Rintracciabilità e tracciabilità strumenti di l i i d l d tt
Transcript
Rintracciabilità e tracciabilità strumenti di l i i d l d tt
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura “Aggiornamento in acquacoltura” Corso di formazione – Firenze 12/04/2013 Rintracciabilità e tracciabilità strumenti di valorizzazione l i i d l prodotto del d tt Maria Severina Liberati Ruolo dell’Amministrazione • Concorrere ad elaborare gli indirizzi della Politica europea per la pesca e per l’acquacoltura (acquacoltura nella riforma PCP: riduzione dipendenza importazioni, volano crescita zone costiere e rurali) • Ad Adeguare in i modo d sostenibile ibil la l legislazione l i l i sulla ll pesca e acquacoltura al quadro normativo comunitario (sinergia con Ass. categoria g e altri stakeholders); ) • Favorire la formazione degli operatori e l’informazione dei cittadini consumatori cittadini-consumatori 2 Riforma PCP Nuovo FEAMP x l’acquacoltura: sostegno all’imprenditorialità (PMI), allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per aumentare valore aggiunto, investimenti per diminuire impatto ambientale PIANO NAZIONALE PER L’ACQUACOLTURA 3 Reg. CE 2065/2001 applicazione del Reg. 104/2000: informazioni obbligatorie lungo la filiera e fino alla vendita al dettaglio • Denominazione commerciale della specie (D.M. 27/3/2002); • Indicazione del metodo di produzione: “prodotto prodotto della pesca” o “prodotto della pesca in acque dolci” o “prodotto di acquacoltura”; • Indicazione della zona di cattura FAO (per cattura in acque dolci il nome dello Stato membro o del Paese terzo, per l’ ll l’allevato t il nome dello d ll Stato St t membro b o del d l Paese P t terzo i in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto) – possibilità di menzionare una zona di cattura più precisa; • L’indicazione della denominazione scientifica (facoltativa alla vendita al dettaglio). 4 Reg. CE 2065/2001 applicazione del Reg. CE 104/2000 • Tracciabilità e controllo: le informazioni obbligatorie devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione (doc commerciale fattura, (doc.commerciale, fattura etichettatura); • Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per garantire i requisiti obbligatori riguardanti l’informazione e l etichettatura. l’etichettatura. D.M. D M 27 marzo 2002 “Etichettatura Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo” 5 D.M. 27 marzo 2002 “Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo” • Applicazione delle disposizioni sull’etichettatura di cui al Reg. Reg 2065/2001; • Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche (revisione periodica); • Ai controlli provvedono le persone incaricate della sorveglianza g sulla p pesca e sul commercio dei p prodotti di essa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4; • Si applicano le sanzioni recate dal D.lgs. n. 109/92. 6 Quadro normativo • Reg Reg. (CE) n. n 178/2002: principi di legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare; • Reg. (CE) n. 852/2004 e ss.: “pacchetto igiene”; • Dir. (CE) 2006/88 recepita con D.lgs. 148/2008: norme di polizia sanitaria; • Reg. Reg (CE) n. n 710/2009: acquacoltura biologica; • Reg. (CE) n. 1224/2009 e Reg. (UE) n. 404/2011 applicativo: controlli D.M. 10 novembre 2011 e D.D. 28 dicembre 2011 finalizzati a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) n. 1224/09 7 Interventi nazionali attuativi del Titolo V del Reg. (CE) 1224/09 Controllo della commercializzazione • Il D.M. 10 novembre 2011 ha esplicitato gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti g p previsti a carico degli p g operatori p responsabili p dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca. • Il successivo D.D. 28 dicembre 2011 ha definito le procedure informatiche e le modalità attuative degli obblighi di tracciabilità. • La Circ. 29 maggio 2012 ha stabilito i dettagli applicativi e procedurali. 8 Sito di acquacoltura “luogo presso il quale si eseguono attività di allevamento, coltura coltura, custodia di animali di acquacoltura acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai sensi del D.lgs. 4 agosto 2008 n. 148 e relativo decreto attuativo” (art 2 lettera i) del D (art. D.M. M 10 novembre 2011 2011,)) 9 Rintracciabilità Emergenze alimentari degli anni ’90: primato della sicurezza alimentare, necessità di sistemi di allerta efficaci, sensibilità dei consumatori verso le garanzie di salubrità lungo ll’intera intera filiera. La rintracciabilità ai fini del controllo (ID fornitori/destinatari) viene introdotta tra i principi della legislazione alimentare (Reg. (Reg 178/02/CE art. 18), assieme es. al principio di precauzione e all’analisi del rischio. 