Regolamento per l`assunzione di collaboratori di ricerca a tempo

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Regolamento per l`assunzione di collaboratori di ricerca a tempo
SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI
Decreto n. 27
Regolamento per l'assunzione di Collaboratori di ricerca a tempo determinato per
attività connesse a programmi di ricerca.
Prot. n. 1442
Titolo: I Classe 3
IL RETTORE
Ø Viste le leggi 18.4.1962 n.230 e 9.5.1989 n.168;
Ø Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
Ø Visto il vigente "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per
attività connesse a programmi di ricerca Internazionali" emanato con D.R. n. 456 del 22.2.2000;
Ø Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.10.2002 ;
Ø Visto la deliberazione del Senato Accademico del 29.10.2002;
DECRETA
Viene emanato il "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato
per attività connesse a programmi di ricerca" che è parte integrante del presente decreto ed entra in
vigore dalla data del decreto stesso.
Il presente Regolamento sostituisce il vigente "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di
ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca Internazionali".
Padova, 10 gennaio 2003
IL RETTORE
REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI COLLABORATORI DI RICERCA
A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA' CONNESSE A PROGRAMMI DI
RICERCA
Costituiscono riferimento per il presente Regolamento:
- legge 9.5.1989, n° 168
- Statuto dell'Università degli studi di Padova
- Ministeriale 17.3.1997, prot. ACG/4.1 (7 - A) 678/97
- Legge 27.12.1997, n.449
- Ministeriale 12.3.1998, prot. n° 523
- D.L.vo 6.9.2001, n. 368
- Regolamento generale di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
In base al presente Regolamento, l'Università degli studi di Padova può stipulare, contratti per
collaboratori di ricerca, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'attuazione di programmi di
ricerca specifici e di durata limitata.
I suddetti rapporti sono a tempo pieno, ovvero a tempo definito qualora il programma di ricerca lo
preveda.
Art. 2 – Procedure di attivazione
Sono abilitati a porre in essere rapporti di lavoro previsti dal presente regolamento, oltre ai
Dipartimenti, i Centri a gestione autonoma. Altre strutture universitarie possono essere abilitate con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Le strutture che intendono attivare i contratti di cui all’art. 1 devono deliberarne l’attivazione
indicando:
a) il programma di ricerca e la sua durata;
b) la durata del contratto;
c) i motivi per cui, in relazione all'attuazione del programma stesso, si rende necessaria l'accensione del
contratto per l'assunzione di collaboratori di ricerca, con esplicitazione delle ragioni di carattere
tecnico, produttivo e organizzativo;
d) i compiti che verranno affidati al collaboratore di ricerca, che non devono essere di esclusivo
supporto tecnico;
e) i requisiti che il collaboratore deve possedere per lo svolgimento dei compiti sopra indicati con
l’individuazione di uno dei seguenti livelli:
− I° livello: riferito ai laureati con dottorato di ricerca o i laureati in possesso di idoneo e documentato
curriculum scientifico di durata complessiva almeno triennale, successiva al conseguimento della
laurea, nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione.
Per i progetti di ricerca internazionale che lo prevedano, è ammesso il possesso del solo il diploma
di Laurea quadriennale o specialistica o altro titolo di studio straniero ritenuto corrispondente;
− II° livello: riferito a laureati con dottorato di ricerca ed ulteriore esperienza scientifica postdottorato almeno biennale o con idonea e documentata esperienza scientifica post-laurea almeno
quinquennale nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione;
− III° livello: riferito a laureati con esperienza scientifica almeno decennale di cui almeno tre anni
con responsabilità in attività di ricerca all’estero, comprovata da pubblicazioni su riviste
internazionali, nella tematica scientifica prevista nel Progetto;
f) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri
a carico dell’Ente, tenendo conto che la spesa complessiva inerente il contratto è a carico del
finanziamento del programma di ricerca e grava sul bilancio della struttura deliberante;
g) il trattamento economico con riferimento ai parametri stabiliti dal C.d.A., che non potrà comunque
eccedere eventuali limiti previsti dalle norme dell’Ente erogatore del finanziamento.
