I programmi di tecnologia: un quadro impegnativo e carente per la
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I programmi di tecnologia: un quadro impegnativo e carente per la
Dal documento riguardante le “indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati della scuola elementare”, apparso sul sito ufficiale del Ministero dell’istruzione e allegato al decreto sulla sperimentazione, risulta che la tecnologia, intesa come disciplina a sé stante, è stata introdotta in tutte le cinque classi di quell’ordine di scuola, In termini strettamente legali occorre dire che non viene generalizzata la sostituzione dei vecchi programmi, ma semplicemente vengono date delle indicazioni utilizzabili, per il momento, dalle 250 scuole che hanno aderito alla sperimentazione su cui tanto si sta discutendo. Tuttavia, trattandosi di indicazioni che verosimilmente accompagneranno la riforma, non appena questa conseguirà l’approvazione definitiva del Parlamento, vale la pena di prenderle in esame con attenzione, perché indicano una precisa linea di tendenza e poi perché preludono all’emanazione anche dei programmi della scuola media per i quali, invece, ci si deve riferire, per ora, ad una bozza ufficiosa, per altro piuttosto credibile, presente su un sito privato. realizza per rispondere a bisogni/ problemi utilizzando materiali, conoscenze, idee, capitali, strumenti, macchine, competenze ecc., attraverso processi di trasformazione che hanno un impatto sull'ambiente e richiedono un continuo controllo dell'intero processo e dei suoi elementi costitutivi”. - la filosofia che ispira, in particolare, il percorso indicato di conoscenze e corrispondenti abilità da conseguire in Tecnologia, si pone in perfetta linea sia pure con alcune carenze, confusioni, trasposizioni, con quella che si è andata definendo in collaborazione con l’Aniat, che ha contribuito, attraverso il suo lavoro di ricerca trentennale, a sviluppare e definire nel tempo attraverso convegni, seminari, sperimentazioni , pubblicazioni. Ciò è confortante, se non altro perché vuol dire che non si è lavorato invano, ma soprattutto perché c’era il serio timore che la formulazione delle indicazioni sulla tecnologia potesse venire affidata a chi non conoscesse nulla della storia passata e dell’evoluzione della stessa. Non sappiamo da I programmi di tecnologia: un quadro impegnativo e carente per la media L’idea di disciplina La prima cosa che viene spontanea leggendo tali documenti è un sospiro di sollievo ed una sostanziale approvazione per i seguenti motivi: emerge per la prima volta, al di là dei limiti e di alcune contraddizioni, una volontà politica esplicitamente consapevole della improrogabile esigenza di affrontare il diffuso analfabetismo tecnologico della nostra società, istituzionalizzando per tempo un insegnamento che nella nostra scuola ha vissuto vicende alterne e ha sempre dovuto confrontarsi con l'assenza di punti di riferimento che, in ambito culturale e scientifico "alto", gli fornissero dei fondamenti epistemologici chiari e distinti; - viene inserita nella scuola una disciplina che si chiama “Tecnologia” ,come nel resto dell’Europa, e che entra ufficialmente, fin dalla scuola primaria, all’interno del curricolo formativo accanto alle altre aree disciplinari, puntualmente delineata fra le attività formative che caratterizzano i diversi campi di esperienza educativa della scuola dell'infanzia, dando forma all'idea che l'educazione alla tecnologia sia una componente essenziale del processo educativo dei cittadini dai tre ai diciotto anni come l’Aniat ha da sempre sostenuto e per la quale idea si è sempre battuta impostando la propria ricerca educativa e didattica e la propria attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti (ovviamente restiamo in attesa del suo naturale prosieguo nel primo biennio del superiore e, perché no? nel successivo triennio); - risulta, inoltre, molto positivo che le nuove tecnologie di comunicazione siano state riconosciute come appartenenti all’universo della Tecnologia e, nel contempo che questa sia vista non soltanto come tecnologia informatica, ma anche e chiaramente come tecnologia della produzione e della trasformazione con tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro.“ La tecnologia riguarda la produzione consapevole di artefatti che l'uomo (Continua a pagina 2) La vita del prossimo è appesa ad un chiodo, c’è modo e modo per tirarlo giù. Farinei d’la brigna 2 chi siano stati redatti i due documenti, però dagli stessi emerge chiaramente una sufficiente conoscenza sia delle problematiche generali, sia del nostro lavoro e dei nostri scritti prodotti e diffusi dall’ANIAT e nei corsi di formazione MIUR (cfr. Garda 2001, Bardolino 2002); - è da approvare il fatto di aver inserito tra le conoscenze e le capacità tutte quelle riguardanti il sistema computer. Potrebbe sembrare un fatto scontato, ma non lo è affatto. Per anni si è sempre e solo parlato di informatica e si sa che questa riguarda specificatamente l’ambito matematico. Il computer però, è soprattutto un fatto tecnologico e in questo ambito è giusto che sia stato fatto rientrare nell’ambito della nostra disciplina. Si spera, comunque che ci siano i tempi e le opportunità per discuterne prima che i programmi vengano applicati in modo generalizzato ed eventualmente di fornire un nostro contributo costruttivo. Alcune perplessità Permangono, ovviamente, nonostante la soddisfazione sull’impianto generale, delle perplessità di cui diamo alcuni accenni ritenendo che questo non sia il momento né il luogo per farlo, e che speriamo facilmente risolvibili attraverso la possibilità di un dialogo e un confronto con gli addetti alla stesura definitiva, del resto, ciò che professionalmente interessa ai docenti è quanto in sintesi verrà loro richiesto nella pratica dell’insegnamento, per cui acquistano grande valore gli obiettivi specifici di ogni disciplina, indicati in modo analitico in tre tabelle per la scuola elementare, corrispondenti alla prima classe e poi ai successivi due bienni, e due per la scuola media, corrispondenti al primo biennio e alla terza classe • Si rileva nel complesso una certa approssimazione nella distribuzione di contenuti e abilità tra elementari e medie , forse un po’ affrettata e non sufficientemente meditata, che denota una scarsa conoscenza o una mancata riflessione sulle effettive potenzialità dei ragazzi nelle diverse fasce d’età. • Per quanto riguarda la scuola elementare basta anche una semplice e veloce lettura per scorgervi una disciplina molto vicina all’educazione tecnica attuale, ma proposta a bambini molto più piccoli per i quali invece andrebbe calibrata in modo diverso, pur mantenendo gli stessi obiettivi. Si teme che la complessità degli stessi, aggiunta al fatto che l’insegnamento sarà affidato agli stessi insegnanti elementari che dovranno occuparsi di oltre dieci ambiti disciplinari, rischia di impoverire la disciplina tanto da sminuirne il valore. • Nel programma, soprattutto in terza, quarta e quinta, vengono anticipati molti paradigmi anche complessi, come ad esempio forma, materiale, funzione, funzionalità, uomo-oggetto-ambiente, normalmente affidati alla scuola media, in cui peraltro, non verrebbero più ripresi così come alcuni argomenti di base come settori e cicli produttivi , artigianato e industria, la pubblicità, l’economia mentre non emerge il rilevante contributo allo sviluppo del pensiero tecnologico che può essere fornito, ad esempio, dall’oggetto – giocattolo , nei confronti del quale il bambino può essere sollecitato, attraverso osservazioni e manipolazioni, al formulare ipotesi circa semplici meccanismi interni e ad effettuare verifiche dirette delle relazioni che intervengono tra le varie parti. In pratica, si ritiene che almeno il 50% di quanto previsto sul piano delle conoscenze sia sovrabbondante e debba essere trasferito nella scuola media per la quale, però si può fare un discorso analogo. Un quadro impegnativo e nello stesso tempo carente per la scuola media: Nella scuola media operano gli insegnanti specialisti nel campo, ma il quadro di obiettivi anche in questo caso ci pare troppo spinto e nel contempo sotto altri punti di vista carente. Ci limitiamo a due soli esempi riguardanti il terzo anno che a nostro parere sono emblematici: la conoscenza dei diversi tipi di macchine e loro sistemi di progettazione industriale, nonché il conseguimento della patente europea per l’informatica. I due obiettivi sono sicuramente interessanti, ma francamente appaiono inadatti a ragazzi compresi tra gli 11 e i 13 anni. Per quanto riguarda le macchine si tratta di un argomento buono per il biennio superiore dove si spera che la tecnologia possa trovare una logica continuazione, così come il conseguimento della patente, europea. A questo proposito, la consapevolezza che i ragazzi giovani sono i più adatti per apprendere l’uso del computer, non deve trarre in inganno. La patente europea è già oggi, e diventerà sempre di più in futuro, uno strumento di tipo professionale in cui entrano non solo le capacità di smanettare e di gestire programmi, ma la capacità di produrre in senso lavorativo. La si consegue con una serie di esami non trascendentali, ma che devono avere il crisma della serietà. Per questo motivo, essa deve diventare il complemento di un qualsiasi