Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda

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Sistema di tracciabilità volontario nel comparto moda
Sistema di tracciabilità
volontario nel comparto moda
DOCUMENTO NORMATIVO
REV.
0
1
DATA
21 maggio 2008
22 ottobre 2008
DN_ITF_01_rev1.doc
DN_ITF_01
Rev. 1
22 ottobre 2008
PREPARATO
VERIFICATO
APPROVATO
Segreteria tecnica
organizzative
A. Romeo
Direzione
A. Vittoria
Presidente
L. Mantellassi
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Sistema di tracciabilità
volontario nel comparto moda
DOCUMENTO NORMATIVO
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SCOPO DEL DOCUMENTO NORMATIVO
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ
Generalità
Il presente documento normativo definisce i principi e specifica i requisiti
per l’attuazione e la certificazione di un sistema di tracciabilità volontario
nelle organizzazioni del settore moda con l’obiettivo di fornire
TRASPARENZA al consumatore relativamente alla provenienza di ciascuna
fase di lavorazione.
Tutti i requisiti del presente documento normativo sono di carattere
generale e definiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni del
settore moda indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro
complessità.
Il sistema di tracciabilità volontario può essere applicato a:
a- PRODOTTI, appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
tessili, abbigliamento, pelletteria, pellicceria e calzature.
b- PROCESSI PRODUTTIVI, solo nel caso in cui l’organizzazione non
realizzi direttamente capi confezionati ma contribuisca alla loro
realizzazione attraverso la esecuzione di alcune fasi del processo di
produzione (es. nobilitatori, terzisti).
L’organizzazione può decidere di applicare il sistema di tracciabilità ad uno
o più prodotti /processi produttivi dell’organizzazione stessa.
L’applicazione del presente documento normativo ad ambiti diversi da
quanto sopra riportato dovrà essere sottoposta all’approvazione di ITF.
Possono essere esclusi dal campo di applicazione del sistema di
tracciabilità tutti gli accessori e i materiali il cui contributo alla
realizzazione del prodotto non superi, in termini di peso, il 15% dello
stesso (ad esempio fodere, applicazioni, bottoni, lacci, ecc.).
3
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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DEFINIZIONI
Documento di riferimento per la certificazione del sistema di tracciabilità
volontaria è il “Regolamento per la certificazione del sistema di tracciabilità
volontario nel settore moda”.
Tale documento è da considerarsi valido nella revisione corrente e nelle
successive modifiche e/o integrazioni che eventualmente interverranno.
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Capo confezionato: prodotto che ha subito un ciclo completo di
lavorazioni, ad opera di aziende operanti nel campo della confezione
tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria, pronto per essere immesso
sul mercato.
Certificato di tracciabilità: documento che attesta la conformità
dell’organizzazione ai requisiti del sistema di tracciabilità, fissati nel
presente Documento Normativo, ed il superamento del processo di
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DOCUMENTO NORMATIVO
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certificazione con esito positivo; l’ottenimento del certificato autorizza
l’organizzazione all’utilizzo del marchio di tracciabilità.
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Certificazione: atto mediante il quale una parte terza indipendente
dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato processo,
prodotto servizio è conforme alla specifica norma o ad un altro
riferimento normativo
Comitato di Certificazione: organismo di ITF che, sulla base di
apposite procedure e regolamenti, ha il compito di deliberare in merito
al rilascio, mantenimento, modifica, estensione/riduzione, sospensione,
revoca della certificazione del STV ad un’organizzazione e della licenza
d’uso del marchio.
Documento normativo: documento che fornisce regole, direttive o
caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati.
Etichetta di tracciabilità: strumento informativo (etichetta pendente,
cartellino, altro) finalizzato a comunicare al cliente/consumatore
l’origine di tutte le fasi che hanno contribuito alla realizzazione di un
prodotto.
Marchio di tracciabilità: il marchio “TF – Traceability & fashion” di
proprietà di ITF (depositato il 10/03/2008 con il n. 006739015 presso
l'UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) rilasciato alle
organizzazioni che hanno ottenuto il certificato di tracciabilità.
Organizzazione: insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità,
autorità ed interrelazioni (cfr. UNI EN ISO 9000:2005). Può assumere la
forma di società, raggruppamento di società, ecc.
Processo produttivo: insieme di attività, correlate o interagenti, che
trasformano un prodotto in un semilavorato o prodotto finito.
Prodotto: manufatto venduto dall’organizzazione dopo averlo sottoposto
al ciclo di lavorazione previsto che può essere effettuato direttamente
dall’organizzazione o in conto terzi; il termine si applica
indipendentemente dallo stato di lavorazione in cui esso si trova
(semilavorato o prodotto finito).
Requisito: indicazione contenuta in un documento normativo che
definisce le esigenze da soddisfare.
Semilavorato: prodotto che ha subito una parziale lavorazione e deve
essere sottoposto a ulteriori rifiniture per diventare un prodotto finito.
Sistema: insieme di elementi correlati o interagenti (cfr. UNI EN ISO
9000:2005).
