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FOCUS
AGCOM oscura Private Outlet: per la prima volta l’AGCM
sospende in via cautelare l’accesso ad un sito web
Con il provvedimento n. 23349 del 6 marzo 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(“AGCM”) ha sanzionato la società Private Outlet S.r.l. per pratiche commerciali scorrette inibendo in
via cautelare l’accesso ai siti web della società.
L’AGCM ha infatti ritenuto la società colpevole di aver diffuso mediante i propri siti web messaggi
ingannevoli sulla disponibilità dei prodotti offerti e, conseguentemente, idonei a falsare il
comportamento economico dei consumatori.
La vicenda
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particolarmente vantaggiosi applicando sconti fino al 70% sul prezzo originale.
La società offre i propri prodotti attraverso numerosi siti web (privateoutlet.com, it.privateoutlet.com,
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www.privateoutlet.com) ciascuno dei quali avente il medesimo indirizzo IP .
L’AGCM ha avviato il procedimento istruttorio n. PS7677 nel gennaio del 2012, dopo aver ricevuto
numerose segnalazioni da parte dei consumatori che denunciavano pratiche commerciali scorrette da
parte della società.
In particolare, dalle lamentele dei consumatori emergeva che:
(i)
i prodotti acquistati non erano stati consegnati, erano stati consegnati in ritardo o erano
stati consegnati prodotti differenti rispetto a quelli offerti e conseguentemente acquistati;
(ii)
nei casi in cui i prodotti non erano stati consegnati, la società non aveva restituito gli importi
versati dai consumatori a titolo di corrispettivo;
(iii)
la società aveva ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori omettendo di
rispondere alle email di reclamo e limitando l’attività del call center;
(iv)
laddove i prodotti consegnati erano differenti rispetto a quelli acquistati, la società aveva
ostacolato la loro sostituzione nonostante essi fossero coperti dalla garanzia legale di
conformità.
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Le risultanze istruttorie del procedimento
Al termine delle investigazioni, l’AGCM ha riscontrato la violazione da parte della società di una serie
di disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 Settembre 2005 (“Codice del Consumo”)
ritenendo la società colpevole di pratiche commerciali scorrette.
In particolare, secondo AGCM le condotte della società idonee a falsare il comportamento economico
dei consumatori sono le seguenti:
a) aver fornito informazioni false circa la disponibilità e i tempi di consegna dei prodotti (violazione
degli articoli 20 and 21.1.b del Codice del Consumo);
b) mancata restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo in seguito alla mancata
consegna dei prodotti acquistati e la frapposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali
dei consumatori anche attraverso la mancata risposta ai reclami e il malfunzionamento del call
center dell’assistenza clienti (violazione articoli 20, 24 e 25.d del Codice del Consumo);
c) omessa prestazione della garanzia legale di conformità per i prodotti difettosi (violazione
articoli 20, 24 e 25.d del Codice del Codice del Consumo).
Il provvedimento dell’AGCM
Il provvedimento dell’AGCM ha disposto che:
(i)
Private Outlet sospenda qualsiasi diffusione nel territorio italiano dei contenuti del proprio
sito internet (in altre parole, dal territorio italiano non sarà più possibile visualizzare i
contenuti del sito in questione);
(ii)
gli internet service providers (ossia gli access, i caching e gli hosting providers) che
consentono l’accesso all’indirizzo IP corrispondente ai seguenti nomi a dominio:
privateoutlet.com, it.privateoutlet.com, uk.privateoutlet.com, es.privateoutlet.com,
fr.privateoutlet.com, privateoutlet.fr, de.privateoutlet.com, espacemax.com,
fr.espacemax.privateoutlet.com, www.espacemax.com, www.privateoutlet.biz,
www.privateoutlet.com, inibiscano l’accesso ai relativi siti web dal territorio italiano;
(iii)
Private Outlet sostituisca i contenuti del sito internet con un avviso predisposto dall’AGCM,
allegato allo stesso provvedimento;
(iv)
Private Outlet invii entro 10 giorni all’AGCM un’apposita relazione in cui dichiara di aver
ottemperato al provvedimento di sospensione e indicando al contempo le misure che ha
adottato.
Alcuni aspetti rilevanti del provvedimento
Il provvedimento dell’AGCM ha suscitato un notevole interesse in quanto presenta alcune peculiarità
sotto diversi punti di vista.
Innanzi tutto, per la prima volta l’AGCM ha bloccato in via cautelare l’accesso ad un sito web.
Il provvedimento di sospensione cautelare avente ad oggetto l’accesso al sito web è stato emesso ai
sensi dell’articolo 27.3 del Codice del Consumo e dell’articolo 9.1 del Regolamento n. 17589 del 15
novembre 2007 (“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali
scorrette”). Tali disposizioni conferiscono all’AGCM il potere di disporre la sospensione provvisoria
delle pratiche commerciali scorrette nelle ipotesi in cui sussista una particolare urgenza.
