Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 06
Transcript
Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 06
Stefano Alessandretti Consulente del Lavoro Federico Ambrosi Dott. Rag. Commercialista Spett.le Andrea Barbieri Dottore Commercialista DITTA/ SOCIETÀ Paolo Cecchini Ragioniere Commercialista CIRCOLARE n. CF 06/2005 Moreno Pannacci Ragioniere Commercialista Virgilio Puletti Ragioniere Commercialista NORMATIVA ATTINENTE LA CESSIONE DI ROTTAMI FERROSI Avendo potuto constatare che non tutte le imprese da noi assistite hanno preso atto delle modifiche legislative introdotte dal Decreto Legge 30/09/2003 n. 269 e precedentemente comunicate con circolare dell’ottobre del 2003, Vi rinnoviamo la informativa concernete le novità normative riferibili alle cessioni di rottami ferrosi. Le vigenti disposizioni di legge in materia di cessione dei rottami ferrosi, prevede che la fattura emessa dal cedente per vendita di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma, e plastica (operazioni già non soggette ad imposta ai sensi dell’art. 74 comma 8 DPR 633/72), continua ad essere senza addebito di imposta Iva. Al contrario, l’acquirente che riceverà la fattura dovrà integrarla con l’Iva corrispondente ed annoterà la stessa fattura sia nel Registro fatture emesse che nel Registro acquisti, in modo tale da rendere l’operazione neutra ai fini Iva. In capo al cedente l’operazione è considerata operazione imponibile, rilevando in tal modo sia ai fini degli eventuali rimborsi d’imposta che ai fini del calcolo del pro-rata di indetraibilità. Invitiamo tutti coloro che non avessero correttamente contabilizzato le fatture di cessione, ovvero di acquisto, di rottami ferrosi, a voler provvedere, quanto prima, ad eseguire le opportune correzioni. TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI D’INTENTO Facendo seguito alla nostra circolare CF 03/2005, Vi rendiamo noto che in data 16 marzo 2005 è stata pubblicata la versione definitiva del modello mediante il quale le imprese dovranno eseguire la comunicazione dei dati relativi alla dichiarazioni di intento ricevute. Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede come prima scadenza quella del 16 maggio 2005, entro la quale le imprese dovranno comunicare i dati delle dichiarazioni di intento riferibili al periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005, anche se ricevute nel mese di dicembre 2004. La comunicazione potrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso intermediario abilitato. Tutto coloro che sono interessati dal nuovo adempimento, sono pregati di voler preparare copia di tutte le dichiarazioni di intento ricevute e di consegnarle in tempo utile allo studio, che di conseguenza provvederà all’invio telematico. TRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO Con riferimento al trasporto di merci per conto proprio, abbiamo, nostro malgrado, constatato che secondo una applicazione molto rigorosa di una norma del 1974, alcune autorità che eseguono controlli stradali, hanno richiesto al “trasportatore” l’elencazione delle merci/cose trasportate. La questione trae spunto dall’art. 39 della Legge 06/06/1974 n. 298, che al primo comma recita testualmente “Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell’art. Pagina 1 di 5 Stefano Alessandretti Consulente del Lavoro Federico Ambrosi Dott. Rag. Commercialista Andrea Barbieri Dottore Commercialista Paolo Cecchini Ragioniere Commercialista Moreno Pannacci Ragioniere Commercialista Virgilio Puletti Ragioniere Commercialista 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza …” Si evidenzia innanzitutto, come dovrebbe essere già noto, che il trasporto per conto proprio è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, solo nel caso di automezzi aventi portata superiore a 30 q.li, e pertanto la normativa qui richiamata è applicabile esclusivamente al caso di trasporto conto proprio eseguito con automezzi aventi le caratteristiche sopra indicate. Posto che il trasportatore sia in possesso di regolare licenza, Vi consigliamo, d’ora in avanti, a voler compilare, ferme restando le norme sui documenti di trasporto, il fac-simile sotto riportato che eviterà qualsiasi contestazione, in merito al trasporto per conto proprio, da parte di qualsivoglia autorità. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 DELLA LEGGE 298/74, DELL’ART. 1 DEL D.M. 13/4/1979, DELLA LEGGE 132/1987 PER LE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO Il sottoscritto titolare di licenza all’autotrasporto di cose per conto proprio n. …………………. dichiara che le cose trasportate sono: □ Da esso prodotte o vendute _____________________□ Prese in comodato_____________________________□ Prese in locazione _____________________________□ Da esso elaborate, trasformate, riparate o simili_______□ Di sua proprietà_______________________________ Tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o □ a vendere ____________________________________ Firma leggibile del titolare o di suo incaricato (art. 39 della Legge 6/6/1974 n. 298 e Circ. Min. Trasporti n. 45 del 6/6/1979) _____________________________________ NORMATIVA RELATIVA ALLE CESSIONI ED