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RIVISTA GIURIDICA
DELL’ISAIDAT
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO ITALIANO DELLE
SUCCESSIONI
JACOPO RE
(2010 ) Volume 1 – Fascicolo 1, Articolo 8
Abstract
The author proposes a critical analysis of the current status of the Italian
private international law of succession, highlighting the innovations
introduced by Italian Law 218 of 31 May 1995, as well as those that may
ensue from the adoption of the European Union’s proposed Regulation
on successions. In particular, whereas the framework of Italian
jurisdiction in matters of succession today is determined on the basis of
seven alternative titles of jurisdiction, the proposed regulation, in its
declared aim of pursuing the establishment of a European judicial area, is
opting for a rigid distribution of jurisdiction among the courts of the
Member States, based on a single title of jurisdiction.
Special attention is devoted to the rules on the law applicable to
international successions, an area in which the fundamental principles of
the unity and universality of succession are being challenged by the
principle of the renvoi.
***
L’auteur proposent une analyse critique de l’état actuel du droit
international privé italien des successions, en mettant l’accent sur les
innovations introduites par la loi n° 218 du 31 mai 1995, ainsi que sur
celles qui résulteraient de l’adoption de la Proposition de règlement de
l’Union Européenne en matière de succession. En particulier, alors que
le cadre de la compétence juridictionnelle italienne en matière de
succession est aujourd’hui déterminé sur la base de sept chefs de
compétence alternatifs, la proposition de règlement, dans l’optique de
parvenir à la mise en place d’un espace judiciaire européen, opte pour
une répartition rigide de la compétence juridictionnelle entre les juges des
Etats membres en se basant sur un chef de compétence unique.
Une attention particulière est accordée aux règles concernant la loi
applicable aux successions internationales, matière où les principes
fondamentaux d’unité et d’universalité de la succession sont remis en
cause par le principe du renvoi.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
ITALIANO DELLE SUCCESSIONI∗
JACOPO RE**
SOMMARIO : 1. Osservazioni introduttive. - 2. Ambito della giurisdizione italiana. - 3. Il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e degli atti stranieri. - 4. La legge
applicabile alle successioni internazionali. - 5. La proposta di regolamento comunitario.
1. Osservazioni introduttive
La legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato dedica, nel titolo III, un apposito capo al
diritto internazionale privato delle successioni1. Il capo VII, rubricato
successioni, contiene quattro articoli relativi alla legge applicabile, nonché
una disposizione specifica per la determinazione dell’ambito della
giurisdizione italiana in materia. In particolare, l’art. 46 disciplina la legge
applicabile alla successione per causa di morte e alla divisione ereditaria,
gli articoli 47 e 48 si occupano di alcune questioni relative al testamento
∗
Il presente articolo riproduce, con alcune variazioni, la relazione presentata alle Journées
Roumaines (23-28 mai 2010, Bucarest et Cluj-Napoca) Les successions, organizzate dalla
Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française.
** Dottorando di ricerca nell’Università Bocconi.
1 La letteratura sull’argomento è alquanto ampia. Si veda ex multis BALLARINO, Successioni
(diritto internazionale privato), in Enc. dir. Aggiornamento, Milano, 1997, p. 943 ss.; ID.,
Diritto internazionale privato, 3ª ed., Padova, 1999, p. 514 ss.; PICONE, La legge applicabile
alle successioni, in ID., La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 55
ss.; DAMASCELLI, La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto
internazionale privato italiano, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 85 ss.; CALÒ, Le successioni
nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, passim; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto
internazionale privato e processuale. Parte speciale, 2ª ed., Torino, 2006, p. 143 ss.;
TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni mortis causa nel diritto internazionale privato, in
Trattato di diritto della successioni e donazioni diretto da BONILINI, vol. V, Milano, 2009, p.
211 ss. Per i vari commenti agli articoli del capo VII della legge di riforma si rimanda,
tra gli altri, a CLERICI, Articoli 46-50, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA,
LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI, Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova,
1996, p. 230 ss.; ID. Articoli 46-50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni, artt.
713-768 octies e leggi collegate, in GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile,
Torino, 2010, p. 521 ss.; DELI, Articoli 46-50, in BARIATTI (a cura di), Legge 31 maggio
1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Nuove leggi, civ. com.,
1996, p. 1278 ss.; TONOLO, Successioni, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento alla
riforma del diritto internazionale privato italiano, 2ª ed., Torino, 2009, p. 197 ss.
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quali, rispettivamente, la capacità di testare e la forma del testamento,
mentre l’art. 49 contiene una norma materiale in merito alla successione
dello Stato. Mancano, invece, specifiche disposizioni in tema di
riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri. Al riguardo,
troveranno dunque applicazione le norme di carattere generale contenute
negli articoli 64 e seguenti della legge di riforma.
La disciplina posta in essere dalle legge n. 218/1995, pur
abrogando la previgente normativa di cui all’art. 23 delle disp. prel. cod.
civ. del 1942, si pone in sostanziale continuità per quanto concerne i
principi ispiratori delle norme in materia.
Infatti, conformemente ai principi di unità e universalità della
successione, la successione mortis causa è regolata interamente da un’unica
legge: quella della cittadinanza del de cuius al momento della morte. In tal
guisa, il diritto internazionale privato delle successioni si conforma
all’idea, propria degli ordinamenti di tradizione romanistica, di
continuazione della persona del defunto in quella degli eredi, con
conseguente acquisto della universitas dei rapporti patrimoniali spettanti al
defunto, da regolarsi in base ad una disciplina unitaria.