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In secondo luogo, il provvedimento dell’AGCM ha avuto come destinatari anche gli internet service
providers: si tratta degli access, caching e hosting provider ai quali è stato vietato di consentire gli
accessi ai siti web di Private Outlet provenienti dal territorio italiano.
L’ordine nei confronti degli internet service providers è stato invece emesso in virtù degli articoli 14.3,
15.2 e 16.3 del Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 che ha recepito in Italia la Direttiva 2000/31/
CE (Direttiva relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno, c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”).
Le disposizioni sovra menzionate prevedono che l'autorità amministrativa, avente funzioni di vigilanza,
può esigere, anche in via d'urgenza, che gli internet service providers impediscano o pongano fine alle
attività e alle informazioni di natura illecita.
Nonostante non si sia espressa sul punto, l’AGCM ha ritenuto se stessa un’autorità amministrativa
avente il potere di emettere le decisioni di cui sopra nei confronti degli internet service providers.
Questa decisione si inserisce infatti all’interno di un dibattito sui poteri delle autorità amministrative di
vigilanza - quali l’AGCM e l’ AGCOM – e, in particolare, sulla possibilità per le stesse di emettere ordini
nei confronti degli internet service providers ai sensi degli articoli 14.3, 15.2 e 16.3 del Decreto
Legislativo n. 70 del 2003 .
Per comprendere meglio l’oggetto del dibattito appare opportuno sottolineare che le disposizioni
appena richiamate costituiscono il recepimento degli articoli 12.3, 13.2 e 14.3 della Direttiva sul
commercio elettronico secondo cui è lasciata impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti
degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore
impedisca o ponga fine ad una violazione.
Se l’ordinamento giuridico italiano conferisca tali poteri alle autorità amministrative è un punto assai
controverso che non ha trovato ancora una soluzione né uniformità di vedute. Ed è pertanto
interessante segnalare che il presidente dell’AGCOM, Corrado Calabrò, in occasione dell’audizione al
Senato del 21 marzo scorso, abbia menzionato il caso Private Outlet al fine di argomentare la
possibilità che gli internet service providers siano destinatari di ordini da parte dell’AGCOM nei casi di
violazione del diritto d’autore.
FOCUS
Diritti di esclusiva su eventi di grande interesse pubblico e diritto
ad essere informati: sentenza del TAR Lazio n. 7844/2011
Con sentenza depositata il 10 ottobre 2011, la Seconda Sezione del TAR Lazio si è pronunciata in
materia di diritti esclusivi su eventi di grande interesse pubblico e possibilità, per le emittenti, di
realizzare brevi estratti di cronaca, cioè finestre informative, in merito a tali eventi, al fine di assicurare
il diritto del pubblico all’informazione (sentenza n. 7844/2011).
Normativa europea e nazionale in materia di “eventi di grande interesse pubblico” e “brevi
estratti di cronaca”
La normativa comunitaria richiede che gli Stati membri assicurino che, ai fini della realizzazione di
brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’UE abbia accesso a “eventi di grande interesse
pubblico” trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione. Tale accesso deve
essere consentito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Articolo 15, comma 1, della
direttiva 2010/13/UE, la “Direttiva”).
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La norma ha lo scopo di tutelare la libertà fondamentale di essere informati, e di assicurare la piena e
adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione europea (Considerando n. 55 della
Direttiva).
Il D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (“Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi”), Articolo 32-quater,
demanda ad un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
l’individuazione delle modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa
realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una
emittente televisiva.
Il regolamento in questione (“Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di
eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32-quater del Testo Unico dei Servizi di Media
Audiovisivi e radiofonici”), adottato con Delibera AGCOM n. 667/10/CONS (“Regolamento”) definisce
l’evento di “grande interesse pubblico” come “l’evento singolo, consistente o in una gara sportiva
disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla
produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un
riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un
soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale
evento”, ed elenca all’ Articolo 1, comma 1, lettera c), in via meramente esemplificativa alcuni eventi
che posseggono queste caratteristiche (ad esempio: le giornate di gara delle Olimpiadi estive ed
invernali; la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato del
mondo di calcio; la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato
europeo di calcio; i Gran Premi motociclistici di Moto GP, ecc.).
Il Regolamento, all’ Articolo 3, riconosce a tutte le emittenti televisive, indipendentemente dalla rete di
comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall’ambito
territoriale, il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca.
In particolare, l’utilizzo di immagini dell’evento per i brevi estratti di cronaca è consentito:
•
nel limite della durata complessivamente non superiore ai tre minuti per ciascun evento. Per
gli eventi di durata particolarmente ridotta, i brevi estratti devono avere una durata
proporzionata e comunque non superiore al tre per cento della durata dell’evento;
•
esclusivamente nell’ambito di notiziari, intesi come trasmissioni informative a carattere
generale, con programmazione regolare all’interno di fasce orarie prestabilite, escluse in ogni
caso le trasmissioni a scopo di intrattenimento;
•
a partire da un’ora dalla conclusione dell’evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso.
Sono inoltre disciplinate, all’Articolo 4 del Regolamento, le modalità di messa a disposizione del
materiale audiovisivo, prevedendo la libertà di scelta degli estratti da parte delle emittenti, e l’obbligo
di indicazione della fonte.
