730 2015 La novità del governo Renzi, con l
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730 2015 La novità del governo Renzi, con l
730 2015 La novità del governo Renzi, con l’introduzione del modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, ha determinato notevoli cambiamenti sia in merito alla compilazione del modello stesso che nei rapporti tra Caf e clienti. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate: …… “Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato. Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).” Per la predisposizione del modello 730 precompilato l’Agenzia delle Entrate utilizza: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali Alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili) gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale. Se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, non vengono effettuati i controlli preventivi previsti per i casi di rimborso sopra i 4.000 euro. Sulle stesse istruzioni del 730/2015 la seguente frase: “Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista” è stata eliminata. In pratica, per quanti vogliono utilizzare la precompilazione gratuita, senza passare da un intermediario fiscale, l'Agenzia mette a disposizione la possibilità di farlo online sul suo stesso sito. Fra l'altro la precompilazione online è anche possibile per chi non ha il suo 730 già pronto, con l'unica differenza che queste persone dovranno necessariamente partire da zero invece di trovarsi alcuni dati già inseriti. Per tutti gli altri contribuenti che invece non vogliono considerare il loro 730 precompilato, o che magari non lo hanno già pronto e non vogliono nemmeno compilarlo da soli, l'unica soluzione è quella di rivolgersi, dietro compenso, a un intermediario di fiducia come il CAF, il quale apporrà il proprio visto di conformità figurando come responsabile della dichiarazione inviata. Una delle novità introdotte con la riforma del 730 è proprio la totale responsabilità degli intermediari fiscali nel caso dei contribuenti che scelgono di affidarsi alla loro assistenza. Questo significa che nel momento in cui il contribuente interpellerà il CAF per farsi assistere nella compilazione/integrazione del modello 730, il CAF stesso gli chiederà di prendere in esame tutta la documentazione necessaria, dopodiché apporrà il suo visto di conformità, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità. Ovviamente l’unica cosa di cui il CAF non può rispondere è l’eventuale comportamento doloso del contribuente. In pratica, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile al solo CAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi (il cittadino quindi non pagherebbe nulla). Viceversa, se fosse provato il dolo da parte del contribuente, questi sarebbe chiamato a rispondere in prima persona versando sia la maggiore imposta, che le sanzioni e gli interessi. Riassumendo: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, direttamente o tramite un intermediario (Caf o professionista) un 730 precompilato, anche se parziale in quanto ad esempio mancano le spese mediche e altri oneri detraibili/deducibili Se il 730 precompilato viene accettato vengono meno i controlli dell’Agenzia Sparisce il concetto del 730 precompilato dal contribuente consegnato ai Caf, senza corresponsione di alcun compenso Il Caf diventa responsabile, in quanto appone il suo visto di conformità alla dichiarazione, non solo dell’eventuali sanzioni e interessi, ma anche dell’imposta evasa Il contribuente può non tener conto del 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate presentando un modello 730 ordinario direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato In funzione di quanto sopra si precisa: Il Caf è a disposizione per effettuare il sevizio di raccolta delle deleghe, che dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento valido, necessarie per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate in modo da scaricare il 730 precompilato che permetterà di avere la tranquillità di non subire controlli dal fisco. La delega è necessaria per ogni singolo contribuente, indipendentemente che venga presentato un modello 730 congiunto In caso contrario il contribuente, che dovrà comunque indicare che non vuole rilasciata la delega, presenterà il modello 730 ordinario A differenza di alcuni casi, isolati, accaduti negli anni precedenti nessun onere detraibile/deducibile verrà indicato in dichiarazione se non sarà comprovato da documentazione certa. A titolo di esempio, per gli interessi di mutuo, non sarà più sufficiente presentare copia dei versamenti, ma sarà necessario allegare la certificazione della banca e l’atto del mutuo dove viene indicato il valore dell’immobile e l’importo del finanziamento ottenuto. Su questo punto, purtroppo, non si potrà avere flessibilità. Nei prossimi giorni verrà inviato separatamente un elenco della documentazione specifica che dovrà essere esibita per ciascun onere. Rimangono invariate tutte le altre fattispecie del rapporto Per quanto riguarda i costi: Per ogni singola richiesta di accesso al precompilato dell’Agenzia delle Entrate, sempre autorizzata con delega, € 5,00, a questo dovrà essere aggiunto il costo della compilazione del modello 730 Compilazione del modello 730, anche per quelli predisposti dal contribuente in quanto venuto meno questa fattispecie, € 10,00 Compilazione del modello congiunto € 15,00 Compilazione del modello Unico € 20,00 Detti importi sono riferiti ai tesserati Cral e loro familiari, per gli altri sono da aggiungere € 5,00 per ogni singola fattispecie sopra evidenziata Per quanto attiene invece il calcolo delle imposte locali pagabili in autoliquidazione (esempio Tasi e Imu) il costo è pari ad € 10,00 a contribuente. Per una questione di tempistica, in modo da non arrivare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con la necessità di consegnare all’Agenzia delle Entrate un numero ingente di deleghe con il rischio di ritardi, la richiesta di accesso al precompilato dell’Agenzia unitamente alla fotocopia di un documento valido, deve essere consegnato allo scrivente Caf, con allegati gli € 5,00, entro e non oltre il 15 aprile 2015. In caso non volesse rilasciare la delega, al momento della consegna dei documenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi firmerà il diniego della stessa. Il Caf rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti