Circolare 12_2013 Studio ICFC - bonus mobili, iva 22 acconti

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Circolare 12_2013 Studio ICFC - bonus mobili, iva 22 acconti
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ICFC
DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI
N. 12
Del 19 Luglio 2013
News per i Clienti dello studio
Ai gentili clienti
Loro sedi
Gentili Clienti,
nella presente circolare ci occuperemo:
•
•
•
Bonus mobili;
Iva al 22% dal 1 ottobre 2013. La copertura con l’aumento degli acconti;
Notizie flash.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Dott. Enrico Calabretta
20121 Milano – Via G. Pozzone n.1
Tel. +39.02.36727900- Fax. +39.02.36727919
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BONUS MOBILI, LE PRIME ISTRUZIONI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il D.l. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013, ha previsto per i soggetti che eseguono lavori di
ristrutturazione un'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili. La detrazione è del 50% sul limite
massimo di spesa di 10.000 Euro, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo.
In sede di conversione in legge, il Senato ha approvato alcuni emendamenti alla detrazione
del 50% riconosciuta per l’acquisto di mobili, e a quella del 65%, che estenderebbero la portata di
tali agevolazioni. Il testo modificato dal Senato dovrà passare alla Camera e ottenere
l'approvazione definitiva prima della sua entrata in vigore.
In attesa del testo ufficiale della legge di conversione, al momento risultano comunque
detraibili al 50% gli acquisti di mobili, e considerata la sinteticità della norma, l'Agenzia delle Entrate
(con il comunicato stampa del 4 luglio 2013) ha ritenuto di dover specificare le corrette modalità di
pagamento per la fruizione del bonus.
PER IL BONUS MOBILI E' NECESSARIO PAGARE CON BONIFICO
Si ricorda innanzitutto che il DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, ha
prorogato al 31.12.2013:
♦
la detrazione Irpef del 50% (anziché del 36%) per le spese di
ristrutturazione edilizia, in scadenza il 30 giugno 2013 (termine dopo il
quale la misura della detrazione sarebbe tornata al 36%). La medesima
detrazione è stata, altresì, estesa alle spese di acquisto di mobili destinati
all'arredo dell'abitazione da ristrutturare, con un limite di spesa di € 10.000;
♦
la detrazione Irpef/Ires del 55%, anch'essa in scadenza il 30 giugno 2013
(termine dopo il quale tale agevolazione sarebbe stata "inglobata" nella
MODIFICHE IN CORSO
AL DECRETO ENERGIA
detrazione Irpef del 36%) e, per gli interventi eseguiti sui condomìni, fino al
30 giugno 2014. Inoltre, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di
entrata in vigore del decreto), la misura di tale detrazione è elevata dal
55% al 65%.
In sede di conversione in legge, il Senato ha approvato alcuni
emendamenti che estendono:
♦
la detrazione del 50% per l’acquisto di "grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le
quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione";
♦
la detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di:
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed
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impianti geotermici a bassa entalpia;
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria
Ora il Decreto è all’esame della Camera e bisognerà attendere il testo
ufficiale di conversione per avere la certezza dell'entrata in vigore di tali
emendamenti.
I contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione sugli immobili hanno
diritto ad una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per
l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i
lavori, con un tetto massimo di spesa di 10.000 Euro.
Il pagamento dei mobili deve essere eseguito con bonifico bancario o
postale, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di
ristrutturazione; pertanto è necessario che nei bonifici siano indicati:
♦
causale del versamento utilizzata attualmente dalle banche e dalle poste
per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione;
BONUS MOBILI
LEGATO AL
PAGAMENTO CON
BONIFICO
♦
codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
♦
numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.
Sono queste le prime indicazioni che l'Agenzia delle Entrate fornisce
sulle modalità di pagamento dei mobili, finalizzati all'ottenimento del
bonus 50%. I chiarimenti provengono dal comunicato stampa del 4 luglio
2013 e l'Agenzia, nel documento stesso, anticipa che successivamente
saranno fornite ulteriori delucidazioni in merito all'agevolazione.
