per la disciplina dell`istituto del telelavoro per il

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per la disciplina dell`istituto del telelavoro per il
Approvato con deliberazione n. 657 del 29.10.2015
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DEL TELELAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ASL DELLA PROVINCIA DI COMO
ART. 1 – FONTI NORMATIVE
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Legge n. 191 del 16.6.1998 (“Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e
L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica”), con particolare riguardo all’articolo 4 dedicato al
Telelavoro;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 8.3.1999 (“Regolamento recante
disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4,
comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”);
Accordo quadro nazionale del 23.2.2000 sul Telelavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 4, comma 3,
della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Art. 36 CCNL comparto sanità 20.9.2001;
Accordo quadro europeo sul telelavoro del 16.7.2002;
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221,
(“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), con riferimento all'articolo 9
commi 7 e 9;
Legge n. 124 del 7.8.2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”), con particolare riguardo all’art. 14 riguardante la
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa del telelavoro effettuato a domicilio dal personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno e a tempo parziale),
in attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Sono escluse le attività che comportano l’erogazione di attività che richiedono
l’effettiva presenza del dipendente presso le sedi di lavoro della struttura di
appartenenza o lo svolgimento di assistenza diretta nei confronti degli utenti.
3. L’Azienda, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, adotta misure organizzative
volte a consentire l’attuazione del telelavoro al fine di tutelare le cure parentali,
nonché di attuare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa.
Nello specifico possono avvalersi della suddetta modalità di lavoro i dipendenti
che si trovino in una condizione delle seguenti condizioni, ferme le preclusioni
indicate al punto 2:
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- disabilità fisica, permanente o temporanea certificata da una struttura pubblica
o privata accreditata, che comporti disagio nel raggiungimento del luogo di
lavoro;
- patologia connotata da particolare gravità debitamente certificata, che
consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa presso il domicilio;
- necessità di prestare cure o assistenza a familiari conviventi.
4. Nell’ambito dei progetti di telelavoro, ove i lavoratori disponibili ad aderire a tale
modalità lavorativa siano superiori al numero di posizioni, saranno utilizzati i
seguenti criteri di scelta:
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stato di invalidità personale in misura superiore al 45% e tale da rendere
disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
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presenza nel nucleo famigliare di almeno due figli minori di età inferiore a otto
anni;
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presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap o affetti da
fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica;
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maggiore tempo di percorrenza e/o a disagiate possibilità di collegamento
dall’abitazione alla sede di lavoro.
5. Il dipendente che usufruisce del telelavoro non può essere oggetto di
discriminazione nell’applicazione degli istituti contrattuali.
ART. 3 – FINALITÀ
1. Il telelavoro consiste in una diversa modalità di prestazione di lavoro che viene
prestata al domicilio del dipendente o in un luogo ritenuto idoneo collocato al di
fuori della sede di lavoro e presuppone il collegamento telematico con l’Azienda
e l’idoneità del luogo di svolgimento del lavoro con le disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche.
2. Il ricorso al suddetto istituto risponde alle seguenti finalità:
- assicurare al dipendente, con particolare riguardo alle categorie più deboli,
una diversa modalità di prestazione del lavoro idonea a salvaguardare il sistema
di relazioni personali in termini di partecipazione al contesto lavorativo,
formazione e crescita professionale;
- promuovere una mobilità sostenibile, riducendo degli spostamenti casa-lavorocasa, nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico
in termini di volumi e di percorrenze;
- avviare un processo di ristrutturazione e semplificazione volto a rendere
l’Amministrazione più competitiva ed efficiente.
ART. 4 – AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI TELELAVORO
1. Il dipendente, che si trova nelle condizioni indicate all’art. 2 c. 3,
richiesta scritta al Responsabile della struttura aziendale cui afferisce.
sottopone
2. Il Responsabile ed il Direttore del Dipartimento effettuano una prima valutazione
della richiesta di telelavoro, in particolare per quanto riguarda la telelavorabilità
delle attività che il dipendente già svolge ovvero di altre attività da assegnare,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
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3. La richiesta viene trasmessa ai Sistemi Informatici Aziendali e al Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione per le valutazioni di competenza.
