IVA 2017 - Studio Portale

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IVA 2017 - Studio Portale
IVA 2017 – Tutte le novità
«Semplificazioni» e nuovi obblighi legislativi dettati da
Unione Europea, sentenze della Corte di Giustizia e della
Cassazione SS.UU.
Prof. Renato Portale - Dottore Commercialista
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Atti e provvedimenti che interessano l’IVA
ORIGINE
ARGOMENTI
DL 193/2016
«collegato»
Vari
Legge 232/2016
Legge di bilancio
Vari
Regolamento (UE)
n. 1042/2013
Armonizzazione «servizi relativi» a immobili
Cass. sezioni
Unite
- IVA di gruppo: possibile anche se società di persone (n. 1915)
- Rimborso con integrativa a favore (n. 13378, n. 17757, n. 17758)
- Falcidia del credito (n. 26988 e n. 760/2017)
- Compensi professionali riscossi dopo chiusura attività (n. 8059)
- Concordato preventivo e pagamento parziale dei crediti IVA
Corte UE
(sentenza 7 aprile 2016 Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. causa C546/14)
- Prorata detraibilità in presenza di operazioni esenti (sentenza 14
dicembre 2016 Mercedes Benz Italia SpA causa C-378/15)
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«Collegato» - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016*
 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute – «spesometro»
trimestrale
 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
 Soppressione «a regime» dei seguenti adempimenti
 contratti stipulati dalle società di leasing
 acquisti intracomunitari di beni e di servizi – Intra 2
 operazioni black list
 Dichiarazione annuale IVA e nuovi termini di presentazione
 per l’annualità 2016 entro febbraio 2017
 dall’annualità 2017 tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo
 Dichiarazione integrativa a favore del contribuente con termini più ampi
 Rimborsi IVA fino a 30 mila euro senza garanzia e visto di conformità con
divisione da «compensazione» F24 rimasta a 15.000 quale soglia per il visto
* Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225
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«Collegato» - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016*
 Termini accertamento ridotti di due anni con «Trasmissione telematica fatture e
corrispettivi» + «tracciabilità pagamenti» previsti su opzione
 Depositi IVA modifiche dal 1° aprile 2017
 Distributori automatici per beni e servizi (c.d. «Vending machine»): dal 1°
aprile 2017 «trasmissione corrispettivi»
 Rottamazione cartelle carichi affidati agli agenti della riscossione
 Studi di settore soppressi e introduzione indici sintetici di affidabilità dal 2017
 PEC per notifica avvisi di accertamento e rettifica dal 1° luglio 2017
 Sospensione termini dal 1° agosto al 4 settembre per trasmissione documenti,
fornitura di informazioni e pagamento delle somme dovute per controlli
automatici e controlli formali con sospensione feriale degli avvisi bonari
* Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225
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«Collegato» - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016*
 Saldo IVA annuale: possibile spostare pagamento dal 16 marzo al 30 giugno
 Acquisti da San Marino: abolita la comunicazione dal 1° gennaio 2017
 Chiusura partite IVA inattive automatica e senza sanzioni
 Start-up innovative
 Agricoltori nuove aliquote di compensazione per bovini non superiori a 7,7%
e per suini all’8%
 Fatture elettroniche per il tax free shopping dal 1° gennaio 2018
* Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225
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Richieste semplificazioni sindacati
commercialisti
 Nuovo Spesometro 2017: semestrale 30 settembre – 28 febbraio
 Nuovo Spesometro 2018: a regime dal 2018 annuale 28 febbraio
 Regime sanzionatorio nuovi adempimenti: eliminazione per il primo anno e
riduzione ulteriore dal secondo anno delle previste sanzioni per nuovi
adempimenti spesometro e liquidazioni IVA, anche con cumulo giuridico o
non applicazione sanzioni come per amministratori di condominio
 Rottamazione cartelle: possibilità di maggiore rateizzazione almeno 36 mesi
con applicazione di una sanzione del 10% (sorta di ravvedimento) e
possibilità di elevare la soglia del credito IVA da utilizzare in compensazione
per la rottamazione
 Dichiarazione annuale IVA: spostamento termini al 31 marzo per invio
telematico anno 2017 e dal 2018 al 30 settembre invece che al 30 aprile
