Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa

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Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
Benchmarking
sul sostegno
alla creazione
di Start Up
in Europa
Staff di Statistica Studi e Ricerche sul Mercato
del Lavoro - SSRMdL
BENCHMARKING SUL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI START UP IN
EUROPA
INDICE
INTRODUZIONE ............................................................................................................ 3
LE FONTI NORMATIVE IN FAVORE DELLE START UP ........................................................... 4
DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO PUBBLICO DELLE START UP .........................11
LE TIPOLOGIE DI START UP ...........................................................................................16
ESONERO DA DIRITTI CAMERALI E IMPOSTE DI BOLLO ....................................................22
GESTIONE SOCIETARIA FLESSIBILE ...............................................................................24
FACILITAZIONI NEL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE ........................................................25
LA DISCIPLINA DEL LAVORO ..........................................................................................27
FACOLTÀ DI REMUNERAZIONE FLESSIBILE ......................................................................31
REMUNERAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE...................32
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO ............35
INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP........................................................37
L’EQUITY CROWDFUNDING ............................................................................................41
ACCESSO AI FONDI DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ................................44
SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE START UP ...........................................51
A cura di Alberto Cuevas. Nell’elaborazione delle schede Paese hanno collaborato:
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Andrea Fontanesi – Italia;
Marco Vittore Capitini – Regno Unito;
Jonathan Eskinazi – Francia;
Claudia Lehmann – Germania;
Jamel Napolitano – Danimarca, Paesi Bassi;
Fatima Scannapieco – Spagna.
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INTRODUZIONE
Sorte inizialmente nei Paesi anglosassoni (Stati Uniti e Regno Unito), le Start Up si sono
successivamente diffuse, con regole e modalità attuative differenti, anche negli altri Stati
membri dell’Unione europea. Nell’attuale scenario di crisi, quale possibile misura di rilancio
economico ed occupazionale, le politiche pubbliche introdotte dai vari Paesi, hanno cercato di
sostenere strumenti e meccanismi diretti ad incentivare lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali, tra le quali l’avvio di Start Up.
Dato che una definizione univoca, a livello europeo, non è attualmente condivisa, si rimanda al
concetto adottato dal legislatore italiano e riferito alle Start Up innovative. Esse sono quindi le
società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato o su
un sistema multilaterale di negoziazione, con i seguenti requisiti:
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la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere
detenuto da persone fisiche;
la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve
superare i 5 milioni di euro;
la società non deve distribuire, o aver distribuito, utili;
deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito
di cessione di azienda o di ramo di azienda;
Obiettivo del presente rapporto di benchmarking è quindi di fotografare lo stato dell’arte delle
Start Up in alcuni Paesi membri, evidenziando le eventuali normative di sostegno, le tipologie,
la disciplina del lavoro, nonché le agevolazioni finanziarie. Emerge, in estrema sintesi, come le
politiche economiche adottate dai contesti presi in esame, abbiano svolto un ruolo significativo
nella promozione e nel sostegno degli sforzi innovativi delle imprese, seppure con evidenti
differenze nazionali, sia dal punto di vista della legislazione di riferimento che delle
agevolazioni fiscali dedicate.
La creazione di impresa in Danimarca è resa agevole da riferimenti normativi semplici che
consentono di procedere alla costituzione di una società, nonché dalla possibilità di accesso a
una molteplicità di servizi integrati di tipo sia pubblico che privato, in grado di fornire
all’imprenditore un accompagnamento che va dall’ideazione del progetto all’avvio della Start
Up, fino al suo consolidamento eventualmente anche su mercato internazionale. In Francia, le
disposizioni di legge relative alle Start Up si riferiscono principalmente ad agevolazioni fiscali
ed incentivi economici riconosciuti a imprese nuove o recentemente create che investono nella
ricerca e l’innovazione. In Germania, il quadro normativo relativo alle Start Up consiste
principalmente in due pilastri: uno riguarda la politica dell’incentivazione dell’apertura di
un’azienda, in particolare rivolta alla platea di disoccupati. In Italia, la politica a sostegno delle
Start Up e degli incubatori mira a promuovere lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale,
la creazione di un ecosistema maggiormente incline all’innovazione, così come a favorire una
maggiore mobilità sociale e anche ad attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero. Nei Paesi
Bassi, l’attuale quadro nazionale a favore dell’imprenditorialità è stato disegnato a partire dal
2011, con l’elaborazione di una “Enterprise policy” centrata sullo stretto collegamento tra
Governo, istituzioni di ricerca e industria. Nel Regno Unito, uno tra i mercati più dinamici ed
importanti a livello mondiale e principale destinazione di investimenti, le Start Up, e quindi le
fasi iniziali dell’avvio di una nuova impresa, sono oggetto di particolare attenzione e di
agevolazioni. In Spagna, la legge mira a favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e il
sostegno allo Start Up di nuove imprese innovative e si applica a tutte le attività economiche e
imprenditoriali realizzate sul territorio spagnolo.
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LE FONTI NORMATIVE IN FAVORE DELLE START UP
DANIMARCA
La creazione di impresa in Danimarca è resa agevole da riferimenti normativi semplici che
consentono di procedere alla costituzione di una società, nonché dalla possibilità di accesso a
una molteplicità di servizi integrati di tipo sia pubblico che privato, in grado di fornire
all’imprenditore un accompagnamento che va dall’ideazione del progetto all’avvio della Start
Up, fino al suo consolidamento eventualmente anche su mercato internazionale.
Dal 2010, è in vigore l’Atto (“Selskabsloven”) relativo alle società a responsabilità limitata
(ApS, forma giuridica frequentemente adottata dalle Start Up), contenente regole circa la
creazione di queste imprese, il Consiglio esecutivo e il Consiglio dei direttori, le riunioni
generali e gli incrementi di capitale. Il capitale iniziale di queste società a responsabilità
limitata deve ammontare a 50 mila corone danesi, circa 7 mila euro. Tra le maggiori
innovazioni favorevoli alle start anche se non esclusivamente rivolte ad esse si segnala
l’istituzione, a partire dal 2014, di una particolare forma di società privata, la
“Iværksætterselskab” (IVS, o “entrepreneurial limited company”). Si tratta di società a
responsabilità limitata parzialmente assimilabili alle piccole e medie imprese il cui capitale
sociale minimo ammonta però a 1 corona danese, circa 0,15 euro. Fatta salva l’entità del
capitale minimo di queste aziende, le IVS operano nel medesimo quadro legislativo che si
applica alle ApS, con il vantaggio di una buona protezione del patrimonio personale dei
proprietari dovuta al fatto che la loro responsabilità è limitata al valore delle azioni emesse
dalla società. Le particolari regole connesse alla fondazione di questo tipo di azienda
concernono quindi la sola struttura del capitale aziendale, mentre per il resto esse sono
assimilabili alle preesistenti società ApS.
Le politiche danesi a favore dell’imprenditoria sono responsabilità del Ministero per gli Affari e
la Crescita economica e di quello per l’Istruzione superiore e la Scienza. Gli altri due organismi
coinvolti nella definizione e nella concreta implementazione del quadro normativo a favore
delle Start Up e in genere dell’imprenditorialità sono la Danish Business Authority e l’Agenzia
per la Scienza, la tecnologia e l’innovazione. In particolare, la Danish Business Authority
coordina, gestisce e/o finanzia molte iniziative a favore dell’imprenditorialità. Tra queste sono
da segnalare le Growth Houses (“Vaeksthus”), fondazioni commerciali indipendenti operative
dal gennaio 2007 in ciascuna delle 5 Regioni danesi. Le Growth Houses, la cui responsabilità è
di livello locale e il cui finanziamento è condiviso tra municipalità e Danish Business Authority,
sono pensate per offrire un supporto alle Start Up nelle fase di avvio e alle piccole e medie
imprese orientate al consolidamento nei loro primi anni di vita. Questa iniziativa ha risposto
all’esigenza della piccola imprenditoria innovativa di ottenere assistenza nella mappatura dei
potenziali di crescita, nella stesura dei piani di espansione e nell’individuazione di servizi
all’impresa pubblici o privati in grado di sostenerne lo sviluppo e il consolidamento. Le Growth
Houses lavorano quindi in stretta collaborazione con i centri per l’imprenditoria locale
nell’offerta di servizi trasparenti e integrati in grado di facilitare e supportare la crescita delle
Start Up e delle piccole e medie imprese.
Come si specificherà più avanti, lo Schema di Incubatori dell’Innovazione promosso dal
Ministero per l’Istruzione superiore e la Scienza prevede l’erogazione da parte di 4 Incubatori
di servizi specialistici alle Start Up operanti in vari settori. Rispetto allo specifico ambito della
“green economy”, poi, si segnala l’apertura nel settembre 2013 di una Green Entrepreneurship
House presso il campus universitario di Roskilde, sede di uno Science Park che catalizza le
attività di settori imprenditoriali a elevato contenuto tecnologico. La Green Entrepreneurship
House offre servizi a Start Up e spin off operanti in ambito ambientale mettendo a disposizione
un incubatore dedicato.
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FRANCIA
In Francia, le disposizioni di legge relative alle Start Up si riferiscono principalmente ad
agevolazioni fiscali ed incentivi economici riconosciuti a imprese nuove o recentemente create
che investono nella ricerca e l’innovazione. È stata creata la Jeune Entreprise Innovante (JEI)
Giovane Impresa Innovativa che, una volta accertata dall’Agenzia delle entrate, consente alle
Start Up di usufruire di agevolazioni fiscali. I requisiti per beneficiare di tali agevolazioni sono i
seguenti:
 l’impresa deve essere stata creata tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2016 ma deve
avere un’anzianità inferiore ad 8 anni al momento della domanda;
 non essere stata creata nel quadro di una concentrazione, di una riorganizzazione, di
un'estensione d'attività preesistente o di una ripresa di attività;
 impiegare meno di 250 dipendenti nel corso dell'esercizio;
 realizzare un fatturato inferiore a 50 milioni di euro e disporre di un bilancio inferiore a 43
milioni di euro;
 il suo capitale deve essere detenuto per il 50% almeno da persone fisiche o una o più altre
JEI, di cui 50% del capitale almeno è detenuto da persone fisiche associazioni o fondazioni
riconosciute d'utilità pubblica a carattere scientifico istituti di ricerca e d'insegnamento e le
loro filiali;
 realizzare investimenti in ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 15% delle spese
fiscalmente deducibili a titolo dello stesso esercizio.
GERMANIA
Il quadro normativo relativo alle Start Up consiste principalmente in due pilastri: uno riguarda
la politica dell’incentivazione dell’apertura di un’azienda, in particolare rivolta alla platea di
disoccupati. Gli incentivi in questo caso sono regolati dalla Legge sul miglioramento
dell’inserimento nel mercato del lavoro del 2011, che modifica alcune parti del Codice della
sicurezza sociale (SGB) stabilendo anche i requisiti e la durata di erogazione di incentivi per
l’auto-impresa. La legge rappresenta l’evoluzione naturale delle riforme Hartz degli anni 20042006.
L’altro pilastro riguarda invece la normativa relativa agli organismi d’investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM). Nel 2013, la Germania ha introdotto la cosiddetta legge KAGB la
quale trasforma una linea guida europea (AIFMD/Alternative Investment Fund) in legge
nazionale. Per le PMI vale inoltre l’ordinamento relativo ai fondi di venture capital europei
(EuVECA) che permette una raccolta di capitali transnazionale.
Le politiche di supporto alle Start Up sono focalizzate soprattutto sulla fase di preparazione ed
avvio, anche se esistono servizi di coaching e opportunità di finanziamento per la fase di
crescita. In Germania, esistono tre tipologie di misure/servizi:
1. Coaching e consulenza;
2. incentivi finanziari;
3. accesso al credito a condizioni di vantaggio, e raccolta di capitale di rischio.
I servizi di coaching e consulenza nella fase di preparazione e dopo l’avvio dell’impresa sono
offerti da una serie di attori:
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

l’Agenzia Federale del Lavoro (BA);
le Camere di Industria e Commercio e le Camere dell’Artigianato;
la KfW (Kreditanstalt für den Wiederaufbau), un istituto di credito pubblico paragonabile
all’italiana Cassa Depositi e Prestiti, e i suoi partner territoriali;
il Ministero Federale dell’Economia e dell’Energia (BMWi).
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Gli incentivi invece fanno parte delle politiche attive del Ministero Federale del Lavoro e del
Welfare (BMAS) e sono erogati dall’Agenzia del Lavoro. Esistono due tipologie di aiuti per due
gruppi target diversi:
1. Il cosiddetto Gründungszuschuss (incentivo per la creazione di un’impresa) per i
disoccupati che hanno ancora diritto all’indennità di disoccupazione per almeno 150 giorni.
L’incentivo viene erogato per una durata massima di 15 mesi. L’importo corrisponde
all’indennità di disoccupazione più altri 300 € per i primi sei mesi, dopodiché l’erogazione si
limita a 300 € per il periodo restante. I requisiti sono i seguenti: competenze professionali
necessarie per l’attività scelta, un’attività imprenditoriale dimostrabile che rappresenta
l’attività principale.
2. Il cosiddetto Einstiegsgeld (ESG) per i disoccupati di lunga durata. Erogazione massima: 24
mesi. L’importo è calcolato sulla base del sussidio minimo percepito precedentemente, al
quale si possono aggiungere altri aiuti.
Per quanto riguarda l’accesso al credito e la raccolta di capitale di rischio infine esistono una
serie di programmi sia a livello nazionale che a livello regionale.
ITALIA
Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese” (DL n. 179/12 convertito, con modificazioni, nella
Legge 17 dicembre 2012, n. 221). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32) è dedicata alle
misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle Start Up innovative, che per la
prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana. La politica a sostegno delle Start
Up e degli incubatori mira a promuovere lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la
creazione di un ecosistema maggiormente incline all’innovazione, così come a favorire una
maggiore mobilità sociale e anche ad attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero 1.
La Legge n. 221/12 (Decreto Crescita 2.0) ha così introdotto nell’ordinamento giuridico italiano
la definizione di nuova impresa innovativa, la Start Up: in via del tutto inedita, per questa
tipologia di impresa è stato predisposto, senza operare distinzioni settoriali o porre limite
alcuno legato all’età dell’imprenditore, un vasto e completo corpus normativo che ha disposto
nuovi strumenti e misure di favore in materie che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda,
dall’avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione. Alle deroghe normative al diritto
societario, volte a rendere più agili e meritocratiche le procedure di gestione aziendale, si sono
affiancate agevolazioni agli investimenti, strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso
(equity crowdfunding), meccanismi preferenziali nell’accesso alla garanzia pubblica sui prestiti
bancari e servizi ad hoc per l’internazionalizzazione forniti dall’Agenzia ICE. Con il Decreto
Lavoro (Decreto Legge n. 76/13, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 99/13), sono
state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle Start Up innovative, di cui sono
stati semplificati e ampliati i requisiti d’accesso, al fine di rendere la normativa ancora più
efficace nell’incoraggiare l’imprenditorialità innovativa2.
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile
2013, “Criteri e modalità semplificati di accesso all’intervento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese in favore di Start Up innovative e degli incubatori certificati”, dispone
(art. 2), che il Decreto di cui si tratta, stabilisce criteri e modalità semplificati di accesso alla
garanzia del Fondo in favore di Start Up innovative e di incubatori certificati nonché l’importo
massimo garantito per singola impresa dal Fondo. In favore delle imprese Start Up innovative
e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito. Sulle operazioni
finanziarie riferite a Start Up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa
senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore a condizione che il
1
Italia Start Up Visa http://italiaStart Upvisa.mise.gov.it/filingcabinet.html
2
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
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soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna
garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5 (art. 3).
Si deve poi considerare il Regolamento della Consob del 26 giugno 2013, in materia di
"Raccolta di capitali di rischio da parte di Start Up innovative tramite portali on-line", con il
quale è adottato il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di Start Up
innovative tramite portali on-line, ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del
DLgs n. 58/98 (TU) e successive modificazioni" (Allegato 1). È così istituito il registro dei
gestori di portali previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico. Al registro è
annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche
autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio
dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto
dall'Allegato 1.
Altri atti normativo da considerare sono il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2013, “Credito d’imposta per l’assunzione di
personale altamente qualificato” e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio
2014, “Costituzione del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a
favore dell’ecosistema delle Start Up innovative”. Quest’ultimo Comitato, costituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la
competitività, è presieduto dal Direttore Generale per la politica industriale e la competitività
del Ministero dello Sviluppo Economico ed è composto da rappresentanti del predetto
Ministero, dell’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – CONSOB, del sistema camerale e del mondo accademico.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2014 Decreto flussi 2014,
"Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014", dispone poi che nell'ambito del quota
complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro
autonomo, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: tra le quali,
cittadini stranieri per la costituzione di imprese Start Up innovative ai sensi della Legge n.
221/12, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa Legge e titolari di un rapporto di lavoro di
natura autonoma con l’impresa (art. 3).
Si deve da ultimo considerare lo Schema di Decreto Legislativo recante il testo organico delle
tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della Legge 10
dicembre 2014, n. 183, adottato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015. L’art. 19
(Proroghe e rinnovi), dispone che il termine del contratto a tempo determinato può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di 36 mesi a
prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga.
I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese Start Up innovative di cui
all’articolo 25, c. 2, del DL n. 179/12, convertito con Legge n. 221/12, per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3
dell’articolo 25 per le società già costituite.
L’art. 21 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) prevede che salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle Associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non possono essere assunti
lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del
decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio
dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano
fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
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Sono esenti dal limite di cui sopra, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da
contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi (tra l’altro): b) da imprese Start Up
innovative di cui all’articolo 25, c. 2, del DL n. 179/12, convertito con Legge n. 221/12, per il
periodo di 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.
PAESI BASSI
Le fonti normative in materia di imprenditorialità fanno principalmente capo a quanto previsto
dal Codice Civile. La più comune forma societaria assunta dalle Start Up è rappresentata
dall’azienda privata a responsabilità limitata “Besloten vennootschap” (BV) 3, che è stata resa
più flessibile (Flex-BV) nell’ottobre 2012: le azioni di una BV sono infatti liberamente trasferibili
fatta salva la possibilità di clausole relative al diritto di prelazione degli altri azionisti; inoltre, il
capitale sociale minimo per la costituzione di questo tipo di società è di 0,01 euro, mentre
prima era fissato a 18 mila euro. Tra le altre novità che a partire dal 2012 hanno reso la BV
una ragione sociale coerente con le esigenze di fondazione e avvio di Start Up si segnalano: la
possibilità di utilizzare una valuta diversa dall’euro per il valore nominale delle azioni; la
possibilità per alcuni azionisti di nominare i direttori o i supervisori dell’azienda; la possibilità di
emettere azioni alle quali non si accompagni il diritto di voto e quella di una sproporzionalità
tra valore nominale delle azioni detenute, da un lato, e “peso” del voto, dall’altro; la possibilità,
infine, di adottare in sedi diverse dalle riunioni generali decisioni a maggioranza assoluta degli
azionisti.
L’attuale quadro nazionale a favore dell’imprenditorialità è stato disegnato a partire dal 2011,
con l’elaborazione di una “Enterprise policy” centrata sullo stretto collegamento tra Governo,
istituzioni di ricerca e industria, che attribuisce, tra l’altro, particolare valore alle iniziative a
supporto di 9 settori di punta (idrico, alimentare, agricolo, tecnologico, bio-scientifico, chimico,
energetico, logistico e creativo) caratterizzati da elevato livello di innovazione e proiezione
internazionale, per ciascuno dei quali vengono implementate soluzioni su misura. Il Rapporto di
monitoraggio curato nel 2013 del Ministero degli Affari Economici4 cita l’importante ruolo svolto
dalle piccole e medie imprese in questo scenario e assicura ulteriore sostegno alla creazione di
Start Up innovative e alla realizzazione di progetti centrati sui partenariati pubblico-privato.
L’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria RvO incarna il principale attore di tali politiche nazionali
a favore dell’imprenditoria innovativa e sostenibile, a forte vocazione internazionale e a elevato
potenziale di crescita; essa è incardinata nel Ministero degli Affari Economici e opera anche per
conto di altri Ministeri, tra cui il Ministero degli Interni e quello degli Affari Esteri, oltre che
dell’Unione Europea. L’azione dell’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria si concentra sui 9 “Top
sectors”, a favore dei quali sono stati stanziati 32 milioni di euro nel 2014 e 55 milioni di euro
per il 2015. Nel 2015, l’erogazione di servizi e finanziamenti poggia sull’approfondimento del
partenariato tra il Governo nazionale e i livelli territoriali inferiori, da un lato, e gli esponenti
della piccola e media imprenditoria innovativa, dall’altro. Tra le più significative misure a favore
della creazione di impresa gestite da RvO, un ruolo di primo piano è attualmente svolto dallo
schema a favore dell’imprenditorialità “Early Stage Financing”, che prevede la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato: le sovvenzioni sono rese disponibili dal Ministero degli Affari
Economici e gestite congiuntamente dall’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria e dalla
Fondazione per le Scienze Tecniche (STW). Quest’ultima, finanziata a sua volta dal Ministero
degli Affari Economici, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dall’Organizzazione Olandese per
la Ricerca Scientifica (NWO) e da una molteplicità di enti privati frequentemente coinvolti nei
progetti, è specificamente concentrata sul trasferimento delle conoscenze tecniche dall’ambito
della ricerca a quello pubblico e imprenditoriale e sull’offerta di sostegno economico alla ricerca
d’eccellenza.
3
A inizio 2015, tuttavia, a seguito delle riflessioni di un esponente del Partito Democratico, si sta facendo strada la
possibilità di valutare l’istituzione di una forma giuridica specifica (Start Up BV) per le start innovative costituite da non
più di 2 anni.
4
Ministero per gli Affari Economici (2013), “Enterprise policy at full speed – Progress Report”.
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I vantaggi fiscali a favore dell’imprenditoria innovativa sono regolati dalla Legge sulla
promozione della Ricerca e dello Sviluppo (WBSO) e dalle norme in materia di Deduzioni per
Ricerca e Sviluppo (RDA), tramite cui il Ministero degli Affari Economici dispiega il suo supporto
finanziario a favore dell’innovazione in azienda. La WBSO permette un contenimento del costo
del lavoro, come si vedrà in dettaglio nelle prossime sezioni, e per la sua implementazione
sono stati stanziati più di 750 milioni di euro nel 2014 e quasi 800 milioni di euro per il 2015.
La RDA garantisce deduzioni sulle spese affrontate per portare avanti progetti di ricerca e
sviluppo ed è stata finanziata con circa 300 milioni di euro nel 2014 e con 238 milioni di euro
nel 2015.
Questi strumenti possono combinarsi con lo schema “Innovation box”, che consente di godere
di un basso livello di imposizione fiscale. Introdotto sin dal 2007, questo regime concede la
deduzione, dai profitti annuali dell’azienda, dei costi connessi allo sviluppo mediante attività di
ricerca e innovazione di beni intangibili, a prescindere dal fatto che essi siano stati brevettati:
al reddito derivato dalla realizzazione di beni immateriali altamente qualificati si applica infatti
un’imposizione fiscale pari al 5% nella misura in cui esso eccede le spese in ricerca e sviluppo,
che come si è detto godono delle deduzioni RDA.
REGNO UNITO
Nel Regno Unito, uno tra i mercati più dinamici ed importanti a livello mondiale e principale
destinazione di investimenti, le Start Up, e quindi le fasi iniziali dell’avvio di una nuova
impresa, sono oggetto di particolare attenzione e di agevolazioni:

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il procedimento di costituzione può essere effettuato anche on-line in circa un’ora;
i vantaggi fiscali sono disciplinati da leggi chiare, semplici ed efficaci;
non esistono problemi di concessioni di licenze o iscrizioni ad albi professionali (le società,
infatti, possono svolgere immediatamente qualsiasi attività anche sul mercato
internazionale).
Non esiste alcuna autorizzazione specifica per costituire un’attività imprenditoriale nel Paese,
tuttavia esistono fonti di regolazione per determinati settori (quali la finanza o la difesa) che
richiedono licenze o permessi dedicati. La fonte normativa che disciplina per sommi capi le
procedure di avvio di una Start Up è la “Legge sulle Imprese” (Companies Act) del 1985,
rivista interamente nel 2006 e che regola la legislazione in materia di “companies” operanti sul
territorio britannico. Il dispositivo prevede tre tipologie di “business”5: Public Limited Company
(PLC), simile ad una S.p.A. italiana, utilizzata solo dalle grandi società (circa il 5% di tutte
quelle iscritte presso il Registro delle Imprese - Company House); Limited Liability Partnership
(LLP), un assetto costituito da una società inglese con una (o più) società registrate in un
Paese estero rispetto a quello di residenza dei soci (“offshore”, a ridotta imposizione fiscale);
Private Limited Company (LTD), paragonabile alle s.r.l. in Italia e assai diffuse nel Regno Unito.
Con particolare riguardo alle Start Up, va osservato che, a partire dal 31 marzo 2014, è stata
introdotta dal Governo britannico una moratoria di tre anni (Micro-business Moratorium)
diretta ad esentare le imprese fino a 49 dipendenti da nuove normative particolarmente
onerose, soprattutto quelle in ambito fiscale6.
SPAGNA
In Spagna il quadro giuridico in materia di Start Up è costituito da un insieme di norme e
principi generali contenuti in fonti diverse. Per motivi di opportunità̀ in questa sede verranno
trattati solo i provvedimenti emanati a livello nazionale, non entrando nel merito di quelli
afferenti al livello autonomico.
5
Cfr. “Companies Act”, consultabile al seguente indirizzo:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf
6
“Better regulation framework manual: practical guidance for UK Government officials”, Department for Business
Innovation & Skills, July 2013.
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.9
Nel 2013 la Legge 14/2013, del 27 settembre, a sostegno degli imprenditori e della loro
internazionalizzazione7, ha introdotto novità in materia di fiscalità e lavoro destinate a
stimolare la creazione di nuove imprese e rafforzare la rete imprenditoriale esistente.
La legge mira a favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e il sostegno allo Start Up di
nuove imprese innovative e si applica a tutte le attività economiche e imprenditoriali realizzate
sul territorio spagnolo.
Con il Regio Decreto Legge 4/2013, del 22 febbraio, recante misure volte a sostenere gli
imprenditori e stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro 8, si è delineata una
strategia volta a promuovere, l’imprenditoria, il lavoro autonomo e l’occupazione giovanile, a
incentivare la contrattazione e l’iniziativa imprenditoriale e ad adeguare l’istruzione e la
formazione professionale alla realtà del mercato del lavoro.
L’art. 106 della Legge 18/2014, del 15 ottobre recante misure urgenti per la crescita, la
competitività e l’efficienza9 prevede una serie di misure e azioni, inerenti gli obiettivi prefissati
dal Sistema Nazionale di Garanzia Giovani (Art.90), a sostegno dell’imprenditorialità e
dell’innovazione, attraverso lo sviluppo di incentivi nella contribuzione alla Previdenza sociale, il
sostegno al lavoro autonomo e la creazione di impresa, la promozione della cultura
imprenditoriale e la capitalizzazione dei sussidi di disoccupazione.
Sul versante della ricerca scientifica, un provvedimento di rilievo è rappresentato dalla Legge
14/2011, del 1 giugno sulla Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione 10, che ha sostituito la
precedente Legge 13/1986 sulla Ricerca Scientifica e Tecnologica stabilendo il quadro generale
per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. La Legge indica
nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione (Investigación, desarrollo innovación - I+D+i )
la chiave per rispondere alle principali sfide strategiche dello Stato in materia economica,
coniugando la necessità di cambiamento e sostenibilità. In questo senso, la legge prevede, tra
le varie misure, il supporto alla creazione e al consolidamento di imprese a base tecnologica
che corrispondono allo status di “giovane azienda innovativa”.
È d’obbligo infine, fare un breve accenno al Regio Decreto Legge 3/2012 del 10 febbraio 11,
convertito in Legge 3/2012 del 6 luglio12 che rappresenta il provvedimento cardine della
recente riforma del mercato del lavoro spagnolo la quale, allo scopo di rispondere alla
drammatica congiuntura economica, ha previsto una serie di misure relative alla gestione dei
rapporti di lavoro, alla creazione di posti di lavoro e alla stabilità dell’occupazione.
La normativa di riforma ha introdotto all’art.4 della Legge 3/2012 una nuova tipologia
contrattuale il “Contratto di lavoro a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori” un
contratto applicabile alle imprese con meno di 50 dipendenti, il cui principale elemento di
attrattività consiste in una serie di incentivi di natura fiscale e rimborsi di contributi alla
previdenza sociale alle attività imprenditoriali.
7
Ley 14/2013 de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
8
Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo . La successiva Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo ha sostanzialmente confermato il quadro normativo del Decreto Legge
4/2013.
9
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia
10
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
11
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
12
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.10
DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO PUBBLICO DELLE START UP
DANIMARCA
Rispetto alla questione definitoria, la Danish Business Authority definisce una “growth Start
Up” come azienda fondata da non più di 5 anni, che abbia impiegato fino a 5 lavoratori nei
primi 2 anni di attività; negli anni successivi al primo biennio, questa impresa conosce una
crescita media in termini di occupazionali non inferiore al 20%13.
Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione, la registrazione di una ApS così come di una
IVS avviene prevalentemente on-line presso il sito della Danish Business Authority. Al termine
della pratica, viene comunicato il numero di registrazione della società (CVR) presso il Danish
Central Business Register. Dal punto vista del monitoraggio e del controllo pubblico
istituzionale, vige per tutte le società l’obbligo di produzione annuale di un Rapporto di
Bilancio, da trasmettere digitalmente alla Danish Business Authority; tuttavia, le piccole
imprese sono esentate dall’obbligo di controllo e revisione dei conti.
A partire da dicembre 2014, infine, tutti i tipi di società danesi sono tenute alla registrazione
on-line degli azionisti in possesso di quote a partire dal 5% presso un apposito “registro dei
proprietari” (“Ejerregister”) che sarà reso pubblico a partire da giugno 2015.
FRANCIA
Non esistono disposizioni specifiche relative al controllo e monitoraggio delle Start Up. Questa
tipologia d’imprese deve rispondere a determinati requisiti per poter usufruire di agevolazioni
fiscali. In questo senso si può considerare che i meccanismi di controllo dell’amministrazione
pubblica riguardano il diritto effettivo delle imprese richiedenti ad usufruire di tali agevolazioni.
GERMANIA
In Germania, il concetto di Start Up descrive un’impresa giovane dedicata alla crescita, in cerca
di un modello di business scalabile e sostenibile. Secondo i criteri del BVDS (Bundesverband
Deutscher Start Ups = Federazione Nazionale delle Start Up tedesche) si tratta di:



un’impresa con meno di 10 anni;
con una crescita visibile di personale, clienti o volume d’affari;
e con un alto tasso di innovazione.
Le Start Up sono soggette al controllo pubblico come qualsiasi altra azienda. Non esiste un
Registro d’impresa separato per le Start Up. Il Registro d’impresa tedesco (Handelsregister) è
diviso invece in due reparti che accolgono diverse tipologie di entità:


impresa individuale, società di persone (società semplice), associazione;
società di capitale.
Un’impresa individuale o una società semplice deve essere registrata presso il registro se la
tipologia (commerciante secondo il codice di commercio) e il volume (in genere più di 100 mila
euro) lo richiedono. Per una società di capitale la registrazione è obbligatoria. Ai sensi
dell’articolo 3 del codice di commercio tedesco (HGB/Handelsgesetzbuch), nella comunicazione
si distingue fra dati obbligatori e dati facoltativi. Quelli obbligatori includono:






13
apertura, aggiornamenti rilevanti, chiusura dell’impresa;
assegnazione o cancellazione del potere di procura;
registrazione/scioglimento di diverse forme societarie;
AD ed soci (GmbH, paragonabile alla srl);
cambiamenti nel capitale societario;
liquidazione una società;
Oecd, 2013, “An International benchmarking analysis of public programmes for high-growth firms”.
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.11

ingresso/uscita di un socio.
ITALIA
L’art. 25, comma 2, del DL n. 179/12, convertito con modificazioni dalla Legge 221/12,
fornisce la definizione: “… l'impresa Start Up innovativa è la società di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del DPR n. 917/86, le cui azioni o quote rappresentative del capitale
sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, …”.
La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato di Start Up innovative
(art. 25 comma 5). Si tratta di imprese che ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo
delle Start Up dal concepimento dell’idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, offrendo
attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro
e favorendo il contatto tra investitori e le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di
ritorno economico, ma non ancora appetibili per il mercato dei capitali. Mettendo a disposizione
degli imprenditori la propria esperienza e preparazione, i manager degli incubatori certificati
permettono alle imprese innovative di lanciare la propria attività sul mercato in modo efficace
e in tempi rapidi14. In favore delle Start Up innovative e degli incubatori certificati di Start Up
innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno, incluse molteplici agevolazioni
fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle
imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro
nell’impresa (artt. 26-31). Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali agevolazioni è
che tali imprese siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. Il DL n. 179/12,
convertito dalla Legge n. 221/12 prevede ai commi 8 e 9 dell’art. 25 che: “8. Per le Start Up
innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del Codice Civile, a cui la Start Up innovativa e l’incubatore certificato devono
essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. 9. Ai fini
dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per
l’identificazione della Start Up innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al
comma 2 e al comma 5, è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese”.
Il comma 14 dell’art. 25, prescrive che la Start Up innovativa aggiorni con cadenza non
superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione
alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 12), sia al fine di favorire il monitoraggio
diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di
trasparenza verso il mercato garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.
Il successivo comma 15 dispone infine che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della Start
Up innovativa attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti
previsti ai commi 2 e 3, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal
modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo
dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla
normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell’autocertificazione nei
termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d’ufficio della
Start Up innovativa o dell’incubatore certificato dalla speciale sezione15.
Con riferimento al Monitoraggio e valutazione, le Start Up innovative e gli incubatori certificati
devono, come già detto, registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad
hoc presso le Camere di Commercio. Questa registrazione permette di dare pubblicità,
effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell’impatto che la nuova legislazione avrà sulla
14
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
15
La Start Up innovativa. Registroimprese.it Gennaio 2015
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.12
crescita economica e l’occupazione. Poiché la policy del Decreto Crescita 2.0 vuole essere
“fondata sull’evidenza”, il corpus normativo prevede la realizzazione di un sistema strutturato
di monitoraggio e di valutazione dell’impatto economico delle misure, ponendo altresì l’obbligo,
in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di relazionare annualmente in Parlamento 16.
Sempre con riguardo al monitoraggio e al controllo pubblico, Il Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 21 febbraio 2013, “Requisiti incubatori di Start Up innovative”, dispone,
all’articolo 3 (Monitoraggio), che le Camere di Commercio forniscono, in formato elettronico,
analisi periodiche, con cadenza non superiore a 6 mesi, sugli effetti dell’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero
dello Sviluppo Economico esamina le analisi al fine di valutare l’adeguatezza dei valori minimi
di cui all’Allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in
presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all’Allegato sono
modificati con apposito provvedimento del Ministro. All’articolo 4 (Controlli), decreta che al fine
di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l’incubatore certificato
deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella
compilazione del modello informatico per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data
dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76 del DPR n. 445/00, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo Decreto qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei
requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa
attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal Decreto.
PAESI BASSI
L’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria (RvO) definisce come Start Up innovative quelle
imprese costituite da non più di 5 anni e, nell’accordare l’”Early Stage Financing”
(“Vroegefasefinanciering”, VFF), tiene in larga considerazione il fatto che queste aziende siano
impegnate nello sviluppo di prodotti, servizi o processi tecnologicamente avanzati.
Dal punto vista del monitoraggio e del controllo istituzionale, tutte le imprese devono essere
registrate presso la Camera di Commercio, obbligo che, nel caso delle BV, in genere vede il
coinvolgimento di un notaio tenuto alla stesura di uno specifico atto. All’atto dell’iscrizione
presso il Registro Commerciale vanno fornite informazioni relative al capitale sociale
autorizzato, al capitale sociale emesso e a quello versato, da aggiornare annualmente in caso
di cambiamenti. In presenza di un azionista unico, che può essere tanto una persona fisica
quanto un’entità, il suo nome e indirizzo legale rientrano inoltre nel novero dei dati da inserire
nel Registro Commerciale. Nei Paesi Bassi vige anche per le società fino a 50 dipendenti
l’obbligo di produzione annuale di un Rapporto di Bilancio; queste piccole e medie imprese
sono però esentate dall’obbligo di controllo e revisione dei conti che invece si applica alle
aziende di dimensioni superiori.
REGNO UNITO
Non esiste una definizione specifica per tipologie riconducibili alle Start Up. La Legge sulle
Imprese, infatti, fornisce solo una classificazione dei possibili assetti societari, all’interno dei
quali esse possono venire costituite. Non è prevista alcuna forma di controllo pubblico, tranne
che l’assistenza fornita nelle fasi iniziali di avvio. Questa può essere effettuata direttamente
online, attraverso uno specifico sito del Governo 17, solo in caso di società a responsabilità
limitata (LTD). La costituzione di tale tipologia societaria può essere fatta interamente online,
attraverso un portale governativo dedicato che rimanda alla piattaforma informatica del
Registro delle Imprese del Regno Unito. La procedura, per essere completata, richiede non più
di 24 ore e il pagamento di una commissione di transazione pari a 15 sterline (circa 20 euro). È
richiesta la compilazione di una serie di campi, tra cui la denominazione sociale, la sede legale,
16
Scheda di sintesi della policy a sostegno delle Start Up innovative. Ministero dello Sviluppo Economico Agosto 2014
17
https://www.gov.uk/register-a-company-online
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.13
il legale rappresentante (unico requisito, età superiore a 16 anni), nonché l’indicazione dei soci
e delle relative quote versate.
Non esistendo attività di monitoraggio pubblico delle Start Up, la relativa rilevazione è affidata
a rapporti commissionati dal Governo a Istituzioni, Enti di ricerca, Università, per poi essere
presentati al Parlamento. A titolo di esempio, è possibile citare il rapporto sullo sviluppo
d’impresa predisposto da Lord Young nel 2012 e illustrato al Primo Ministro, nel quale, oltre a
fotografare lo scenario imprenditoriale britannico, venivano evidenziate alcune misure per
liberare ulteriormente il potenziale delle piccole e medie imprese, specie le Start Up.18
Sempre per quanto concerne le attività di monitoraggio non istituzionale, nel Paese è stata
costituita una campagna nazionale, promossa dal Governo con il concorso di partners privati
che, denominata “Start Up Britain”, ha promosso una ricerca sull’imprenditorialità nel corso del
2014. Complessivamente, sono 581.173 le nuove imprese registrate, di cui 184.671 nella sola
area metropolitana di Londra, parallelamente alla contrazione, pari al 6% del numero di
aziende fallite19.
SPAGNA
La Spagna ha adottato negli ultimi anni numerose misure finalizzate alla ripresa della
competitività e allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PYME)20. Presso il Ministero
dell’Industria, Energia e Turismo, opera la Segreteria Generale dell’Industria e della Piccola e
Media Impresa, al cui interno si trova la Direzione Generale dell’Industria e della Piccola e
Media Impresa (DGIPYME)21. Essa ha per obiettivo la promozione di uno scenario economico
favorevole che faciliti l’iniziativa imprenditoriale, la crescita, l’innovazione e la competitività
delle imprese. Gli sforzi compiuti sono principalmente concentrati nei seguenti interventi:





miglioramento dell’accesso ai finanziamenti per le PYME;
sviluppo e impulso della competitività e della capacità di innovazione delle imprese;
aiuti all’iniziativa imprenditoriale;
riduzione delle barriere amministrative, in particolare mediante lo sviluppo di procedimenti
telematici per la creazione d’impresa e la rete PAE (Punto de Atención al Emprendedor)22
strumento per facilitare l’imprenditore nella creazione di una PYME;
esecuzione di programmi di rafforzamento dei distretti industriali e reti di cooperazioni tra
PYME.
Allo scopo di generare e diffondere informazioni di interesse per le PYME, la Direzione ha
realizzato il portale internet IPYME23 che mette a disposizione risorse informative relative al
sostegno delle piccole e medie imprese al fine di favorire e incoraggiare l’attività
imprenditoriale. La DGIPYME attua politiche di sostegno alle PYME attraverso vari strumenti e
programmi:



18
Programa de Fondos de Titulización de Activos para PYME (FTPYME), un programma di
fondi di cartolarizzazione per PYME;
promozione delle Reti di Business Angels che sviluppano servizi di intermediazione tra
imprese e potenziali investitori privati;
Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, che partecipa alla strategia europea
per la promozione della competitività attraverso la creazione e lo sviluppo di cluster
“Make business your business. Supporting the Start Up development of small businesses”, Lord Young, 2012
19
Per approfondimenti, consultare la sezione dedicata (in inglese): http://www.Start Upbritain.co/news/2015-0104/new-figures-reveal-record-breaking-year-for-Start Ups
20
Per un quadro d’insieme sulle piccole e medie imprese spagnole consultare il documento “Retrato de la PYME 2014”.
21
DGIPYME http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Paginas/Index.aspx
22
Rete PAE http://www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa/Circe/Paginas/PuntosdeAtencionalEmprendedor.aspx
PAE Electronico http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
23
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.14
innovativi, azioni riconosciute come prioritarie dal Programma Quadro per la Competitività
e l’Innovazione dell’Unione Europea.
Nell’ottica di semplificazione dei servizi e delle procedure la Direzione Generale dell’Industria e
della Piccola e Media Impresa (DGIPYME) ha altresì creato un portale denominato
Creatuempresa24 che si propone di:




fornire agli imprenditori gli strumenti necessari per lo Start Up di impresa in maniera rapida
e semplice;
offrire consulenza riguardo la forma giuridica più adatta;
fornire le informazioni necessarie per la creazione di impresa;
promuovere l’utilizzo dell’e-governement nei rapporti tra Ammministrazioni e imprese al
fine di incrementare la diffusione degli strumenti telematici nell’ambito della creazione di
impresa.
A tal proposito, il Sistema di trasmissione telematica di imprese CIRCE 25 (Centro de
Información y Red de Creación de Empresas), consente di espletare in maniera rapida e
integrata le formalità relative alla costituzione e all’avvio di un’impresa mediante un
documento unico elettronico (Documento Único Electrónico - DUE). Il sistema di elaborazione
online accelera notevolmente il processo di creazione delle aziende, dal momento che
l'imprenditore non necessita di recarsi fisicamente presso i diversi uffici per la presentazione
delle pratiche.
La Direzione Generale per l’Innovazione e la Competitività (DGIC) del Ministero dell’Economia e
della Competitività, tramite l’Accordo del 29 giugno 2009 con la Direzione Generale dei Fondi
Comunitari del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione Pubblica è stata designata quale
organismo intermedio nella gestione del Programma Operativo di Ricerca Sviluppo e
Innovazione a beneficio delle imprese, Fondo Tecnológico 2007-2013 che ha come obiettivo la
gestione di 2.248 milioni di euro, assegnati nell’ambito del FESR ad attività di I+D+i. Il
Programma Operativo intende finanziare misure volte a dare impulso all’innovazione
nell’ambito delle imprese che promuovono azioni di I+D+i nelle aree meno dinamiche del
paese e nei gruppi di imprese meno innovative (PMI e settori tradizionali).
Insieme alla DGIC, il Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)26, organismo
pubblico che dipende dal Ministero dell’Economia e della Competitività, è anch’esso organismo
intermendio nella gestione dei Fondi FESR destinati alla I+D+i nelle imprese spagnole.
Il CDTI si occupa di canalizzare le richieste di finanziamento e sostegno ai progetti di I+D+i da
parte delle imprese, a livello statale e internazionale. Pertanto l’obiettivo del CDTI è quello di
contribuire al miglioramento del livello tecnologico delle imprese spagnole mediante lo sviluppo
delle seguenti attività:




valutazione tecnico-economica e finanziamento di progetti di I+D+i sviluppati dalle
imprese;
gestione e promozione della partecipazione a programmi internazionali di cooperazione
tecnologica;
promozione del trasferimento a livello internazionale della tecnologia imprenditoriale e dei
servizi di supporto all’innovazione tecnologica;
supporto alla creazione e consolidamento di imprese a base tecnologica.
In Spagna, l’Instituto de Crédito Oficial (ICO)27 è un’agenzia finanziaria governativa ascritta al
Ministero dell’Economia e Competitività attraverso la Segreteria di Stato di Economia e
24
http://www.creatuempresa.org
Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE)
26
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
25
27
Equivalente italiano della Cassa Depositi e Prestiti www.ico.es/web/ico/home
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.15
Sostegno all’Impresa. Dotato dello status giuridico di ente creditizio, l’ICO ha l’obiettivo di
sostenere e promuovere le attività economiche che contribuiscono alla crescita e al
miglioramento della distribuzione della ricchezza nazionale e in particolare quelle che, per il
loro significato sociale, culturale, innovativo o ecologico, meritano un'attenzione prioritaria.
Tali obiettivi sono svolti dall’ICO nel suo duplice ruolo di ente creditizio specializzato e agenzia
finanziaria dello Stato.
La Fondazione INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa)28 è
un’ente creato nel 1999 su iniziativa delle Camere di Commercio spagnole, che si occupa di
promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'imprenditorialità, migliorare le competenze degli
imprenditori, sostenere la creazione e il consolidamento di imprese. INCYDE gestisce progetti
volti a incentivare l’occupazione, favorire l’innovazione delle imprese e la creazione di nuove
Start Up attraverso centri di innovazione e incubatori di impresa, dove gli imprenditori possono
sviluppare idee imprenditoriali e attivare sinergie in ambiti differenti.
La Fondazione INCYDE, attraverso il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) ha promosso la creazione della più grande rete di incubatori di imprese in
Europa (attualmente 96). Gli incubatori sono strutture che nascono con la finalità di favorire lo
sviluppo di idee imprenditoriali e lo Start Up di imprese mettendo a disposizione spazi fisici e
servizi su misura in base alle esigenze di ciascun progetto imprenditoriale, nonché opportunità
di integrazione e networking. L’incubatore ospita le imprese nel corso dei primi due anni di
attività al massimo sostenendo solo i costi generali di manutenzione delle attrezzature.
LE TIPOLOGIE DI START UP
DANIMARCA
A favore delle Start Up innovative si contano attualmente 4 Incubatori per l’innovazione (erano
6 fino al 2014): Pre-Seed Innovation, CapNova, Syddansk Teknologisk Innovation e Borean
Innovation. Si tratta di operatori privati accreditati dal Ministero per l’Istruzione superiore e la
Scienza e dall’Agenzia per la Scienza, la tecnologia e l’innovazione, finanziati con circa 25
milioni di euro l’anno. Gli Incubatori per l’innovazione offrono supporto consulenziale e
finanziario a progetti di Start Up che rispettino, oltre al requisito dell’innovazione, criteri quali
la sostenibilità, la creazione di valore per il territorio, l’alto potenziale di internazionalizzazione
o la possibilità di ottenere brevetti. Ciascuno di essi tende a concentrare le proprie attività in
settori specifici (tecnologico, biofarmaceutico, ecologico-ambientale, agro-alimentare,
ingegneristico, e così via), focalizzando quindi l’erogazione dei servizi a supporto
dell’innovazione in un ristretto numero di ambiti. Gli Incubatori possono istituire delle
collaborazioni con fondi che mettono a disposizione capitale di rischio una volta che la Start Up
è avviata, come avviene nel caso di Pre-Seed Innovation, affiliato con SEED Capital che
privilegia investimenti in progetti a carattere tecnologico danesi e, in alcuni casi, svedesi.
Inoltre, essi possono trovare fisicamente collocazione entro gli Science Parks, come nel caso di
Borean Innovation. Questo Incubatore è situato entro l’area del NOVI Science Park, un
complesso di circa 40 mila metri quadri nei pressi dell’Università di Aalborg, che ospita anche
un centinaio di aziende di piccole e medie dimensioni, accomunate dalla produzione di beni e
servizi ad alta intensità di conoscenza e dalla possibilità di godere della stretta connessione con
i centri di ricerca accademici, il che rappresenta un’ulteriore ottimizzazione, anche in termini di
prossimità spaziale, dei servizi relativi all’individuazione e al sostegno dei progetti
imprenditoriali più validi.
Oltre a garantire consulenza professionale, gli Incubatori intervengono nel primissimo stadio
della catena degli investimenti, quando risulta particolarmente difficile la ricerca di capitali e
investimenti privati per la definizione e l’avviamento del progetto imprenditoriale. A seguito
della fase di analisi iniziale delle prospettive e del potenziale commerciale del progetto,
possono essere allocati sino a 80 mila corone danesi. Segue un investimento governativo fino a
28
http://www.incyde.org/
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.16
3 milioni e mezzo di corone danesi, sotto forma di iniezione di capitale o di prestito da parte
dell’Incubatore per lo sviluppo di attività legate al primissimo stadio di vita della Start Up,
erogato a patto che vi sia anche un investimento supplementare privato pari almeno al 18%.
In un secondo momento, l’ulteriore sviluppo delle attività può essere supportato con un
investimento governativo fino a 2 milioni e mezzo di corone danesi, erogato dall’Incubatore a
patto che vi sia un complementare investimento privato pari almeno al 60%.
FRANCIA
Non esistono tipologie specifiche di Start Up, piuttosto categorie di agevolazioni che rispondono
a determinati criteri. Quelli ritenuti validi per l’apertura dei diritti e agevolazioni fiscali
riguardano in regola generale tutte le imprese che soddisfano le condizioni elencate in
precedenza. In particolare, si fa riferimento al numero di anni di esistenza dell’impresa e agli
investimenti fatti in ricerca e sviluppo deducibili a livello fiscale. Tuttavia, esistono delle
agevolazioni specifiche per:
Nuove imprese universitarie (IU)
Riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o del regime fiscale.
E possibile sollecitare lo statuto di IU se si è in possesso dei seguenti requisiti:
 essere costituita come impresa da meno di 8 anni;
 essere controllata per almeno il 10% del capitale da studenti, o da persone titolari di un
master o di un dottorato da meno di 5 anni, o da persone impegnate in attività di
insegnamento o di ricerca. Questo statuto permette di beneficiare di vantaggi fiscali e
sociali.
Lo studente imprenditore
Questa tipologia d’impresa è stata creata nel 2014 per incoraggiare l’imprenditorialità giovanile
a livello universitario. Destinato soprattutto ai giovani studenti, laureati minori di 28 anni.
Questo quadro giuridico nazionale offre un ambito di tutela agli studenti e giovani laureati che
desiderano lanciarsi nella creazione di imprese e in particolare:
 l’estensione, per i giovani laureati, dei vantaggi concessi ai studenti (protezione sociale,
restauro, trasporti, etc);
 il riconoscimento del progetto d'impresa come una componente del percorso di formazione
includendo crediti formativi;
 l’accesso ai servizi e spazi di lavoro condivisi come “coworking” e “fablabs” disponibili nel
quadro del dispositivo PEPITE (Polo per l’innovazione e l’imprenditorialità riservato agli
studenti;
 l’accompagnamento nel progetto d’impresa da parte di due tutori (un insegnante ed un
professionista esterno).
GERMANIA
Le Start Up possono operare in tutti i settori, in Germania non ci sono limiti al loro ambito di
attività. Tuttavia, nella realtà si osserva un trend verso le imprese ad alto tasso tecnologico ed
innovativo (anche per quanto riguarda il modello di business). Secondo il rapporto annuale
sulle Start Up (DSM 2014) pubblicato dalla KPMG su richiesta della Federazione della Start Up
tedesche (BVDS), i principali settori sono:






21,1% software come servizio;
12,3% e-commerce;
10,5% comunicazione mobile/applicazioni web;
8,7% media ed industria creativa;
7,1% piattaforme commerciali online;
6,5% servizi online, portali;
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.17


6,1% consulenza, agenzia;
5,9% tecnologia, hardware.
I restanti 21,7% si dividono in piccole unità fra l’1 e il 3% e includono altri servizi, dalla
biotecnologia e tecnologia verde alle finanze e il commercio e i servizi offline. Le Start Up con
“Vocazione Sociale” non giocano un ruolo importante, come si evince da queste statistiche. Un
tema importante è il cosiddetto ecosistema per le Start Up. In questo contesto, gli incubatori
hanno un ruolo significativo. Si stima che in Germania esistono attualmente circa 300
incubatori (Gründerzentren). Quasi la metà di loro sono riunite sotto l’ombrello
dell’Associazione Nazionale dei centri di tecnologia ed innovazione e degli incubatori (ADT)
mettendo in rete 5.800 imprese. L’ADT è organizzato anche a livello regionale (consorzi).
Inizialmente, nei primi anni 80, si trattava di strutture pubbliche, finanziate dai Comuni. Nel
frattempo però sta crescendo il numero di centri privati.
Mentre gli incubatori comunali sono aperti a tutti i settori industriali, si sono formati centri di
specializzazione tecnologica, fino all’emergere di interi parchi di innovazione. Tipicamente si
dedicano alle tecnologie del futuro: biotecnologia, telecomunicazioni, tecnologia medica, IT,
nanotecnologia, tecnologia dell’ambiente. Molto spesso sorgono in città universitarie, un fatto
che promuove e facilita i cosiddetti “spin-off” della ricerca universitaria. Gli incubatori tedeschi
portano vantaggi innegabili per i giovani imprenditori: le imprese rappresentate all’interno
dell’ADT hanno una chance di sopravvivenza del 90%. All’interno del centro di
innovazione/incubatore il giovane imprenditore trova consulenza/coaching, contatti con le
istituzioni e finanziatori rilevanti del territorio, effetti di sinergia con altre imprese presenti,
spazi a costi vantaggiosi, un’infrastruttura molto sviluppata, eventi di informazione e
networking. Molto spesso i centri sono collegati alla politica regionale di sviluppo, il che facilita
la focalizzazione su settori in forte espansione sul territorio. La permanenza di una Start Up
nell’incubatore varia da due a tre anni.
ITALIA
Come visto “Start Up innovativa”, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa,
di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
DPR 22 n. 917/86, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate
su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”. La normativa
prevede una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi
come Start Up innovativa:






“è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi;
ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
a partire dal secondo anno di attività della Start Up innovativa, il totale del valore della
produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda
o di ramo di azienda”.
Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
1. “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo
e valore totale della produzione della Start Up innovativa. Dal computo per le spese in
ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini
di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì
da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.18
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi
soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà
intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro
effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
Start Up innovativa;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore
al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera,
oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in
percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento di cui al Decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e
all'attività d'impresa”.
Si deve poi considerare ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/12, convertito con Legge n.
221/12, le Start Up innovative a vocazione sociale, che sono definite come “le Start Up
innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2,
c. 1, del DLgs n. 155/06”.
I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria;
educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del
patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed
erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese
sociali. Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di Start Up innovativa sono
stati riconosciuti dei benefici maggiorati. Il dettato letterale della disposizione non richiede la
preventiva iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle
“imprese sociali”29.
Le Start Up innovative, quelle cioè che hanno come obiettivo lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, hanno registrato
un incremento del 120% passando da 1.227 nel 2013, a 2.716 nel 2014. A crescere è anche il
numero delle Start Up finanziate da investitori, passate dalle 113 del 2013 alle 197 del 2014.
Il 2014 rileva inoltre un interesse crescente da parte di nuovi investitori oltre a quelli
istituzionali (banche, società assicurative, istituti di credito, holding finanziarie). È infatti,
proprio il supporto economico fornito da soggetti non istituzionali a coprire la metà degli
investimenti complessivi. Al settembre 2014, sono 108 le Start Up italiane promosse al rango
di “scaleup”, ovvero le Start Up europee capaci di superare la cosiddetta “barriera early-stage”
e avere ottime possibilità di diventare grandi aziende a livello internazionale.
Di queste, il 68% ha raccolto tra mezzo milione e 2,5 milioni di dollari, il 17% tra 2,5 e 5, l’8%
tra 5 e 10 e il 7% oltre 10 milioni. I settori a più alta densità sono quelli dell’E-Commerce e dei
servizi per le imprese (16%), seguiti da Software (12%) e Mobile (10%). Social, Digital Media
e Pubblicità, invece, raggiungono insieme il 21%. Il restante 25% opera in altri settori.
La maggior parte di ex “baby Start Up”, oggi promesse dell’ICT, seguono il “dual model”, cioè
nascita in Italia e sviluppo negli Stati Uniti. In Italia sono registrate 2.716 Start Up innovative
29
La Start Up innovativa. Registroimprese.it Gennaio 2015
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.19
(più che raddoppiate rispetto al 2013); 197 sono le Start Up finanziate (113 nel 2013); 36 gli
investitori istituzionali di cui 6 pubblici e 30 privati (32 nel 2013); 100 gli incubatori ed
acceleratori di cui 60 pubblici e 40 privati (3 in più rispetto all’anno scorso); 38 i parchi
scientifici di cui 35 pubblici e 3 privati; 62 gli spazi di coworking; 52 le competizioni dedicate
alle Start Up30.
PAESI BASSI
L’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria riconosce particolare importanza alle Start Up
innovative, la cui definizione come menzionato rimanda all’età dell’azienda e, anche se in
maniera non sempre discriminante, al tipo di bene prodotto. A prescindere dalla data di
costituzione della società, tuttavia, vale la pena di evidenziare come il Governo tuteli anche le
piccole e medie imprese innovative di natura accademica, i cui profitti economici scaturiscano
cioè da esperienza di ricerca (e insegnamento) in ambito accademico; infine, come
menzionato, i 9 settori di punta (idrico, alimentare, agricolo, tecnologico, bio-scientifico,
chimico, energetico, logistico e creativo) sono considerati ambiti economici di enorme rilievo
nel panorama nazionale di sostegno all’imprenditorialità.
Diffusi sono poi nei Paesi Bassi gli incubatori di imprese, che offrono pacchetti integrati di
servizi (spazi di lavoro, segreteria, contabilità e amministrazione, marketing, networking,
assistenza e consulenza ma anche sovvenzioni, ad esempio mediante programmi di borse di
studio) a Start Up e aziende innovative nei primi stadi di vita. In genere gli incubatori godono
di sussidi pubblici, mentre le restanti quote di finanziamento provengono dal contributo versato
dalle imprese che vi si appoggiano e sono tenute a cedere all’incubatore una parte dei loro
proventi. Alcuni incubatori sono specializzati in settori di attività (un esempio è rappresentato
da “New Energy Docks” che, con un ampio spazio nell’area metropolitana di Amsterdam, ospita
circa una ventina di imprese operanti nell’ambito della mobilità e delle energie sostenibili), altri
puntano prevalentemente sui contatti con le istituzioni di ricerca scientifica e accademica
(come nel caso di “ACE Venture Lab” che cura in modo specifico il raccordo tra accademia e
imprenditoria). La scelta della collocazione spaziale dell’incubatore, comunque, risente in larga
misura delle possibilità e degli incentivi offerti a livello locale non solo dagli enti pubblici e dagli
istituti di ricerca avanzata ma anche da enti e associazioni imprenditoriali.
REGNO UNITO
La forma di società a responsabilità limitata più utilizzata in questi casi è quella delle Private
Company Limited by share, più comunemente conosciute come LTD, disciplinata dal
Companies Act del 2006. Tale tipo di società può essere costituita anche da un unico socio,
persona fisica o giuridica, e non richiede un capitale sociale minimo. Per quanto attiene agli
organi societari, sono richiesti almeno un amministratore (anche non socio) con compiti di
amministrazione, rappresentanza e gestione della società, oltre alla tenuta di tutti i libri sociali
e i verbali della società, le scadenze e termini delle adunanze del consiglio di amministrazione,
il cambio dei soci e degli amministratori, nonché alla predisposizione di tutta la
documentazione necessaria a tali scopi.
A sostegno della nascita delle Start Up esistono poi incubatori d’impresa riconosciuti che si
occupano proprio di fornire mezzi e strumenti per lo sviluppo imprenditoriale. Nel Regno Unito
tale ruolo è ricoperto dal UKBI (UK Business Incubation), costituito nel 1999 con il sostegno del
Dipartimento per le Imprese e l’Innovazione (BIS), diretto a favorire il sostegno virtuale,
l’accesso alle diverse linee di finanziamento, il supporto diretto mirato, nonché la creazione di
reti con altri imprenditori e fornitori per favorire la crescita delle imprese comprese tra 1 e 249
dipendenti. UKBI offre inoltre un vasto insieme di servizi diretti soprattutto alla mappatura
della domanda e dell’offerta di incubatori d’impresa, alla predisposizione di strategie per lo
sviluppo, fino alla sensibilizzazione del tessuto produttivo locale e regionale sulle capacità
offerte dagli incubatori di impresa per la crescita economica.
30
Cliclavoro: l’ecosistema italiano delle Start Up
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.20
SPAGNA
Con riferimento alla Legge 14/13, del 27 settembre, a sostegno degli imprenditori e la loro
internazionalizzazione, il Titolo preliminare delle Disposizioni generali stabilisce l’oggetto,
l’ambito di applicazione e la definizione di imprenditorialità. Il concetto di imprenditore è
definito in maniera ampia come “soggetto, indipendentemente dallo status di persona fisica o
giuridica, in procinto di sviluppare o che abbia sviluppato una attività economica produttiva”.
Delle misure previste dalla legge possono beneficiare tutte le imprese, indipendentemente
dalle dimensioni e dalla fase del ciclo economico in cui si trovano. Con il termine attività
imprenditoriale e di business si intende in particolare una attività a carattere innovativo a
ricaduta economica significativa per la Spagna sostenuta dal parere favorevole di una struttura
competente dello Stato. Ai fini di una valutazione positiva viene tenuta in conto la capacità di
creare nuovi posti di lavoro nonché “il profilo professionale del richiedente, il business plan
comprendente l’analisi di mercato e le fonti finanziamento, il valore aggiunto per l’economia
spagnola, l’innovazione e le opportunità di investimento”31.
La Legge 14/11, del 1° giugno in materia di Scienza, Tecnologia e Innovazione definisce, nella
Disposizione Aggiuntiva Terza, i criteri che qualificano un'impresa come “giovane impresa
innovativa”. Il Ministero della Scienza e dell'Innovazione concede lo status di “giovane azienda
innovativa” alle imprese esistenti da meno di 6 anni:


le cui spese in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica rappresentino almeno il 15% del
totale delle spese operative nel corso di due esercizi precedenti, o nell’esercizio precedente,
nel caso di aziende con meno di due anni;
che abbiano dimostrato, a seguito di una valutazione da parte del Ministero della Scienza e
l’Innovazione, in particolare sulla base di un piano di business, che l’impresa svilupperà in
un futuro prevedibile “prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente
migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportino un rischio di
insuccesso tecnologico o industriale”.
La norma prevede altresì la creazione di uno “Statuto della giovane impresa innovativa”, a
sostegno delle imprese di recente creazione che investono in attività di I+D+i ispirato alle
esperienze europee di maggior rilievo, che ad oggi però, non risulta essere stato elaborato. Il
Regio Decreto 475/2014 del 13 giugno, sugli sgravi contributivi alla Previdenza Sociale per il
personale di ricerca, stabilisce all’art. 6 che una PMI, secondo la definizione contenuta nella
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 200332, viene considerata
un'impresa “orientata alla Ricerca e Sviluppo e/o innovazione” quando soddisfa almeno uno dei
seguenti requisiti:

abbia ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi tre anni, salvo revoca per inadempienze,
attraverso: bandi pubblici nell’ambito del Piano Nazionale per la Ricerca scientifica, lo
Sviluppo e l'Innovazione tecnologica e del Piano Statale per la Ricerca Scientifica e Tecnica
e l’Innovazione; aiuti per la realizzazione di progetti I+D+i, del Centro per lo Sviluppo
Tecnologia Industriale; bandi nell’ambito del 7° Programma Quadro di I+D+i del
Programma comunitario Orizzonte 2020.
31
Ley 14/2013 de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Art. 70 Definición de
actividad emprendedora y empresarial
32
Raccomandazione2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio, relativa alla definizione di microimprese, piccole e
medie imprese Art. 3 La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale
di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che
occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.21


