I programmi di tecnologia: un quadro impegnativo e carente per la

Transcript

I programmi di tecnologia: un quadro impegnativo e carente per la
Dal documento riguardante le “indicazioni nazionali
per i piani di studio personalizzati della scuola elementare”, apparso sul sito
ufficiale del Ministero
dell’istruzione e allegato al
decreto sulla sperimentazione, risulta che la tecnologia, intesa come disciplina a sé stante, è stata
introdotta in tutte le cinque classi di quell’ordine di scuola, In termini strettamente legali
occorre dire che non viene generalizzata la
sostituzione dei vecchi programmi, ma semplicemente vengono date delle indicazioni
utilizzabili, per il momento, dalle 250 scuole
che hanno aderito alla sperimentazione su cui
tanto si sta discutendo. Tuttavia, trattandosi di
indicazioni che verosimilmente accompagneranno la riforma, non appena questa conseguirà l’approvazione definitiva del Parlamento,
vale la pena di prenderle in esame con attenzione, perché indicano una precisa linea di
tendenza e poi perché preludono all’emanazione anche dei programmi della scuola media
per i quali, invece, ci si deve riferire, per ora,
ad una bozza ufficiosa, per altro piuttosto credibile, presente su un sito privato.
realizza per rispondere a
bisogni/ problemi utilizzando materiali, conoscenze, idee, capitali,
strumenti, macchine,
competenze ecc., attraverso processi di trasformazione che hanno un
impatto sull'ambiente e
richiedono un continuo controllo dell'intero
processo e dei suoi elementi costitutivi”.
- la filosofia che ispira, in particolare, il percorso indicato di conoscenze e corrispondenti
abilità da conseguire in Tecnologia, si pone in
perfetta linea sia pure con alcune carenze, confusioni, trasposizioni, con quella che si è andata definendo in collaborazione con l’Aniat, che
ha contribuito, attraverso il suo lavoro di ricerca trentennale, a sviluppare e definire nel tempo attraverso convegni, seminari, sperimentazioni , pubblicazioni. Ciò è confortante, se non
altro perché vuol dire che non si è lavorato
invano, ma soprattutto perché c’era il serio
timore che la formulazione delle indicazioni
sulla tecnologia potesse venire affidata a chi
non conoscesse nulla della storia passata e
dell’evoluzione della stessa. Non sappiamo da
I programmi di tecnologia:
un quadro impegnativo
e carente per la media
L’idea di disciplina
La prima cosa che viene spontanea leggendo
tali documenti è un sospiro di sollievo ed una
sostanziale approvazione per i seguenti motivi:
emerge per la prima volta, al di là dei limiti e
di alcune contraddizioni, una volontà politica
esplicitamente consapevole della improrogabile esigenza di affrontare il diffuso analfabetismo tecnologico della nostra società, istituzionalizzando per tempo un insegnamento che
nella nostra scuola ha vissuto vicende alterne e
ha sempre dovuto confrontarsi con l'assenza
di punti di riferimento che, in ambito culturale e scientifico "alto", gli fornissero dei
fondamenti epistemologici chiari e distinti;
- viene inserita nella scuola una disciplina
che si chiama “Tecnologia” ,come nel resto
dell’Europa, e che entra ufficialmente, fin
dalla scuola primaria, all’interno del curricolo formativo accanto alle altre aree disciplinari, puntualmente delineata fra le attività
formative che caratterizzano i diversi campi
di esperienza educativa della scuola dell'infanzia, dando forma all'idea che l'educazione
alla tecnologia sia una componente essenziale del processo educativo dei cittadini dai
tre ai diciotto anni come l’Aniat ha da sempre sostenuto e per la quale idea si è sempre
battuta impostando la propria ricerca educativa e didattica e la propria attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti
(ovviamente restiamo in attesa del suo naturale prosieguo nel primo biennio del superiore e, perché no? nel successivo triennio);
- risulta, inoltre, molto positivo che le nuove tecnologie di comunicazione siano state
riconosciute come appartenenti all’universo
della Tecnologia e, nel contempo che questa
sia vista non soltanto come tecnologia informatica, ma anche e chiaramente come tecnologia della produzione e della trasformazione con tutto ciò che riguarda il mondo del
lavoro.“ La tecnologia riguarda la produzione consapevole di artefatti che l'uomo
(Continua a pagina 2)
La vita del prossimo
è appesa ad un chiodo,
c’è modo e modo
per tirarlo giù.
