ONU e diritti umani - Il ruolo degli organi ad hoc
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ONU e diritti umani - Il ruolo degli organi ad hoc
L’ONU e i diritti umani: il ruolo degli organi ad hoc lezione del 19 ottobre 2015 Considerazioni introduttive • Al fine di rendere maggiormente efficace e «professionale» l’attività di promozione e verifica del rispetto dei diritti umani, le istituzioni principali hanno creati organi specializzati che con continuità seguono la materia con riguardo a tutti gli Stati membri dell’ONU: • ECOSOC >> Commissione sui diritti umani (1946-2006) • AG >> Alto Commissario per i diritti umani (dal 1993) • AG >> Consiglio per i diritti umani (dal 2006) • In parallelo, nei trattati promossi dall’ONU (o in loro protocolli, talvolta adottati anni dopo) vengono creati organi dedicati (solitamente denominati «Comitati»), che vigilano sul rispetto di quel trattato da parte dei soli Stati parte (c.d. treaty based bodies): Commissione sui diritti umani • Istituita dall’ECOSOC nel 1946, era un organo in cui siedevano 53 Stati membri distribuiti secondo criteri geografici (mandato di tre anni, rinnovabile). Aveva un presidente pro-tempore (mandato di un anno). • È stato per lungo tempo l’unico organo specializzato presente con continuità nell’architettura istituzionale dell’ONU. Adottava risoluzioni per consensus o a maggioranza di membri presenti e votanti • Poteva costituire sotto-commissioni (rappresentanti statali) e gruppi di lavoro (esperti indipendenti). • Dal 2006, l’AG ha istituito il Consiglio sui Diritti Umani, che ha sostituito la Commissione ereditandone però le procedure interne e integrandole con altre (v. oltre) • La Commissione è stata spesso criticata per essere un foro molto politicizzato e per non prevedere meccanismi qualitativi di selezione dei membri Ufficio dell’Alto Commissario sui diritti umani • Organo monocratico istituito dall’AG con risoluzione 48/141 (20.12.1993), che dà seguito alle conclusioni della Conferenza mondiale sui diritti umani, svoltasi a Vienna nel giugno 1993 • È nominato su proposta del SG, approvata dall’AG, e ha un mandato di quattro anni (rinnovabile una volta sola). Ha lo status di sottoSegretario generale (Under-Secretary-General) e dispone di un proprio apparato burocratico (ufficio principale a Ginevra, ufficio di collegamento a New York) • È una sorta di braccio destro del SG nello svolgimento di compiti di studio, approfondimento, assistenza ai molti organi che nell’ambito di ONU o di altre organizzazioni internazionali si occupano di diritti umani • Svolge altresì un ruolo di dialogo e moral suasion con Stati (e con i loro organi specializzati in d-u), con le ONG, e con le imprese (v. qui) Ufficio dell’Alto Commissario sui diritti umani • Crescente importanza delle sue attività sul terreno • • • • Assistenza a Stati (che ne richiedono l’intervento) attraverso lo stabilimento di un ufficio locale: Bolivia, Cambogia, Colombia, Guatemala, Guinea, Mauritania, Messico, Territori Palestinesi occupati, Kosovo, Togo, Tunisia, Uganda e Yemen PKO e «componente» sui diritti umani: Afghanistan, Burundi, Central African Republic, Costa d’Avorio, Democratic Republic of the Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Iraq, Liberia, Libya, Mali, Kosovo, Somalia, Sud Sudan e Darfur (Sudan) Uffici e centri regionali: East Africa (Addis Ababa), Southern Africa (Pretoria), West Africa (Dakar), Central America (Panama City), South America (Santiago de Chile), Europe (Brussels), Central Asia (Bishkek), South East Asia (Bangkok), Pacific (Suva), the Middle East and North Africa (Beirut), Central Africa (Yaoundé), South West Asia and the Arab Region (Doha) Rapid Response Unit per affrontare emergenze o supportare attività di inchiesta (es. commissioni di inchiesta nominate dal Consiglio sui diritti umani o dal SG) o di primo intervento Consiglio dei diritti umani (Human Rights Council - HRC) • Organo istituito dall’AG con risoluzione 60/251 del 2006, al termine di un processo di discussione di riforme dell’ONU, avviato qualche anno prima: inizialmente, era stato proposto di emendare la Carta per introdurre questo organo. • Composto di 47 Stati a rotazione (non più di due mandati), ha un Comitato consultivo (Advisory