(hanno già le 4 liquidazioni periodiche IVA)
 Nuove lettere di intento: eliminare le novità contenute nel provvedimento di
dicembre 2016 o in alternativa slittamento al 2018 di dette modifiche
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Legge di bilancio 2017
(Legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016)
 Falcidia del debito ammessa con modifica art. 182-ter legge
fallimentare
 Proroga estromissione beni
 Aliquota 5% per trasporti in mari interni aliquota
 Gruppo IVA con regole UE - a partire dal 2018
 IVA di gruppo e nuove regole dal 2017
 Rinvio aumento delle aliquote IVA:
 2018 dal 10 al 13% e dal 22 al 25%
 2019
dal 25 al 25,90%
 Mancato o parziale pagamento del corrispettivo nei fallimenti e
procedure concorsuali (annullati i benefici concessi dalla precedente
legge di stabilità 2016)
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Trasporto urbano via acqua di persone
art. 10 n. 14 D.P.R. 633/72
 Dal 1° gennaio 2017 le prestazioni effettuate per via acqua da mezzi
di locomozione (motoscafi, battelli, vaporetti…) abilitati ad eseguire il
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare perdono l’esenzione
IVA e diventano imponibili al 5% (benefici: possibile recuperare IVA
sugli acquisti ed in particolare sugli stessi mezzi di locomozione
soggetti ad aliquota IVA ordinaria del 22%)
 Modificato il decreto IVA con abrogazione del riferimento a tali servizi
previsto dall’articolo 10 e introduzione alla tabella A, parte II-bis (beni
e servizi assoggettati all’aliquota IVA del 5%) del nuovo punto 1-ter
 Restano escluse mantenendo l’esenzione le prestazioni marittime o
lagunari rese a mezzo gondole in quanto equiparate ai taxi e quindi ai
veicoli da piazza
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Trasporto di persone
Esente
Imponibile 10%
Imponibile 5%
Trasporto extraurbano per
via terra, aria e acqua
Trasporto urbano per via
Noleggio con conducente
acqua con qualsiasi mezzo
per via terra e aria relativo a
escluse le gondole che
trasporto
urbano
ed
mantengono l’esenzione
Trasporto urbano per via extraurbano
terra e acqua con veicoli da
Noleggio con conducente
Noleggio con conducente
piazza ed equiparati (taxi,
per via acqua relativo a
gondole ecc.)
per via acqua relativo a
trasporto urbano
trasporto extraurbano
Le prestazioni rese dalle
aziende esercenti trasporto
pubblico locale in esecuzione
di contratti di servizio
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Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA
- nuovo art. 21 bis DL 78 del 2010  Ripristinato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare
(ad eccezione del secondo trimestre per il quale il termine scade il 16
settembre) una apposita dichiarazione - “Comunicazione dei dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta” - che va riferita alle
liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate nel trimestre
precedente
 Scadenze: 31 maggio (1° trimestre) - 16 settembre (2° trimestre) - 30
novembre (3° trimestre) - 28/29 febbraio (4° trimestre)
 Sanzioni: L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una
sanzione da € 500 a € 2.000 ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata
entro 15 giorni ovvero entro lo stesso termine vengono corretti i dati indicati
nella comunicazione
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Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA
- nuovo art. 21 bis DL 78 del 2010  La comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con
eccedenza a credito
 Esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della
dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni
periodiche (se nel corso dell’anno non vengono meno tali condizioni)
 In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più
attività i soggetti passivi presentano una sola comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo
 Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (ancora
da emanare) sono stabilite le modalità e le informazioni da
trasmettere
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Soggetti esonerati dalla comunicazione dati
liquidazione IVA
 Esonerati i soggetti dispensati dalla presentazione della dichiarazione annuale
e dalle liquidazioni periodiche IVA tra cui:
 i soggetti passivi che hanno effettuato solo operazioni esenti
 i produttori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72 situati