Il ricorso di Sky Italia S.r.l.
Sky Italia S.r.l. (“Sky”) aveva impugnato il Regolamento assumendone l’illegittimità sotto svariati
profili, nella specie:
(i)
violazione o falsa applicazione dell’articolo 15 della Direttiva sopra citato. Secondo Sky,
l’applicazione delle misure, di cui al Regolamento, relative al diritto di accesso e di diffusione di
eventi di grande interesse pubblico ai rapporti interni (cioè fra emittenti che operano all’interno
del medesimo Stato) si pone in contrasto con tale norma, la quale si riferirebbe esclusivamente
ai rapporti transfrontalieri (cioè fra emittenti che operano in Stati diversi);
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(ii)
in subordine, Sky lamentava l’incostituzionalità dell’articolo 32-quater del Testo Unico dei
Servizi di Media Audiovisivi, per eccesso di delega rispetto alla norma delegante (legge
comunitaria 2008), ove tale norma fosse intesa come riferibile anche ai rapporti interni;
(iii)
illegittimità della disposizione del Regolamento che fissa in un massimo di tre minuti per ogni
evento il limite di durata complessiva dei brevi estratti di cronaca ordinariamente utilizzabili
nell’ambito dei notiziari. In particolare, Sky evidenziava il contrasto della citata norma con la
normativa comunitaria, che fissa detto limite in novanta secondi (Considerando n. 55 della
Direttiva);
(iv)
illegittimità della delimitazione della disciplina in argomento, con esclusione delle c.d.
trasmissioni informative a scopo di intrattenimento.
Il giudizio del TAR
Con la sentenza in commento, il TAR ha, in primo luogo, rigettato il primo motivo di censura e ritenuto
legittimo il Regolamento, in quanto la distinzione, evidenziata da Sky, tra “rapporti transfrontalieri” e
“rapporti interni”, ai fini della regolamentazione delle modalità di accesso delle emittenti agli eventi di
grande interesse per il pubblico per la divulgazione dei brevi estratti di cronaca è posta soltanto al fine
di prevedere l’obbligo, per l’emittente che richiede il diritto di accesso, di rivolgersi prioritariamente ad
emittenti stabilite nello stesso Stato di appartenenza.
Secondo il TAR, a deporre in tal senso sono proprio il dato testuale e le finalità perseguite dalla della
normativa comunitaria in materia di brevi estratti di cronaca, consistenti nell’obiettivo di “garanzia della
libertà di informazione e di adeguata salvaguardia degli interessi dei telespettatori dell’Unione ad una
informazione agevole ed effettiva con riguardo a tutti gli eventi di interesse generale” (Articolo 15 e
considerando n. 55 della Direttiva). Risulterebbe quindi illogica una limitazione ai soli rapporti fra
emittenti che operano in Stati diversi dello strumento preposto alla tutela della libertà di informazione.
Una volta ritenuta l’applicabilità della citata normativa comunitaria anche ai rapporti interni, rimane
esclusa la supposta incostituzionalità dell’articolo 32-quater del Testo Unico dei Servizi di Media
Audiovisivi in ragione della mancata limitazione del suo ambito di applicazione ai soli rapporti
transfrontalieri.
Il TAR ha invece ritenuto fondato il ricorso di Sky relativo ai “tre minuti” stabiliti come durata massima
dei brevi estratti di cronaca utilizzabili nell’ambito di notiziari, in quanto non conforme alla disciplina
dettata dalla Direttiva che, come chiarito, fissa in novanta secondi per ciascun evento la durata
massima degli estratti.
Infatti, secondo il TAR, se è vero che la normativa comunitaria (Articolo 15, comma 6, della Direttiva)
consente agli Stati membri di introdurre deroghe al regime comunitario e disposizioni di dettaglio al
fine di garantire la conformità della normativa sui brevi estratti di cronaca alla normativa interna e alla
prassi giuridica, tuttavia “essa non prevede certo che, in una prospettiva di armonizzazione delle
disposizioni, gli Stati possano introdurre eccezioni o disposizioni derogatorie rispetto ai precetti
europei, specie se formulati in maniera puntuale e specifica (come per la prescrizione del limite di
durata massima dei brevi estratti che, incidendo sul diritto di esclusiva, è stabilito in maniera fissa
proprio in una logica di contemperamento di opposte esigenze di tutela e non si presta a modifiche
peggiorative nella regolamentazione dei singoli Stati, pena lo stravolgimento dell’equilibrio
complessivo delle misure introdotte dal legislatore europeo)”.
Inoltre, osserva il TAR, l’introduzione di disposizioni più rigorose rispetto a quelle comunitarie, pur se
effettuata nell’ambito dell’attività di armonizzazione normativa, non possono che avere a loro volta una
fonte normativa primaria e trovare fondamento nella legge di delega, circostanza che, nel caso di
specie, secondo il TAR non ricorre.
