2_CAPITOLATO pittore ed affini ANNI 3

Transcript

2_CAPITOLATO pittore ed affini ANNI 3
COMUNE DI GAVARDO
PROVINCIA DI BRESCIA
LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA
TRIENNIO 2016-2019
CAPITOLATO D’ONERI
LAVORI DA PITTORE E AFFINI
Tinteggiatura, pittura, stuccatura
VALORE COMPLESSIVO € 9.000,00
IMPRESA ……………………………………………………………………………
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
INDICE
Capo I - DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
Capo VI - CONTABILIZZAZIONE LAVORI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
Oggetto del contratto
Importo e tipologia del contratto
Descrizione sommaria
Capo II - NORME PRELIMINARI
art.
art.
art.
art.
art.
4
5
6
7
8
Definizioni
Esclusioni
Norme richiamate
Classificazione dei lavori
Durata del contratto
Capo III - ORDINI DI LAVORO (O.d.L.)
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
Finalità dell’O.d.L.
Forma dell’O.d.L.
Ordini verbali o telefonici
Contenuto dell’O.d.L. all’emissione
Contenuto implicito dell’O.d.L.
Osservazioni dell’Impresa
Presa di Conoscenza dell’O.d.L.
Valutazione economica
Valutazione forfetaria obbligatoria
Valutazione forfetaria facoltativa
Maggiorazioni importi liquidabili
Riduzioni degli importi liquidabili
Capo VII - OBBLIGHI DELLE PARTI
art. 34
art. 35
art. 36
Obblighi dell’Impresa
Obblighi generali
Obblighi del Comune
Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
Variazioni agli importi
Subappalto
Controversie
Cauzione
Uso della cauzione
Capo IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Allegati
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
Lavori ordinari
Lavori urgenti
Lavori di somma urgenza
Cautele
Ritardi nell’esecuzione - Penali
Azioni sostitutive
Capo V - MODALITA’ DI ESECUZIONE
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
Lavori ordinati
Annotazione dei lavori sull’O.d.L.
Ultimazione dei lavori
Presentazione alla liquidazione
Mancata accettazione rettifiche
Accertamento regolare esecuzione
Omessa o ritardata liquidazione
1
2
Modulo di presentazione dell'offerta
Modello dell’O.d.L.
Capo I - Descrizione del contratto
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. L’oggetto del contratto consiste nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per le
sistemazioni, gli adeguamenti, i miglioramenti, i completamenti e le modifiche, che si rendono
necessari sia per la normale manutenzione dei beni, sia per cause imprecisate di qualsiasi genere,
sia per la normale e ordinata gestione del patrimonio immobiliare comunale e degli altri lavori la cui
esecuzione dipende da affidamenti del Comune.
2. I lavori riguardano inoltre le prestazioni periodiche o ripetitive la cui esecuzione in termini
quantitativi dipende da condizioni non predeterminabili, anche per quanto riguarda i servizi e le
forniture accessorie ai lavori stessi.
3. Le categorie dei lavori oggetto del contratto sono quelle di seguito elencate:
LAVORI DA PITTORI E AFFINI
 Tinteggiatura, pittura, stuccatura
Art. 2 - Importo e tipologia del contratto
1. L’importo contrattuale è pari ad euro 9.000,00 esclusa I.V.A..
2. L’importo dei lavori è suscettibile delle variazioni di cui al presente capitolato.
3. è esclusa ogni revisione dei prezzi.
4. per gli anni di validità ed efficacia del contratto, oltre al primo, trova applicazione il "prezzo chiuso".
5. Il contratto potrà comprendere lavori supplementari, resisi necessari e non inclusi nel suddetto
importo, a discrezione della Stazione appaltante, solo in presenza di copertura finanziaria, di importo
pari al 50 per cento del contratto.
Art. 3 - Descrizione sommaria
1. I lavori, già definiti all’articolo 1, sono da riferirsi ai beni immobili del Comune o nella disponibilità
del Comune, alle strade, agli impianti tecnologici anche a rete, alle relative pertinenze, alle aree
comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune ovvero a locatari o concessionari del
Comune ove l’intervento spetti a quest’ultimo.
2. I lavori di manutenzione ordinaria devono essere pianificati opportunamente dall’impresa una volta
ricevuto l’ordine di lavoro, dandone comunicazione al R.U.P. o al personale tecnico da questo
incaricato anche telefonicamente o a mezzo fax o e-mail, in modo da consentire le eventuali
necessarie verifiche in sito e comunque nel rispetto dei termini di cui ai successivi articoli.
3. Il contratto può comprendere altresì, a discrezione della stazione appaltante, lavori di
manutenzione straordinaria da realizzarsi secondo le indicazioni dalla medesima impartite.
Capo II - Norme preliminari
Art. 4 - Definizioni
1. Per “impresa” si intende l’impresa o comunque la ditta che ha ottenuto l’affidamento del contratto,
nella persona del suo titolare o legale rappresentante.
2. Per “Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere
amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli
atti contrattuali dal Responsabile del Servizio tecnico (R.S.T.) e nei rapporti con l’impresa dal
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) o da altro personale tecnico delegato.
3. Per “lavori” si intendono le lavorazioni da eseguire o eseguite, le forniture, i servizi, le prestazioni di
manodopera e quant’altro necessario per lo svolgimento dei compiti affidati dal Comune.
4. Per “Ordine di Lavoro” (O.d.L.) si intende l’ordine emesso dal Comune e destinato all’impresa per
la esecuzione di uno o più lavori, forniture o servizi.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
5. Per “penale base” si intende l’importo in euro pari al costo unitario della manodopera, al massimo
livello retributivo, come risultante dal costo totale orario di cui all’elenco prezzi per i lavori in
economia moltiplicato per 8 ore giornaliere.