nelle zone montane di cui all’articolo 9 D.P.R. 601 del 1973
 gli esercenti attività di giochi e intrattenimenti esonerati ex art. 74 comma 6
del D.P.R. 633/72
 le ASD e gli altri enti non commerciali in regime ex L. 398 del 1991
 i soggetti non residenti privi di identificazione IVA in Italia; i soggetti in
regime MOSS
 i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011 (regime abrogato
ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31 dicembre
2015) e del regime forfetario per i lavoratori autonomi introdotto dalla legge
di stabilità 2015 (L. 190 del 2014)
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Bozza del modello
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Bozza del modello
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Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture
emesse e ricevute (ex «spesometro» trimestrale)
 Introdotto il nuovo articolo 21 al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 che prevede
a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 di presentare in via
telematica e con periodicità trimestrale la nuova «Comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute» riferita a tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA
comprese le importazioni e le note di variazione in aumento e diminuzione
 Scadenze:
 a regime 30 maggio (1° trimestre) - 16 settembre (2° trimestre) - 30
novembre (3° trimestre) - 28/29 febbraio (4° trimestre)
 per il 2017 dovrebbero essere trasmesse solo due comunicazioni con
cadenza semestrale la prima da inviare entro settembre 2017 e la seconda
entro febbraio 2018
 Sanzioni: L’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e
ricevute è sanzionata per ogni fattura da un minimo di 2 euro ad un massimo
di 1.000 euro per ciascun trimestre, senza possibilità di riduzione in caso di
irregolarità continuata. La sanzione può essere ridotta alla metà se la
violazione è regolarizzata entro 15 giorni
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Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture
emesse e ricevute
 I dati sono inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e comprendono
almeno:
 i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
 la data ed il numero della fattura
 la base imponibile
 l’aliquota applicata e l’imposta
 la tipologia dell’operazione
 I dati richiesti per le due discipline - quella obbligatoria e quella facoltativa coincidono pertanto tornano applicabili le stesse regole previste nel
Provvedimento n. 182070 del 28.10.2016 con le specifiche tecniche
 Gli obblighi di conservazione delle fatture si intendono soddisfatti per tutte le
fatture elettroniche e per tutti i documenti informatici solo se trasmessi
attraverso il sistema di interscambio [c.d. SdI] e memorizzati dall’Agenzia
delle entrate
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Soggetti esonerati dalla comunicazione dati
delle fatture emesse e ricevute
 Sono esclusi dalla comunicazione gli agricoltori esonerati di cui
all’articolo 34, comma 6 D.P.R. 633/72 operanti nelle zone montane di
cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 601/1973 nonché:
 Forfettari
 Minimi (fino a scadenza)
 Sono anche esclusi gli operatori che optano per la “Trasmissione
telematica delle fatture e dei corrispettivi” di cui all’articolo 1, comma 3
del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 (espressa disposizione contenuta
all’articolo 3 dello stesso decreto legislativo modificato dal D.L. 193 del
2016)
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Problemi connessi alla «Comunicazione dati
delle fatture emesse e ricevute»
 Vanno indicate le operazioni fuori campo o non soggette ?
 Va considerata la data di emissione della fattura per le fatture emesse e quella di
registrazione per le fatture ricevute ?
 Nessuna esclusione per le fatture di importi minimi (nel vecchio spesometro erano
escluse le operazioni non superiori a 3.600 euro) ?
 Coincidono la tempistica nonché il contenuto e il formato tra la disciplina
obbligatoria e quella facoltativa ?
 Sono più convenienti le sanzioni per la disciplina obbligatoria o per quella
facoltativa ?
 I vantaggi della riduzione di due anni per l’accertamento e quello dei rimborsi
accelerati sono sufficienti a propendere per la disciplina facoltativa ?
 La conservazione sostitutiva dei documenti attraverso il sistema SdI avviene solo
con la disciplina facoltativa ?