ACQUISTI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO NORME GENERALI Le operazioni con la Repubblica di San Marino possono riguardare sia scambi con l’Italia, sia scambi di beni tra la detta Repubblica e Paesi diversi dall’Italia, ma che interessano comunque la Dogana italiana. In generale, le cessioni dall’Italia verso San Marino sono non imponibili, mentre gli acquisti da San Marino sono soggetti ad IVA. Le disposizioni specifiche che derogano le norme ordinarie sono riferite alle sole cessioni di beni e relative prestazioni accessorie (trasporti, imballaggi ecc); restano, invece, escluse le prestazioni di servizi, alle quali restano appunto applicabili le disposizioni ordinarie del DPR 633/72 e del DL 331/93. Pagina 2 di 5 Stefano Alessandretti Consulente del Lavoro Federico Ambrosi Dott. Rag. Commercialista Andrea Barbieri Dottore Commercialista Paolo Cecchini Ragioniere Commercialista Moreno Pannacci Ragioniere Commercialista Virgilio Puletti Ragioniere Commercialista Le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati sanmarinesi sono soggette ad IVA in Italia, mentre le cessioni poste in essere nei confronti di italiani non soggetti IVA sono imponibili in San Marino. In ogni caso, valgono le eccezioni relative alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e alle vendite per corrispondenza. Enti non commerciali. L’applicazione dell’imposta si ha in Italia ogni qualvolta l’Italia è il paese di destinazione della merce e gli scambi intervengono tra operatori economici, ivi compresi gli enti non commerciali muniti di partita IVA e agenti nell’esercizio della propria attività istituzionale. Tuttavia, la tassazione avviene in Italia anche quando gli enti non commerciali non risultino muniti di partita IVA e, quindi, non sono soggetti passivi d’imposta, ma abbiano effettuato nell’anno solare precedente, ovvero nell’anno in corso, un ammontare di acquisti superiore a 8.263,31 euro. Importazioni di beni a San Marino. I beni destinati alla Repubblica di San Marino di provenienza extra UE, scontano l’IVA presso la dogana del luogo dove entrano nel territorio italiano. L’IVA così pagata è però solo assunta in deposito dalla dogana ed è rimborsata al soggetto di San Marino dopo che i beni sono stati trasferiti nel suo territorio. ADEMPIMENTI Cessioni verso San Marino. (DM 24 dicembre 1993) Per le cessioni verso San Marino, che costituiscono esportazioni, l’operatore economico italiano deve: emettere un documento di trasporto o di consegna dei beni; emettere fattura non imponibile (con indicazione del codice identificativo dell’acquirente sammarinese) in 4 esemplari, 3 dei quali devono essere consegnati all’acquirente. Quest’ultimo, a sua volta, deve restituire all’operatore un esemplare della fattura vistata, mediante apposizione su di essa o di una impronta recante la documentazione d’introduzione nel territorio sammarinese, o della seconda sezione della marca ivi in uso, ovvero del timbro a secco dell’Ufficio tributario di San Marino; registrare la fattura sul registro delle fatture emesse, secondo le modalità ordinarie, annotando la data di ricezione della fattura vistata; conservare, in allegato al documento di trasporto, la fattura vistata; presentare l’elenco Intra-1 per le cessioni compilato per la sola parte fiscale. Sono, tuttavia, esonerati da tale obbligo i contribuenti che non effettuano cessioni intracomunitarie (Ris. Mm. 23 aprile 1997, n. 83/E). Il codice SO per la Repubblica di San Marino è SM. Documento di trasporto o di consegna dei beni. L’operatore italiano che invia i beni a operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nella Repubblica di San Marino deve emettere, oltre alla fattura, anche un documento di trasporto o di consegna (Circ. Mm. 16 settembre 1996, n. 225/E). Il documento deve essere emesso in almeno 3 esemplari e deve contenere i seguenti dati: 1. la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione di esportazione; 2. la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati, nonché la data di effettuazione dell’operazione e le generalità dell’eventuale incaricato del trasporto; 3. la causale del trasporto. Precisazioni. Si ritiene che il documento debba essere numerato progressivamente e debba contenere anche la data di consegna (o spedizione). Una copia del documento deve restare in possesso dell’emittente, mentre almeno altre due copie devono essere esibite per i necessari controlli, al competente Ufficio tributario di San Marino, al atto dell’introduzione dei beni nel territorio Pagina 3 di 5 Stefano Alessandretti Consulente del Lavoro Federico Ambrosi Dott. Rag. Commercialista Andrea Barbieri Dottore Commercialista Paolo Cecchini Ragioniere Commercialista Moreno Pannacci Ragioniere Commercialista Virgilio Puletti Ragioniere Commercialista Acquisti da San Marino (DM 24 dicembre 1993) È possibile adottare una delle due seguenti procedure, a seconda che l’operatore sammarinese addebiti o meno l’IVA al cessionario nazionale, indicandone, nel primo caso, l’importo in fattura. Fattura con indicazione dell’IVA. La procedura è la seguente: 1. il cedente sammarinese: emette una fattura in 4 copie, indicando il proprio