Comunicazione n. 371 Oggetto: chiarimenti

Transcript

Comunicazione n. 371 Oggetto: chiarimenti
Prot. n°2884/p/cv
Roma, 24 novembre 2008
A tutte le Casse Edili
e p. c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Comunicazione n. 371
Oggetto: chiarimenti gestione BNI
In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti alla scrivente in merito alle procedure
operative per la gestione della BNI, si precisa quanto segue.
1. La Cassa Edile è tenuta ad informare le imprese rapidamente – e comunque
prima della segnalazione alla BNI- in merito alle irregolarità riscontrate.
L’obbligatorietà di tale informazione risulta evidente, in particolare, nei casi di
irregolarità non derivanti da omissioni contributive.
La Cassa Edile assegnerà all’impresa un termine di 7 giorni (compatibile
comunque con una segnalazione alla BNI nei tempi stabiliti), entro il quale
l’impresa stessa potrà far pervenire proprie osservazioni.
Soltanto trascorso inutilmente tale termine, la segnalazione d’irregolarità verrà
inviata dalla Cassa Edile alla BNI.
2. Si ribadisce che, nei casi di sola omissione della presentazione della denuncia
(quindi con versamento contributivo nei termini), qualora questa venga
trasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza o , comunque, alla contestazione
da parte della Cassa Edile, non si procederà all’invio della segnalazione di
irregolarità dell’impresa alla BNI. Qualora, invece, la denuncia non venga
presentata nei termini suddetti, la Cassa Edile provvederà ad inviare la
segnalazione d’irregolarità grave alla BNI poiché in assenza della denuncia non
è possibile controllare la regolarità del versamento effettuato dall’impresa né
tantomeno procedere alla ripartizione degli accantonamenti spettanti a ciascun
dipendente. La segnalazione di irregolarità permarrà sulla BNI fino alla data di
effettiva presentazione della denuncia da parte dell’impresa.
3. Si sottolinea l’obbligo, per ciascuna Cassa Edile, di trasmettere alla BNI la
segnalazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’impresa nello stesso giorno in
cui la Cassa stessa ne è venuta a conoscenza. Quanto sopra vale anche nei casi in
Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: [email protected]
cui la segnalazione di irregolarità alla BNI sia stata precedentemente effettuata
dalla sola Cassa Edile che deve procedere all’invio della regolarizzazione,
poiché la tardiva trasmissione potrebbe comunque causare l’emissione di DURC
negativi da parte di altre Casse Edili (si richiama, in proposito, la
Comunicazione CNCE n. 368) .
4. Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal 1° agosto u.s. nello
Sportello Unico previdenziale per la gestione del DURC, la mancata
consultazione della BNI o l’infedele segnalazione dell’esito di detta
consultazione, comporta l’effettuazione di una falsa dichiarazione da parte del
responsabile
del procedimento di verifica della regolarità contributiva
dell’impresa da parte della Cassa Edile.
Le Casse Edili sono quindi tenute ad assumere ogni iniziativa affinché le
procedure organizzative ed informatiche dell’ente non consentano tale tipologia
d’errore e ad informare, in ogni caso, il personale addetto alla gestione del
DURC in merito alle responsabilità connesse ad un’erronea consultazione della
BNI.
*****
Con l’occasione ed in relazione ai quesiti formulati da talune Casse Edili, si
precisa che il preavviso di 15 giorni relativo all’emissione di un DURC irregolare
(previsto dal noto decreto ministeriale del 24 ottobre 2007) deve essere dato
all’impresa sia nel caso di inadempimento contributivo parziale o totale sia nel caso
in cui l’impresa stessa non risulti iscritta alla Cassa Edile.
Cordiali saluti
Il Vicepresidente
Il Presidente
Mauro Macchiesi
Armido Frezza
Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: [email protected]