Farinei d’la brigna
2
chi siano stati redatti i due documenti, però
dagli stessi emerge chiaramente una sufficiente conoscenza sia delle problematiche generali, sia del nostro lavoro e dei nostri scritti prodotti e diffusi dall’ANIAT e nei corsi di formazione MIUR (cfr. Garda 2001, Bardolino
2002);
- è da approvare il fatto di aver inserito tra le
conoscenze e le capacità tutte quelle riguardanti il sistema computer. Potrebbe sembrare
un fatto scontato, ma non lo è affatto. Per anni
si è sempre e solo parlato di informatica e si sa
che questa riguarda specificatamente l’ambito
matematico. Il computer però, è soprattutto un
fatto tecnologico e in questo ambito è giusto
che sia stato fatto rientrare nell’ambito della
nostra disciplina. Si spera, comunque che ci
siano i tempi e le opportunità per discuterne
prima che i programmi vengano applicati in
modo generalizzato ed eventualmente di fornire un nostro contributo costruttivo.
Alcune perplessità
Permangono, ovviamente, nonostante la soddisfazione sull’impianto generale, delle perplessità di cui diamo alcuni accenni ritenendo che
questo non sia il momento né il luogo per farlo, e che speriamo facilmente risolvibili attraverso la possibilità di un dialogo e un confronto con gli addetti alla stesura definitiva, del
resto, ciò che professionalmente interessa ai
docenti è quanto in sintesi verrà loro richiesto
nella pratica dell’insegnamento, per cui acquistano grande valore gli obiettivi specifici di
ogni disciplina, indicati in modo analitico in
tre tabelle per la scuola elementare, corrispondenti alla prima classe e poi ai successivi due
bienni, e due per la scuola media, corrispondenti al primo biennio e alla terza classe
• Si rileva nel complesso una certa approssimazione nella distribuzione di contenuti e
abilità tra elementari e medie , forse un po’
affrettata e non sufficientemente meditata, che
denota una scarsa conoscenza o una mancata
riflessione sulle effettive potenzialità dei ragazzi nelle diverse fasce d’età.
• Per quanto riguarda la scuola elementare
basta anche una semplice e veloce lettura per
scorgervi una disciplina molto vicina all’educazione tecnica attuale, ma proposta a bambini
molto più piccoli per i quali invece andrebbe
calibrata in modo diverso, pur mantenendo gli
stessi obiettivi. Si teme che la complessità
degli stessi, aggiunta al fatto che l’insegnamento sarà affidato agli stessi insegnanti elementari che dovranno occuparsi di oltre dieci
ambiti disciplinari, rischia di impoverire la
disciplina tanto da sminuirne il valore.
• Nel programma, soprattutto in terza,
quarta e quinta, vengono anticipati molti
paradigmi anche complessi, come ad esempio forma, materiale, funzione, funzionalità, uomo-oggetto-ambiente, normalmente
affidati alla scuola media, in cui peraltro,
non verrebbero più ripresi così come alcuni
argomenti di base come settori e cicli produttivi , artigianato e industria, la pubblicità, l’economia mentre non emerge il rilevante contributo allo sviluppo del pensiero
tecnologico che può essere fornito, ad esempio, dall’oggetto – giocattolo , nei confronti
del quale il bambino può essere sollecitato,
attraverso osservazioni e manipolazioni, al
formulare ipotesi circa semplici meccanismi
interni e ad effettuare verifiche dirette delle
relazioni che intervengono tra le varie parti.