6. Per “data di riferimento” si intende la data (e l’ora in caso di rilevanza per i lavori di somma
urgenza) in cui l’impresa viene a conoscenza, anche implicitamente, dell’O.d.L. che la riguarda, da
tale momento decorrono i termini per l’inizio e l’ultimazione del lavoro ordinato.
7. Per “orario normale” si intende il tempo tra le ore 7 e le ore 12 nonché dalle ore 13 alle ore 18 dei
giorni feriali dal lunedì al venerdì e tra le ore 7 e le ore 12 del sabato; per “orario straordinario” si
intende ogni altro tempo, compresi notturni e festivi.
8. Per “prezziario” si intende, in ordine di priorità:
a) l’elenco dei prezzi di cui al Prezziario delle opere edili e affini della Provincia di Brescia edito da
C.E.R. numero 2/2016 per la parte riguardante: OPERE DA VERNICIATORE E
TAPPEZZIERE.
b) l’eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi approvato dal Comune, qualora se ne
renda necessaria la formazione;
c) i prezzi forfetari o altrimenti predeterminati a corpo, frutto di accordo preventivo al lavoro e
fissati nell’O.d.L. che prevarrà sui prezzi di cui alle lettere a) e b), a condizione che il
complessivo prezzo forfetario o a corpo sia più conveniente, per il Comune, rispetto alla
possibile applicazione dei prezzi di cui alle stesse lettere a) e b);
Art. 5 - Esclusioni
1. Il Comune è estraneo, sotto i profili normativo, patrimoniale e di responsabilità di qualsiasi genere,
ai rapporti insorgenti tra l’impresa e altri privati.
2. Il Comune non è tenuto a retribuire o a riconoscere all’impresa l’esecuzione di lavori non compresi
in un O.d.L., eseguiti senza O.d.L. o in eccesso rispetto a questo, da chiunque siano stati ordinati.
3. E’ fatto salvo il riconoscimento di lavori i quali, ancorché in eccesso rispetto a un O.d.L., siano
complementari a lavori regolarmente ordinati e resi necessari da circostanze impreviste per
ovviare a gravi pregiudizi di danno o a pericoli all’incolumità di cose o persone. In tal caso
l’impresa deve comunque avvertire tempestivamente il Comune entro il primo giorno non festivo
successivo all’accertamento della situazione e agire col criterio del buon padre di famiglia.
4. E’ altresì fatto salvo il riconoscimento di lavori di somma urgenza ordinati verbalmente dal R.U.P.
per i quali lo stesso emetta successivamente l'O.d.L. nei termini di cui al presente Capitolato.
Art. 6 - Norme richiamate
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le norme del
Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.
2. Sono inoltre richiamate, per quanto non previsto dal presente, le disposizioni del decreto legislativo
18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), il Capitolato Generale dei lavori
pubblici approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 ed il Regolamento generale sui
lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili e vigenti.
Art. 7 - Classificazione dei lavori
1. I lavori sono classificati, esclusivamente in relazione ai termini prescritti per la loro esecuzione e
successivamente definiti, in:
a) lavori ordinari;
b) lavori urgenti;
c) lavori di somma urgenza.
2. L’esecuzione dei lavori in tempi inferiori da quelli prescritti non ne comporta la riclassificazione.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
3. I lavori sono classificati, in relazione alla loro tipologia, caratteristica merceologica o competenza
tecnica all’esecuzione, in:
a) lavori diretti (facenti parte delle categorie di lavori affidati all’impresa ai sensi dell’articolo 1);
b) lavori indiretti (facenti parte di categorie appaltate, affidate o concesse a terzi);
c) lavori disomogenei (ogni altra categoria).
Art. 8 - Durata del contratto
1. La durata del contratto è stabilita in via ordinaria in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di
aggiudicazione. Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto
sono adottati con atto espresso del Comune e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta
all'impresa.
2. La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione,
indennizzo o altra rivendicazione da parte dell’impresa, determinandone la scadenza immediata
quando:
a) sia sopravvenuta la data di scadenza del contratto, anche se non siano ancora maturate le
mensilità di cui al comma 1;
b) sia sopravvenuta la data di scadenza del contratto, anche se non siano ancora stati eseguiti
lavori per un importo pari a quello stipulato di cui all’articolo 2;
c) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari all’importo stipulato di cui all’articolo
2, prima delle scadenze di cui al comma 1;
d) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che, in forza di
disposizione normativa non derogabile, non possa essere superata.
3. La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile del
Comune e senza obbligo di motivazione, come segue:
a) qualora sia sopravvenuta la data di scadenza del contratto e siano stati eseguiti lavori per un
importo inferiore all’importo contrattuale, in tal caso il contratto può essere prorogato, alle
stesse condizioni iniziali, per l’esecuzione di lavori sino al raggiungimento dell’importo
contrattuale autorizzato ovvero all’importo originariamente posto a base della procedura di
affidamento, in quest’ultimo caso alle condizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010;
b) qualora sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove
ammesso dall’ordinamento giuridico vigente e nei limiti prescritti dalla normativa;
c) qualora si renda necessaria l’esecuzione di lavori indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza
ordinaria del contratto, che non consentono l’indugio o i tempi occorrenti per un nuovo
affidamento.
4. Fuori dai casi di cui al comma 1 è fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune,
nei casi di cui al presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui agli articoli 340 e
341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F” e alle relative norme del codice civile, in
quanto applicabili.
5. L’impresa ritiene i prezzi, determinati in conformità dei presenti patti, remunerativi e non suscettibili
di altra variazione diversa da quella prevista all’articolo 37.
Capo III - Ordini di Lavoro (O.d.L.)
Art. 9 - Finalità dell’O.d.L.
1. L’impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico O.d.L..
2. L’O.d.L. è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali,
che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l’impresa, ai reciproci
diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive.
