C O M U N E D I F O S D I N O V O
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COMUNE DI FOSDINOVO PROVINCIA DI MASSA CARRARA Deliberazione del Consiglio Comunale N. 56/13 Data 30.6.2014 Oggetto: Convenzione per il servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Fosdinovo, Casola in Lunigiana e Villafranca in Lunigiana. Proroga. L’anno ……duemilaquattordici...il giorno trenta . del mese di giugno alle ore 18,00…, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti BIANCHI Camilla X BRIZZI Antonio X ARFANOTI Orazio X ALPINI Giorgio X BORIASSI Mirco X DAZZI Guido X BARATTA Irene X MODENA Alessandra X DICASALE Leonardo X BEGGI Donatella X EMILI Simone X GREGORINI Fabrizio X CORRERINI Sauro X Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 13 Assenti Assenti n.--- - Risulta, altresì, presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il signore: Poli Angelo; -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: -Presiede il dr. Simone Emili, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; -Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. -La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori :Gregorini-Arfanotti-Dazzi -Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la propria deliberazione n. 17 del 27.02.2014 avente come oggetto “Accettazione adesione del Comune di Villafranca in Lunigiana al servizio di segreteria convenzionato dei Comuni di Fosdinovo e Casola in Lunigiana”, con la quale veniva anche approvato lo schema di convenzione disciplinante il servizio di cui si tratta, articolato presso i tre Comuni; Dato atto che la convenzione approvata fissava all’art.9 la durata della suddetta , individuando come termine una data ravvicinata e precisamente la data del 31.8.2014, in quanto presso due dei tre Comuni membri della convenzione di segreteria si sarebbero effettuate a brevissima scadenza le elezioni amministrative e si riteneva di lasciare ampia scelta decisionale ai futuri amministratori; Ritenuto di confermare l’attuale gestione associata in convenzione del servizio di segreteria, anche in considerazione di una maggiore economicità complessiva del servizio e quindi di prorogare la data di scadenza della suddetta convenzione; Visto il decreto lgs n. 267/2000 e sue mm. e ii., Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma , del D. Lgs. n. 267/2000 e sue mm. e ii; Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti , espressi per alzata di mano, DELIBERA - Di prorogare al 31.12.2016 la data di scadenza della convenzione relativa alla gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Fosdinovo, Casola in Lunigiana e Villafranca in Lunigiana , sottoscritta in data 19.06.2014. Inoltre, in relazione all’urgenza che il presente atto riveste, con voti favorevoli 13 su 13 Consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 . COMUNE DI FOSDINOVO (Provincia di Massa Carrara) Convenzione tra i Comuni di Fosdinovo, Casola in Lunigiana e Villafranca in Lunigiana per la gestione associata dell' Ufficio di Segreteria Comunale. II Comune di Fosdinovo, con sede in Fosdinovo, via Roma n° 4, qui rappresentato dal sig. Dadà Massimo, nato a Carrara il 4.06.1976, Sindaco pro - tempore del Comune di Fosdinovo, il quale dichiara di agire, in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (codice fiscale del Comune: 00087610457). E il Comune di Casola in Lunigiana , con sede in Casola in Lunigiana, via Casola n°32/a , qui rappresentato dal sig. Ballerini Riccardo, nato a Fivizzano il 04/02/1961, nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del Comune di Casola in Lunigiana, il quale dichiara di agire, in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (codice fiscale del Comune: 00141290452). E Il Comune di Villafranca in Lunigiana, con sede in Villafranca in Lunigiana, Via XXXX, n. XX, qui rappresentato dal sig. Cerutti Pietro, nato a XXXX il XXX., nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Villafranca in Lunigiana, il quale dichiara di agire, in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (codice fiscale del Comune: XXXXX). PREMESSO Che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Fosdinovo n.xxx in data xxx e del Consiglio Comunale di Casola in Lunigiana n° xxx in data xxx , e del Consiglio Comunale del Comune di Villafranca in Lunigiana n. xxx in data xxx, esecutive ai sensi di legge, che si allegano alla presente convenzione e distinte rispettivamente con lettera A, lettera B, e con lettera C, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997,n 465 Convengono e stipulano quanto segue. ART. .l OGGETTO DELLA CONVENZIONE Tra i Comuni di Fosdinovo, Casola in Lunigiana e Villafranca in Lunigiana è stipulata una convenzione per la gestione dell'Ufficio Segreteria, ai sensi e per gli effetti della disciplina normativa di cui al D.P.R. 465/97, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché delle determinazioni assunte dalla Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana. ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE Il Comune di Fosdinovo assume la veste di capo convenzione con conseguente attribuzione degli adempimenti connessi all’esecuzione della presente convenzione. ART. 3 MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO II servizio è svolto dal Segretario Comunale in modo tale che l'orario di lavoro sia suddiviso tra i comuni aderenti alla convenzione orientativamente come segue, con previsione articolata su quattro settimane mensili : per n° 09 ( nove) giorni lavorativi presso il comune di Fosdinovo; per n° 08 (otto) giorni lavorativi presso il Comune di Villafranca in Lunigiana; per n° 07 (sette) giorni lavorativi presso il Comune di Casola in Lunigiana; salvo che, per particolari ed impreviste esigenze di servizio, previo accordo tra i Sindaci ,si renda necessario provvedere ad una diversa ripartizione. I Sindaci dei Comuni di Fosdinovo , Casola in Lunigiana e Villafranca in Lunigiana ed il Segretario Comunale concordano i giorni nei quali il medesimo dovrà prestare servizio in ciascun Comune. Ciascun Comune dovrà provvedere alla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. ART.4 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI II Comune di Fosdinovo svolge funzioni esecutive relative alla gestione contabile ed amministrativa della convenzione. La retribuzione dovuta al Segretario Comunale titolare, i pagamenti dei contributi ad Enti assistenziali e previdenziali sono gestiti dal Comune di Fosdinovo. Le spese relative alla convezione sono ripartite a carico dei singoli Enti convenzionati come segue: 37,5 % al Comune di Fosdinovo 29,2 % al Comune di Casola in Lunigiana 33,3 % al Comune di Villafranca in Lunigiana. Rimangono totalmente a carico di ciascun Comune e da questi sono liquidati direttamente al Segretario Comunale, i diritti di rogito. Le spese di viaggio saranno liquidate strettamente a termini di legge. ART.5 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE La competenza della nomina e la revoca del Segretario titolare della segreteria convenzionata è attribuita al Sindaco del Comune di Fosdinovo quale Comune capofila, previo parere vincolante del Sindaco di Casola in Lunigiana e del Sindaco di Villafranca in Lunigiana. Compete altresì al Sindaco di Fosdinovo l’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti relativi al rapporto di lavoro del Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata. ART.6 OBBLIGHI E GARANZIE II pagamento delle spese di cui agli artt. 4 e 7 sarà effettuato dal Comune di Fosdinovo in rate mensili posticipate. II Comune di Fosdinovo dovrà provvedere alla elaborazione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al rendiconto di tutte le spese sostenute. Il rendiconto sarà trasmesso al Comune di Casola in Lunigiana e al comune di Villafranca in Lunigiana che sono tenuti a corrispondere al Comune di Fosdinovo ciascuno la propria quota entro il mese successivo all'approvazione del rendiconto. La mancata approvazione del rendiconto è causa di risoluzione della convenzione. Il Comune di Fosdinovo, il Comune di Casola in Lunigiana e il comune di Villafranca in Lunigiana, a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, iscrivono annualmente nel bilancio di previsione le somme per il finanziamento della spesa. ART. 7 RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA Al segretario titolare della convenzione di segreteria spetta, oltre alla retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro, una retribuzione mensile aggiuntiva e ogni altra indennità prevista per legge. La determinazione dell’entità di detta retribuzione aggiuntiva è determinata dalla legge, dal contratto collettivo di lavoro, nonché dalle determinazioni dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali. ART.8 AUTORIZZAZIONI PER MISSIONI - PERMESSI Le autorizzazioni per missioni e permessi sono rilasciate dal sindaco di ciascun Comune, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 3 della presente convenzione. Le indennità di missione e i rimborsi sono liquidati dal Comune che ha autorizzato la missione. ART. 9 DURATA La presente ha vigenza fino al 31.12.2016. Può essere prorogata con atto di Consiglio Comunale. ART.10 RECESSO I Sindaci dei Comuni di Fosdinovo, Casola in Lunigiana e di Villafranca in Lunigiana possono in qualunque momento recedere dalla presente convenzione, con atto di Consiglio Comunale, comunicando la loro volontà con preavviso di trenta giorni. Il recesso deve essere comunicato negli stessi termini al Segretario Comunale titolare ed all’ Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana. Il recesso di uno dei comuni comporta lo scioglimento della convenzione. IL SINDACO DI FOSDINOVO Massimo Dadà IL SINDACO DI CASOLA IN LUNIGIANA Riccardo Ballerini IL SINDACO DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Cerutti Pietro Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE Fir.to Dr. Simone Emili . fir.to dr.ssa Saveria Genco ________________________________________________________________________________ -Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Dalla residenza Municipale, li 21.7.2014 Il Segretario Comunale Timbro Fir.to dr.ssa Saveria Genco… ________________________________________________________________________________ Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: - è divenuta esecutiva il giorno ………………….., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000); - E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal …21.7.2014….…….. al………………., come prescritto dall’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; Dalla residenza Municipale, li Il Segretario Comunale …………………………