In pratica, si ritiene che almeno il 50% di
quanto previsto sul piano delle conoscenze
sia sovrabbondante e debba essere trasferito
nella scuola media per la quale, però si può
fare un discorso analogo.
Un quadro impegnativo e nello stesso tempo carente per la scuola media:
Nella scuola media operano gli insegnanti
specialisti nel campo, ma il quadro di obiettivi anche in questo caso ci pare troppo spinto e nel contempo sotto altri punti di vista
carente. Ci limitiamo a due soli esempi riguardanti il terzo anno che a nostro parere
sono emblematici: la conoscenza dei diversi
tipi di macchine e loro sistemi di progettazione industriale, nonché il conseguimento
della patente europea per l’informatica. I
due obiettivi sono sicuramente interessanti,
ma francamente appaiono inadatti a ragazzi
compresi tra gli 11 e i 13 anni. Per quanto
riguarda le macchine si tratta di un
argomento buono per il biennio superiore
dove si spera che la tecnologia possa
trovare una logica continuazione, così come
il conseguimento della patente, europea. A
questo proposito, la consapevolezza che i
ragazzi giovani sono i più adatti per
apprendere l’uso del computer, non deve
trarre in inganno. La patente europea è già
oggi, e diventerà sempre di più in futuro,
uno strumento di tipo professionale in cui
entrano non solo le capacità di smanettare e
di gestire programmi, ma la capacità di
produrre in senso lavorativo. La si consegue
con una serie di esami non trascendentali,
ma che devono avere il crisma della serietà.
Per questo motivo, essa deve diventare il
complemento di un qualsiasi titolo
professionale raggiungibile dopo corsi di
scuola superiore. Pertanto sarebbe sbagliato
anticiparlo alla scuola media, dove vi sarebbe
il pericolo di banalizzarlo regalandolo a tutti
come oggi si fa con la licenza media. In
pratica nella scuola media si dovrebbe
recuperare parte di quanto proposto nella
scuola elementare, mentre il 30% di quanto
proposto nella scuola media potrebbe essere,
insieme ad altri completamenti, oggetto di
studio nel biennio del superiore.
A livello generale c’è poi da notare nel curricolo proposto, un certo scollamento tra l’impianto metodologico e l’elenco di conoscenze e abilità; sia le conoscenze che le abilità
indicate rimangono spesso sul piano del che
cosa, non dando alcuna indicazione sul come,
ignorando la ricerca specifica.
Sulle metodologie, che ha rianimato e ridefinito la valenza formativa della disciplina dalla
riforma del 1979 ad oggi.
Si notano poi delle sovrapposizioni tra discipline: non si capisce perché la disciplina
“Scienze” debba nella classe prima, occuparsi
di conoscenze tipo “caratteristiche proprie di
un oggetto...le parti di un oggetto... identificazioni di alcuni materiali (legno, plastica, metalli, vetro...)", che appartengono senza dubbio
alcuno ai saperi tecnologici; analogamente
avviene per il primo biennio, dove le Scienze
sono chiamate a occuparsi di "proprietà di
alcuni materiali caratteristici degli oggetti,
(legno, plastica, metalli, vetro...)". Non è in
questo modo che si snelliscono i programmi.
Una seria preoccupazione
Quello che invece ci preoccupa seriamente,
perché andrebbe a vanificare il tutto e che, proprio per poter lavorare in modo sereno, va chiarito prima ancora di entrare nel merito dei curricoli, è il pericolo “facoltatività”, ossia la collocazione di questo curricolo nell’orario scolastico, soprattutto della scuola media in cui le ore
non devono essere meno di 25 (quindi qualcosa
si perde), ma possono arrivare fino a 27 (quindi
qualcosa sarà facoltativa). Le Indicazioni nazionali, nel capitolo “vincoli e risorse” parlano
di “offerta formativa obbligatoria e aggiuntiva”,
ma non ne è chiarito il significato agli effetti
pratici.