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Il riferimento di AGCOM ad una prassi relativa ad alcuni eventi di cronaca sportiva (il D. Lgs. 9
gennaio 2008, n. 9, recante Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse ammette brevi notizie di eventi soggetti a diritti di esclusiva
sino ad un massimo di tre minuti) non è tale, per la natura e l’ambito affatto circoscritto di tali eventi,
da giustificare in termini di adeguatezza e razionalità l’estensione del relativo regime di durata a tutti
gli altri eventi di pubblico interesse, cui si riferisce la regolamentazione in esame.
Infine, circa l’illegittimità dell’esclusione della possibilità di utilizzare le immagini dell’evento per i brevi
estratti di cronaca nell’ambito di trasmissioni informative a scopo di intrattenimento, il TAR ha chiarito
che le trasmissioni televisive a prevalente caratterizzazione di intrattenimento, sebbene con contenuti
o finestre informative, non possono essere assimilati al concetto di “programmi di informazione
generale” di cui alle normativa comunitaria in materia, la quale espressamente prevede che tale
concetto non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di
intrattenimento (Considerando 55 della Direttiva).
Secondo il TAR tale esclusione, “lungi dal contrastare o disattendere il precetto comunitario, ne
costituisce mera esplicitazione, peraltro immediatamente riferibile ad una corretta interpretazione del
dato testuale e sostanziale della norma in parola, palesemente orientata a delimitare l'ambito delle
trasmissioni, nel cui contesto possono essere divulgati i brevi estratti, a quelle a carattere
eminentemente informativo generale”.
FOCUS
“Diritto all’oblio”: recente ordinanza del Tribunal de Grand
Instance di Parigi
La signora Diana Z. aveva girato in passato alcuni filmati a contenuto pornografico. A distanza di anni,
dopo aver cambiato vita e aver trovato un impiego come segretaria, ha scoperto che, digitando il
proprio nome e cognome sulla barra di ricerca di Google, il sistema forniva numerosi risultati di ricerca
che, direttamente o indirettamente, riconducevano ad uno dei video pornografici girati in gioventù.
A fronte di tale circostanza, lesiva della propria reputazione e della propria privacy, poiché offriva
un’immagine della sua persona non più attuale, la signora si è quindi rivolta a Google chiedendo la
rimozione, dal motore di ricerca Google accessibile agli indirizzi www.google.com e www.google.fr, dei
risultati di contenuto pornografico ad essa riferibili, che apparivano all’atto della digitazione del proprio
nome e cognome.
Google, tuttavia, ha rifiutato di procedere alla rimozione richiesta, negando di avere alcun ruolo nella
gestione del contenuto dei siti sui quali il video contestato era messo, direttamente o indirettamente, a
disposizione, e ha invitato la signora a rivolgersi all’amministratore del sito.
La signora ha quindi adito il Tribunal de Grand Instance (TGI) di Parigi affinché ordinasse a Google la
rimozione dal motore di ricerca di tutti i risultati di contenuto pornografico ad essa riferibili, prodotti
all’atto di una query utilizzando il suo nome e il cognome, e disponesse l’applicazione di una penale
pari a 1.500 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine.
Responsabilità per omessa rimozione di contenuti
Il TGI ha, in primo luogo, qualificato Google come “hosting provider”, il quale, sulla base della legge
francese di recepimento della Direttiva Ecommerce n. 2000/31/CE (L. n. 2004-575 pour la confiance
dans l’économie numérique - LCEN), è responsabile civilmente qualora sia effettivamente a
conoscenza della illiceità delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio e
non si attivi per provvedere alla rimozione dei profili di illiceità.
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In base alla LCEN, l’“effettiva conoscenza”, da parte del prestatore del servizio, della illiceità delle
informazioni da esso memorizzate su richiesta si presume acquisita a seguito della ricezione di una
comunicazione del soggetto che si assume leso sufficientemente dettagliata, che contenga, cioè,
l’indicazione della data, una descrizione dei profili di illiceità e la loro precisa individuazione, le ragioni
per cui si rende necessaria la rimozione di un contenuto, nonché copia della corrispondenza inviata
all’autore della violazione o al gestore del sito al fine di chiedere la rimozione, in tutto o in parte, del
contenuto illecito.
Nel caso in esame, il TGI ha fondato la responsabilità civile di Google sulla circostanza per cui, una
volta informato dalla signora Diana Z., in conformità ai requisiti sopra descritti, della presenza sul
motore di ricerca di contenuti illeciti doveva ritenersi a conoscenza dell’illecito. Il non aver proceduto
alla rimozione richiesta renderebbe pertanto Google responsabile civilmente nei confronti della
signora Diana Z.
Il TGI ha quindi ordinato a Google di rimuovere dai propri risultati di ricerca accessibili agli indirizzi
www.google.com e www.google.fr ogni contenuto di carattere pornografico riferibile, direttamente o
indirettamente, alla signora Diana Z, prevedendo anche l’applicazione di una penale pari a 1.000 Euro
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine (ordinanza del 15 febbraio 2012).
