ONU e diritti umani - Il ruolo degli organi ad hoc

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ONU e diritti umani - Il ruolo degli organi ad hoc
L’ONU e i diritti umani:
il ruolo degli organi ad hoc
lezione del 19 ottobre 2015
Considerazioni introduttive
• Al fine di rendere maggiormente efficace e «professionale» l’attività di
promozione e verifica del rispetto dei diritti umani, le istituzioni
principali hanno creati organi specializzati che con continuità seguono
la materia con riguardo a tutti gli Stati membri dell’ONU:
• ECOSOC >> Commissione sui diritti umani (1946-2006)
• AG >> Alto Commissario per i diritti umani (dal 1993)
• AG >> Consiglio per i diritti umani (dal 2006)
• In parallelo, nei trattati promossi dall’ONU (o in loro protocolli,
talvolta adottati anni dopo) vengono creati organi dedicati (solitamente
denominati «Comitati»), che vigilano sul rispetto di quel trattato da
parte dei soli Stati parte (c.d. treaty based bodies):
Commissione sui diritti umani
• Istituita dall’ECOSOC nel 1946, era un organo in cui siedevano 53
Stati membri distribuiti secondo criteri geografici (mandato di tre anni,
rinnovabile). Aveva un presidente pro-tempore (mandato di un anno).
• È stato per lungo tempo l’unico organo specializzato presente con
continuità nell’architettura istituzionale dell’ONU. Adottava risoluzioni
per consensus o a maggioranza di membri presenti e votanti
• Poteva costituire sotto-commissioni (rappresentanti statali) e gruppi di
lavoro (esperti indipendenti).
• Dal 2006, l’AG ha istituito il Consiglio sui Diritti Umani, che ha
sostituito la Commissione ereditandone però le procedure interne e
integrandole con altre (v. oltre)
• La Commissione è stata spesso criticata per essere un foro molto
politicizzato e per non prevedere meccanismi qualitativi di selezione
dei membri
Ufficio dell’Alto Commissario sui diritti umani
• Organo monocratico istituito dall’AG con risoluzione 48/141
(20.12.1993), che dà seguito alle conclusioni della Conferenza
mondiale sui diritti umani, svoltasi a Vienna nel giugno 1993
• È nominato su proposta del SG, approvata dall’AG, e ha un mandato di
quattro anni (rinnovabile una volta sola). Ha lo status di sottoSegretario generale (Under-Secretary-General) e dispone di un proprio
apparato burocratico (ufficio principale a Ginevra, ufficio di
collegamento a New York)
• È una sorta di braccio destro del SG nello svolgimento di compiti di
studio, approfondimento, assistenza ai molti organi che nell’ambito di
ONU o di altre organizzazioni internazionali si occupano di diritti
umani
• Svolge altresì un ruolo di dialogo e moral suasion con Stati (e con i
loro organi specializzati in d-u), con le ONG, e con le imprese (v. qui)
Ufficio dell’Alto Commissario sui diritti umani
• Crescente importanza delle sue attività sul terreno
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Assistenza a Stati (che ne richiedono l’intervento) attraverso lo stabilimento di un
ufficio locale: Bolivia, Cambogia, Colombia, Guatemala, Guinea, Mauritania,
Messico, Territori Palestinesi occupati, Kosovo, Togo, Tunisia, Uganda e Yemen
PKO e «componente» sui diritti umani: Afghanistan, Burundi, Central African
Republic, Costa d’Avorio, Democratic Republic of the Congo, Guinea-Bissau,
Haiti, Iraq, Liberia, Libya, Mali, Kosovo, Somalia, Sud Sudan e Darfur (Sudan)
Uffici e centri regionali: East Africa (Addis Ababa), Southern Africa (Pretoria),
West Africa (Dakar), Central America (Panama City), South America (Santiago de
Chile), Europe (Brussels), Central Asia (Bishkek), South East Asia (Bangkok),
Pacific (Suva), the Middle East and North Africa (Beirut), Central Africa
(Yaoundé), South West Asia and the Arab Region (Doha)
Rapid Response Unit per affrontare emergenze o supportare attività di inchiesta (es.
commissioni di inchiesta nominate dal Consiglio sui diritti umani o dal SG) o di
primo intervento
Consiglio dei diritti umani (Human Rights
Council - HRC)
• Organo istituito dall’AG con risoluzione 60/251 del 2006, al termine di
un processo di discussione di riforme dell’ONU, avviato qualche anno
prima: inizialmente, era stato proposto di emendare la Carta per
introdurre questo organo.
