Scheda di Benchmarking L`Apprendistato in Europa GERMANIA
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Scheda di Benchmarking L`Apprendistato in Europa GERMANIA
Progetto Supporti Documentali e Informativi per la Governance e la Qualificazione dei Sistemi Scheda di Benchmarking L’Apprendistato in Europa GERMANIA L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 1 Indice 1. IL CONTESTO ......................................................................................................... 3 2. DEFINIZIONE, DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E ARTICOLAZIONE GENERALE ............................ 6 3. BENEFICIARI E DURATA ............................................................................................. 8 4. SOGGETTI PROMOTORI ........................................................................................... 10 5. RUOLO DELL’IMPRESA NEL PROCESSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA ............................... 11 6. RUOLO DELLE PARTI SOCIALI.................................................................................... 12 7. LE AGEVOLAZIONI PREVISTE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO .......................................... 13 8. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE ............................................................................... 15 9. STANDARD PROFESSIONALI, STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACQUISITI (ADEGUAMENTO AGLI STANDARD COMUNITARI) ............. 16 10. LA DIMENSIONE EUROPEA........................................................................................ 18 L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 2 1. IL CONTESTO DATI DEMOGRAFICI: Popolazione nella fascia di età compresa tra 15 e 29 anni, e genere. Secondo i dati EUROSTAT del 1° Gennaio 2011, la popolazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni è arrivata a un totale di 14.036.971, con un calo di circa 200.000 unità rispetto all’anno precedente. Il genere si distribuisce nel modo seguente: 15-19 M F 20-24 M F 25-29 M F anni 2.123.829 2.016.565 anni 2.552.434 2.443.557 anni 2.514.459 2.436.127 DATI ECONOMICI: PIL, Tassi di occupazione e disoccupazione per il gruppo obiettivo e per genere. Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale per il 2010, la Germania ha generato un PIL poco inferiore ai 3.310 miliardi di US$. Questo valore corrisponde a un PIL pro capite di 40.509 US$. Dal 2008 sono calati sia il PIL complessivo che il PIL pro capite che nel 2008 si attestava ancora al 44.264 US$. Il tasso di occupazione per la popolazione fra i 15 e i 64 anni, secondo i dati EUROSTAT, ha raggiunto nel quarto trimestre 2010 un totale di 71,7%, mentre la media europea si attesta al 64,2%. Guardando invece le fasce d’età tra i 15 e 34 anni si presenta la seguente immagine: Sempre nel quarto trimestre 2010, era occupato il 47,7% dei giovani fra i 15 e 24 anni, (EU-27: 33,9%), il 76,9% dei giovani fra i 25 e 29 anni (EU-27: 72,3%) ed il 80,8% dei giovani fra i 30 e 34 anni (EU-27: 77,8%). Come anche negli altri paesi esiste un divario fra occupazione maschile (Germania 76,7% vs. EU-27 di 70,2% / EU-15 di 71,5%) e femminile (Germania 66,7% vs. EU / EU-27 di 58,3 e EU-15 di 59,5%). Il divario si estende anche alle generazioni giovani ma in maniera meno accentuata, come dimostrano i seguenti dati EUROSTAT per l’anno 2010: 15-19 M F 20-24 M F 25-29 M F anni 29,3% 24,3% anni 64,6% 61,9% anni 78,7% 72,4% La situazione occupazionale dipende chiaramente anche dal livello d’istruzione, come illustrano questi dati: 15-24 anni ISCED_2 ISCED_4 ISCED_6 33,2% 62,8% 75,2% (M 36,8% F 29,1%) (M 63,7% F 62%) (M 72,2% F 76,7%) L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 3 25-29 anni ISCED_2 ISCED_4 ISCED_6 53,9% 76,2% 86,7% (M 65,1% F 42,1%) (M 78,3% F 73,8%) (M 89,1% F 84,7%) Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione per i giovani, i dati EUROSTAT disponibili sono ancora più recenti e si riferiscono il secondo trimestre 2011: fra i 15 e 24 anni si attesta all’8,6%, quello per i giovani fra i 25 e 29 anni al 6,8%. Livelli di istruzione/titoli di studio (Fonte: EUROSTAT 2010): ISCED_2 (Diploma Scuola Primaria o Second. Inferiore): 15-24 5.104.700 25-34 1.311.600 ISCED_4 (Diploma Scuola Secondaria Superiore o Post-secondaria): 15-24 3.663.300 25-34 5.864.100 ISCED_6 (Educazione Terziaria): 15-24 235.300 25-34 2.538.800 L’abbandono scolastico riguarda l’11,9% (M: 12,7%; F: 11%) della popolazione, in confronto alla media europea (EU-27) del 14,1%. Giovani NEET (dati EUROSTAT 2009): 15-24 8,7% (media europea 12,8%) 25-29 14,9% (media europea 18,8%) Rispetto ad altri paesi come l’Inghilterra o l’Italia, l’incidenza NEET in Germania è relativamente bassa. Guardando la fascia dei giovani fra i 15 e 29 anni, i dati EUROSTAT del 2009 ascrivono alla Germania tassi più bassi della media europea (10,9% vs. 14,7%). Ancora più bassa la quota se si restringe la fascia d’età ai 15-24 anni: 8,7%. Fra i 15-19 anni è soltanto il 3,9% che ricade nella categoria NEET. Questo è dovuto in parte all’obbligo scolastico in vigore. L’obbligo scolastico in Germania si divide in due fasi: l’obbligo a tempo pieno (obbligo scolastico generale) e l’obbligo part time (l’obbligo di scuola professionale). L’obbligo scolastico generale inizia a 6 anni di età e dura di solito 9 anni (Berlino e Brandenburgo), 10 anni a Brema, 9 nel Nord Reno-Westfalia per il liceo e 10 presso per le altre scuole superiori). Dopo la fine dell’obbligo scolastico generale, i giovani che non continuano a studiare presso una scuola superiore o una scuola professionale a tempo pieno sono soggetti per 2 o 3 anni all’obbligo scolastico part time che integra l’apprendistato presso un’impresa. Il fatto che l’inattività aumenti dopo i 20 anni di età (20-24 anni: 13,1%, 25-29 anni: 14,9%) fa supporre che il problema riguardi innanzitutto le difficoltà di alcuni gruppi di giovani a trovare lavoro dopo la fine della loro formazione. In questo contesto appare rilevante l’aumento della quota di inattività con un basso livello di qualificazione: Secondo i dati EUROSTAT del 2009 (fascia: 15-29 anni), il 14,7% dei giovani laureati continua a studiare (dottorato, master), il 77,1% lavora, mentre l’8,1% non studia né lavora (3,5% disoccupati, 4,6% inattivi). Il 35,5% dei diplomati continua a studiare, il 52,2% lavora, mentre l’11,8% non studia né lavora (5,8% disoccupati, 5,9% inattivi). Il 76,9% dei giovani con licenza media continua a studiare (includendo la formazione professionale), 11% lavora, il 12,1% non studia né lavora (5,3% disoccupati, 6,8% inattivi). L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 4 Sembra quindi che la ben organizzata transizione dall’istruzione/formazione al lavoro soprattutto per i laureati e i giovani formatisi nel sistema duale riesca ad arginare il fenomeno. In questo contesto la “Career Guidance” come parte integrante del sistema formativo gioca un ruolo primario. L’eccezione riguarda però le giovani generazioni di famiglie immigrate, tra le quali il fenomeno è senz’altro più rilevante. Bassa scolarità, difficoltà di integrazione, problemi culturali sono tra le ragioni principali. Numero di apprendisti distribuiti per regioni, attività: I dati del BiBB per l’anno 2010/11 parlano di un totale di 560.100 nuovi contratti di apprendistato entro il 30 Settembre 2010 il che rappresenta una leggera flessione del 0,8% rispetto