Proposta codice - Comune di Recanati

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Proposta codice - Comune di Recanati
Regolamento comunale per il servizio taxi e di noleggio
veicoli con conducente
ART. 1: Definizione del servizio:
1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono con funzione complementare e
integrativa rispetto ai trasporti pubblici al trasporto collettivo od individuale,
mediante:
- taxi, come definito dall'art. 2 della L. 21/92;
- servizio di noleggio con conducente, come definito dall'art. 3 della L. 21/92.
2. Tali servizi vengono attivati su richiesta dei trasportati, stabilendo di volta in
volta itinerari e orari.
ART. 2: Normativa regolante il servizio:
1. Il servizio in oggetto è disciplinato dalla normativa specifica in materia e dal
Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", con la
relativa disciplina di attuazione".
ART. 3: Commissione Comunale:
1. Per l'esame e i pareri sulle problematiche relative al servizio, opera la stessa
Commissione tecnico consultiva di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento
comunale per il servizio di noleggio autobus con conducente, con stessi compiti
e funzioni;
ART. 4: Numero e tipo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente e licenze per il servizio taxi:
1. Le licenze per il servizio di taxi vanno individuate nel numero di 5;
2. Le autorizzazioni per il servizi di noleggio di autovetture con conducente vanno
individuate nel numero di 10.
Il numero individuato ai commi precedenti è da considerarsi onnicomprensivo
delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate.
ART. 5: Principi per l'esercizio del servizio:
1. Colui che esercita il servizio di taxi o di noleggio veicoli con conducente deve
essere titolare di apposita licenza o autorizzazione. Le licenze e autorizzazioni
sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso a singoli iscritti al ruolo
previsto dall'art. 6 della Legge n. 21/92 o a persone giuridiche, purché gli
operatori siano iscritti al ruolo, che abbiano la proprietà o la disponibilità in
leasing del veicolo.
2. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono
assicurare l'osservanza della norme a tutela dell'incolumità individuale e della
previdenza infortunistica ed assicurativa.
3. A tal fine il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che
consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
4. Le licenze o autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo, nel rispetto dei
limiti di cumulo previsti dall'art. 8 della L. 21/92. Debbono inoltre trovarsi a bordo
del mezzo durante tutti gli spostamenti; unitamente alla licenza o autorizzazione,
il Comune rilascia un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune,
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il titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa, che dovrà essere
esposto in modo ben visibile sul veicolo.
ART. 6: Caratteristiche dei veicoli:
1. Le autovetture devono essere collaudate per non più di nove posti;
2. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato,
attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno
luminoso con la scritta "Taxi";
4. I veicoli dovranno comunque possedere tutti i requisiti previsti dal codice della
strada e dal D.M. n. 572/92, in materia di disposizioni antinquinamento;
ART. 7: Servizi Sussidiari:
1. I Veicoli immatricolati per il servizio di taxi o di noleggio con conducente
possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei
servizi di linea, previa autorizzazione del Comune, da rilasciare in presenza di un
regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare
della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato
dall'ente concedente il servizio di linea.
ART. 8: Figure Giuridiche:
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio
della propria attività possono:
a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo
delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge n. 443/1985;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a
proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle
norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste
dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'art. 1.
ART. 9: Ingresso e recesso di soci:
1. L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento della licenza o
dell'autorizzazione.
ART. 10: Pubblicità della disponibilità delle licenze:
1. Ai fini della prima assegnazione di licenze o autorizzazioni, il Comune
provvede ad indire apposito bando di concorso supportato dalle opportune forme
di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel bando devono essere precisati:
- il numero e il tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
- i requisiti e le condizioni necessari di cui all'art. 11;
- eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 12;
- le modalità e il termine per la presentazione delle domande.
3. Per l'assegnazione di licenze o autorizzazioni non attribuite, si procederà
all'assegnazione delle stesse su richiesta dei soggetti interessati ed in presenza
di tutti i requisiti previsti dalla legge.
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ART. 11: Requisiti e condizioni necessari per ottenere l'autorizzazione o la
licenza comunale:
1. Sono requisiti necessari per partecipare al concorso:
- la cittadinanaza di uno degli stati membri dell'U.E.;
- l'iscrizione al ruolo;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l'idoneità morale consistente in:
a) non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente a due anni per delitti non colposi;
b) non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il
patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e
4 della legge 75/58;
d) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a
procedura fallimentare;
e) non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge
1423/56;
f) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito
continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.