Se la riforma del diritto internazionale privato italiano non ha
modificato i principi di base della disciplina in esame, la legge n.
218/1995 non ha tuttavia mancato di introdurre alcune importanti
novità. In primo luogo, il legislatore ha accordato al de cuius, seppur in
maniera molto circostanziata, la facoltà di scegliere la legge applicabile
alla propria successione (c.d. professio iuris)2. In secondo luogo, e a parziale
rottura della nuova disciplina con i tradizionali principi di unità e
personalità, anche la regolamentazione delle successioni internazionale è
soggetta all’operare delle disposizioni relative al rinvio3. L’adesione a
questa figura non è del tutto priva di conseguenze, dal momento che essa
può compromettere il principio di unità della successione. Infatti, qualora
la legge nazionale del defunto si ispiri al criterio della scissione, ciò
richiede l’applicazione di leggi diverse a seconda della natura e della
situazione dei beni ereditari. L’accoglimento del rinvio può implicare,
inoltre, l’eventuale sostituzione del criterio di collegamento personale
della cittadinanza con quello del domicilio o della residenza del de cuius.
Si veda sul punto CARELLA, Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale
privato, Bari, 1999, p. 175 ss.; DE CESARI, Autonomia della volontà e legge regolatrice delle
successioni, Padova, 2001, passim.
3 Sui riflessi dell’introduzione del rinvio nel diritto internazionale privato italiano e con
specifico riferimento alla regolamentazione delle successioni internazionali, cfr.
FUMAGALLI, Rinvio ed unità della successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano, in
Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 829 ss.; CALÒ, op. cit., p. 18 ss. e 54 ss.
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Oltre alla disciplina contenuta nella legge di riforma occorre
annoverare, tra le fonti del diritto internazionale privato delle
successioni, anche le numerose convenzioni internazionali multilaterali e
bilaterali di cui l’Italia è parte4. Tra le prime, sono in vigore per il nostro
Paese la convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 relativa all’istituzione
di un sistema di registrazione dei testamenti e la convenzione di
Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla
forma di un testamento internazionale5. Per contro, l’Italia non è parte
contraente della convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di
leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie, della
convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sull’amministrazione
internazionale delle successioni e di quella del 1° agosto 1989 sulla legge
applicabile alle successioni a causa di morte.
Infine, si sottolinea che alcuni aspetti specifici della materia
successoria, di natura amministrativa e giurisdizionale, sono disciplinati
da numerose convenzioni consolari, mentre determinati aspetti di natura
fiscale sono regolati dai c.d. trattati di amicizia, commercio e
navigazione6.
2. Ambito della giurisdizione italiana
L’ambito della giurisdizione italiana in materia successoria è
determinato, in linea generale e con una certa ampiezza, dall’art. 50 della
Il coordinamento tra le convenzioni internazionali e le disposizioni nazionali di
conflitto è disciplinato dall’art. 2 della legge n. 218/1995, il quale assicura la prevalenza
degli impegni internazionali sulle disposizioni di diritto comune. Cfr. al riguardo
CARBONE, Art. 2, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI,
CLERICI (a cura di), Commentario cit., p. 8 ss., nonché CONETTI, Art. 2, in CONETTI,
TONOLO, VISMARA, Commento cit., p. 7 s.
5 Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 215 ss., la quale ricomprende, tra gli
altri trattati multilaterali in vigore per l’Italia che, pur non regolando direttamente le
successioni internazionali, presentano rilievi di interesse per la materia, sia la
convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile al trust e al suo
riconoscimento, in quanto vi potrebbero essere problemi di coordinamento tra leggi
applicabili alla successione, in caso di trust istituito mortis causa sul patrimonio del
defunto, sia la convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, nella
misura in cui l’art. 5 lett. g) conferisce ai consoli il potere di tutelare gli interessi dei
cittadini dello Stato di invio nelle successioni mortis causa nel territorio dello Stato di
residenza, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest’ultimo.
6 In linea generale, tali accordi disciplinano i poteri e le funzioni consoli in relazione a
successioni di cittadini aperte nello Stato di residenza e sono generalmente basate sul
principio di universalità, mentre il criterio per l’attribuzione dei poteri dei consoli è
perlopiù quello della cittadinanza del de cuius. Per le convenzioni di cui la Repubblica
italiana è parte si rinvia a TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 216, note 14 e 15.
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legge n. 218/95. Sono infatti previsti ben sette titoli di giurisdizione
alternativi: la cittadinanza italiana del de cuius, l’apertura in Italia della
successione, la situazione in Italia della parte dei beni di maggiore
consistenza economica, il domicilio o la residenza del convenuto in Italia,
l’accettazione della giurisdizione italiana e la localizzazione in Italia dei
beni oggetto della domanda.
Si è posto il dubbio, in dottrina, se l’art. 50 ponga in essere titoli di
giurisdizione esclusivi, piuttosto che concorrenti con le norme generali di
giurisdizione contenute, in particolare, nell’art. 3 della legge di riforma7.