all’anno precedente. La situazione del mercato di apprendistato si presenta in maniera diversa fra le regioni dell’Ovest e quelle dell’Est. Mentre il numero di nuovi contratti di apprendistato nell’Ovest è cresciuto leggermente del 0,7%, nell’Est si osserva una riduzione del 7,4%. Guardando tutto il territorio tedesco, si è verificata una diminuzione di posti di apprendistato in tutti i settori, mentre per le regioni dell’Ovest si nota un incremento di posti di apprendistato per i settori industria, commercio, artigianato e pubblica amministrazione. Complessivamente, sono stati stipulati 313.856 contratti nei settori industria e commercio, 141.551 contratti nel settore dell’artigianato e 42.589 contratti nelle libere professioni. Presso l’Agenzia del Lavoro (Arbeitsagentur) sono stati registrati un totale di 483.500 posti di apprendistato per l’anno 2009/2010, un aumento dell’1,7 % rispetto all’anno precedente. Il numero di giovani in cerca di un posto di apprendistato invece è rimasto stabile, con 552.200 (-0,6 %). A fine Settembre 2010 erano rimasti vacanti 19.600 posti di apprendistati, il che rappresenta un incremento di 2.400 (+13,6 %) rispetto all’anno 2008/2009. Mentre 12.300 giovani erano ancora senza posto di apprendistato (-21,8 %). Anche per quanto riguarda la percentuale dei giovani ancora in cerca di posto di apprendistato dopo il 30 Settembre, esiste un divario fra Est e Ovest. Mentre nelle regioni dell’Est si tratta del 4%, nell’Ovest soltanto dell’1,9%. Secondo i dati del BIBB che si riferisce ai nuovi contratti di apprendistato stipulati entro Settembre 2010, il numero complessivo di apprendisti è distribuito nel modo seguente tra le regioni (Länder): Baden-Württemberg 74.603 Baviera 94.326 Berlino 19.173 Brandeburgo 13.622 Brema 5.980 Amburgo 14.382 Assia 40.234 Meclemburgo-Pomerania Anteriore 9.879 Bassa Sassonia 58.318 Nord Reno-Westfalia 122.310 Renania-Palatinato 28.493 Saarland 8.473 Sassonia 22.248 Sassonia-Anhalt 14.320 Schleswig-Holstein 21.291 Turingia 12.421 Nel complessivo si nota che il numero degli apprendisti nell’ambito dei servizi è più alto (328.502 nuovi contratti) che non quello nel manifatturiero (218.135). La platea più larga di apprendisti è attualmente presente nel settore dell’industria e del commercio, con 331.043 nuovi contratti, seguita dagli apprendisti nel settore dell’artigianato con 155.178 contratti. I restanti apprendisti sono impiegati nei settori libere professioni (42.500), agriturismo (13.922), pubblica amministrazione (13.609), economia domestica (3.582), industria marittima (239). L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 5 Per quanto riguarda la distribuzione dei generi, nel 2010 54,6% degli apprendistati erano maschi, 45,4% femmine. La tabella seguente riporta l’articolazione di genere divisa per regioni. Baden-Württemberg Baviera Berlino Brandeburgo Brema Amburgo Assia Meclemburgo-Pomerania Anteriore Bassa Sassonia Nord Reno-Westfalia Renania-Palatinato Saarland Sassonia Sassonia-Anhalt Schleswig-Holstein Turingia M 43.299 54.243 10.147 8.119 3.241 7.878 23.400 5.858 33.970 71.584 16.818 4.883 13.113 8.720 12.257 7.617 F 31.304 40.083 9.026 5.503 2.739 6.504 16.834 4.021 24.348 50.726 11.675 3.590 9.135 5.600 9.034 4.804 Tra i giovani che si sono registrati presso l’Agenzia del Lavoro in cerca di un posto di apprendistato per l’anno 2009/2010, il 2,8% aveva 15 anni o meno, il 46,7% tra i 16 e 18 anni, il 26,3% 19 o 20 anni, il 20,6% tra i 21 e 24 anni e il 3,6% 25 anni o più. 2. DEFINIZIONE, DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E ARTICOLAZIONE GENERALE L’apprendistato in Germania si svolge all’interno del sistema duale e consiste in una formazione pratica presso un’azienda e nella formazione teorica presso un istituto di formazione professionale. L’esito è un esame di fine apprendistato che avviene, secondo il settore di formazione, dopo due o tre anni di apprendistato. Per l’apprendistato nel sistema duale occorre un contratto stipulato tra le parti: l’azienda, che cura la parte pratica della formazione, e l’apprendista. In alternativa è possibile seguire una formazione presso un istituto di formazione professionale a tempo pieno. L’esame finale avviene in questo caso presso l’istituto di formazione. L’apprendistato è regolato dalla Legge sulla Formazione, (BBiG/ Berufsbildungsgsetz) del 1969. Questa legge, riformata nel 2005 (e il cui ultimo aggiornamento risale al 2009), costituisce la base del contratto di apprendistato fra l’impresa e l’apprendista, definendo in modo dettagliato i diritti e gli obblighi dell’apprendista e dell’ente formativo, inclusi le regole circa il periodo di prova e la fine del contratto di apprendistato. Nella Legge sulla Formazione vengono inoltre stabiliti gli organi competenti (fra cui l’Istituto Nazionale di Formazione BIBB) per ogni settore e definiti i fondamenti delle regolamentazioni circa la formazione, come anche i requisiti minimi per un’impresa che voglia formare la futura forza lavoro. La BBiG stabilisce come imprese piccole possono svolgere la formazione associandosi con altre imprese o delegando alcune misure di formazione ad attori esterni. Sulla base della legge citata vengono elaborati gli Ordinamenti di Formazione (Ausbildungsordnungen) per tutti i profili professionali riconosciuti dallo stato. Il singolo ordinamento definisce le conoscenze e le competenze minime e il tipo di certificato previsto (diploma, esame professionale, certificato di mastro artigiano). Attualmente esistono ordinamenti per 350 professioni. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 6 Un’altra legge importante è il Regolamento per le Professioni Artigianali (HwO). L’ultima riforma e semplificazione di questa legge risale al 2004. La riforma riduce il numero di mestieri soggetto alla piena abilitazione (esame di artigiano + diploma di mastro artigiano) a 41 e determina altri 53 mestieri artigianali liberi: per esercitarli non è obbligatorio l’esame di artigiano. Inoltre la riforma stabilisce che per la maggior parte dei mestieri gli artigiani possono mettersi in proprio anche senza diploma di mastro dopo un’esperienza professionale di almeno 6 anni, 4 dei quali in una posizione di dirigente. Infine, è stato abolito il “principio di titolarità” (Inhaberprinzip) che in passato aveva reso possibile al titolare di un’impresa di esercitare un mestiere artigianale soggetto alla piena abilitazione senza il corrispondente diploma. Con la riforma, il titolare di un’impresa artigianale deve impiegare un mastro artigiano come dirigente. Nel quadro normativo rientra anche una legge federale che riguarda la qualifica delle persone incaricate della formazione, l’AEVO (Ausbilder-Eignungsverordnung). Questo decreto che è stato reintrodotto nel 2009 (dopo una sospensione temporanea di 6 anni) prevede un esame per valutare le conoscenze tecniche, amministrative e pedagogiche delle persone incaricati della formazione. Per alcune professioni questo esame non è obbligatorio perché già incluso nel diploma: questo vale ad esempio per i mastri artigiani e i mastri industriali. Anche chi ha lavorato con successo come docente prima della reintroduzione della legge può essere esentato dall’esame. Poiché una parte sostanziale degli apprendisti non ha ancora raggiunto la maggiora età all’avvio dell’apprendistato, trova applicazione anche la Legge Federale sulla Protezione dei Lavoratori Minorenni (JArbSchG/ Jugendarbeitsschutzgesetz). Le