Art. 3 - Avviso di selezione
L'assunzione del personale di cui al presente Regolamento si attua mediante procedura di
valutazione comparativa, fatta eccezione per quanto è previsto dall'ultimo comma del presente
articolo. Il relativo avviso, emanato dalla struttura proponente, deve essere esposto per almeno 15 gg.
all'albo della struttura interessata, all'albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, sul sito
Internet dell'Università.
Esso deve contenere:
1. L'individuazione del programma di ricerca;
2. l'indicazione dell'area scientifica su cui dovranno vertere i titoli da valutare per la selezione del
candidato e i requisiti individuati nella deliberazione di cui al precedente art. 2;
3. la tipologia e la durata del rapporto a tempo determinato, tenuto conto di quanto è stabilito nel
successivo art. 8;
4. il trattamento retributivo;
5. particolari condizioni eventualmente previste dal programma di ricerca;
6. indicazione del termine di presentazione della domanda, che non deve essere inferiore a 15 gg.,
decorrenti dalla data di affissione.
Qualora l'ente erogatore del finanziamento abbia già provveduto a selezionare il collaboratore di
ricerca, la struttura di ricerca ne prende atto e delibera sull'accettazione del personale selezionato, non
procedendo alla selezione di cui ai successivi articoli.
Art. 4 – Ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento
vigente per il reclutamento alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Il bando dovrà definire l’eventuale lingua straniera e il livello di conoscenza richiesto.
Le domande di partecipazione, corredate dei titoli, devono essere presentate all'ufficio indicato
nell'avviso di selezione entro il termine indicato nello stesso.
Art. 5 - Commissione selezionatrice
La Commissione selezionatrice è composta da tre membri; essa è nominata dal Direttore della Struttura
interessata, è presieduta dal responsabile del programma di ricerca ed è composta da altri due
membri prescelti tra docenti afferenti ad aree scientifiche di riferimento affini a quella del programma
stesso, ma non coinvolti nel programma di ricerca; in alternativa un membro può essere nominato tra
esperti della materia del programma di ricerca, anche non universitari. Funge da segretario la persona
nominata dal Direttore.
Le spese di funzionamento della Commissione gravano sui fondi attribuiti ai progetti di ricerca, di
norma alla voce "spese generali".
Art. 6 – Selezione
La selezione avviene mediante valutazione dei titoli eventualmente integrata da colloquio e da
un'eventuale prova di contenuto teorico/pratico.
La Commissione predetermina i criteri di valutazione.
Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Direttore della Struttura interessata.
Art. 7 - Contratto di lavoro
L'assunzione dei collaboratori di ricerca di cui al presente Regolamento avviene mediante stipulazione
di contratto, che deve riportare:
1. l'individuazione dei compiti affidati al collaboratore;
2. l'indicazione della tipologia e della durata del rapporto temporaneo di lavoro, della data di inizio e
del termine finale del rapporto stesso;
3. il trattamento retributivo, in conformità a quanto previsto dall'avviso di selezione;
4. qualora l'assunzione del collaboratore di ricerca si verifichi presso una struttura della Facoltà di
Medicina e Chirurgia convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, e il collaboratore svolga,
nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, il Direttore della
struttura ne deve comunicare il nominativo all'Amministrazione centrale.
La misura del trattamento di missione viene stabilita dalla struttura .
Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal collaboratore di ricerca selezionato,
dal Direttore della Struttura interessata e dal Responsabile della Ricerca.
Il titolare del contratto di lavoro presta la propria opera sotto la direzione del responsabile del
programma di ricerca.
Ai collaboratori di ricerca assunti in base al presente Regolamento non possono essere affidati
compiti inerenti la didattica ad eccezione di attività seminariali volontarie.
Art. 8 - Durata del rapporto di lavoro
La durata del contratto di lavoro è riferita alla durata del programma di ricerca. Il contratto può essere
prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni e comunque l’eventuale proroga è
ammessa solo una volta e non potrà superare complessivamente i tre anni di rapporto di lavoro a tempo
determinato.
La proroga del contratto deve essere motivata da esigenze contingenti ed imprevedibili, e deve riferirsi
alle stesse attività di ricerca per le quali è stato stipulato il contratto stesso.
La richiesta di proroga è presentata dal responsabile del programma di ricerca, ed è approvata dal
Consiglio della Struttura interessata..