Detto articolo determina l’ambito della giurisdizione italiana in virtù del
domicilio o della residenza del convenuto, della presenza in Italia di un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 cod.
proc. civ., ovvero rinviando a talune norme della convenzione di
Bruxelles del 1968 o in base ai criteri stabiliti per la competenza per
territorio. Tuttavia, posto che i titoli di giurisdizione del domicilio e della
residenza del convenuto sono richiamati da entrambe le disposizioni, che
la competenza per territorio di cui all’art. 22 cod. proc. civ. rinvia al
giudice del luogo di apertura della successione, ovvero, se la successone
si è aperta al di fuori della Repubblica, al giudice del luogo in cui è posta
la maggior parte dei beni o, in mancanza, a quello del luogo di residenza
del convenuto o di alcuno dei convenuti, e che la materia successoria è
esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione materiale della
convenzione di Bruxelles del 1968, l’unico titolo contenuto nell’art. 3 che
potrebbe venire in rilievo è quello relativo alla presenza in Italia di un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio. A tal riguardo, il Tribunale
di Lucca ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana in materia
successoria, dando rilevanza al fatto che il convenuto avesse un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio8, affermando dunque una
complementarietà tra disciplina speciale e normativa generale9.
Analizzando brevemente i singoli titoli di giurisdizione contenuti
nell’art. 50, si nota subito come il legislatore non abbia voluto porre in
essere dei criteri esorbitanti quali, ad esempio, la nazionalità italiana degli
eredi10, o il fatto che la successione sia sottoposta, in virtù delle norme di
Sui termini della questione testé delineata e per le opportune indicazioni bibliografiche
v. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 572 ss.
8 Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, p. 818 ss.
9 Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 253 s.,
10 Nel sistema previgente la legge di riforma, era stata affermata la sussistenza della
giurisdizione italiana in relazione a domande successorie intentate contro un cittadino
italiano. La Corte di appello di Trieste, 22 novembre 1961, in Riv. dir. int., 1962, p. 430
ss., aveva infatti fondato la giurisdizione italiana sull’abrogato art. 4 secondo comma
cod. proc. civ., a norma del quale il giudice italiano poteva conoscere delle cause relative
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conflitto, alla legge italiana. Conferma questa indicazione anche il tenore
letterale dell’art. 50, lett. a) a norma del quale sussiste la giurisdizione
italiana se il de cuius era cittadino italiano al momento della morte, non
rilevando la cittadinanza delle altre parti coinvolte nella successione.
Oltre al criterio personale della cittadinanza del defunto, l’art. 50
della legge n. 218/1995 pone in essere titoli di giurisdizione ispirati sia a
criteri di fatto sia a criteri di diritto. Appartengono alla prima categoria i
titoli di giurisdizione che prendono in considerazione la localizzazione in
Italia dei beni del de cuius. Invero, a norma della lett. c) dell’art. 50 sussiste
la giurisdizione italiana se la parte dei beni ereditari di maggiore
consistenza economica è situata in Italia, mentre in virtù della successiva
lett. e) il giudice italiano conosce delle cause successorie se la domanda
concerne beni situati in Italia. Quanto al primo titolo, occorre ricordare
che la generica espressione di beni è idonea a ricomprendere tanto i beni
mobili, quanto i beni immobili, ma non quelli immateriali11. Inoltre, ai
fini della determinazione del valore dei beni, il giudice italiano può
ricorrere, per i beni situati in Italia, agli articoli 14 e 15 cod. proc. civ.,
mentre per i beni situati all’estero potrà adottare dei parametri adeguati al
valore che essi hanno nello Stato in cui sono situati12 e in linea con quelli
impiegati dai giudici di dell’ordinamento in questione. Quanto al titolo di
cui alla lett. e), invece, benché in astratto sia in grado di individuare la
competenza giurisdizionale del giudice italiano anche nel caso in cui la
maggior parte dei beni ereditari si trovi all’estero, la sua operatività
appare in realtà limitata alle sole cause relative a diritti reali su beni
immobili ed alle azioni possessorie13, e non può quindi configurarsi quale
titolo di giurisdizione esorbitante14.
a domande che riguardavano “successioni ereditarie di cittadino italiano”, sostenendo
che tale espressione si riferisse alla situazione in cui l’erede fosse cittadino italiano e che
non rilevasse la cittadinanza italiana del defunto. Cfr. anche Cass. S.U., 22 novembre
1984 n. 5984, in Riv. dir. int. priv. proc., 1984, p. 140 ss.
11 Trib. Milano, 24 settembre 1990, in Riv. dir. int. priv. proc., 1991, p. 463 ss.
12 V. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 257 e in maniera conforme CLERICI,
Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 577 ss.
13 Così BALLARINO, Successioni cit., p. 954.
14 In senso conforme, cfr. BALLARINO, Diritto internazionale privato cit., p. 552. Per
un’interpretazione differente, che vede nella norma in esame un titolo di giurisdizione
potenzialmente esorbitante e, pertanto, idoneo a radicare davanti al giudice italiano
anche una controversia avente un esiguo collegamento con il nostro ordinamento, cfr.
CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 578 s.
Secondo l’Autrice, tuttavia, la prospettata estensione della giurisdizione italiana non è
passibile di censura se tramite essa si può giungere a «una (felice) coincidenza tra ius e
forum quando gli eredi sottopongano la divisione dei loro beni situati in Italia alla legge
italiana, ai sensi dell’art. 46, 3° co., l. n. 218/1995». Cfr. op. loc. ult. cit.
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Tra i titoli di giurisdizione che si basano su criteri di diritto assume
primaria rilevanza l’apertura della successione in Italia, apertura che deve
essere individuata, in base all’art. 456 cod. civ., nel luogo dell’ultimo
domicilio del defunto (art. 50, lett. b). Inoltre, anche il domicilio e la
residenza in Italia del convenuto, secondo quanto disposto dall’art. 43
cod. civ., e l’accettazione della giurisdizione italiana da parte del
convenuto costituiscono titoli di giurisdizione che si richiamano a criteri
di diritto (art. 50, lett. d). L’accettazione della giurisdizione, inoltre, andrà
valutata secondo quanto disciplinato dall’art. 4 della medesima legge15,
ma non potrà costituire titolo di giurisdizione per le controversie relative
a beni immobili situati all’estero, per espressa previsione della norma in
esame.