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Credito d’imposta per le comunicazioni dati IVA
trimestrale & fatture emesse e ricevute
 Ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito una sola volta un credito
d’imposta pari a € 100 per l’adeguamento tecnologico in riferimento ai
nuovi obblighi di comunicazione dati (liquidazioni periodiche e fatture
emesse e ricevute)
 Il credito spetta ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il
costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto hanno realizzato
un volume d’affari non superiore a € 50.000
 Lo stesso credito è stato riconosciuto ai soggetti con tale ridotto volume
d’affari che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle
fatture emesse e ricevute. È stato aggiunto un ulteriore credito
d’imposta di € 50 se entro il 31 dicembre 2017 esercitano anche
l’opzione di l’invio telematico dei corrispettivi
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Rottamazione delle cartelle dal 2017
(definizione agevolata carichi pendenti)
 Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nei periodi
tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (art. 6 D.L. 193/2016)
 Si possono pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi
legali e di remunerazione del servizio di riscossione
 Non



sono dovute
sanzioni
interessi di mora
ulteriori sanzioni e somme aggiuntive
 Regole:
 entro il 31 marzo 2017 va presentata una dichiarazione utilizzando un
apposito modello (DA1) già pubblicato con istruzioni sul sito di Equitalia
 il pagamento agevolato è dilazionabile in rate sulle quali decorrono gli
interessi dal 1° agosto 2017
 il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato entro il
2017 e il restante 30 per cento nel 2018
….. (segue)
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Rottamazione delle cartelle dal 2017
art. 6 D.L. n. 193 del 2016
Regole (seguito):
 il pagamento è effettuato distintamente in ciascuno dei due anni in rate di
pari ammontare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018
 entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunica l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché le singole
rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
 i contribuenti che hanno una rateizzazione in corso alla data della
pubblicazione del D.L. devono essere in regola con i pagamenti previsti dal
piano di rateizzazione per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016
 i contribuenti che aderiscono alla procedura e che in costanza di rateizzazione
hanno già versato somme all’Agente della Riscossione non possono chiedere il
rimborso di sanzioni, di interessi di rateizzazione, mora o somme aggiuntive
 per poter aderire all’agevolazione occorre contestualmente rinunciare alla
formulazione dell’istanza e ai contenziosi in essere per i carichi per i quali si
chiede la “rottamazione”
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Rottamazione: richieste presentate
 Oltre 156.000 modelli presentati al 20 gennaio 2017
 Le regioni più interessate:
 Lazio con 27.200 domande delle quali ben 21.000 riguardano la
sola provincia di Roma
 Lombardia (21.800 domande) e Toscana (14.169)
 Campania (13.770 domande), Emilia Romagna (12.600
domande) e Puglia (10.800 domande)
 La sanatoria riguarda principalmente i ruoli emessi per conto delle
Entrate con il 72%
 seguono i ruoli emessi per conto dell’INPS e dei Comuni
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Falcidia del debito IVA dal 2017
 La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016) ha
modificato l’articolo 182-ter della legge fallimentare
 Ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o
ritenute omesse con notevoli benefici per i concordati preventivi e gli
accordi di ristrutturazione dei debiti
 L’estensione impone che il piano proposto dal debitore preveda una
soddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge
fallimentare”
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Falcidia del debito IVA dal 2017
 La disposizione appare in linea con la sentenza
Degano trasporti della
Corte di giustizia del 7 aprile 2016 relativa alla causa C-546/14
 L’ampliamento dell’ambito operativo della transazione consente al
concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti
maggiori possibilità di successo dato che molte di queste procedure non
si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti
fiscali. La novità colma il vuoto creato dalla sentenza Degano trasporti
della Corte UE e potrebbe essere estesa anche alla crisi da
sovraindebitamento
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Variazione in diminuzione dell’ IVA
Disciplina UE
Articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE (Disposizioni varie)
 1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o
parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la
base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati
membri.
 2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono
derogare al paragrafo 1.
Corte UE, sentenza 3 luglio 1997, causa C-330/95
«La facoltà di deroga… [par. 2 art. 90] ... si fonda sull’assunto che, in presenza di
talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato
membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile
da accertare o essere solamente provvisorio»
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Variazione in diminuzione dell’ IVA
Disciplina UE
Articolo 185 della Direttiva 2006/112/CE (rettifica della detrazione)
«1. La rettifica ha luogo, …., quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA,
sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle
detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano
ottenute riduzioni di prezzo.
2. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni
totalmente o parzialmente non pagate ….