Le istruzioni sulle modalità di pagamento non sono previste nel testo di
legge (art. 16 comma 2 del D.l. 63/2013), e sono arrivate 28 giorni dopo la
sua entrata in vigore, "spiazzando" tutti coloro che nel frattempo hanno
acquistato con assegno, bancomat, carta di credito o contanti.
Si consiglia pertanto a tutti i contribuenti interessati alla fruizione
dell'agevolazione di rispettare le modalità di pagamento indicate
dall'Agenzia delle entrate.
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IVA AL 22% DAL 1° OTTOBRE 2013. LA COPERTURA
ARRIVA CON L'AUMENTO DEGLI ACCONTI
L'incremento dell'1% dell'aliquota Iva ordinaria, previsto per il 1° luglio dal D.l. 98/2011, scatterà dal
1° ottobre 2013. Fino al 30 settembre, pertanto, l'imposta resterà all'attuale 21%.
A stabilirlo il Decreto legge 76/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno.
Il rinvio si compensa con un "ritocco" della misura degli acconti delle imposte sui redditi con
effetti solo sulla seconda o unica rata.
LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO DEL LAVORO
Con il D.L. n. 76/2013, Decreto c.d. “Lavoro”, entrato in vigore il 28.6.2013,
è stato disposto il rinvio all’1.10.2013 dell’incremento di un punto
percentuale dell’aliquota IVA ordinaria, fissato inizialmente per il 1° luglio
2013. Si ricorda, infatti, che la Finanziaria 2013 modificando l’art. 40,
comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”) aveva disposto
l’incremento, dall’1.7.2013, dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.
Ora, l’art. 11, comma 1, lett. a), DL n. 76/2013 posticipa all’1.10.2013
l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22% e abroga la disposizione1
che legava l'aumento dell'Iva alla mancata attuazione di specifici
provvedimenti.
ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011
ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011
AUMENTO DELL'IVA
POSTICIPATO AL 1°
OTTOBRE 2013
POST D.L. 76/2013
decorrere
1°
dal
ottobre
A decorrere dal 1° luglio 2013 l’aliquota
A
dell’imposta sul valore aggiunto del 21
l’aliquota
dell’imposta
per cento è rideterminata nella misura
aggiunto
del
del 22 per cento.
rideterminata nella misura del 22 per
21
per
sul
2013
valore
cento
è
cento.
ART. 40 COMMA 1-QUATER DEL D.L. 98/2011
ABROGATO DAL D.L. 76/2013
La disposizione di cui al comma 1-ter,
-
non si applica qualora entro il 30 giugno
2013
siano
provvedimenti
fiscale
ed
entrati
in
vigore
legislativi
in
materia
assistenziale
aventi
ad
oggetto il riordino della spesa in materia
1
Articolo 40 comma 1-quater del d.l. 98/2011.
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sociale,
nonché
riduzione
dei
esclusione
e
la
eliminazione
regimi
favore
sovrappongono
di
esenzione,
fiscale
alle
o
che
si
prestazioni
assistenziali, tali da determinare effetti
positivi, ai fini dell'indebitamento netto,
non inferiori a 6.560 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013.
Per finanziare il rinvio di tre mesi dell'aumento dell'Iva il decreto prevede
l'aumento, a decorrere dal 2013:
♦ dal 99 al 100% dell'acconto Irpef ed Irap dovuto dalle persone fisiche e
società di persone;
♦
dal 100 al 101% dell'acconto Ires ed Irap previsto per i soggetti
Ires.
Gli aumenti si dovranno applicare in sede di calcolo della seconda o
AUMENTO ACCONTI
2013
unica rata dell'acconto Irpef/Irap/Ires 2013, da versare entro il 2.12.2013 (in
quanto quest'anno il 30 novembre cade di sabato); mentre per quanto
riguarda il primo acconto continua ad applicarsi l'aliquota del 99 e 100%.
