Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda
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Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda
Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO REV. 0 1 DATA 21 maggio 2008 22 ottobre 2008 DN_ITF_01_rev1.doc DN_ITF_01 Rev. 1 22 ottobre 2008 PREPARATO VERIFICATO APPROVATO Segreteria tecnica organizzative A. Romeo Direzione A. Vittoria Presidente L. Mantellassi Pag. 1 di 9 DN_ITF_01 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO Rev. 1 22 ottobre 2008 1 SCOPO DEL DOCUMENTO NORMATIVO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ Generalità Il presente documento normativo definisce i principi e specifica i requisiti per l’attuazione e la certificazione di un sistema di tracciabilità volontario nelle organizzazioni del settore moda con l’obiettivo di fornire TRASPARENZA al consumatore relativamente alla provenienza di ciascuna fase di lavorazione. Tutti i requisiti del presente documento normativo sono di carattere generale e definiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni del settore moda indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro complessità. Il sistema di tracciabilità volontario può essere applicato a: a- PRODOTTI, appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: tessili, abbigliamento, pelletteria, pellicceria e calzature. b- PROCESSI PRODUTTIVI, solo nel caso in cui l’organizzazione non realizzi direttamente capi confezionati ma contribuisca alla loro realizzazione attraverso la esecuzione di alcune fasi del processo di produzione (es. nobilitatori, terzisti). L’organizzazione può decidere di applicare il sistema di tracciabilità ad uno o più prodotti /processi produttivi dell’organizzazione stessa. L’applicazione del presente documento normativo ad ambiti diversi da quanto sopra riportato dovrà essere sottoposta all’approvazione di ITF. Possono essere esclusi dal campo di applicazione del sistema di tracciabilità tutti gli accessori e i materiali il cui contributo alla realizzazione del prodotto non superi, in termini di peso, il 15% dello stesso (ad esempio fodere, applicazioni, bottoni, lacci, ecc.). 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 4 DEFINIZIONI Documento di riferimento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontaria è il “Regolamento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontario nel settore moda”. Tale documento è da considerarsi valido nella revisione corrente e nelle successive modifiche e/o integrazioni che eventualmente interverranno. • • DN_ITF_01_rev1.doc Capo confezionato: prodotto che ha subito un ciclo completo di lavorazioni, ad opera di aziende operanti nel campo della confezione tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria, pronto per essere immesso sul mercato. Certificato di tracciabilità: documento che attesta la conformità dell’organizzazione ai requisiti del sistema di tracciabilità, fissati nel presente Documento Normativo, ed il superamento del processo di Pag. 2 di 9 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO DN_ITF_01 Rev. 1 22 ottobre 2008 certificazione con esito positivo; l’ottenimento del certificato autorizza l’organizzazione all’utilizzo del marchio di tracciabilità. • • • • • • • • • • • • • DN_ITF_01_rev1.doc Certificazione: atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato processo, prodotto servizio è conforme alla specifica norma o ad un altro riferimento normativo Comitato di Certificazione: organismo di ITF che, sulla base di apposite procedure e regolamenti, ha il compito di deliberare in merito al rilascio, mantenimento, modifica, estensione/riduzione, sospensione, revoca della certificazione del STV ad un’organizzazione e della licenza d’uso del marchio. Documento normativo: documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati. Etichetta di tracciabilità: strumento informativo (etichetta pendente, cartellino, altro) finalizzato a comunicare al cliente/consumatore l’origine di tutte le fasi che hanno contribuito alla realizzazione di un prodotto. Marchio di tracciabilità: il marchio “TF – Traceability & fashion” di proprietà di ITF (depositato il 10/03/2008 con il n. 006739015 presso l'UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) rilasciato alle organizzazioni che hanno ottenuto il certificato di tracciabilità. Organizzazione: insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni (cfr. UNI EN ISO 9000:2005). Può assumere la forma di società, raggruppamento di società, ecc. Processo produttivo: insieme di attività, correlate o interagenti, che trasformano un prodotto in un semilavorato o prodotto finito. Prodotto: manufatto venduto dall’organizzazione dopo averlo sottoposto al ciclo di lavorazione previsto che può essere effettuato direttamente dall’organizzazione o in conto terzi; il termine si applica indipendentemente dallo stato di lavorazione in cui esso si trova (semilavorato o prodotto finito). Requisito: indicazione contenuta in un documento normativo che definisce le esigenze da soddisfare. Semilavorato: prodotto che ha