Codice del Consumo : le indicazioni minime da riportare sui prodotti

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Codice del Consumo : le indicazioni minime da riportare sui prodotti
Codice del Consumo : le indicazioni minime da riportare sui
prodotti (o sulle confezioni) destinate al consumatore
La Guardia di Finanza sta effettuando controlli negli esercizi al dettaglio orafo e
non solo, con relativi sequestri nei confronti dei prodotti costituiti in tutto o in
parte in materiale non prezioso finalizzati a verificare la conformità degli
stessi alle norme del Codice del Consumo (ex D. Lgs. 206/2005).
Il Codice del Consumo stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime da
riportare sui prodotti o sulle confezioni commercializzati sul territorio nazionale
al fine di tutelare il consumatore nella fase d’acquisto del prodotto fornendogli
tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.
Pertanto i prodotti o le confezioni destinate al consumatore devono
riportare, chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana,
le indicazioni
relative a:
*
denominazione legale o merceologica del prodotto;
*
nome, ragione sociale, sede legale o marchio del produttore o
dell’importatore stabilito nell’unione Europea;
*
l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
*
*
all’uomo, alle cose o all’ambiente;
i materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del
prodotto;
precauzioni d’uso ove utili ai fini della fruizione sicura del prodotto
E’ invece ancora sospeso l’obbligo di indicare il paese di origine se extra CEE .
Per i prodotti in acciaio, oltre ai requisiti di cui sopra va indicata la tipologia del
metallo (acciaio AISI 304 ) e la eventuale conformità alle nuove procedure di
analisi relative al contenuto di Nickel, la cui normativa con i nuovi limiti
all’utilizzo nelle leghe in metallo prezioso diverrà obbligatoria dal 1°/4/2013.
Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel
momento in cui sono posti in vendita o possono essere riportate su altra
documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi (art. 7).
Il Codice prevede l’espresso divieto del commercializzare qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili,
le indicazioni prima elencate.
Per i contravventori è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da
516 a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero
delle unità poste in vendita
I prodotti realizzati in tutto o in parte da metalli preziosi non rientrano
nei casi contemplata dal Codice in quanto disciplinati dal Decreto Legislativo 22
maggio 1999 n. 251 e dal relativo regolamento attuativo del 30 maggio 2002,
n. 150. Per i metalli preziosi l’impronta del titolo e marchio di identificazione
del produttore o dell’importatore devono essere presenti e ben leggibili (chi
vende al dettaglio oggetti contenenti metalli preziosi, deve esporre, in maniera
chiara e ben visibile, un cartello indicante in cifre, i titoli dei prodotti venduti).
Per gli oggetti importati, realizzati in tutto o in parte con metalli preziosi, oltre
alla conformità alle caratteristiche costruttive previste dalla normativa italiana,
è necessario mettere a disposizione della clientela una tabella di comparazione
che riporti il punzone indicante il titolo ed il corrispettivo titolo legale ammesso
in Italia ed il marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza e la
specificazione del paese di provenienza e dell’organismo o altro ente che ha
apposto tale marchio (quando recano il marchio riconosciuto di un paese extra
Cee possono non recare il marchio dell’importatore purché il paese estero da
cui proviene l’oggetto accordi analogo trattamento anche ai prodotti italiani
importati).
Le citate disposizioni riguardano TUTTE le tipologie di prodotti realizzati con
materiali non preziosi (acciaio, bronzo, rame, ottone, titanio, caucciù, gomma,
prodotti gemmologici ecc. ), mentre gli orologi al quarzo, apparecchiature
elettriche ed elettroniche (ex D. Lgs. 151/2005), non sono assoggettati alle
norme in materia di informazione del consumatore, salvo indicare la presenza
della pila e sulla opportunità di evitare interventi sulla stessa in caso di
sostituzione per il rischio di danneggiamento;
In relazione all’obbligo di indicare i materiali impiegati (ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto) e
l’eventuale presenza di materiali o
sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente si
evidenzia che per i prodotti in acciaio va indicata la tipologia del metallo (* es.
acciaio AISI 304 ) e la eventuale
conformità alle nuove procedure di analisi relative al contenuto di Nickel.
É bene tenere presente che l’acciaio inossidabile, contrariamente ai metalli
preziosi, cede una quantità di Nickel inferiore a quanto previsto dalla nuova
metodologia di analisi e pertanto
risulta già conforme ai metodi di analisi previsti a partire dal
prossimo mese di aprile.
* Le sigle AISI 304, 316 e 403 sono sigle fondamentali nell’ambito dell’acciaio
inox.
La codifica dei diversi tipi di acciaio avviene tramite una sigla a 3 cifre, con
l’eventuale aggiunta di una lettera.