3. Il Comune non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori
eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell’O.d.L. e che ritenga inaccettabili o non
funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di
O.d.L..
Art. 10 - Forma dell’O.d.L.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
1. L’O.d.L. è emesso di norma in forma scritta, secondo il modello di cui all’allegato 2 al presente
capitolato. Ferma restando la forma scritta e i contenuti minimi, tiene luogo dell’O.d.L. la copia
dell’ordinanza, autorizzazione o altro provvedimento specifico emesso dal Comune, dal quale si
evinca comunque e senza equivoci, l’ordine impartito all’impresa per l’esecuzione di uno o più
lavori.
2. L’O.d.L. reca degli spazi liberi per l’annotazione a cura delle imprese, delle prestazioni eseguite, la
loro quantificazione e liquidazione; qualora gli spazi siano insufficienti, sono aggiunti dei fogli
allegati numerati.
3. L’O.d.L. è redatto in almeno un originale per l’impresa che ne entra in possesso, materialmente o
virtualmente con le modalità che seguono, e una o più copie per il Comune.
4. L’O.d.L. può essere validamente emesso esclusivamente dal R.S.T. o dal R.U.P. di cui all’articolo
4, comma 2, anche nei casi di cui all’articolo 11; l’esecuzione di lavori sulla base di un O.d.L. non
sottoscritto o sottoscritto da soggetti diversi da quelli sopra prescritti comporta l’applicazione
dell’articolo 9, comma 3.
Art. 11 - Ordini verbali , telefonici o telematici
1. L’O.d.L. può essere telefonico ,telematico o verbale. L’O.d.L. verbale o telefonico deve essere
confermato in forma scritta, come previsto all’articolo 10, entro i successivi tre giorni
consecutivi,compreso festivi.2. Qualora il Comune non provveda a confermare per iscritto l’ordine verbale o telefonico entro i tre
giorni di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a comunicarlo per iscritto al R.S.T. entro i successivi
tre giorni. L’impresa è comunque tenuta a dar corpo ai lavori ordinati con O.d.L. verbale o
telematico.
3. Per ogni altro adempimento, l’O.d.L. scritto confermativo di O.d.L. verbale telefonico, segue la
normale procedura.
Art. 12 - Contenuto dell’O.d.L. all’emissione
1. L’O.d.L., al momento della emanazione, contiene:
a) numero progressivo di identificazione e data
b) nome o identificazione dell’impresa cui è diretto;
c) descrizione sommaria e ubicazione dei lavori da eseguire;
d data di emanazione, numero d’ordine, firma del responsabile per il Comune emittente;
e) termine di inizio e termine per l’ultimazione dei lavori ovvero tempo utile per la loro esecuzione;
f) sottoscrizione del R.S.T. o del R.U.P. o di persona da essi incaricata.
2. In caso di O.d.L. confermativo di un O.d.L. verbale, telefonico, viene indicata la data e l’ora del
colloquio o della telefonata, che costituiscono la data o l’ora di riferimento, nonché il nominativo di
chi vi aveva provveduto, qualora diverso dal sottoscrittore dell’ordine confermativo scritto.
Art. 13 - Contenuto implicito dell’O.d.L.
1. Qualora sull’O.d.L. manchi il termine di inizio dei lavori o altra indicazione equivalente o
interpretabile quale termine, lo stesso è da intendersi entro il settimo giorno non festivo,
successivo alla data dell’emissione dell’O.d.L.
2. Qualora sull’O.d.L. manchi il termine per l’ultimazione o altra indicazione equivalente, lo stesso è
da intendersi entro il settimo giorno non festivo successivo al termine di inizio, anche se
determinato tacitamente ai sensi del comma 1, e tale termine si ha per scritto.
3. I termini predetti sono perentori e prorogabili solo con annotazione scritta apposta sull’originale
dell’O.d.L. che l’impresa ha cura di sottoporre al Comune, sottoscritta per autorizzazione da un
incaricato di quest’ultimo.
4. Ogni disposizione esplicita inserita nell’O.d.L., purché non in contrasto col presente capitolato,
prevale sui contenuti impliciti.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
5. Il Comune può modificare in ogni momento un O.d.L. già emanato, nelle forme e con le modalità
previsti per gli O.d.L. originari, rimanendo impregiudicato quanto legittimamente maturato nel
frattempo sia a favore dell’impresa sia in termini di obbligazioni per la stessa.
Art. 14 - Osservazioni dell’impresa
1. Qualora l’impresa abbia osservazioni da fare in ordine alle modalità, alle descrizioni od alle
lavorazioni o forniture per i quali non siano già stati preventivamente concordati o pattuiti i relativi
prezzi inseriti in un O.d.L., deve farle entro il termine prescritto per l’inizio dei lavori, apponendo le
relative annotazioni sull’originale dell’O.d.L. che viene restituito tempestivamente, a tale scopo, al
Comune.
2. Quando le osservazioni sono in contrasto col presente capitolato, con norme dallo stesso
richiamate o con l’ordinamento giuridico, ovvero palesemente irragionevoli o manifestamente
illogiche, sono inammissibili e si hanno per non fatte, per cui l’O.d.L. rimane confermato senza
alcuna proroga, variazione o modifica e di ciò ne viene informata l’impresa.3. Se il Comune riconosce l’ammissibilità di osservazioni può annullare l’O.d.L., sostituirlo con uno
nuovo oppure confermarlo modificandone in tutto o in parte i contenuti originari.
4. Per i lavori urgenti o di somma urgenza l’impresa non può avanzare osservazioni o riserve
preventive mentre può presentarle unitamente alla riconsegna dell’O.d.L. originale a lavori eseguiti.