Art. 9 – Articolazione temporale dell’attività lavorativa
Il personale di cui al presente Regolamento, con rapporto di lavoro a tempo pieno, articola la propria
prestazione lavorativa su di un arco di giorni per settimana stabilito dal responsabile del programma di
ricerca in relazione agli aspetti organizzativi di attuazione del programma stesso."
"Il personale di cui all'art. 1 deve presentare un'auto certificazione mensile delle ore giornaliere
dedicate al progetto di ricerca sottoscritta dal responsabile del progetto stesso qualora sia richiesto dal
contratto.
Al personale di cui al presente regolamento si applica il regime di incompatibilità vigente per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 10 – Proprietà intellettuale
L’eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di
cui al presente Regolamento, nell’espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità
alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di
riferimento.
Art. 11 - Cessazione del rapporto
Il rapporto di lavoro cessa:
a) alla scadenza del termine contrattuale;
b) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;
c) per altre ipotesi di risoluzione previste dal contratto con l’obbligo del preavviso nei termini prevista
dal contratto.
Art. 12 – Responsabilità
Assunzioni attuate in violazione di quanto è stabilito nel presente Regolamento ricadono nella
responsabilità personale dello stipulante. Il Direttore della Struttura interessata è responsabile degli atti
negoziali relativi alla costituzione, alla gestione e alla estinzione del rapporto di lavoro di cui al
presente regolamento.
Disposizioni finali – Ulteriori figure di collaboratori
1. Al di fuori delle ipotesi previste dal presente Regolamento, nell’ambito del programma di ricerca
per specifiche prestazioni previste dal programma stesso, qualora si verificassero nel corso della sua
attuazione necessarie ed imprevedibili esigenze, è possibile stipulare appositi contratti con giovani
laureati anche se non in possesso degli altri requisiti di cui all’art. 2 di cui sopra, secondo quanto
previsto dall’art. 51, comma 6, della Legge 449/97 e dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.
2. I suddetti contratti non danno luogo a diritti in ordine all’assunzione dei soggetti di cui al primo
comma.
(fac-simile)
CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI COLLABORATORI DI RICERCA A TEMPO
DETERMINATO PER ATTIVITÀ CONNESSE A PROGRAMMI DI RICERCA
Tra:
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito “Università”) –
DIPARTIMENTO/CENTRO di ………………….. , con sede in …………………….,
rappresentata dal Direttore, Prof. …………………. , domiciliato per la carica presso la sede del
Dipartimento/Centro ……………….,
e
il/la Dott. ……………, nato a ………………., il ……….. , residente in ……….., Via ………..,
n. ... , Cod. Fiscale …………………………, (di seguito "Collaboratore di ricerca"),
PREMESSO
- che con D.R. n. …. del …… l'Università ha approvato il Regolamento per l'assunzione di
collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca;
- che (riferimento all'avviso di selezione: n°, data, indicazione del programma di ricerca)
- che (riferimento al provvedimento del Direttore del Dip./Centro che approva gli atti della
selezione e individua il vincitore)
Ciò premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1 - Consenso delle parti
L'Università degli Studi di Padova - Dipartimento/Centro di ……….. assume con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato il/la Dott. ……… in qualità di collaboratore di ricerca per lo
svolgimento dell'attività connessa al programma di ricerca indicato in premessa, con esclusione
delle attività didattiche.
1. Il/la Dott. …………. accetta l'incarico di collaboratore di ricerca e si impegna a svolgere i
compiti indicati nell'art. 3 del presente contratto.
Art. 2 - Sede di lavoro
1. Il Collaboratore di ricerca svolgerà la propria attività presso la sede del Dipartimento/Centro
di …….. dell'Università o in altra sede individuata dal responsabile del programma di ricerca.
Art. 3 – Compiti
1. Il Collaboratore di ricerca si impegna a svolgere, sotto la direzione del responsabile del
programma di ricerca, le seguenti attività: …(descrivere i compiti affidati - cfr. art. 7 Reg.)
2. Il Collaboratore di ricerca si impegna a presentare un autocertificazione mensile delle ore giornaliere
dedicate al progetto di ricerca sottoscritta dal responsabile del progetto stesso, se previsto dal contratto.
3. Al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, il collaboratore
di ricerca si impegna a consegnare i risultati dell'attività svolta al responsabile del programma
di ricerca.