Commento
L’ordinanza del TGI riveste particolare importanza nell’ambito dell’acceso dibattito in materia di “diritto
all’oblio” o “right to be forgotten”, inteso come diritto dell’individuo ad essere dimenticato, che si è
sviluppato negli ultimi anni.
La normativa italiana in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, recante il “Codice
in materia di protezione dei dati personali”) prevede che i dati personali dell’interessato debbano
essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati (articolo 11, comma 1, lettera e)).
Il “diritto all’oblio” è espressamente riconosciuto dalla recente proposta di regolamento comunitario in
materia di privacy presentata dalla Commissione europea lo scorso 25 gennaio 2012, che all’articolo
17 prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di dati
personali che lo riguardano, e la rinuncia a un’ulteriore diffusione di tali dati, in talune circostanze (ad
esempio, nel caso in cui tali dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati, o l’interessato revochi il consenso su cui si fonda il trattamento).
Tuttavia, il “diritto all’oblio” dell’interessato deve essere bilanciato con un altro, fondamentale diritto,
quello all’informazione.
Al fine di perseguire tale bilanciamento, il Codice Privacy e il Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica consentono ai giornalisti di
raccogliere e diffondere i dati personali degli interessati senza il loro consenso solo se il trattamento è
effettuato (i) nell’esercizio dell’attività giornalistica; (ii) per i relativi scopi; (iii) nei limiti del diritto di
cronaca a tutela dei diritti fondamentali e della dignità dell’individuo e, in particolare, quello
dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Grande rilevanza avrà la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea cui la Corte suprema
spagnola (Audiencia Nacional) si è recentemente rivolta, affinché chiarisca se il motore di ricerca
Google è tenuto alla rimozione dei dati personali degli utenti dai propri risultati di ricerca qualora questi
lo richiedano, in nome del “diritto all’oblio”. La sentenza della Corte di Giustizia è attesa nei prossimi
mesi.
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BREVISSIME
Nuove misure in tema di esercizio delle attività televisive a tutela dei minori
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ha approvato in data 23 marzo
2012 uno schema di decreto legislativo che modifica la normativa a tutela degli spettatori di minore età
nell’esercizio delle attività televisive.
Avvalendosi della possibilità di apportare modifiche integrative e correttive ai decreti legislativi di
recepimento delle direttive prevista dalla Legge Comunitaria 2008 (art. 1, comma 5), il Governo
intende modificare le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (“Dlgs
44/2010”), di recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle
attività televisive. Come noto, il Dlgs 44/2010 ha apportato modifiche al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Si apprende dal comunicato stampa del 23 marzo 2012 relativo al Consiglio dei Ministri n. 20 (lett. G.)
che “le modifiche approvate uniformano, sul piano lessicale, le norme italiane con la disciplina
comunitaria e la arricchiscono con alcune ulteriori previsioni a tutela dei minori, recependo gli
orientamenti espressi dal Comitato per la Tutela dei minori.
In particolare i piccoli spettatori sono garantiti mediante la presenza per tutto il programma (e non più
solo all’inizio) del simbolo visivo che avverte dei contenuti inadatti e mediante un più ampio utilizzo
delle nuove tecnologie che consentono al genitore di utilizzare codici personali di accesso.
Scatta il divieto assoluto di trasmettere programmi pornografici o violenti gravemente nocivi per i
minori anche in orari notturni, esclusi solo i programmi specificamente acquistabili a pagamento, con
una più incisiva distinzione delle diversità tra il regime riferibile alle trasmissioni lineari (sia in chiaro
che a pagamento) e quello per le trasmissioni non lineari, le sole che potranno ospitare programmi
vietati ai minori di 18 anni.
In risposta alle indicazioni ricevute dalla Commissione europea, sono state infine eliminate le
ambiguità relative alla disciplina dei trailers inerenti le opere di nazionalità europea. In particolare, si
escludono, a certe condizioni, i messaggi promozionali a favore dell’incremento della lettura e i trailers
cinematografici di opere di origine europea ai fini del calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.
Con il medesimo decreto è stata anche definita la quota minima percentuale da destinare alla
produzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.”
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Comunitaria 2008, all’approvazione dello schema di
decreto legislativo seguiranno i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Il decreto viene emanato anche in mancanza del parere decorsi inutilmente
quaranta giorni dalla data di trasmissione.
Nel caso in cui, invece, ricevuti i pareri parlamentari, il Governo non intendesse conformarsi, potrà
ritrasmettere il testo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, il decreto viene emanato
anche in mancanza di nuovo parere.
Il Consiglio d'Europa fissa la strategia per una governance di internet per il triennio 2012-2015
Il Consiglio d’Europa lo scorso 15 marzo ha stabilito una strategia per la governance di internet,
individuando i relativi obiettivi per il prossimo triennio 2012-2015.
Gli obiettivi fondamentali fissati dal Consiglio sono i seguenti:
1. Tutelare l'integrità l'universalità e l’apertura della rete internet attraverso lo sviluppo di standard
internazionali riconosciuti tra gli stati e gli altri attori per il mantenimento dell’attuale struttura di
rete.