Si deve ancora sottolineare, inoltre, che l’art. 50 della legge n.
218/1995 ha una portata generale, volta a regolare tutte le cause in
materia successoria. Infatti, diversamente da quanto previsto
dall’abrogato art. 4, 2° comma, cod. proc. civ., che fondava la
giurisdizione italiana in merito a «successioni ereditarie» e nei casi
espressamente enumerati dall’art. 22 cod. proc. civ., la legge di riforma
utilizza la formula più ampia di «materia successoria». In tal modo, il
legislatore prescinde da ogni delimitazione della materia successoria, con
la conseguenza che l’art. 50 potrebbe essere destinato ad operare per
qualsiasi controversia relativa alla materia in esame e quindi anche per
quelle cause che presentano una connessione indiretta, ma abbastanza
stretta con la materia successoria, come, ad esempio, quelle in materia
divisoria16.
Infine, ragioni di completezza inducono a ricordare che la legge n.
218/1995 pone in essere una norma generale dedicata ai procedimenti di
volontaria giurisdizione (art. 9) – in virtù della quale, per esempio, il
giudice italiano è competente a nominare un esecutore testamentario se
tale provvedimento riguarda la successione di un cittadino italiano o di
una persona residente in Italia o qualora la successione sia regolata dalla
legge italiana – e una disposizione relativa alla materia cautelare (art. 10).
Quest’ultima norma, oltre ad attribuire, ovviamente, la giurisdizione in
materia cautelare al giudice italiano nel caso in cui egli abbia giurisdizione
Come è noto, l’art. 4 della legge di riforma disciplina i casi di proroga e deroga alla
giurisdizione italiana. Per un commento cfr. CONETTI, Art. 4, in CONETTI, TONOLO,
VISMARA, Commento cit., p. 17 ss.
16 È quindi rimesso alla giurisprudenza il compito di definire i confini della portata
applicativa della disposizione in esame. Per un’analisi della prima giurisprudenza della
nostra Suprema Corte, v. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle
successioni cit., p. 574 s.
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nel merito, la riconosce anche nel caso in cui il provvedimento debba
essere eseguito in Italia.
3. Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e degli atti
stranieri
Il legislatore italiano non ha sentito l’esigenza di predisporre delle
norme particolari in merito al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni e degli atti stranieri in materia successoria. In questo ambito,
pertanto, troverà applicazione la normativa generale disciplinata dagli
articoli 64 – 68 della legge n. 218/199517. In estrema sintesi, non essendo
questa la sede opportuna per una dettagliata analisi delle citate
disposizioni, occorre subito rilevare che la legge 218/1995 fa proprio il
principio del riconoscimento automatico, in presenza di determinate
condizioni, delle decisioni e dei provvedimenti stranieri. L’art. 64, infatti,
espressamente dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia,
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, se sono stati
rispettati alcuni requisiti. In primo luogo, la sentenza straniera deve
essere emessa da un giudice che poteva conoscere della causa secondo i
principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento
italiano. In altre parole, la sentenza straniera deve essere pronunciata dal
giudice di un ordinamento col quale la causa presentava una significativa
connessione e, più precisamente, una di quelle connessioni che, in casi
analoghi, sono ritenute idonee ad attribuire la giurisdizione al giudice
italiano.
In secondo luogo, la sentenza straniera deve essere il risultato di un
processo equo, nel quale sia stato rispettato il principio del
contradditorio. Di conseguenza, l’atto introduttivo del giudizio deve
essere stato portato a conoscenza del convenuto in conformità con
quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e le parti
si sono costituite in giudizio, ovvero ne è stata dichiarata la contumacia,
in conformità con detta legge. Inoltre, nel procedimento straniero non
devono essere stati lesi i diritti essenziali della difesa.
È inoltre richiesto che la sentenza straniera sia passata in giudicato
– nel senso che non siano più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione
e sia quindi divenuta definitiva – e che non contrasti con un’altra
sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato.
Sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri in Italia,
secondo quanto previsto dalle legge di riforma, v. BALLARINO, Diritto internazionale
privato cit., p. 152 ss.; BAREL, ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, 4ª
ed., Milano, 2009, p. 276 ss.; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e
processuale. Parte generale e obbligazioni, 4ª ed., Torino, 2010, p. 343 ss.;
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Infine, la decisione straniera è riconosciuta se non pende un
processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, e se non produce effetti contrari con l’ordine pubblico18.
Anche i provvedimenti stranieri in materia di giurisdizione
volontaria beneficiano del riconoscimento automatico a condizione che
rispettino alcuni requisiti. Anzitutto, il provvedimento deve essere
emanato o dal giudice dotato di competenza giurisdizionale secondo i
criteri propri dell’ordinamento italiano, o da quello dello Stato la cui
legge è richiamata dalle norme di conflitto italiane, ovvero se si tratta di
un provvedimento che produce effetti nell’ordinamento a cui rinviano le
norme di conflitto italiane, anche se emanato dal giudice di un Paese
diverso. Inoltre, il provvedimento in questione non deve produrre effetti
contrari all’ordine pubblico. Infine, devono essere stati rispettati i diritti
fondamentali di difesa.