3
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
DDL (Legge finanziaria 2003) approvato il 30/09/2002 dal Consiglio dei ministri.
Il testo inizia l’esame parlamentare alla Camera.
Omissis
ARTICOLO 22
Misure di razionalizzazione
in materia di organizzazione scolastica
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche mediante l’individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e
fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il
disposto di cui al presente articolo trova applicazione solo ove non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse
quelle derivanti dall’utilizzazione, per il
completamento fino a 18 ore settimanali di
insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca d’intesa con il
ministro dell’Economia e delle finanze, sono
fissati i criteri e i parametri per la definizione
delle dotazioni organiche dei collaboratori
scolastici in modo da conseguire nel triennio
2003/2005 una riduzione complessiva del 6
per cento della consistenza numerica della
dotazione organica determinata per l’anno
scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli
anni considerati, detta riduzione non deve
essere inferiore al 2 per cento.
3. Dall’anno scolastico 2003/ 2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del
comparto scuola utilizzato presso i Distretti
scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’istituto.
4. Il personale docente dichiarato inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma
idoneo ad altri compiti, dalla Commissione
medica operante presso le Aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti,
è sottoposto ad accertamento medico da
effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dall’articolo 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì a effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente
collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri
compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei
ruoli dell’amministrazione scolastica o di
altra amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
transiti in altro ruolo, viene mantenuto in
servizio per un periodo massimo di cinque
anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in
altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro
sulla base delle disposizioni vigenti. Per il
personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni
decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Per il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere
le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori
ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
6. Ai fini di un’equa distribuzione sul territorio nazionale, l’attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/
alunni di cui all’articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal
dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale nell’ambito di un contingente di
posti assegnato con il decreto da emanarsi
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
7. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, secondo periodo, le economie
di spesa derivanti dall’applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate a
incrementare le risorse annuali stanziate per
le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle
economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di
euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, sono destinati a incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del personale Ata, previa verifica dell’effettivo
conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 5.
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di
pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto
dall’articolo 40, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. La terziarizzazione dei predetti servizi
comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica
dell’istituzione scolastica per la percentuale
stabilita con il decreto del ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca, emanato
di concreto con il ministro dell’Economia e
delle finanze, per la determinazione degli
organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità
dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarità. Con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, su proposta
del ministro dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla
predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per
consentire l’attivazione dei contratti.
4
Decreto-legge 25 settembre 2002 n.212
Misure urgenti per la scuola, l’università
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002,
n.212
Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e
l'alta formazione artistica e musicale.
(GU n. 226 del 26-9-2002)
testo in vigore dal: 27-9-2002
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per assicurare la
razionalizzazione della spesa nel settore
della scuola e la funzionalita' delle sedi
scolastiche, nonche' di disporre interventi
indifferibili, anche di natura finanziaria,
nei settori universitario, della ricerca
scientifica e dell'alta formazione artistica e
musicale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 20
settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, per la funzione pubblica e
per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni per la razionalizzazione della
spesa nel settore della scuola
1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso
che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali, sono
individuate le categorie di personale in
situazione di soprannumerarieta'. In caso
di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di
partecipazione, con esito negativo, ai
corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si
e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo
22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato
di 20,731 milioni di euro per l'anno
2002 e di 33 milioni di euro per l'anno
2003.
3. All'onere di 20,731 milioni di euro
per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro
per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta
nel senso che si intendono fatti salvi gli
accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di
classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Art. 3.
Finanziamento degli uffici scolastici
regionali
1. Al fine di attribuire ai competenti centri
di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione in data 23 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie
per i pagamenti relativi al subentro nei
contratti stipulati dagli enti locali per le
funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali,
gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei
centri di responsabilita' relativi agli Uffici
scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e
per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche",
sono incrementati di euro 151.586.000 per
l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere
dall'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'applicazione del
comma 1, determinato per l'anno 2002 in
euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro
173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004
in euro 135.078.000, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di
situazioni debitorie delle universita', per il
diritto allo studio nelle universita' non statali e per interventi di edilizia a favore
delle istituzioni di alta formazione artistica
e musicale.