Art. 4 - Durata del contratto
1. Le parti concordano che il presente contratto decorra dal ……… e termini il ………. .
(Attenzione: solo se il presente contratto ha durata inferiore a tre anni può essere inserito il seguente
comma:2. Il presente contratto potrà essere prorogato con successivo accordo scritto per non più di
una volta, e comunque per un tempo complessivo non superiore ai tre anni, in presenza di
esigenze contingenti e funzionali alla realizzazione del programma di ricerca descritto in
premessa)………(Cfr. Art. 8 Reg.)
Art. 5 - Tempo di impiego, orario di lavoro
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo …….(pieno/definito).
2. La prestazione lavorativa disciplinata dal presente contratto si articola in n. …….. ore,
distribuite su di un arco di n. …. giorni per settimana, salvo diversa distribuzione disposta dal
responsabile del programma di ricerca e motivata da esigenze funzionali alla realizzazione del
programma stesso.
Art. 6 - Riposo settimanale e ferie
1. Il collaboratore di ricerca ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di norma in
coincidenza con la domenica.
2. Il collaboratore di ricerca ha diritto altresì ad usufruire di un periodo di ferie retribuito
secondo le modalità indicate dall'art. 4 del D.P.R. 23.08.1988, n. 395, in proporzione alla
durata della prestazione lavorativa. La mancata fruizione del periodo di ferie non dà luogo alla
corresponsione di compensi sostitutivi, salvo che all'atto della risoluzione del rapporto di
lavoro queste non siano state godute per esigenze connesse alla realizzazione del programma
di ricerca.
Art. 7 - Assenze per malattia, maternità e infortunio
1. In caso di assenza per malattia, maternità e infortunio al collaboratore di ricerca assunto in
base al presente contratto si applicano le disposizioni vigenti per i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato.
Art. 8 - Trattamento economico
1. Il trattamento retributivo del collaboratore di ricerca è fissato in complessive Euro
…………………….. al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposto in n. …. mensilità;
alla conclusione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla
legislazione vigente
2. Al collaboratore di ricerca sono rimborsate le spese documentate di missioni o trasferta
autorizzate dal responsabile del programma di ricerca, secondo le tabelle previste per il
personale universitario.
Art. 9 - Trattamento previdenziale ed assistenziale
1. Al collaboratore di ricerca si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto
dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Art. 10 - Estinzione del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto si estingue alla scadenza dei termini di cui
al precedente articolo 4.
2. Il rapporto di lavoro si estingue altresì a seguito di recesso per giusta causa esercitato da una
delle parti ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, il preavviso deve essere espresso entro tre mesi.
3. L'Università si riserva inoltre la facoltà di recedere dal presente contratto nell'ipotesi in cui
accerti, a seguito di dettagliata relazione da parte del responsabile del programma di ricerca,
un rendimento insufficiente del collaboratore di ricerca nello svolgimento dell'attività oggetto
del presente contratto.
4. Il contratto si intende, infine, risolto di diritto qualora l'Università accerti che il collaboratore
di ricerca nello svolgimento della propria attività non abbia adempiuto agli obblighi di cui al
precedente articolo 3
Art. 11 (indicare le clausole specifiche relative alla materia dei diritti brevettuali;bisogna cioè
stabilire, nel rispetto della normativa in vigore e delle eventuali condizioni contrattuali tra l’ente
erogatore e beneficiario, in che modo si vuole disciplinare l’utilizzo di tali diritti.)
Art. 12 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto
disposto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato.
Art. 13 – Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del collaboratore di
ricerca.
Art. 14 - Sottoscrizione e lingua dell'accordo
1. Il presente contratto è firmato dalle parti contraenti in numero ……… esemplari in lingua
italiana e solo la versione in questa lingua fa fede.
Padova, …………………
Il Responsabile della Ricerca
(…………….)
Il Direttore del Dipartimento/Centro Il Collaboratore di ricerca
(Prof. ………….) (Dott. ……..)
8
Le parti dichiarano di aver letto e specificamente approvato, anche ai sensi dell'art. 1341 C.C., la
disposizione di cui all'art. 10 del presente contratto.
Il Direttore del Dipartimento/Centro Il Collaboratore di ricerca
(Prof. ………….) (Dott. ……..)
9
DIPARTIMENTO…….