5. Non sono ammesse osservazioni:
a) in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi
o per cause accertate di forza maggiore;
b) giustificate da ragioni organizzative o finanziarie riferite all’impresa.
6. La mancata ottemperanza all’O.d.L. confermato o modificato comporta l’applicazione delle penalità
previste dal presente capitolato.
Art. 15 - Presa di conoscenza dell’O.d.L.
1. L’impresa prende conoscenza dell’O.d.L. in uno dei seguenti modi:
a) mediante ritiro dello stesso presso gli uffici comunali;
b) mediante notifica o altra consegna a mano da parte di un incaricato del Comune;
c) mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica, con prova interna di ricevuta;
d) mediante avviso verbale o telefonico (ferma restando la successiva conferma scritta).
2. Il Comune non ha alcun obbligo di notificare o trasmettere all’impresa gli O.d.L. messi a
disposizione di questa presso gli uffici comunali ai sensi del comma a.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
Capo IV - Termini per l’esecuzione
Art. 16 - Lavori ordinari
1. Per lavori ordinari si intendono quelli nel cui O.d.L. i termini di esecuzione non sono
espressamente indicati oppure sono prescritti in non meno di sette giorni per il loro inizio e non
meno di altri sette per la loro ultimazione.
2. Quando i termini non sono indicati e non vi è altra nota (del tipo “Urgente”, “Somma urgenza” o
simili), si intendono imposti i termini impliciti di cui all’articolo 13.
3. In casi particolari l’inizio dei lavori può essere indicato con data non certa ma esplicitamente riferita
a eventi che devono ancora verificarsi, quali autorizzazioni di altri uffici, condizioni tecniche
specifiche, eventi a scadenza o rinvio sospensivo a successivo nullaosta dell’emittente; in tal caso
il termine di ultimazione dei lavori è adeguatamente posposto computandone i termini a far inizio
dal venir meno della causa di sospensione o, in caso di silenzio o mancanza di altra indicazione, al
settimo giorno successivo al verificarsi dell’evento stesso.
4. Ai sensi dell’articolo 15 i lavori ordinari sono imposti con O.d.L. scritto a disposizione dell’impresa
presso gli uffici comunali; è mera facoltà del Comune comunicarlo, notificarlo o anticiparlo
verbalmente all’impresa, senza che questo ne modifichi la classificazione.
Art. 17 - Lavori urgenti
1. Per lavori urgenti si intendono quelli nel cui O.d.L. i termini per l’esecuzione sono così prescritti:
a) inizio dei lavori: dal secondo al sesto giorno successivo a quello di presa di conoscenza
dell’O.d.L.
b) ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma
continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre il secondo giorno dal loro inizio, salvo
esplicita indicazione diversa apposta sull’O.d.L..
2. Qualora i termini non siano specificati ma sia indicata la nota “Urgente”, i termini saranno quelli
minimi previsti dal comma 1.
Art. 18 - Lavori di somma urgenza e di esecuzione immediata.
1. Per lavori di somma urgenza si intendono quelli i cui termini per l’esecuzione sono così prescritti:
a) inizio dei lavori: il giorno immediatamente successivo a quello di ordinazione, qualora questa
avvenga entro le ore 18,00, il secondo giorno successivo qualora questa avvenga dopo le ore
18,00;
b) ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma
continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre il secondo giorno dal loro inizio, salvo
esplicita indicazione diversa apposta sull’O.d.L..
2. Quando non sono indicati i termini ma sia specificata la nota “Somma urgenza” o “Urgentissimo” o
altra nota equivalente, i termini sono quelli di cui al comma 1.
3. L’indicazione espressa di “Esecuzione Immediata” costituisce obbligo per l’impresa all’esecuzione
dei lavori immediatamente, anche se in orario straordinario.
4. L’O.d.L. confermativo di ordine verbale o telefonico per lavori di cui al presente articolo, deve
recare le indicazioni di cui ai commi 2 o 3.
5. E’ facoltà del Comune, per lavori complessi oggettivamente scorporabili tra di loro, indicare la
somma urgenza o l’esecuzione immediata solo per la parte degli stessi la cui esecuzione non sia
differibile, qualificando i restanti lavori come semplicemente urgenti o ordinari, a seconda dei casi.
Art. 19 - Cautele
1. I lavori non possono mai essere sospesi o interrotti arbitrariamente dall’Impresa, nemmeno nel
rispetto dei termini di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da causa di forza
maggiore o da altre cause previste, in ogni caso autorizzate dal Comune, sono accordabili solo se
l’impresa pone in atto tutte le opere provvisorie e cautelari che impediscono in modo assoluto
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune e per terzi, con particolare riguardo per la
circolazione e la sicurezza stradale.
2. La sospensione o l’interruzione dei lavori in violazione del comma 1, costituisce autonoma
fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista
dall’articolo 20 per i ritardi nell’esecuzione.
Art. 20 - Ritardi nell’esecuzione – Penali - Risoluzione del contratto.
1. La mancata ultimazione dei lavori urgenti o di somma urgenza entro i termini prescritti con O.d.L.
comporta l’applicazione della penalità per ogni giorno di ritardo, secondo le seguenti misure:
a) somma pari alla penale base per ritardi da uno a sette giorni;
b) somma pari a due volte la penale base per ritardi oltre i primi sette e fino a quindici giorni;
c) somma pari cinque volte la penale base per ogni giorno di ritardo successivo ai primi quindici
giorni.
2. La mancata ultimazione dei lavori ordinari entro i termini prescritti con O.d.L. comporta
l’applicazione della penalità di cui al comma 1 ridotta della metà.
3. Per i lavori di somma urgenza le penali di cui al comma 1 si applicano anche al ritardo nell’inizio
dei lavori e la risoluzione del contratto può essere effettuata dal Comune in danno dell’impresa
anche qualora siano trascorsi solo sette giorni dal termine di inizio o dal termine di ultimazione
senza che i lavori stessi siano stati rispettivamente iniziati o ultimati.
