Circolare 12_2013 Studio ICFC - bonus mobili, iva 22 acconti
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Circolare 12_2013 Studio ICFC - bonus mobili, iva 22 acconti
S T U D I O ICFC DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI N. 12 Del 19 Luglio 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Gentili Clienti, nella presente circolare ci occuperemo: • • • Bonus mobili; Iva al 22% dal 1 ottobre 2013. La copertura con l’aumento degli acconti; Notizie flash. Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. Dott. Enrico Calabretta 20121 Milano – Via G. Pozzone n.1 Tel. +39.02.36727900- Fax. +39.02.36727919 E-mail: [email protected] 1 S T U D I O ICFC DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI BONUS MOBILI, LE PRIME ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il D.l. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013, ha previsto per i soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione un'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili. La detrazione è del 50% sul limite massimo di spesa di 10.000 Euro, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. In sede di conversione in legge, il Senato ha approvato alcuni emendamenti alla detrazione del 50% riconosciuta per l’acquisto di mobili, e a quella del 65%, che estenderebbero la portata di tali agevolazioni. Il testo modificato dal Senato dovrà passare alla Camera e ottenere l'approvazione definitiva prima della sua entrata in vigore. In attesa del testo ufficiale della legge di conversione, al momento risultano comunque detraibili al 50% gli acquisti di mobili, e considerata la sinteticità della norma, l'Agenzia delle Entrate (con il comunicato stampa del 4 luglio 2013) ha ritenuto di dover specificare le corrette modalità di pagamento per la fruizione del bonus. PER IL BONUS MOBILI E' NECESSARIO PAGARE CON BONIFICO Si ricorda innanzitutto che il DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, ha prorogato al 31.12.2013: ♦ la detrazione Irpef del 50% (anziché del 36%) per le spese di ristrutturazione edilizia, in scadenza il 30 giugno 2013 (termine dopo il quale la misura della detrazione sarebbe tornata al 36%). La medesima detrazione è stata, altresì, estesa alle spese di acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione da ristrutturare, con un limite di spesa di € 10.000; ♦ la detrazione Irpef/Ires del 55%, anch'essa in scadenza il 30 giugno 2013 (termine dopo il quale tale agevolazione sarebbe stata "inglobata" nella MODIFICHE IN CORSO AL DECRETO ENERGIA detrazione Irpef del 36%) e, per gli interventi eseguiti sui condomìni, fino al 30 giugno 2014. Inoltre, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto), la misura di tale detrazione è elevata dal 55% al 65%. In sede di conversione in legge, il Senato ha approvato alcuni emendamenti che estendono: ♦ la detrazione del 50% per l’acquisto di "grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"; ♦ la detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di: impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed 20121 Milano – Via G. Pozzone n.1 Tel. +39.02.36727900- Fax. +39.02.36727919 E-mail: [email protected] 2 S T U D I O ICFC DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI impianti geotermici a bassa entalpia; scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria Ora il Decreto è all’esame della Camera e bisognerà attendere il testo ufficiale di conversione per avere la certezza dell'entrata in vigore di tali emendamenti. I contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione sugli immobili hanno diritto ad una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10.000 Euro. Il pagamento dei mobili deve essere eseguito con bonifico bancario o postale, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione; pertanto è necessario che nei bonifici siano indicati: ♦ causale del versamento utilizzata attualmente dalle banche e dalle poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione; BONUS MOBILI LEGATO AL PAGAMENTO CON BONIFICO ♦ codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; ♦ numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Sono queste le prime indicazioni che l'Agenzia delle Entrate fornisce sulle modalità di pagamento dei mobili, finalizzati all'ottenimento del bonus 50%. I chiarimenti provengono dal comunicato stampa del 4 luglio 2013 e l'Agenzia, nel documento stesso, anticipa che successivamente saranno fornite ulteriori delucidazioni in merito all'agevolazione. Le istruzioni sulle modalità di pagamento non sono previste nel testo di legge (art. 16 comma 2 del D.l. 63/2013), e sono arrivate 28 giorni dopo la sua entrata in vigore, "spiazzando" tutti coloro che nel frattempo hanno acquistato con assegno, bancomat, carta di credito o contanti. Si consiglia pertanto a tutti i contribuenti interessati alla fruizione dell'agevolazione di rispettare le modalità di pagamento indicate dall'Agenzia delle entrate. 20121 Milano – Via G. Pozzone n.1 Tel. +39.02.36727900- Fax. +39.02.36727919 E-mail: [email protected] 3 S T U D I O ICFC DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI IVA AL 22% DAL 1° OTTOBRE 2013. LA COPERTURA ARRIVA CON L'AUMENTO DEGLI ACCONTI L'incremento dell'1% dell'aliquota Iva ordinaria, previsto per il 1° luglio dal D.l. 98/2011, scatterà dal 1° ottobre 2013. Fino al 30 settembre, pertanto, l'imposta resterà all'attuale 21%. A stabilirlo il Decreto legge 76/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno. Il rinvio si compensa con un "ritocco" della misura degli acconti delle imposte sui redditi con effetti solo sulla seconda o unica rata. LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO DEL LAVORO Con il D.L. n. 76/2013, Decreto c.d. “Lavoro”, entrato in vigore il 28.6.2013, è stato disposto il rinvio all’1.10.2013 dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria, fissato inizialmente per il 1° luglio 2013. Si ricorda, infatti, che la Finanziaria 2013 modificando l’art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”) aveva disposto l’incremento, dall’1.7.2013, dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. Ora, l’art. 11, comma 1, lett. a), DL n. 76/2013 posticipa all’1.10.2013 l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22% e abroga la disposizione1 che legava l'aumento dell'Iva alla mancata attuazione di specifici provvedimenti. ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011 ART. 40 COMMA 1-TER DEL D.L. 98/2011 AUMENTO DELL'IVA POSTICIPATO AL 1° OTTOBRE 2013 POST D.L. 76/2013 decorrere 1° dal ottobre A decorrere dal 1° luglio 2013 l’aliquota A dell’imposta sul valore aggiunto del 21 l’aliquota dell’imposta per cento è rideterminata nella misura aggiunto del del 22 per cento. rideterminata nella misura del 22 per 21 per sul 2013 valore cento è cento. ART. 40 COMMA 1-QUATER DEL D.L. 98/2011 ABROGATO DAL D.L. 76/2013 La disposizione di cui al comma 1-ter, - non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano provvedimenti fiscale ed entrati in vigore legislativi in materia assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia 1 Articolo 40 comma 1-quater del d.l. 98/2011. 20121 Milano – Via G. Pozzone n.1 Tel. +39.02.36727900- Fax. +39.02.36727919 E-mail: [email protected] 4 S T U D I O ICFC DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI sociale, nonché riduzione dei esclusione e la eliminazione regimi favore sovrappongono di esenzione, fiscale alle o che si prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Per finanziare il rinvio di tre mesi dell'aumento dell'Iva il decreto prevede l'aumento, a decorrere dal 2013: ♦ dal 99 al 100% dell'acconto Irpef ed Irap dovuto dalle persone fisiche e società di persone; ♦ dal 100 al 101% dell'acconto Ires ed Irap previsto per i soggetti Ires. Gli aumenti si dovranno applicare in sede di calcolo della seconda o AUMENTO ACCONTI 2013 unica rata dell'acconto Irpef/Irap/Ires 2013, da versare entro il 2.12.2013 (in quanto quest'anno il 30 novembre cade di sabato); mentre per quanto riguarda il primo acconto continua ad applicarsi l'aliquota del 99 e 100%. AUMENTO ACCONTI 2013 (UNICA O SECONDA RATA ENTRO IL 2.12.2013) PERSONE FISICHE/ SOCIETÀ DI PERSONE Irpef Irap Ires SOCIETÀ DI CAPITALI Irap 