(Continua a pagina 5)
5
(Continua da pagina 4)
1. Al fine di attribuire alle universita' le
risorse finanziarie per sanare situazioni
debitorie, derivanti dalla corresponsione di
classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa
complessiva di 375 milioni di euro, da
erogare in cinque rate annuali costanti a
decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine,
nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita' sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, determinato in 75 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari
agli studenti iscritti alle universita' e agli
istituti universitari non statali legalmente
riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Al fine di consentire la realizzazione
di interventi urgenti di edilizia a favore
delle istituzioni di cui all'articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
Compensi per soggetti incaricati della
selezione e valutazione di programmi e
progetti di ricerca
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a
componenti di commissioni e comitati,
nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di
programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita'
istruttorie e di valutazione, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica
anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di
valutazione dei programmi e progetti di
ricerca successive alla data di entrata in
vigore del presente decreto. La relativa
spesa e' compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento di progetti o
programmi di ricerca e comunque per un
importo massimo non superiore all'uno
per cento dei predetti fondi.
Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di determinare il valore e
consentire l'immediato impiego dei titoli
rilasciati dalle Accademie di belle arti,
dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica,
dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli
Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in
vigore della legge 21 dicembre 1999, n.
(Continua a pagina 6)
Un ipertesto che presenta
in modo chiaro
con foto e filmati
cinque percorsi didattici
nell’ambito di un discorso tecnologico e artistico
all’insegna della manualità e dell’operatività.
€ 15,00 + € 2,00 per sped. postale
Versamento sul C.C.P. n. 203109
intestato: ANIAT Cultura Tecnologica
C.so Bramante, 14 – 1134 Torino
6
(Continua da pagina 5)
508, all'articolo 4 della legge medesima
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di
cui all'articolo 1, in base all'ordinamento
previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la
loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e
alle scuole di specializzazione.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e
purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di
diploma accademico di secondo livello di
cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono
altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'.";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".
Art. 7.
Attivita' di servizio
per gli studenti universitari
1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e pubblicizzano le
attivita' di servizio agli studenti iscritti ai
propri corsi, svolte da associazioni e
cooperative studentesche e dai collegi
universitari legalmente riconosciuti, in
conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4
della medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e
tutorato e le iniziative culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di
alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo
ed il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "All'istruttoria dei progetti
provvede una commissione istituita
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nominata dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante
dal funzionamento della commissione e'
determinata, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, per un importo
massimo non superiore all'1 per cento dei
fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo
comma.".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2002
Ciampi
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle
finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
CORSO DI LAUREA
Presso
l'UNIVERSITA' CATTOLICA DI PIACENZA
Si comunica che abbiamo provveduto ad inviare tutta la documentazione relativa al nuovo corso di laurea destinato a INSEGNANTI NON LAUREATI a tutti i nominativi da voi segnalati. Chi fosse interessato a perfezionare l'iscrizione potrà ritirare (o richiederne la spedizione al proprio domicilio) la DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE presso l'ufficio didattica aperto:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì
dalle 9.15 alle 12.00
mercoledì
dalle 14.00 alle 17.00
telefono 0523 599. 141-362
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti
Dott.ssa Anna Papa
Servizio Orientamento e Relazioni Esterne Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84 - 29100 Piacenza
Tel. +39 0523 599. 372 - 186
Fax + 39 0523 599 144
7
La formazione dei docenti
nella scuola dell’autonomia
Programma
Forum delle associazioni disciplinari della scuola
9
Giornata di studio
La formazione dei docenti nella scuola dell’autonomia
Bologna, 12.10.2002
Auditorium del Liceo Ginnasio “Minghetti”, via Nazario
Sauro 18
registrazione dei partecipanti
9,30 saluto di un rappresentante della Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR;
10
ADRIANO COLOMBO (coordinamento del Forum):
presentazione dei lavori;
10,15 FRANCA QUARTAPELLE (LEND):
La formazione in servizio e l’esperienza delle asRiconoscono la Giornata come attività di aggiornamento,
sociazioni
anche ai fini della richiesta di esonero dalle lezioni, le seguenti associazioni riconosciute come enti qualificati per
produrre attività formative ai sensi del D.M. n. 177 del pausa caffè
10.7.2000:
ADI-SD, AIF, ANIAT, ANISN,
LANDIS, SCI-DD, SIEM, TESOL Italy.
