LINEE GUIDA SULLA MOBILITA` INTERNA DEL PERSONALE

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LINEE GUIDA SULLA MOBILITA` INTERNA DEL PERSONALE
DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE
LINEE GUIDA SULLA MOBILITA’ INTERNA
DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO
Testo emanato con D.D. n. 1905 del 26 marzo 2012
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1. OGGETTO E FINALITA’
1.1. Le presenti linee guida disciplinano la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo
in servizio presso l’Università degli Studi di Torino. Esse si applicano a tutto il personale tecnico
– amministrativo, compreso il personale con contratto a tempo determinato, compatibilmente con
la durata e l’oggetto del contratto stesso.
1.2. La mobilità interna è uno strumento di gestione dei rapporti di lavoro e organizzazione degli
uffici all’interno dell’Amministrazione universitaria. La procedura di mobilità interna deve
assicurare il buon andamento dei servizi, la flessibilità nella gestione del personale e nel
contempo la valorizzazione dell’esperienza e delle competenze acquisite, il rispetto della
professionalità e della dignità delle persone e la crescita professionale dei dipendenti.
Pertanto, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno previsti adeguati percorsi di formazione per
il personale nei procedimenti di mobilità interna.
1.3. Per Strutture dell’Università degli Studi di Torino si intendono quelle individuate
dall’Amministrazione universitaria, ai sensi dello Statuto e dei provvedimenti di organizzazione.
1.4. Le presenti linee guida non si applicano all’interno delle singole macro-strutture, ma
costituiscono principi generali per la gestione del personale all’interno delle stesse.
2. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA MOBILITA’ INTERNA
2.1. Le tipologie di mobilità interna sono:
a. Mobilità a richiesta del dipendente;
b. Mobilità per copertura di posti disponibili individuati dall’Amministrazione;
c. Mobilità d’ufficio.
2.2. Gli atti inerenti alla mobilità interna sono adottati nel rispetto dei programmi di fabbisogno di
personale, delle generali esigenze organizzative dell’Università e di quanto previsto dal vigente
CCNL.
Il Direttore Amministrativo, previa informazione alla Delegazione di parte sindacale e nel
rispetto della programmazione del personale tecnico-amministrativo, rende noto a tutto il
personale l’elenco dei posti disponibili presso le diverse strutture dell’Ateneo con l’indicazione
della categoria, dell’area di riferimento e del profilo professionale richiesto.
3. MOBILITA’ A RICHIESTA DEL DIPENDENTE
3.1. I dipendenti possono presentare domanda di mobilità interna, in qualsiasi periodo dell’anno,
motivandola, anche previo colloquio con il Servizio di accoglienza alla persona della DGRU.
3.2. I dipendenti, potranno, a richiesta, visionare l’elenco delle strutture in cui il personale ha
presentato istanza di mobilità interna, al fine di agevolare eventuali interscambi.
3.3. Il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane, nel rispetto del piano del fabbisogno di
personale dell’Amministrazione, solo se ci saranno più richieste, valuterà le domande secondo i
criteri individuati dal successivo punto 6.
3.4. Gli Uffici competenti a dar corso alla procedura di mobilità provvedono ad acquisire il parere
del Responsabile di Struttura di appartenenza del dipendente.
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3.5. Il Responsabile interpellato dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta.
Scaduto tale termine, il parere non pervenuto si intende come favorevole.
3.6. Nel caso in cui venga espresso parere favorevole gli Uffici competenti provvedono ad
acquisire il parere del Responsabile della Struttura di destinazione.
3.7. Nel caso in cui vengano espressi pareri negativi gli stessi dovranno essere motivati.
3.8. L’istanza presentata vale 12 mesi; nel caso in cui nel corso di tale decorrenza non vi sia stato
accoglimento, l’ufficio provvederà a darne riscontro scritto, la domanda potrà essere riproposta
l’anno successivo.
3.9. Il trasferimento è disposto dal Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane.
4. MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI
4.1. L’Amministrazione, nel rispetto della programmazione del personale tecnico amministrativo
e tenuto conto dei requisiti della professionalità ricercata, avvierà un procedimento di mobilità
mediante la pubblicazione di avvisi interni ai quali verrà data ampia diffusione.
4.2. Ai fini della valutazione delle domande pervenute, volta ad individuare la persona con le
competenze professionali adeguate alla posizione da ricoprire, verrà nominata, dal Direttore
Amministrativo, una Commissione da tre a cinque componenti di cui faranno parte il Dirigente
della Divisione Gestione Risorse Umane, o suo delegato, e il Responsabile della struttura presso
cui deve essere coperto il posto, o suo delegato, ed eventualmente un esperto individuato, di
volta in volta, in relazione al posto da ricoprire.
