 16
7. Sai che gli Incoterms possono avere effetti importanti anche sui contratti di
trasporto e di assicurazione?
* SI 271
* NO 19
* Non risponde 5
8. Cosa hai fatto per aggiornarti negli ultimi tempi?
* Comprato pubblicazione Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale 76
* Navigato in Internet alla ricerca di aggiornamenti 166
* Consultato e-mail newsletter cui sono abbonato 104
* Partecipato a un seminario di approfondimento 89
* Chiesto informazioni al mio commercialista, spedizioniere, consulente export 62
9. Ritieni che l'argomento sia stato adeguatamente affrontato da Newsmercati?
* SI 230
* NO 53
* Non risponde 12.
Risultati in power point.
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Commento di Giovanna Bongiovanni
Analizzando le risposte date dai 295 abbonati che hanno partecipato volontariamente al
sondaggio Incoterms 2010, da un lato emerge una certa dimestichezza col tema di buona
parte dei lettori (si vedano al riguardo le risposte fornite alle domande 2, 3, 4, 7, 8 e 9).
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Dall'altro si evince che gli operatori continuano a privilegiare l'utilizzo di alcune
clausole di consegna che non risultano appropriate perché non considerano il
cambiamento intervenuto nelle tecniche di trasporto grazie alla unitizzazione del carico in
containers e al trasporto multimodale.
In relazione a quanto le parti prevedono relativamente alla modalità di esecuzione del
contratto di trasporto stipulato per dar corso alla consegna delle merci il primo
accorgimento è, infatti, quello di effettuare la scelta di una resa che tenga conto
della specificità del trasporto. Solo cosi si evita di adottare una condizione di consegna
non pertinente e di incorrere in successive discussioni, perplessità e contestazioni. O nella
migliore delle ipotesi di doversi fare carico di spese non preventivate.
La nuova edizione delle regole ICC presenta, proprio con l'obiettivo di favorire scelte
appropriate da parte degli operatori commerciali, la suddivisione in due classi per meglio
riflettere la divisione tra termini multimodali e termini solo marittimi.
Questa nuova classificazione dovrebbe indurre le parti contraenti ad un esame della
operatività del trasporto ovvero delle concrete modalità attraverso le quali la merce
viene affidata al vettore.
Verrebbero in tal modo evitate condizioni di consegna quali FOB CFR e CIF
assolutamente inadeguate per merce trasportata in contenitori posto che la
rimessa delle merci al vettore precede la fase di caricazione delle stesse a bordo del
mezzo di trasporto.
Malgrado numerose campagne di informazione e di sensibilizzazione in vari Paesi, non si è
ancora realizzata la conversione da FOB CFR e CIF a condizioni FCA (se si intende
proseguire a lasciare la gestione ed il controllo del trasporto all'acquirente) CPT o CIP (se
è invece il venditore ad occuparsene).
Negli Incoterms 2010 è stata introdotta una nota esplicativa all'inizio di ogni regola (per
la prima volta le condizioni di consegna sono denominate rules con lo scopo di
sottolinearne maggiormente il valore di lex mercatoria). Come viene chiaramente detto
nella introduzione della pubblicazione 715 la funzione della nota è quella di spiegare le
caratteristiche essenziali di ogni regola Incoterms ossia:
* quando dovrebbe essere utilizzata
* quando avviene il passaggio del rischio da una parte contraente all'altra
* come sono ripartite tra venditore e compratore le spese di trasporto e quelle di altre
attività legate alla consegna delle merci o da essa dipendenti (come ad esempio quelle
relative alle operazioni di carico su veicolo o le operazioni doganali).
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Utilizzo clausola EXW
Dal sondaggio emerge poi una contraddizione confrontando il dichiarato aggiornamento
sulle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2011 (più della metà dei lettori si
considerano molto - abbastanza aggiornati) con l'appropriato utilizzo della resa EXW (che
risulta essere la resa più utilizzata) benché nella nota esplicativa delle regole ICC sia detto
testualmente che E' adatta per gli scambi nazionali, mentre per gli scambi
internazionali è di solito più appropriato FCA.
Nella prassi corrente si considera la vendita alle condizioni EXW allettante perché è quella
che comporta, per il venditore, un livello minimo di obbligazioni e gli consente di liberarsi
agevolmente dall'obbligo di consegna. In realtà, molti esportatori sottovalutano o ignorano
i rischi che l'adozione di una simile clausola (allettante quindi solo apparentemente)
comporta sotto profili diversi dalla pura e semplice consegna delle merci.
Dovrebbero invece essere meglio valutate le implicazioni che l'utilizzo di EXW determina
sui contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento. Solo cosi il venditore potrebbe
pensare agli effetti che conseguono alla stipulazione di un contratto EXW e verrebbero
percepiti i numerosi svantaggi (tra i tanti: preclusione della possibilità di controllo della
merce venduta, difficoltà o impossibilità di ottenere assistenza e/o documenti di riscontro
della regolarità degli adempimenti fiscali, ecc.) che si accompagnano ai vantaggi inerenti
alla consegna.
A questo punto l'invito rivolto agli operatori è quello di collegare alla consegna tutti gli
aspetti commerciali, legali, doganali, assicurativi e, per quanto concerne il regolamento
della fornitura, anche documentali.
Giovanna Bongiovanni - Componente del Gruppo di lavoro Incoterms ICC Italia
Newsletter n. 118 - 07 luglio 2011
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