4. Il Responsabile predispone una relazione particolareggiata che evidenzia i
seguenti elementi:
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attività/progetti telelavorabili, tempi e modalità di esecuzione;
risorse in dotazione per lo svolgimento dell’attività telelavorabile;
programmi informatici e ambiti del trattamento dei dati;
misure di sicurezza in materia di trattamento dati personali;
modalità di verifica dell’attività di telelavoro;
analisi dei costi.
5. La richiesta di telelavoro, corredata dalle valutazioni di competenza dei
Responsabili dei Sistemi Informatici Aziendali e del Servizio Prevenzione e Protezione,
è trasmessa al Responsabile della UOC Gestione Risorse Umane per un esame
congiunto con il Comitato Unico di Garanzia ai fini della successiva predisposizione
del provvedimento deliberativo da sottoporre al Direttore Generale;
6. Il telelavoro è autorizzato con deliberazione del Direttore Generale.
7. Il dipendente sottoscrive il contratto di telelavoro.
8. Eventuali mutamenti delle condizioni o situazioni, che hanno determinato
l’attivazione del progetto di telelavoro, dovranno essere tempestivamente
comunicati al Responsabile e alla UOC Gestione Risorse Umane al fine della
eventuale rivalutazione dell’autorizzazione accordata.
ART. 5 - ATTIVITÀ FORMATIVE
1. Il telelavoro deve consentire pari opportunità nello sviluppo di carriera e di
partecipazione ad iniziative formative e di socializzazione.
2. Il dipendente è tenuto a
aggiornamento obbligatorio.
partecipare
alle
iniziative
di
formazione
ed
ART. 6 - ATTIVITÀ TELELAVORABILI
1. L’individuazione delle attività/progetti da realizzarsi in telelavoro viene effettuata
attraverso un’analisi della micro-organizzazione e deve considerare i seguenti
fattori:
occasionalità di confronti diretti con il personale dell’Azienda o di
partecipazione a riunioni;
disponibilità ad utilizzare programmi informatici;
limitata necessità di accesso a documentazione o dati presenti in Azienda;
minima necessità di spostamenti di atti o documentazione dalla sede lavoro al
domicilio del dipendente.
ART. 7 - POSTAZIONE DI LAVORO
1. La postazione di lavoro - conforme con le normative vigenti in materia di
ambiente, sicurezza e salute - è costituita da un personal computer, di norma
portatile, completo di software, con possibilità di stampa in remoto, fornito in
comodato d’uso sino alla durata del progetto di telelavoro.
Al lavoratore è assicurata una formazione adeguata affinché la prestazione di
lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza.
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Effettuate le verifiche di conformità dell’ambiente di lavoro il dipendente
s’impegna con specifica dichiarazione a non modificare la postazione di lavoro.
2. E’ indispensabile disporre di una connessione internet a banda larga.
3. L’installazione della strumentazione e i collegamenti informatici sono effettuati dal
personale dell’Azienda.
4. Il telelavoratore ha cura di tutti i beni avuti in dotazione e adotta le cautele
necessarie per impedirne il loro deterioramento, la perdita o la sottrazione degli
stessi. A tal fine:
- non consente a terzi l’utilizzo degli strumenti informatici;
- non sostituisce, anche solo in parte, l’hardware e il software;
- non utilizza collegamenti alternativi o complementari.
5. Ove si verifichino guasti o malfunzionamenti degli strumenti in dotazione. software,
hardware o linea telefonica, non risolvibili nell’arco della giornata, il dipendente è
tenuto a rientrare in sede sino alla risoluzione del problema, ovvero a concordare
con la UOC Gestione Risorse Umane la fruizione di ferie o altra tipologia di assenze
giustificate.
ART. 8- ORARIO DI LAVORO E REPERIBILITÀ
1. Il dipendente distribuisce autonomamente l’attività di telelavoro nell’arco della
giornata, ferma restando la medesima quantità oraria globale prevista per il
personale che presta la sua attività nella sede.
