LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE
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LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE
LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE Gianluca Odetto DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE 50% PER RECUPERO EDILIZIO L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 proroga al 31.12.2016 la detrazione “potenziata” per gli interventi di recupero edilizio, con il limite di spesa di 96.000 euro. Data Aliquota Limite di spesa Sino al 25.6.2012 36% 48.000 26.6.2012 – 31.12.2016 50% 96.000 Dall’1.1.2017 36% 48.000 Gli interventi agevolabili sono quelli previsti dall’art. 16-bis del TUIR. Per le misure antisismiche e di messa in sicurezza statica, l’aliquota è pari al 65%. 2 DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE 50% PER ACQUISTO DI MOBILI Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici adibiti ad arredo dell’immobile ristrutturato. Come in passato: - il limite di spesa è pari a 10.000 euro (riferito alla singola unità immobiliare); - la spesa per mobili ed elettrodomestici può essere superiore a quella per la ristrutturazione della casa; - la detrazione si ripartisce in 10 anni; - i pagamenti devono essere “tracciabili” (escluso, però, il pagamento con assegni). 3 DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE 65% PER RISPARMIO ENERGETICO Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (comprese schermature solari). Norma (L. 296/2006) Intervento Importo max. detrazione Art. 1 co. 344 Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per riscaldamento di oltre il 20% 100.000 euro Art. 1 co. 345 Riduzione della trasmittanza termica delle pareti orizzontali o verticali 60.000 euro Art. 1 co. 346 Pannelli solari per acqua calda 60.000 euro Art. 1 co. 347 Impianti di riscaldamento con caldaia a condensazione o pompa di calore 30.000 euro 4 DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA (NOVITÀ) Nuova detrazione del 65% delle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per dispositivi che consentono il controllo da remoto degli impianti: - di riscaldamento; - di produzione di acqua calda; - di climatizzazione. In pratica, dispositivi che mostrano attraverso canali multimediali i consumi e le condizioni di funzionamento degli impianti e ne consentono da remoto l’accensione o lo spegnimento. 5 DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI ACQUISTO MOBILI GIOVANI COPPIE (NOVITÀ) L’art. 1 co. 75 della L. 208/2015 consente alle coppie costituite da coniugi o conviventi more uxorio: - che hanno costituito un nucleo familiare da almeno 3 anni; - con almeno uno dei componenti che non supera 35 anni; - che hanno acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di beneficiare di una detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili e degli arredi per l’unità acquistata (beneficio non cumulabile con il “bonus mobili”). Il limite di spesa è di 16.000 euro e la detrazione si ripartisce in 10 anni. 6 DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE IVA PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI L’art. 1 co. 56 della L. 208/2015 istituisce una nuova detrazione per l’acquisto di abitazioni a destinazione residenziale: - cedute dalle imprese costruttrici; - acquistate con rogito stipulato dall’1.1.2016 al 31.12.2016; - di classe energetica A o B. Il beneficio è esteso all’acquisto delle seconde case. La detrazione è pari al 50% dell’IVA (ripartita in 10 anni). 7 DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI CREDITO D’IMPOSTA PER LA SICUREZZA L’art. 1 co. 982 della L. 208/2015 istituisce un credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza e dirette alla prevenzione di attività criminali. Beneficio riservato alle persone fisiche non imprenditori. Disciplina rimessa ad apposite disposizioni attuative. 8 LEASING ABITATIVO CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO L’art. 1 co. 76 – 83 della L. 208/2015 disciplina il nuovo contratto di leasing per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (con opzione di riscatto). Questione Risoluzione per inadempimento Disciplina La società di leasing è tenuta a dare all’utilizzatore il ricavato della vendita, dedotte le rate ancora da pagare Sospensione dei Solo una volta, e per un massimo di 12 mesi, a pagamenti specifiche condizioni Detrazione del 19% per oneri Limite annuo di 8.000 euro, e di 20.000 euro per il prezzo di riscatto (la metà se il beneficiario ha più di 35 anni). Limite di reddito di 55.000 euro. 9 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Estensione delle agevolazioni nel caso in cui l’acquirente risulti, al momento dell’acquisto della nuova abitazione, titolare di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. Risolto il problema dei cambi casa, che scontavano l’imposta di registro del 9%. 10 PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Ennesima proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti dai soggetti IRPEF all’1.1.2016. Importante novità: l’imposta sostitutiva è prevista nella misura dell’8% sia per le partecipazioni qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate. Termine per l’asseverazione della perizia e per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva fissato al 30.6.2016. 11 PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI CESSIONE DEL TERRENO A VALORI INFERIORI Il valore di perizia costituisce valore minimo ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Come chiarito dalla circ. 1/2013 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile indicare in atto sia il prezzo, sia il valore di perizia, assumendo il secondo quale base imponibile per le imposte indirette. L’alternativa è la perizia al ribasso. 12 REGIME FORFETTARIO NUOVO REGIME AGEVOLATO PER AUTONOMI La tabella riepiloga le differenze rispetto al regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014. Requisito “Vecchio” forfettario “Nuovo” forfettario da 15.000 euro a 40.000 euro da 25.000 euro a 50.000 euro Spese lavoro dipendente e assimilati massimo 5.000 euro massimo 5.000 euro Beni strumentali massimo 20.000 euro massimo 20.000 euro Ricavi e compensi Redditi di lavoro dipendente e assimilati inferiori a quelli d’immassimo 30.000 euro presa o lavoro auto(verifica esclusa se il nomo (verifica esclusa rapporto è cessato) se il rapporto è cessato) 13 REGIME FORFETTARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA Sul reddito, determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività stabilito per legge, è dovuta un’imposta sostitutiva del 15%. L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività (beneficio esteso anche ai "vecchi" forfettari sino al 2019). Condizioni: - il mancato esercizio di un'altra attività d'impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti; - non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività svolte in forma di lavoro dipendente o autonomo. 14 REGIME FORFETTARIO REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO Prevista una riduzione del 35% sui contributi dovuti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Lo sconto dovrebbe riguardare sia i contributi minimi, sia quelli versati sull'eccedenza. 15 REGIME FORFETTARIO REGIMI APPLICABILI NEL 2016 La tabella evidenzia i regimi agevolati applicabili, nella loro evoluzione. 2014 2015 2016 Regime ordinario Regime ordinario Regime ordinario - Regime forfettario Regime forfettario Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile - Regime delle nuove iniziative produttive - - Ex minimi - - 16