regole includono limiti di orario lavorativo, l’obbligo di visite mediche precontrattuali e durante l’apprendistato, e diritti particolari al riguardo le ferie e le pause di lavoro. Poiché il contratto di apprendistato rappresenta anche il riconoscimento di un rapporto di lavoro, gli apprendisti sono soggetti alle Leggi sulla Previdenza Sociale (SGB). Per quanto riguarda la parte teorica dell’apprendistato, non esiste una legge federale. L’accreditamento delle Scuole di Formazione Professionale (BBS/ Berufsbildende Schulen) come anche la definizione del programma di insegnamento ricadono tra le responsabilità del singolo governo della regione in cui opera l’istituto. L’ente competente è il Ministero dell’Istruzione regionale, attraverso un suo ente di sorveglianza, la Schulaufsichtsbehörde. Essendo la BBiG una legge federale, essa vale per tutto il territorio tedesco e prevede soltanto un tipo di contratto di apprendistato che ha le caratteristiche di un regolare contratto di lavoro a tempo determinato. Il contratto trova applicazione in tutti i settori soggetti ad un ordinamento professionale. Attualmente (l’ultimo aggiornamento risale all’Agosto 2011) vale per 345 profili professionali. Il contratto di apprendistato (Berufsausbildungsvertrag) è obbligatorio e deve essere stipulato in forma scritta fra l’azienda formatrice e l’apprendista. Il titolo riporta la denominazione dell’azienda e il profilo professionale corrispondente al percorso di formazione. Il contratto fissa la data d’inizio e la data di fine del percorso di apprendistato, elenca le misure di formazione all’esterno dell’azienda formatrice, l’orario giornaliero, la durata del periodo di prova (per legge fra 1 e 3 mesi), l’ammontare del compenso, i periodi di ferie consentiti, le condizioni di disdetta del contratto. Inoltre deve riportare un riferimento a eventuali contratti di categoria o accordi sindacali applicabili al rapporto di lavoro oggetto del contratto. Dopo la firma di entrambi le parti, il contratto viene registrato presso la Camera competente (Camera di Industria e di Commercio, Camera di Artigianato, Camera delle libere professioni, Camera degli agricoltori, Camera dei medici etc.). La singola camera è inoltre l’istituzione che vigila sul rispetto delle regole del contratto e sulla qualità dell’apprendistato. I moduli standard del contratto di apprendistato sono a disposizione sui siti delle diverse Camere. In alcuni settori è anche possibile compilare il contratto online. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 7 Insieme col contratto devono essere consegnati i seguenti documenti in copia: il programma dettagliato dell’apprendistato e il certificato medico del medico ufficialmente incaricato, nel caso che l’apprendista sia di età minore. La registrazione del contratto è soggetto a spese amministrative decise dalle singole Camere. Entro 14 giorni (in alcuni settori addirittura entro 3) dall’inizio del rapporto di apprendistato, l’azienda deve effettuare anche la registrazione per la copertura previdenziale presso la cassa mutua competente. All’apprendista viene consegnata la copia della registrazione. Per la segnalazione di fine rapporto vale una scadenza di sei settimane. La durata dell’apprendistato e del relativo contratto dipende dal profilo professionale, la durata minima è di 2 anni, quella massima 3. Il compenso dell’apprendista è collegato ai salari di settore stabiliti nei contratti di categoria. La legge sulla formazione professionale prevede inoltre un aumento annuale del salario. Nel primo anno, un’apprendista guadagna di solito fra 400 e 800 € lordi. Nell’ultimo anno dell’apprendistato il compenso varia secondo il profilo professionale, tra 600 e 1.150 € mensili. Nelle professioni per le quali non esiste un accordo di categoria il compenso deve essere concordato fra le parti, considerando profili professionali paragonabili o simili per i quali esiste un contratto di categoria. Fino a un compenso lordo di 325 € mensili, l’apprendista non paga né tasse né contributi su questo salario. Il datore di lavoro invece versa contributi sociali pari al 40% del salario lordo. Superando la soglia di 325 € mensili, la legge prevede il pagamento di contributi sociali per l’intera durata dell’apprendistato sia da parte del datore di lavoro che da parte dell’apprendista. I contributi da versare corrispondono anche in questo caso al 40% del salario lordo; il 21% è a carico dell’apprendista, il 19% a carico del datore di lavoro. Sanità: 15,5% (7,3% datore di lavoro; 8,2% apprendista) Assistenza: 1,95% (divisi a metà) Pensione: 19,9% (divisi a metà) Disoccupazione: 3% (divisi a metà) Oltre la soglia di 893 € lordi, il compenso dell’apprendista è soggetto anche alla tassazione. In caso di malattia, l’impresa continua a pagare il salario per 6 settimane. Se la malattia perdura oltre questo periodo, l’apprendista ha diritto all’indennità di malattia (Krankengeld) la quale però è molto più modesta del salario. 3. BENEFICIARI E DURATA La durata dell’apprendistato e del relativo contratto dipende dal profilo professionale; non può essere inferiore a 2 anni o superiore a 3. Non risultano limiti anagrafici. Nel caso che l’apprendista sia di età minore, occorre semplicemente la firma del rappresentante legale dell’apprendista, di solito uno dei genitori. Esistono poi delle regole molto stringenti al riguardo l’orario di lavoro per gli apprendisti di età minore: possono lavorare al massimo per 8 ore al giorno e 40 ore settimanali. Sono consentite delle eccezioni sull’orario giornaliero (8,5 ore) se l’orario settimanale non supera le 40 ore. Nell’agricoltura è possibile portare l’orario bisettimanale a 85 ore (fino a 9 ore al giorno nei periodi di raccolta). Le ore passate negli istituti di formazione professionale sono da sottrarre dall’orario di lavoro. Se la giornata nella scuola di formazione professionale richiede la presenza oltre 5 ore di lezioni, equivale a 8 ore lavorate. Se l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, l’apprendista di età minore ha il diritto a una pausa di sessanta minuti la quale non può iniziare più tardi che 4,5 ore dopo l’inizio del lavoro. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 8 Gli apprendisti di età minore hanno inoltre diritto a 12 ore di periodo di riposo fra un giorno di apprendistato e quello successivo. Per loro è vietato anche il lavoro notturno (dalle ore 20 alle ore 6) con poche eccezioni, come ad esempio per gli apprendisti fornai, nella gastronomia o nello spettacolo e il lavoro domenicale. Anche in questo caso esistono alcune eccezioni legate alla particolarità di alcuni settori. Gli apprendisti hanno inoltre diritto a 25-30 giorni di ferie per ogni anno di apprendistato finché sono di età minore, 24 giorni se hanno 18 anni o più. Non è consentito il lavoro a cottimo per gli apprendisti di età minore. Le violazioni di questa regola vengono sanzionate. Per controllare il rispetto delle regole, esistono due modalità: un diario delle ore effettivamente lavorato o la timbratura del cartellino all’ingresso. Se l’apprendista perde la capacità di apprendere la professione oggetto del contratto a causa di una malattia grave, premesso che non sia probabile che riacquisti questa capacità durante il restante periodo di apprendistato, il datore di lavoro può ricorrere a uno scioglimento unilaterale del contratto. Se il conflitto causato dal licenziamento finisce davanti ad un