4. La legge applicabile alle successioni internazionali
Come è già stato accennato, il diritto internazionale privato italiano
delle successioni è informato ai principi di unità e universalità della
successione. In conformità con il principio romanistico dell’unità della
successione, che comporta la reductio ad unum di tutti i rapporti giuridici
che facevano capo al de cuius, indipendentemente dalla natura dei beni
che ne costituiscono l’oggetto, l’intero asse ereditario viene pertanto
assoggettato ad una sola legge. Infatti, l’art. 46 1° comma della legge n.
218/1995 stabilisce che la successione per causa di morte è regolata dalla
legge nazionale del de cuius al momento della morte. Tale disposizione
adotta un criterio di collegamento rigido, di facile determinazione da
parte dell’operatore del diritto e di agevole applicazione nella pratica. Il
criterio della cittadinanza del defunto, peraltro, è espressione del forte
legame tra il soggetto e la sua comunità nazionale19 e si conforma alla
teoria di fondo del nostro diritto materiale, secondo la quale la
Al riguardo, si assiste ad una significativa diminuzione della portata dell’eccezione
dell’ordine pubblico internazionale, inteso nella sua doppia veste di limite al
riconoscimento e all’esecuzione di una decisione e di un atto pubblico straniero, da un
lato, e di margine all’applicazione della legge straniera, dall’altro lato. Per quanto
rilevante in questa sede, basti sottolineare che il limite dell’ordine pubblico non può
essere invocato al fine di non dare applicazione alla lex successionis per il solo fatto che
detta legge straniera non conosce l’istituto della riserva a favore dei legittimari. V.,
anche per ulteriori ipotesi, CLERICI, Art. 46, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle
successioni cit., p. 540 ss.
19 Sul detto legame si rinvia alla magistrale lezione di MANCINI, Della nazionalità come
fondamento del diritto delle genti, riprodotta in JAYME (a cura di), Della nazionalità come
fondamento del diritto delle genti, Torino, 1994, p. 21 ss.
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successione è intesa come la continuazione nell’ambito familiare della
persona e dei rapporti giuridici che a questa facevano capo. Dato che con
la successione si verifica il trasferimento di un patrimonio da una
persona ad un’altra, la sua regolamentazione è direttamente collegata allo
statuto personale ed alla condizione del defunto.
A fronte del pregio relativo alla facile determinazione della legge
applicabile, il criterio di collegamento della cittadinanza può tuttavia
risultare inadeguato in certe situazioni. Alcune complicazioni potrebbero
insorgere, ad esempio, nell’ipotesi in cui il defunto abbia più di una
cittadinanza o sia un apolide o un rifugiato. Nel primo caso, l’art. 19 della
legge n. 218/1995 prevede il ricorso all’applicazione della legge del Paese
con cui il soggetto ha il collegamento più stretto, a meno che la persona
non abbia, tra l’altro, la cittadinanza italiana, la quale prevale, anche se
non è quella effettiva. Per i restanti casi, il medesimo articolo prevede la
sostituzione della legge nazionale con quella dello Stato ove si trova il
domicilio della persona interessata o, in mancanza, quello della sua
residenza. Inoltre, l’ordinamento straniero richiamato dal criterio di
collegamento della cittadinanza potrebbe essere articolato in più
sottosistemi di legislazione civilistica su base territoriale o personale.
L’art. 18 della legge di riforma risolve questo problema nel senso che la
legge applicabile deve essere determinata secondo i criteri di
collegamento interlocali propri dell’ordinamento richiamato. Tuttavia, se
tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo
con il quale la situazione è più strettamente collegata20.
Come si è già accennato, il principio dell’unità e dell’universalità
della successione si scontra con l’adozione, nel diritto internazionale
privato italiano, del rinvio21. Infatti, tale procedimento può
compromettere il principio dell’unità della successione nel caso in cui la
legge nazionale del defunto sia informata al criterio della scissione e porti
all’applicazione di leggi diverse a seconda della natura e della situazione
dei beni ereditari22. Si pensi ad esempio alla successione di un cittadino
canadese – ai cui rapporti sia applicabile, tramite l’operare dell’art. 19
della legge di riforma, la legge della provincia del Québec – con ultimo
domicilio in Italia, che possedeva beni immobili in Francia. In questo
caso il giudice italiano, tramite l’operare del rinvio, sottoporrà la
successione dei beni mobili alla legge italiana e quella dei beni immobili
alla legge francese, dal momento che la norma di conflitto québécoise
Sul rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, cfr. RICCI, Il richiamo
di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato, Padova, 2004, passim.
21 Nel sistema previgente, il rinvio era escluso per espressa disposizione dell’abrogato
art. 30 delle disposizioni preliminari al codice civile.
22 Così TONOLO, Successioni cit., p. 198.
20
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utilizza per la successione dei beni mobili il criterio della lex domicilii e per
la successione dei beni immobili quello della lex rei sitae. Se l’operatività di
leggi diverse può comportare certi svantaggi, quali il rischio di
coesistenza di discipline poco omogenee o problemi connessi al rispetto
dell’esigenza di uguaglianza nei rapporti successori – con particolare
riguardo, ad esempio, ai diritti dei legittimari – si deve sottolineare che
l’applicazione del rinvio favorisce, da un lato, l’uniformità di soluzioni tra
i vari ordinamenti in presenza e contribuisce a garantire, dall’altro lato,
una maggiore effettività e circolazione delle deliberazioni normative e
delle decisioni italiane in materia. Il ricorso al rinvio, inoltre, è
circoscritto alle sole ipotesi di rinvio altrove accetto e di rinvio indietro
alla legge italiana23.