2. Portare al massimo la tutela dei diritti e le libertà degli utenti internet attraverso, tra l’altro, la
delineazione di un compendio dei diritti umani per utenti internet che possa favorire la loro
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comunicazione con gli attori chiave di internet e le agenzie governative nelle ipotesi in cui
ritengano anche i loro diritti siano stati violati e la promozione di campagne per aumentare
nell’opinione pubblica la consapevolezza dei propri diritti e libertà di internet.
3. Incrementare il livello di tutela dei dati personali e dei minori attraverso l’aggiornamento delle
Convenzione 108 per la Protezione deli Individui con riguardo al Trattamento Automatico dei Dati
Personali e la revisione degli standard di anonimato previsti dal Consiglio d’Europa.
4. Aumentare la rule of law e un’efficace cooperazione contro i reati informatici attraverso, tra le varie
proposte, la promozione dell’armonizzazione delle legislazioni a livello globale, e di una maggior
utilizzo della Convenzione di Budapest come standard di riferimento internazionale per la
cooperazione contro i crimini informatici.
5. Massimizzare il potenziale di internet nella promozione della democrazia e la diversità culturale
per mezzo la raccolta e la condivisione di dati ed esempi di good practices nella promozione della
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica, nello sviluppo di sistemi sicuri di
utilizzo della rete in materia elettorale e nella promozione della trasparenza e responsabilità nella
governance democratica attraverso, ad esempio, l’uso di internet per facilitare l’accesso ai
documenti pubblici.
6. Proteggere e dare un maggior potere ai giovani e bambini attraverso il rafforzamento della
cooperazione contro la pornografia infantile e la rimozione di materiale online concernente abusi
sui minori, lo sviluppo di criteri per aiutare famiglie e minori a identificare contenuti appropriati
online, aumentare la consapevolezza dei genitori riguardo gli strumenti di protezione dei bambini
in internet.
La strategia si concretizzerà nella elaborazione di strumenti di tipo legale, politico e non, come
guidelines e manuali per le industry di riferimento, grazie all’attività degli organismi interni al Consiglio
d’Europa così come attraverso accordi di cooperazione tra gli stati, il settore privato, la società civile e
le comunità tecniche competenti.
Sanzioni per concorsi a premio su Facebook
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sanzionato per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa italiana in materia di concorsi a premio (D.P.R. n. 430/2001) diversi soggetti che
promuovevano su Facebook piccoli concorsi, legati a particolari brand, con premi in palio per chi
commenta articoli o partecipa attivamente tramite le funzioni di Facebook (c.d. giveaway e blogcandy).
La vicenda mostra come la strada per realizzare manifestazioni a premio in sicurezza sul social
network e sui blog sia particolarmente stretta, dovendosi districare da un lato coi limiti di legittimità
imposti dal succitato D.P.R. n. 430/2001 e dal Codice del Consumo, e dall’altro con le restrizioni di
carattere contrattuale imposte dai gestori dei vari social network.
Al rischio di svolgere manifestazioni a premio vietate dalla legge (con conseguente esposizione a una
sanzione amministrativa erogabile dal Ministero dello Sviluppo Economico compresa tra 50.000 e
500.000 euro) si aggiunge anche quello di violare i termini d’uso di Facebook o degli altri social
network, esponendosi alla possibile rimozione della pagina del concorso con ripercussioni sia
d’immagine, sia di tutela dell’affidamento del consumatore.
L’uso del social network è in forte crescita nella prassi industriale non solo italiana, grazie sia
all’ampissima piattaforma di utenti a disposizione, sia alla particolare efficacia con cui le operazioni
promozionali su Facebook riescono a raggiungere i consumatori. Nell’assecondare la tendenza di ogni
fascia del mercato (dai privati alle piccole e medie imprese, fino ai grandi agglomerati industriali
multinazionali) a ricorrere ai social network (e a Facebook in particolare) per organizzare
manifestazioni a premio a fini promozionali non si deve però prescindere dall’analisi e gestione delle
criticità legali sopra esposte.
@ 2012 Portolano Colella Cavallo Studio Legale
Corte di Giustizia dell’Unione europea: capacità distintiva dei marchi
Con sentenza del 15 marzo 2012, cause riunite C-90/11 - C-91/11 (Alfred Strigl - Deutsches Patentund Markenamte, Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH c.
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH), in relazione alla domanda di registrazione dei marchi
denominativi “Multi Markets Fund MMF” e “NAI – Der Natur Aktien‑Index” per contraddistinguere
alcuni servizi finanziari, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che è privo di carattere
distintivo un marchio denominativo costituito dalla giustapposizione di un sintagma descrittivo (nella
specie, di caratteristiche di servizi finanziari) ad una sequenza di lettere di per sé non descrittiva,
qualora:
(i)
tale sequenza, per il fatto di riprendere l’iniziale di ciascuna parola di tale sintagma, sia
percepita dal pubblico come un’abbreviazione di detto sintagma e
(ii)
il marchio di cui trattasi, considerato nel suo insieme, possa così essere inteso come una
combinazione di indicazioni o di abbreviazioni descrittive.