Struttura ispettiva: organismo preposto all’espletamento dei controlli
del sistema di tracciabilità, operante secondo i principi di imparzialità,
indipendenza e competenza tecnica.
Tracciabilità: capacità di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante
identificazioni documentate.
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5.1
5.2
5.3
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO
SISTEMA DI TRACCIABILITA’
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DOCUMENTO NORMATIVO
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DELLA
CERTIFICAZIONE
DEL
L’utilizzo del certificato e del marchio di tracciabilità è riservato
esclusivamente ai prodotti /processi produttivi che rispondono alle
condizioni e ai requisiti definiti nel presente documento normativo.
Per poter ottenere la certificazione del sistema di tracciabilità, le
organizzazioni devono:
a- disporre di un sistema organizzativo e documentale tale da
dimostrare il luogo dove è avvenuta la lavorazione del prodotto o
l’esecuzione del processo produttivo cui si applica il sistema di
tracciabilità;
b- realizzare le sottofasi di una fase di lavorazione, ad eccezione della
filatura, in uno stesso Paese (ad esempio, le sottofasi della fase di
confezione sono: taglio, cucitura, rifinitura, ecc.);
c- assoggettarsi alle verifiche di cui al p.to 10 e superarle con esito
positivo.
Il sistema organizzativo e documentale di cui al p.to 5.2 a) deve
obbligatoriamente riguardare tutte le seguenti fasi.
Per il settore tessile e abbigliamento:
I.
II.
III.
IV.
Filatura
Tessitura
Nobilitazione
Confezione.
Per il settore pelletteria:
I.
II.
III.
IV.
V.
Concia
Taglio
Preparazione
Assemblaggio
Rifinitura.
Per il settore pellicceria:
I.
II.
III.
IV.
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6.1
DN_ITF_01_rev1.doc
Concia
Taglio
Assemblaggio
Confezione.
Per il settore calzature:
I. Concia pellame
II. Lavorazione Tomaia
III. Lavorazione Suola
IV. Assemblaggio Calzatura
V. Rifinitura Calzatura.
REQUISITI RELATIVI ALL’UTILIZZO ED AL CONTENUTO INFORMATIVO
DELL’ETICHETTA DI TRACCIABILITA’
L’utilizzo dell’etichetta di tracciabilità è riservato alle sole organizzazioni
che realizzano prodotti (cfr. pt.to 2 a) e che hanno ottenuto il certificato di
tracciabilità.
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DOCUMENTO NORMATIVO
6.2
DN_ITF_01
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Per il settore tessile e abbigliamento, le etichette dovranno riportare
obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, almeno
l’indicazione:
I. Filato in …….. (indicare paese)
II. Tessuto in……. (indicare paese)
III. Nobilitato in……. (indicare paese)
IV. Confezionato in……. (indicare paese).
Se le sottofasi della filatura sono realizzate in Paesi diversi le etichette
dovranno riportare obbligatoriamente, in corrispondenza della riga
informativa “Filato in …”, i nomi di tutti i Paesi in cui sono avvenute le
suddette sottofasi.
Per
il
settore
pelletteria,
le
etichette
dovranno
riportare
obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, l’indicazione:
I.
II.
III.
IV.
V.
Conciato in……. (indicare paese)
Tagliato in……. (indicare paese)
Preparato in……. (indicare paese)
Assemblato in……. (indicare paese)
Rifinito in……. (indicare paese).
Per
il
settore
pellicceria,
le
etichette
dovranno
riportare
obbligatoriamente, a caratteri di stampa chiari e leggibili, l’indicazione:
I.
II.
III.
IV.
Conciato in……. (indicare paese)
Tagliato in……. (indicare paese)
Assemblato in……. (indicare paese)
Confezionato in……. (indicare paese).
Per il settore calzature, le etichette dovranno riportare obbligatoriamente,
a caratteri di stampa chiari e leggibili, l’indicazione:
I. Pellame conciato in……. (indicare paese)
II. Tomaia lavorata in……. (indicare paese)
III. Suola lavorata in ……. (indicare paese)
IV. Calzatura assemblata in……. (indicare paese)
V. Calzatura rifinita in……. (indicare paese).
6.3
L’etichetta dovrà riportare: nella parte centrale le fasi di lavorazione
secondo quanto riportato al p.to 6.2; in basso il marchio di tracciabilità di
ITF (TF – Traceability & Fashion) e la dizione “TRACCIABILITÀ
CONTROLLATA DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE”; in alto a destra il codice identificativo del Certificato. Tale
codice alfanumerico è composto da un codice alfabetico che identifica la
struttura ispettiva ed il numero del Certificato che riconduce in maniera
univoca all’azienda e all’oggetto della certificazione. La numerazione è
progressiva per ciascuna struttura ispettiva. Di seguito si riporta un
esempio di etichetta.
Esempio di etichetta
DN_ITF_01_rev1.doc
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DOCUMENTO NORMATIVO
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6.5
6.6
Per alcune tipologie di prodotti (es. “tessuto non tessuto”, ecc.), la cui
tecnologia di realizzazione non prevede tutte le fasi di lavorazione indicate
al p.to 6.2, l’etichetta di tracciabilità potrà non presentare tutte le linee
informative previste al suddetto punto. In ogni caso le diciture riportate in
etichetta dovranno essere approvate da ITF.