numero di identificazione, la partita IVA dell’acquirente italiano e l’IVA dovuta; presenta all’Ufficio Tributario di San Marino la fattura e un elenco riepilogativo in 4 esemplari; versa l’IVA risultante dall’elenco; trasmette l’originale della fattura vistata all’acquirente italiano; 2. l’ufficio Tributario di San Marino trasmette all’Ufficio IVA di Pesaro i documenti, essendo lo stesso competente a liquidare l’imposta dovuta; 3. l’acquirente nazionale annota l’originale della fattura ricevuta sul registro degli acquisti e opera la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa. Fattura senza indicazione di IVA. La procedura è la seguente: 1. il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell’acquirente italiano, la fa vistare all’ufficio tributario di San Marino e la spedisce al cliente italiano; 2. l’acquirente italiano: determina il debito d’imposta indicandone l’ammontare sull’originale della fattura rilasciatogli dal cedente; procede ad annotare la stessa sui registri IVA vendite e acquisti (analogamente a quanto avviene per le autofatture); comunica l’avvenuta annotazione all’Ufficio IVA della propria circoscrizione, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri. La legge non stabilisce un termine entro cui fornire la comunicazione; esiste solo una circolare che lo fissa in 5 giorni dall’annotazione (Circ. Mm. 20 aprile 1973, n. 30/510542). Merci in lavorazione (Circ Mm. 20 aprile 1973, n 30/510542) I beni inviati a scopo di lavorazione nel territorio italiano da operatori sammarinesi sono soggetti alle seguenti formalità: il prestatore di servizi italiano deve annotare in un apposito registro (con pagine progressivamente numerate) i beni inviati. L’annotazione deve essere effettuata sulla scorta del documento di accompagnamento emesso dal committente con l’indicazione della natura quantità dei beni in questione, debitamente vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino; la fattura relativa al corrispettivo della lavorazione (non imponibile), emessa in duplice esemplare, deve essere vistata dall’Ufficio tributario di San Marino e deve contenere l’indicazione della non imponibilità. Questa costituisce la prova della reintroduzione dei beni nel territorio del detto Stato. Diversamente, l’invio dei beni a scopo di lavorazione nel territorio sanmarinese da operatori italiani è soggetto alle seguenti formalità: il committente italiano deve annotare su apposito registro (con pagine progressivamente numerate) i beni inviati, sulla scorta delle risultanze dei documenti di accompagnamento dallo stesso emessi e vistati dall’Ufficio tributario di San Marino; al fine di reimportare in Italia i beni lavorati, il committente italiano deve corrispondere l’imposta sulla base della fattura emessa dall’operatore sanmarinese. Deposito Merci. Per i depositi costituiti in Italia da operatori sanmarinesi, i beni devono essere annotati, dal depositario italiano, in un apposito registro con pagine progressivamente numerate. Per la prova documentale relativa ai passaggi di beni bisogna seguire la medesima procedura prevista per l’invio di merci in lavorazione. Pagina 4 di 5 Stefano Alessandretti Consulente del Lavoro Federico Ambrosi Dott. Rag. Commercialista Andrea Barbieri Dottore Commercialista Paolo Cecchini Ragioniere Commercialista Moreno Pannacci Ragioniere Commercialista Virgilio Puletti Ragioniere Commercialista Scambi tra San Marino e Stati diversi dall’Italia La regolamentazione degli scambi tra la Repubblica di San Marino e gli altri Paesi UE è la seguente: circolazione di merci UE destinate a San Marino. I beni devono essere obbligatoriamente scortati da documento doganale (T2 SM o T2L SM), con destinazione diretta all’Ufficio tributario di San Marino. Quest’ultimo provvede a tutte le incombenze di appuramento ed alla riscossione dell’IVA sammarinese sulla cessione; circolazione di merci di San Marino destinate a Paesi UE. L’Ufficio tributario di San Marino emette un documento doganale (T2) che deve essere presentato, dall’operatore interessato per la vidimazione presso le dogane di Rimini o Ravenna. La merce prosegue fino alla dogana del Paese UE di destinazione; importazioni da Paesi extra UE per San Marino. Le dogane abilitate alle operazioni di sdoganamento sono Livorno, Ravenna, Rimini, Forlì (Cesena) e Trieste; il trasferimento delle merci dal punto di entrata nel territorio UE ad una delle dogane abilitate avviene nella condizione di merci estere, con emissione di documento T1; la dogana abilitata in cui avviene lo sdoganamento provvede alla definitiva importazione e alla emissione del documento T2 SM per l’Ufficio Tributario di San Marino; quest’ultimo provvede all’appuramento del T2 assoggettando le merci all’IVA di San Marino; esportazione da San Marino per Paesi extra UE. L’Ufficio tributario di San Marino deve emettere una bolletta T2 che accompagna le merci ad una dogana italiana qualsiasi di uscita; la dogana italiana di uscita provvede all’appuramento del T2 rinviando la parte di competenza a San Marino. **************** Rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. Perugia, 23 Marzo 2005 Sinergie Studio Associato Pagina 5 di 5