tribunale di lavoro, l’onere della prova (come ad esempio una documentazione dettagliata sulle assenze a causa di malattia) è a carico del datore di lavoro. Da parte dell’apprendista può essere richiesto il prolungamento del contratto in caso di malattia temporanea se questa potrebbe compromettere il successo dell’esame finale. Il datore di lavoro è tenuto di concedere questo prolungamento almeno una volta. Se l’assenza a causa di malattia non supera il 10% del periodo di apprendistato, l’apprendista ritiene comunque la possibilità di accesso all’esame finale senza dovere recuperare le giornate mancanti. Un caso specifico di sospensione involontaria è rappresentato dalla gravidanza dell’apprendista. La gravidanza deve essere comunicata in forma scritta al datore di lavoro il quale è obbligato a fornire la necessaria assistenza all’apprendista durante il periodo di gravidanza tenendo conto anche dei periodi di maternità: 6 settimana prima e 8 settimane dopo il parto la madre non è obbligata di lavorare o partecipare agli eventuali esami. Nella legge sulla formazione professionale è stata stabilita una lista di profili professionali riconosciuti. Questa lista ha lo stato di decreto ed è emanazione del Ministero dell’Economia, il quale ha anche il compito di adeguare la lista all’evoluzione del mercato del lavoro aggiornando l’elenco ogni anno. L’ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1° Agosto 2011 cambiando il profilo di ben 14 professioni e aggiungendone uno totalmente nuovo. Nella lista a ogni profilo è assegnata la durata dell’apprendistato, che varia da due a tre anni. Attualmente la lista contiene quasi 350 professioni. La durata può essere accorciata di un anno se l’apprendista ha concluso in precedenza una formazione professionale per un profilo simile, a condizione che il datore di lavoro sia d’accordo. Durante il periodo di prova sia l’apprendista che l’azienda possono rescindere dal contratto, anche senza dover motivare la scelta. Il recesso avviene in forma scritta e non ci sono scadenze da rispettare, quindi può avvenire anche con effetto immediato. Un apprendista di minore età ha bisogno dell’approvazione di uno dei genitori per poter rescindere dal contratto. Dopo il periodo di prova il contratto può essere sciolto anticipatamente: da entrambe le parti per giusta causa. In questo caso non è necessario rispettare delle scadenze; dall’apprendista con una scadenza di 4 settimane, se vuole abbandonare l’apprendistato e/o proseguire la formazione per un’altra professione. In entrambi in casi, lo scioglimento del contratto deve essere motivato e avvenire in forma scritta. Il licenziamento immediato per giusta causa è nullo se le cause che hanno portato al L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 9 licenziamento erano a conoscenza del datore di lavoro per più di due settimane. In caso di scioglimento anticipato la parte danneggiata può chiedere un risarcimento entro un periodo di 3 mesi a partire dal recesso del contratto. Un risarcimento non è consentito se l’apprendista abbandona la formazione professionale o cambia il profilo professionale. Se l’azienda recede dal contratto a causa di chiusura o perché ha perso l’idoneità di formazione, il datore di lavoro (formatore) è tenuto per legge di informare i rappresentanti legali dell’apprendista se questo è di età minore, la Camera competente e l’Agenzia del Lavoro la quale ha poi il compito di affiancare il datore di lavoro nel tentativo di collocare il giovane presso un altro posto di apprendistato paragonabile. In caso di conflitto derivante dal recesso anticipato, prima di rivolgersi a un tribunale, entrambi le parti sono tenute di rivolgersi per la mediazione ai consulenti di lavoro della Camera competente. 4. SOGGETTI PROMOTORI I promotori dei contratti di apprendistato sono gli uffici territoriali delle diverse Camere. Tutti i settori sono organizzati in camere e federazioni: l’industria e il commercio (IHK), l’agricoltura (LWK), l’artigianato (HWK), le libere professioni (dai medici e farmacisti, ai commercialisti, avvocati, notai fino agli architetti e ingegneri). Non sono reperibili statistiche aggiornate al riguardo. Considerando però che si stipulano annualmente circa mezzo milione di nuovi contratti di apprendistato, che l’apprendistato dura fra 2 e 3,5 anni e che il numero di occupati si trova attualmente intorno a 30 milioni, l’incidenza appare consistente. Il ruolo dell’Agenzia del Lavoro tedesca (BA) è il collocamento dei giovani nel mercato dell’apprendistato. La BA ha inoltre il compito cruciale di offrire consulenza e orientamento ai giovani sulle loro scelte professionali. Negli uffici territoriali della BA si trovano per esempio i centri per l’orientamento professionale (BIZ) attrezzati con materiale multimediale su tutte le professioni riconosciute e i relativi percorsi di formazione. Fra gli strumenti offerti sul portale della BA vi sono invece la banca dati delle professioni (Berufenet) che illustra in dettaglio più di 3.000 profili professionali e le relative competenze. Per quanto riguarda il collocamento, ricordiamo la borsa delle vacancy (Jobbörse), un portale che offre anche la possibilità di inserire e ricercare posti di apprendistato. Sono presenti attualmente (25 Novembre 2011) più di 229.223 posti di apprendistato. Gli operatori dell’Agenzia del Lavoro assistono i giovani attraverso il portale e attraverso colloqui personali nella ricerca di un posto di apprendistato, e si attivano in particolar modo quando un apprendista finisce il rapporto di apprendistato anticipatamente. Come descritto nel capitolo precedente, è compito della BA di collocare il giovane presso un nuovo posto di apprendistato il più rapidamente possibile. Su richiesta delle aziende, gli operatori effettuano anche una preselezione di candidati idonei per un posto di apprendistato. Gli sportelli territoriali della Camera settorialmente competente accreditano le imprese che erogano la formazione pratica in azienda all’interno del sistema duale. Un’impresa che vuole formare degli apprendisti al suo interno deve farne richiesta presso la Camera competente della sua regione. La Camera effettua la valutazione necessaria sotto il punto di vista dell’idoneità legale ed operativa (attrezzatura, competenze, formatori qualificati, etc.). Se l’azienda risulta idonea, riceve un certificato di abilitazione. Va ricordato che la consulenza, la valutazione e l’accreditamento avvengono secondo i criteri e le regole stabilite nella Legge Federale sulla Formazione (BBiG). La camera valuta anche l’idoneità del personale dedicato alla formazione degli apprendisti secondo l’ordinamento sui docenti, l’AEVO. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 10 I contratti di apprendistato vengono registrati (ed eventualmente cambiati o cancellati). Inoltre è compito delle camere emettere ordinamenti per l’attuazione della formazione, offrire consulenza sia alle imprese che agli apprendisti per tutte le questioni relative alla formazione, dalla creazione di nuovi posti di apprendimento, ai problemi lavorativi durante la formazione fino al cambio di professione o il rischio di interruzione dell’apprendistato. Anche l’esame finale dell’apprendista si svolge presso le camere competenti che consegnano il certificato a chi supera l’esame con successo. I soggetti pubblici accreditati per la formazione degli apprendisti sono essenzialmente le Scuole di Formazione Professionale (Berufsschulen), dove si svolge la parte teorica dell’apprendistato. L’accreditamento delle scuole di formazione private e pubbliche ricade nella responsabilità del singolo governo della regione nella quale opera l’istituto. L’ente competente è il Ministero dell’Istruzione Regionale, attraverso un suo ente di sorveglianza, la “Schulaufsichtsbehörde“. Esiste poi un secondo tipo di scuola professionale, la Scuola di Formazione Professionale a tempo pieno (Berufsfachhochschule), la quale offre, oltre alla parte pratica nel sistema duale, una formazione completa con una durata tra uno e tre anni, senza collegamento con il mondo delle aziende. Per questo tipo di formazione non è necessario un contratto di apprendistato. Anzi, la scelta della scuola professionale a tempo pieno è indicata per chi non trova un posto di apprendistato dopo la conclusione del 9° anno presso la Hauptschule (il ramo più basso della scuola superiore). 5. RUOLO DELL’IMPRESA NEL PROCESSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA Il formatore o docente incaricato dall’azienda (il quale nelle piccole aziende può coincidere col titolare della stessa) esercita il ruolo di tutor nei confronti dell’apprendista. Come già menzionato, esiste una procedura formale per acquisire la facoltà di formare i giovani in azienda. Per quanto riguarda il formatore, oltre alla maggiore età, egli deve dimostrare di avere il know-how tecnico, legale e pedagogico adeguato per la formazione professionale. A questo scopo, il decreto legge AEOV prevede un esame per le persone incaricate della formazione. Per alcune professioni questo esame non è obbligatorio perché già incluso nel diploma tecnico: questo vale ad esempio per i mastri artigiani e i mastri industriali. Anche chi ha lavorato con successo come docente prima della reintroduzione della legge nel 2009 può essere esentato dall’esame di accreditamento. Il formatore affianca l’apprendista in azienda e lo guida nell’apprendimento pratico. La maggior parte dei formatori ricopre questo ruolo part-time nelle piccole e medie imprese, mentre a volte nelle grandi aziende ci sono formatori a tempo pieno. L’apprendistato nel sistema duale avviene in due luoghi diversi: in azienda per la formazione pratica e presso una scuola di formazione professionale per la formazione teorica (di solito 1-2 giorni alla settimana). Le piccole imprese che non hanno le risorse o le attrezzature necessarie per svolgere tutta la formazione pratica in azienda esiste la possibilità di adempiere al programma formativo attraverso moduli di formazione integrativi extra aziendali. A questo scopo, la legge prevede due modalità che le piccole imprese possono seguire: fanno rete con altre imprese per i contenuti che non sono in grado di insegnare autonomamente, oppure, inviano i loro apprendisti per alcuni moduli agli enti accreditati (ÜBS), laboratori extra aziendali deputati alla formazione. Questi enti sono finanziati dalle Camere professionali attraverso i contributi dei soci membri e ricevono fondi aggiuntivi federali e regionali. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 11 I corsi che si svolgono presso questi enti, durano di solito diverse settimane e hanno l’obiettivo di unificare la formazione professionale, offrire una formazione integrativa utile all’interno di una struttura produttiva sempre più specializzata, trasferire tecnologie nuove e complesse anche verso le PMI. I contenuti, il numero e la durata dei corsi sono il risultato di un accordo delle parti sociali a livello nazionale e sono definiti attraverso programmi di formazione vincolanti Dal Ministero dell’Economia. Il costo dei corsi è a carico dell’impresa che li offre ai propri apprendisti e viene ridotto grazie alla sovvenzioni del Governo centrale, delle Regioni e della Camere. Per quanto riguarda invece la possibilità di formare unendosi con altre imprese, la responsabilità e il coordinamento della formazione rimangono dell’impresa principale (Stammbetrieb) la quale stipula il contratto con l’apprendista e lo registra presso la Camera competente. La formazione in cooperazione può essere sovvenzionata sotto determinate condizioni. Il referente per la richiesta è sempre la Camera. Nel contratto di apprendistato vengono definiti in modo dettagliato i contenuti che saranno oggetto di apprendimento all’esterno dell’azienda. All’interno del contratto vengono anche concordati i partner della rete, cioè le altre imprese o enti coinvolti. Proprio per il taglio fortemente pratico dell’apprendistato in Germania, la formazione a distanza o l’e-learning non sono diffusi come metodi di formazione all’interno del sistema duale. La stabilizzazione dopo la fine dell’apprendistato non è stabilito per legge. Il datore di lavoro/formatore ha la facoltà di decidere se e quanti giovani vuole impiegare dopo la fine dell’apprendistato. Esistono però alcuni accordi sindacali di categoria che hanno stabiliti regole vincolanti per il proprio settore. Un esempio è rappresentato dai due contratti stipulati fra le parti sociali nel 2010 nei settori metallurgia ed elettronica che prendono in considerazione una stabilizzazione part-time, l’impiego ritardato dopo un anno di servizio civile e un impiego di un anno dopo una formazione integrativa. 6. RUOLO DELLE PARTI SOCIALI Come menzionato in altri capitoli, la contrattazione collettiva ha un ruolo sia per il compenso come apprendista, legato ai contratti di categoria, sia per la durata dell’impiego a tempo determinato del post-apprendistato. I profili professionali e le relative competenze per la parte pratica della formazione duale sono definiti dal Ministero dell’Economia (BMWI), mentre i Ministeri Regionali dell’Istruzione sono responsabili della definizione delle competenze per tutte le scuole di formazione di ordine inferiore e superiore, nonché della parte teorica nel sistema duale. Nel caso delle scuole di formazione professionale a tempo pieno, i corsi di formazione sono definiti da protocolli unitari del segretariato dell’Assemblea dei Ministri dell’Istruzione regionali (KMK: Kultusministerkonferenz). Per ogni profilo professionale dei mestieri riconosciuti dallo Stato esiste un proprio ordinamento che definisce le conoscenze e le competenze minime ma anche il tipo di certificato (diploma, esame professionale, certificato di mastro artigiano, etc.). In questo contesto va sottolineato il ruolo cruciale del l’Istituto Federale della Formazione BIBB, centro di competenza centrale per la ricerca e lo sviluppo nel campo delle formazione professionale creato nel 1970. I suoi compiti principali sono la definizione delle esigenze nella formazione del futuro, il monitoraggio dell’evoluzione del mercato del lavoro e della qualità della formazione corrente, l’elaborazione di studi comparati con i sistemi formativi in altri paesi, la definizione di criteri di qualità per la formazione dei formatori. Fra i Ministeri competenti, l’Istituto Federale della Formazione Professionale (BIBB), e le parti sociali esiste un confronto costante per determinare i fabbisogni formativi futuri. Soprattutto per quanto riguarda i nuovi profili professionali, il BIBB, che si pone come ente consulente sia dei Ministeri competenti (BMWI, BMBF) che delle parti sociali, ascolta le istanze sindacali e L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 12 datoriali prima di proporre al Ministero dell’Economia degli aggiornamenti dei profili professionali. Fondi