Committee) composto di 18 esperti indipendenti • L’AG può sospendere un membro dell’HRC per violazioni gravi e sistematiche dei d-u • Svolge un controllo permanente sul rispetto dei d-u dei singoli Stati, avvalendosi della c.d. Universal Periodic Review • • • I parametri di riferimento sono la Carta, l’UDHR, norme consuetudinarie, i trattati promossi dall’ONU o da altre organizzazioni vincolanti il singolo Stato, impegni volontariamente assunti dallo Stato (es. programmi nazionali sui d-u), diritto umanitario Tutti gli Stati membri sono stati oggetto di UPR (primo ciclo) e una parte è stata sottoposta al secondo ciclo (per es., Italia) Ampio spazio per NGO nella fase istruttoria Consiglio dei diritti umani (HRC) • Gestisce le c.d. procedure speciali, nominando gruppi di lavoro, relatori speciali o esperti indipendenti • Per la lista aggiornata delle aree tematiche, v. qui (temi molto vari); per quella dei paesi v. qui. Possibilità per società civile di dialogare con tali organi ad hoc • Nomina commissioni di inchiesta su fatti particolarmente gravi • es., Freedom Flotilla (2010); Siria (2011-2015); Corea del Nord (2013-2015) • Gestisce la Procedura di reclamo (c.d. Complaint Procedure), che concerne violazioni gravi e debitamente attestate (v. qui) • • • Denuncia da individui o gruppi che sono vittime, oppure individui o ONG che hanno diretta e affidabile conoscenza dei fatti Gruppo di lavoro sulle denunce (5 esperti indipendenti) valuta ammissibilità e merito della denuncia, in contraddittorio con lo Stato accusato. Se denuncia è ammissibile e fondata, viene trasmessa al Gruppo di lavoro sulle situazioni (5 Stati in rappresentanza dei vari gruppi regionali), che può chiudere il caso, o trasmetterlo con raccomandazioni allo HRC Gestione confidenziale del dossier, per acquisire informazioni dallo Stato accusato ed eventualmente esercitare pressioni per un cambiamento. Solo in mancanza di collaborazione e in costanza di violazioni l’HRC può adottare una presa di posizione pubblica ed eventualmente azionare una procedura speciale o una commissione di inchiesta Treaty Based Bodies • Previsti nello specifico trattato promosso dall’ONU, o in un protocollo • Sono composti di individui e non di rappresentanti di Stati • Esaminano i rapporti periodici degli Stati parte e rivolgono loro raccomandazioni sul rispetto del trattato • Adottano atti di interpretazione «autentica» del trattato (i c.d. Commenti generali), che sono formalmente non vincolanti ma nella prassi hanno una grande importanza • Laddove previsto e vi sia il consenso dello Stato interessato, possono ricevere denunce da altri Stati circa la violazione del trattato (opzione di solito non usata dagli Stati) • Laddove previsto e vi sia il consenso dello Stato interessato, possono ricevere denunce da individui o gruppi (o altri soggetti) che siano vittime di violazioni (o rappresentativi di certi interessi protetti dal trattato): • Funzione quasi-giudiziale, si traduce in un accertamento (previo contraddittorio, solitamente svolto in forma scritta) e in conseguenti raccomandazioni, entrambi non formalmente vincolanti (ma da non sottovalutare) Treaty Based Bodies • Human Rights Committee (da non confondere con lo Human Rights Council): vigila sul rispetto del Patto sui diritti civili e politici del 1966, è l’organo più attivo e prolifico • V. ad esempio i numerosi commenti generali • Committee on Economic, Social and Cultural Rights, istituito dall’ECOSOC al suo interno • Solo nel 2008 è stato adottato un Protocollo addizionale che conferisce al Comitato la competenza ad esaminare ricorsi individuali e, opzionalmente, ricevere ricorsi da altri Stati e di condurre un’inchiesta su violazioni gravi o sistematiche (entrato in vigore il 5.5.2013, 21 Stati parte, tra cui l’Italia) • Altri Comitati (discriminazione razziale; discriminazione contro le donne; tortura; bambini; lavoratori migranti; persone disabili; sparizioni forzate). • Il loro peso specifico dipende dal numero di Stati parte del trattato di riferimento e dall’accettazione di procedure di ricorso individuale. Es. per la convenzione sui bambini è solo del 2011 il Protocollo sulle denunce individuali o interstatali (in vigore 14.4.2014 per 20 Stati, tra cui non c’è l’Italia