abbia dimostrato la sua natura innovativa, attraverso la propria attività: ottenendo un
brevetto nei 5 anni precedenti il finanziamento; beneficiando nei 3 anni precedenti di un
credito d’imposta o di esenzioni fiscali connessi a investimenti in I+D+i 33;
abbia dimostrato la sua capacità di innovazione attraverso una delle seguenti certificazioni
riconosciute dal Ministero dell’Economia e della Competitività: Giovane Impresa Innovativa
(Joven Empresa Innovadora – JEI), piccola o media impresa innovativa (Pequeña o
microempresa innovadora), certificazione conforme alla norma UNE 166.002 “Sistemi di
gestione in R&SI34”
Il Ministero dell’Economia e della Competitività ha recentemente presentato uno schema di
decreto ministeriale35 che regola l’ottenimento della qualifica di PMI innovativa e il
funzionamento del Registro delle PMI innovative. Al fine di poter accedere ai finanziamenti (in
particolare la Linea ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015 cofinanziata dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale FESR e ICO), e beneficiare di agevolazioni, le PMI innovative
devono essere iscritte in una apposita sezione del Registro delle imprese 36. L'iscrizione avviene
a seguito della presentazione della domanda in formato elettronico sul sito del Ministero
dell’Economia e della Competitività37.
ESONERO DA DIRITTI CAMERALI E IMPOSTE DI BOLLO
DANIMARCA
Le Start Up non sono esonerate dal pagamento di una tassa per la registrazione presso la
Danish Business Authority. La registrazione on-line di una IVS presso la Danish Business
Authority, che presuppone la preesistenza di un conto aziendale presso il quale ogni cofondatore versi la quota minima di 1 corona, ha un costo di circa 90 euro (il costo è molto
maggiore se la registrazione avviene con modalità diverse). Non si rilevano esoneri a favore
delle Start Up relativi alle imposte da bollo, che si aggirano attorno ai 200 euro.
FRANCIA
Non sono previsti nella legislazione francese esoneri da diritti camerali e imposte da bollo
dedicati per le Start Up.
GERMANIA
Le Start Up non pagano i diritti di segreteria e l’imposta di bollo per gli adempimenti da
effettuare presso il Registro delle imprese. Per quanto riguarda i diritti camerali, le Start Up
possono, su richiesta, essere esente dal pagamento della quota annuale alle Camere di
Commercio e Industria (oppure Camere dell’Artigianato) per i primi due anni della loro
esistenza se gli utili di esercizio non superano 25.000 €/anno. Un’altra possibilità di esenzione
riguarda le piccole imprese non registrate presso il Registro d’impresa, con un profitto di
massimo 5.200 €/anno.
Non ci sono invece esenzioni relative alle imposte di bollo per la registrazione. La richiesta per
la registrazione presso il Registro d’Impresa richiede la certificazione da parte di un notaio (a
pagamento). L’imposta di bollo invece è calcolata sulla base del capitale societario iniziale.
33
Art 35. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica del Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Per un quadro comparativo tra il succitato decreto e la succesiva Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades consultare il documento elaborato dalla Agenzia Tributaria spagnola sulle modifiche della legislazione
relativa alle imposte sulle società.
34
Sui sistemi di ottimizzazione dei processi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica vedasi Certificación de la
I+D+i sul sito internet della Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
35
Orden ministerial por la que se regula la obtención del sello de Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Innovadora y el
funcionamiento del Registro de PYMES innovadoras del Ministerio de Economía y Competitividad
36
Registro de Empresas Innovadoras
37
Solicitud de registro de empresa innovadora
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.22
ITALIA
I benefici per le Start Up innovative e gli incubatori certificati partono dai ridotti costi di
costituzione, con l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria
dovuti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e del diritto annuale dovuto in favore delle
Camere di commercio. Un risparmio complessivo che per il primo anno sfiora i 450 euro per
ogni singola impresa38. Con riferimento all’iscrizione nel Registro delle imprese per società già
costituita, l’iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione
vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:
1. la domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una
Comunicazione Unica al Registro delle imprese;
2. la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli
adempimenti nel Registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione
speciale e dura fintanto che l’impresa conservi lo status di Start Up innovativa. La norma
primaria aveva stabilito che Start Up innovative e incubatori certificati “sono esonerati dal
pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in
favore delle camere di commercio”. A seguito della Circolare 16/E emessa l’11 giugno 2014
dall’Agenzia delle entrate, è stato chiarito che l’esonero fiscale si applica in senso estensivo
al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d’esercizio.
Circa l’iscrizione nel Registro delle imprese per una nuova società, l’iscrizione al Registro segue
le modalità previste per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società, integrate con le nuove
previsioni per la sezione speciale:
1. la domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una
Comunicazione Unica al Registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e
all’INAIL;
2. l’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella
sezione ordinaria del Registro delle imprese;
3. come illustrato in precedenza, la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per
gli adempimenti nel Registro delle imprese, e dell’imposta di bollo a seguito del chiarimento
sopraggiunto attraverso la Circolare 16/E da parte dell’Agenzia delle Entrate, opera dal
momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno d’iscrizione.
L’esenzione vale anche per la presentazione della domanda d’iscrizione in cui si presenta la
richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo e contestualmente la domanda d’iscrizione alla
sezione speciale, nonché per il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
di commercio;
4. l’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica
l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione
speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria,
con l’assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria 39.
PAESI BASSI
A partire dal 2013, è stato abolito il contributo annuale che precedentemente le aziende erano
tenute a versare al momento della registrazione obbligatoria presso la Camera di Commercio.
Pertanto, non si rilevano regimi di esonero specifici a favore delle Start Up.
REGNO UNITO
Le Start Up non hanno particolari agevolazioni nel loro percorso di costituzione e di iscrizione
nel Registro delle Imprese, essendo di per sé il processo semplice e poco complesso dal punto
di vista amministrativo. In fase di iscrizione è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo,
38
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
39
La Start Up innovativa. Registroimprese.it Gennaio 2015
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.23
denominata “incorporation fee”, pari a 15 sterline (circa 20 euro); annualmente poi è fatto
obbligo di comunicare al Registro eventuali variazioni nell’assetto societario, dietro pagamento,
entro e non oltre nove mesi dalla chiusura dell’anno fiscale, di una quota pari a 13 sterline
(circa 18 euro) se effettuata online, oppure di 40 sterline (55 euro) a mezzo posta, nell’ambito
del cosiddetto “annual return”. La mancata ottemperanza a tale obbligo comporta, nei
confronti dell’imprenditore, una sanzione di 5 mila sterline40.
SPAGNA
In Spagna l’imposta di bollo deve essere pagata quando si firma qualsiasi documento davanti a
un notaio (actos jurididicos documentales), se si sta incorporando un’azienda o acquistando
una proprietà o se sono coinvolti gli atti pubblici e i documenti dell'ufficio del Registro. Il tasso
varia a seconda del tipo di transazione e della comunità autonoma, ma è di solito tra lo 0,5 e
l’1%. In particolare, l’aliquota dell’1% dell’imposta di bollo si applica alle operazioni di
trasferimento di azioni, aumenti di capitale, fusioni, nonché ai contributi versati dalle società
alle loro filiali.
In Spagna, il registro delle Imprese viene tenuto, a differenza dell’Italia, non dalle Camere di
Commercio ma da una apposita istituzione pubblica ovvero il Registro Mercantil Central41
organizzato in uffici provinciali al quale bisogna fare riferimento per la costituzione della
società, il deposito del bilancio, le modifiche statutarie, gli incrementi di capitale ecc..
In Spagna pertanto, le funzioni di pubblicità degli atti societari sono attribuite al Registro
mercantile a differenza dell’Italia dove tali compiti vengono assolti dalle Camere di Commercio.
Per quanto riguarda i diritti camerali, il Regio Decreto-Legge 13/201042 ha soppresso
l’obbligatorietà dell’affiliazione e la contribuzione economica da parte delle imprese nei
confronti delle Camere di Commercio. Pertanto si è passati da un sistema di contribuzione
obbligatoria di tipo piramidale in cui la contribuzione cresceva al crescere delle dimensioni
aziendali a un sistema meramente volontario nel quale è lasciata all’impresa la volontà di
usufruire o meno dei servizi camerali.
GESTIONE SOCIETARIA FLESSIBILE
DANIMARCA
Una società ApS o IVS deve avere un consiglio di amministrazione (CEO), che può essere
integrato da un consiglio dei direttori o un consiglio di sorveglianza. Le maggiori decisioni
concernenti l’assetto societario vengono prese nel corso di incontri generali e richiedono
almeno la metà dei voti o la maggioranza di due terzi. A ciascun socio che abbia versata 1
corona nel capitale iniziale per la fondazione di una IVS viene attribuito un voto intero.
FRANCIA
Non esistono disposizioni particolari applicabili alle Start Up. I soggetti costitutivi devono
scegliere tra le diverse forme societarie esistenti (SA, SARL, etc) qual è la più adatta alla
propria attività.
GERMANIA
Per quanto riguarda il rapporto fra diritto societario e la partecipazione alla società, esistono
diverse tipologie di gestione e modelli di partecipazione. Le quote di società con diritto di voto
sono previste ma non molto diffuse fra le Start Up per gli svantaggi ad esse legati, come il
diritto di voto che facilmente si può tradurre in un diritto di veto, in contrasto con la direzione
di sviluppo portata avanti dai fondatori, e per i costi amministrativi impegnativi.
Come in Italia, nelle società a responsabilità limitata (GmbH), che risulta essere la forma
societaria più diffusa fra le Start Up, è possibile distribuire quote societarie senza diritto di
40
https://www.gov.uk/prepare-an-annual-return-for-companies-house
41
http://www.rmc.es/Home.aspx
42
e https://www.registradores.org
Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para
fomentar la inversión y la creación de empleo
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.24
voto. In questo caso sono gestite da un fiduciario. Comunque anche attraverso il fiduciario è
possibile influenzare le decisioni dell’impresa. In più, questa modalità ha un costo
amministrativo particolarmente alto per la Start Up. Per questo motivo, un’altra forma di
partecipazione societaria si sta facendo strada, le cosiddette virtual stock options.
ITALIA
L’atto costitutivo delle Start Up innovative create in forma di società a responsabilità limitata,
può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in
misura non proporzionale alla partecipazione43.
PAESI BASSI
La Legge consente alle aziende di scegliere la struttura manageriale da adottare, rendendo
obbligatoria l’istituzione di due soli organi ospitanti, rispettivamente, gli azionisti e i direttori (è
invece opzionale la presenza di un organo aziendale deputato alla supervisione). Le riunioni
generali degli azionisti devono tenersi almeno una volta l’anno e, nel caso delle BV, dal 2012 è
possibile introdurre nello statuto aziendale la specifica di un luogo diverso dai Paesi Bassi per
lo svolgimento di questi incontri.
Per quanto riguarda ancora le BV, ferma restando la possibilità, introdotta nel 2012, di
detenere azioni senza poter però esercitare diritto di voto, i diritti di voto sono in genere
proporzionali rispetto al valore delle azioni (tuttavia è stato abolito l’obbligo, precedentemente
in vigore, della coincidenza proporzionale tra valore nominale delle azioni e diritto di voto). Le
maggiori decisioni sono adottate a fronte del raggiungimento dei due terzi dei voti espressi nel
corso di riunioni che vedono la partecipazione di almeno la metà degli azionisti con diritto di
voto.
REGNO UNITO
L’atto costitutivo di una Start Up nel Regno Unito, sotto forma di società a responsabilità
limitata (LTD), richiede il versamento nel capitale sociale di almeno una sterlina,
paradossalmente suddivisibile in tagli da un centesimo tra i soci in modo da determinare le
relative quote. Riguardo quest’ultime, è possibile prevedere una parte di esse senza diritto di
voto (“Class B”), fin dall’atto costitutivo di iscrizione presso il Registro delle Imprese.
SPAGNA
Le forme societarie più utilizzate dalle Start Up sono la Società a Responsbailità Limitata
(Sociedad de Responsabilidad Limitada), la Società a Responsabilità Limitata di Formazione
Successiva (Sociedad Limitada de Formación Sucesiva) e la Società Limitata Nuova Impresa
(Sociedad Limitada Nueva Impresa). Tali forme societarie sono caratterizzate da ampi margini
di autonomia statutaria nell’elaborazione delle norme di governance interna. Il capitale sociale
è diviso in partecipazioni o quote che possono anche essere di entità diversa comportando in
tal modo un diverso potere nell’esercizio del diritto di voto. Possono inoltre essere previste
quote sociali senza diritto di voto fino a un limite massimo della metà del capitale sociale.
FACILITAZIONI NEL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE
DANIMARCA
In linea generale, la legge danese prevede che le perdite possano essere riportate all’anno di
esercizio successivo, ma sono in vigore dei limiti in termini di ammontare consentito: le perdite
relative all’anno precedente sono completamente deducibili dai redditi tassabili solo se
contenuti entro i 7 milioni e mezzo di corone circa. Il riporto di perdite gestionali a esercizi
precedenti invece non è consentito.
43
Scheda di sintesi della policy a sostegno delle Start Up innovative. Ministero dello Sviluppo Economico Agosto 2014
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.25
Non risultano esservi specifiche agevolazioni concernenti la riduzione del capitale sociale delle
Start Up che incorrono in perdite sistematiche, ma va fatto presente che la Danish Business
Agency fornisce a tutte le aziende un servizio di tempestiva consulenza in caso di cattivo
andamento degli affari e in secondo luogo che da gennaio 2014 le aziende in perdita possono
usufruire di un prestito a tasso zero sotto forma di credito di imposta per le spese in materia di
ricerca e sviluppo fino a 3 milioni di euro.
FRANCIA
Il ripianamento delle perdite è consentito attraverso una riduzione del capitale sociale
autorizzato da una decisione del consiglio di amministrazione perché equivale ad una
modificazione dello statuto d’impresa. Deve essere motivata dalle perdite realizzate dalla
società. E possibile procedere alla riduzione di capitale con l’abbassamento del valore nominale
delle quote societarie o con la diminuzione del numero di quote. L’operazione deve essere
pubblicata in un giornale di annunci legali e la modificazione dello statuto depositato alla
Camera di commercio.
GERMANIA
Le Start Up non godono di un regime speciale sulla riduzione o sull’aumento del capitale
sociale. Si applica il diritto societario tedesco che separa i profitti e le perdite della società dai
profitti e dalle perdite dei soci.
ITALIA
È previsto un regime agevolato sulle perdite. Durante i primi esercizi di operatività delle
imprese altamente innovative, e quindi altamente rischiose, è possibile che si presentino
risultati economici in perdita, i quali, in presenza di una ridotta capitalizzazione, possono
incidere direttamente sul capitale sociale. Nel caso di perdite in base alle quali il capitale
sociale risulti diminuito di oltre 1/3, l’assemblea dei soci deve ridurre il capitale in proporzione
alle perdite accertate entro l’esercizio successivo. Per le Start Up innovative è prevista
l’estensione di 12 mesi del periodo durante il quale è possibile ridurre il capitale in proporzione
alle perdite; tale lasso temporale viene fissato entro il secondo esercizio successivo al
verificarsi della perdita e non entro l’esercizio successivo, come avviene per le società
ordinarie. Inoltre, è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo
non operative e in perdita sistematica, disciplina che dispone l’imputazione a tali società di un
reddito minimo determinato su base forfettaria. Tali deroghe alla normativa ordinaria
consentono alla Start Up di completare l’avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite
maturate nelle primissime fasi di vita.
Tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo
in attività ad alto livello di innovazione, sono previste procedure semplificate di liquidazione e
chiusura. L’obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della
Start Up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge
fallimentare. Si vuole permettere all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto
imprenditoriale alternativo in modo più semplice e veloce, incoraggiando le “ripartenze”.
In particolare, alla Start Up si applicano, in via esclusiva, le procedure previste per la
composizione della crisi da sovra indebitamento dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Ne
consegue che anche quando la Start Up superi i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 1
della Legge fallimentare non potrà essere dichiarata fallita o essere sottoposta alle altre
procedure previste dalla legge fallimentare. I dati dei soci della Start Up non sono più
accessibili al pubblico, una volta decorsi 12 mesi dall’iscrizione del decreto di apertura della
procedura di liquidazione. In tal modo si vuole evitare che il socio che decida di intraprendere
una nuova attività sia pregiudicato nei confronti dei terzi dall’insuccesso dell’esperienza
precedente44.
44
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico.
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.26
PAESI BASSI
Salvo casi molto specifici, le perdite di tutte le aziende possono essere riportate all’anno di
esercizio precedente e ai successivi 9 anni; pertanto, il reddito tassabile è dato dall’ammontare
dei profitti meno le perdite dell’anno precedente o degli anni successivi, che sono deducibili.
Si noti poi che per le aziende che beneficiano del regime fiscale connesso all’“Innovation box”
sono completamente deducibili le perdite collegate allo svolgimento di attività di ricerca e
sviluppo.
REGNO UNITO
Al termine di ogni anno finanziario, ciascuna Start Up è obbligata alla predisposizione del
relativo conto economico, contenente i guadagni e le perdite conseguite nel periodo di
riferimento. Circa quest’ultime, se determinate in uno dei primi quattro anni di attività,
possono essere ripianate e dedotte sul reddito prodotto nei tre anni precedenti quello in
perdita, attraverso una richiesta di rimborso inoltrata all’Agenzia delle Entrate del Regno Unito
(HM Revenue & Customs).
Anche nei confronti degli investitori (Business Angels - Investitori “informali” nel capitale di
rischio) nelle Start Up sono previste particolari forme di agevolazione (“Loss Relief”) in caso di
perdite, da richiedersi entro l’anno successivo a quello fiscale in cui la perdita è stata prodotta.
Si tratta di uno schema rientrante nell’ambito del programma EIS, uno programma di sostegno
finanziario, di cui si approfondirà in seguito, che consente uno sgravio fiscale fino al 30% delle
somme impegnate, e comunque proporzionale al costo delle quote acquistate45.
SPAGNA
La normativa prevista per le società a Responsabilità Limitata Nuova Impresa in termini di
perdite persistenti di bilancio è quella stabilita per le società a Responsabilità Limitata
ordinarie. La norma prevede che qualora la perdita di bilancio superi il 50% del capitale sociale
per almeno sei mesi, la società deve essere messa in liquidazione. I soci pertanto hanno solo
sei mesi di tempo per ripianare le perdite.
LA DISCIPLINA DEL LAVORO
DANIMARCA
Il sistema di flexicurity danese è sufficientemente dinamico che non si rileva la presenza di
norme particolari circa l’assunzione di lavoratori da parte delle Start Up. Piuttosto, gli interventi
relativi alle questioni assuntive si sono focalizzati su una migliore sinergia e mutua conoscenza
tra istituti di ricerca e mondo imprenditoriale, onde stimolare i giovani in uscita da percorsi
formativi avanzati a intraprendere una carriera in proprio con la fondazione di Start Up.
Per quanto riguarda lo la diffusione presso la popolazione danese della vocazione aziendale, nel
2010 è stata istituita la Foundation for Entrepreneurship, operante nel quadro di una strategia
nazionale per l’educazione all’imprenditorialità delineata dai Ministeri competenti e finanziata
sia con fondi pubblici che attraverso donazioni private; dietro impulso governativo, la
Foundation for Entrepreneurship è oggi uno dei principali attori impegnati nella promozione di
una cultura imprenditoriale nel sistema di educazione e formazione del Paese. Sin dai in
Danimarca è infatti previsto un programma di avvicinamento e stimolo degli studenti alla
creazione di novità; via via che si avvicina il completamento degli studi vengono introdotti
moduli formativi sulle competenze imprenditoriali, secondo il motto “dall’ABC al dottorato di
ricerca”. Tra le varie iniziative previste dalla strategia per l’innovazione implementata a partire
dal 2012, inoltre, lo schema “Establish a Start Up Graduate” garantisce sostegno, non solo
finanziario, ai dottori di ricerca con idee imprenditoriali innovative e ad alta intensità di
conoscenza, che vengono accompagnati durante il primo anno di vita della Start Up.
45
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/323732/hs297.pdf
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.27
Molte iniziative si sono poi concentrate sul reclutamento internazionale allo scopo di attrarre
lavoratori altamente qualificati dall’estero sia favorendo la fondazione da parte di stranieri di
imprese altamente innovative e fortemente orientate alla crescita che la loro assunzione,
invece, in qualità di dipendenti entro i settori a maggiore intensità di capitale. In passato, il
Governo ha attuato in quest’ottica progetti quali LaunchPad Denmark e Entrepreneurship in
Denmark. Più recentemente, è stato lanciato un progetto pilota di 3 anni, esplicitamente rivolto
a quanti vogliano fondare una Start Up in Danimarca: le idee imprenditoriali valutate
positivamente e accolte ogni anno sono 50 e i loro proponenti ricevono immediatamente un
permesso di soggiorno. Le altre novità introdotte nel 2014 riguardano l’accoglienza di
ricercatori, i quali sono dispensati dall’obbligo di ottenere il permesso di soggiorno fino a 3
mesi, se hanno appena conseguito un dottorato possono contare sulla possibilità di cercare
lavoro in Danimarca fino a 6 mesi e sono, infine, autorizzati a cumulare rapporti lavorativi
anche con enti non danesi. Il Governo ha inoltre istituito un programma di borse di studio
accompagnato da permessi per la creazione di Start Up e rivolto a studenti di Paesi extraeuropei, affinché completino un Master di II livello o un dottorato di ricerca in Danimarca. Con
criteri diversi da quelli definiti nei classici schemi di “green card” per il soggiorno e il lavoro
degli stranieri, a questi giovani talenti viene offerta un’opportunità semplificata di permanenza
nel Paese sia per lavorare come dipendenti che per lanciare un’iniziativa ad elevato contenuto
innovativo e potenziale di crescita.
Da rilevare, infine, che l’importanza attribuita alla creazione di impresa da parte dei disoccupati
come misura di attivazione e contrasto della disoccupazione ha conosciuto un andamento
piuttosto irregolare. A partire dalla fine degli anni ’90, il programma di respiro nazionale di
incentivazione alla creazione di Start Up da parte dei disoccupati, inaugurato a metà degli anni
’80, ha conosciuto vari assestamenti e un‘implementazione piuttosto discontinua fino ad essere
abolito nel 1998. Oggi sono comunque in vigore a livello locale programmi di formazione
all’autoimprenditorialità per i disoccupati: se la stragrande maggioranza dei disoccupati danesi
viene avviata a un percorso formativo, la possibilità di seguire un percorso specificamente
finalizzato all’acquisizione di competenze in materia di autoimprenditorialità è a discrezione del
Centro per l’Impiego, quindi dipende dalle risorse disponibili e da una valutazione della
situazione personale del disoccupato e il numero dei beneficiari rimane piuttosto basso. A
livello municipale, poi, si registra l’esistenza di schemi di microcredito, per esempio a
Copenaghen e Aarhus a favore dei disoccupati non assicurati che propongano un’idea di
business valida, ma il numero di beneficiari rimane piuttosto contenuto 46; ad Aarhus, sin dal
2012, l’incentivazione prevede oltre all’accesso al microcredito anche la possibilità di
conservare i benefici di cui il disoccupato è titolare, come quello contro la disoccupazione.
FRANCIA
Non è prevista una disciplina particolare in materia contrattuale per il personale assunto dalle
Start Up. Si applicano tuttavia esoneri totali dei contributi sociali per una durata di sette anni a
seguire la creazione dell’impresa, applicati al personale che è associato a mansioni legate alla
ricerca e all’innovazione.
GERMANIA
Il contratto a tempo indeterminato rappresenta quello più tipico per le Start Up, soprattutto
per le mansioni che richiedono un’alta qualificazione professionale. Comunque, nella fase
iniziale, molte delle Start Up integrano la loro forza lavoro con tirocinanti e studenti universitari
che esercitano un lavoro accessorio. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, in
Germania possono essere stipulati con una durata massima di 2 anni (p.e. contratti di sei mesi
prorogabili fino a 3 volte), mentre per le Start Up vale una durata massima di 4 anni durante i
loro primi quattro anni di vita.
46
European Employment Policy Obeservatory Review, 2014, Activating jobseekers through entrepreneurship: Start Up
incentives in Europe, European Commission.
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.28
ITALIA
La Start Up può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di
6 mesi e massima di 36. All’interno di questo arco temporale, i contratti possono essere
rinnovati più volte, senza soluzione di continuità. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere
ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi e quindi, fino ad
arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a
lavorare nella Start Up, solo con un contratto a tempo indeterminato.
Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione
sia fissa e quale variabile. La parte fissa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto,
per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile. La parte variabile
si sostanzia in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività
del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati
tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la
cessione gratuita delle medesime quote o azioni47.
PAESI BASSI
Dal 2015, il lavoratore che abbia prestato servizio, senza interruzioni superiori ai 6 mesi, per
un periodo di 2 anni o mediante 3 contratti a tempo determinato ha diritto all’assunzione a
tempo indeterminato: la regola generale circa il lavoro a termine nei Paesi Bassi è stata quindi
irrigidita dal momento che in precedenza l’arco temporale massimo per le assunzioni a tempo
determinato era fissato a tre anni. La proposta relativa all’istituzione di uno status giuridico
specifico per le Start Up innovative nei loro primi di due anni di costituzione, avanzata a inizio
2015 dai progressisti del Partito D66, punta, tra le altre cose, a introdurre delle deroghe
orientate a una maggiore flessibilità rispetto a questa norma attualmente in vigore per tutte le
aziende.
Il supporto alla creazione di impresa rientra inoltre nel novero delle politiche attive del lavoro
dei Paesi Bassi, come si vedrà anche in seguito. Rispetto al sostegno all’autoimprenditorialità
offerto ai disoccupati percettori del sussidio, la linea in vigore dal gennaio 2013 prevede la
conservazione del beneficio per più di 6 mesi dalla data costituzione dell’azienda; l’entità del
trasferimento viene tuttavia decurtata del 29%, a prescindere dalle ore lavorate e dai profitti
ricavati conducendo la Start Up. Inoltre, a favore dei disabili registrati come disoccupati presso
i Servizi per il Lavoro, l’incentivazione economica è accompagnata dall’erogazione di misure a
carattere formativo. Si noti, poi, che la generosa e capillare rete assistenziale dei Paesi Bassi
garantisce agli imprenditori i cui profitti (derivati da Start Up così come da aziende più mature)
siano inferiori alla soglia dell’assistenza sociale un beneficio monetario sotto forma di prestito o
di vera e propria integrazione reddituale (Bijstand voor zelfstandigen, Bbz).
Rispetto alla disciplina del lavoro connessa alla creazione di Start Up, più che all’inserimento
nel suo organico, va infine menzionato l’ammorbidirsi dei criteri relativi alla presenza di
lavoratori stranieri sul territorio nazionale. Le recenti regole in materia di permesso di
soggiorno a favore degli aspiranti imprenditori provenienti dai Paesi extraeuropei, infatti,
garantiscono per un periodo di 12 mesi il diritto alla residenza nei Paesi Bassi ai cittadini
stranieri in grado di comprovare lo svolgimento di tutte le attività connesse alla costituzione di
una Start Up innovativa; in direzione dell’accoglienza di imprenditori talentuosi va inoltre
l’offerta pubblica di servizi di consulenza e formazione specialistica, erogati con la formula del
“menthoring”.
REGNO UNITO
Non esistono differenze per quanto concerne la disciplina del lavoro relativa alle Start Up dal
resto delle attività imprenditoriali nel Regno Unito. Di conseguenza, le procedure di assunzione
richiedono sempre la forma scritta, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a
47
Restart, Italia. Ministero dello Sviluppo Economico Settembre 2012
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.29
termine. È fatto quindi obbligo di Legge (secondo quanto previsto dall’Employment Act del
1996) al datore di lavoro di consegnare i termini principali del contratto entro due mesi
dall’inizio dello svolgimento della prestazione, contenenti i relativi diritti (tra cui la retribuzione,
l’orario di lavoro, il diritto a riposi, permessi e ferie, nonché le sanzioni disciplinari), non solo in
un’ottica di trasparenza, ma anche quale strumento di prova in caso di ricorso a un tribunale
competente.
Le procedure assunzionali sono quindi le stesse, anche per le Start Up, e si caratterizzano per il
rispetto di alcuni elementi fondamentali: in primo luogo occorre fissare la remunerazione del
dipendente almeno pari a quanto indicato dal salario minimo nazionale (“National Minimun
Wage, di cui si approfondirà in seguito); poi la verifica se il lavoratore è in possesso di tutti i
requisiti giuridici per essere impiegato (la procedura può essere svolta anche online); infine,
per specifiche mansioni, la dichiarazione di assenza di carichi pendenti (“Disclosure and Barring
Service – DBS”). Il datore di lavoro deve comunque iscriversi preventivamente all’Agenzia
delle Entrate entro 4 settimane dalla corresponsione della prima retribuzione48.
SPAGNA
Con l’ultima riforma spagnola del lavoro (Regio Decreto-Legge n. 3/1249 del 12 febbraio,
convertito in Legge n. 3/12 del 6 luglio50) è stato introdotto il “Contratto di lavoro a tempo
indeterminato di sostegno agli imprenditori” concepito in particolar modo per le piccole imprese
che impiegano meno di 50 lavoratori. Il contratto non può essere concluso, se nei 6 mesi
precedenti l’impresa ha realizzato dei licenziamenti dichiarati illegittimi dal giudice per la
copertura di posti di lavoro del medesimo gruppo professionale o per il medesimo centro o
centri di lavoro.
Questo tipo di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno ha una durata minima di 3
anni, nell’ambito del quale può essere pattuito un periodo di prova di un anno. Se il lavoratore
ha svolto le medesime mansioni nell’impresa prima di essere assunto con questa modalità, non
è consentita la pattuizione del periodo di prova.
Tale tipologia di contratto prevede una serie di incentivi, tanto di natura fiscale quanto
consistenti in rimborsi del contributo alla previdenza sociale dovuto dall’impresa. Nell’ambito
degli incentivi, l’impresa ha diritto a una deduzione fiscale di 3.000 euro per il primo lavoratore
assunto di età inferiore a 30 anni. Nel caso in cui l’impresa assuma un disoccupato beneficiario
del sussidio di disoccupazione, ha diritto a una deduzione fiscale pari al 50% del sussidio
stesso, nel limite di 12 mensilità, in accordo alle seguenti specifiche:



il lavoratore deve aver beneficiato del sussidio per almeno 3 mesi antecedenti l’assunzione;
l’importo della deduzione a cui l’impresa ha diritto deve essere determinato all’inizio del
contratto di lavoro e non può essere modificato in seguito;
l’impresa deve richiedere al lavoratore un certificato del Servizio Pubblico per l’Impiego
sull’importo del sussidio pendente da percepire.
Il lavoratore assunto può volontariamente conciliare ogni mese, il salario con il 25%
dell’importo del sussidio che gli è stato attribuito e che è pendente al momento della
conclusione del contratto. L’assunzione di disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego dà diritto a
rimborsi del contributo alla previdenza sociale dovuto dall’impresa, in riferimento ai seguenti
gruppi:

giovani tra i 16 e i 30 anni l’impresa ha diritto a un rimborso del contributo alla previdenza
sociale per 3 anni: primo anno 83,33 euro al mese (1.000 euro l’anno); secondo anno
48
“Employing Staff for the First Time”, Governo del Regno Unito, 2014
49
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
50
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.30

