Superbollo auto e manovre a confronto

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Superbollo auto e manovre a confronto
OGGETTO: Superbollo auto e manovre a confronto
Gentile Cliente,
Sull’addizionale erariale alla tassa automobilistica è intervenuto già il dl 98/11 convertito in legge n. 111/2011
che aveva previsto il pagamento di 10 euro in più per ogni kw superiore a 225. Ora la manovra Monti ha
ridotto la soglia di potenza del veicolo per l’applicazione dell’addizionale erariale in questione: 185 kw.
Superata questa soglia si pagherà ben 20 euro in più a chilowatt. Ma si prevedono comunque delle riduzioni.
Differenze e similitudini tra le due versioni del superbollo auto, tra manovra estiva e manovra salva Italia..
Premessa
Di superbollo sulle auto di grossa cilindrata se ne è parlato dapprima con la manovra estiva 2011, il dl 98/11
e ora con la recente manovra Monti, il dl 201/11 convertito in legge n. 214/11. Vediamo le caratteristiche e le
differenze tra le due tipologie di addizionale erariale sulle auto potenti, considerando che entrambe le
manovre nascono dall’imminente e urgente necessità di intervento, dettata dalla grave congiuntura
economica creatasi sui mercati finanziari e non.
Il superbollo nella manovra estiva 2011
In primo luogo, pare logico partire dalla manovra estiva 2011, la prima per intenderci. Il dl 98/11 convertito in
legge n. 111/2011 ha introdotto all’articolo 23, comma 21, l’addizionale sulle auto di grossa cilindrata, ossia
quelle autovetture e autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose che, superando la soglia
minima dei 225 kw, dovevano pagare 10 euro in più per ogni kw superiore.
Dm 7 ottobre 2011
Su questa importante novità era intervenuto un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il dm 7
ottobre 2011, che ha fatto il punto sull’addizionale in questione, in merito ai soggetti interessati dal
versamento della stessa.
Data spartiacque appare il 6 luglio 2011.
Soggetti Interessati
Così ne risultava che sono obbligati al pagamento dell’addizionale erariale in oggetto chi:
• alla data del 6 luglio 2011, risulti proprietario, usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria nel pubblico registro automobilistico della vettura
con le caratteristiche di potenza indicate nella manovra estiva 2011.
Il versamento da parte di tali soggetti doveva avvenire entro il 10 novembre mediante il modello F24 con
elementi identificativi, con l’ apposito codice tributo, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.
101/E, il “3364”.
La manovra Monti, tra le tante misure introdotte, prevede la tassazione dei beni di lusso e tra questi beni di
lusso, annovera le auto.
L’articolo 16 del dl 201/11 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 è intervenuto sul comma 21
dell’articolo 23 del dl 98/11 prevedendo che: “a partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa
automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni kw di potenza del veicolo superiore
a 185 kw”.
A ben vedere le auto adibite al trasporto promiscuo di cose e persone risultano essere lo stesso oggetto del
prelievo previsto, in primis, dalla manovra di luglio e, conseguentemente, dalla manovra di Natale.
La differenza evidente è l’inasprimento dell’addizionale erariale. Si guarda sempre alla potenza del veicolo
espressa in chilowatt, ma se prima l’addizionale si pagava qualora fosse stata superata la soglia minima di
225 kw, ora questa soglia si è notevolmente ridotta a 185 kw.
Allo stesso tempo aumenta l’importo dell’addizionale: dai 10 euro in più per ogni kw superiore alla soglia
minima, ora si passa al doppio, ben 20 euro in più superata quota 185 kw.
Per la sanzione in caso di ritardo il codice tributo è il “3365”, mentre per gli interessi il “3366”. Occorre
sempre indicare il numero di targa, nel campo“elementi identificativi”.
Il superbollo nella manovra Monti
La manovra Monti, tra le tante misure introdotte, prevede la tassazione dei beni di lusso e tra questi beni di
lusso, annovera le auto.
L’articolo 16 del dl 201/11 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 è intervenuto sul comma 21
dell’articolo 23 del dl 98/11 prevedendo che: “a partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa
automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185
kw”.
Differenze e similitudini tra le due addizionali
A ben vedere le auto adibite al trasporto promiscuo di cose e persone risultano essere lo stesso oggetto del
prelievo previsto, in primis, dalla manovra di luglio e, conseguentemente, dalla manovra di Natale.
La differenza evidente è l’inasprimento dell’addizionale erariale. Si guarda sempre alla potenza del veicolo
espressa in chilowatt, ma se prima l’addizionale si pagava qualora fosse stata superata la soglia minima di
225 kw, ora questa soglia si è notevolmente ridotta a 185 kw.
Allo stesso tempo aumenta l’importo dell’addizionale: dai 10 euro in più per ogni kw superiore alla soglia
minima, ora si passa al doppio, ben 20 euro in più superata quota 185 kw.
• Addizionale erariale dl 98/2011 - 10 euro in più per ogni kw superiore ai 225
• Addizionale erariale dl 201/2011 – 20 euro in più per ogni kw superiore ai 185
Le auto tassate
La conseguenza evidente dell’abbassamento della soglia minima di potenza delle vettura da tassare (da 225
a 185 kw), comporta che sono più numerose le auto alle quali si applica la nuova addizionale erariale sulla
tassa automobilistica.
Alcuni modelli di auto che pagano il superbollo
- BMW serie 1 3 porte 120 i
- Seat León 2.0 Cupra R
- Lancia Thema 3.6 V6
- Renault Mégane 2.0 RS TROPHY
- Mitsubishi Lancer Evo
- Audi A4 Avant 3.2 V6 FSI
Riduzione dell’addizionale erariale
In sede di conversione in legge del dl 201/11 si è comunque cercato di bilanciare l’inasprimento
dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica in questione, introducendo delle riduzioni, rapportate agli
anni di costruzione del veicolo oggetto della tassazione.
• 60% dell’intero ammontare - Trascorsi 5 anni dalla costruzione dell’auto
• 30% dell’intero ammontare - Trascorsi 10 anni dalla costruzione dell’auto
• 15% dell’intero ammontare - Trascorsi 15 anni dalla costruzione dell’auto
L’addizionale erariale in questione non è più dovuta trascorsi invece 20 anni dalla costruzione dell’auto.
Versamento e Sanzioni
Non essendo fornite ulteriori indicazioni, si ipotizza che per le modalità di versamento dell’addizionale in
questione valgano le stesse considerazioni previste a suo tempo per il superbollo della manovra di luglio.
Anche per ciò che riguarda il regime sanzionatorio, ossia in caso di omessi o insufficienti versamenti
dell’addizionale erariale in questione, si applica una sanzione amministrativa del 30% dell’importo non
versato.
Addizionale erariale
Distinti saluti
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