subito una parziale lavorazione e deve essere sottoposto a ulteriori rifiniture per diventare un prodotto finito. Sistema: insieme di elementi correlati o interagenti (cfr. UNI EN ISO 9000:2005). Struttura ispettiva: organismo preposto all’espletamento dei controlli del sistema di tracciabilità, operante secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica. Tracciabilità: capacità di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate. Pag. 3 di 9 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda 5.1 5.2 5.3 REQUISITI PER L’OTTENIMENTO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ Rev. 1 22 ottobre 2008 DOCUMENTO NORMATIVO 5 DN_ITF_01 DELLA CERTIFICAZIONE DEL L’utilizzo del certificato e del marchio di tracciabilità è riservato esclusivamente ai prodotti /processi produttivi che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente documento normativo. Per poter ottenere la certificazione del sistema di tracciabilità, le organizzazioni devono: a- disporre di un sistema organizzativo e documentale tale da dimostrare il luogo dove è avvenuta la lavorazione del prodotto o l’esecuzione del processo produttivo cui si applica il sistema di tracciabilità; b- realizzare le sottofasi di una fase di lavorazione, ad eccezione della filatura, in uno stesso Paese (ad esempio, le sottofasi della fase di confezione sono: taglio, cucitura, rifinitura, ecc.); c- assoggettarsi alle verifiche di cui al p.to 10 e superarle con esito positivo. Il sistema organizzativo e documentale di cui al p.to 5.2 a) deve obbligatoriamente riguardare tutte le seguenti fasi. Per il settore tessile e abbigliamento: I. II. III. IV. Filatura Tessitura Nobilitazione Confezione. Per il settore pelletteria: I. II. III. IV. V. Concia Taglio Preparazione Assemblaggio Rifinitura. Per il settore pellicceria: I. II. III. IV. 6 6.1 DN_ITF_01_rev1.doc Concia Taglio Assemblaggio Confezione. Per il settore calzature: I. Concia pellame II. Lavorazione Tomaia III. Lavorazione Suola IV. Assemblaggio Calzatura V. Rifinitura Calzatura. REQUISITI RELATIVI ALL’UTILIZZO ED AL CONTENUTO INFORMATIVO DELL’ETICHETTA DI TRACCIABILITA’ L’utilizzo dell’etichetta di tracciabilità è riservato alle sole organizzazioni che realizzano prodotti (cfr. pt.to 2 a) e che hanno ottenuto il certificato di tracciabilità. Pag. 4 di 9 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO 6.2 DN_ITF_01 Rev. 1 22 ottobre 2008 Per il settore tessile e abbigliamento, le etichette dovranno riportare obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, almeno l’indicazione: I. Filato in …….. (indicare paese) II. Tessuto in……. (indicare paese) III. Nobilitato in……. (indicare paese) IV. Confezionato in……. (indicare paese). Se le sottofasi della filatura sono realizzate in Paesi diversi le etichette dovranno riportare obbligatoriamente, in corrispondenza della riga informativa “Filato in …”, i nomi di tutti i Paesi in cui sono avvenute le suddette sottofasi. Per il settore pelletteria, le etichette dovranno riportare obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, l’indicazione: I. II. III. IV. V. Conciato in……. (indicare paese) Tagliato in……. (indicare paese) Preparato in……. (indicare paese) Assemblato in……. (indicare paese) Rifinito in……. (indicare paese). Per il settore pellicceria, le etichette dovranno riportare obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, l’indicazione: I. II. III. IV. Conciato in……. (indicare paese) Tagliato in……. (indicare paese) Assemblato in……. (indicare paese) Confezionato in……. (indicare paese). Per il settore calzature, le etichette dovranno riportare obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, l’indicazione: I. Pellame conciato in……. (indicare paese) II. Tomaia lavorata in……. (indicare paese) III. Suola lavorata in ……. (indicare paese) IV. Calzatura assemblata in……. (indicare paese) V. Calzatura rifinita in……. (indicare paese). 6.3 L’etichetta dovrà riportare: nella parte centrale le fasi di lavorazione secondo quanto riportato al p.to 6.2; in basso il marchio di tracciabilità di ITF (TF – Traceability & Fashion) e la dizione “TRACCIABILITÀ CONTROLLATA DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE”; in alto a destra il codice identificativo del Certificato. Tale codice alfanumerico è composto da un codice alfabetico che identifica la struttura ispettiva ed il numero del Certificato che riconduce in maniera univoca all’azienda e all’oggetto della certificazione. La numerazione è progressiva per ciascuna struttura ispettiva. Di seguito si riporta un esempio di etichetta. Esempio di etichetta DN_ITF_01_rev1.doc Pag. 5 di 9 DN_ITF_01 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO 6.4 6.5 6.6 Per alcune tipologie di prodotti (es. “tessuto non tessuto”, ecc.), la cui tecnologia di realizzazione non prevede tutte le fasi di lavorazione indicate al p.to 6.2, l’etichetta di tracciabilità potrà non presentare tutte le linee informative previste al suddetto punto. In ogni caso le diciture riportate in etichetta dovranno essere approvate da ITF. Nel caso in cui ci siano altre fasi di lavorazione in aggiunta a quelle indicate al p.to 6.2, potranno essere indicate altre linee informative sull’etichetta di tracciabilità. In ogni caso le diciture riportate in etichetta dovranno essere approvate da ITF. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 8 COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA 9 DOCUMENTI DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA’ I prodotti non conformi ai requisiti del sistema di tracciabilità dovranno essere opportunamente gestiti (identificazione, immagazzinamento, separazione dai prodotti conformi, ecc.). Il personale delle organizzazioni che intendono accedere al sistema di tracciabilità deve essere consapevole della rilevanza e dell’importanza delle proprie attività e di come queste possono incidere sul sistema stesso. La documentazione del sistema di tracciabilità deve includere: 9.2 DN_ITF_01_rev1.doc 22 ottobre 2008 Nel rispetto dei contenuti sopra riportati, l’organizzazione potrà scegliere il formato dell’etichetta. L’etichetta potrà essere apposta sul prodotto o sulla sua confezione. E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni esplicative di marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente documento. 7 9.1 Rev. 1 i dati relativi a tutte le fasi del processo produttivo cui si applica il Sistema di tracciabilità; tutte le registrazioni necessarie a fornire evidenza della conformità ai requisiti del presente documento normativo. Devono essere utilizzate modalità di identificazione, archiviazione e protezione dei documenti e delle registrazioni tali da favorire la loro leggibilità, identificabilità e tracciabilità. Pag. 6 di 9 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.3 DN_ITF_01_rev1.doc Rev. 1 22 ottobre 2008 VERIFICHE Le verifiche sulla conformità del sistema di tracciabilità devono essere svolte da strutture ispettive incaricate da ITF ed operante secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica. Le verifiche devono essere realizzate attraverso controlli presso la sede delle organizzazioni richiedenti la certificazione e un campione dei loro fornitori/terzisti se presenti. Devono essere disponibili, presso le organizzazioni, informazioni documentate relativamente alle azioni correttive intraprese a seguito dei controlli effettuati. DEROGHE ED ESCLUSIONI Qualora non fosse fattibile risalire al Paese (solo per i produttori localizzati all’estero) in cui è stata realizzata una specifica fase, è possibile utilizzare la dicitura “… Importato”, da apporre sull’etichetta di tracciabilità in corrispondenza della specifica fase di lavorazione. Ad esempio: I. II. III. IV. 11.2 DN_ITF_01 Filato Importato Tessuto in ……. (indicare paese) Nobilitato in……. (indicare paese) Confezionato in……. (indicare paese) Deroghe al requisito 5.2 b) potranno essere applicate dal Comitato di Certificazione per casi particolari (es. origine multipla delle componenti di un capo, per le quali si rimanda all’Allegato 1). Qualora alcuni requisiti del presente documento normativo non possano trovare applicazione (parziale o totale), a causa della natura dell’organizzazione e dei suoi prodotti, può essere esaminata da ITF la possibilità di una loro esclusione. Pag. 7 di 9 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO DN_ITF_01 Rev. 1 22 ottobre 2008 Allegato 1 - Origine Multipla Qualora si presentino casi ove l’origine di uno o più processi produttivi sia attribuibile ad uno o più Paesi si applicano le seguenti modalità di indicazione: a) Filatura: 1- Se il tessuto è composto da filati di fibre diverse tra loro con origini diverse (es. camicia in misto cotone/lino - 60% cotone 40% lino -con filatura svolta in Italia per il lino ed in India per il cotone) l’etichetta di tracciabilità relativa dovrà riportare le indicazioni dei paesi nei quali è avvenuta la lavorazione di filatura relativa ad ogni fibra indicata in etichetta, la quale (per il caso dell’esempio citato) si configurerà nel seguente modo: Filato: Nobilitazione filato Cotone filato in India Lino filato in Italia xxx Tessuto: xxx Nobilitato: xxx Confezionato: xxx Indicando i vari filati in ordine decrescente di percentuale di peso presente nel manufatto. 2- Se il filato è di identica composizione (es. 100% cotone) e non ha più di 3 origini diverse: In tal caso verranno indicati in etichetta di tracciabilità i paesi di origine dei filati in ordine decrescente di presenza all’interno del manufatto; ad esempio: Filato: India, Italia, Cina Nobilitazione filato xxx Tessuto: xxx Nobilitato: xxx Confezionato: xxx 3- In tutti gli altri casi si dovrà indicare la dicitura “IMPORTATO” in etichetta di tracciabilità: Filato: IMPORTATO Nobilitazione filato xxx Tessuto: xxx Nobilitato: xxx Confezionato: xxx b) Altre fasi: DN_ITF_01_rev1.doc Pag. 8 di 9 Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda DOCUMENTO NORMATIVO DN_ITF_01 Rev. 1 22 ottobre 2008 1. Qualora il prodotto sia realizzato utilizzando tessuti creati in paesi diversi fra loro si procede come esplicitato nel DN par. 11.1 indicando pertanto la dicitura “IMPORTATO”. DN_ITF_01_rev1.doc Pag. 9 di 9