interprofessionali paragonabili a quelli costituitasi in Italia negli ultimi dieci anni non sono presenti in Germania. Esistono invece reti di formazione extra-aziendale che possono assumere forme diverse secondo quanto stabilito dalle politiche attive del lavoro a livello nazionale e regionale. Il monitoraggio dei percorsi di apprendistato è affidato al livello regionale, agli uffici dell’apprendistato presso le Camere territoriali. Le Camere controllano e valutano l’idoneità tecnica e del personale delle aziende formatrici. Inoltre controllano e registrano i contratti di apprendistato. Si occupano di tutte le tematiche legate all’apprendistato e forniscono i loro servizi di informazione e consulenza sia alle imprese che agli apprendisti. Enti bilaterali paragonabili a quelli presenti in Italia non esistono in Germania. Esiste però una collaborazione stretta fra le parti sociali per l’apprendistato nel sistema duale. Questa collaborazione si applica all’elaborazione e all’aggiornamento dei profili professionali, al monitoraggio del percorso di formazione e alle misure di formazione extra aziendale, come spiegato nei precedenti capitoli. Un altro campo di concertazione è la creazione di posti di apprendistato che ha portato ad un vero e proprio patto, il patto per la formazione (Ausbildungspakt). Questo patto è stato stipulato per la prima volta nel 2004 fra il Governo (in stretta collaborazione con le Regioni) e le associazioni dell’industria in un momento di crisi del mercato della formazione professionale: per diversi anni l’offerta di posti di apprendistato si era successivamente ridotta e aveva inciso negativamente sull’occupazione giovanile. Obiettivo dichiarato del patto era ed è dare una prospettiva alla nuova generazione e aiutare allo stesso tempo le imprese a trovare anche in futuro gli specialisti altamente qualificati necessari per rimanere competitivi internazionalmente nonostante l’evoluzione demografica negativa. Il patto era inizialmente limitato alla durata di 3 anni. Le associazioni del mondo imprenditoriale si sono impegnate a offrire ogni anno 30.000 nuovi contratti di apprendistato e 25.000 posti per le qualificazioni iniziali (misura preparativa alla formazione professionale). Questo impegno è stato non solo rispettato ma addirittura superato rovesciando così il trend negativo del mercato della formazione professionale. Grazie al successo dell’iniziativa, il patto è stato rinnovato nel 2007 per altri tre anni fino al 2010 coinvolgendo nuovi partner come l’Unione Federale delle Libere Professioni (BFB). L’obiettivo per il periodo 2007-10 erano 60.000 nuovi posti di apprendistato annui e 40.000 posti di qualificazione iniziale aggiungendo ulteriori 30.000 imprese al progetto. Il Ministero dell’Economia ha tratto un bilancio positivo alla fine di questo periodo perché le attività delle Camere e delle associazioni industriali hanno portato a 70.300 nuovi posti di apprendistato coinvolgendo 42.800 nuove imprese per la prima volta nella formazione duale, mentre le aziende hanno messo a disposizione 29.010 posti per la qualificazione iniziale (EQ). L’apprendista è retribuito con un salario mensile stabilito per contratto. In presenza di contratti di categoria il suo salario è collegato a tale contratto. Altrimenti si applica l’80% delle retribuzioni medie del settore. 7. LE AGEVOLAZIONI PREVISTE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Il sistema duale è finanziato in gran parte dalle imprese stesse che pagano per la parte pratica dell’apprendistato all’interno dell’azienda e anche per tutti i moduli integrativi che si svolgono all’esterno dell’azienda (laboratori extra aziendali). Sono a carico loro anche le spese per l’esame di diploma. Con i contributi da soci membri delle Camere professionali contribuiscono anche in forma indiretta alle misure integrative di formazione che si svolgono presso gli enti accreditati. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 13 Secondo dati del BIBB che si riferiscono al 2005, i costi complessivi per la formazione professionale nel sistema duale si dividono quante segue fra le parti: Mondo imprese BA Governo centrale e Regioni 26,68 miliardi di Euro 4,51 miliardi di Euro 3,12 miliardi di Euro Fin dal primo anno, il datore di lavoro (formatore) paga contributi sociali per l’apprendista senza sgravi. Per quanto riguarda il ruolo dello Stato nel finanziamento dell’apprendistato va ricordato che in Germania l’istruzione scolastica e accademica è di competenza regionale (rappresentata dai Ministeri Regionali di Istruzione) mentre l’apprendistato e la formazione professionale sono di competenza nazionale (rappresentata dal Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca/BMBF e dal Ministero dell’Economia/BMWI). Per questo motivo, sia lo Stato che le Regioni partecipano in modo diretto alle spese per le scuole di formazione professionale e il loro personale. Le più recenti cifre disponibili su questo argomento risalgono al 2006 e sono state elaborate dal BIBB, secondo il quale Governo centrale e Regioni hanno speso 2,86 miliardi di Euro per le scuole di formazione professionale e 2,36 miliardi di Euro per scuole di formazione a tempo pieno. Per quanto riguarda invece la parte pratica dell’apprendistato, le politiche attive del Governo e i rispettivi finanziamenti si concentrano su gruppi target specifici come i disabili o i giovani svantaggiati. Per i disabili esiste dal 2008 uno strumento di formazione e stabilizzazione chiamato “impiego assistito” (Unterstützte Beschäftigung). Con questa modalità, un disabile ottiene una qualificazione all’interno di un’impresa nella quale il formatore aziendale viene affiancato da un trainer esterno incaricato dall’Agenzia Federale del Lavoro, con competenze specifiche che vengono incontro alle esigenze della persona disabile. Come per il normale percorso di apprendistato, anche il lavoratore disabile segue inoltre delle lezioni teoriche in un ente formativo accreditato. Prima di iniziare il percorso formativo e lavorativo, reparti specializzati della BA (REHA-Teams) offrono assistenza e consulenza ai giovani disabili. Attraverso la valutazione del servizio psicologico e sanitario interno sono in grado di definire le professioni che un disabile specifico può esercitare facilitando così il suo collocamento. Il percorso formativo dei disabili è supportato economicamente dalla BA (costi della qualificazione, sussidio alla persona da formare) per la durata di 24 mesi, con la possibilità di prolungamento per altri 12. Un altro incentivo erogato dalla BA riguarda la formazione di giovani svantaggiati. Il programma è stato introdotto nel 2008 con l’obiettivo di creare nel corso di tre anni 100.000 posti di apprendistato aggiuntivi per giovani senza diploma scolastico o altrimenti poco qualificati che per questa ragione non avevano trovato un posto di apprendistato. Le aziende che mettono a disposizione un nuovo posto di apprendistato per questo gruppo di persone possono ricevere un bonus per la formazione che va dai 4.000 ai 6.000 € secondo il livello salariale regionale previsto per gli apprendisti. L’erogazione avviene in due momenti: 50% alla conclusione del periodo di prova, l’altra metà nel momento in cui il giovane viene registrato per l’esame finale di diploma. Per questo programma, la BA aveva messo a disposizione 450 milioni di Euro. Il suo successo è considerato modesto come rivelano una serie di studi e sondaggi, uno