In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di
furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica».
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Variazione IVA per mancato pagamento (IT)
Evoluzione nel tempo – art. 26 DPR 633/72
2 marzo 1997
Concessa possibilità variazione IVA in meno solo nelle ipotesi di:
[Fallimento (dopo piano riparto attivo) –
Liquidazione coatta amministrativa (dopo 20 giorni dalla pubblicazione in GU
del riparto) – Concordato fallimentare (dopo passaggio in giudicato della
sentenza di omologa) – Concordato preventivo (solo per creditori chirografari)]
 procedure concorsuali
 procedure esecutive (singole) rimaste infruttuose
13 dicembre 2014
Estesa possibilità variazione IVA in meno nelle ipotesi di:
 ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267,
 ovvero in seguito ad un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, lettera d) del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese.
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Variazione IVA per mancato pagamento (IT)
Evoluzione nel tempo – art. 26 DPR 633/72
1° gennaio 2016
Riscritto articolo 26 in particolare per variazione in diminuzione a seguito di mancato
pagamento del corrispettivo
Novità:
1) Anticipata l’emissione delle note di accredito:
 per le procedure concorsuali alla data di apertura della procedura senza dover
attendere il piano di riparto stabilito dal giudice delegato (disposizione abrogata
dalla legge di bilancio 2017)
 per gli accordi di ristrutturazione del debito e i piani di risanamento alla data di
omologa dell’accordo di ristrutturazione o di pubblicazione nel registro delle imprese del
piano
2) solo per le procedure concorsuali non si deve «riversare» l’IVA originariamente detratta
che resta a carico dell’Erario mentre per le ristrutturazioni del debito la detrazione
originaria del debitore va rettificata e l’IVA va «riversata» dal debitore (Circolare n. 12/E
dell’8 aprile 2016)
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Note di variazione ai fini IVA
 Per le procedure esecutive individuali infruttuose la nota di variazione in
diminuzione può essere emessa
 pignoramento diretto di beni mobili - quando dal verbale di
pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da
pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero
la sua irreperibilità
 pignoramento presso terzi - quando dal verbale di pignoramento
redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare  vendita all’asta del bene pignorato - dopo che per tre volte l'asta sia
andata deserta e si decida di interrompere la procedura esecutiva per
eccessiva onerosità
Per procedere alla variazione in diminuzione è necessario sempre ricorrere al
pignoramento. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
(dunque ex lege, a prescindere dall’esito successivo) infruttuosa al verificarsi di tali
ipotesi. Tuttavia se successivamente avviene il pagamento totale o parziale da
parte del cliente vanno rettificate entrambe la variazione effettuate
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Note di variazione ai fini IVA – contratti
continuativi o periodici
 Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (leasing, utenze
telefoniche, acqua, luce, gas ecc.)
 in caso di risoluzione contrattuale non è possibile procedere alla
variazione in diminuzione per le cessioni o prestazioni in cui sia il
fornitore (per l’erogazione del bene o del servizio) sia il cliente
(per il pagamento del bene o del servizio) abbiano correttamente
adempiuto alle proprie obbligazioni
 per le utenze telefoniche, acqua, luce e gas - in presenza di
pregressa erogazione del servizio - il mancato pagamento può
essere contabilizzato come variazione in diminuzione solo in
caso di risoluzione contrattuale (sospensione della fornitura
per mancato pagamento in tutto o in parte del cliente)
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Note di variazione ai fini IVA
Obblighi del fornitore e del cliente:
 se il fornitore si avvale della facoltà di detrarre l’imposta
corrispondente alle variazioni in diminuzione, il cliente - se ha
registrato l’operazione - deve registrare la variazione in più
dell’IVA dovuta nei limiti della detrazione operata (salvo il suo diritto
alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo
di rivalsa)
 l’obbligo del cessionario o del committente a registrare la variazione
e a riversare l’imposta detratta non si applica solo nel caso di
procedure concorsuali
 si applica la «rettifica» della detrazione e il «riversamento» dell’IVA
recuperata per accordi di ristrutturazione o piani di
risanamento nonché per procedure individuali infruttuose
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