normativa, definizione violazione, misura sanzione per utenti

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normativa, definizione violazione, misura sanzione per utenti
SANZIONI DIRITTO ANNUALE
NORMA ISTITUTIVA
→Art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’art. 17 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 44 del Legge 12 dicembre 2002, n. 273
“Nei casi di TARDIVO OD OMESSO pagamento del diritto annuale si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell’ammontare del diritto dovuto con modalità
che dovranno essere disciplinate con decreto del Ministero delle Attività Produttive (di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472”.
DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI E MISURA DELLA SANZIONE
Normativa di riferimento:
→Decreto
M.A.P. del 27/01/2005, n. 54 (pubblicato su G.U. n. 90 del 19.04.2005)
interpretativa M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005
→Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0002189 del 11/03/2008
→Regolamento interno in materia di sanzioni diritto annuale (delibera consiliare n. 13 del 22/11/2005).
→Circolare
►COS’E’ IL TARDIVO VERSAMENTO
“Per TARDIVO versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non
superiore a 30 giorni rispetto al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui
redditi” (art. 3, comma 2 del decreto M.A.P. n. 54).
A tal proposito la Circolare M.A.P. n. 3587/C chiarisce stabilendo i seguenti importanti principi:
a) La maggior parte delle imprese sono tenute a versare il primo acconto delle imposte entro il 20 del sesto
mese successivo alla chiusura dell’esercizio, - entro cioè il 20 giugno (nota bene: ora è il 16 giugno) dell’anno
successivo con chiusura dell’esercizio 31.12 - e possono versare l’importo dovuto entro il 20 luglio (nota bene:
ora è il 16 luglio) con il pagamento di un interesse corrispettivo pari allo 0,40%............”;
b) “La data del 20 giugno (ora è il 16 giugno) rappresenta in questo caso quindi il termine dal quale far
partire la decorrenza ai fini sia della definizione di omessi o tardivi versamenti sia ai fini del ravvedimento
operoso”;
c) “Si rammenta che sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l’applicazione dello 0.40%,
anche in ipotesi di compensazione di crediti, se effettuati entro 30 giorni dalla scadenza.
Quindi (sulla base di quanto sopra descritto):
Tardivo versamento = versamento effettuato, per l’intero importo dovuto, con un ritardo non
superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario (ora 16 giugno) senza il contestuale versamento
dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in ipotesi di compensazione di crediti
►COS’E’ L’OMESSO VERSAMENTO
“I versamenti effettuati con un ritardo superiore di 30 giorni rispetto al termine di cui al
comma 1 o quelli effettuati in parte si considerano OMESSI, limitatamente a quanto non
versato” (art. 3, comma 3 decreto M.A.P. n. 54).
A tal proposito la Circolare M.A.P. n. 0002189 chiarisce stabilendo i seguenti importanti principi:
a) “La locuzione “limitatamente al non versato” di cui al comma 3, dell’art. 3 del D.M. n. 54/2005 deve
intendersi riferita ai tutti i versamenti ritardati e/o incompleti effettuati entro il termine di pagamento ordinario
(nota bene: il termine ordinario è il 16 giugno, mentre quello prorogato è il 16 luglio con lo 0,40%) previsto
dalla legge”;
b) “Il versamento parziale effettuato dopo la scadenza è invece da considerare sempre “omesso” ai sensi del
comma 3 dell’art. 3 del decreto n. 54/2005…….…ecc.”;
c) “Nel caso quindi di versamento parziale e/o incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario la
sanzione deve essere commisurata alla parte del diritto non versato dall’impresa. Viceversa, nel caso di
versamento parziale e/o incompleto effettuato oltre il termine di scadenza ordinario, la sanzione va
commisurata all’intero importo dovuto, graduando, ove del caso, la sanzione ai sensi dell’art. 4 (comma 3), del
decreto n. 54/2005….......ecc..”.
Quindi (sulla base di quanto sopra descritto):
Omesso versamento =
a) versamento eseguito con un ritardo superiore al termine dei 30 giorni
b) versamento incompleto, limitatamente al non versato, eseguito entro il termine di scadenza
ordinario
c) versamento incompleto eseguito oltre il termine di scadenza ordinaria
d) versamento non eseguito, nemmeno in parte
►MISURA DELLA SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO
 “Le camere di commercio applicano una sanzione del 10% in caso di tardivo versamento”
(art. 4, comma 2 decreto M.A.P. n. 54);
 Anche il regolamento camerale, approvato con delibera consiliare del 22/11/2005 prevede
all’art. 4, comma 1, lettera a): “Sanzione del 10% in caso di tardivo versamento come
definito dall’art. 3 comma 3 decreto M.A.P. 27/01/2005 - versamento entro 30 giorni dal
termine ordinario”.