2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria,
i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti da tutti i soci
per la società in none collettivo, dai soci accomandatari per la società in
accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. Sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione:
a) la proprietà ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle
normve vigenti dei mezzi da adibire al servizio;
b) la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa.
ART. 12: Titoli preferenziali:
1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze, costituiscono titoli
preferenziali, nell'ordine:
a) essere già assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l'aver
svolto per l'intero periodo l'esercizio con continuità e regolarità;
b) l'anzianità ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera a), nella titolarità di altre
autorizzazioni o licenze, purché congiunta alla regolarità e continuità
nell'esercizio del servizio;
c) l'essere associati (per il servizio di noleggio con conducente) in forma
cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
d) la disponibilità di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con handicap;
e) solo in caso di parità nel punteggio fra due o più concorrenti, si valuta come
titolo preferenziale l'offerta di eventuali servizi di interesse collettivo e sociale, di
integrazione del servizio di trasporti pubblici, che andranno comunque specificati
nella domanda.
ART. 13: Presentazione della domanda:
1. Chi intende ottenere l'autorizzazione o la licenza deve presentare domanda in
bollo al Comune, su modelli predisposti dall'Ufficio competente, nella quale deve
dichiarare:
a) le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di
cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'indicazione del domicilio
o della sede legale;
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b) il codice e il domicilio fiscale;
c) il tipo e le caratteristiche dei veicoli che si intendono destinare al servizio;
d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1 e l'impegno, in caso di
assegnazione dell'autorizzazione o della licenza, a conseguire gli ulteriori
requisiti cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione stessa, ai sensi del
comma 3 dello stesso art.;
e) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 12;
f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano;
g) indicazione dei servizi offerti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali, solo
in caso di parità nella graduatoria fra concorrenti.
2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante le
sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.
3. Non possono essere accolte domande per ottenere l'autorizzazione o la
licenza, se non a seguito della pubblicazione del bando.
ART. 14: Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle
autorizzazioni:
1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, viene nominata
un'apposita Commissione di concorso così composta:
a) dirigente del settore competente per materia, che la presiede;
b) n. 2 esperti in materia.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nei termini
indicati nel bando di concorso;
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti;
4. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato
dal Dirigente del Servizio Competente per materia.
ART. 15: Assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze:
1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, la Commissione
stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale, al fine di
formare tante graduatorie dei candidati, quanti sono i tipi di autorizzazione o
licenze da aggiudicare.
2. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse, le
autorizzazioni o le licenze sono assegnate in misura di una per ciascun
candidato, cominciando dal primo in graduatoria.
3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verifichino situazioni di parità fra 2 o
più candidati, si fa riferimento al punto e) dell'art. 12 e, in ultima ipotesi, si
procede a sorteggio.
ART. 16: Rilascio delle autorizzazioni e documentazioni dei requisiti e delle
condizioni:
1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza
all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio dell'autorizzazione,
dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti. Il
provvedimento autorizzatorio dovrà comunque essere emanato entro 60 gg.
dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Comune provvede, ai sensi delle norme contenute nella L. 241/90, ad
accertare il possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti di cui all'art. 11
commi 1 e 2, dandone tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Comune, completata la fase istruttoria e di verifica dei requisiti e delle
condizioni prescritti, rilascia l'autorizzazione o la licenza.
4. In mancanza dei requisiti prescritti, l'autorizzazione è negata.
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ART. 17: Inizio del servizio:
1. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio
non oltre un mese dal rilascio del titolo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un
massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il
servizio per cause di forza maggiore.
ART. 18: Registro Comunale:
1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le
nuove autorizzazioni e licenze complete dei dati di cui all'art. precedente.
2. I dati annotati sul registro di cui al comma precedente sono notificati al servizio
Trasporti della giunta Regione Marche, entro i trenta giorni successivi alla
registrazione.
ART. 19: Verifica dei requisiti di idoneità morale e professionale e
dell'idoneita dei mezzi:
1. Allo scadere di ogni anno dalla data del rilascio di ciascuna autorizzazione o
licenza, il titolare è tenuto a presentare una dichiarazione di prosecuzione
dell'attività e il Comune procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale e
professionale;
Il requisito dell'idoneità morale viene meno per:
-apposite disposizioni di legge;
-casi previsti dal presente regolamento.