fra tanti quello del BIBB che aveva avviato dei sondaggi fin dall’introduzione della misura. I risultati erano poco incoraggianti: soltanto il 16,7% delle 2.400 imprese interpellate ha dichiarato di prevedere la possibilità di creare posti di apprendistato aggiuntivi per questo gruppo target. Un sondaggio dello stesso periodo effettuato dalla Federazione delle camere di industria e commercio (DIHK/ (Deutscher Industrie und Handelskammertag) fra un campione più ampio (12.000 imprese) L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 14 parla di una percentuale del 5,7 disposto a formare e impiegare giovani di questo gruppo. Ulteriori studi suggeriscono che il programma è attraente soltanto per piccole imprese e in pochi settori come la gastronomia. Aziende grandi e imprese del settore bancario e assicurativo che richiedendo un alto grado di qualificazione hanno dimostrato scarso o nessun interesse. Infine, esiste la possibilità per l’apprendista stesso di fare richiesta di aiuto presso la BA la quale eroga un sussidio chiamato BAB (Berufsausbildungsbeihilfe). Il BAB è dedicato ai giovani apprendistati che non abitano più a casa perché il luogo della formazione aziendale si trova troppo lontano dal domicilio. Anche giovani sopra i 18 anni sposati e/o con figli possono farne richiesta. L’ammontare del BAB dipende dal salario percepito. Oltre al salario d’apprendistato possono essere incluse nel calcolo anche il reddito dei genitori e degli eventuali coniugi. Sul sito dell’Agenzia del Lavoro è messo a disposizione un calcolatore automatico che fornisce un primo orientamento al richiedente. Nel rapporto del FSE sulla strategia per la Germania sono elencate come priorità per i programmi nazionali la capacità di adeguamento dei lavoratori e delle imprese e l’accesso al mercato del lavoro, mentre i programmi regionali si concentrano sul rafforzamento del capitale umano e la formazione professionale dei giovani. Per il periodo 2007-2013 il FSE s’impegna nel cofinanziamento di misure che mirano all’aumento ellei qualificazioni chiave e dei posti di apprendistato. Per queste misure il FSE mette a disposizione 3,265 miliardi di EURO. Tuttavia, dalla descrizione dei singoli progetti emerge che i finanziamenti intervengono soprattutto nella fase prima dell’apprendistato migliorando la qualificazione scolastica dei giovani nella speranze di creare così un incentivo per le imprese di creare più posti di apprendistato. Sui costi complessivi dell’apprendistato riportiamo i dati sopraelencati riferite al 2005: Mondo imprese BA Governo centrale e Regioni 26,68 miliardi di Euro 4,51 miliardi di Euro 3,12 miliardi di Euro I costi a livello locale sono difficilmente reperibili perché coinvolgono troppi attori privati che non tengono statistiche al riguardo. 8. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE I posti di apprendistato vacanti sono ospitati all’interno della JOBBÖRSE sul portale della BA e accessibili a tutti i giovani interessati. Su richiesta, gli operatori dell’Agenzia del Lavoro effettuano una preselezione dei candidati idonei. I giovani a loro volta possono rivolgersi alla BA nella ricerca del posto di apprendistato desiderato. La BA tiene inoltre una statistica sui posti di apprendistato vacanti, i giovani che si sono registrato presso l’Agenzia in cerca di un posto di apprendistato, come anche sui giovani in formazione con un posto sussidiato ed i giovani che si trovano attualmente all’interno di una misura di qualificazione iniziale. Fra gli strumenti offerti dalla BA vi è la banca dati delle professioni (Berufenet) che illustra più di 3.000 profili professionali e le relative competenze. Negli uffici territoriali dell’AMS si trovano invece i centri per l’orientamento professionale (BIZ) attrezzati con materiale multimediale su tutte le professioni riconosciute ed i relativi percorsi di formazione. Lo strumento principale per il collocamento è la borsa del mercato del lavoro (Jobbörse), un portale offre la possibilità di inserire e ricercare posti di apprendistato. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 15 9. STANDARD PROFESSIONALI, STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACQUISITI (ADEGUAMENTO AGLI STANDARD COMUNITARI) Nel sistema duale della formazione professionale sono le Camere competenti a certificare le competenze dell’apprendista tramite il diploma di apprendistato. Per le competenze acquisite nelle Scuole di Formazione di ordine inferiore e superiore la certificazione è rappresentata dal diploma erogato dalla scuola stessa. A metà del secondo anno di apprendistato, l’apprendista partecipa ad un esame intermedio (presso la Camera competente) con lo scopo di valutare lo stato di apprendimento dell’apprendista e ricavare indizi su eventuali lacune e misure di formazione necessarie per procedere con successo. Questo esame rappresenta uno strumento di monitoraggio e i suoi risultati non vengono considerati per la valutazione dell’esame finale. Se la commissione d’esame riscontra delle carenze didattiche al momento dell’esame intermedio, sta all’impresa formatrice individuarne i motivi adeguando e migliorando la metodologia della formazione aziendale se necessario. Le camere professionali affiancano l’azienda in questo sforzo e certificano in forma scritta la partecipazione dell’apprendista all’esame intermedio. Anche l’esame finale di apprendistato si svolge presso la Commissione di esame della Camera del settore in questione la quale certifica il titolo. È compito dell’impresa formatrice fare la richiesta per l’accesso all’esame e assicurarsi che l’apprendista sia libero per parteciparvi. Le scadenze per l’iscrizione e le date degli esami sono pubblicate dalla Camere professionale con largo anticipo. Le Camere inviano anche tutti i documenti e moduli rilevanti direttamente all’apprendista. Le spese dell’esame sono a carico dell’impresa formatrice la quale mette a disposizione anche gli strumenti per la parte pratica dell’esame. Uno dei punti forti del sistema duale è l’alto grado di impegno attivo da parte delle imprese e di altri partner sociali verso la qualità della formazione. Esiste una rete complessa di controlli incrociati a tutti i livelli, da quello aziendale fino al livello nazionale. Questi controlli mirano ad assicurare che gli obiettivi a lungo termine della politica formativa ed economica abbiano priorità di fronte alle esigenze momentanee dei datori di lavoro. In questo contesto sono di particolare rilevanza due commissioni a livello territoriale e sovraregionale (secondo il settore): la commissione di esame e la commissione per la formazione professionale (Berufsbildungsausschuss). Quest’ultima è l’advisory board centrale delle camere dell’industria e del commercio, delle camere delle libere professioni, degli agricoltori, dei medici etc. La commissione è composta da 6 membri di rappresentati datoriali, 6 membri di rappresentanti dei lavoratori e 6 docenti delle scuole di formazione professionale. I docenti hanno un ruolo di consulenza in questo gruppo, senza diritto di voto. Tutti i membri ne fanno parte a titolo gratuito. Fra i suoi compiti sono la deliberazione di regolamenti circa i criteri d’idoneità delle imprese, dove si svolge la formazione, gli obblighi amministrativi, la riduzione della durata di un determinato apprendistato e l’organizzazione della formazione. Decidono anche sulla costruzione di strutture di formazione extra-aziendale. La commissione