Promuovono la Giornata le associazioni:
- ADI - SD (Associazione degli Italianisti - Sezione didattica)
- AEEE Italia (Associazione Europea per l’Educazione
Economica)
- AIC (Associazione Insegnanti Chimici)
- AIF (Associazione per l' Insegnamento della Fisica)
- ANIAT (Associazione Nazionale Insegnanti dell’Area
Tecnologica)
- ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia
dell’Arte)
- ANISN - (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze
Naturali)
- “Clio ‘92” - Associazione di gruppi di ricerca sull’insegnamento della storia
- GISCEL (Gruppi di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica)
- LANDIS (Laboratorio Nazionale di Didattica della Storia)
- LEND (Lingua e Nuova didattica)
- SCI-DD (Società Chimica Italiana - Divisione didattica)
- SIEM (Società Italiana per l’Educazione Musicale)
- TESOL Italy (Teaching English to Speakers of Other
Languages)
- UMI (Unione Matematica Italiana)
Aderisce:
AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)
11
GIUNIO LUZZATTO (Conferenza nazionale dei Centri per la ricerca educativa e didattica):
La formazione iniziale: l’esperienza delle SSIS e le
prospettive attuali
11,30 GIORGIO PORROTTO (LUISS - Osservatorio sull’autonomia delle istituzioni scolastiche):
La formazione in servizio e l’autonomia degli istituti
12:
GIUSEPPE COSENTINO (MIUR):
La formazione in servizio e iniziale vista dal Ministero
12,30 DORIS VALENTE (AEEE):
La formazione iniziale degli insegnanti nei paesi
dell'Unione Europea
pausa per il pranzo
14,30 Gruppi di lavoro:
- La formazione iniziale e l’esperienza delle SSIS
(coordina Fabio Olmi, SCI-DD)
- La formazione a distanza: l’esperienza dell’anno di formazione
(coordina Vincenzo Terreni, ANISN)
- La formazione in servizio: esperienze e proposte delle
associazioni
(coordina Maurizio Gusso, LANDIS).
17.00 incontro fra i gruppi di lavoro
17,30 chiusura dei lavori
8
Lettere al direttore
Rilessioni
Vi invio questa mia personale riflessione, scritta proprio l’anno scorso,
ma come si può ben notare, sembra,
purtroppo sempre attuale. Come dire
“Non si fa tempo a …” risolvere un
dato problema “ che subito si deve “
… riproporlo per non farlo “morire”
nuovamente.
Credo che, nella nostra istituzione
scolastica, mai nessuna disciplina
abbia subito così tanto travaglio
quanto l’odierna Educazione tecnica. E non sappiamo ancora se mettere la parola fine a questo tipo di accanimento e poter finalmente vivere
serenamente al pari dei colleghi di
tutte le altre discipline che mai niente hanno dovuto subire nel loro trascorso culturale e professionale.
Nel momento in cui redigo questa
pagina, ad esempio, ancora una volta la nostra categoria (con i suoi vertici responsabili dell’ANIAT) si trova a collaborare con il ministero
della P.I. al fine di ridefinire meglio
i contenuti e gli obiettivi in seno alla nostra disciplina, in vista dell’imminente riforma dei cosiddetti cicli
scolastici voluta dall’attuale governo di centro - sinistra.