2. Il venire meno di uno di questi requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione
ai sensi delle norme contenute nel presente regolamento.
3. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi
della M.C.T.C., ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità, possono essere disposte
verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio;
ART. 20: Durata dell'autorizzazione:
1. L'autorizzazione o la licenza, sottoposta a vidimazione annuale, previa verifica
dell'idoneità dei mezzi e dei requisiti previsti per lo svolgimento della professione,
decadono per rinunzia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto
dall'articolo seguente.
ART. 21: Trasferibilità dell'autorizzazione:
1.L'autorizzazione o la licenza fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda
e possono essere trasferite, su richiesta del subentrante a persona iscritta al
ruolo ed in possesso dei requisiti necessari, secondo le modalità di cui all'art. 9
della L. n. 21/92;
2. Il trasferimento deve essere comunicato al Comune, insieme al possesso dei
requisiti morali e professionali ed all'impegno ad ottemperare alle condizioni
necessarie per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza.
3. In caso di morte dell'intestatario, l'autorizzazione o la licenza può essere
trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora
in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite entro il
termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del dirigente, ad altri,
designati dagli eredi del titolare, purché iscritti al ruolo.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne
attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non
dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
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5. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti,
sentita la commissione, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento e ne
dà contestuale informazione al servizio trasporti della Giunta Regione Marche.
ART. 22: Modalità del servizio:
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare trasporti in tutto il
territorio della Regione, in quella nazionale e negli Stati membri della Comunica
Econimica Europea, se consentito dagli ordinamenti di tali Enti.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con
partenza dal Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio
taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale, è favoltativa;
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria, se non dopo l'accettazione della
stessa.
4. Il servizio di noleggio con conducente è offerto esclusivamente presso la
rimessa del vettore. E' vietata l'acquisizione di clienti mediante la sosta su spazi
pubblici;
5. L'accesso al servizio di taxi deve avvenire presso i luoghi di stazionamento,
individuati con apposita ordinanza comunale;
6 Per il servizio di taxi è consentito all'utente accedere al servizio anche al di
fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata
prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, è
dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il
prelevamento.
7. E' consentito l'uso proprio dei veicoli al di fuori del servizio, come disposto
dall'art. 14 comma 6 del D. Lgs. n. 422 del 19.11.1997;
ART. 23: Conducenti del servizio e comportamento:
1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
- prestare il servizio con regolarità;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- mantenere in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di
interruzione del trasporto per casua di forza maggiore;
- trasportare i bagagli a seguito del passeggero, secondo le tariffe stabilite;
- trasportare i cani accompagnatori dei non vedenti. Il trasporto di altri animali è
facoltativo;
- compiere servizi per il pubblico interesse, ordinati da agenti e funzionari della
forza pubblica, dietro regolare remunerazione;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai
clienti all'interno del mezzo;
- tenere a bordo copia del regolamento e segnalare, attraverso il segnale
apposito, la condizione di taxi libero o occupato;
- conservare a bordo del mezzo i documenti che legittimano l'esercizio
dell'attività;
- avere a bordo il tassametro omologato e piombato dall'autorità municipale
competente, installato in posizione visibile e leggibile dall'utente. Il tassista è
tenuto a dare immediata comuynicazione all'Ufficio comunale competente di
qualsiasi incidente che abbia determinato la rottura del sigillo ufficiale o del
tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione del
nuovo sigillo; il tassametro deve essere messo in funzione solo al momento in
cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto
a destinazione; in caso di guasto del tassametro, il tassista è tenuto ad informare
il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta (in tal caso il
corrispettivo sarà calcolato su base approssimativa in relazione al percorso
effettuato);
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2. La sostituzione temporanea alla guida del titolare da parte di persona iscritta al
ruolo ed in possesso dei requisiti morali previsti è possibile, previa
comunicazione al Comune, nei seguenti casi:
- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
3. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono
farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruoloistituito presso la Camera di
Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della
maggiore età;
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di
lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge n. 230 del
18.4.1962, che deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale
dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto
collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto
alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un
termine non superiore a sei mesi;
5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del
servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6
della L. 21/92.