10 Tracciabilità Trend positivo costante e ruolo di traino per la produzione ittica mondiale, necessità di disporre di maggiori informazioni lungo la filiera, mutamento dei consumi alimentari con ricerca di qualità costanti, rapporti commerciali con la GDO. La tracciabilità ai fini dell dell’informazione informazione sul prodotto, prodotto strumento di trasparenza per gli operatori e per i consumatori (scelte consapevoli) 11 Reg. (CE) 20 novembre 2009 n. 1224/2009 Regolamento g del Consiglio g che istituisce un regime g di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca Tracciabilità - 1° gennaio 2012 - Tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio - Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, catturati o raccolti, per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita; 12 Reg. (CE) 20 novembre 2009 n. 1224/2009 Regolamento g del Consiglio g che istituisce un regime g di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca Tracciabilità - 1° gennaio 2012 - Tali prodotti sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita - Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori le informazioni sono messe a disposizione delle Autorità 13 Reg. g ((CE)) n. 1224/2009 – Titolo V L’art. L’ t 58 introduce i t d l tracciabilità la t i bilità della d ll filiera fili itti all fine ittica fi di valorizzare il prodotto e per perseguire le finalità di contrasto alla pesca illegale, illegale garantendo che non siano immessi nel circuito commerciale prodotti non provenienti dalla pesca professionale Tutela operatori onesti, tutela indiretta per i prodotti dell’acquacoltura, rilancio del settore 14 “IN REALTA’ NON PUO’ SUSSISTERE UN SISTEMA DI QUALITA QUALITA’ SE NON SI ALLESTISCE UN ADEGUATO, EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO 15 Valorizzazione del prodotto • Qualificare ll’offerta offerta di prodotto con informazioni affidabili in etichetta, grazie allo strumento della tracciabilità. • Fidelizzare i consumatori rispetto a caratteristiche qualitative garantite e trasparenza reale lungo la filiera Qualificare Q lifi l domanda la d d di prodotto d che h vuoll dire di maggiore i remunerazione per gli operatori 16 Informazione lungo g la filiera Tracciabilità e rintracciabilità forniscono informazioni fruibili ai vari livelli della filiera pesca e acquacoltura: • Produttori e trasformatori hanno necessità di regole chiare rispetto a pratiche di concorrenza sleale; • La distribuzione mira alla fidelizzazione del cliente; • I consumatori t i hanno h bi bisogno di comprendee d l caratteristiche le tt i ti h degli alimenti loro proposti; • Le Autorità di controllo devono garantire il cittadino cittadino-consumatore consumatore e il buon funzionamento del mercato. Quaderni dell’acquacoltura API “Etichettatura” (2010) e “Tracciabilità e rintracciabilità” (2011), progetti per trasferire maggiori informazioni all consumatore t ( (es. etichetta ti h tt elettronica l tt i QR-code) QR d ) 17 Prospettive per l’acquacoltura • Gestire nuovi potenziali rischi connessi alla globalizzazione di mercati meno regolamentati in termini di sicurezza alimentare; pp g costante di p prodotti ittici p per • Garantire un approvvigionamento soddisfare la domanda mondiale; • Diffusione di metodi produttivi più compatibili con esigenze ambientali bi t li e di benessere b d li animali degli i li (acquacoltura ( lt bi l i ) biologica); • Ruolo di nuove filiere ittiche certificate (es. requisiti più restrittivi in materia di alimentazione, alimentazione dettaglio dell dell’origine origine, plus nutrizionali, nutrizionali specificazione degli attributi di freschezza, peculiarità di impiego gastronomico,…); • Ruolo del settore acquicolo per lo sviluppo rurale e costiero (ruolo socioeconomico per le comunità locali, attività turistiche connesse) connesse). 18 “La pesca, compresa l'l'acquacoltura, “L lt f i fornisce una risorsa vitale di cibo, di attività lavorative, ricreative, i ti commerciali i li e di b benessere economico i per le persone di tutto il mondo, d per le l generazioni presenti e future, f t e dovrebbe d bb perciò essere condotta i modo in d responsabile.” bil ” (FAO - Code of Conduct for Responsible Fisheries) 19 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA Maria Severina Liberati [email protected] 20