• Composto di 47 Stati a rotazione (non più di due mandati), ha un
Comitato consultivo (Advisory Committee) composto di 18 esperti
indipendenti
• L’AG può sospendere un membro dell’HRC per violazioni gravi e
sistematiche dei d-u
• Svolge un controllo permanente sul rispetto dei d-u dei singoli Stati,
avvalendosi della c.d. Universal Periodic Review
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•
I parametri di riferimento sono la Carta, l’UDHR, norme consuetudinarie, i trattati
promossi dall’ONU o da altre organizzazioni vincolanti il singolo Stato, impegni
volontariamente assunti dallo Stato (es. programmi nazionali sui d-u), diritto
umanitario
Tutti gli Stati membri sono stati oggetto di UPR (primo ciclo) e una parte è stata
sottoposta al secondo ciclo (per es., Italia)
Ampio spazio per NGO nella fase istruttoria
Consiglio dei diritti umani (HRC)
• Gestisce le c.d. procedure speciali, nominando gruppi di lavoro, relatori
speciali o esperti indipendenti
•
Per la lista aggiornata delle aree tematiche, v. qui (temi molto vari); per quella dei
paesi v. qui. Possibilità per società civile di dialogare con tali organi ad hoc
• Nomina commissioni di inchiesta su fatti particolarmente gravi
•
es., Freedom Flotilla (2010); Siria (2011-2015); Corea del Nord (2013-2015)
• Gestisce la Procedura di reclamo (c.d. Complaint Procedure), che
concerne violazioni gravi e debitamente attestate (v. qui)
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•
Denuncia da individui o gruppi che sono vittime, oppure individui o ONG che hanno
diretta e affidabile conoscenza dei fatti
Gruppo di lavoro sulle denunce (5 esperti indipendenti) valuta ammissibilità e merito
della denuncia, in contraddittorio con lo Stato accusato. Se denuncia è ammissibile e
fondata, viene trasmessa al Gruppo di lavoro sulle situazioni (5 Stati in rappresentanza
dei vari gruppi regionali), che può chiudere il caso, o trasmetterlo con raccomandazioni
allo HRC
Gestione confidenziale del dossier, per acquisire informazioni dallo Stato accusato ed
eventualmente esercitare pressioni per un cambiamento. Solo in mancanza di
collaborazione e in costanza di violazioni l’HRC può adottare una presa di posizione
pubblica ed eventualmente azionare una procedura speciale o una commissione di
inchiesta
Treaty Based Bodies
• Previsti nello specifico trattato promosso dall’ONU, o in un protocollo
• Sono composti di individui e non di rappresentanti di Stati
• Esaminano i rapporti periodici degli Stati parte e rivolgono loro
raccomandazioni sul rispetto del trattato
• Adottano atti di interpretazione «autentica» del trattato (i c.d.
Commenti generali), che sono formalmente non vincolanti ma nella
prassi hanno una grande importanza
• Laddove previsto e vi sia il consenso dello Stato interessato, possono
ricevere denunce da altri Stati circa la violazione del trattato (opzione di
solito non usata dagli Stati)
• Laddove previsto e vi sia il consenso dello Stato interessato, possono
ricevere denunce da individui o gruppi (o altri soggetti) che siano
vittime di violazioni (o rappresentativi di certi interessi protetti dal
trattato):
•
Funzione quasi-giudiziale, si traduce in un accertamento (previo contraddittorio,
solitamente svolto in forma scritta) e in conseguenti raccomandazioni, entrambi
non formalmente vincolanti (ma da non sottovalutare)
Treaty Based Bodies
• Human Rights Committee (da non confondere con lo Human Rights
Council): vigila sul rispetto del Patto sui diritti civili e politici del 1966,
è l’organo più attivo e prolifico
•
V. ad esempio i numerosi commenti generali
• Committee on Economic, Social and Cultural Rights, istituito
dall’ECOSOC al suo interno
•
Solo nel 2008 è stato adottato un Protocollo addizionale che conferisce al
Comitato la competenza ad esaminare ricorsi individuali e, opzionalmente, ricevere
ricorsi da altri Stati e di condurre un’inchiesta su violazioni gravi o sistematiche
(entrato in vigore il 5.5.2013, 21 Stati parte, tra cui l’Italia)
• Altri Comitati (discriminazione razziale; discriminazione contro le
donne; tortura; bambini; lavoratori migranti; persone disabili; sparizioni
forzate).
•
Il loro peso specifico dipende dal numero di Stati parte del trattato di riferimento e
dall’accettazione di procedure di ricorso individuale. Es. per la convenzione sui
bambini è solo del 2011 il Protocollo sulle denunce individuali o interstatali (in
vigore 14.4.2014 per 20 Stati, tra cui non c’è l’Italia