Analisi dei fabbisogni formativi in materia di sicurezza a seguito dell
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Analisi dei fabbisogni formativi in materia di sicurezza a seguito dell
Analisi dei fabbisogni formativi in materia di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo unico (dlgs.81/08). Indice: 1.1 premessa 2.1 andamento infortunistico in Toscana e ruolo della formazione come strumento preventivo 3.0. formazione nel T.U. 3.1. novità in tema di formazione introdotte dal T.U.; nuovi obblighi per le aziende 3.2 novità rilevati nell’ analisi dettagliata dei contenuti inerenti la formazione (art. 37 del dlgs. 81/08) 3.2.1. formazione dei lavoratori 3.2.2. formazione dei Rappresentanti dei lavoratori 3.2.3. formazione degli addetti antincendio e primo soccorso 3.2.4 formazione dei RLS 4.0 Conclusioni 1.1 Premessa L’input alla presente analisi nasce soprattutto in considerazione del vivo interesse mostrato dai nostri interlocutori abituali che, sensibili alle problematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono a confrontarsi coi nuovi adempimenti in cui le aziende, da ora in poi, saranno coinvolte. Ovviamente l’argomento è di sicura attualità e riguarda tutte le aziende del territorio nazionale, soprattutto in considerazione dei nuovi soggetti che d’ora in poi dovranno essere sottoposti a formazione. I risultati di questa analisi saranno dibattuti – insieme ad altre problematiche inerenti il nuovo T.U. – in un incontro gratuito presso la nostra sede, dove saranno coinvolti anche operatori di settore, come funzionari u.s.l. e medici del lavoro. Essendo la tematica che si va a trattare di recente emanazione, e piuttosto complessa ed elaborata, si presta ad oggi a diversi interrogativi e presenta aspetti che saranno chiariti successivamente, anche in considerazione dell’uscita dei provvedimenti attuativi e del ruolo di coordinamento che vede protagonisti vari enti . Nell’elaborazione della ns. analisi ovviamente non abbiamo potuto prescindere dal prezioso apporto di varie associazioni di categoria di settore, tra cui l’”Istituto Ambiente Europa” a cui i professionisti di Sertec aderiscono da anni, “Puntosicuro”, “Aifos”. 2.1 andamento infortunistico in Toscana e ruolo della formazione come strumento preventivo Un’indagine riferita al periodo 2005/2007, pubblicata dalla Regione Toscana (“Piano sanitario regionale 2005-2007-Progetto speciale n.11, la salute nei luoghi di lavoro: i rischi emergenti” – autore Baldi, 26/3/08) indica l’andamento qualitativo e quantitativo degli infortuni nella nostra Regione. Dal punto di vista quantitativo, dal gennaio all’agosto 2007 (vedi “Regione Toscana”, S. Cressati: “Sicurezza sul lavoro”) gli infortuni sono calati del 6.5% nell’industria/commercio/servizi rispetto all’anno precedente, con un -14.7% nelle costruzioni e un -5.5% in agricoltura (dati Inail). Sicuramente la formazione e l’informazione erogate in questi anni hanno avuto un ruolo importante; ad esempio, “nel settore cave (particolarmente problematico dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori) è cambiata radicalmente la cultura della sicurezza e la casistica degli infortuni è diminuita”. Del resto, come precisato nell’ambito di un incontro di settore degli enti di controllo, un’attività di mero controllo alle imprese (“miriadi di aziende di piccole dimensioni che operano in settori a rischio”) non è sufficiente per prevenire gli infortuni che si evitano piuttosto grazie ad un’adeguata formazione ed informazione. Dal punto di vista qualitativo potremmo di seguito apprezzare la validità di un rinnovato “apparato formativo” introdotto proprio dal T.U., considerando la caratterizzazione lavoro in Toscana; i dati che lo compongono sono infatti: - crescente presenza di lavoratori stranieri extracomunitari - nuove tipologie di contratto, caratterizzate sempre piu’ da esigenze di flessibilità secondo quanto introdotto dalla L. 30/03 - lavoro giovanile nella fascia di età 17/25, con una maggior esposizione al rischio infortunio - complessità crescente nell’organizzazione del lavoro, spesso legata alle immediate esigenze d’impresa e di efficienza del sistema produttivo - regolarità degli appalti - presenza di lavoro irregolare 3.1. novità in tema di formazione introdotte dal T.U.; nuovi obblighi per le aziende Prima di entrare nel dettaglio del testo del dlgs. 81/08, possiamo elencare alcune novità che avranno indubbie ripercussioni sul sistema di aggiornamento professionale all’interno delle aziende: a) obbligo di aggiornamento periodico nell’ottica della formazione continua: la formazione e l’informazione non vanno effettuate “una tantum” onde assolvere all’obbligo normativo, ma rientrano in un percorso continuo, essenziale per la prevenzione dei rischi e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori b) ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega all’imprenditore: quindi oltre al lavoro subordinato anche il lavoro “flessibile” e autonomo, al quale le garanzie si applicheranno solo nella misura in cui siano compatibili con tale tipologia di lavoro. Particolare attenzione e tutela è riservata alle categorie “deboli”: giovani, extracomunitari, lavoratori avviati con contratti di somministrazione in ragione della peculiare incidenza del rischio infortunistico nei loro confronti, o ad alcune lavorazioni, in relazione alla loro intrinseca e verificata pericolosità. c) Obbligo per il medico competente di effettuare corsi di formazione e di aggiornamento nell’ambito del programma dell’ ECM previsto dal Ministero della salute d) Previsione di misure di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici e dell’organizzazione del lavoro sul modello, reso maggiormente efficace e fruibile, dei finanziamenti erogati dall’Inail. e) Conferimento alla Conferenza Stato-Regioni della definizione di percorsi formativi specifici, anticipando che la formazione deve essere “allargata” ad ulteriori figure: Rls, Rlst, preposti, etc 3.2 novità rilevati nell’ analisi dettagliata dei contenuti inerenti la formazione (art. 37 del dlgs. 81/08): 3.2.1 formazione dei lavoratori differentemente dalla precedente normativa, si definiscono esplicitamente le principali categorie delle competenze da far acquisire, introducendo un diretto richiamo alle competenze linguistiche e delegando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (entro 12 mesi dall’entrata in vigore del T.U.) l’obbligo di dettare i contenuti, la durata e la modalità. Tale formazione deve avvenire in collaborazione con gli “Organismi paritetici” di cui all’art.50 ove presenti , durante l’orario di lavoro e non puo’ comportare oneri economici a carico dei lavoratori (comma 12). Al comma 3 si specifica che la formazione di ciascun lavoratore non deve riguardare solo conoscenze e capacità generali, bensì anche quelle inerenti i precipui fattori di rischio a cui sono esposti – caso per caso – i singoli lavoratori. Ne consegue che solitamente un mero corso di formazione comune a tutti i lavoratori non è da considerarsi adeguato. Al comma 13 si specifica che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e consentire loro di acquisire conoscenze/competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare usata nel percorso formativo. 3.2.2. formazione dei Rappresentanti dei lavoratori (comma 4): devono essere coinvolti in tutte le occasioni di addestramento specifico dei dipendenti (che rappresentano), proprio per esplicare al meglio la loro funzione. Tale formazione deve avvenire in collaborazione con gli “Organismi paritetici” di cui all’art.50 ove presenti , durante l’orario di lavoro e non puo’ comportare oneri economici a carico dei lavoratori (comma 12). 3.2.3. formazione degli addetti antincendio e primo soccorso diversamente dal precedente dettato legislativo, è introdotto l’obbligo di aggiornamento periodico anche per gli addetti alla prevenzione antincendio e alla gestione emergenze 3.2.4 formazione dei RLS pur rimanendo invariata la durata del corso di formazione per questi soggetti, si specifica (comma 11) che le prime 12 ore dovranno riguardare i rischi specifici esistenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare con verifica dell’apprendimento. Si rimanda inoltre alla contrattazione collettiva nazionale per disciplinare il successivo obbligo di aggiornamento periodico (la cui durata non puo’ essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu’ di 50 lavoratori). 4.0 Conclusioni Nel rispondere ai clienti che ci chiedono quando inizieranno i nuovi corsi per potersi mettere in regola, rispondiamo – purtroppo - che al momento, come accennato in prefazione, il decreto non delinea ancora linee operative ben precise per la realizzazione concreta dei corsi ma delega alla Conferenza Stato Regioni la definizione di specifici accordi, sul modello di quello per gli Rspp del 26/1/06. Si rimanda dunque all’importante ruolo che assumono le Regioni che – proprio per la funzione zonale che rivestono - dovranno coinvolgere e coordinare fattivamente le altre istituzioni, gli operatori locali, il mondo associazionistico che lavora per la sicurezza sul lavoro: soltanto così la formazione potrà essere veramente uno strumento preventivo e non un mero adempimento di legge. Non solo: auspichiamo un subitaneo intervento in questa direzione tale da evitare un “vuoto operativo”, conseguenza “fisiologica” di un contesto legislativo incerto nei contenuti. Si spera altresì in un intervento propulsivo anche locale, volto ad appoggiare ed agevolare, magari con bandi di finanziamento, iniziative formative snelle che possano coinvolgere facilmente anche le piccole medie imprese impegnate in attività di sicurezza, soprattutto inerenti la sensibilizzazione dei propri dipendenti.