Circolare demografici presentazione candidature
Transcript
Circolare demografici presentazione candidature
SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento DEMOGRAFICI Circolare 6 febbraio 2014 La presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale Il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature e l’esame delle candidature da parte delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali Riferimenti: DPR n. 570 del 16 maggio 1960 Legge n. 53 del 21 marzo 1990 Legge n. 81 del 25 marzo 1993 DPR n. 132 del 28 maggio 1993 D.Lgs. n. 197 del 12 aprile 1996 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Legge n. 26 del 25 marzo 2009 D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 Legge n. 96 del 6 luglio 2012 Legge n. 215 del 26 novembre 2012 D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 Pubblicazione n. 5 del Ministero dell’Interno: “Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti: dichiarazione di presentazione della lista: < 15.000: Allegato1 (per la versione in Word: vedi link sottostante); > 15.000: Allegato 2 (per la versione in Word: vedi link sottostante) indicante i nomi del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale; certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune (singolo/collettiva); dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e la candidatura alla carica di consigliere comunale: Sindaco: < 15.000: Allegato 4 (per la versione in Word: vedi link sottostante); Sindaco > 15.000: Allegato 5 (per la versione in Word: vedi link sottostante); Consiglieri: Allegato 7 (per la versione in Word: vedi link sottostante); certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (per i candidati Consiglieri, cittadini di uno Stato membro dell’Unione va indicato lo Stato di appartenenza); modello di contrassegno di lista in triplice copia del diametro di 3 e 10 centimetri; programma amministrativo (da affiggere all’albo pretorio); bilancio preventivo della spesa per i comuni sopra a 50.000 abitanti (da affiggere all’albo pretorio); indicazione dei due delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti di lista (obbligatoria per i comuni con più di 15.000 abitanti). NUMERO DEI CANDIDATI DI LISTA Le liste dei candidati al Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati minimo e massimo rapportato al numero dei Consiglieri da eleggere, che varia a seconda della popolazione del Comune, come determinata dal censimento generale del 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18.12.2012. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una sola lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a TRE QUARTI (con arrotondamento sempre all’unità superiore): POPOLAZIONE Fino a 3.000 da 3.001 a 5.000 da 5.001 a 10.000 da 10.001 a 15.000 NUMERO DEI CANDIDATI MINIMO/MASSIMO 5/6 6/7 8/10 12/16 NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI DELLO STESSO GENERE 6 7 5/7 8/11 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun candidato Sindaco deve dichiarare, nell’accettazione della candidatura (Allegato 5 - per la versione in Word: vedi link sottostante); il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai DUE TERZI (con arrotondamento all’unità superiore quando il decimale supera i 50 centesimi): POPOLAZIONE da 15.001 a 30.000 NUMERO DEI CANDIDATI MINIMO/MASSIMO 11/16 NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI DELLO STESSO GENERE 7/11 da 30.001 a 100.000 16/24 da 100.001 a 250.000 e 21/32 comuni capoluogo di provincia da 250.001 a 500.000 24/36 da 500.001 a 1.000.000 27/40 Oltre un milione 32/48 11/16 14/21 16/24 18/27 21/32 Rappresentanza dei sessi Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si fa riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 235 del 2012 che enuncia il principio secondo cui « Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi ». La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai DUE TERZI dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore quando il decimale è pari o supera i 50 centesimi. NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta validamente, a norma dell’articolo 3 della legge 25.03.1993 n. 81, da un numero di sottoscrittori rapportato alla popolazione del comune: POPOLAZIONE Meno di 1.000 1.000 - 2.000 2001 - 5.000 5001 - 10.000 10.001 - 20.000 20.001 - 40.000 40.001 - 100.000 100.001 - 500.000 500.001 – 1.000.000 Oltre 1.000.000 SOTTOSCRIZIONI VALIDE RICHIESTE MINIMO/MASSIMO Nessuna sottoscrizione * 25/50 30/60 60/120 100/200 175/350 200/400 350/700 500/1.000 1.000/1.500 * Nei comuni con meno di 1000 i sottoscrittori sono gli stessi candidati. LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEL DETTAGLIO ELEMENTI ESSENZIALI: contrassegno di lista rappresentato graficamente nella doppia dimensione di cm 10 e cm 3 di diametro e sinteticamente descritto; cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato sindaco e dei candidati consiglieri; firma autenticata, cognome, nome, luogo e data di nascita, certificato di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori; indicazione di due delegati di lista (obbligatoria solo nei comuni con più di 15000 abitanti) IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA Il contrassegno non deve essere identico né confondibile con altri contrassegni o con simboli utilizzati da partiti o gruppi presenti in parlamento, se non espressamente autorizzati con una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali. È vietato l’utilizzo di immagini religiose o soggetti di natura religiosa. I CANDIDATI Di tutti i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero di lista progressivo. Per i candidati cittadini dell’Unione europea deve essere specificato anche lo Stato di appartenenza. Ciascun candidato deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura e la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge. Nei comuni superiori a 15.000 abitanti il candidato sindaco deve anche dichiarare a quale lista o liste presentate per l’elezione del consiglio comunale è collegato. LA SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA I sottoscrittori devono essere elettori del comune e nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali può essere anche collettivo. La firma degli elettori deve avvenire su moduli completi del contrassegno della lista e dei nomi dei candidati e deve essere autenticata dai funzionari incaricati o dai consiglieri comunali esclusivamente nel territorio del comune ove esercitano la funzione, anche se candidati. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. I DELEGATI DI LISTA I delegati di lista sono incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso i seggi (Allegato “Designazione rappresentanti di lista”: per i modelli in Word e pdf vedi il link sottostante), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco (Allegato 6: : per i modelli in Word e pdf vedi il link sottostante). I delegati possono essere individuati anche tra i presentatori o tra i candidati. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CERTIFICAZIONI Per ciascun candidato deve essere presentata la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Non sono ammesse autocertificazioni o l’invio dei certificati in modalità telematica. I certificati sono esenti dall’imposta di bollo. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO In tutti i Comuni, alla presentazione della lista deve essere allegato il programma amministrativo, che deve essere pubblicato nell’albo pretorio. BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo della spesa elettorale della lista, che deve essere pubblicato nell’albo pretorio (articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE La dichiarazione di presentazione, con i relativi allegati, deve essere depositata, durante il normale orario d’ ufficio, dalle ore 8 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data di votazione, alla segreteria comunale, da un incaricato dei sottoscrittori. COMPITI DEL SEGRETARIO COMUNALE Il segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce (un funzionario o impiegato comunale appositamente delegato), deve rilasciare, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata (allegato 8 inferiore 15.000 – allegato 9 superiore a 15.000 - vedi il link sottostante) che deve indicare, oltre il giorno e l’ora precisa di presentazione, l’elenco di tutti gli atti presentati. Egli non può rifiutarsi di ricevere le liste anche se le ritiene incomplete, non conformi alle norme o presentate fuori dal termine, ma segnalerà le irregolarità riscontrate ai presentatori e alla Commissione Elettorale Circondariale. In mancanza dell’indicazione dei delegati di lista, prenderà inoltre nota dell’identità e del recapito dei presentatori materiali della dichiarazione al fine di comunicarla alla Commissione Elettorale Circondariale. Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente.(allegati comunicazione prefettura liste presentate e liste ammesse). MODULISTICA: per accedere alla pratica inerente la presente circolare, che contiene n. 15 modelli scaricabili, nei formati sia Word che pdf, dovete cliccare sul seguente link: VAI ALLA MODULISTICA Nelle prossime circolari continueremo la pubblicazione della modulistica relativa alle procedure elettorali.