Secondo la Corte, nel caso specifico, la sequenza di lettere che riproduce l’iniziale delle parole che
compongono il sintagma occupa, rispetto a quest’ultimo, soltanto una posizione accessoria. Le singole
sequenze di lettere esaminate, pur non avendo carattere descrittivo ove isolatamente considerate,
possono assumere tale carattere perché, nel marchio di cui trattasi, si combinano con un’espressione
principale, essa stessa in sé descrittiva, della quale sarebbero percepite come abbreviazioni.
La nullità di un contratto B2C contenente clausole vessatorie va valutata con criteri obiettivi
Con sentenza del 15 marzo 2012, causa C453/10, Jana Pereni!ová, Vladislav Pereni!, c. SOS financ,
spol. s r. o., la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che, nel valutare se un contratto
stipulato tra un professionista e un consumatore, contenente una o più clausole vessatorie, possa
essere mantenuto anche in assenza di dette clausole abusive, è necessario che il giudice adotti un
approccio obiettivo, senza cioè considerare la posizione di una sola delle parti del contratto (nella
fattispecie il consumatore) come criterio determinante.
Ciononostante, la normativa comunitaria non osta ad una normativa nazionale adottata da uno Stato
membro, nel rispetto del diritto dell’Unione, la quale permetta di dichiarare la nullità complessiva di un
contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore che contenga una o più clausole abusive,
qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
Inoltre, secondo la Corte, l’accertamento del carattere scorretto di una pratica commerciale
rappresenta un elemento, tra gli altri, sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione
del carattere vessatorio delle clausole di un contratto.
Corte di Giustizia: la musica filodiffusa negli studi professionali non costituisce
“comunicazione al pubblico”
Con sentenza del 15 marzo 2012 resa nella causa C- 135/10 (SCF/Del Corso) la Corte di Giustizia
dell’Unione europea ha chiarito che un dentista, il quale diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo
studio a favore dei suoi clienti, che ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua
una «comunicazione al pubblico» ai sensi del diritto dell’Unione.
Tale diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori
fonografici.
@ 2012 Portolano Colella Cavallo Studio Legale
Tribunal de Grande Instance di Parigi, eBay non è tenuta a monitorare preventivamente gli
annunci
La società Maceo, che opera nel settore dell’abbigliamento, ha citato in giudizio eBay International AG
accusandola di contraffazione in seguito alla pubblicazione sul sito eBay.fr di alcuni annunci in cui
veniva riprodotto illecitamente il suo marchio, April 77.
Con la sentenza del 13 marzo 2012, il Tribunal de Grande Instance di Parigi (TGI) ha invece escluso
qualsiasi responsabilità in capo ad eBay poiché, secondo la Corte, eBay è un hosting provider che, in
quanto tale, non ha alcun obbligo di controllo preventivo sugli annunci che vengono pubblicati sulla
piattaforma. Il TGI ha infatti ritenuto che i servizi e gli strumenti offerti dalla piattaforma che
consentono di mettere in contatto acquirenti e venditori "non determinano in capo all'azienda eBay
International un ruolo attivo nella diffusione dei contenuti o nel controllo sui dati che esso memorizza",
né è rilevante la circostanza che eBay riceva un vantaggio economico dagli annunci pubblicati sul sito
e dalle transazioni effettuate.
Secondo il TGI "il fatto che la società eBay International AG riceva un vantaggio economico diretto
dalla consultazione dei contenuti ospitati, attraverso la pubblicità e i servizi a pagamento per
promuovere l'annuncio pubblicato su Internet, e in secondo luogo dalla vendita dei prodotti, attraverso
una commissione sulle transazioni, non osta a la classificazione come hosting provider […]».
In senso contrario si era invece espressa la Corte d'appello di Parigi il 23 gennaio 2012, che aveva in
quell’occasione sostenuto che eBay non assume una posizione neutrale tra il cliente e venditore ma,
al contrario, svolge un ruolo attivo, poiché consente ai venditori di beneficiare di servizi per
massimizzare le vendite.
Avvio di una collaborazione tra Europa e Stati Uniti per la definizione di regole comuni per
tutelare la privacy su internet
Il 19 marzo 2012 si è svolta una conferenza che ha visto la partecipazione del Vicepresidente della
Commissione UE Viviane Reding e il Segretario Usa al commercio John Bryson per lo sviluppo di un
dialogo e l’avvio di una collaborazione tra gli Stati Uniti e l’Europa in materia di tutela della privacy.
Entrambe le parti, UE e USA, hanno chiaramente espresso il loro impegno a promuovere i diritti di
ogni individuo alla protezione dei dati personali e facilitare l’interoperabilità dei rispettivi regimi di tutela
della privacy. L’intento è quello di accrescere la fiducia dei consumatori, promuovere la continua
crescita dell’internet economy ed incentivare l’evoluzione del mercato comune digitale tra l’Europa e
l’America.
