Comunicazione n. 371 Oggetto: chiarimenti
Transcript
Comunicazione n. 371 Oggetto: chiarimenti
Prot. n°2884/p/cv Roma, 24 novembre 2008 A tutte le Casse Edili e p. c. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Comunicazione n. 371 Oggetto: chiarimenti gestione BNI In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti alla scrivente in merito alle procedure operative per la gestione della BNI, si precisa quanto segue. 1. La Cassa Edile è tenuta ad informare le imprese rapidamente – e comunque prima della segnalazione alla BNI- in merito alle irregolarità riscontrate. L’obbligatorietà di tale informazione risulta evidente, in particolare, nei casi di irregolarità non derivanti da omissioni contributive. La Cassa Edile assegnerà all’impresa un termine di 7 giorni (compatibile comunque con una segnalazione alla BNI nei tempi stabiliti), entro il quale l’impresa stessa potrà far pervenire proprie osservazioni. Soltanto trascorso inutilmente tale termine, la segnalazione d’irregolarità verrà inviata dalla Cassa Edile alla BNI. 2. Si ribadisce che, nei casi di sola omissione della presentazione della denuncia (quindi con versamento contributivo nei termini), qualora questa venga trasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza o , comunque, alla contestazione da parte della Cassa Edile, non si procederà all’invio della segnalazione di irregolarità dell’impresa alla BNI. Qualora, invece, la denuncia non venga presentata nei termini suddetti, la Cassa Edile provvederà ad inviare la segnalazione d’irregolarità grave alla BNI poiché in assenza della denuncia non è possibile controllare la regolarità del versamento effettuato dall’impresa né tantomeno procedere alla ripartizione degli accantonamenti spettanti a ciascun dipendente. La segnalazione di irregolarità permarrà sulla BNI fino alla data di effettiva presentazione della denuncia da parte dell’impresa. 3. Si sottolinea l’obbligo, per ciascuna Cassa Edile, di trasmettere alla BNI la segnalazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’impresa nello stesso giorno in cui la Cassa stessa ne è venuta a conoscenza. Quanto sopra vale anche nei casi in Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: [email protected] cui la segnalazione di irregolarità alla BNI sia stata precedentemente effettuata dalla sola Cassa Edile che deve procedere all’invio della regolarizzazione, poiché la tardiva trasmissione potrebbe comunque causare l’emissione di DURC negativi da parte di altre Casse Edili (si richiama, in proposito, la Comunicazione CNCE n. 368) . 4. Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal 1° agosto u.s. nello Sportello Unico previdenziale per la gestione del DURC, la mancata consultazione della BNI o l’infedele segnalazione dell’esito di detta consultazione, comporta l’effettuazione di una falsa dichiarazione da parte del responsabile del procedimento di verifica della regolarità contributiva dell’impresa da parte della Cassa Edile. Le Casse Edili sono quindi tenute ad assumere ogni iniziativa affinché le procedure organizzative ed informatiche dell’ente non consentano tale tipologia d’errore e ad informare, in ogni caso, il personale addetto alla gestione del DURC in merito alle responsabilità connesse ad un’erronea consultazione della BNI. ***** Con l’occasione ed in relazione ai quesiti formulati da talune Casse Edili, si precisa che il preavviso di 15 giorni relativo all’emissione di un DURC irregolare (previsto dal noto decreto ministeriale del 24 ottobre 2007) deve essere dato all’impresa sia nel caso di inadempimento contributivo parziale o totale sia nel caso in cui l’impresa stessa non risulti iscritta alla Cassa Edile. Cordiali saluti Il Vicepresidente Il Presidente Mauro Macchiesi Armido Frezza Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: [email protected]