4. Per i lavori ad esecuzione immediata, le penali di cui al comma 1, nonché quelle eventualmente di
cui al comma 3, sono raddoppiate.
5. Le penali per mancata ultimazione nei termini si applicano indipendentemente dal fatto che i lavori
siano o meno iniziati e le penali di cui ai commi 1 o 2 sono cumulabili con quelle di cui al comma 3,
se si verificano ambedue gli inadempimenti.
6. E’ facoltà da parte del Comune di risolvere senza oneri il contratto in danno dell’impresa per grave
negligenza e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni stipulate, qualora il ritardo, a
prescindere dalla tipologia dei lavori, ecceda di trenta giorni il termine fissato.
Art. 21 - Azioni sostitutive
1. Fatte salve le penalità di cui all’articolo 20, il Comune ha facoltà di ricorrere all’azione sostitutiva e
all’esecuzione d’ufficio con mezzi diversi ai sensi dell’articolo 341 della legge n. 2248/1865,
allegato “F”, ogni volta che:
a) il ritardo sia tale da ammettere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 20, comma 6;
b) si verifica il ritardo oltre quanto previsto dall’articolo 20, comma 1 lettera a) per i lavori urgenti;
c) si verifica un qualsiasi ritardo nell’inizio o nella ultimazione per i lavori di somma urgenza;
d) si verificano le sospensioni non autorizzate di cui all’articolo 19, comma 2, per i periodi di cui
alle precedenti lettere a) e b), in relazione alla tipologia dei lavori sospesi.
2. L’azione sostitutiva consente al Comune di eseguire in proprio o far eseguire a terzi i lavori in
contestazione, difettosi, in ritardo, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su
qualunque credito dell’impresa nei confronti del Comune ovvero sulla cauzione prestata.
3. La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per i lavori difettosi, ai maggiori costi di
esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i lavori in ritardo, sospesi o non eseguiti, nonché ai
costi accessori o comunque connessi (servizi tecnici, rimozioni, sorveglianza, imposte ecc.).
4. Qualora il Comune intenda esercitare l’azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale
circostanza all’impresa; entro ventiquattro ore dall’avvenuta comunicazione è consentito
all’impresa eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai lavori
oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell’impresa non è consentito per i lavori di somma
urgenza ad esecuzione immediata per i quali l’azione sostitutiva sia già iniziata.
5. La rivalsa per l’azione sostitutiva con ripetizione delle somme a favore del Comune è quantificata a
cura dello stesso e non è impugnabile da parte dell’impresa se non per manifesta irragionevolezza.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
Capo V - Modalità di esecuzione
Art. 22 - Lavori ordinati
1. Quando l’esecuzione prevista dall’O.d.L. comporti anche concomitanti lavori indiretti o
disomogenei, l’impresa cura, sotto la propria responsabilità e senza altri oneri, ogni adempimento
per concordare e/o disporre modalità e termini con i responsabili dei lavori indiretti o disomogenei
in modo da coordinare i lavori stessi nel rispetto dei termini dell’O.d.L..
2. E’ facoltà del Comune ordinare a terzi, in tutto o in parte, lavori che per la loro natura potrebbero
essere compresi nel contratto in corso, rimanendo comunque in tal caso l’obbligo di coordinamento
da parte dell’impresa.
Art. 23 - Annotazione dei lavori sull’O.d.L.
1. L’impresa cura la conservazione degli O.d.L. in originale dove, negli appositi spazi, sono annotati i
lavori, le prestazioni, i servizi e le forniture eseguiti, distinti per giorno di esecuzione, raggruppati
per voci omogenee con il numero di riferimento rispetto al Prezziario e conformi allo stesso; per le
prestazioni in economia è altresì indicato il nominativo del soggetto prestatore e gli orari di lavoro
retribuito.
2. Per i soli lavori complessi non previsti dal Prezziario come tali l’impresa annota le quantità in
economia (manodopera in ore, noli e materiali) e le voci elementari, in conformità al Prezziario.
3. I lavori vanno distinti e raggruppati in relazione ai termini di esecuzione imposti con l’O.d.L.
indicando separatamente o contrassegnando quelli eseguiti in orario straordinario.
4. Il Comune può prendere visione in ogni momento dell’O.d.L. conservato dall’impresa ed effettuarvi
annotazioni, visti, osservazioni, riserve o quant’altro necessario.
5. Sull’O.d.L. sono annotate anche le eventuali proroghe, sospensioni e altri eventi significativi.
Art. 24 - Ultimazione dei lavori
1. Ultimati i lavori l’impresa restituisce compilati in ogni sua parte l’O.d.L. al Comune per la
liquidazione.
2. Nessun lavoro è ammesso alla liquidazione se non sia stato sottoposto a visto di regolarità,
esplicito o tacito; peraltro tale visto può essere cumulativo per l’intero O.d.L. o, se del caso, limitato
a una parte (purché omogenea e riguardante almeno un singolo lavoro).
3. Il Comune ordina, motivatamente, il rifacimento, il ripristino o il completamento, in tutto o in parte e
senza alcun onere, di lavori che risultano eseguiti in difformità dai criteri generali ovvero che
risultino difettosi, incompleti, carenti o comunque inaccettabili.
4. Il rifacimento, il completamento e il ripristino dei lavori non esime l’impresa dalla successiva
presentazione degli atti al fine di ottenere il visto di regolarità.
5. Per tali esecuzioni il Comune può assegnare un ulteriore termine, non inferiore alla metà di quello
previsto dall’O.d.L. originario e non superiore allo stesso, non ulteriormente prorogabile. Trascorso
tale termine trovano applicazione le penalità e, se del caso, la risoluzione del contratto, di cui
all’articolo 20 nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l’azione sostitutiva di cui all’articolo 21.