AUMENTO ACCONTI 2013 (UNICA O SECONDA RATA ENTRO IL 2.12.2013)
PERSONE FISICHE/
SOCIETÀ DI PERSONE
Irpef
Irap
Ires
SOCIETÀ DI CAPITALI
Irap
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100%
(anziché 99%)
101%
(anziché 100%)
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NOTIZIE FLASH
DIRITTO CIVILE
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DIVENTA SPERIMENTALE
Le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato una serie di
emendamenti che modificano nuovamente la disciplina della mediazione obbligatoria.
La mediazione rimane obbligatoria ma per un periodo sperimentale di quattro anni. Dopo due
anni di sperimentazione il Ministero della Giustizia dovrà valutare il funzionamento o meno
dell’istituto.
Viene previsto l'obbligo dell'assistenza tecnica dell'avvocato lungo tutto il corso del procedimento
di mediazione obbligatoria ed in caso di accordo si stabilisce che gli avvocati, sottoscrivendo il
verbale di accordo, possano attestare e certificare la sua conformità a norme imperative e
all'ordine pubblico.
Viene introdotto il concetto di competenza territoriale, agganciata a quella del giudice da
coinvolgere in caso di insuccesso della mediazione medesima.
DECRETO DEL FARE
LA ROBIN TAX PER LE RINNOVABILI
Nella versione ufficiale del Decreto del Fare, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è stata reintrodotta
l'addizionale Ires per gli impianti da fonte rinnovabile con ricavi oltre i 3 milioni di euro e un reddito
imponibile oltre i 300 mila euro, una misura che non era invece presente nel testo del decreto
diramato a seguito dell'approvazione avvenuta durante il Consiglio dei Ministri del 15 giugno. Nel
decreto si legge: "Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-lette 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: 'volume di ricavi superiore a
10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro' sono sostituite dalle seguenti:
'volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro".
Abbassando le soglie di applicazione della Robin Tax, quindi, la si trasforma in una sorta di "Solar
Tax" perché sotto quel tetto rientrano gran parte degli impianti fotovoltaici a partire dai 300 kW di
potenza circa.
Per il 2013, l'addizionale sarà applicata al 10%, per poi calare nel 2014 al 6,5%.
Secondo il Ministero dello Sviluppo economico la tassa potrebbe generare un gettito di circa 150
milioni di euro nel 2015 e di 75 milioni nel 2016 parte del quale dovrebbe essere destinato ad
abbassare i costi della bolletta energetica per i consumatori.
GIURISPRIDENZA
LA MANCANZA DI LIQUIDITA’ PUO’ EVITARE IL PENALE PER GLI OMESSI VERSAMENTI
Si segnala l'orientamento giurisprudenziale che recentemente sta consolidando le diverse
pronunce innovative, datate 2012, per quanto riguarda l'illecito penale che scaturisce dalla
violazione delle disposizioni previste e punite dal D.Lgs. 74/2000, in particolare l'articolo 10-bis
"Omesso versamento di ritenute certificate" e l'articolo 10-ter "Omesso versamento di IVA".
Disposizioni già duramente criticate a causa della loro formulazione letterale che ritenendo
sufficiente il dolo generico parifica la situazione dell'imprenditore che non versa l'IVA con fine
evasivo a quella dell'imprenditore che non adempie a tale obbligo a causa di una crisi di liquidità
imprenditoriale, di certo non rara a causa della situazione di crisi globale, addossandogli una
responsabilità penale.
Dopo le prime pronunce innovative, recentemente anche il Tribunale di Milano (Ufficio del giudice
per le indagini preliminari), il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Novara e il Tribunale di Torino con le
loro sentenze hanno recepito l'orientamento giurisprudenziale che prevede l'esclusione
dell'elemento soggettivo e quindi l'insussistenza del reato, nel caso in cui il mancato adempimento
degli obblighi previsti nel D.Lgs. 74/2000 sia dovuto ad una situazione di illiquidità purché non
causata dall'imprenditore ma dovuta da eventi involontari, quali ad esempio crediti non soddisfatti
nei confronti delle pubbliche amministrazioni o crisi dei principali clienti di un'azienda.
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