►MISURA DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO
 “Si applica una sanzione dal 30% al 100% nei casi di omesso versamento, tenendo altresì
conto dei criteri di determinazione della sanzione di cui all’art. 7 D.lgs. 472/97” - gravità
della violazione – (art. 4, comma 3 decreto M.A.P. n. 54);
 A tal proposito la Circolare M.A.P. n. 0002189 chiarisce stabilendo, in particolare per i versamenti parziali:
“Nel caso di versamenti parziali, al fine di individuare la base di calcolo della sanzione è necessario
verificare se il versamento parziale sia stato effettuato entro la scadenza del termine. Nel caso di versamento
parziale effettuato entro la scadenza la sanzione deve essere commisurata al diritto omesso (non versato)
dall’impresa. Il versamento parziale effettuato dopo la scadenza è invece da considerare sempre “omesso” ai
sensi del comma 3 dell’art. 3 del decreto n. 54/2005 e pertanto la base di calcolo della sanzione è rappresentata
dall’intero importo dovuto…………ecc.”.
Il regolamento camerale stabilisce quanto segue:
 “Sanzione del 30% in caso di omesso versamento come definito dall’art. 3 comma 3 decreto
M.A.P. 27/01/2005 - versamento oltre 30 giorni dal termine ordinario” – (all’art. 4 comma
1, lettera b);
 “Sanzione del 50% (30 + 20% incremento per gravità violazione sul non versato, ai sensi
del art. 7 D.lgs. 472/97) del diritto annuale dovuto in caso di omesso o insufficiente
versamento limitatamente al non versato” (all’art. 4 comma 1, lettera c).
IN SINTESI (con particolare riferimento alle violazioni PER DIRITTO ANNUALE 2010)
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE/DESCRIZIONE
MISURA DELLA SANZIONE
Tardivo versamento: versamento effettuato, per ►10% del diritto dovuto
l’intero importo dovuto, con un ritardo non superiore
ai 30 giorni rispetto al termine ordinario (16 giugno)
senza il contestuale versamento dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo, anche in ipotesi di
compensazione di crediti
Omesso versamento
a) versamento eseguito con un ritardo superiore al ►30% del diritto dovuto
termine dei 30 giorni
b) versamento incompleto, limitatamente al non
versato, eseguito entro il termine di scadenza
ordinario
►50% della parte non
versata*
c) versamento incompleto eseguito oltre il termine
►30% del diritto dovuto (per
intero) + 20% della parte non
versata*
di scadenza ordinaria
d) versamento non eseguito, nemmeno in parte
►50% del diritto dovuto (per
intero) equivalente al non
versato*
Attenzione!: Per termine di scadenza ordinario si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle
imposte sui redditi (termine stabilito dall’art. 17 D.p.r. 435/2001 commi 1 e 3 che, per la maggior parte delle imprese,
è il 16 giugno. Sono fatte salve le proroghe eventualmente stabilite con riferimento agli studi di settore
* Nota Bene: La sanzione aggiuntiva del 20% sul non versato si applica a partire dalle violazioni sul diritto annuale 2006.
CARTELLA DI PAGAMENTO
A seguito dell’iscrizione diretta a ruolo, prevista dall’art. 17 comma 3 del D.lgs. n. 472/97, la
Camera di Commercio invia, con modalità telematica, le minute a Equitalia Servizi S.p.a., la quale
procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
La cartella di pagamento viene notificata:
• per le imprese individuali al titolare;
• per le società di capitali alla società;
• per le società di persone sia alla società che ai soci responsabili in solido. Si ricorda che in tal caso è
sufficiente pagare un sola cartella in quanto l’importo dovuto, per tributo sanzioni ed interessi, è unico
(anche se vengono eseguite più notifiche stante la responsabilità solidale dei soci). Il pagamento della
cartella da parte di uno dei responsabili in solido libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. (art. 9 del
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
La cartella di pagamento riporta nella colonna “Dettaglio addebiti” e “Dati identificativi della
cartella” la tipologia di violazione a seconda che si tratti di omesso, tardato o incompleto
versamento del diritto annuale, l’importo della sanzione (codice tributo 0962), del diritto annuale
non versato (codice tributo 0961) e degli interessi (codice tributo 0992).