6. Quando le mancanze, i difetti, l’incompletezza o i vizi siano tali da prefigurare come inosservato
l’O.d.L. o da far considerare il lavoro come non eseguito, o che questo non risponda allo scopo per
il quale è stato ordinato e comunque in ogni caso si renda necessario il suo rifacimento totale, le
penalità e l’azione sostitutiva trovano applicazione ai termini dell’O.d.L. originario e si cumulano
con quelle relative ai nuovi termini prorogati di cui al comma 5.
Art. 25 - Presentazione alla liquidazione
1. La presentazione degli O.d.L. per la liquidazione deve avvenire almeno una volta al mese e
comunque non oltre il trentesimo giorno successivo all’ultimazione di tutti i lavori indicati nello
stesso ordine.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
2. Non sono dovuti interessi o altre somme all’impresa a titolo di indennità per i primi quarantacinque
giorni intercorrenti tra la presentazione dell’O.d.L. per la liquidazione e l’atto di liquidazione o
certificato di pagamento o visto di regolarità, nonché per i primi trenta giorni tra la liquidazione e
l’effettiva emissione del mandato di pagamento da parte del Comune, a condizione che sia stata
presentata la fattura fiscale. Oltre tali termini sono dovuti gli interessi legali.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione dell’O.d.L. la liquidazione si ha per positiva e il
visto di regolarità si intende apposto favorevolmente, salvo errori ed omissioni.
4. La liquidazione, il visto di regolarità apposto sull’O.d.L. e il pagamento non costituiscono collaudo
favorevole dei lavori eseguiti, per il quale si rinvia all’articolo 27; essi costituiscono invece semplice
riconoscimento della conformità della contabilizzazione all’O.d.L. impartito, al Prezziario e al
presente capitolato.
5. Il Comune ha la facoltà di rettificare motivatamente le quantità, i prezzi, gli importi, le maggiorazioni
e ogni altro elemento contabile quando non conformi al Prezziario o al contratto; se ne ricorrono le
condizioni sottrae inoltre le penalità e le somme a rivalsa comunicando all’impresa tali rettifiche.
6. L’importo rettificato viene comunque liquidato e corrisposto entro i termini di cui al comma 2.
Art. 26 - Mancata accettazione delle rettifiche
1. L’impresa non può opporsi alle rettifiche del Comune se non per manifesta irragionevolezza,
violazione di legge, errore materiale, omissione accidentale o mancata applicazione del Prezziario.
2. Sulle osservazioni e riserve dell'impresa alle rettifiche il R.S.T. si esprime entro sette giorni.
Qualora l’impresa si opponga alle rettifiche e il Comune accolga in tutto o in parte le ragioni
dell’impresa, l’importo è nuovamente rettificato e riliquidato, e la somma da corrispondere
all’impresa è pagata entro i trenta giorni successivi all’accordo; oltre tale termine trovano
applicazione gli interessi legali.
Art. 27 - Accertamento della regolare esecuzione
1. Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del
contratto, il Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente
all’impresa il rifacimento di lavori che si rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice
Civile.
2. Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a
proprio insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle
relative somme.
Art. 28 – Omessa o ritardata richiesta di liquidazione
1. Qualora l’impresa, trascorsi trenta giorni dalla data imposta per l’ultimazione dei lavori, non abbia
ancora reso l’O.d.L. per la liquidazione ai sensi dell’articolo 25, comma 1, completo dei relativi
elementi contabili di cui agli articoli 23, 24 e 25, è facoltà del Comune procedere autonomamente
alla contabilizzazione d'ufficio dei lavori stessi, per la loro liquidazione, in base a quanto
effettivamente riscontrabile e visibile sul posto della loro esecuzione.
2. Il Comune dà avviso all’impresa, nei modi previsti per gli O.d.L. dall’articolo 14, della liquidazione
d’ufficio di cui al comma 1; l’impresa può opporsi solo presentando l’O.d.L. originario completo di
tutti gli elementi contabili di rito entro sette giorni dall’avvenuta conoscenza della contabilizzazione
d'ufficio. La mancata opposizione o la mancata presentazione dell’O.d.L. da parte dell’impresa nel
predetto termine costituisce accettazione senza riserve delle valutazioni e della contabilizzazione
effettuate d’ufficio dal Comune.
3. La procedura del presente articolo non esonera l’impresa dalle penalità per mancata ultimazione
dei lavori, ove applicabili.
4. E’ fatta salva la valutazione forfetaria ai sensi degli articoli 30 e 31.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
Capo VI - Valutazione dei lavori
Art. 29 - Valutazione economica
1. I prezzi unitari da Prezziario sono moltiplicati per le relative quantità, ma è sempre ammesso il
concordamento dei nuovi prezzi per lavori non previsti dal Prezziario.
2. Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc.
secondo i criteri di misurazione in uso.
3. Agli importi così determinati va applicato il ribasso contrattuale offerto in sede di aggiudicazione.
Art. 30 - Valutazione forfetaria obbligatoria
1. Sono soggetti a valutazione forfetaria i lavori complessi che sono stati determinati prima
dell’emissione dell’O.d.L., con atto amministrativo o con verbale del Comune, come da
contabilizzare “a corpo”, senza necessità di ulteriori analisi, con un prezzo onnicomprensivo e
invariabile.
2. Di norma sono soggetti a valutazione forfetaria i lavori di allacciamento alle reti tecnologiche, i
lavori omogenei ripetitivi la cui esecuzione si presenta periodicamente ecc.. Per tali lavori il prezzo,
ove non determinato dall’unito elenco prezzi, è verbalizzato e sottoscritto per accettazione dalle
parti.