La Commissione di cui sopra, nella valutazione delle domande, applicherà i criteri previsti dal
punto 6 delle presenti Linee Guida.
4.3. Al termine della procedura, il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane redigerà
una graduatoria ai sensi dell’art. 57 del vigente CCNL e provvederà a comunicare l’esito agli
interessati, disponendo l’assegnazione del dipendente ritenuto idoneo a ricoprire il posto.
5. MOBILITA’ D’UFFICIO
5.1. La mobilità d’ufficio può essere disposta nei seguenti casi (individuati senza alcun ordine di
priorità):
a) Esigenze di riequilibrio nell’assegnazione delle risorse umane a disposizione delle diverse
strutture dell’Ateneo;
b) Progetti di innovazione organizzativa e tecnologica;
c) Situazioni di disagio nell’unità organizzativa di appartenenza del dipendente interessato;
d) Inidoneità sopravvenuta alle mansioni.
5.2 La mobilità d’ufficio dovrà essere motivata e assicurare l’equivalenza tra le mansioni
precedentemente svolte e quelle assegnate a seguito del trasferimento, il miglioramento del
servizio reso, nonché dovrà tendere ad una maggiore valorizzazione della professionalità del
dipendente. In ogni caso sono fatte salve le norme in materia previste dall’art. 64 comma 5 del
CCNL sottoscritto in data 16/10/2008.
5.3. Il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane, nei casi sopra indicati, sentito il
dipendente ed informati i responsabili di struttura, dispone il trasferimento, dandone
comunicazione scritta al dipendente e alle strutture interessate con un preavviso minimo di 5
3
giorni lavorativi. Nei casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto. Del ricorso alla mobilità
d’ufficio viene data informazione alla Delegazione di parte sindacale.
5.4. Prima di procedere ai trasferimenti d’ufficio, previsti dalle lettere a), b) si terrà conto della
presenza di eventuali domande di mobilità volontaria.
5.5. Il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane può disporre la mobilità d’ufficio anche
per straordinarie ed urgenti situazioni, limitatamente alla durata dell’emergenza stessa nella
struttura di destinazione.
5.6. La mobilità d’ufficio può avere carattere temporaneo. I trasferimenti temporanei disposti ai
sensi del presente articolo avranno di norma una durata non superiore ad un anno. Tale termine
potrà essere prorogato una sola volta, per un tempo comunque non superiore a quello massimo
iniziale.
6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
6.1. Le domande di mobilità interna - di cui ai precedenti punti 3 e 4 - saranno valutate sulla base
dei seguenti criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa idonea
formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando chi ha figli minori fino ai 14 anni, il maggior numero di
familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Amministrazione nell’ultima struttura;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili, salvo
quanto previsto dall’art. 33 comma 5 L. 104/92.
6.2. L’attitudine a ricoprire il posto a disposizione può essere verificata anche a mezzo di un
colloquio informativo.
6.3. Ai criteri sopra individuati verranno attribuiti i seguenti punteggi massimi:
a. 45
b. 15
c. 10
d. 10
e. 10
f. 10
7. ASSEGNAZIONE
7.1. Nel rispetto dei principi di correttezza professionale e di condivisione delle finalità
istituzionali ed organizzative dell’Amministrazione, il personale trasferito si impegna a rimanere
nella sede di nuova assegnazione per almeno 24 mesi, salvo situazioni particolari da valutarsi
caso per caso.
7.2. Nei casi di trasferimento previsti dalle presenti Linee Guida, di norma è previsto un
passaggio di consegne tra il dipendente trasferito e colui che gli subentra.
Tale passaggio può prevedere un affiancamento per un periodo variabile fino ad un massimo di
due mesi, tenuto conto delle esigenze delle strutture.
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7.3. Per passaggio di consegne si intende la definizione dell’elenco completo delle attribuzioni e
delle attività di competenza del soggetto, e la relativa trasmissione delle competenze che
permettano l’operatività del soggetto che subentra.
8. COASSEGNAZIONE
8.1. In casi straordinari, e qualora le esigenze organizzative lo consentano, Il Dirigente della
Divisione Gestione Risorse Umane, procede ad una coassegnazione temporanea del dipendente
trasferito previo suo consenso. In tal caso occorrerà individuare tra le due strutture di
coassegnazione, quella di afferenza o prevalente.
8.2. La coassegnazione riguarda tutte le tipologie di mobilità interna di cui al precedente punto 2.
9. ABROGAZIONE
9.1. Con l’entrata in vigore delle presenti Linee Guida si abrogano tutte le disposizioni precedenti
che disciplinavano la materia.
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