Siamo nella prima decade del febbraio 2.001; nella sede nazionale di
corso Bramante, a Torino, si lavora
alacremente giorno e notte sul programma per migliorarlo ed articolarlo in maniera più completo e più organico. Sembra ormai cosa fatta e la
responsabile incaricata dal ministero
P.I. in Commissione studio, prof.ssa
Luisa Mandosso (con la collega Maria Famiglietti, in rappresentanza
dell’Irre Emilia Romagna), può ritenersi soddisfatta. L’introduzione
della cultura tecnologica è ormai
cosa certa e, mentre tale notizia
diviene anche oggetto di pubblicazione in tutti quotidiani nazionali,
mi comincia a venire in mente una
simpatica canzonetta di successo
degli anni Settanta (Tanto per cantar..), lanciata da Nino Manfredi
che … tanto ti lasciano … pensar:
parafrasando scherzosamente, difatti, le prime due seguenti strofe
introduttive
Non si fa tempo a nascere
che subito si deve morire …
E dopo una vita fatta di stracci
ti mettono il vestito buono
per andare lassù
sembra venir fuori la situazione
reale ed attuale dei docenti di Educazione tecnica i quali, a mio modesto parere, non sono mica poi
tanto sicuri di quest’ultimo successo, meritatamente ottenuto di recente in quel di Trastevere. E sarebbe un peccato se si dovesse
profilare l’allegoria della seconda
strofa …che subito si deve morire
…
Qualcuno potrebbe obiettare che
questo modo di pensare sa di puro
pessimismo, visto che il successo
di cui sopra è stato ormai riconosciuto e consacrato ufficialmente
anche dall’attuale amministrazione
governativa la quale, sotto l’egida
di ben due ministri della P.I.
(Berlinguer, prima e De Mauro,
dopo), è riuscita a varare la riforma della scuola che prevede, fra
l’altro, l’inserimento della Cultura
tecnologica dalle elementari alle
superiori. E, come se non bastasse,
l’ANIAT è stata inclusa nell’elen-
co delle associazioni qualificate per
la formazione del personale docente!
Ebbene, cari amici lettori, anche se
tutto ciò è stato conquistato a suon
di sacrifici, al di sopra di ogni colore e di appartenenza politica, verrà
alla stessa stregua riconosciuto e,
quindi, riconfermato questo strepitoso risultato anche dal nuovo governo di centro - destra che, probabilmente, prenderà il posto di quello
attuale (secondo attendibili sondaggi
dell’ultima ora)?
Se fosse vera questa prevedibile alternanza alla guida governativa, nel
nostro Paese si verificherebbe, fra
l’altro, come di un paradosso nel
paradosso nel campo della Pubblica
istruzione poiché, di già, si vocifera
che potrebbe essere ulteriormente
riformata la neo riforma dei cicli
scolastici varata recentemente.
Così, dopo numerosi decenni di
quasi a ssoluto immobilismo
(specie per la scuola superiore), si
vedrebbero varate, nel volgere di
due mesi, ben due riforme scolastiche: una cosiddetta di sinistra e
l’altra di destra!
Niente di strano, quindi, se ancora
una volta venisse messo in discussione questo famoso e indispensabile terzo asse tecnologico da inserire
nella cultura scolastica, da tutti decantato ma quasi sempre …
osteggiato a pi non posso da chicchessia. E siccome siamo sempre
stati fuori dalle beghe politiche, non
siamo in grado di potere ipotizzare
quale sarà il futuro della nostra Area
disciplinare.
Benito Corrao
Notiziario dell’ANIAT associato all’Unione Stampa Periodica Italiana – Aut.Trib.Torino n.1859 del 9/3/1967
Direttore resp.: Cesare Leone V.Direttore: Vincenzo Valenza Amministr.ne: C.Leone, G.P.Benente, A.Bellonio
Impaginazione grafica: Fabio Leone – La presente copia è stata stampata in proprio l’8 ottobre 2002