Circolare demografici presentazione candidature

Transcript

Circolare demografici presentazione candidature
SOLUZIONE srl
Servizi per gli enti locali
www.entionline.it
Aggiornamento DEMOGRAFICI
Circolare 6 febbraio 2014
La presentazione delle candidature per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
Il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature e
l’esame delle candidature da parte delle commissioni e delle
sottocommissioni elettorali circondariali
Riferimenti:
DPR n. 570 del 16 maggio 1960
Legge n. 53 del 21 marzo 1990
Legge n. 81 del 25 marzo 1993
DPR n. 132 del 28 maggio 1993
D.Lgs. n. 197 del 12 aprile 1996
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
Legge n. 26 del 25 marzo 2009
D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010
D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011
Legge n. 96 del 6 luglio 2012
Legge n. 215 del 26 novembre 2012
D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012
Pubblicazione n. 5 del Ministero dell’Interno: “Elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei
seguenti documenti:
dichiarazione di presentazione della lista:
< 15.000: Allegato1 (per la versione in Word: vedi link sottostante);
> 15.000: Allegato 2 (per la versione in Word: vedi link sottostante)
indicante i nomi del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di
consigliere comunale;
certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del
Comune (singolo/collettiva);
dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e la
candidatura alla carica di consigliere comunale:
Sindaco: < 15.000: Allegato 4 (per la versione in Word: vedi link sottostante);
Sindaco > 15.000: Allegato 5 (per la versione in Word: vedi link sottostante);
Consiglieri: Allegato 7 (per la versione in Word: vedi link sottostante);
certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della
Repubblica (per i candidati Consiglieri, cittadini di uno Stato membro dell’Unione va
indicato lo Stato di appartenenza);
modello di contrassegno di lista in triplice copia del diametro di 3 e 10 centimetri;
programma amministrativo (da affiggere all’albo pretorio);
bilancio preventivo della spesa per i comuni sopra a 50.000 abitanti (da affiggere
all’albo pretorio);
indicazione dei due delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti di lista
(obbligatoria per i comuni con più di 15.000 abitanti).
NUMERO DEI CANDIDATI DI LISTA
Le liste dei candidati al Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati
minimo e massimo rapportato al numero dei Consiglieri da eleggere, che varia a seconda
della popolazione del Comune, come determinata dal censimento generale del 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18.12.2012.
Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ciascuna candidatura alla carica di
sindaco è collegata ad una sola lista, che deve comprendere un numero di candidati non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a TRE QUARTI (con
arrotondamento sempre all’unità superiore):
POPOLAZIONE
Fino a 3.000
da 3.001 a 5.000
da 5.001 a 10.000
da 10.001 a 15.000
NUMERO DEI
CANDIDATI
MINIMO/MASSIMO
5/6
6/7
8/10
12/16
NUMERO MASSIMO DEI
CANDIDATI DELLO STESSO
GENERE
6
7
5/7
8/11
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun candidato Sindaco deve
dichiarare, nell’accettazione della candidatura (Allegato 5 - per la versione in Word: vedi
link sottostante); il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio
comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero
dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai DUE TERZI (con arrotondamento all’unità
superiore quando il decimale supera i 50 centesimi):
POPOLAZIONE
da 15.001 a 30.000
NUMERO DEI
CANDIDATI
MINIMO/MASSIMO
11/16
NUMERO MASSIMO DEI
CANDIDATI DELLO STESSO
GENERE
7/11
da 30.001 a 100.000
16/24
da 100.001 a 250.000 e 21/32
comuni capoluogo di
provincia
da 250.001 a 500.000
24/36
da 500.001 a 1.000.000
27/40
Oltre un milione
32/48
11/16
14/21
16/24
18/27
21/32
Rappresentanza dei sessi
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si fa riferimento all’articolo 2,
comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 235 del 2012 che enuncia il principio secondo
cui « Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi ». La legge,
tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la
rappresentanza di entrambi i sessi.
Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai DUE TERZI dei candidati, con arrotondamento
all’unità superiore quando il decimale è pari o supera i 50 centesimi.
NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE
La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta validamente, a norma
dell’articolo 3 della legge 25.03.1993 n. 81, da un numero di sottoscrittori rapportato alla
popolazione del comune:
POPOLAZIONE
Meno di 1.000
1.000 - 2.000
2001 - 5.000
5001 - 10.000
10.001 - 20.000
20.001 - 40.000
40.001 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001 – 1.000.000
Oltre 1.000.000
SOTTOSCRIZIONI VALIDE RICHIESTE
MINIMO/MASSIMO
Nessuna sottoscrizione *
25/50
30/60
60/120
100/200
175/350
200/400
350/700
500/1.000
1.000/1.500
* Nei comuni con meno di 1000 i sottoscrittori sono gli stessi candidati.
LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEL
DETTAGLIO
ELEMENTI ESSENZIALI:
contrassegno di lista rappresentato graficamente nella doppia dimensione di cm 10 e
cm 3 di diametro e sinteticamente descritto;
cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato sindaco e dei candidati
consiglieri;
firma autenticata, cognome, nome, luogo e data di nascita, certificato di iscrizione
nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
indicazione di due delegati di lista (obbligatoria solo nei comuni con più di 15000
abitanti)
IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA
Il contrassegno non deve essere identico né confondibile con altri contrassegni o con
simboli utilizzati da partiti o gruppi presenti in parlamento, se non espressamente
autorizzati con una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o
gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali.
È vietato l’utilizzo di immagini religiose o soggetti di natura religiosa.
I CANDIDATI
Di tutti i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, deve essere indicato il
cognome, nome, luogo e data di nascita.
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero di lista
progressivo.
Per i candidati cittadini dell’Unione europea deve essere specificato anche lo Stato di
appartenenza.
Ciascun candidato deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura e
la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste
dalla legge.
Nei comuni superiori a 15.000 abitanti il candidato sindaco deve anche dichiarare a quale
lista o liste presentate per l’elezione del consiglio comunale è collegato.
LA SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA
I sottoscrittori devono essere elettori del comune e nessun elettore può sottoscrivere più di
una dichiarazione di presentazione di lista. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
può essere anche collettivo.
La firma degli elettori deve avvenire su moduli completi del contrassegno della lista e dei
nomi dei candidati e deve essere autenticata dai funzionari incaricati o dai consiglieri
comunali esclusivamente nel territorio del comune ove esercitano la funzione, anche se
candidati.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la
presentazione delle candidature.
I DELEGATI DI LISTA
I delegati di lista sono incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di
designare i rappresentanti di lista presso i seggi (Allegato “Designazione rappresentanti di
lista”: per i modelli in Word e pdf vedi il link sottostante), nonché di dichiarare il
collegamento con il candidato alla carica di Sindaco (Allegato 6: : per i modelli in Word e
pdf vedi il link sottostante). I delegati possono essere individuati anche tra i presentatori o
tra i candidati.
ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
CERTIFICAZIONI
Per ciascun candidato deve essere presentata la certificazione di iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica.
Non sono ammesse autocertificazioni o l’invio dei certificati in modalità telematica. I
certificati sono esenti dall’imposta di bollo.
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
In tutti i Comuni, alla presentazione della lista deve essere allegato il programma
amministrativo, che deve essere pubblicato nell’albo pretorio.
BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA
Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti deve essere presentato un bilancio
preventivo della spesa elettorale della lista, che deve essere pubblicato nell’albo pretorio
(articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
La dichiarazione di presentazione, con i relativi allegati, deve essere depositata, durante il
normale orario d’ ufficio, dalle ore 8 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del
ventinovesimo giorno antecedente la data di votazione, alla segreteria comunale, da un
incaricato dei sottoscrittori.
COMPITI DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce (un funzionario o impiegato
comunale appositamente delegato), deve rilasciare, per ogni lista depositata, una ricevuta
dettagliata (allegato 8 inferiore 15.000 – allegato 9 superiore a 15.000 - vedi il link
sottostante) che deve indicare, oltre il giorno e l’ora precisa di presentazione, l’elenco di
tutti gli atti presentati.
Egli non può rifiutarsi di ricevere le liste anche se le ritiene incomplete, non conformi alle
norme o presentate fuori dal termine, ma segnalerà le irregolarità riscontrate ai
presentatori e alla Commissione Elettorale Circondariale.
In mancanza dell’indicazione dei delegati di lista, prenderà inoltre nota dell’identità e del
recapito dei presentatori materiali della dichiarazione al fine di comunicarla alla
Commissione Elettorale Circondariale.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla
Commissione elettorale circondariale competente.(allegati comunicazione prefettura liste
presentate e liste ammesse).
MODULISTICA:
per accedere alla pratica inerente la presente circolare, che contiene n. 15 modelli
scaricabili, nei formati sia Word che pdf, dovete cliccare sul seguente link:
VAI ALLA MODULISTICA
Nelle prossime circolari continueremo la pubblicazione della modulistica relativa alle
procedure elettorali.