……….. Padova 049/827……. - 827……
AVVISO DI SELEZIONE – numero…..
PER LA STIPULA DI N. ….. CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO,
di
anni/mesi…….,
LIVELLO……..,
PER
ATTIVITA’
COLLABORAZIONE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA, NELL’AREA
SCIENTIFICA……..- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI………………….
Vista la legge 9.5.1989, n. 168
Visto il D.Lgs. 6.9.2001 n. 368
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Padova
Vista la Ministeriale 17.3.1997, prot. ACG/4.1 (7-A) 678/97
Vista la Ministeriale 12.3.1998, prot. n. 527
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Padova per l’assunzione di collaboratori di
ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca
Vista la copertura finanziaria…………
DI
L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento/Centro di………… intende procedere alla
selezione, mediante procedura di valutazione comparativa, per la stipula di n. … contratti di
lavoro subordinato, a tempo determinato di anni/mesi……a tempo …….(pieno/definito), per attività di
collaborazione nell’ambito del programma di ricerca ………(specificare anche
eventuali condizioni previste dal programma di ricerca) , nell’area scientifica…………
Il trattamento retributivo, comprensivo della 13^ mensilità, è corrisposto in
n…………….mensilità; alla conclusione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto il trattamento
previsto dalla legislazione vigente.
Art. 1 - Ammissione
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
1. Requisiti indicati nella delibera del consiglio di dipartimento.
2. Se cittadino italiano: godimento dei diritti politici; ovvero, se cittadino non italiano,
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
3. Idoneità fisica all'impiego;
4. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari (solo per cittadini italiani);
5. (specificare l'eventuale lingua straniera di cui si richiede la conoscenza)
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Art. 2 – Contenuto delle domande
I candidati, nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilità il cognome e il nome; la cittadinanza; la data e il luogo di nascita; la
residenza; l’eventuale recapito telefonico, fax, e-mail; le eventuali condanne penali riportate e i
procedimenti penali eventualmente pendenti; il godimento dei diritti politici; la posizione riguardo
agli obblighi militari; la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti elencati al punto 1) del
precedente articolo e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I candidati stranieri
dovranno, altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.
Art. 3 – Allegati alle domande
La domanda deve essere corredata da:
- qualsiasi titolo e pubblicazione ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, purchè
attinente all’area scientifica sopra indicata
- il curriculum della propria attività scientifica;
- un elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in
Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660 che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di
ogni suo stampato o pubblicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica e
di un esemplare alla Procura della Repubblica. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da
idonea documentazione, unita alla pubblicazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da
autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000.
A. Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice. I documenti, i titoli e le
pubblicazioni possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o in copia semplice
accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente stesso ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. (allegato “A”).
B. I cittadini italiani e della Comunità Europea possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione per comprovare: titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.
(allegato “A”).
C. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rendere le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
D. Al di fuori dei casi previsti al punto C del presente articolo, i cittadini extracomunitari autorizzati a
soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
E. Al di fuori dei casi di cui ai punti C e D del presente articolo gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all'originale.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda, corredata dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere consegnata al
Dipartimento/Centro ………, via………………………Padova, dal lunedì al venerdì dalle ore …..
alle ore …., ovvero inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
ovvero tramite fax, al numero 049…... Il modulo della domanda è disponibile in via telematica al
sito: http://www……….
Le domande dovranno essere presentate o spedite al predetto indirizzo entro e non oltre il termine
perentorio del ……………….
La data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Art. 5 – Prove d’esame
- Prove d’esame: la selezione avviene mediante valutazione dei titoli (eventualmente integrata
da un colloquio e/o da una prova di contenuto teorico/pratico sulle conoscenze tecniche
richieste dal presente avviso).
Del calendario delle prove viene data comunicazione scritta a ciascun candidato.
Padova,
Il Direttore del Dipartimento
ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 46, D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 445/2000
Il
sottoscritto________________________________________________________________codice
fiscale __________________ nato a ___________________________________ prov. _________il
___________________sesso____________ residente in via _________________________ C.A.P.
___________città _______________________________ prov. _____ telefono ________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
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Data_______________
FIRMA
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Allega fotocopia documento di riconoscimento se la dichiarazione non viene resa in presenza del dipendente addetto.