Nel caso in cui ci siano altre fasi di lavorazione in aggiunta a quelle
indicate al p.to 6.2, potranno essere indicate altre linee informative
sull’etichetta di tracciabilità. In ogni caso le diciture riportate in etichetta
dovranno essere approvate da ITF.
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
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COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA
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DOCUMENTI DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA’
I prodotti non conformi ai requisiti del sistema di tracciabilità dovranno
essere opportunamente gestiti (identificazione, immagazzinamento,
separazione dai prodotti conformi, ecc.).
Il personale delle organizzazioni che intendono accedere al sistema di
tracciabilità deve essere consapevole della rilevanza e dell’importanza delle
proprie attività e di come queste possono incidere sul sistema stesso.
La documentazione del sistema di tracciabilità deve includere:
9.2
DN_ITF_01_rev1.doc
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Nel rispetto dei contenuti sopra riportati, l’organizzazione potrà scegliere il
formato dell’etichetta. L’etichetta potrà essere apposta sul prodotto o sulla
sua confezione. E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista. E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni
esplicative di marchi privati, purché questi non abbiano significato
laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri
riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa
comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità
e i contenuti del presente documento.
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9.1
Rev. 1
i dati relativi a tutte le fasi del processo produttivo cui si applica il
Sistema di tracciabilità;
tutte le registrazioni necessarie a fornire evidenza della conformità
ai requisiti del presente documento normativo.
Devono essere utilizzate modalità di identificazione, archiviazione e
protezione dei documenti e delle registrazioni tali da favorire la loro
leggibilità, identificabilità e tracciabilità.
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11.3
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VERIFICHE
Le verifiche sulla conformità del sistema di tracciabilità devono essere
svolte da strutture ispettive incaricate da ITF ed operante secondo i
principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica.
Le verifiche devono essere realizzate attraverso controlli presso la sede
delle organizzazioni richiedenti la certificazione e un campione dei loro
fornitori/terzisti se presenti.
Devono essere disponibili, presso le organizzazioni, informazioni
documentate relativamente alle azioni correttive intraprese a seguito dei
controlli effettuati.
DEROGHE ED ESCLUSIONI
Qualora non fosse fattibile risalire al Paese (solo per i produttori localizzati
all’estero) in cui è stata realizzata una specifica fase, è possibile utilizzare la
dicitura “… Importato”, da apporre sull’etichetta di tracciabilità in
corrispondenza della specifica fase di lavorazione. Ad esempio:
I.
II.
III.
IV.
11.2
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Filato Importato
Tessuto in ……. (indicare paese)
Nobilitato in……. (indicare paese)
Confezionato in……. (indicare paese)
Deroghe al requisito 5.2 b) potranno essere applicate dal Comitato di
Certificazione per casi particolari (es. origine multipla delle componenti di
un capo, per le quali si rimanda all’Allegato 1).
Qualora alcuni requisiti del presente documento normativo non possano
trovare applicazione (parziale o totale), a causa della natura
dell’organizzazione e dei suoi prodotti, può essere esaminata da ITF la
possibilità di una loro esclusione.
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Allegato 1 - Origine Multipla
Qualora si presentino casi ove l’origine di uno o più processi produttivi sia attribuibile ad uno o più
Paesi si applicano le seguenti modalità di indicazione:
a)
Filatura:
1- Se il tessuto è composto da filati di fibre diverse tra loro con origini diverse (es. camicia in misto
cotone/lino - 60% cotone 40% lino -con filatura svolta in Italia per il lino ed in India per il
cotone) l’etichetta di tracciabilità relativa dovrà riportare le indicazioni dei paesi nei quali è
avvenuta la lavorazione di filatura relativa ad ogni fibra indicata in etichetta, la quale (per il caso
dell’esempio citato) si configurerà nel seguente modo:
Filato:
Nobilitazione
filato
Cotone filato in India
Lino filato in Italia
xxx
Tessuto:
xxx
Nobilitato:
xxx
Confezionato:
xxx
Indicando i vari filati in ordine decrescente di percentuale di peso presente nel manufatto.
2- Se il filato è di identica composizione (es. 100% cotone) e non ha più di 3 origini diverse:
In tal caso verranno indicati in etichetta di tracciabilità i paesi di origine dei filati in ordine
decrescente di presenza all’interno del manufatto; ad esempio:
Filato:
India, Italia, Cina
Nobilitazione
filato
xxx
Tessuto:
xxx
Nobilitato:
xxx
Confezionato:
xxx
3- In tutti gli altri casi si dovrà indicare la dicitura “IMPORTATO” in etichetta di tracciabilità:
Filato:
IMPORTATO
Nobilitazione
filato
xxx
Tessuto:
xxx
Nobilitato:
xxx
Confezionato:
xxx
b) Altre fasi:
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1. Qualora il prodotto sia realizzato utilizzando tessuti creati in paesi diversi fra loro si procede
come esplicitato nel DN par. 11.1 indicando pertanto la dicitura “IMPORTATO”.
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