titolo professionale raggiungibile dopo corsi di scuola superiore. Pertanto sarebbe sbagliato anticiparlo alla scuola media, dove vi sarebbe il pericolo di banalizzarlo regalandolo a tutti come oggi si fa con la licenza media. In pratica nella scuola media si dovrebbe recuperare parte di quanto proposto nella scuola elementare, mentre il 30% di quanto proposto nella scuola media potrebbe essere, insieme ad altri completamenti, oggetto di studio nel biennio del superiore. A livello generale c’è poi da notare nel curricolo proposto, un certo scollamento tra l’impianto metodologico e l’elenco di conoscenze e abilità; sia le conoscenze che le abilità indicate rimangono spesso sul piano del che cosa, non dando alcuna indicazione sul come, ignorando la ricerca specifica. Sulle metodologie, che ha rianimato e ridefinito la valenza formativa della disciplina dalla riforma del 1979 ad oggi. Si notano poi delle sovrapposizioni tra discipline: non si capisce perché la disciplina “Scienze” debba nella classe prima, occuparsi di conoscenze tipo “caratteristiche proprie di un oggetto...le parti di un oggetto... identificazioni di alcuni materiali (legno, plastica, metalli, vetro...)", che appartengono senza dubbio alcuno ai saperi tecnologici; analogamente avviene per il primo biennio, dove le Scienze sono chiamate a occuparsi di "proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti, (legno, plastica, metalli, vetro...)". Non è in questo modo che si snelliscono i programmi. Una seria preoccupazione Quello che invece ci preoccupa seriamente, perché andrebbe a vanificare il tutto e che, proprio per poter lavorare in modo sereno, va chiarito prima ancora di entrare nel merito dei curricoli, è il pericolo “facoltatività”, ossia la collocazione di questo curricolo nell’orario scolastico, soprattutto della scuola media in cui le ore non devono essere meno di 25 (quindi qualcosa si perde), ma possono arrivare fino a 27 (quindi qualcosa sarà facoltativa). Le Indicazioni nazionali, nel capitolo “vincoli e risorse” parlano di “offerta formativa obbligatoria e aggiuntiva”, ma non ne è chiarito il significato agli effetti pratici. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato DDL (Legge finanziaria 2003) approvato il 30/09/2002 dal Consiglio dei ministri. Il testo inizia l’esame parlamentare alla Camera. Omissis ARTICOLO 22 Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente articolo trova applicazione solo ove non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole. 2. Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento. 3. Dall’anno scolastico 2003/ 2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i Distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’istituto. 4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le Aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì a effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003. 6. Ai fini di un’equa distribuzione sul territorio nazionale, l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale nell’ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 7. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate a incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati a incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale Ata, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 5. 8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca, emanato di concreto con il ministro dell’Economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarità. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti. 4 Decreto-legge 25 settembre 2002 n.212 Misure urgenti per la scuola, l’università DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n.212 Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. (GU n. 226 del 26-9-2002) testo in vigore dal: 27-9-2002 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalita' delle sedi scolastiche, nonche' di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola 1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003. 3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. Accorpamenti e sdoppiamenti di classi 1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni. 2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico. Art. 3. Finanziamento degli uffici scolastici regionali 1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilita' relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo studio nelle universita' non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. (Continua a pagina 5) 5 (Continua da pagina 4) 1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita' sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan- ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5. Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi. 2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi. Art. 6. Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori 1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. (Continua a pagina 6) Un ipertesto che presenta in modo chiaro con foto e filmati cinque percorsi didattici nell’ambito di un discorso tecnologico e artistico all’insegna della manualità e dell’operatività. € 15,00 + € 2,00 per sped. postale Versamento sul C.C.P. n. 203109 intestato: ANIAT Cultura Tecnologica C.so Bramante, 14 – 1134 Torino 6 (Continua da pagina 5) 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'."; c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.". Art. 7. Attivita' di servizio per gli studenti universitari 1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e pubblicizzano le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative culturali. 2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.". Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 2002 Ciampi Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli CORSO DI LAUREA Presso l'UNIVERSITA' CATTOLICA DI PIACENZA Si comunica che abbiamo provveduto ad inviare tutta la documentazione relativa al nuovo corso di laurea destinato a INSEGNANTI NON LAUREATI a tutti i nominativi da voi segnalati. Chi fosse interessato a perfezionare l'iscrizione potrà ritirare (o richiederne la spedizione al proprio domicilio) la DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE presso l'ufficio didattica aperto: lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 9.15 alle 12.00 mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 telefono 0523 599. 141-362 Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti Dott.ssa Anna Papa Servizio Orientamento e Relazioni Esterne Università Cattolica del Sacro Cuore Via Emilia Parmense, 84 - 29100 Piacenza Tel. +39 0523 599. 372 - 186 Fax + 39 0523 599 144 7 La formazione dei docenti nella scuola dell’autonomia Programma Forum delle associazioni disciplinari della scuola 9 Giornata di studio La formazione dei docenti nella scuola dell’autonomia Bologna, 12.10.2002 Auditorium del Liceo Ginnasio “Minghetti”, via Nazario Sauro 18 registrazione dei partecipanti 9,30 saluto di un rappresentante della Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR; 10 ADRIANO COLOMBO (coordinamento del Forum): presentazione dei lavori; 10,15 FRANCA QUARTAPELLE (LEND): La formazione in servizio e l’esperienza delle asRiconoscono la Giornata come attività di aggiornamento, sociazioni anche ai fini della richiesta di esonero dalle lezioni, le seguenti associazioni riconosciute come enti qualificati per produrre attività formative ai sensi del D.M. n. 177 del pausa caffè 10.7.2000: ADI-SD, AIF, ANIAT, ANISN, LANDIS, SCI-DD, SIEM, TESOL Italy. Promuovono la Giornata le associazioni: - ADI - SD (Associazione degli Italianisti - Sezione didattica) - AEEE Italia (Associazione Europea per l’Educazione Economica) - AIC (Associazione Insegnanti Chimici) - AIF (Associazione per l' Insegnamento della Fisica) - ANIAT (Associazione Nazionale Insegnanti dell’Area Tecnologica) - ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte) - ANISN - (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) - “Clio ‘92” - Associazione di gruppi di ricerca sull’insegnamento della storia - GISCEL (Gruppi di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica) - LANDIS (Laboratorio Nazionale di Didattica della Storia) - LEND (Lingua e Nuova didattica) - SCI-DD (Società Chimica Italiana - Divisione didattica) - SIEM (Società Italiana per l’Educazione Musicale) - TESOL Italy (Teaching English to Speakers of Other Languages) - UMI (Unione Matematica Italiana) Aderisce: AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) 11 GIUNIO LUZZATTO (Conferenza nazionale dei Centri per la ricerca educativa e didattica): La formazione iniziale: l’esperienza delle SSIS e le prospettive attuali 11,30 GIORGIO PORROTTO (LUISS - Osservatorio sull’autonomia delle istituzioni scolastiche): La formazione in servizio e l’autonomia degli istituti 12: GIUSEPPE COSENTINO (MIUR): La formazione in servizio e iniziale vista dal Ministero 12,30 DORIS VALENTE (AEEE): La formazione iniziale degli insegnanti nei paesi dell'Unione Europea pausa per il pranzo 14,30 Gruppi di lavoro: - La formazione iniziale e l’esperienza delle SSIS (coordina Fabio Olmi, SCI-DD) - La formazione a distanza: l’esperienza dell’anno di formazione (coordina Vincenzo Terreni, ANISN) - La formazione in servizio: esperienze e proposte delle associazioni (coordina Maurizio Gusso, LANDIS). 