ART. 24: Divieti per gli intestatari di autorizzazioni o licenze:
1. Agli intestatari è fatto divieto di:
- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del
viaggiatore o casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- far salire sui mezzi persone estranee a quelle per le quali il mezzo è in servizio
o più persone rispetto al consentito;
- deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
- mettere alla guida conducenti non in possesso dei prescritti requisiti;
- esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento
del servizio.
ART. 25: Sospensione della corsa:
1. Qualora per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba
essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di consentire la ripresa del viaggio
mediante altro mezzo idoneo.
2. I passeggeri hanno la facoltà di rinunciare alla prosecuzione e di pagare,
proporzionalmente al percorso compiuto, quota del corrispettivo pattuito.
ART. 26: Responsabilità nell'esercizio del servizio:
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti
dall'esercizio del servizio fa carico all'intestatario dell'autorizzazione,
eventualmente in solido con il conducente, rimanendo sempre e in ogni caso
esclusa la responsabilità del Comune.
ART. 27: Idoneità dei mezzi:
1. Fatto salvo quanto riservato agli uffici provinciali della M.C.T.C., i mezzi
destinati al servizio sono sottoposti a verifica da parte della commissione ogni
qual volta questa lo ritenga opportuno.
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2. Se il mezzo non si trova nel dovuto stato di conservazione o di decoro e
qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato di volta in volta al
ripristino delle condizioni di efficienza, o alla sostituzione, il Comune provvede
alla sospensione dell'autorizzazione o della licenza.
3. Sono consentite, previa comunicazione, le sostituzioni dei mezzi da adibire al
servizio taxi o di noleggio con conducente.
ART. 28: Tariffe:
1. Le tariffe del servizio taxi sono fissate annualmente dal Responsabile del
Servizio, su proposta della Commisione tecnica, a base multipla per il servizio
urbano e kilometrica per quello extra-urbano.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla
contrattazione fra le parti.
ART. 29: Turni ed orari di servizio:
1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti su proposta delle
Associazioni di categoria, con apposito provvedimento del Sindaco.
ART. 30: Procedimento Sanzionatorio:
1. L'esercizio del servizio senza autorizzazione o licenza è punito ai sensi delle
specifiche disposizioni sulla circolazione stradale contenute nel Decreto
Lesislativo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.Per le infrazioni non
rientranti nella disciplina del codice della strada si applicano le sanzioni previste
dall'art. 13 della L.R. 10/98.
2. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo, previa
diffida, alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.
3. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di
regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento e nel rispetto delle
norme previste dalla L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Comune decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento
sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato
l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il
competente ufficio della M.C.T.C. e il Servizio Trasporti della Giunta Regione
Marche.
ART. 31: Diffida:
1. Il Dirigente diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando lo
stesso o un suo sostituto:
- non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
- non eserciti con regolarità il servizio;
- non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di
conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione comunale;
- muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale,
senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una
qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai
successivi articoli
ART. 32: Sospensione della licenza:
1. Il Dirigente sospende la licenza o l'autorizzazione per un periodo non
superiore a 6 mesi, nei seguenti casi:
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- violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da
compromettere la sicurezza dei trasporti;
- violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata
comminata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/98;
- utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente
funzionanti;
- fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa
dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente
pericolo.
2. Il dirigente determina il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della
gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
ART. 33: Revoca della licenza:
1. Il dirigente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti
casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del
ruolo:
- quando, in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a
mancare i requisiti previsti dal D.M. 448/91, relativo all'accesso alla professione
di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali;
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione, di cui al precedente articolo;
- quando la stessa sia stata ceduta in violazone delle norme contenute nell'art. 9
della L. 21/92;
- quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti
non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai
due anni;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si
siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudiche il regolare
svolgimento del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
ART. 34: Decadenza della licenza e dell'autorizzazione:
1. Il Dirigente dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei
seguenti casi:
- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
- per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi
legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il
titolo nei termini previsti dall'art. 9 comma 2 della L. 21/92;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro
mesi;
- per mancato e non giustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a
quattro mesi.
La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 35: Abrogazione di norme preesistenti:
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le
disposizioni in materia emanate dal Comune, incompatibili con regolamento
stesso.
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