contribuisce anche agli ordinamenti degli esami. Per garantire il mantenimento della qualità formativa, la commissione per la formazione può chiedere alla camera competente di organizzare dei seminari per gli esaminatori, fornire rapporti regolari sui esami avvenuti, di poter partecipare agli esami stessi, instaurare gruppi di lavoro dedicati alla qualità degli esami. La commissione di esame invece (Prüfungsausschuss), quella che prepara e tiene gli esami intermedi e di diploma, è nominata dalle singole Camere. La nomina dei membri della Commissione d’esame avviene secondo la BBIG (§§34 e seguenti) o l’ordinamento dell’artigianato (HwO; §34). Nel caso della commissione delle professioni artigianali, essa deve includere un minimo di tre membri, fra cui almeno un docente di una scuola di formazione L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 16 professionale. Inoltre deve essere rispettata la parità fra rappresentanti datoriali e rappresentanti dei lavoratori qualificati. La nomina avviene durante l’assemblea generale della Camera ed è valida per un massimo di 5 anni. La nomina del docente avviene in collaborazione con un ente che corrisponde più o meno al provveditorato in Italia, la Schulaufsichtsbehörde. Tutti i membri della commissione di esame svolgono la loro attività a titolo gratuito. Anche il monitoraggio della qualità del percorso di formazione è effettuato dalle Camere professionali, con competenza territoriale. Il monitoraggio riguarda la parte pratica dell’apprendistato. Uno degli strumenti più importanti è rappresentato dall’esame intermedio sopra menzionato che certifica lo stato di apprendimento e serve per fare emergere eventuali carenze. La parte teorica, che si svolge presso le Scuole di Formazione, è oggetto di monitoraggio da parte di un Ispettorato (a livello regionale) che risponde ai Ministeri Regionali dell’Istruzione. Le parti sociali hanno un ruolo cruciale nella valutazione del percorso di formazione inviando dei rappresentanti nelle due commissioni sopra menzionati (commissione d’esame e commissione per la formazione professionale) e anche attraverso il contributo che forniscono per il costante aggiornamento dei profili professionali. Siccome il sistema duale si basa innanzitutto su leggi e ordinamenti federali (integrati da ordinamenti regionali) il riconoscimento del percorso formativo ai fini contrattuali è assicurato su tutto il territorio nazionale, anzi ormai la Germania ha stipulato degli accordi bilaterali con alcuni paesi per il riconoscimento reciproco dei diplomi di apprendistato e introducendo gradualmente il sistema ECVET garantisce il riconoscimenti crescente nel resto d’Europa. Nel tentativo di rendere il sistema formativo sempre più permeabile, diverse regioni hanno riformato la loro legislazione circa l’accesso allo studio accademico e aperto una serie di corsi Bachelor e Master anche ai diplomati, cioè a tutte le persone con un diploma professionale (anche quello dell’apprendistato) indipendentemente dal tipo di diploma scolastico. In genere è richiesto un esame d’ingresso per selezionare i candidati. L’offerta di corsi varia da regione a regione. Per gli apprendisti neodiplomati esiste per esempio la possibilità di uno studio integrativo nella stessa materia per la quale hanno perseguito l’apprendistato. In questo contesto risultano di particolare interesse le cooperazioni fra imprese ed università. Un esempio è il corso di studio in meccatronica all’università di Esslingen (Baden-Württemberg) che viene offerto in collaborazione con una serie di imprese presenti sul territorio agli apprendisti neodiplomati in meccatronica (ma non solo). La parte pratica dello studio si svolge presso le aziende coinvolte. Il vantaggio per il giovane consiste nel fatto di percepire un compenso mensile da parte dell’azienda durante lo studio e per l’azienda nel legare i talenti, il prima possibile a se. Per i diplomati che hanno concluso la loro formazione in una scuola di formazione a tempo pieno, è invece possibile aggiungere un apprendistato nel sistema duale per incrementare le loro possibilità di trovare un posto di lavoro. Infine, il diploma di apprendistato apre la porta alla possibilità di proseguire la formazione fino all’esame di mastro artigiano. Questo esame è diffuso in particolare nei settori artigianato e industria. Mentre l’esame da mastro artigiano nel settore artigianato dà il diritto ad aprire un’impresa artigianale e formare apprendisti, quello da mastro industriale da accesso ai ruoli dirigenziali all’interno dei reparti produttivi di un’impresa. Per quanto riguarda invece il LLL, lo sforzo intrapreso dalla Germania verso il riconoscimento delle competenze a livello internazionale è descritto nel capitolo seguente sulla dimensione europea. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 17 10. LA DIMENSIONE EUROPEA Per quanto riguarda l’adeguamento al sistema europeo, la Germania ha fatto dei passi concreti negli ultimi anni per applicare i sistemi di EQF, ECVET e ECTS in Germania. A questo scopo è stata creata nel 2000 un’agenzia nazionale all’interno dell’Istituto Federale per la Formazione Professionale (BIBB), la NA. Incaricata dal Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF), l’agenzia si occupa dell’applicazione di programmi europei per la formazione in Germania. La NA è rappresentante tedesca all’interno del “Lifelong Learning Programme 200713” e segue in questa funzione le iniziative dei programmi Leonardo da Vinci (per la formazione professionale) e Grundtvig (formazione per gli adulti). Nel contesto dell’apprendistato risulta più rilevante il programma Leonardo, che mira a promuovere la collaborazione internazionale fra i diversi attori del settore sostenendo visite di studio all’estero ed elaborando all’interno di partenariati europei materiali didattici per la formazione professionale. Grazie al programma è possibile sostenere tirocini e misure di formazione all’estero puntando sull’acquisizione di esperienze lavorative in ambienti culturalmente diversi, competenze tecniche di standard internazionale, competenze sociali, competenze linguistiche. I gruppi target principali sono apprendisti (IVT), lavoratori specializzati e laureati (PLM), formatori (VETPRO), le parti sociali, centri di ricerca, imprese e camere. Leonardo da Vinci è parte integrante degli obiettivi di Lisbona. Per questo motivo sostiene progetti di riforma come per esempio lo sviluppo di un sistema di crediti formativi (ECVET) e di una cornice unica europea per le qualificazioni professionali (EQF/ European Qualification Framework). Nel 2007 è stato avviato un progetto pilota dal BMBF chiamato DECVET. L’iniziativa prevede l’identificazione di qualifiche standard e l’introduzione di un sistema a punti per la performance in una parte del sistema formativo duale della Germania. All’interno dell’iniziativa sono stati avviati una serie di progetti che si concentrano su punti d’incontro diversi, come fra qualificazione preparatoria alla formazione professionale e apprendistato nel sistema duale, all’interno di misure congiunte di qualifica per professioni diverse, fra il sistema duale e la formazione presso una scuola di formazione a tempo pieno, etc. Partner di questi progetti sono imprese, istituti di formazione e parti sociali. Il ruolo dello steering comittee è assegnato al BIBB. Il progetto pilota durerà fino al 2012. L’Apprendistato in Europa. Scheda Paese Germania 18