Modalità operative - Provincia di Cremona
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Modalità operative - Provincia di Cremona
- “intraprendere tutte le azioni necessarie con lo Stato affinché vengano garantite adeguate risorse per l’erogazione dei servizi essenziali…dall’inizio del prossimo anno scolastico”; “sollecitare e finanziare per quanto di competenza della Regione stessa gli enti che per legge sono tenuti a erogare il servizio scolastico nel suo complesso”. 2. Percorso svolto sul territorio Considerata l'evoluzione della materia, agli inizi del 2013 è stato avviato un percorso di confronto e condivisione con i Distretti e i Comuni di Crema, Cremona e Casalmaggiore per meglio definire alcuni elementi e modalità di intervento, oggetto di successive e specifiche comunicazioni che hanno tenuto conto dei principi enucleati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1930 dell'aprile 2013 che qui di seguito si sintetizzano: - “quanto all’individuazione dell’ente locale competente ad assicurare tale misura (….) la competenza appartiene all’amministrazione provinciale, come correttamente ritenuto dai primi giudici”....”in osservanza del principio di sussidiarietà predicato dal comma 2 dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; - quanto alla “specificità della materia cui ineriscono i predetti compiti e funzioni”.... “esclude in radice che gli stessi possano essere genericamente ricompresi nell’ambito dei servizi integrati sociali alla persona, trattandosi di particolari modalità di concreta attuazione del diritto allo studio ed all’integrazione scolastica”; - quanto alla natura dei compiti, “non può negarsi l’esistenza in capo all’amministrazione provinciale di compiti e funzioni anche operativi e gestionali”; - infine, dal punto di vista metodologico, “la misura in questione non può essere considerata statica, fissa ed immutabile, ma è collegata al profilo dinamico del disabile che costituisce il necessario substrato del Piano Educativo Individualizzato, da aggiornarsi costantemente”. Negli ultimi anni i Comuni hanno comunque continuato ad erogare il servizio in modo puntuale anche nel momenti caratterizzati da una grande incertezza rispetto alla competenza in materia, evitando così l'insorgere di disservizi e contenziosi, in un contesto di concreta e positiva collaborazione istituzionale e territoriale. A partire dall'agosto 2013 il Servizio Politiche Sociali ha provveduto alla rilevazione degli interventi di assistenza educativa ad personam realizzati dai Comuni per gli alunni disabili frequentanti scuole superiori di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione nei periodo scolastici compresi dall'1.01.2012 al 31.12.2013, riconoscendo successivamente un significativo rimborso ai Comuni richiedenti per i servizi di assistenza realizzati. Al fine di poter avere una rilevazione omogenea e precisa, è stata definita un'apposita scheda tecnica, i cui elementi essenziali sono riportati nel successivo punto 3, che definisce in modo puntuale il profilo dell'intervento, la normativa di riferimento e il contenuto del profilo professionale adatto, già condivisa con i tre Distretti ed i Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore in data 5.04.2013. 3. Definizioni: l'assistenza specialistica educativa ad personam, tipologia dell'intervento e figura professionale dedicata Il servizio di assistenza specialistica educativa ad personam, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, trova realizzazione nel contesto scolastico e formativo attraverso attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue, con il preciso obiettivo di facilitare l’inserimento e l’integrazione sociale degli alunni disabili nell’ambito del Piano Educativo Individualizzato (PEI) sottoscritto dalle istituzioni interessate e dalle famiglie. 2 Per alcuni studenti, i cui livelli di autonomia entro il contesto scolastico, sono particolarmente critici, l’assistenza specialistica promuove una mediazione alla comunicazione e attiva processi di scambio e condivisione. E' un intervento di assoluta priorità ed importanza in quanto diretto non solo ad assicurare reali pari opportunità di formazione a tutti, ma anche a garantire la dignità, l’autonomia e la piena valorizzazione degli alunni con disabilità, potenziandone i processi di apprendimento e di socializzazione, oltreché la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell’inclusione di tutta la scuola. Nello specifico, la Provincia sostiene il rimborso dei progetti, formulati dai Servizi Sociali dei Comuni, che si concretizzano in interventi di operatori specialistici - in possesso di titoli ed esperienze professionali adeguati, tali da garantire un ottimale inserimento nel percorso educativo costruito per l'alunno – secondo modalità gestionali ed organizzative individuate dai Comuni. Si sottolinea che la Provincia non promuove una presenza dell’operatore accanto allo studente nell’ottica della copertura di ore di permanenza a scuola. Lontano da un modello assistenzialistico, l’operatore svolge un’azione che concorre, insieme a quella di altri, all’integrazione ai processi del contesto scolastico, alla qualità del progetto di vita dello studente e alla qualità della relazione tra la scuola e l’alunno. La figura dell'operatore specialistico nasce dall'art. 42 del DPR n. 616/1977 - Assistenza ai minorati psicofisici e dall' art. 13 della Legge n. 104/1992 - Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Tradizionalmente ne sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione (udito e parola); col tempo, però, la corretta lettura delle norme ha consentito la diffusione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità. L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione è un’assistente specialistico ad personam che deve essere fornito al singolo studente con disabilità per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione ed è una funzione distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e personale ATA. In particolare l'assistente specialistico non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base, pena la possibile sospensione del finanziamento. E', infatti, compito del dirigente scolastico garantire l'assistenza di base mediante l'organizzazione del personale ATA (art. 8 della Legge n. 124/99 e rif. Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3390 del 30.11.2001) che prevede interventi di accompagnamento dell'alunno negli spostamenti all'interno della scuola, assistenza per l'igiene personale ed assistenza durante la mensa. Si tratta di un operatore/educatore che facilita e media la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento. L'assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo, in un'ottica meno assistenzialistica rispetto al deficit e rivolta prioritariamente allo sviluppo di competenze dell'alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi scolastici per l'integrazione. 3 In particolare l'assistente specialistico ha i seguenti compiti: 1. collaborare alla stesura ed all'aggiornamento del PEI e partecipare ai momenti di lavoro di équipe della scuola; 2. programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curricolari e di sostegno e alle attività della classe per l’effettiva partecipazione attiva dell’alunno disabile a tutte le attività scolastiche, ludico-ricreative e formative definite nel PEI dell’alunno, fornendo inoltre ai docenti un supporto pratico-funzionale, socio-relazionale e di facilitazione della comunicazione; 3. promuovere, attraverso la gestione della relazione quotidiana con l’alunno disabile, l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell’autonomia personale nelle sue varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva); 4. sostenere la realizzazione e l’attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell’alunno disabile, con particolare attenzione al rapporto con il gruppo dei pari; 5. recepire le eventuali indicazioni fornite dai tecnici della riabilitazione e collaborare affinché siano attuate anche al di fuori della presenza del tecnico; 6. collaborare con il servizio sociale del Comune di residenza dell'alunno, contribuendo secondo le proprie competenze, e redigere annualmente una relazione sul lavoro svolto con l’alunno da consegnare al servizio sociale del Comune. Gli operatori devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di educatore professionale rilasciato da scuola professionale; 2) laurea in scienze dell'educazione; 3) laurea in pedagogia; 4) laurea in psicologia; 5) titolo equipollente rispetto a quelli succitati. In alternativa ai titoli di cui sopra, deve essere in possesso di un'esperienza lavorativa di almeno tre anni in un servizio educativo-scolastico rivolto a minori certificati, purché in possesso: 6) diploma di maturità magistrale; 7) diploma di liceo socio psico-pedagogico; 8) diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo socio-pedagogico. Nel reperire gli operatori che realizzano gli interventi indicati nel progetto di cui al successivo punto 5, i Comuni e gli enti gestori o le cooperative sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro. Si precisa che la funzione dell’assistenza specialistica non rientra nell’ambito del mansionario del docente o del formatore. 4. Destinatari Sono destinatari del servizio di competenza provinciale, realizzato per il tramite dei Comuni di residenza dell'alunno secondo modalità gestionali ed organizzative individuate dagli stessi, gli studenti con disabilità certificata residenti nel territorio della provincia di Cremona e iscritti nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione, in possesso di: • copia dell'accertamento dello stato di “alunno disabile” ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 (verbale del Collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del DPCM n. 185 del 23.02.2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011) in cui sia esplicitamente richiesta l'”assistenza specialistica per l'autonomia personale”. 4 La Provincia, peraltro, sostiene l’assistenza specialistica nelle istituzioni scolastiche e formative e l’assistenza alla comunicazione/tiflodidatta per le disabilità sensoriali in ogni ordine di scuola. L'assistente specialistico, l'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero attivare un processo di integrazione per l'alunno e per la scuola. Nei casi di studenti del secondo ciclo di istruzione con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere fatta richiesta di entrambi i servizi. 5. Modalità operative Le richieste di intervento di assistenza specialistica educativa ad personam relative a studenti iscritti all'anno scolastico 2014/2015 devono essere inoltrate dal Comune di riferimento al Servizio Politiche Sociali della Provincia, tramite PEC (all'indirizzo: [email protected]) entro luglio 2014, utilizzando esclusivamente la scheda di progetto di cui all'ALLEGATO A. Il progetto dovrà essere realizzato con il coinvolgimento delle Scuole e la presenza degli educatori/operatori individuati e dovrà rispettare le esigenze specifiche degli studenti in funzione dell’intervento scolastico concordato. Il progetto, così come presentato dai Servizi Sociali dei Comuni, viene valutato e validato dalla Commissione provinciale composta dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali della Provincia, dal referente provinciale in materia di assistenza educativa (con funzioni di segretario verbalizzante), dai referenti degli Uffici di Piano