2. Il dipendente ha l’obbligo di segnalare la propria presenza in servizio attraverso
l’inserimento per via telematica delle timbrature attestanti l’inizio e la fine dell’orario
giornaliero di telelavoro nella specifica sezione della rilevazione presenze nel sito
intranet aziendale. In caso di malfunzionamento della rete intranet dovrà dare
preventiva comunicazione via mail.
3. Per ciascuna attività/progetto sono concordati con il Responsabile date e orari, di
norma individuati in due periodi di un’ora ciascuno, in cui il dipendente si renderà
reperibile. Nel caso di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale
orizzontale la fascia di reperibilità è unica e corrisponde alla durata di un’ora.
4. Non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, senza
la preventiva autorizzazione del Responsabile.
5. Sono previsti rientri nella sede di lavoro, secondo quanto stabilito nel contratto
individuale di telelavoro.
ART.9 - RISERVATEZZA DEI DATI
1. Il telelavoratore è tenuto al rispetto della riservatezza di tutte le informazioni di cui
venga in possesso per il lavoro assegnatogli e, in nessun caso, può trattare dati
che non rientrino nell’ambito del trattamento.
2. Il telelavoratore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa
e dalle disposizioni aziendali, volte ad evitare trattamenti non consentiti ed accessi
non autorizzati da parte di soggetti non legittimati, la perdita o la distruzione dei
dati.
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3. Egli si attiene scrupolosamente alle disposizioni aziendali contenute nei regolamenti
aziendali e codici di comportamento in materia di utilizzo della rete aziendale e dei
personal computer, della posta elettronica.
ART. 10- RETRIBUZIONE E RIMBORSI SPESE
1. Il trattamento economico retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla
contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata che si applica ai
lavoratori del comparto.
2. Al dipendente spetta il buono pasto alle stesse condizioni vigenti per il personale
dipendente.
3. L’Amministrazione provvede al rimborso delle spese connesse ai consumi
energetici, in misura predeterminata dalla struttura Attività Tecnico-Patrimoniali, per
ogni giorno in cui sia resa la prestazione di telelavoro.
ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. Analogamente degli altri dipendenti il telelavoratore è coperto dall’assicurazione
INAIL cui dovrà essere comunicata a cura della UOC Gestione Risorse Umane
l’attivazione del telelavoro.
ART. 12 - DURATA DEL TELELAVORO E REVOCA
1. Ciascun progetto di telelavoro domiciliare è assegnato, in via sperimentale e a
tempo determinato, per una durata non superiore a 12 mesi.
2. Il rinnovo è subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e al
permanere delle esigenze di servizio. A tal fine entro 30 giorni dalla scadenza del
periodo di telelavoro domiciliare il telelavoratore potrà presentare richiesta di
prosecuzione. In caso contrario, al termine del periodo di telelavoro previsto dal
progetto, il dipendente sarà tenuto a rientrare temporaneamente nella sede di
lavoro originaria.
3. Per motivate esigenze organizzative e gestionali potrà essere richiesta la
sospensione del regime di telelavoro e la riassegnazione del dipendente alla sede
di lavoro originaria.
4. La riassegnazione alla sede originaria, deve avvenire con modalità e tempi
compatibili con le esigenze del telelavoratore.
5. Il dipendente può presentare richiesta motivata di reintegro nella sede di lavoro
originaria non prima che siano trascorsi sei mesi dall’avvio del progetto.
ART. 13 - VERIFICHE DELLA PRESTAZIONE
1. Il telelavoratore è tenuto a rendicontare periodicamente al proprio Responsabile
l’attività svolta, in relazione alle modalità e ai tempi concordati.
2. La verifica della qualità e della quantità del lavoro svolto compete al Responsabile,
che è tenuto a informare la UOC Gestione Risorse Umane nel caso riscontrasse
inadempienze o altre problematiche.
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ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa
riferimento alle leggi vigenti e all’accordo quadro sul telelavoro stipulato il
23.2.2000.
2. Per gli aspetti economici e giuridici del rapporto di lavoro al telelavoratore si
applica la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del
comparto.
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