20121 Milano – Via G. Pozzone n.1 Tel. +39.02.36727900- Fax. +39.02.36727919 E-mail: [email protected] 100% (anziché 99%) 101% (anziché 100%) 5 S T U D I O ICFC DOTTORI COMMERCIALISTI & REVISORI CONTABILI NOTIZIE FLASH DIRITTO CIVILE LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DIVENTA SPERIMENTALE Le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato una serie di emendamenti che modificano nuovamente la disciplina della mediazione obbligatoria. La mediazione rimane obbligatoria ma per un periodo sperimentale di quattro anni. Dopo due anni di sperimentazione il Ministero della Giustizia dovrà valutare il funzionamento o meno dell’istituto. Viene previsto l'obbligo dell'assistenza tecnica dell'avvocato lungo tutto il corso del procedimento di mediazione obbligatoria ed in caso di accordo si stabilisce che gli avvocati, sottoscrivendo il verbale di accordo, possano attestare e certificare la sua conformità a norme imperative e all'ordine pubblico. Viene introdotto il concetto di competenza territoriale, agganciata a quella del giudice da coinvolgere in caso di insuccesso della mediazione medesima. DECRETO DEL FARE LA ROBIN TAX PER LE RINNOVABILI Nella versione ufficiale del Decreto del Fare, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è stata reintrodotta l'addizionale Ires per gli impianti da fonte rinnovabile con ricavi oltre i 3 milioni di euro e un reddito imponibile oltre i 300 mila euro, una misura che non era invece presente nel testo del decreto diramato a seguito dell'approvazione avvenuta durante il Consiglio dei Ministri del 15 giugno. Nel decreto si legge: "Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-lette 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: 'volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro' sono sostituite dalle seguenti: 'volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro". Abbassando le soglie di applicazione della Robin Tax, quindi, la si trasforma in una sorta di "Solar Tax" perché sotto quel tetto rientrano gran parte degli impianti fotovoltaici a partire dai 300 kW di potenza circa. Per il 2013, l'addizionale sarà applicata al 10%, per poi calare nel 2014 al 6,5%. Secondo il Ministero dello Sviluppo economico la tassa potrebbe generare un gettito di circa 150 milioni di euro nel 2015 e di 75 milioni nel 2016 parte del quale dovrebbe essere destinato ad abbassare i costi della bolletta energetica per i consumatori. GIURISPRIDENZA LA MANCANZA DI LIQUIDITA’ PUO’ EVITARE IL PENALE PER GLI OMESSI VERSAMENTI Si segnala l'orientamento giurisprudenziale che recentemente sta consolidando le diverse pronunce innovative, datate 2012, per quanto riguarda l'illecito penale che scaturisce dalla violazione delle disposizioni previste e punite dal D.Lgs. 74/2000, in particolare l'articolo 10-bis "Omesso versamento di ritenute certificate" e l'articolo 10-ter "Omesso versamento di IVA". Disposizioni già duramente criticate a causa della loro formulazione letterale che ritenendo sufficiente il dolo generico parifica la situazione dell'imprenditore che non versa l'IVA con fine evasivo a quella dell'imprenditore che non adempie a tale obbligo a causa di una crisi di liquidità imprenditoriale, di certo non rara a causa della situazione di crisi globale, addossandogli una responsabilità penale. Dopo le prime pronunce innovative, recentemente anche il Tribunale di Milano (Ufficio del giudice per le indagini preliminari), il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Novara e il Tribunale di Torino con le loro sentenze hanno recepito l'orientamento giurisprudenziale che prevede l'esclusione dell'elemento soggettivo e quindi l'insussistenza del reato, nel caso in cui il mancato adempimento degli obblighi previsti nel D.Lgs. 74/2000 sia dovuto ad una situazione di illiquidità purché non causata dall'imprenditore ma dovuta da eventi involontari, quali ad esempio crediti non soddisfatti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o crisi dei principali clienti di un'azienda. 20121 Milano – Via G. Pozzone n.1 Tel. +39.02.36727900- Fax. +39.02.36727919 E-mail: [email protected] 6