Le parti hanno entrambe constatato che si tratta di un momento determinante per la protezione dei
dati a livello globale e per raggiungere una maggior interoperabilità tra i sistemi ad un elevato livello di
protezione. Da un lato, infatti, il 25 gennaio scorso, la Commissione UE ha adottato un regolamento
per riformare e rafforzare il diritto fondamentale alla protezione dei dati e unificare le relative normative
europee. Dall’altro, a meno di un mese di distanza, lo scorso 25 febbraio, la Casa Bianca ha emanato
un nuovo modello normativo in tema di privacy che include un nuovo Consumer Privacy Bill of Rights.
USA e UE hanno convenuto nell’affermare che gli standard di tutela dei dati personali dovrebbero
facilitare la libera circolazione delle informazioni, beni e servizi attraverso le frontiere. Hanno poi
riconosciuto che mentre i regimi regolatori possono differire tra USA e UE, i principi comuni al cuore di
entrambi i sistemi forniscono una base per l’evoluzione del dialogo e la risoluzione delle sfide comuni
sulla privacy.
Infine USA e UE hanno confermato il loro reciproco impegno a rispettare il Safe Harbor Framework
(siglato nel 2000) e a considerarlo come punto di partenza per lo sviluppo di future cornici normative di
mutuo riconoscimento più interoperabili, alla ricerca di meccanismi che accelerino il libero flusso di
dati attraverso i due continenti.
@ 2012 Portolano Colella Cavallo Studio Legale
High Court di Calcutta ordina agli ISP il blocco di 104 siti di musica
L’ente “Indian Music Industry” (IMI), versione indiana della RIAA statunitense, che riunisce 142
etichette discografiche indiane, nella lotta al download illegale di contenuti protetti da copyright, aveva
richiesto alle corte indiana un ordine di chiusura di più di 300 siti di musica presenti online.
La High Court di Calcutta, attraverso un totale di 4 ordini emanati rispettivamente il 27 gennaio, il 6
febbraio, l’1 e il 2 marzo, ha ordinato ai principali internet service providers indiani di inibire agli
utenti internet l’accesso a 104 siti entro le successive 36 ore, in quanto ospitanti contenuti coperti da
copyright appartenenti alle 142 etichette rappresentate dall’IMI. La corte indiana ha inoltre specificato
che tale attività di inibizione potrà avvenire attraverso il blocco degli DNS, degli indirizzi IP oppure
bloccando gli URL sulla base di sistemi di filtraggio DPI.
FLASH NEWS DAL WEB
BRAND, DIRITTI
AGCOM e l'Unione Camere di Commercio hanno stipulato un protocollo d’intesa in tema di
conciliazioni camerali delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti
Fonte: agcom.it
Obbligo per l’albergatore di pagare un’equa remunerazione ai titolari dei diritti per la messa a
disposizione dei propri clienti di apparecchi radiotelevisivi
Fonte: curia.europa.eu
Il Tar Lazio conferma la condanna dell'AGCM nei confronti di Apple a pagare 900.000 Euro per
pratiche commerciali scorrette
Fonte: giustizia-amministrativa.it
Respinta la richiesta di sottoporre il testo dell’Accordo anti-contraffazione ACTA al vaglio della Corte di
Giustizia dell’Unione europea
Fonte: europarl.europa.eu
DATA PROTECTION
Riconoscimento facciale: parere n.2/2012 dell’Article 29 Data Protection Working Party
Fonte: ec.europa.eu
INTERNET, E-COMMERCE
Google Suggest: ingiunzione del Tribunal de Grande Instance di Parigi al motore di ricerca Google di
rimuovere l’associazione automatica della parola “secte” (“setta”) al nome di una società all’interno di
Google Search
Fonte: legalis.net
@ 2012 Portolano Colella Cavallo Studio Legale
TELEVISIONE
L'AGCOM emana una circolare in merito alle procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei
rapporti tra emittenti televisive e produttori televisivi
Fonte: agcom.it
EVENTI
Dopo "Il Business è già cambiato. E noi?" e "I love shopping … on line", torna l'appuntamento in
materia di E-commerce.
A volte ritornano: vendita e ... post vendita nell’E-commerce
quando: mercoledì 11 aprile, ore 16:45
dove: Via Santa Maria in Via, 12 – Roma
APPROFONDISCI
ARTICOLI
Hungarian Media Law: a step forward in the on-going international debate
Last week along with Prof. Oreste Pollicino of Bocconi Law School, co-founder of Medialaws, I
attended the meeting organized by the Centre for Media and Communication Study of the Central
European University of Budapest focused on the findings of the study carried out by the CMCS on the
Hungarian Media Law recently entered into force in Hungary (here the entire downloadable version of
the study and the Hungarian Media Law text).
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ECJ rules on Italy's gaming regulations
On February 16 2012 the Court of Justice of the European Union (ECJ) issued its latest preliminary
ruling on the compatibility of Italy's legal framework for gaming with the right of establishment and the
freedom to provide services. The new ruling confirms principles already established in the landmark
Gambelli(1) and Placanica(2) decisions (see "ECJ rules again on Italian gambling law").
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@ 2012 Portolano Colella Cavallo Studio Legale