Il criterio di collegamento della cittadinanza del de cuius potrebbe
condurre, in determinare circostanze, all’applicazione di una legge poco
collegata alla fattispecie concreta. Si pensi, ad esempio, alla
regolamentazione della successione di un cittadino italiano trasferitosi
all’estero e che all’estero abbia stabilito il centro dei propri interessi e
della propria vita. Per ovviare a queste situazioni e con l’intento di
perseguire finalità di giustizia sostanziale, il legislatore italiano ha
introdotto, accanto al criterio di collegamento oggettivo della
cittadinanza, la possibilità di scelta della legge applicabile alla successione.
Secondo quanto disposto dall’art. 46 2° comma, tuttavia, il de cuius non è
libero di scegliere la legge di qualsiasi Stato, ma può optare a favore di
una sola legge: quella dello Stato in cui ha la propria residenza. Tuttavia
la scelta è inefficace se il defunto, al momento della morte, non aveva più
la propria residenza in detto Stato. È pertanto richiesto un costante e
duraturo collegamento con lo Stato la cui legge viene scelta,
collegamento che deve necessariamente sussistere sia al tempo della
scelta sia al momento della morte. La scelta deve avere per oggetto
l’intera successione ed esclude l’operatività del rinvio. Inoltre, la professio
iuris, la sua modifica o la revoca della stessa devono essere espresse e
devono avvenire in forma testamentaria, mentre l’esistenza e la validità
sostanziale della manifestazione di volontà e le questioni relative agli
eventuali vizi della volontà sono valutati sulla base della lex causae24. I
requisiti di capacità necessari per compiere la scelta sono invece regolati
dalla legge nazionale del soggetto al momento del compimento dell’atto,
secondo quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 218/1995. Infine, la
scelta della legge applicabile da parte del de cuius italiano non può
Cfr. ult. op. cit., p. 198 s.
Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 224, a cui si rinvia per un’analisi
delle diverse opinioni dottrinali sul punto in questione.
23
24
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J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI
pregiudicare i diritti successori dei legittimari residenti in Italia al
momento della sua morte.
L’ambito di applicazione della lex successionis copre tutti i tre
momenti in cui si sviluppa il procedimento successorio: da quello della
devoluzione, a quello della trasmissione ereditaria dei beni, a quello della
divisione. In via preliminare occorre, tuttavia, distinguere due fasi: la fase
dell’acquisto del titolo ereditario, sottoposta alla lex successionis e quella in
cui concretamente si acquistano i beni formanti la massa ereditaria,
regolata, a norma dell’art. 51 della legge di riforma, dalla lex rei sitae25.
Andando ad analizzare quali sono le materie regolate dalla lex
successionis, occorre constatare, innanzitutto, che essa disciplina, in primo
luogo, le questioni relative all’apertura della successione ab intestato e
testamentaria, tra le quali, ad esempio, il tempo, il luogo e la causa di
apertura. La medesima legge disciplina anche gli aspetti relativi alla fase
della delazione dell’eredità e, quindi, l’individuazione, l’ordine ed il
concorso dei chiamati a succedere. Quanto alla determinazione dei
successibili, l’accertamento di un rapporto familiare con il defunto
avviene ai sensi della legge che disciplina detto rapporto26 e non, come in
altri sistemi, sulla base della legge che regola le successione. Quest’ultima,
d’altro canto, torna ad essere competente a disciplinare le questioni
relative alla capacità di succedere27, tra cui le cause di indegnità e
l’eventuale riabilitazione.
Con riferimento alla successione testamentaria, la lex successionis
disciplina gli aspetti relativi al contenuto e alla validità del testamento,
quali, ad esempio, la previsione di istituti che mirano alla tutela di alcune
tipologie di successibili, la determinazione delle disposizioni e delle
condizioni che il testatore ha facoltà di porre in essere, nonché
Trib. Brescia, 25 novembre 1999, in Riv. dir. int. priv. proc., 2000, p. 1041 ss., con
commento di FUMAGALLI, Questioni di diritto internazionale privato delle successioni in una
giurisprudenza recente, ivi, p. 931 ss.
26 V. Trib. Milano, 10 marzo 1997, in Fam. dir., 1998, p. 170 ss. In questo caso,
l’accertamento dello status di figlio del de cuius di un presunto erede, è stato valutato ex
art. 33 della l. 218/1995, che individua nella legge nazionale del figlio al momento della
nascita la legge applicabile alle questioni di filiazione, e non sulla base delle disposizioni
della lex successionis. Ne segue che, in materia di successioni, le questioni preliminari
vanno risolte secondo la c.d. soluzione disgiunta, la quale consiste nell’applicare alla
detta questione la sua propria regola di conflitto, in modo indipendente dalla quella
impiegata per la risoluzione della questione principale. Cfr. sul punto BALLARINO,
Diritto internazionale privato cit., p. 266 ss.; CALÒ, op. cit., p. 12 s.
27 In quanto capacità speciale, le capacità di succedere è sottratta, ex art. 20, seconda
frase della legge di riforma, al dominio della legge nazionale della persona fisica
interessata. Cfr. sul punto TONOLO, Art. 20, in CONETTI, TONOLO, VISMARA,
Commento cit., p. 65 ss.
25
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RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT
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l’interpretazione dello stesso testamento e la facoltà di revoca e di
modifica28.
La disciplina della lex successionis, inoltre, regola alcuni istituti vietati
nell’ordinamento italiano, ma previsti in altri sistemi giuridici, quali il
testamento congiuntivo, nelle due vesti di testamento collettivo e di
testamento reciproco, la sostituzione fedecommissaria e i patti
successori. Questi ultimi, vietati ex art. 458 cod. civ., possono venire in
considerazione in Italia, ove validi e ammessi dal diritto straniero che
regola la successione. Al riguardo, la giurisprudenza si è pronunciata nel
senso di non poter più contestare a priori la loro contrarietà con l’ordine
pubblico internazionale italiano29.