di Cremona, Crema e Casalmaggiore, da un referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale e da un referente dell'UONPIA di Cremona e di Crema. La Commissione potrà essere eventualmente integrata con la partecipazione di referenti dei Comuni e/o di operatori sociali e scolastici in relazione a questioni specifiche. Alla Commissione Provinciale compete, sulla base della prima valutazione già effettuata dal competente Servizio Sociale del Comune richiedente, la validazione finale dei progetti, la formulazione dell’elenco dei beneficiari e l’assegnazione dei relativi rimborsi ai Comuni, anche sulla base delle risorse disponibili, oltrechè la valutazione ed il monitoraggio complessivi degli interventi realizzati. Se nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 dovessero emergere necessità di riesame del monte ore assegnato, che non superino di norma comunque i limiti stabiliti al punto 6, il Comune dovrà presentare specifica richiesta che verrà valutata dalla Commissione provinciale, anche sulla base delle risorse disponibili. La Provincia eroga il rimborso direttamente ai Comuni richiedenti nei limiti stabiliti nel successivo punto 6 e con le seguenti modalità: 1. la prima tranche pari al 30% del rimborso stabilito in sede di Commissione provinciale sulla base del preventivo di spesa indicato nel progetto di cui all'ALLEGATO A; 2. la seconda tranche pari al 70% a saldo del servizio realizzato, dietro presentazione della rendicontazione finale, ovvero della richiesta di rimborso inerente il servizio realizzato con l'indicazione, per ciascun alunno/a, degli elementi minimi essenziali come da modello allegato (ALLEGATO B), da utilizzarsi obbligatoriamente, unitamente alla documentazione contabile delle spese effettivamente sostenute da parte del Comune per ciascun alunno/a nel periodo di riferimento (atto di impegno di spesa, eventuale contratto di servizio, fatture, mandati di pagamento, qualsiasi altro elemento che consenta di documentare la spesa sostenuta). 5 Inoltre, in sede di erogazione della prima tranche di rimborso, la Provincia corrisponderà al Comune richiedente € 200,00 per l'assistenza tecnica e professionale per ciascun studente in carico. Tempistica: Presentazione della scheda di richiesta di intervento di assistenza specialistica educativa ad personam per l'anno scolastico 2014/2015 (ALLEGATO A) Scadenza: 31.07.2014 Valutazione dei progetti da parte della Commissione provinciale ed assegnazione del monte ore Entro settembre 2014 Erogazione della prima tranche pari al 30% Entro il 31.10.2014 Trasmissione della richiesta del saldo del 70% con relativa documentazione (ALLEGATO B) Scadenza: 31.07.2015 Erogazione del saldo Entro settembre 2015 6. Criteri Per l'anno scolastico 2014/2015 la Provincia procederà al rimborso verso i Comuni che attiveranno il servizio di assistenza educativa ad personam per alunni delle scuole secondarie superiori e di percorsi di formazione professionale nel rispetto dei seguenti criteri: 1. presentazione del progetto, secondo specifica modulistica (allegato A al presente atto), redatto a cura dei Servizi sociali e/o educativi del Comune richiedente, corredato dalla copia dell'accertamento dello stato di “alunno disabile” ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 (verbale del Collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del DPCM n. 185 del 23.02.2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011) in cui sia esplicitamente richiesta l'”assistenza specialistica per l'autonomia personale” 2. di norma numero massimo di ore settimanali riconosciute per singolo intervento: 10 ore 3. costo orario massimo dell'educatore dedicato al singolo intervento: € 20,00/h (iva inclusa) 4. numero massimo di settimane di erogazione del servizio: come da calendario scolastico approvato dalla Regione Lombardia. Il monte ore assegnato all’alunno dovrà essere comprensivo dell’intervento entro l’orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione. Si fa presente che al fine di garantire la partecipazione dell’alunno ai viaggi di istruzione e uscite didattiche, è compito della scuola predisporre tutte le azioni e misure necessarie, inclusa l’individuazione di un accompagnatore che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (Rif. art. 8, comma 2, C.M. 291/1992). Per situazioni di particolare gravità potranno essere previste deroghe ai criteri del presente documento, purchè motivate e documentate e, comunque, per il solo periodo transitorio corrispondente all'anno scolastico 2014/2015. 7. Verifiche e monitoraggio Il Servizio Politiche Sociali della Provincia verifica il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa del progetto di assistenza specialistica educativa ad personam realizzato dai Comuni e fornisce, qualora necessario, il supporto per gli aspetti di competenza. 6 Resta fermo che, relativamente a ciascun progetto finanziato, le attività di verifica sulla realizzazione del progetto sono esercitate dai Servizi Sociali del Comune di residenza in qualità di referente di progetto. 8. Riferimenti Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Servizio Politiche Sociali Responsabile del Servizio Politiche Sociali Dr. Cristian Pavanello tel.: 0372 406335 e-mail: [email protected] Referente Sig.ra Elena Cè tel.: 0372 406259 9. Allegati Allegato A: richiesta di intervento per il progetto di assistenza specialistica educativa ad personam per studenti con disabilità iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2014/2015. Allegato B: richiesta del saldo per il progetto di intervento di assistenza specialistica educativa ad personam per studenti con disabilità iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione realizzato nell'anno scolastico 2014/2015. 7