1 Contratto leasing: inadempimento dell`utilizzatore e tasso usurario

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1 Contratto leasing: inadempimento dell`utilizzatore e tasso usurario
1 Contratto leasing: inadempimento dell’utilizzatore e tasso usurario
Nei contratti di leasing, la proprietà resta in capo al concedente fino alla scadenza del contratto. Di norma,
non è prevista una clausola di riscatto anticipato, ma soltanto di risoluzione per inadempimento
dell’utilizzatore. In tal caso, abitualmente viene prevista una penale pari alla sommatoria delle rate a scadere,
attualizzate a un tasso molto contenuto. Inoltre, il bene va restituito al concedente, che provvederà a
venderlo e a restituire l’importo ricavato quando (e se) sarà riuscito a venderlo.
Quindi, a fronte dell’integrale ed anticipato pagamento di tutte le rate del leasing, l’utilizzatore perde la
disponibilità del bene e vanta un credito di incerto ammontare, che diventerà esigibile alla vendita.
Questo meccanismo, di obiettiva sproporzione tra le parti, può comportare gravi violazioni del precetto
dell’art.644 cp, che vieta interessi usurari.
Si esamina un caso di consulenza tecnica in procedimento davanti al giudice penale, su un contratto di leasing
stipulato nel 2008, relativo ad un autocarro, valore 120.000 euro più iva, da una srl che svolgeva lavori edili,
alle seguenti condizioni:

capitale finanziato € 120.000,00 oltre Iva

canone anticipato alla stipula € 24.000,00 oltre Iva

spese istruttoria pratica € 200,00 oltre Iva

spese di incasso rate € 2,50 cadauna oltre Iva

tasso interesse fisso pari al 8,08278960%

canone mensile € 1.961,12 oltre Iva

numero canoni mensili 59 (durata 60 mesi) con scadenza il giorno 23 di ogni mese

corrispettivo totale € 139.706,08 oltre Iva

prezzo di riscatto € 1.200,00 oltre Iva

commissioni di riscatto € 100.00 oltre Iva.
A garanzia delle obbligazioni societarie, veniva rilasciata fideiussione da parte dell’amministratore unico della
società.
Il contratto veniva regolarmente onorato dalla società fino alla rata del 23/10/2009, quindi con il pagamento
di 15 rate mensili di € 1.961,12 (per complessivi €. 29.416,80), oltre Iva. Pertanto, tenuto conto del canone
iniziale di € 24.000,00 corrisposto alla stipula del contratto, l’ammontare complessivo corrisposto alla società
di leasing risulta di €53.416,80, oltre iva.
Successivamente, la utilizzatrice non riusciva più a pagare le rate e in aprile 2010 la società di leasing
comunicava la risoluzione per insolvenza, intimando la immediata restituzione dell’autocarro e il pagamento
dei seguenti importi:

canoni scaduti e impagati per € 16.494,38

interessi di mora su scaduto per € 462,71

interessi ritardato pagamento per € 18,88

spese insoluti per € 156,00 oltre Iva 20% di € 31,20

importo dei corrispettivi periodici non ancora maturati alla data, salvo il Vostro diritto al rimborso
del ricavato dalla vendita del veicolo al netto delle spese sostenute per € 76.757,11 oltre Iva 20% di
€ 15.351,42
per un totale complessivo di € 109.271,70.
Nel dicembre 2010 la socetà di leasing intimava alla conduttrice il pagamento dell’importo di euro
117.668,93.
Si segnala che l’autocarro veniva consegnato nell’ottobre 2011, e nessun ricavato della vendita veniva
corrisposto al conduttore.
Infine, nel 2014 la società di leasing iniziava una procedura di pignoramento nei confronti dell’immobile del
garante.
Quesito al consulente tecnico:
“Accerti il consulente tecnico, presa visione degli atti di causa, della documentazione contabile, bancaria e
finanziaria relativa ai rapporti intercorsi tra le parti lese
________ SRL e la società ________ SPA:
1) il tasso di interesse applicato ai rapporti di finanziamento e di locazione finanziaria intercorsi tra le
parti nel periodo oggetto di esposto dagli anni 2008 al 2012 relativamente al contratto di locazione
finanziaria n° 1334
2) e lo scostamento rispetto al tasso trimestrale rilevato dal Ministero del Tesoro ai fini dell’applicazione
del terzo comma dell’articolo 644 c.p.;
ovvero
se gli interessi o gli altri vantaggi corrisposti siano da considerare sproporzionati, riguardo le concrete
modalità del fatto ed il tasso di interesse medio praticato per operazioni similari, rispetto le
prestazioni di denaro ricevute;
2) l’ammontare complessivo degli interessi ovvero il valore dei vantaggi o dei compensi corrisposti;
3) l’esistenza di una o più delle circostanze di cui all’articolo 644 c.p. quinto comma;
4) l’eventuale condizione di difficoltà finanziaria o economica di chi ha corrisposto gli interessi o i
vantaggi.”
In ottemperanza alle istruzioni di Banca d’Italia, il tasso veniva rilevato1 considerando i seguenti importi:
canone alla stipula: 24.000,00 (a riduzione dell’erogato);
spese apertura pratica: 200,00 (
“
“
);
59 canoni da 1.961,12;
spese incasso: 2,50
( a incremento del canone);
riscatto: 2.500,00
Il tasso indicato sul contratto, divisore 360, ammontava al 8,083%, contro un tan del 8,56%. Il tasso effettivo,
risultava invece del 8,90%.
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Per un’analisi dei calcoli matemateci, vedasi “Mutui e leasing nel contenzioso bancario-esercitazioni matematiche” di
A.Fontanelli
Il tasso soglia alla stipula era del 10,635%, e, ai sensi del punto B2 delle predette Istruzioni, non vanno
effettuate altre rilevazioni per il confronto del tasso soglia.
Quindi, in applicazione del principio dei soli interessi corrispettivi2, il finanziamento non sarà usurario.
Qualora, invece, si determini il tasso alla stipula considerando gli interessi moratori, il tasso del mutuo
supererà la soglia usuraria anche se maggiorata del 2,1%3.
Utilizzando il criterio di determinazione del tasso a consuntivo4, si supera sia la soglia alla stipula, sia quella
vigente alla risoluzione del contratto.
Si vuole ora segnalare un aspetto: al momento del pignoramento verso i garanti, avvenuto nel primo
trimestre 2014, il locatore non aveva ancora restituito, né conteggiato in riduzione del debito, il ricavato della
vendita del bene. Poiché il valore di un autocarro con pochi anni di vita è presumibilmente rilevante, si è
ritenuto di calcolare tale valore come un ricavo per la società di leasing, come fossero interessi attivi. In tale
ipotesi, il tasso ottenuto supera il 40%, a fronte di un tasso medio per operazioni di leasing similari del 7,55%.
Come si evince dal quesito, la Procura non ha né indicato l’orientamento giurisprudenziale di calcolo del
tasso, né chiesto di limitare l’indagine all’usura oggettiva. Anzi, viene espressamente chiesto di verificare
anche un’eventuale usura soggettiva ex art.644, 3° c., secondo periodo e ss., che testualmente recita: “Sono
altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo
alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi
li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
I due presupposti richiesti dalla norma sembrano incontestabili: la richiesta di un tasso del 40% rispetto ad
un tasso medio del settore del 7,55% e la difficoltà economica del debitore, evidente in chi subisce il
pignoramento della propria abitazione.
Sull’argomento si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione5, che richiede, affinchè si realizzi
il dolo dell’usura in concreto, la volontà di concludere un contratto con vantaggi usurari e la consapevolezza
della condizione di difficoltà del debitore.
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Cfr capitolo Rilevanza nel calcolo dell’usura dei soli interessi corrispettivi
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Cfr capitolo Rilevanza nel calcolo dell’usura di interessi corrispettivi mora e penalità con la maggiorazione del 2,1%
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Cfr capitolo Rilevanza nel calcolo del tasso effettivo globale annuo di ogni tipo di interessi e costi (gli oneri vengono
rapportati al debito)
Cfr Cassazione Penale, Sez. II, 07 maggio 2014, n. 18778:
“In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) il dolo generico, oltre alla
coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari,
include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e
la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra
utilità, ovvero all’opera di mediazione”.
Si rileva, infine, che le istruzioni di Banca d’Italia hanno un valore soltanto ai fini della determinazione del
tasso soglia (principio di omogeneità). Al di fuori di tale ambito, quale quello della verifica dell’usura
soggettiva o in concreto, l’unico parametro utilizzabile è quello della matematica finanziaria, quindi
oneri/debito * tempo, che nel caso in esame fornisce un tasso del 40%.