Con riferimento al momento dell’amministrazione e della
trasmissione dell’eredità, la lex successionis regola la determinazione e la
consistenza della massa ereditaria, gli atti che il chiamato può compiere
sui beni prima dell’accettazione, gli atti necessari e le modalità
dell’accettazione dell’eredità, nonché le modalità e gli effetti
dell’eventuale rinuncia, i poteri e gli atti di amministrazione sul
patrimonio ereditario acquisito, l’addebito a carico degli eredi dei debiti
contratti dal de cuius e di ogni altra passività a carico della massa
ereditaria30.
In tema di successione testamentaria occorre ricordare che la legge di riforma dedica
alla capacità di testare e alla forma del testamento due specifiche disposizioni. L’art. 47
sottopone la capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo, alla
legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della
revoca. L’art. 48, invece, ispirato al principio del favor testamenti, prevede il concorso
alternativo di ben sette leggi diverse applicabili in materia di forma quali la legge del
luogo in cui il testatore ha disposto, la legge nazionale e quella dello Stato in cui si trova
il domicilio o la residenza del testatore al momento della redazione del testamento o al
momento della morte.
29 V. Trib. Bolzano, 8 marzo 1968, in Riv. giur. Alto Adige, 1968, p. 220 s.; Cass., 5 aprile
1984 n. 2215, in Foro it., 1984, I, c. 2253. Al riguardo, occorre accennare al fatto che il
divieto di contrarre patti successori ha subito una certa attenuazione a seguito
dell’entrata in vigore della l. 14 febbraio 2006, n. 55 istitutiva del c.d. patto di famiglia.
Sul punto v. PERONI, Patti successori, patto di famiglia e ambito di applicazione delle norme di
diritto internazionale privato, in Dir. comm. int., 2007, p. 611 ss; DAMASCELLI, Il patto di
famiglia nel diritto internazionale privato, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Starace, Vol. II,
Napoli, 2008, p. 1423 ss.
30 La natura in senso lato procedurale della fase dell’amministrazione e della
liquidazione dell’eredità potrebbe, per determinate questioni, comportare l’applicazione
della legge del luogo in cui la procedura si svolge, al posto della lex successionis. V. Trib.
Brescia cit., p. 1041 ss. secondo il quale non rientrano nell’ambito di applicazione della
legge successoria le questioni in cui concretamente si realizzano le modalità di
acquisizioni dei beni che costituiscono la massa ereditaria, che pertanto restano soggette
alla lex rei sitae.
28
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J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI
La legge di riforma ha riservato alle questioni relative alla divisione
ereditaria un’apposita norma di conflitto contenuta nel 3° comma
dell’art. 46 secondo il quale la divisione ereditaria è regolata, in linea
generale, dalla lex successionis. La disposizione citata prevede, inoltre, la
possibilità di scelta, da parte degli eredi, della legge applicabile alla
divisione ereditaria. I condividenti, d’accordo tra loro, possono infatti
concludere di sottoporre la divisione o alla legge del luogo di apertura
della successione, oppure a quella del luogo in cui si trovano uno o più
beni ereditari. Detta optio legis, inoltre, è ammessa sia quando la legge
regolatrice della successione è la legge nazionale del defunto al momento
della morte, sia nel caso in cui la lex successionis è il risultato della scelta di
legge operata dal de cuius. Qualora i condividenti abbiano scelto come
applicabile la legge del luogo in cui si trovano uno o più beni, ciò non
comporta la possibilità di un frazionamento della disciplina applicabile,
ma solamente la sottoposizione dell’intera divisione alla legge dello Stato
in cui si trovano detti beni. La lex successionis, in ogni caso, rimarrà
competente a regolare alcune questioni quali la quantificazione delle
quote spettanti agli eredi, la collazione delle donazioni e il retratto
successorio, mentre la lex rei sitae assumerà rilievo come legge regolatrice
del modo di acquisto dei beni che compongono l’asse ereditario (art. 51)
e delle forme di pubblicità degli atti aventi ad oggetto diritti reali (art. 55).
Infine, l’art. 49 della legge di riforma disciplina, con una
disposizione materiale di carattere unilaterale, la successione dello Stato.
Essa trova applicazione nel caso in cui i beni (mobili o immobili) che
costituiscono la successione di un cittadino straniero e che si trovano in
Italia rimangano vacanti per assenza di eredi legittimi o testamentari. In
questo caso, qualora la legge applicabile alla successione dello straniero
non attribuisca la devoluzione dei beni allo Stato, questi dovranno essere
attribuiti allo Stato italiano.
5. La proposta di regolamento comunitario
Nell’ambito del processo di costruzione di uno spazio giudiziario
europeo31, iniziato dall’allora Comunità europea a seguito dell’entrata in
vigore del Trattato di Amsterdam, uno dei settori sui quali è attualmente
focalizzata l’attenzione del legislatore dell’Unione è quello delle
successioni. Difatti, a seguito della pubblicazione da parte della
Commissione europea, nel marzo 2005, del Libro verde «Successioni e
Al riguardo la letteratura è amplissima. V. per tutti, e per una rassegna dei più
importanti strumenti adottati dalla Comunità BONOMI (a cura di), Diritto internazionale
privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, passim.