91,67 euro al mese 1.100 euro l’anno); terzo anno 100 euro al mese (1.200 euro
l’anno);
per gli over 45 iscritti da almeno 12 mesi nei 18 mesi precedenti l’assunzione, l’impresa ha
diritto a un rimborso del contributo alla previdenza sociale pari a 108,33 euro al mese
(1.300 euro l’anno).
Questi rimborsi sono compatibili con altri sussidi di carattere pubblico con la medesima finalità,
qualora la somma dei rimborsi applicabili non superi il 100% del contributo alla previdenza
sociale dovuto dall’impresa. Affinché questi incentivi possano essere applicati, è necessario
tenere il lavoratore alle proprie dipendenze almeno per 3 anni dalla data di inizio del rapporto
di lavoro.
FACOLTÀ DI REMUNERAZIONE FLESSIBILE
DANIMARCA
Gli eventuali trattamenti economici collegati all'efficienza e alla produttività del lavoratore
vengono fissati nel contratto di lavoro con riferimento all’eventuale contratto collettivo e non si
individuano nella legislazione danese riferimenti a specifiche facoltà accordate alle Start Up
rispetto ad altri tipi di aziende. Tuttavia, come si rileva dal sito della Camera di Commercio
danese, la maggior parte degli accordi collettivi contiene riferimenti all’attribuzione di bonus ai
lavoratori, basati su criteri di performance; in questi casi, in genere il bonus a favore dei
dipendenti è risultato di una combinazione di 4 principali tipi di premi: di produzione, di
risultato, di qualifica e di funzione.
FRANCIA
Non esistono disposizioni specifiche per le Start Up. Secondo la giurisprudenza della corte di
cassazione, il contratto di lavoro può tuttavia prevedere una parte variabile della retribuzione
del lavoratore dipendente, a condizione che questa sia fondata su elementi oggettivi
indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, senza far cadere il rischio d'impresa sul
lavoratore dipendente. Inoltre non può essere utilizzata come strumento per ridurre la sua
retribuzione al di sotto dei minimi legali e contrattuali.
GERMANIA
La parte variabile della remunerazione non può superare quella fissa. Per il resto, è lasciato
alle parti stabilire la composizione della remunerazione.
ITALIA
La retribuzione dei lavoratori assunti da una Start Up innovativa non può essere inferiore al
minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo
applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla
redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri
obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per
l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni 51.
PAESI BASSI
Nei Paesi Bassi la remunerazione flessibile è molto diffusa allo scopo di erogare incentivi
“premianti” a favore dei lavoratori il cui rendimento sia molto elevato o le cui competenze
siano altamente specialistiche. Anche a seconda di quanto stabilito entro il contratto collettivo
di riferimento, ricompense integrative della parte di retribuzione fissa possono essere conferite
a lavoratori il cui contributo, individuale o collettivo (prodotto cioè entro un contesto di squadra
affiatato), al raggiungimento degli obiettivi generali sia considerato molto prezioso. Non
necessariamente gli incentivi sono di natura finanziaria: essi sono infatti abbastanza
frequentemente erogati sotto forma di partecipazione a viaggi aziendali o a eventi formativi,
51
La Start Up innovativa. Registroimprese.it Gennaio 2015
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.31
per esempio. Infine, alcune aziende adottano strumenti remunerativi basati sulla
partecipazione agli utili a fronte di risultati complessivi molto positivi.
Si noti, tuttavia, che non sono rilevabili specifiche libertà per le Start Up nella individuazione
delle componenti retributive fisse e variabili e che le scelte in materia si ispirano
principalmente al contratto collettivo del settore di riferimento.
REGNO UNITO
Nel Paese il salario minimo nazionale (“National Minimum Wage”), fissa i minimali orari che i
datori di lavoro hanno l’obbligo di corrispondere ai lavoratori, anche per quanto concerne i
dipendenti di imprese Start Up. Introdotto per la prima volta nel 1998, ha subito una serie di
incrementi progressivi: nel mese di marzo del 2008, il Governo ha accolto la raccomandazione
di aumentarlo del 59,2%, in termini nominali, e del 20% in termini reali. Ogni lavoratore non
può comunque essere retribuito al di sotto delle soglie orarie, comprese tra 3,10 e 7,30
sterline (circa 4,2 e 10 euro), nel periodo di paga di riferimento (settimanale o mensile) e
viene calcolato sulla base delle differenti modalità di svolgimento della prestazione
professionale: sulle ore effettivamente lavorate (“Paid by the hour”), sulle ore annuali fissate
per contratto (“Salaried hours”), sui risultati conseguiti (“output work”), sul raggiungimento di
uno specifico obiettivo, indipendentemente dalle ore necessarie (“Unmeasured work”).
SPAGNA
Come in Italia, anche in Spagna è lasciato alle parti stabilire l’entità della remunerazione e
quale parte di essa sia fissa e quale variabile, fatta eccezione per la Società a Responsabilità
Limitata di Formazione Successiva per la quale non essendo previsto un capitale minimo, la
legislazione prevede che la retribuzione annua dei soci e degli amministratori per lo
svolgimento delle loro mansioni non può superare il 20% del patrimonio netto del relativo
esercizio. Tale limite perdura per tutto il tempo in cui la società abbia un capitale inferiore a
quello previsto per le SRL, ovvero 3.000 euro.
REMUNERAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
DANIMARCA
Non si rilevano deroghe specificamente riservate alle Start Up in riferimento alla norma
generale, risalente al novembre 2011 e in vigore dal gennaio successivo, che ha in abolito le
facilitazioni fiscali e contributive precedentemente associate ai regimi di azionariato dei
dipendenti, introducendo così il criterio della regolare tassazione dei benefici derivanti dalla
partecipazione dei lavoratori al capitale sociale. È infatti stato abolito il regime di esenzione
fiscale relativo alla concessione di azioni a prezzi molto vantaggiosi (le cosiddette "azioni
privilegiate") o direttamente a titolo gratuito. Per quanto riguarda poi i piani di incentivazione
individuale basati sulla emissione di parte della retribuzione annua sotto forma di azioni, stock
options o warrants, dal 2012 non è più possibile tassare queste fonti di guadagno dei
dipendenti come redditi di capitale e a essi si applica infatti la normale aliquota da lavoro.
Si segnala infine che nelle società IVS (recentemente istituite e verosimilmente adeguate a
rispondere ai criteri di fondazione di una Start Up) vige l’obbligo di non suddivisione dei
dividendi prima dell’accumulo di capitale sociale imprenditoriale dell’ammontare di 50 mila
corone danesi (circa 7 mila euro). Questo significa che, prima che possano essere pagati i
dividendi, il 25% del profitto concorre alla formazione del capitale societario: il capitale di 1
corona dichiarato al momento della registrazione della IVS deve infatti raggiungere i 7 mila
euro, soddisfacendo quindi il requisito che si applica invece alle ApS al momento della loro
fondazione. Una volta raggiunto questo risultato, la IVS può essere convertita in ApS.
FRANCIA
Nelle Start Up innovative, i lavoratori dipendenti possono usufruire di strumenti di retribuzione
specifici. Diversi meccanismi giuridici e fiscali sono stati predisposti, che favoriscono la
partecipazione azionaria dei dipendenti. Il campo di applicazione del regime di attribuzione di
quote societarie gratuite è precisato dal Codice Generale delle Imposte CGI (articolo 163 bis
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.32
G). Si tratta più specificamente della possibilità, per le Start Up, di attribuire ai loro dipendenti
sottoposti al regime fiscale dei lavoratori dipendenti, dei buoni di sottoscrizione al loro capitale.
Per potere beneficiare di questo dispositivo le Start Up devono rispettare alcune condizioni:
 essere state registrate al registro del commercio e delle società meno di quindici anni fa;
 le azioni delle Start Up non devono essere state emesse nel quadro di una concentrazione,
di una riorganizzazione, di un'estensione o di una ripresa di attività preesistenti;
 le azioni delle Start Up non devono essere quotate in borsa;
 il capitale deve essere detenuto direttamente e continuativamente per almeno il 25% da
persone fisiche (o da parte di un'altra società di persone fisiche).
L'attribuzione gratuita di azioni costituisce una forma di retribuzione per i beneficiari, senza
peraltro comportare una presa di rischio per quest'ultimi (nessun pagamento da effettuare).
In pratica, gli investitori istituzionali ed i poteri pubblici sono più favorevoli a questo regime
che alla concessione di opzioni di sottoscrizione d'azione (stock option). Nella misura in cui
questo dispositivo dipende da un impegno unilaterale della Start Up verso i beneficiari,
un'attenzione particolare è data alle modalità d'attribuzione definitive delle azioni, il processo
di cessione di azioni gratuite comporta schematicamente tre fasi con delle regole specifiche per
ogni una di esse. La prima fase riguarda l'attribuzione delle azioni, la seconda, l'acquisizione, e
la terza la possibilità per il beneficiario di cedere le azioni dopo un tempo prestabilito.
GERMANIA
Gli strumenti di partecipazione al capitale dipendono dalla forma societaria. Per una società per
azioni (AG) lo strumento più semplice è l’azionariato dei dipendenti, mentre per le società a
responsabilità limitata (GmbH) le due possibilità più diffuse sono una partecipazione tacita
senza diritto di voto o titoli partecipativi con interessi variabili. In più esistono le “virtual stock
options”, una modalità di partecipazione che trova un interesse crescente fra la Start Up.
Contribuiscono alla motivazione dei collaboratori, detengono però la liquidità in azienda fino al
momento del cosiddetto exit, cioè la vendita di successo della Start Up. Una formula tipica
prevede delle “virtual stock options” (VSO) con un controvalore del 3% del capitale societario.
In caso di vendita, il collaboratore remunerato con le vso riceve il 3% del prezzo di vendita
(meno costi amministrativi).
ITALIA
Nell’ottica di favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management, dei dipendenti e dei
fornitori, come ad esempio gli avvocati e i commercialisti, le Start Up e gli incubatori hanno la
possibilità di assegnare quote di capitale azionario come ulteriore forma di remunerazione. Il
reddito derivante dall’attribuzione di tali strumenti finanziari non concorre alla formazione della
base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In altri termini le Start Up e gli incubatori
possono ricorrere a strumenti come “stock option” e “work for equity” a condizioni ancora più
favorevoli delle grandi società quotate in Borsa 52.
Salve le limitazioni espressamente previste a livello legislativo, l’utilità connessa alla
partecipazione dei dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo ad un
piano di incentivazione in equity è attribuibile al fatto che le Start Up innovative, attraverso la
corresponsione di questi strumenti in luogo di somme di denaro, possono sopperire ad
eventuali carenze di liquidità, mentre i beneficiari dei piani sono esclusi non solo da prelievo
contributivo, come previsto nella disciplina generale, ma anche da prelievo fiscale.
Inoltre, l’eventuale presenza di vincoli temporali per l’attribuzione definitiva delle quote o
azioni, o per l’esercizio della “stock option”, sono di fatto un incentivo alla permanenza nella
società da parte del soggetto remunerato (il c.d. “effetto fidelizzazione”), importante nei settori
in cui il capitale umano risulta decisivo per il successo dell’iniziativa imprenditoriale e la
concorrenza nella domanda di servizi manageriali è di conseguenza più intensa.
52
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.33
Il Piano di Incentivazione Equity è uno strumento di avvicinamento degli interessi
dell’imprenditore agli interessi dei suoi collaboratori. Nel caso specifico di dipendenti o di
amministratori anche dipendenti, è una forma di retribuzione che consiste nella parte variabile
del compenso collegata all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del
lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra
le parti. La Circolare della Agenzia delle Entrate 11 giugno 2014 n. 16/E specifica che “il
regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di
strumenti finanziari è stato introdotto “nell’ottica di fornire alle Start Up innovative ed agli
incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del
management” (art. 3.1.1). Sono compresi fra i beneficiari, prosegue la Circolare, “(i) gli
amministratori; (ii) i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la Start Up
innovativa […] anche se a tempo determinato o part-time; (iii) i collaboratori continuativi, vale
a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene
normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali
[…]” (art. 3.1.2.)53.
PAESI BASSI
Il reddito derivato dal possesso di azioni, “stock option”s o “warrants” eventualmente emessi
come componente della remunerazione è regolarmente tassato nei Paesi Bassi e gli incentivi
fiscali in favore del possesso di azioni da parte dei dipendenti sono stati rimossi nel 2012. Le
azioni sono quindi tassate come reddito ordinario, in base alla differenza tra il prezzo di
esercizio e il loro effettivo valore al momento dell’esercizio, e non si rilevano regimi speciali a
vantaggio delle Start Up. Peraltro, al possesso di un pacchetto azionario superiore al 5% del
totale delle quote aziendali, la pressione fiscale sul dipendente aumenta in base al principio di
un suo significativo interesse nella società. A tal proposito si può fare presente che alcuni
analisti e studiosi hanno rilevato, anche di recente, una scarsa conoscenza e propensione
imprenditoriale all’utilizzo di schemi di azionariato a favore dei dipendenti 54.
REGNO UNITO
Esistono alcuni schemi che consentono alle Start Up di remunerare i propri collaboratori e
dipendenti con strumenti di partecipazione al capitale sociale, associati ad un sistema di
agevolazioni fiscali. Nello specifico:



APS – “Approved Profit Sharing”. Si tratta di un fondo fiduciario costituito per acquistare
azioni e allocarle ai lavoratori. L’impresa può dedurre dalle imposte tutti i versamenti in
esso effettuati; le quote devono rimanere depositate per almeno due anni, in aggiunta sono
esenti dal prelievo fiscale in caso di vincolo triennale55;
SAYE – “Save as you earn”. I dipendenti o collaboratori possono acquistare azioni dietro la
stipula di un contratto di deposito per versare una somma fissa mensile, compresa tra 5 e
250 sterline. Alla scadenza ricevono un bonus fiscale, determinato dal Dipartimento del
Tesoro ed equivalente al tasso di interesse fisso applicato56;
CSOP – “Company Share Option Plan”. L’impresa concede al collaboratore la possibilità di
acquistare azioni ad una data predeterminata nel breve periodo, ai correnti prezzi di
mercato. Le opzioni sulle azioni possono valere fino ad un importo di 30 mila sterline, senza
alcuna tassazione sull’incremento di valore intercorrente tra l’opzione e l’allocazione delle
quote. Requisito minimo è l’adesione per un periodo di almeno tre anni a tale schema
incentivante57.
53
Modello commentato di piano di incentivazione in equity per la Start Up innovativa e l’incubatore certificato.
Ministero dello Sviluppo Economico. Marzo 2015
54
Cfr, per esempio, Inge Meeuwenoord, 2014, “Share options as an instrument to attract & retain talent for Dutch
Start Ups”, University of Twente, Enschede.
55
http://download.pwc.com/ie/pubs/2012_apss_nov.pdf
56
https://www.gov.uk/tax-employee-share-schemes/save-as-you-earn-saye
57
“Company Share Option Plan Scheme template”, Direct.Gov, February 2015
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.34
Sia il piano per la condivisione dei profitti (APS) che il sistema denominato SAYE sono
accessibili a tutti i dipendenti e collaboratori della Start Up, tra cui i lavoratori a tempo
parziale. L’opzione prevista dal CSOP di cui sopra è invece a discrezione dell’impresa; è altresì
possibile aderire a piani che non rientrano in quelli appena descritti, predisposti a livello
aziendale, senza però beneficiare delle relative agevolazioni fiscali.
SPAGNA
In Spagna gli strumenti di partecipazione al capitale, come forma di remunerazione dei
collaboratori e dipendenti è prevista dalla normativa. La recente riforma del sistema tributario
spagnolo introdotta dalla Legge 26/201458 ha però peggiorato la fiscalità prevista per tale
fattispecie prevedendo alcune condizioni spesso di difficile realizzazione. Ciò impedisce un
utilizzo diffuso di tale strumento. Difatti la tassazione di tale forma di remunerazione colpisce
sia nella fase dell’acquisto delle partecipazioni che nella fase della vendita prevedendo
esclusivamente un’esenzione pari a 12.000 euro all’atto dell’acquisto applicabile soltanto a
determinate condizioni. Pertanto in Spagna le Start Up non sono particolarmente
avvantaggiate nell’utilizzo di tale forma di remunerazione.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
DANIMARCA
Non si rilevano schemi di agevolazione riconducibili al credito di imposta per l’assunzione da
parte di Start Up di lavoratori individuati secondo criteri attinenti il loro livello di qualificazione.
Il Governo danese è tuttavia molto impegnato nella promozione di schemi che facilitino
l’assorbimento di personale qualificato da parte di imprese operanti in settori innovativi e ad
alto potenziale di crescita. Nel 2012, per esempio, è stata lanciata una strategia per
l’innovazione centrata sul sostegno alla collaborazione e allo scambio di conoscenza tra mondo
della ricerca e dell’imprenditoria. Le piccole e medie imprese innovative e interessate
all’assunzione di personale altamente qualificato possono beneficiare dei programmi che,
puntando sulla stretta connessione tra istruzione terziaria e produzione “knowledge-intensive”,
favoriscono la possibilità di assumere giovani in uscita da percorsi formativi. Come già
menzionato, inoltre, i requisiti temporali e amministrativi in materia di soggiorno di cittadini
stranieri ad alto livello di qualificazione sono stati resi meno stringenti allo scopo di favorire la
permanenza nel Paese di forza lavoro preparata allo svolgimento di mansioni ad alto contenuto
di specializzazione.
FRANCIA
Il governo francese ha varato una misura denominata CICE (Credito D’imposta per la
Competitività delle imprese) con l’obiettivo di incrementare la competitività delle imprese
attraverso agevolazioni fiscali in materia d'investimento, ricerca, innovazione, formazione,
assunzione di personale per ridurre il costo del lavoro in materia d’investimento, ricerca e
sviluppo. Per avere il beneficio di queste agevolazioni, l'impresa deve illustrare nei suoi conti
annuali l'utilizzo del credito d'imposta conformemente a quest'obiettivi. Per il 2013 sono stati
stanziati dieci miliardi di euro, per il 2014 quindici miliardi e per il 2015 sono previsti altri venti
miliardi.
GERMANIA
Non esiste attualmente un regime fiscale agevolato per l’assunzione di personale altamente
qualificato.
58
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.35
ITALIA
Un ulteriore agevolazione, con un regime di favore per le Start Up innovative e gli incubatori
certificati, spetta a tutti i titolari di reddito di impresa e vale per le assunzioni a tempo
indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato, di personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. In questo secondo caso, il
personale dovrà essere impiegato in attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo
sperimentale.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per
un periodo massimo di un anno e per un tetto annuale di 200 mila euro. Il costo aziendale è
rappresentato dall’effettivo costo salariale sostenuto dall’impresa, inclusi la retribuzione lorda
(prima delle imposte), i contributi obbligatori e quelli assistenziali per figli e familiari. L’accesso
all’agevolazione è concesso in regime de minimis alle Start Up innovative e agli incubatori
certificati (per le assunzioni avvenute a partire dal 19 dicembre 2012 e successive all’iscrizione
dell’impresa alla sezione speciale del Registro delle imprese), soggetti per i quali è prevista una
riserva di 2 milioni di euro. In caso di esaurimento di dette quote, i soggetti accedono, in
regime de minimis, alle rimanenti risorse disponibili.
Per le Start Up innovative e gli incubatori certificati è agevolabile anche il costo aziendale
relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato.
Inoltre, la domanda di accesso all’incentivo sarà redatta in forma semplificata 59.
PAESI BASSI
La Legge sulla promozione della Ricerca e dello Sviluppo (WBSO) prevede una riduzione delle
imposte sul reddito da lavoro svolto nell’ambito della ricerca finalizzata allo sviluppo di
prodotti, processi produttivi e software. Lo stanziamento per tali deduzioni è di 794 milioni di
euro per il 2015 (quasi 40 milioni di euro in più di quelli già stanziati nel 2014). Gli
imprenditori che vogliano godere del regime WBSO devono presentare una domanda
contenente la stima delle ore che prevedono di destinare ad attività di ricerca e sviluppo e, se
accordata, la sovvenzione copre progetti di durata compresa tra i 3 e i 12 mesi (e può essere
richiesta fino a 3 volte durante l’anno). La WBSO si concretizza in una deduzione (che si basa
sul numero di ore lavorate) dell’imposta sul reddito da trasferire al lavoratore impegnato in
attività ad alta intensità di conoscenza; gli stessi imprenditori indipendenti, che svolgano
attività certificata di ricerca e sviluppo in prima persona per un ammontare minimo di 500 ore
annue, possono godere delle detrazioni di imposta. In linea molto generale, nell’ipotetico caso
di una Start Up costituita da non più di 5 anni, che abbia goduto della WBSO per un periodo
compreso fino a 3 anni e sia in grado di documentare l’erogazione di retribuzioni pari a 60 mila
euro per attività lavorative prestate in ambito di ricerca e innovazione, la riduzione mensile
delle imposte pagate sul costo del lavoro può arrivare al 50%.
A partire dal 2015, solo le imprese hanno accesso al regime WBSO, che era invece disponibile
anche per università e istituti di ricerca che impiegavano forza lavoro nello svolgimento di
ricerche commissionate da aziende; pertanto, il “Contract Research Facility” precedentemente
in vigore è stato abolito.
Nel 2014 anche un altro intervento si è concentrato in modo specifico sulla facilitazione delle
assunzioni di ricercatori universitari, ingegneri, progettisti e direttori di marketing con titolo
d'istruzione terziaria e comprovata esperienza professionale, considerati nei Paesi Bassi
“personale altamente qualificato”. Con una sovvenzione pari al 50% del costo del distacco del
lavoratore, chiamato a coprire una nuova funzione entro la piccola o media impresa
beneficiaria della misura incentivante (e non a sostituire altri dipendenti), gli imprenditori
hanno potuto contare su contributi di durata al massimo annuale fino a 50 mila euro;
l’iniziativa potrebbe essere replicata nel 2015.
59
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.36
Per quanto riguarda invece le politiche attinenti la formazione di personale particolarmente
qualificato e in grado di rispondere alle esigenze della domanda di lavoro proveniente dai più
dinamici contesti produttivi, si segnala come nel 2013 sia stato siglato il “2020 National
Technology Pact” tra datori di lavoro, lavoratori, autorità regionali, istituzioni educative e
formative e studenti, volto a diffondere la preparazione tecnica specialistica richiesta dalle
aziende più avanzate.
REGNO UNITO
Vengono promosse una serie di agevolazioni a favore del datore di lavoro che implicano
indirettamente vantaggi assunzionali, anche in caso di personale qualificato. Nel 2014 è stato
varato il Credito d’Imposta Occupazionale (“Employment Allowance”), in grado di assicurare
una riduzione pari ad almeno 2 mila sterline all’anno, per quelle imprese i cui dipendenti
percepiscono un salario pari a quello minimo nazionale. A titolo di esempio, un’impresa con 10
dipendenti in tale regime vede assegnarsi un credito d’imposta del 40%, passando da un
imponibile di circa 4.800 sterline (6.500 euro) a quello di 2.800 (3.808 euro)60. Si tratta di una
misura definita come “cash back on jobs”, un vero e proprio “storno occupazionale” destinato
alla realizzazione di nuovi posti di lavoro soprattutto nelle imprese di nuova costituzione.
Inoltre, a partire dal Bilancio Nazionale dello Stato del 2011, è stata avviata la costituzione
delle cosiddette Aree Geografiche Imprenditoriali (“Enterprise Zones”), territori in cui le Start
Up e le piccole imprese possono ricevere incentivi per la nuova costituzione e per lo sviluppo,
fino all’esonero totale per 5 anni delle imposte locali, assieme a prestiti per l’acquisto di nuovi
macchinari ed equipaggiamenti. In tale ambito, è stato promosso nel 2014 uno schema pilota
da 15 milioni di sterline, con 4 Università dislocate in tali Aree (“University Enterprise Zones”
presso Bristol, Bradford, Liverpool e Nottingham), al fine di incoraggiare la costituzione di Start
Up ad elevata tecnologia proprio nei pressi degli Atenei, con le evidenti ricadute positive in
materia di assunzione di personale altamente qualificato61.
SPAGNA
La normativa concede un credito d’imposta commisurato al 25% delle spese sostenute per
ricerca e sviluppo; per l’importo che eccede la media delle spese sostenute nei due anni
precedenti, il credito è riconosciuto nella misura del 42%. Il credito è ridotto di un ammontare
pari al 65% dei contributi ricevuti a sostegno dell’attività di ricerca e sviluppo; la parte di
credito d’imposta non utilizzata nell’esercizio può essere utilizzata nei successivi quindici
periodi d’imposta.
In aggiunta, è possibile beneficiare di un ulteriore credito pari al 17% delle spese relative al
personale dipendente impiegato in attività di ricerca e sviluppo e all’8% delle spese relative a
beni materiali e immateriali utilizzati nel progetto. Le attività di ricerca e sviluppo che si
concretizzano in innovazione tecnologica di prodotti esistenti beneficiano di un credito
d’imposta pari all’8% (12% se il progetto è portato avanti con università o centri pubblici di
ricerca)62.
INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP
DANIMARCA
Il governo offre incentivi, declinati su base regionale, per i piccoli investitori disponibili al
finanziamento delle Start Up. In alcune Regioni, quanti abbiano investito capitale in aziende
giovani, di piccole dimensioni, ad alto potenziale innovativo e di crescita e possono vedersi
riconosciuti degli sgravi fiscali, sotto forma di credito di imposta, sui ritorni economici legati a
60
http://www.growthbusiness.co.uk/growing-a-business/business-regulations/2455707/employment-allowance-is-mybusiness-eligible-for-a-tax-cut.thtml#sthash.ZkYGMPpP.dpuf
61
“Enterprise Zones”, di Matthew Ward, House of Commons, August 2014
62
“Imposizione societaria. Regimi fiscali a confronto”, a cura di Claudia Cattani e Giorgia Carrarese, Deloitte, 2011
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.37
questi investimenti. A seconda della Regione, varia sia la classificazione fiscale associata a
questa forma di proprietà che la possibilità di diluire negli anni il credito di imposta.
Quanto ai soci, in Danimarca il reddito da capitale è soggetto a una tassazione del 23,5% nel
2015 (tasso che sarà ridotto al 22% nel 2016), a prescindere da l tipo di società; tuttavia, la
legge prevede la detrazione dal computo dei profitti tassabili di una quota fino al 25% delle
spese affrontate nei primi anni di conduzione di una nuova impresa; questa regola relativa
all’ammortamento si applica a vari tipi di società, senza quindi essere specificamente riferita
alle Start Up.
FRANCIA
Esistono vari dispositivi che permettono alle persone fisiche che investono nelle Start Up di
usufruire di detrazioni fiscali. Si possono citare:


Plan d’épargne en action (PEA). Si tratta di un conto bancario costituito da azioni
provenienti esclusivamente da piccole medie imprese. La fiscalità applicata ai benefici legati
a questo tipo d’investimento è molto favorevole rispetto ad altri investimenti dello stesso
tipo;
le società d’investimento di Business Angels. La costituzione di raggruppamenti di
“Business Angels” è stata facilitata per consentire l’incremento degli importi unitari degli
investimenti fatti da “Business Angels” attraverso la creazione di società d'investimento
specifiche SIBA, passando il numero massimo dei membri che le compongono da 50 a 149
ed eliminando l’obbligo di avere lavoratori dipendenti.
GERMANIA
L’opportunità di incentivi fiscali per investimenti in Start Up è un tema molto presente in
Germania. Sia l’attuale Cancelliere Merkel che il Ministro dell’Economia Gabriel ne hanno
parlato in varie occasioni negli ultimi due anni, come di un tassello importante della prossima
riforma fiscale. Nonostante ciò, non sono ancora stati fatti passi concreti in questa direzione.
ITALIA
Per le persone fisiche che investono in Start Up innovative è prevista una detrazione
dall’imposta lorda sui redditi pari al 19% della somma investita, fino a un importo massimo di
500 mila euro. Per le società, una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma
investita nel capitale sociale, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro.
Per investimenti in Start Up a vocazione sociale, o che sviluppano e commercializzano
esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la
detrazione per le persone fisiche è aumentata al 25% e la deduzione per le società è
aumentata al 27%.
Gli incentivi fiscali valgono sia in caso di investimenti diretti in Start Up, sia in caso di
investimenti indiretti per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
(OICR) o altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di imprese.
L’incentivo è calcolato sul 100% della somma se si investe per tramite di OICR; se si investe
per tramite di altre società di capitali la somma è proporzionale agli investimenti effettuati
dall’intermediario nelle Start Up. L’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo
dell’investimento per un periodo di almeno due anni.
La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima di questo arco
temporale determina la decadenza dai benefici. Così come la riduzione di capitale nonché la
ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote
delle Start Up o delle società che vi investono in modo prevalente63.
63
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.38
PAESI BASSI
In linea generale, sui redditi aziendali si applica una tassazione del 20% sui profitti fino a 200
mila euro e del 25% sui profitti che eccedono questa soglia. Tuttavia, uno dei maggiori
incentivi fiscali riservato non solo alle Start Up ma a tutte le aziende a elevato contenuto
innovativo è rappresentato dall’“Innovation box”: con questo regime, come già accennato in
apertura, tutti i redditi derivati da attività qualificate come innovative (in relazione all’esistenza
di brevetti e diritti di proprietà intellettuale o, dal 2008, all’elevato contenuto di ricerca e
sviluppo che comunque le caratterizza) rientrano in un regime fiscale decisamente vantaggioso
dal momento che a essi si applica un tasso di imposizione fiscale pari al 5%. È inoltre possibile
dedurre dal reddito complessivamente tassabile più della metà delle spese o degli investimenti
documentati in ricerca e sviluppo.
REGNO UNITO
Esistono in favore delle Start Up una serie di schemi incentivanti dedicati, il primo dei quali è
denominato EIS (“Enterprise Investment Scheme”), diretto a sostenere prestiti ai quei progetti
imprenditoriali ritenuti rischiosi per via di una mancata esperienza pregressa o dell’oggetto
stesso dell’attività. Le azioni emesse nell’ambito dell’EIS sono di tipo ordinario, non
rimborsabili e prive di diritti privilegiati sul patrimonio sociale in caso di liquidazione. Possono
tuttavia detenere diritti limitati sui dividendi, a patto che essi non siano di tipo “cumulativo”,
ossia seppure esigibile non viene versato, obbligando la società a pagare in un secondo
momento.
Lo schema si applica quindi solo alle persone fisiche, che sottoscrivono le quote nell’ambito
dell’EIS. L’incentivo fiscale è pari al 30% delle quote stesse (fino al 6 aprile 2011 era pari al
20%, con un investimento minimo di 500 sterline), da considerarsi sulla dichiarazione
individuale dei redditi per l’anno fiscale in cui l’investimento è stato fatto. Il credito d’imposta
può essere richiesto fino ad un massimo di un milione di sterline, per una deduzione fiscale
annuale fino a 300 mila sterline, con l’esenzione della tassazione sulle plusvalenze (“capital
gain”)64.
Un altro schema governativo è quello denominato “Start Up Loan”, ossia un prestito individuale
per lo sviluppo di attività imprenditoriali, diretto soprattutto al sostegno delle Start Up in fase
di costituzione o avviate da non più di 12 mesi, in alcune circostanze fino a 24 mesi. Ciascuna
persona fisica con più di 18 anni, residente nel Regno Unito, può richiedere tale prestito, sulla
base di un piano industriale valido e con l’intento di utilizzare tale prestito proprio per
l’iniziativa imprenditoriale. È altresì obbligatoria la sede legale nel Paese per tutta la durata
della concessione. Ciascun prestito, variabile in base alle necessità del richiedente e sul piano
industriale presentato, si attesta mediamente sulle 6 mila sterline (circa 8.200 euro). Soltanto
un prestito per ciascuna singola persona può essere concesso, tuttavia più di una persona in
una Start Up può avanzare la richiesta. Non si tratta di un’erogazione a fondo perduto, bensì
richiede il rimborso delle somme in un arco temporale compreso tra 1 e 5 anni, con un tasso di
interesse annuale del 6%65.
Per quanto concerne la disciplina degli adempimenti fiscali, ciascuna impresa deve adempiere
ai relativi obblighi periodici, tenendo la propria contabilità e presentando annualmente la
propria dichiarazione dei redditi. Il bilancio d’esercizio è obbligatorio solo in caso di un fatturato
superiore alle 350 mila sterline. La tassazione è inoltre poco onerosa, uno dei punti di forza
circa la capacità del Regno Unito di promuovere nuova impresa, con l’aliquota pari al 20% per
le aziende con un profitto fino a 300 mila sterline, incrementata al 23% per redditi superiori.
64
https://www.gov.uk/government/publications/the-enterprise-investment-scheme-introduction/enterpriseinvestment-scheme
65
http://www.Start Uploans.co.uk/
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.39
SPAGNA
Tra gli strumenti a disposizione dell'amministrazione per promuovere l'innovazione
imprenditoriale vi sono numerosi incentivi e sgravi fiscali. Gli incentivi fiscali sono basati su
detrazioni fiscali per le imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo e/o innovazione
tecnologica. Gli sgravi invece riguardano i contributi datoriali alla previdenza per il personale di
ricerca. L’accesso a tali strumenti è libero e non è condizionato all’appartenenza a determinati
settori industriali.
Le detrazioni fiscali per i progetti di I+D+i tecnologica sono alcuni degli strumenti utilizzati
dall’amministrazione generale dello Stato per incoraggiare le attività di ricerca, sviluppo e
innovazione attraverso le riduzioni sulle imposte.
Per i periodi di imposta a partire dal 2015 il quadro normativo è la Legge 27/20014, del 27
novembre in materia di Imposte sulle società66. Nel Capitolo IV, l’art. 35, contiene una serie di
misure che regolano le detrazioni fiscali per I+D+i, e l’art. 39 le relative norme di applicazione.
Ai fini degli incentivi fiscali la Legge 27/2014 ingloba quanto previsto dalla Legge 14/2013, del
27 settembre, a sostegno degli imprenditori e loro internazionalizzazione (che include anche
misure fiscali di sostegno agli investimenti in Start Up e in ricerca e sviluppo; regola il regime
di IVA per cassa e ha modificato sostanzialmente il regime di Patent Box).
Il sistema spagnolo di detrazioni fiscali per I+D+i è uno dei più favorevoli al mondo, potendo
raggiungere fino il 42% dei costi diretti. Rispetto ad altri incentivi all’I+D+i, le detrazioni fiscali
hanno i seguenti vantaggi:


presentano degli effetti fiscali equiparabili a quelli della sovvenzione, ma non sono tassati;
l’applicazione è libera e generale, per tutte le imprese, indipendentemente dal codice CNAE
(Clasificación Nacional de Actividades Económicas) o dalle dimensioni;
L’ammontare della detrazione fiscale è proporzionale agli investimenti effettuati in I+D+i e
viene applicata sulla liquidazione annuale delle imposte sulle società, fino a un certo limite di
quota. La parte di detrazione che non trova capienza nell’anno in questione può essere
utilizzata negli anni successivi.
I rimborsi della quota datoriale dei contributi previdenziali per il personale di ricerca adibito
solo ad attività di I+D+i non rappresentano un incentivo fiscale ma sono legati all’assunzione
e al mantenimento del lavoro con riferimento esclusivo ad attività di I+D+i. I destinatari sono i
soggetti sottoposti al pagamento delle imposte sulle società. Questo incentivo, regolato dalla
Disposizione Aggiuntiva Settantesima della Legge 17/2012, Finanziaria per il 2013, è stato
sviluppato nel Regio Decreto 475/2014, del 13 giugno, sugli sgravi contributivi alla Previdenza
Sociale per il personale di ricerca. Gli aspetti più salienti del Regio Decreto 475/2014
riguardano:



66
un rimborso del 40% nell’apporto datoriale alla contribuzione per la previdenza sociale per
il personale di ricerca;
sono oggetto di questi incentivi i lavoratori inclusi nei gruppi 1, 2, 3 e 4 di contribuzione al
regime Generale della Previdenza sociale67 che si occupano esclusivamente di I+D+i (come
previsto dall’art. 35 della Legge sulle imposte delle società);
viene stabilita la piena compatibilità tra gli sgravi previdenziali relativi al personale adibito
alla ricerca e la deducibilità delle quote tributarie sulle imposte sul reddito delle societa per
le PMI innovative (riconosciute come tali dalla qualifica di “PYME innovadora” e che figurino
nel Registro gestito dal Ministero dell’Economia); per le altre imprese può esserci
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
67
Appartengono ai gruppi 1,2,3, e 4 i seguenti lavoratori: ingegneri e laureati, personale di alta direzione, ingegneri
tecnici, periti e assistenti qualificati; capi amministrativi e di laboratorio, assistenti non qualificati.
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/contenidos/guia_14_28_6.htm
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.40


compatibilità sempre che non vengano applicati entrambi gli incentivi allo stesso
ricercatore;
le imprese che applicano gli sgravi in relazione a 10 o più ricercatori dovranno presentare
una relazione motivata rilasciata del Ministero dell’Economia;
le disposizioni del Regio Decreto si applicano retroattivamente al personale di ricerca a
tempo pieno iscritto alla previdenza sociale a partire dell’1 gennaio 2013.
Il patent box è un regime di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dalla cessione
(o trasmissione in alcuni casi) di attività immateriali. Si tratta pertanto di un incentivo volto a
favorire la valorizzazione e il trasferimento di conoscenza e tecnologia di alcune attività
immateriali come per esempio: il diritto e l’uso di brevetti, disegni, modelli, progetti, formule.
diritti su informazioni relative a esperienze industriali, commerciali o scientifiche, incluso il
know how. La legislazione spagnola privilegia la cessione di beni immateriali affinché la
tecnologia non resti all’interno dell’azienda che l’ha sviluppata. I ricavi derivanti dalla cessione
o in alcuni di casi trasferimento di tecnologia vengono tassati solo per il 40%. Il quadro
normativo, per i periodi di imposta a partire dal 2015 è rappresentato dall’art. 23 delle Legge
27/2014, del 27 novembre relativa alle imposte sulle società.
Con la Legge n. 14, del 27 settembre 2013, di sostegno agli imprenditori e loro
internazionalizzazione, il Governo spagnolo ha inteso incrementare il ventaglio di aiuti a favore
degli imprenditori introducendo nell’ordinamento giuridico nuovi sistemi per rendere più fluido
l’inizio, la gestione e la chiusura dell’attività economica. Le misure adottate dal legislatore sono
numerose e di varia natura e riguardano l’aspetto fiscale, finanziario e commerciale. Attraverso
la creazione di una nuova figura, quella dell’”imprenditore a responsabilità limitata” le persone
fisiche possono evitare che in caso di fallimento della propria impresa, la responsabilità
derivata dai propri debiti imprenditoriali, possa coinvolgere l’abitazione di proprietà (di valore
inferiore o uguale a 300.000 euro). La legge prevede la possibilità di creare una “Società
Limitata di formazione successiva” (SLFS), il cui capitale non può essere inferiore ai 3.000
avente regime identico alle normali società limitate, eccetto che per alcune obbligazioni
specifiche tendenti a garantire una adeguata protezione di terzi.
Per ovviare ai problemi di liquidità e accesso al credito da parte delle imprese è stato previsto
nell’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), per le imprese con un volume di affari
inferiore ai 2 milioni di euro, un regime speciale di IVA per cassa in base al quale le imprese
possono decidere volontariamente se optare per pagare l’IVA al momento dell’emissione delle
fatture, oppure dopo aver realmente incassato l’importo dai clienti. Al fine di promuovere
l’investimento in imprese di nuova o recente costituzione, la norma contempla l’applicazione di
deduzioni del 20% dell’IRPEF in occasione dell’investimento e l’esenzione totale delle
plusvalenze realizzate al momento del disinvestimento purché vengano reinvestite in una
nuova società. Per le società di nuova creazione, costituite a partire dal 1° gennaio 2013, è
prevista, per il primo periodo di imposta in cui la base imponibile risulta positiva e nel
seguente, una tassazione inferiore secondo le seguenti modalità:


per la parte di reddito imponibile tra zero e 300.000 euro, la tassazione è al 15%;
per la parte eccedente la tassazione è al 20%.
L’EQUITY CROWDFUNDING
DANIMARCA
In Danimarca le piattaforme per il crowdfunding sono alla portata delle sole società per azioni
(“Aktieselskab”, AS) ma non delle piccole e medie imprese registrate come ApS o delle IVS a
causa del divieto, per queste tipologie di imprese al cui interno ricadono in genere le Start Up,
di offerta e cessione di azioni al pubblico. La questione è all’ordine del giorno e nel 2015 si
aspettano sviluppi significativi in tal senso.
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.41
FRANCIA
Il decreto n° 2014-559 del 30 maggio 2014 relativo al “finanziamento partecipativo” crea un
quadro giuridico per il finanziamento partecipativo che viene definito come un sistema di
finanziamento che permette alle imprese di fare appello ad un gran numero di persone per
finanziare progetti senza ricorrere alle banche.
il decreto prevede una nuova figura di operatore finanziario chiamato “consigliere in
investimenti partecipativi” autorizzato a sviluppare operazioni di finanziamento sotto forma di
titoli finanziari (crowd-equity).
Le persone alla ricerca di un finanziamento potranno presentare il loro progetto su una
piattaforma Internet autorizzata che avrà lo statuto d'intermediario in finanziamento
partecipativo. Le persone fisiche private potranno così finanziare direttamente imprese
concedendo loro crediti.
GERMANIA
In Germania esistono ormai una serie di piattaforme online dedicate alla raccolta di capitale
con la modalità del crowdfunding. La prima piattaforma è stata creata nel 2011 e si chiama
Seedmatch che fino ad oggi ha finanziato 76 progetti con un capitale totale di quasi 23 milioni
di Euro. Altre piattaforme includono www.fundsters.de, che offre raccolte di capitale oltre i
100.000 € e www.bergfuerst.com, che rappresenta la prima piattaforma autorizzata dalla
BaFin, l’ente di sorveglianza per i servizi finanziari e le banche che risponde al Ministero
Federale delle Finanze, per l’emissione di titoli di investimento (crowdinvesting).
ITALIA
Una considerevole spinta per il consolidamento finanziario delle nuove imprese innovative può
giungere anche dalla raccolta di capitale di rischio attraverso portali online (“equity
crowdfunding”). La Legge n. 221/12 ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni
specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè,
di creare fiducia negli investitori.
La Consob ha adottato il Regolamento il 26 giugno 2013 (Delibera n. 18592/13), al termine di
un processo di consultazione pubblica. L’Italia è divenuto il primo Paese nel mondo a dotarsi di
una regolamentazione di dettaglio dedicata all’equity crowdfunding, dimostrandosi apripista. La
Consob, nell’ambito del perimetro del mandato del legislatore, ha introdotto l’obbligo di
registrazione per i gestori “puri" di portali, mentre i gestori autorizzati come banche e SIM
possono gestire portali online senza obbligo di registrazione, ma mantengono l’obbligo di
comunicazione alla Consob e sono inclusi in una sezione dedicata del registro, ai fini della
trasparenza. Il Regolamento definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento
dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse,
parità di trattamento dei destinatari delle offerte), alle informazioni (corrette, aggiornate,
chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli investitori possano ragionevolmente
comprendere la natura dell’investimento e prendere le decisioni in modo consapevole.
Il Regolamento individua poi specifici elementi informativi che devono essere pubblicati dai
gestori in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di tecniche
multimediali, relativi alla gestione del portale, all’investimento in Start Up innovative e alle
singole offerte presenti sul portale. Oltre a fornire informazioni sull’investimento, il gestore
assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte, solo
gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle informazioni
pubblicate sul portale, risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena
comprensione delle caratteristiche essenziali dell’investimento e dichiarato di essere in grado di
sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendono
effettuare. Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che
operano nei confronti degli investitori. Nell’intento di graduare gli oneri e favorire lo sviluppo
del fenomeno, tali regole non si applicano al ricorrere di determinate condizioni relative al
controvalore dell’ordine e alla natura dell’investitore: le soglie rilevanti sono 500 euro per
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.42
investimento e 1.000 euro annui per le persone fisiche, 5.000 euro per investimento e 10.000
euro annui per le persone giuridiche.
Ai fini del perfezionamento delle offerte, spetta al gestore del portale verificare che una quota
almeno pari al 5% degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da
fondazioni bancarie o da incubatori. Tra gli investitori professionali, interessante l’inserimento
degli incubatori di Start Up innovative. Proprio coloro che fanno crescere queste realtà,
diventano i primi a poterle sostenere anche investendo in esse tramite “equity
crowdfunding”68.
PAESI BASSI
L’offerta e la cessione di azioni a investitori non accreditati mediante il ricorso alle apposite
piattaforme è possibile per tutti i tipi di azienda, benché effettivamente siano più spesso i
piccoli imprenditori nella fase di avvio a fare ricorso al crowdfunding. Gli organismi regolatori e
supervisori del crowdfunding sono la Banca Centrale e l’Autorità per i Mercati Finanziari e, dal
punto di vista del finanziatore, essi distinguono diversi modelli: prestito, donazione e
sponsorizzazione e investimento. In questo ultimo modello ricade lo specifico caso dell’equity
crowdfunding, che prevede che il finanziatore riceva in cambio azioni o altri titoli di credito
quali le obbligazioni.
Una delle più note piattaforme on-line specializzata nell’equity crowdfunding è Symbid, fondata
nel 2011, che consente agli investitori non accreditati di finanziare, a partire da piccole some
(20 euro), Start Up e aziende in crescita. Symbid si è via via affermata a livello internazionale
grazie a una infrastruttura tecnologica innovativa, all’interfaccia di semplice utilizzo,
all’assistenza e al “coaching” offerto agli imprenditori in fase di pianificazione della campagna e
all'impegno a fornire un ambiente di finanziamento sicuro sia per gli investitori e che per gli
imprenditori.
REGNO UNITO
Il termine “crowdfunding” riguarda la possibilità di finanziare progetti innovativi, e quindi anche
quelli relativi all’avvio di nuove attività imprenditoriali, attraverso investimenti effettuati
tramite la rete internet. Nel Regno Unito, pur non essendo regolato in modo specifico, si
caratterizza per la presenza di una serie di Fondi e delle relative piattaforme informatiche di
investimento. Alcuni di questi sono specializzati esclusivamente in investimenti ad elevata
tecnologia, altri sono organizzati per coprire specifiche aree geografiche, ad esempio quelle del
Nord Est del Regno o le Midlands.
Tra tutti, spicca SEEDRS69, una piattaforma web per il sostegno economico alle Start Up con
due obiettivi: il primo mira ad allargare la platea dei potenziali finanziatori, che possono agire
anche da mentori e sostenitori, per accrescere gli investimenti nelle imprese di interesse; in
secondo luogo concedere la possibilità di ottenere una rendita dagli investimenti effettuati,
nonché di collaborare alla creazione e all’avvio di nuova impresa. Non si tratta quindi di mere
dotazione anche perché attraverso il finanziamento delle iniziative imprenditoriali attraverso il
portale, si riceve un ritorno economico in caso di successo dell’iniziativa.
Può aderire al crowdfunding chiunque abbia compiuto 18 anni e che, ai fini dell’investimento,
accetti anche gli eventuali rischi. La Start Up è vincolata all’emissione di azioni ordinarie al
Fondo amministratore; questa modalità, e non la titolarità azionaria direttamente in capo agli
investitori, consente non solo una maggiore semplificazione amministrativa in capo
all’imprenditore, ma soprattutto permette una più efficace concentrazione riguardo le fasi di
avviamento della Start Up.
68
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
69
https://www.seedrs.com/
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.43
SPAGNA
In Spagna il fenomeno del crowdfunding è in rapida ascesa tanto da spingere il legislatore a
prendere provvedimenti in merito. Il 27 gennaio 2015 è stato approvato un Disegno di Legge
sull’Incentivazione al finanziamento delle imprese 70 che introduce un nuovo quadro giuridico
volto a migliorare il finanziamenti alle PMI.
Il Titolo V è dedicato alla disciplina di quelle che vengono chiamate plataformas de financiación
participativa (piattaforme di finanziamento partecipato) le quali vengono definite, all’art. 46
“società che mettono in contatto attraverso un sito web una pluralità di investitori con
promotori di progetti di finanziamento partecipato”. La norma stabilisce il regime giuridico di
queste piattaforme internet che promuovono il finanziamento partecipato mediante prestiti o
l’emissione di azioni, obbligazioni o quote a responsabilità limitata. L’obiettivo è quello di
tutelare gli investitori e allo stesso tempo, promuovere questo nuovo strumento di
finanziamento diretto per progetti imprenditoriali in fase di Start Up.
L’art. 81 distingue tra investitori accreditati e non accreditati. I primi sono le istituzioni, le
imprese che superano determinati livelli di attivo (1 milione di euro), fatturato (2 milioni) o
risorse proprie (300.000 euro) e tutte le persone fisiche o giuridiche i cui crediti superino i
50.000 euro o detengano un patrimonio superiore a 100.000 euro e richiedano espressamente
questo trattamento. Gli investitori accreditati possono investire senza alcun limite mentre
quelli non accreditati sono soggetti a limiti annuali in relazione agli investimenti (3.000 euro
per progetto e 10.000 euro per l’insieme delle piattaforme).
Le piattaforme devono altresì attenersi alle norme di comportamento, compresi gli obblighi
informativi cui sono assoggettate. È previsto l’obbligo di registrazione presso la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), corrispettivo spagnolo della CONSOB italiana, per le
piattaforme che offrano l’equity crowdfunding oppure presso il Banco di Spagna per
l’intermediazione di prestiti (crowdlending). Alla CNMV è affidato il compito di ispezione,
supervisione del corretto funzionamento delle operazioni e sanzionamento delle eventuali
infrazioni di legge.
ACCESSO AI FONDI DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DANIMARCA
L’attore nazionale del mercato finanziario è rappresentato dal Danish Growth Fund
(“Vækstfonden”), un fondo di investimento statale che mette a disposizione delle Start Up,
oltre che delle piccole e medie imprese, capitale di rischio, prestiti e garanzie. Dal momento
che l’accesso ai prestiti bancari non è particolarmente semplice in fase di Start Up, il Danish
Growth Fund, in collaborazione con partner privati e istituzioni finanziarie danesi, facilita
l’accesso al credito sia attraverso la concessione di garanzie sui prestiti che con l’erogazione
diretta di credito. Si tratta di un Fondo di investimenti governativo, istituito all’inizio degli anni
’90 e riorganizzato nei primi anni 2000, che offre alcune opzioni di rilievo per le giovani
imprese in fase di avvio.
Innanzitutto, il Danish Growth Fund può fornire garanzie a copertura del rischio, agevolando
così la concessione da parte delle banche di prestiti fino a 2 milioni di corone; questo tipo di
garanzia, il cui nome è “Vækstkaution”, si rivolge ad aziende fino a 250 dipendenti. A seguito
di un accordo tra il Danish Growth Fund e il Fondo Europeo per gli Investimenti esiste anche
una variante di questo pacchetto (denominata “Vækstkaution for mikrolån”) rivolta alle
piccolissime imprese: la garanzia per i prestiti fino a 185 mila corone danesi a favore delle
aziende con meno di 10 dipendenti prevede una copertura del Danish Growth Fund fino al
75% delle eventuali perdite della banca sul credito concesso al cliente.
70
Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, 27 gennaio 2015
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.44
In secondo luogo, vanno citati i prestiti “Syndikeringslån”, riservati alle aziende in espansione,
esistenti da non più di 6 anni e con un numero di dipendenti entro i 50, ad alta intensità sia di
capitale che di conoscenza. Il prestito, compreso tra i 2 e i 7 milioni e mezzo di corone, è
concesso a condizione che l’impresa, nella fase iniziale di sviluppo, abbia ricevuto capitale di
rischio da uno o più investitori finanziari; altro requisito per l’accesso a questo tipo di prestito
volto a saldare o rifinanziare i capitali di rischio precedentemente ottenuti è rappresentato
dalla documentazione di spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% dei costi operativi
sostenuti dell’azienda. Il programma è stato avviato nel 2011 e si concluderà nel 2015.
Il “Vækstlån”, infine, può affiancarsi a prestiti concessi dalle banche o da altre istituzioni
finanziarie concorrendo al finanziamento di un piano di crescita o di un cambio di proprietà. Si
tratta di un prestito di minimo 2 milioni di corone danesi a favore di piccole e medie imprese
giovani ma sufficientemente consolidate.
FRANCIA
Per l’accesso ai Fondi di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è stata creata la Banca
pubblica d'investimento o Bpi France. Si tratta di un organismo di finanziamento e di sviluppo
delle imprese, incaricato di sostenere le PMI, e le imprese innovative sopportando le politiche
pubbliche dello Stato e delle regioni.
Bpi France non è una banca vera e propria ma una società di partecipazione finanziaria poiché
non dispone di licenza bancaria. Le sue risorse provengono per lo più dai mercati finanziari
(privati), il suo capitale è detenuto dalla Cassa dei Depositi e dallo Stato.
Bpi France ha tra i propri obiettivi quello di rilanciare la competitività delle imprese e sostenere
l’impiego nelle Regioni. Le Regioni sono associate alla sua gestione ed al suo funzionamento. Il
consiglio di amministrazione è composto da due rappresentanti delle regioni nell'ambito di un
comitato nazionale d'orientamento (alla stregua dei sindacati ed il patronato). In pratica, ogni
Regione dispone di uno sportello unico al quale possono rivolgersi le imprese. Gli strumenti a
disposizione della banca per garantire i fabbisogni di finanziamento delle imprese sono
numerosi. Citiamo tra altri la garanzia di BPI France fino a 70% per prestiti fino a 1,5 milioni di
euro, destinati a nuovi imprenditori che hanno avviato la propria impresa da meno di 3 anni.
GERMANIA
In Germania le Start Up possono, su richiesta, beneficiare di un Fondo di Garanzia gestito dalla
Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW), la quale è paragonabile all’italiana Cassa Depositi e
Prestiti. Il programma è noto come “ERP-Kapital” e prevede la garanzia per un prestito che può
arrivare ad un importo di massimo 500.000 €, ad un tasso agevolato (a partire da 0,40%). La
durata è di 15 anni, per i primi 10 anni con un tasso fisso. Per i primi 7 anni, si pagano
soltanto gli interessi.
La KfW funge da ente di garanzia per il 100% dell’importo erogato nei confronti della banca
locale con la quale collabora. La richiesta per il prestito garantito avviene sempre attraverso la
banca locale che fa parte della rete di partnership della KfW. I requisiti includono la necessità
di capitale proprio fra il 10 e il 15% e un business plan convincente.Il programma è dedicato
alle Start Up, gli imprenditori subentranti e professionisti con meno di 3 anni di attività.
Esiste anche una forma di prestito per le PMI (meno di 250 collaboratori, volume di mass. 50
milioni di Euro) con importi più importanti, il cosiddetto ERP-Gründerkredit. Si tratta sempre di
un programma gestito dalla KfW. Come per il fondo di garanzia, la richiesta e l’erogazione
avviene attraverso una banca sul territorio. Il Gründerkredit si rivolge ad una platea simile, ma
questo prestito può essere richiesto durante i primi 5 anni dall’inizio dell’attività. L’interesse
parte dall’1,26%.
L’importo massimo erogato è di 25 milioni di Euro, la durata può essere di 5, 10 o 20 anni.
Fino ad una durata di 10 anni viene concesso un tasso fisso. Su richiesta, la KfW garantisce per
il 50% del prestito nei confronti della banca. Questa tipologia di prestito è idonea anche per la
crescita internazionale. Per attività imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili esistono
altri programmi di sostegno.
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.45
Il Ministero Federale dell’Economia ha creato un portale online per le Start Up, che offre
informazioni su tutte le tipologie di sostegno: a livello nazionale, regionale ed europeo:
www.foerderdatenbank.de. Fra gli aiuti finanziari promossi attraverso il portale, vale la pena
menzionarne altri due: il micro credito (per importi fino 25.000 €) e il programma EXIST che si
rivolge a spin-off di ricerca universitaria e offre un rimborso spese mensile. L’università agisce
in questo caso come mentore.
ITALIA
Anche per l’accesso all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI sono state
individuate modalità e criteri semplificati per le Start Up innovative e gli incubatori certificati.
Le imprese in fase di avvio possono incontrare grandi difficoltà nel reperire le garanzie reali
richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario. Le garanzie richieste diventano
ancora più onerose qualora le imprese, come avviene nel caso delle Start Up innovative e degli
incubatori certificati, conducano attività ad alto potenziale di crescita, percepite come più
rischiose. L’intervento del Fondo mira a ridurre queste distorsioni, permettendo ad aziende
strategiche per l’incremento della competitività del tessuto economico del nostro Paese, di
accedere a quelle risorse necessarie sia all’attività operativa sia alla programmazione degli
investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita.
Le Start Up innovative, in quanto imprese di nuova costituzione, non sono valutabili sulla base
dei dati di bilancio e, a salvaguardia dell’innovatività, necessitano di procedure snelle che
consentano la realizzazione degli investimenti in tempi rapidi. Per questo motivo, la procedura
di concessione della garanzia del Fondo alle Start Up innovative e agli incubatori certificati di
impresa è stata sensibilmente semplificata.
L’unica condizione richiesta è che il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia,
reale, assicurativa o bancaria sull’operazione finanziaria. La garanzia sui finanziamenti bancari
alle Start Up e agli incubatori, è concessa a titolo gratuito e, inoltre, alle domande riferite a
queste tipologie di imprese è assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al
Comitato di gestione. L’intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni,
anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del
versamento dei mezzi propri.
La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa o dell’incubatore.
L’intervento fissa in 2,5 milioni di euro l’importo massimo complessivo garantito per ogni Start
Up innovativa o incubatore certificato, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni
fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni
effettuabili. Si tratta di una soglia elevata, soprattutto se rapportata a una realtà come quella
delle Start Up innovative che, per la definizione data dalla legge, non superano un fatturato
annuo di 5 milioni di euro.
Il Fondo copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o
l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia.
Il 20% dell’importo dell’operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in
quanto non assistita da alcuna garanzia, reale assicurativa o bancaria, ad eccezione di
un’eventuale garanzia personale; si rileva pertanto un certo grado di coinvolgimento della
Banca, poiché essa dispone di maggiori elementi conoscitivi sull’impresa e può più facilmente
effettuare un’adeguata valutazione delle strategie e delle prospettive di sviluppo della Start Up
innovativa o dell’incubatore, fermo restando che la copertura dell’80% del rischio della
operazione finanziaria rappresenta sicuramente un forte incentivo alla concessione del
finanziamento. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie, reali, assicurative o
bancarie, se la dichiarazione attestante l’iscrizione della Start Up o dell’incubatore nella sezione
speciale del Registro delle imprese è presente, viene fatta salva la concessione dell’intervento
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.46
a titolo gratuito; se, invece, tale dichiarazione manca, rimangono valide le procedure
ordinarie71.
PAESI BASSI
Nei Paesi Bassi vi sono molteplici opportunità di finanziamento pubblico o di garanzia sui
prestiti mutuati presso i circuiti bancari per la costituzione ex novo o per la crescita di aziende.
Grazie al sistema “Borgstelling MKB Kredieten” (BMKB), il Ministero degli Affari Economici
garantisce fino al 31 dicembre 2015 una copertura su parte dei prestiti ottenuti mediante i
normali canali privati di credito dalle aziende con un massimo di 250 dipendenti (con un
fatturato annuo di 50 milioni di euro o un bilancio totale di 43 milioni). Condizioni
particolarmente vantaggiose si applicano alle Start Up costituite da meno di 3 anni, per le quali
si garantisce il 67,5% dei prestiti di avviamento emessi (fino a quasi 270 mila euro) per un
periodo di 6 anni. Il rimborso inizia a 6 mesi dalla sottoscrizione e sono previste possibilità di
sospensione del prestito per un massimo di 3 volte. Diverso invece il regime che si applica alle
aziende innovative più mature. In questi casi, il Governo garantisce il 60% del prestito, che
può arrivare fino a 1 milione e mezzo e la cui durata non deve superare i 12 anni dalla data di
emissione del credito; inoltre, entro il quattordicesimo trimestre in cui è stato concluso il
contratto di credito, è necessario iniziare a ripagare il prestito, che può essere interrotto fino a
2 volte.
Lo schema “Innovatiekredit” sostiene le aziende che vogliano introdurre un’innovazione a
prescindere dalla loro data di costituzione: sulla base di quanto dichiarato nel business plan,
possono essere finanziati dal Ministero degli Affari Economici progetti di introduzione di
processi innovativi di durata quadriennale. La particolarità di questo programma, per il quale
sono stati stanziati 60 milioni di euro nel 2015, sta nel fatto che la restituzione della somma
erogata è obbligatoria, nel giro di 6 anni, solo se il progetto di sviluppo innovativo raggiunge lo
scopo: si tratta quindi di un finanziamento statale, gestito dall’Agenzia Nazionale per
l’Imprenditoria mediante un fondo di rotazione, di progetti a elevato livello di rischio, che
difficilmente verrebbero finanziati mediante altri canali.
Come si è accennato, tuttavia, il principale strumento di erogazione di fondi a tasso di
interesse agevolato (fissato, per il 2015, al 5,34%) è rappresentato dall’Early Stage Financing
(“Vroegefasefinanciering”, VFF), che viene concesso in due rate comprensive di interessi e
deve essere rimborsato nella sua interezza. Oltre alle piccole e medie imprese in
ristrutturazione, godono dei prestiti a tasso agevolato le Start Up costituite da meno di 5 anni
e le imprese innovative, definite come quelle aziende i cui profitti economici siano direttamente
collegati ad attività di ricerca accademica. Le risorse, erogate per il finanziamento di tutte le
attività legate alla valutazione della bontà del progetto (dalla sua ideazione fino ai primi stadi
di sviluppo del prodotto), vengono accordate dal Ministero degli Affari Economici, benché la
gestione dello strumento si affidata all’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria e alla Fondazione
per le Scienze Tecniche STW. Nel 2015, il budget totale per i prestiti VFF è 5.700.000 euro,
ripartiti tra i tre target di questa iniziativa: 1 milione di euro è a disposizione delle piccole e
medie imprese, 2.800.000 euro sono stanziati a supporto delle Start Up innovative costituite
da meno di 5 anni e i rimanenti fondi sono a favore di imprese che facciano ampio e
documentato ricorso ad attività di ricerca accademica nello sviluppo di beni e prodotti
innovativi. Il finanziamento proviene da un fondo di rotazione: pertanto, una volta restituita la
somma ottenuta in prestito, essa viene “rimessa in circolazione” ed è disponibile a favore di
altre aziende.
Nel caso delle piccole e medie imprese, l’accesso a VFF è accordato secondo un criterio
residuale, cioè a fronte di mancato finanziamento da parte di altri investitori del piano di
ristrutturazione. Hanno diritto a un prestito pari al 45% dei costi totali di ristrutturazione
aziendale (a loro volta compresi tra 110 mila e 350 mila euro) le piccole aziende con meno di
71
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.47
50 dipendenti il cui fatturato annuo o bilancio totale annuo superi i 10 milioni di euro. Alle
imprese di medie dimensioni (fino a 250 dipendenti) il prestito può essere erogato per il
finanziamento del 35% dei costi di ristrutturazione (compresi tra 142 e 350 mila euro) in caso
le vendite annuali superino i 50 milioni di euro o il saldo patrimoniale annuale superi i 43
milioni di euro.
Quanto, invece, al finanziamento delle attività connesse all’avvio di una nuova idea
imprenditoriale, vi accedono le Start Up innovative (le cui spese siano destinate ad attività di
ricerca e sviluppo per una quota pari almeno al 10%), iscritte da meno di 5 anni alla Camera di
Commercio e che prevedano di completare nel giro di 2 anni la fase di avvio con una spesa
compresa tra i 50 mila e i 350 mila euro; è inoltre necessario soddisfare il requisito relativo
alla dimostrazione di disponibilità da parte di un investitore terzo al finanziamento della
prosecuzione del progetto imprenditoriale mediante l’erogazione di una somma di importo pari
a quella richiesta al Ministero degli Affari Economici.
In aggiunta ai vantaggi accordati ai percettori del beneficio contro la disoccupazione che
vogliano avviare un’azienda e rappresentati dalla possibilità di conservazione parziale del
beneficio nei primi mesi di inizio dell’attività imprenditoriali, UWV WERKbedrijf, come servizio
integrato per l’assistenza socio-lavorativa e divisione dell’Agenzia per la sicurezza sociale dei
Paesi Bassi, è esso stesso soggetto prestatore a favore di beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito erogati in caso di malattia o disabilità (perdurante da più di un anno). Il
finanziamento (“Starterskrediet”) a favore delle Start Up costituite da questa specifica platea di
utenti di UWV WERKbedrijf, può arrivare a 34 mila euro e deve essere restituito interamente
nel corso di una decina di anni con un tasso di interesse pari all’8%; si stima che circa un
quarto delle domande presentate trovi accoglienza positiva.
REGNO UNITO
Le Start Up possono accedere ad uno specifico fondo di garanzia, denominato EFG (Enterprise
Finance Guarantee)72, le cui basi legali sono contenute nella Legge sullo Sviluppo Industriale
(Industrial Development Act) del 1982. Si tratta di uno schema governativo di prestiti bancari,
destinato a quelle iniziative promosse sul territorio del Regno Unito con un fatturato non
superiore a 41 milioni di sterline (circa 55 milioni di euro), alla ricerca di prestiti compresi tra
mille e un milione di sterline, ripianabili in un arco temporale compreso tra tre mesi e 10 anni.
Prevede, oltre all’erogazione di prestiti di investimento, il rifinanziamento di quelli già accesi, la
riconversione degli scoperti in ulteriori crediti, nonché la garanzia sugli stessi, fino alla
fideiussione sull’emissione delle fatture.
Nell’ambito dello schema previsto dal EFG, il Governo è responsabile sul 75% del valore
complessivo del prestito, a tutela dei creditori in caso di inadempimento del debitore; non si
tratta quindi di un’assicurazione a favore di quest’ultimo in caso di impossibilità a rimborsare il
prestito. Tale forma di garanzia prevede per il richiedente, un costo annuale del 2% sulla
somma totale da pagare al Dipartimento per le Imprese e l’Innovazione (BIS) ogni trimestre di
esercizio, oltre al tasso di interesse verso l’istituto di credito (applicato secondo l’andamento di
mercato).
SPAGNA
Tra gli aiuti disponibili a sostegno dello sviluppo dell’imprenditorialità vi sono strumenti
finanziari, con i quali le aziende possono appoggiarsi agli istituti finanziari per l’ottenimento dei
fondi necessari per interventi nel capitale di rischio o coperti da garanzia. L’ICO gestisce le
Líneas ICO, delle Linee di credito che mirano a sostenere gli investimenti produttivi da parte
delle imprese spagnole e facilitare l'accesso al credito ai lavoratori autonomi. Le Linee ICO si
articolano in due aree principali: Empresas y Emprendedores e Internacional finalizzate a
finanziare progetti di investimento e necessità di liquidità da parte delle imprese sia in Spagna
72
http://Start Ups.co.uk/enterprise-finance-guarantee-scheme-explained/
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.48
che all’estero. Nell’area Empresas y Emprendedores i programmi di finanziamento sono
rappresentati da:



ICO Empresas y Emprendedores 2015: finanziamento rivolto a lavoratori autonomi,
imprese, enti pubblici e privati, sia spagnoli che stranieri, che realizzano investimenti
produttivi sul territorio spagnolo;
ICO Garantía SGR/SAECA 2015: finanziamento rivolto a lavoratori autonomi, enti pubblici e
privati che beneficiano del supporto di una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o della
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), che realizzano investimenti
produttivi in Spagna o al di fuori del territorio nazionale o necessitano di far fronte a
esigenze di liquidità;
ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015: linea cofinanziata da fondi FESR 73 e
dall’ICO rivolta a PMI innovative (secondo i requisiti definiti dalla Direzione Generale
dell’Innovazione e Competitività del Ministero dell’Economia e della Competitività) che
realizzano, all'interno dei confini nazionali, investimenti a elevata produttività o valore
tecnologico.
Quest’ultima Linea di finanziamento dotata di 323,6 milioni di euro mira supportare le imprese
innovative che incontrano difficoltà nell’acceso al credito. Oltre alle aziende classificate come
innovative possono beneficiare di questi aiuti anche quelle la cui attività è classificata con il
codice nazionale delle attività economiche (NACE) o con indice a media o a elevata tecnologia
secondo la tabella dell'Istituto Nazionale di Statistica74. Tra i vantaggi di questa iniziativa, il
tasso preferenziale rispetto ad altri finanziamenti alle società. Le società possono infatti
scegliere tra un tasso di interesse fisso o variabile75. La percentuale di finanziabilità del
progetto di investimento è del 100%. È possibile accedere al piano di finanziamento fino al 31
dicembre 2015 mentre la durata massima del prestito è 7 anni. A completamento del piano, il
Consiglio della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha recentemente approvato una linea
di credito di 150 milioni di euro per finanziare il capitale circolante delle PMI innovative.
ICO coordina il FOND-ICO Global76 il primo “fondo dei fondi” pubblico nato per stimolare la
creazione di nuovi fondi di private equity e di venture capital con target le piccole e medie
imprese e le Start Up spagnole. Registrato presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNMV)77 alla fine di maggio 2013, l’obiettivo del Fondo è quello di iniettare 1,2 miliardi di euro
nel settore del private equity e venture capital spagnolo tra il 2014 e il 2017 investendo in 40
fondi con un effetto trascinamento su altri investitori stimato in 3.000 milioni di euro. Il Fondo
è gestito da AXIS78 divisione di private equity di ICO.
L’ICO è altresì azionista, insieme allo Stato, della Compania Espanola de Reafinanzamiento
S.A. (CERSA) una società statale ascritta al Ministero dell’Industria, attraverso la Direzione
Generale dell’Industria e della Piccola e Media Impresa la cui attività consiste nel
rifinanziamento parziale della garanzie accordate ai lavoratori autonomi e piccole e medie
73
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ha la funzione di contribuire al potenziamento della coesione
economica e sociale, riducendo le disparità regionali.
74
Sul sito del Ministero dell’Economia è possibile consultare l’elenco delle imprese innovative ricomprese nel
Programma ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015.
75
Per un periodo pari a 1 anno: tasso fisso o variabile, fino a un massimo di 2,30%. Per un periodo tra 2 e 3 anni:
tasso fisso o variabile, fino a un massimo di 4%. Per un periodo tra 5 e 7 anni: tasso fisso o variabile, fino a un
massimo di 4,30%.
76
https://www.ico.es/web/ico/fond-ico-global
77
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) è l'agenzia responsabile della supervisione e del controllo dei
mercati azionari spagnoli e delle attività di tutti i partecipanti a tali mercati. È stata creata in virtù della legge sul
mercato dei titoli, che ha introdotto profonde riforme nel settore del sistema finanziario spagnolo. Lo scopo della CNMV
è garantire la trasparenza e la corretta formazione dei prezzi nell'ambito di tale mercato, nonché́ tutelare gli
investitori.
78
AXIS è un investitore pubblico di capitale di rischio che riceve capitali dall’Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.49
imprese dalle Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)79. CERSA supporta il rifinanziamenro e
la copertura parziale dei rischi assunti dalle 23 SGR le presentano caratteristiche operative
simili tra loro. La prassi operativa prevede che le imprese si rivolgano direttamente alla SGR
presente nella Comunità. Le garanzie sono emesse generalmente per debiti a medio-lungo
termine, ma spesso vengono concessi anche avalli tecnici e in generale servizi di consulenza.
Negli ultimi 30 anni le SGR hanno contribuito all’accesso al finanziamento da parte di più di
138.000 imprese fornendo più di 26.500 milioni di euro in garanzie e contribuito a creare e
sostenere circa 1 milione di posti di lavoro. Attualmente circa 56.000 PMI beneficiano delle
garanzie assicurate dal Sistema di Garanzia. In media negli ultimi anni sono state concesse
garanzie a 10.000 imprese per un valore di 1.200 milioni di euro l’anno. Di queste 1.600 erano
PMI di nuova costituzione. Il mantenimento di questa attività richiede un budget annuale di
sovvenzioni necessarie a finanziare le riserve tecniche a cui la società deve poter attingere per
far fronte ai rischi assunti. La Direzione Generale della politica delle PMI (DGPYME)
sovvenziona la CERSA attraverso il programma di garanzia per le PMI.
In Spagna, il Fondo Europeo per gli Investimenti e CERSA nell’obiettivo comune di facilitare
l’accesso al finanziamento delle PMI hanno sottoscritto a partire dal 2000 un accordo
nell’ambito del Programma Europeo CIP (Programma Quadro per la Competitività e
l’Innovazione). Il CIP 2007-201380 presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI e
nell’ambito del sotto Programma Operativo per “l'Imprenditorialità e l'Innovazione”,
raggruppando una serie di azione volte ad agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti e agli
investimenti nella fase di Start Up e crescita. Nel dicembre 2012 con la sottoscrizione
dell’accordo rinnovato per il periodo 2012-2014, il FEI ha esteso e ampliato l’accordo di
controgaranzia con CERSA, attraverso il quale le operazioni realizzate da CERSA restano
contro-garantite dal FEI con un incremento del portafoglio di garanzie fino a 1.100 milioni di
euro (periodo 2012-2014), il massimo importo contro-garantito finora.
La Empresa Nacional de Innovación (ENISA)81 è una società pubblica, che risponde al Ministero
dell’Industria, Energia e Turismo, attraverso la Direzione Generale dell’Industria e della Piccola
e Media Impresa, che si occupa del finanziamento di progetti imprenditoriali innovativi. Il
Programa Emprendedores realizzato da ENISA si compone di due linee di finanziamento
specifiche: ENISA Jóvenes Emprendedores e ENISA Emprendedores.
L’attività di ENISA si basa sul prestito partecipativo come strumento finanziario per appoggiare
gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese innovatrici e a base tecnologica; si
tratta di prestiti a lungo termine, a un tasso di interesse legato alla redditività dell’impresa e
senza la necessità di presentare garanzie addizionali82.
La Linea Jóvenes Emprendedores è rivolta ai giovani imprenditori che intendono avviare una
impresa e fornisce le risorse finanziarie necessarie all’avvio di PMI di recente costituzione. Il
finanziamento ha un importo minimo di 25 mila euro fino a un massimo di 75 mila euro.
La Linea Emprendedores è rivolta agli imprenditori, senza limiti di età, che intendono creare
un’impresa basata su un modello di business innovativo e necessitano sostegno finanziario
79
Istituti finanziari senza scopo di lucro che agiscono come garanti di una società con una banca agevolano
l’ottenimento di prestiti e mutui costituendosi come responsabili nei confronti delle banche al posto delle società che
non possono soddisfare i pagamenti.
80
Il CIP si articola in tre programmi operativi:
 programma per l'imprenditorialità e l'innovazione (EIP);
 programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT-PSP);
 programma Energia intelligente - Europa (IEE).
Ognuno di essi ha degli obiettivi ben precisi, destinati a contribuire alla competitività delle imprese e alla loro
capacità innovativa nei settori in cui operano.
81
http://www.enisa.es/
82
La Spagna e le Politiche di Ricerca, Sviluppo e Innovazione: il contesto, gli obiettivi e gli strumenti, Ambasciata
d’Italia a Madrid
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.50
durante le prime fasi di vita dello Start Up affinché possano effettuare gli investimenti
necessari per la realizzazione del progetto. Il finanziamento ha un in questo caso un importo
minimo di 25.000 euro fino a un massimo di 300.000 euro.
ENISA gestisce altresì “Spain Start Up Co-Investment Fund” (SSCF)83 un programma pubblico
di co-investimento che mira a promuovere la crescita economica, la creazione di occupazione e
la modernizzazione del tessuto imprenditoriale attraverso investimenti in Start Up.
Attraverso lo “Spain Start Up Co-Investment Fund” ENISA concede prestiti partecipati a Start
Up in co-finanziamento con i soci investitori selezionati e previamente accreditati a tale scopo.
Particolare attenzione merita la figura del cosiddetto “angel investor” o “business angel” ovvero
persone fisiche dotate di una buona rete di contatti, conoscenze manageriali e capacità di
investimento disposte a investire in Start Up da cui ci si aspetta un notevole rendimento. Il
ritorno economico dell’investitore consiste nel ricavare elevate plusvalenze dalla vendita delle
sue quote di partecipazione all'impresa in cui ha investito.
In Spagna attualmente non esiste una normativa che regoli tale figura, tuttavia la Legge
14/2013, del 27 settembre di supporto agli imprenditori e loro internazionalizzazione, al fine di
promuovere la figura del “inversor de proximidad” o business angel riconosce sgravi fiscali ai
soggetti privati che investono in Start Up innovative. Si tratta inizialmente di una deduzione
relativa all’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (Impuesto sobre la Renta de las personas
fisicas – IRPF) in occasione dell’investimento realizzato nella Start Up e successivamente, in
occasione della cessione, che dovrà avvenire entro un periodo compreso tra i 3 e i 12 anni, la
plusvalenza realizzata viene esentata nel caso in cui venga reinvestita in un’altra impresa di
nuova o recente creazione. L’Asociación Española Business Angels84 è il network che raggruppa
i business angels spagnoli.
A novembre del 2012 è stato inoltre lanciato lo “European Angels Fund (EAF) Spain - Fondo
Isabel La Católica”85, una iniziativa finanziata dal Fondo Europeo di Investimenti (FEI) e dalla
società pubblica di capitale di rischio AXIS controllata da ICO. Con una dotazione di 30 milioni
di euro, il suo obiettivo è aumentare la capacità di investimento in Spagna dei business angels
e di altri investitori non-istituzionali, per il finanziamento delle piccole e medie imprese
innovative in forma di co-investimenti. L'EAF è attivo oltre che in Spagna anche in Germania e
in Austria.
SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE START UP
DANIMARCA
Oltre alla possibilità di attingere a fondi per il consolidamento e l’espansione internazionale
messi a disposizione dal Danish Growth Fund (quale, per esempio, il menzionato “Vækstlån”
che può essere concesso nel quadro di un finanziamento globale, quindi in affiancamento ad
altre fonti di credito, per portare avanti un valido progetto di accelerazione della crescita di
aziende giovani e innovative), le Start Up possono contare sulle Growth Houses per ottenere
sostegno all’internazionalizzazione.
86
Rappresentando dei veri e propri hubs entro ecosistemi di crescita , le Growth Houses offrono
un supporto completo e integrato ai giovani imprenditori e garantiscono il collegamento con
intermediari pubblici e privati. Inoltre, la Guida per la crescita “Vaekstguiden”, pubblicata
anche on-line, consente all’imprenditore di orientarsi nel sistema dei servizi pubblici a sostegno
di piani di sviluppo imprenditoriali. Il sito startvaekst.virk.dk, invece, contiene collegamenti e
83
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/spain-Start Up-co-investment-fund
http://www.aeban.es
85
http://www.eif.org/what_we_do/equity/eaf/Spain.htm
86
Oecd, 2013, An International benchmarking analysis of public programmes for high-growth firms.
84
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.51
link a centinaia di servizi pubblici e privati, concernenti la consulenza finanziaria e non solo, in
supporto alla crescita aziendale. Da citare, infine, lo strumento informatico “Rådgiverbørsen”,
tramite il quale l’imprenditore può accedere a un database di consulenti privati registrati e
specializzati nell’offrire supporto a progetti mirati quali l’internazionalizzazione.
FRANCIA
È stata sviluppata una strategia francese denominata “French Tech” con l’obiettivo di
promuovere e dare visibilità alle Regioni francesi nelle quali esistono delle Start Up che
lavorano a livello internazionale. È stato creato inoltre il Visa Imprenditore che è un permesso
di soggiorno di lunga durata per consentire a creatori di Start Up stranieri di istallarsi in Francia
per sviluppare il proprio progetto.
GERMANIA
Per quanto riguarda lo sostegno all’internazionalizzazione in Germania, le Camere di
Commercio e dell’Industria (IHK) hanno un ruolo fondamentale. La loro offerta include
l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, contrattualistica e creditizia. Forniscono
informazioni dettagliate su singoli paesi mercati, offrono consulenza individuale e mettono a
disposizione la loro rete di contatti internazionali attraverso le AHK, le rappresentanze delle
Camere del Commercio all’estero (attualmente 130 sedi in 90 paesi). Inoltre organizzano
eventi e seminari, fiere e delegazioni estere. Infine emettono certificati di origine per i prodotti
tedeschi e altri documenti rilevanti per il commercio coll’estero.
Molto diffuso è in Germania il programma delle IHK per la partecipazione alle fiere estere
(Messebeteiligung im Ausland), di importanza crescente per le Start Up tecnologiche è il
programma di viaggi di delegazioni tedesche in paesi scelti, come per esempio nella Silicon
Valley e in Israele. In collaborazione con la GACC di New York, la camera di commercio
bilaterale fra gli USA e Germania, e VentureOutNY, vengono organizzati 4 volte all’anno
seminari intensivi di 5 giorni per le Start Up tedesche, che servono anche a facilitare l’incontro
fra giovani imprenditori (di fino a 15 Start Up) e business angels/investitori VC. Programmi di
collaborazioni esistono per molti paesi e città con settori high tech significativi o una piazza
finanziaria rilevante: Londra, Singapore, Hong Kong, Brasile, India, Israele ecc.
Esistono inoltre programmi a livello regionale. Le IHK bavaresi per esempio, hanno un
programma con il titolo “Go International” che si rivolge alle PMI della regione ed è cofinanziato da fondi europei. Le imprese possono ricevere aiuti fino a 10 mila euro all’anno per
la creazione di materiale promozionale, aggiornamenti dei siti web, servizi di consulenza,
assistenza nella ricerca di partner esteri ecc. Infine, anche la KfW offre servizi di consulenza
individuale, sia per la prima fase di avvio che per l’internazionalizzazione. Si tratta di un
programma di Coaching (Gründercoaching) che è co-finanziato da fondi europei (FSE). Le Start
Up possono ricevere un rimborso fra il 50% e il 75% dei costi per i servizi di un consulente
aziendale, per un importo massimo di 4.500 euro.
ITALIA
Per favorire i processi di internazionalizzazione dell’attività, le Start Up possono accedere a
costo ridotto ai servizi di supporto forniti dall’Agenzia ICE. In particolare l'Agenzia fornisce
assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia.
L’Agenzia, il 4 giugno 2013, ha autorizzato l’emissione della “Carta Servizi Start Up”, dedicata
a tutte le Start Up innovative registrate alla sezione speciale del Registro delle Imprese, che dà
diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia, a
esclusione dei costi esterni. Inoltre, nel corso del 2013 alcune Start Up innovative hanno
potuto partecipare a fiere ed eventi internazionali qualificati attinenti il mondo dell’innovazione,
usufruendo di spazi messi a disposizione gratuitamente.
Al 21 febbraio 2014 sono state 22 le Start Up innovative che hanno richiesto la Carta servizi.
Nel 2013 sono state 25 le imprese Start Up innovative che l’Agenzia ha accompagnato in
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.52
occasione degli eventi “Pioneers” e “Bio Europe” di Vienna, “Game connection” di Parigi e
“Webit” di Istanbul87.
PAESI BASSI
A favore degli imprenditori operanti in uno dei 9 settori di punta dell’economia, lo stimolo
all’innovazione e all’uscita dai confini nazionali delle piccole e medie imprese ha portato a
rinnovare per il 2015 una convenzione, già sottoscritta nell’anno precedente, tra i diversi livelli
del Governo territoriale e le parti sociali. Si tratta del programma “MKB-innovatiestimulering
Topsectoren” (MIT), che nel 2014 ha sovvenzionato studi di conoscenza svolti da istituti di
ricerca terzi (a favore dei quali il Governo ha reso disponibili voucher fino a 3.750 euro per il
pagamento di quasi la metà dell’importo del servizio acquistato), studi di fattibilità (finanziati
con un importo massimo di 50 mila euro) e progetti di cooperazione tra due società in ambito
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di cui è coperto il 30% dei costi con risorse fino
a 200 mila euro). Nel 2014 circa 1.600 aziende interessate a introdurre innovazioni e crescere
oltre confine hanno goduto di queste sovvenzioni che, gestite dall’Agenzia Nazionale per
l’Imprenditoria, hanno contato su uno stanziamento di 32 milioni di euro. Le specifiche circa la
futura implementazione del programma MIT saranno rese note a partire dalla primavera 2015;
tuttavia è già nota l’accresciuta disponibilità finanziaria, pari a 55 milioni di euro.
Molteplici sono inoltre gli interventi a supporto dell’internazionalizzazione di aziende produttrici
di beni capitali, per la maggior parte gestiti dall’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria e
consistenti non solo nell’erogazione di risorse economiche o di garanzie a supporto del credito
ottenuto mediante i regolari circuiti privati ma anche in attività di consulenza e formazione.
Nel caso di queste attività a vocazione più specificatamente commerciale, il sostegno
all’imprenditoria è offerto per esempio dal “Dutch Good Growth Fund”, che cofinanzia le
operazioni in più di 60 mercati emergenti. Il Ministero degli Affari Economici offre infatti una
speciale copertura assicurativa a favore dell’azienda e dell’istituto di credito, per un
ammontare fino a 15 milioni di euro, a copertura del rischio associato all’esportazione di beni e
prodotti.
Un altro programma interessante è quello che punta prevalentemente sull’assistenza nella fase
di valutazione delle possibilità di internazionalizzazione e di programmazione delle attività di
esportazione: in questo caso vengono trasferiti, tramite l’Agenzia Nazionale per
l’Imprenditoria, voucher a copertura di un servizio di consulenza individuale erogato da
organizzazioni specializzate scelte dallo stesso imprenditore. Destinato esclusivamente alle
piccole e medie imprese, l’intervento gode di un finanziamento di quasi un milione e mezzo di
euro per il 2015, anno in cui si prevede di fornire circa 600 voucher.
Si richiama, infine, la “Dutch Venture Initiative”, finanziata e gestita congiuntamente dal
Governo e dal Fondo Europeo per gli Investimenti, a favore di Start Up e aziende in corso di
consolidamento attive su mercati ad alta intensità di conoscenza e con fondate proiezioni di
espansione internazionale. Questo particolare tipo di Fondo investe infatti in imprese
innovative ad alto potenziale di crescita, fornendo capitale di rischio, ed attualmente gode di
una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro (di cui un terzo messi a disposizione a
livello europeo), che potrebbero andare raddoppiando nei prossimi anni.
In linea più generale, vale la pena di ricordare che il già citato Rapporto del Ministero degli
Affari Economici sui progressi compiuti con l’“Enterprise policy” lanciata nel 2011 richiama
esplicitamente l’esigenza di insistere sulla strada della cooperazione intelligente (“smart”) tra
ricercatori e imprenditori, sostenuta da autorità nazionali e regionali, al fine di rendere i Paesi
Bassi un attore di primo piano a livello internazionale. Coerentemente, le richieste di supporto
pubblico inoltrate da Start Up e imprese innovative in relazione ai vari schemi di incentivazione
e/o finanziamento precedentemente illustrati in questo documento vengono valutate dall’ente
87
Relazione Annuale Start Up innovative 2014. Ministero dello Sviluppo Economico
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.53
gestore (in genere, come già specificato, dall’Agenzia Nazionale per l’Imprenditoria) anche alla
luce della proiezione internazionale dell’azienda.
REGNO UNITO
Circa le strategie di internazionalizzazione adottate, nel Regno Unito è stata costituita
un’Agenzia governativa, denominata Export Credits Guarantee Department (ECGD) che,
regolata da apposito atto parlamentare del 1991, ha il compito di sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese britanniche, comprese le Start Up, attraverso garanzie e
prestiti bancari, per un valore complessivo pari a 4.295 sterline, nel biennio 2012-2013. La
maggior parte delle attività riguarda proprio la sottoscrizione di prestiti di lungo periodo per la
vendita di beni capitali, partendo da un minimo di mille sterline.
Esistono poi alcuni progetti specifici promossi a livello nazionale. Tra questi il Programma per
l’accesso alle manifestazioni internazionali (TAP), in grado di offrire prestiti, compresi tra 1.500
e 3 mila sterline, destinati alle imprese di nuova costituzione che intendono partecipare ad
esposizioni al di fuori del Paese. È possibile ottenere fino a 12 sovvenzioni, di cui almeno sei
per mercati emergenti e a crescita sostenuta.
In Scozia esiste un agenzia governativa, denominata SDI (Scottish Development
International), costituita sotto forma di “joint venture” tra il Governo, l’Associazione degli
industriali scozzese (SE) e quella delle Highlands (HIE), con il compito di offrire servizi di
supporto all’internazionalizzazione delle Start Up. Nello specifico:






sviluppo di una strategia internazionale;
mentoring;
sostegno nei mercati d’oltremare;
affiancamento anche sotto forma di visite di studio nei mercati prescelti;
supporto nell’individuazione di nuovi mercati;
identificazione di potenziali partners o interlocutori di riferimento all’estero.
L’assistenza all’internazionalizzazione copre fino al 50% dei costi ammissibili, una volta
approvato il relativo piano e finanziamento.
SPAGNA
La Legge 14/2013, del 27 settembre, a sostegno degli imprenditori e la loro
internazionalizzazione prevede l’elaborazione di un Piano Strategico per l'Internazionalizzazione
dell'Economia Spagnola, da sviluppare su base biennale, che miri a migliorare la competitività
e ottimizzare il contributo del settore estero alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. Il
Piano Strategico per l'Internazionalizzazione dell'Economia Spagnola 2014-201588 si articola in
sei assi principali di intervento, in cui rientrano 41 azioni:



88
miglioramento del contesto di business, attraverso l’identificazione e il superamento degli
ostacoli nell’ambito normativo per stimolare la competitività delle imprese. Tra le misure
contemplate da questo asse, vi è la creazione di un meccanismo di consultazione del
settore privato che propizi miglioramenti regolatori per aumentare l’attratttività della
Spagna come meta di investimenti produttivi o lo sviluppo del progetto “Doing Business”;
miglioramento dell’accesso ai mercati, promovendo l’agevolazione degli scambi e l’accesso
ai mercati esteri attraverso misure come l’attuazione dell’accordo raggiunto in occasione
della Conferenza Ministeriale di Bali, i negoziati commerciali multilaterali nell’ambito
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), i negoziati commerciali bilaterali
dell’UE;
facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese spagnole attraverso un sistema
di sostegno finanziario per l’internazionalizzazione. L’approvazione della Línea FIEM-
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comercio/140228_Plan_Internacionalizacion.pdf
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
pag.54



Facilidades UE, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a carico del Fondo Fondo di
Internazionalizzazione dell’Impresa (FIEM) o l’emissione di obbligazioni garantite e titoli per
l’internazionalizzazione (cédulas y bonos de internacionalización)89 sono alcune delle misure
previste per questo asse;
promozione commerciale e sostegno alle imprese, sfruttando appieno gli strumenti al
servizio dell’internazionalizzazione, 90 per esempio la Ventana Global de ICEX España
Exportación e Inversiones una piattaforma comune per tutti i servizi pubblici di
internazionalizzazione rivolata alle imprese spagnole;
incoraggiare la cultura dell’internazionalizzazione e del capitale umano promuovendo la
sensibilizzazione e formazione sull’importanza dell’internazionalizzazione e lo sviluppo del
capitale umano specializzato;
promozione dell’innovazione come elemento chiave delle politiche di sostegno a
all’internazionalizzazione da tradursi in misure come la creazione di un programma speciale
di stimolo agli investimenti stranieri nel settore delle Tecnologie di Informazione e
Telecomunicazioni (TIC) in Spagna.
Tra gli strumenti nazionali di sostegno all’internazionalizzazione ICO gestisce due linee di
finanziamento dedicate all’internazionalizzazione delle Start Up: ICO Internacional 2015 e ICO
Exportadores 2015.
ICO Internacional 2015 è un finanziamento rivolto ad autonomi e imprese spagnole o miste
con capitale a maggioranza spagnolo che realizzano investimenti produttivi al di fuori dei
confini nazionali e necessitano coprire esigenze di liquidità. La linea è composta da una tranche
denominata “Investimento e liquidità” e una tranche denominata “Esportatori Medio e Lungo
Termine”. L’importo massimo per cliente arriva fino a 12,5 milioni di euro per la Tranche I e
fino a 25 milioni di euro per la Tranche II.
ICO Exportadores 2015 è rivolta ad autonomi e imprese che necessitano di liquidità attraverso
l’anticipo dell’importo delle fatture derivanti dall’attività di esportazione o coprire i costi
precedenti di produzione ed elaborazione dei beni oggetto di esportazione. Il trattamento delle
operazioni viene effettuato direttamente con l’istituto di credito. L’importo massimo per cliente
arriva fino a 12,5 milioni di saldo debitorio per cliente all'anno, in una o più transazioni.
89
Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en materia de cédulas y bonos de
internacionalización
90
Fanno parte della Ventana Global i servizi, nell’ambito dell’internazionalizzazione, offerti dal Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE); la
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES); la Empresa Nacional de Innovación (ENISA, organismo
del Ministero dell’Industria, Energia e Turismo); España Expansión Exterior e l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), oltre
alla Segreteria di Stato del Commercio e l’Istituto per il Commercio Estero (ICEX).
Benchmarking sul sostegno alla creazione di Start Up in Europa
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