3. Anche tale prezzo è soggetto al ribasso contrattuale.
Art. 31 - Valutazione forfetaria facoltativa
1. Fuori dai casi di cui all’articolo 30, è facoltà del Comune stabilire per tutti i lavori, prima
dell’emissione dell’O.d.L., un prezzo forfetario onnicomprensivo, da indicarsi espressamente anche
sul relativo O.d.L.; tale prezzo è soggetto ad accettazione da parte dell’impresa.
2. La conoscenza, anche implicita, dell’O.d.L. da parte dell’impresa con la mancata presentazione di
osservazioni in ordine al prezzo nel termine di cui all’articolo 14, comma 1, comporta l’accettazione
incondizionata di tale prezzo.
3. La mancata accettazione del prezzo da parte dell’impresa deve pertanto essere esplicita, con
restituzione dell’O.d.L. recante la relativa osservazione, con l’eventuale proposta di prezzo diverso;
la mancata accettazione sospende la validità dell’O.d.L. fino a definitiva determinazione da parte
del Comune, da rendersi con revoca o modifica dell’O.d.L. o sua sostituzione; i lavori di somma
urgenza devono comunque essere sempre eseguiti, anche in pendenza di determinazione
definitiva del prezzo.
4. Il prezzo forfetario non può essere superiore all’importo risultante dalla applicazione dei prezzi
elementari del Prezziario; il verificarsi di tale evenienza, se accertata dal Comune in qualunque
momento prima della liquidazione, comporta l’applicazione della modalità di valutazione più
favorevole per il Comune.
5. Anche tale prezzo è soggetto al ribasso contrattuale.
Art. 32 - Maggiorazioni degli importi liquidabili
1. All’importo dei lavori (con esclusione di quelli valutabili ai sensi degli articoli 30 e 31) sono
applicate le seguenti maggiorazioni:
a) per lavori di somma urgenza: aumento del 10 per cento;
b) per lavori eseguiti in orario straordinario: aumento del 10 per cento;
c) per lavori indiretti: aumento del 5 per cento;
d) per lavori disomogenei: aumento del 5 per cento.
2. La maggiorazione di cui al comma 1, punto b), è riconosciuta solo dove oggettivamente inevitabile
ovvero dove risultante dall’O.d.L.; non sono soggetti a tale maggiorazione i lavori che, per la loro
natura e per i termini di esecuzione previsti dall’O.d.L., possono essere eseguiti senza pregiudizio
in orario normale.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
3. Le maggiorazioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono cumulabili tra di loro; le
maggiorazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), non sono cumulabili tra di loro.
4. Le maggiorazioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione per i lavori per i quali
siano state applicate le penalità di cui all’articolo 20.
5. Le maggiorazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non trovano applicazione qualora per il lavoro
sia stato stabilito e concordato nell’O.d.L. un prezzo forfetario specifico.
Art. 33 - Riduzioni degli importi liquidabili
1. All’importo dei lavori, eventualmente già maggiorato ai sensi dell’articolo 32, si applicano le
seguenti riduzioni:
a) penalità maturate ai sensi dell’articolo 20;
b) rivalsa delle differenze di costo per i lavori fatti eseguire in seguito all’azione sostitutiva;
c) decurtazione dei valori per difetti nei lavori, tollerabili e non eliminabili, secondo il giudizio
tecnico del Comune;
d) detrazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) per lavori liquidati relativi a O.d.L. precedenti e per
i quali sono emersi successivamente vizi o difetti;
e) importi peritali o arbitrali di cui al comma 2.
2. Quando in sede di contenzioso o rettifica, rifacimenti, rivalse, definizione di accordi transattivi o
simili, il Comune ricorra all’arbitrato ovvero all’ausilio di periti, i relativi oneri sono a carico
dell’impresa per la parte proporzionale agli importi non liquidabili e per i quali la stessa impresa
risulti soccombente.
3. I crediti a favore del Comune, eventualmente risultanti dalla applicazione di riduzioni, sono
addebitati alla prima liquidazione successiva o, se non vi siano più liquidazioni, sono attinti dalla
cauzione.
Capo VII - Obblighi delle parti
Art. 34 - Obblighi dell’Impresa
1. L’impresa è sempre obbligata a:
a) eseguire i lavori a perfetta regola d’arte;
b) curare le forniture e le prestazioni secondo le migliori caratteristiche merceologiche e
professionali disponibili sul mercato;
c) assicurare tutti i prestatori d’opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le
disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
d) assicurare la buona tenuta e la buona conduzione dei cantieri, assumendo apposita polizza per
la responsabilità civile, garantendo l’incolumità a persone e cose;
e) curare la riservatezza e l’ordine nei luoghi chiusi degli edifici comunali che sono coinvolti
nell’esecuzione dei lavori;
f) per lavori che singolarmente comportino la formazione anche solo embrionale di un’area di
cantiere o di lavorazione, ricorrendone i presupposti di cui agli allegati I e II al decreto legislativo
n. 81/2008, predisporre e consegnare al R.U.P. entro tre giorni dal ricevimento dell’O.d.L. un
piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, integrato da un piano
operativo di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
g) fornire tracciamenti, misurazioni, previsioni, garantendo inoltre il personale di manovalanza per
tracciamenti o misurazioni effettuate a cura del Comune in ogni occasione;
h) corrispondere tempestivamente le spese e le tasse inerenti i contratti e la loro formazione.
Art. 35 - Obblighi generali
1. L’impresa è obbligata all’assolvimento dei compiti e degli obblighi che, anche se non previsti, sono
posti a suo carico da usi e consuetudini consolidate.
2. L’impresa è obbligata a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento
straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione dei lavori.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
3. Tutti gli obblighi sopra riportati si intendono compensati con i corrispettivi da liquidarsi ai sensi del
presente Capitolato.