31
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RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT
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testamenti» e delle consultazioni pubbliche tenute nel corso del 2006, il
14 ottobre 2009 la Commissione europea ha adottato la Proposta di
regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli
atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato
successorio europeo32. La Proposta di regolamento dell’Unione europea
in materia presenta vari punti di interesse e di novità rispetto al diritto
internazionale privato italiano delle successioni. Tuttavia, occorre subito
sottolineare come uno dei principi cardini del sistema italiano delle
successioni internazionali, quello dell’unità del regime successorio, abbia
trovato accoglienza anche come principio informatore della disciplina di
conflitto comunitaria. Infatti, l’art. 19 del progetto di regolamento
dispone espressamente che la lex successionis regola l’intera successione,
dal momento della sua apertura, fino alla trasmissione definitiva
dell’eredità agli aventi diritto. Se l’adesione della proposta di regolamento
al principio dell’unità e dell’universalità della successione, così come si
evince dal citato art. 19 e dal considerando n. 17, non comporta
conseguenze rilevanti sulla concezione alla base del diritto materiale
interno, secondo la quale nella successione si verifica una sorta di
continuità della persona del defunto in quella degli eredi, la proposta di
regolamento contiene, nondimeno, rilevanti novità in relazione ai criteri
di collegamento adottati tanto in materia di legge applicabile, quanto in
tema di competenza giurisdizionale.
La proposta di regolamento, infatti, adotta quale criterio di
collegamento oggettivo quello della residenza abituale del defunto al
momento della morte (art. 16). Si ravvisa in questa scelta l’abbandono del
principio di personalità del regime applicabile alle successioni, secondo il
quale i rapporti successori rientrano nello statuto personale, a favore
dell’operatività di una disciplina vicina agli interessi del de cuius e che
presenta legami effettivi con la fattispecie concreta. Tale scelta di politica
legislativa non comporta, tuttavia, un abbandono definitivo del criterio di
Documento COM(2009) 154 def.. Si segnala che la proposta ha subito una rettifica,
che non riguardava la versione italiana della stessa, il 7 dicembre 2009. Per un primo
commento alla proposta di regolamento cfr. CLERICI, Articoli 46-50, in CUFFARO,
DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 549 ss. e 581 s.; MARINO, La proposta di
regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni, in Riv. dir. int., 2010, p. 463
ss. In merito al dibattito relativo all’adozione di uno strumento comunitario in materia
di successioni, si veda DAVÌ, Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle
successioni, in Riv. dir. int., 2005, p. 297 ss.; TROMBETTA-PANIGADI, Verso una disciplina
comunitaria delle successioni per causa di morte, in Fam. pers. succ., 2009, p. 10 ss., nonché i
diversi contributi sulle successioni internazionali pubblicati in BARUFFI, CAFARI
PANICO (a cura di), Le nuove competenze comunitarie: obbligazioni alimentari e successioni,
Padova, 2009, passim.
32
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J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI
collegamento della cittadinanza, dal momento che la legge a cui essa
rinvia può formare l’oggetto di un’electio iuris (art. 17) da parte del de cuius.
Altri elementi di novità e di rottura con il diritto internazionale privato
italiano in materia sono la previsione di un’apposita disposizione per la
regolamentazione dei patti successori (art. 18) e la mancata adozione
della tecnica del rinvio.
Anche la scelta dei titoli di giurisdizione contenuti nella proposta
di regolamento innova profondamente il vigente diritto internazionale
privato italiano. Infatti, la proposta di regolamento, nel suo intento di
perseguire l’istituzione di uno spazio giudiziario europeo, opta per una
rigida ripartizione della competenza giurisdizionale tra i giudici degli Stati
membri sulla base di un unico titolo di giurisdizione informato al luogo
di residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 4). In tal
modo, non solo non sono previsti altri titoli di giurisdizione alternativi –
come invece prevede l’art. 50 della legge n. 218/1995 – ma si evince, in
maniera del tutto evidente, la propensione del legislatore europeo a far
coincidere ius e forum. A conferma di ciò, l’art. 5 introduce un complesso
meccanismo di rinvio alla giurisdizione più adatta a conoscere della causa
– una sorta di forum non conveniens in materia successoria – in virtù del
quale il giudice competente ex art. 4 può, a determinate condizioni,
invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato la cui legge
sia stata oggetto di una professio iuris da parte del defunto. Inoltre, nel caso
in cui il defunto non avesse avuto la propria residenza abituale in
nessuno Stato membro, ma possedesse alcuni beni della successione nel
territorio di uno di questi, i giudici del luogo in cui si trovano tali beni
possono conoscere delle controversie in materia successoria, a titolo di
competenza residua, se il detto luogo si trova nello stesso Stato in cui il
defunto aveva stabilito la propria precedente residenza abituale nei
cinque anni antecedenti la sua morte, o di cui era cittadino al momento
della morte, o nel quale un erede o un legatario risiedono abitualmente o
se la domanda riguarda esclusivamente tali beni.
Infine, è degna di nota l’intenzione del legislatore europeo di
facilitare il più possibile le successioni internazionali all’interno
dell’Unione, perseguita tramite l’istituzione di un Certificato successorio
europeo. L’istituzione di detto Certificato rappresenta infatti, uno degli
obiettivi più importanti contenuti nella proposta, dal momento che la
prova della qualità di erede o di amministratore o di esecutore
testamentario costituisce una delle maggiori difficoltà riscontrate in una
successione internazionale. Esso, infine, si presenta come un’assoluta
novità per il sistema giuridico italiano, in considerazione del fatto che
l’Italia non è vincolata da convenzioni internazionali che istituiscono
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certificati simili, come ad esempio quella dell’Aja del 2 ottobre 1973
sull’amministrazione internazionale delle successioni.
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