AUTOTUTELA
Chi riceverà la notifica della cartella, ma verificherà (per vari motivi) di non essere obbligato al
pagamento, potrà presentare istanza di sgravio, al fine di ottenere l'eventuale annullamento, totale
o parziale, della cartella stessa.
L'istanza di sgravio, in carta semplice, può essere trasmessa via fax al n. 0541/363824, oppure
spedita (o presentata direttamente) all'ufficio diritto annuale, viale Vespucci 58, Rimini.
In caso di accoglimento dell'istanza la Camera di Commercio trasmetterà lo sgravio, per via
telematica, all'agente di riscossione competente (es. Equitalia Centro S.p.a.), il quale, a sua volta, ne
darà comunicazione tramite lettera all'interessato.
Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio dell'istanza di sgravio o di
memorie difensive in genere non interrompe nè sospende il termine per la proposizione del
ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale (60 giorni dalla data di notifica
della cartella).
POSSIBILITA’ DI RICORSO TRIBUTARIO
Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella può proporre ricorso ai sensi del D.Lgs.
31/12/1992, n. 546 alla Commissione tributaria provinciale (Via Macanno, n. 37, 47900 Rimini)
entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A RATE
Il contribuente che vuole pagare a rate la cartella (con l’aggiunta dei relativi interessi) deve
presentare domanda all’Agente per la Riscossione competente (Equitalia Romagna S.p.a. per i
soggetti con domicilio fiscale nella Provincia di Rimini).
ATTIVITA’ IN CORSO
E’ in fase di predisposizione il ruolo relativo alle imprese sanzionabili per omesso, incompleto e
tardato versamento del diritto annuale 2010.
Il ruolo porterà la data di emissione del 10 ottobre 2013 e le relative cartelle di pagamento
saranno notificate dagli agenti di riscossione competenti (Equitalia Romagna S.p.a. per i soggetti
che hanno il domicilio fiscale nella provincia di Rimini).
SANZIONI 2010 – ESEMPI PRATICI
PER EFFETTO DELLA NORMATIVA DI CUI IN ALLEGATO, IL CONTRIBUENTE CHE
DEVE PAGARE 350 € PER DIRITTO ANNUALE 2010 SI PUO’ TROVARE IN UNA
DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E QUINDI RICEVERE LA CARTELLA ESATTORIALE
A) Non ha eseguito nessun pagamento
La sanzione è di € 175,00 pari al 50% di € 350,00
* La sanzione aggiuntiva del 20% sul non versato si applica a partire dalle violazioni relative al diritto annuale 2006
Importo dovuto = 350,00 €
Non versato= 350,00 €
Sanzione: 50% di 350,00 = 175,00 €
B) Ha eseguito il pagamento dell’intero dovuto con ritardo superiore al 16 di luglio
2010
La sanzione è di € 105,00 pari al 30% di € 350,00
Importo dovuto = 350,00 €
Non versato= 0,00 €
Sanzione: 30% di 350,00 = 105,00 €
C) Ha eseguito il pagamento dell’intero dovuto entro il 16 di luglio 2010 senza
pagare la mora dello 0,40% anche se ha eseguito la compensazione
La sanzione è di € 35,00 pari al 10% di € 350,00
Importo dovuto = 350,00 €
Non versato= 0,00 €
Sanzione: 10% di 350,00 = 35,00 €
D) Ha eseguito un versamento parziale di 230 € rispetto all’importo dovuto di 350 €
entro il 16 di giugno 2010
La sanzione è di € 60,00 pari al 50% di € 120,00 (non versato)
* La sanzione aggiuntiva del 20% sul non versato si applica a partire dalle violazioni relative al diritto annuale 2006
Importo dovuto = 350,00 €
Non versato= 120,00 €
Sanzione: 50% di 120,00 = 60,00 €
E) Ha eseguito un versamento parziale di 230 € rispetto all’importo dovuto di 350 €
oltre il 16 di giugno 2010
La sanzione è di € 129,00 pari al 30% di € 350,00 (intero dovuto) + il 20% di € 120,00
(non versato)
* La sanzione aggiuntiva del 20% sul non versato si applica a partire dalle violazioni relative al diritto annuale 2006
Importo dovuto = 350,00 €
Non versato= 120,00 €
Sanzione: 30% di 350,00 (€ 105,00) +
20% di 120,00 (€ 24,00) = 129,00 €
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore le scadenze, indicate negli esempi di cui sopra, sono da intendersi prorogate al 6 di luglio
ed al 5 di agosto 2010 (con lo 0,40%).
Per informazioni: U.o.s. Diritto Annuale
Tel. 0541/363826-0541/363839 Fax 0541/363824 e-mail: [email protected]