Art. 36 - Obblighi del Comune
1. Il Comune è obbligato a impartire ordini solo con le modalità di cui al presente Capitolato, in modo
chiaro e che definisca senza equivoci, anche se succintamente, i lavori che si vogliono far
eseguire.
2. Il Comune corrisponde all’impresa l’I.V.A. alle aliquote di legge, su tutte le liquidazioni.
Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 37 - Variazioni agli importi
1. L’importo contrattuale può variare, in più e in meno, nel corso della durata del contratto, senza che
questo sia motivo di revisione delle altre condizioni o che l’impresa possa avanzare altre
rivendicazioni o pretendere indennizzi.
Art. 38 - Subappalto
1. Non è ammesso il subappalto delle categorie dei lavori oggetto del contratto.
Art. 39 - Controversie
1. Stazione appaltante e Appaltatore dichiarano che le eventuali controversie derivanti dal presente
appalto saranno deferite alla competenza arbitrale, fermo restando che la Stazione appaltante
dovrà essere di volta in volta preventivamente autorizzata a ricorrere al collegio arbitrale. In
assenza di specifica autorizzazione la competenza arbitrale sarà esclusa.
Art. 40 - Cauzione
1. L’impresa presta cauzione, alla firma del contratto, per un importo pari al 10 per cento dell’importo
del contratto; la cauzione è prestata in contanti, con libretto al portatore, titoli di stato o polizza
fideiussoria ai sensi di legge.
Art. 41 - Uso della cauzione
1. Il Comune può usare la cauzione senza riserve quando si verificano le condizioni di cui al presente
capitolato.
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, sono espressamente rilevate e approvate le seguenti clausole:
Art. 8
per la rinuncia a qualsiasi indennizzo, risarcimento o altra remunerazione in caso di cessazione anticipata del contratto o in
caso di esecuzione di lavori di importo inferiore a quelli del contratto;
Art. 10
mancata costituzione dell’obbligazione per il Comune in caso di Ordine di Lavoro non sottoscritto o sottoscritto da soggetti
diversi dal Responsabile del Servizio Tecnico o dal Responsabile Unico del Procedimento;
Art. 13
per i termini di esecuzione che si intendono accettati tacitamente;
Art. 14
per la inammissibilità delle osservazioni o riserve da parte dell’impresa fuori dai casi espressamente previsti;
Art. 15
per la presa di conoscenza anche presunta e efficacia degli Ordini di Servizio;
Art. 21
per la possibilità di recesso dal contratto da parte del Comune e di azione sostitutiva affidata a terzi;
Art. 26
per le rettifiche degli importi corrispettivi e la loro accettazione o mancata accettazione;
Art. 28
per le valutazioni autonome del Comune per i lavori per i quali l’impresa non abbia presentato la richiesta di liquidazione
corredata con le documentazioni richieste;
Art. 31
per la accettazione, anche tacita, della valutazione forfetaria.
L’impresa
……………………………………..
La stazione appaltante
……………………………………..
" ORDINE DI LAVORO TIPO (O.d.L.) "
COMUNE DI GAVARDO
PROVINCIA DI BRESCIA
LAVORI DI MANUTENZIONE
OPERE DA VERNICIATORE E DA TAPPEZZIERE
Ordine di Lavoro n. _______ del ____________________
O.D.L. ordinario
Impresa/Ditta:
...........................................
O.D.L. confermativo di O.d.L.
Verbale del _____________
Telefonico del _____________
Telematico del ________________
APPALTO LAVORI DA ______________________
Impresa/Ditta: ...........................................
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ordina all’impresa/ditta in indirizzo, ai sensi del contratto in corso e del capitolato d’oneri per le opere
di manutenzione, l’esecuzione dei seguenti interventi / lavori / forniture / servizi:
num.
progr.
Classificazione
degli interventi
Inizio
Lavori
Fine
Lavori
Descrizione dell’intervento
note
Ordinari
Urgenti
1
Somma urgenza
Esec. immediata
Ordinari
Urgenti
2
Somma urgenza
Esec. immediata
Ordinari
Urgenti
3
Somma urgenza
Esec. immediata
Ricevuto in data:
...........................................
L’impresa
……………………………………..
per l’Impresa:
Il Responsabile Unico del Procedimento
...........................................
.................................................................
La stazione appaltante
……………………………………..
CONTABILIZZAZIONE E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE
addetto
voce
descrizione
u.m. quantità
interv.
data
A) Manod'opera
prezzo
importo
B) Materiali
C) Opere Compiute
A) TOTALE LORDO MANOD'OPERA
B) TOTALE LORDO MATERIALI
C) TOTALE LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Ribasso contr. del ___ % su A) Manod'opera
Ribasso contr. del ___ % su B) Materiali
Ribasso contr. del ___ % su C) Opere compiute
TOTALE NETTO
Maggiorazioni per
Riduzioni per
Altro
TOTALE AMMESSO alla liquidazione
per l’Impresa ..........................................................
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
il R.U.P.: ..........................................................
Capitolo ................
Capitolo ................
Capitolo ................
CONTRATTO
Disponibilità iniziale
..........................
..........................
..........................
..........................
Liquidazioni precedenti
..........................
..........................
..........................
..........................
Disponibilità precedente
..........................
..........................
..........................
..........................
Liquidazione attuale
..........................
..........................
..........................
..........................
Disponibilità residua
..........................
..........................
..........................
..........................
Si propone la liquidazione della somma di euro ................................ (di cui euro ..............................
per lavori ed euro ................................... per I.V.A. al ..................%), ai sensi del contratto e
dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 267/2000.
Lì ...................................
L’impresa
……………………………………..
il Responsabile del servizio tecnico: ..............................................
La stazione appaltante
……………………………………..