17.00 incontro fra i gruppi di lavoro 17,30 chiusura dei lavori 8 Lettere al direttore Rilessioni Vi invio questa mia personale riflessione, scritta proprio l’anno scorso, ma come si può ben notare, sembra, purtroppo sempre attuale. Come dire “Non si fa tempo a …” risolvere un dato problema “ che subito si deve “ … riproporlo per non farlo “morire” nuovamente. Credo che, nella nostra istituzione scolastica, mai nessuna disciplina abbia subito così tanto travaglio quanto l’odierna Educazione tecnica. E non sappiamo ancora se mettere la parola fine a questo tipo di accanimento e poter finalmente vivere serenamente al pari dei colleghi di tutte le altre discipline che mai niente hanno dovuto subire nel loro trascorso culturale e professionale. Nel momento in cui redigo questa pagina, ad esempio, ancora una volta la nostra categoria (con i suoi vertici responsabili dell’ANIAT) si trova a collaborare con il ministero della P.I. al fine di ridefinire meglio i contenuti e gli obiettivi in seno alla nostra disciplina, in vista dell’imminente riforma dei cosiddetti cicli scolastici voluta dall’attuale governo di centro - sinistra. Siamo nella prima decade del febbraio 2.001; nella sede nazionale di corso Bramante, a Torino, si lavora alacremente giorno e notte sul programma per migliorarlo ed articolarlo in maniera più completo e più organico. Sembra ormai cosa fatta e la responsabile incaricata dal ministero P.I. in Commissione studio, prof.ssa Luisa Mandosso (con la collega Maria Famiglietti, in rappresentanza dell’Irre Emilia Romagna), può ritenersi soddisfatta. L’introduzione della cultura tecnologica è ormai cosa certa e, mentre tale notizia diviene anche oggetto di pubblicazione in tutti quotidiani nazionali, mi comincia a venire in mente una simpatica canzonetta di successo degli anni Settanta (Tanto per cantar..), lanciata da Nino Manfredi che … tanto ti lasciano … pensar: parafrasando scherzosamente, difatti, le prime due seguenti strofe introduttive Non si fa tempo a nascere che subito si deve morire … E dopo una vita fatta di stracci ti mettono il vestito buono per andare lassù sembra venir fuori la situazione reale ed attuale dei docenti di Educazione tecnica i quali, a mio modesto parere, non sono mica poi tanto sicuri di quest’ultimo successo, meritatamente ottenuto di recente in quel di Trastevere. E sarebbe un peccato se si dovesse profilare l’allegoria della seconda strofa …che subito si deve morire … Qualcuno potrebbe obiettare che questo modo di pensare sa di puro pessimismo, visto che il successo di cui sopra è stato ormai riconosciuto e consacrato ufficialmente anche dall’attuale amministrazione governativa la quale, sotto l’egida di ben due ministri della P.I. (Berlinguer, prima e De Mauro, dopo), è riuscita a varare la riforma della scuola che prevede, fra l’altro, l’inserimento della Cultura tecnologica dalle elementari alle superiori. E, come se non bastasse, l’ANIAT è stata inclusa nell’elen- co delle associazioni qualificate per la formazione del personale docente! Ebbene, cari amici lettori, anche se tutto ciò è stato conquistato a suon di sacrifici, al di sopra di ogni colore e di appartenenza politica, verrà alla stessa stregua riconosciuto e, quindi, riconfermato questo strepitoso risultato anche dal nuovo governo di centro - destra che, probabilmente, prenderà il posto di quello attuale (secondo attendibili sondaggi dell’ultima ora)? Se fosse vera questa prevedibile alternanza alla guida governativa, nel nostro Paese si verificherebbe, fra l’altro, come di un paradosso nel paradosso nel campo della Pubblica istruzione poiché, di già, si vocifera che potrebbe essere ulteriormente riformata la neo riforma dei cicli scolastici varata recentemente. Così, dopo numerosi decenni di quasi a ssoluto immobilismo (specie per la scuola superiore), si vedrebbero varate, nel volgere di due mesi, ben due riforme scolastiche: una cosiddetta di sinistra e l’altra di destra! Niente di strano, quindi, se ancora una volta venisse messo in discussione questo famoso e indispensabile terzo asse tecnologico da inserire nella cultura scolastica, da tutti decantato ma quasi sempre … osteggiato a pi non posso da chicchessia. E siccome siamo sempre stati fuori dalle beghe politiche, non siamo in grado di potere ipotizzare quale sarà il futuro della nostra Area disciplinare. Benito Corrao Notiziario dell’ANIAT associato all’Unione Stampa Periodica Italiana – Aut.Trib.Torino n.1859 del 9/3/1967 Direttore resp.: Cesare Leone V.Direttore: Vincenzo Valenza Amministr.ne: C.Leone, G.P.Benente, A.Bellonio Impaginazione grafica: Fabio Leone – La presente copia è stata stampata in proprio l’8 ottobre 2002