RESPONSABILITÀ MEDICA

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RESPONSABILITÀ MEDICA
RESPONSABILITÀ
MEDICA
Guida alle novità della LEGGE GELLI
LEGGE GELLI, I PERCHÉ
DI UNA RIFORMA
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge: “Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie” Disegno di Legge n° 2224 (la cosiddetta
“Legge Gelli”, dal nome del suo relatore). Il provvedimento che riforma la responsabilità
professionale dei medici ha risvolti sia in ambito civile che penale. Lo scopo di questo testo è
quello di riportare in equilibrio il rapporto tra chi esercita la professione sanitaria e i pazienti, negli
ultimi anni fortemente sbilanciato a favore di questi ultimi. Una situazione che ha determinato
un aumento vertiginoso del numero di contenziosi per malpractice, che ha sua volta è causa
di una vera e propria impennata dei prezzi delle polizze assicurative e dell’aumento del ricorso
alla cosiddetta medicina difensiva. Adesso che ha ottenuto il via libera definitivo, la Legge Gelli
apporterà molte novità alla tua vita lavorativa. Vediamo quali.
ECCO COME CAMBIA
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEI CAMICI BIANCHI
In sede penale, l’operatore sanitario risponde per morte e lesioni cagionate al paziente
soltanto in caso di colpa grave, salvo che il professionista abbia rispettato le buone
pratiche clinico-assistenziali e/o le raccomandazioni previste dalle linee guida emanate
con successivo decreto del Ministero della Salute; in sede civile, invece, tutti coloro che
a qualsiasi titolo operino presso una struttura sanitaria rispondono solo ai sensi dell’art.
2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), mentre la struttura (privata o pubblica) e gli
operatori sanitari liberi professionisti rispondono per responsabilità contrattuale; viene
ristabilito il principio che debba essere il paziente a dimostrare di aver subito un danno.
Vengono inoltre istituiti il Difensore Civico (che esercita la funzione di garante per il diritto
alla salute) e l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza in sanità (un elaboratore centrale di
tutte le informazioni riguardanti la “medical malpratice”) che monitora anche la formazione
e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
ATTENTI
ALL’ASSICURAZIONE…
La Legge Gelli impone alle strutture sanitarie pubbliche o private l’obbligo di assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi e verso tutti gli operatori sanitari che collaborano
a qualsiasi titolo al loro interno. Confermato l’obbligo per i liberi professionisti, viene
inoltre imposto agli operatori sanitari che operano a qualsiasi titolo presso le strutture
sanitarie pubbliche o private l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza di assicurazione
per colpa grave. Viene edulcorata l’estensione della garanzia assicurativa (c.d. clausola
“Claims made”) con l’imposizione di un periodo di efficacia temporale retroattiva ed
ultrattiva decennale. La legge prevede anche due articoli che riguardano direttamente ed
indirettamente l’assicurazione a vantaggio del danneggiato: la possibilità dell’azione diretta
nei confronti della compagnia di assicurazione, così come opera oggi la responsabilità auto;
l’obbligo del ricorso e della relativa partecipazione alla procedura di Consulenza Tecnica
Preventiva rendendo alternativa la procedura di mediazione dimostratasi nei fatti poco
efficace. In un panorama così mutato per i medici diventa, dunque, fondamentale avere
un supporto per orientarsi e individuare le soluzioni migliori.
IL RUOLO
DELLA FORMAZIONE
Nell’applicazione della legge sulla Responsabilità Professionale medica assume un ruolo di
primaria importanza anche essere in regola con l’obbligo formativo del programma di
Educazione Continua in Medicina (ECM). Sarà compito dell’Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità monitorare la formazione e l’aggiornamento
del personale esercente le professioni sanitarie. Nell’attuazione della nuova normativa
questo diventerà, infatti, un requisito sempre più vincolante per gli operatori sanitari e
anche un parametro di riferimento per le compagnie di assicurazione, orientate a tenerne
conto al momento di stipulare le polizze e quantificare i premi.