Bollettino di informazione sull`attualità giurisprudenziale straniera
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Bollettino di informazione sull`attualità giurisprudenziale straniera
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULL’ATTUALITÀ GIURISPRUDENZIALE STRANIERA ottobre 2011 a cura di C. Bontemps di Sturco, C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig con il coordinamento di Paolo Passaglia FRANCIA 1. Decisione n. 2011-160 QPC del 9 settembre 2011, Sig. Hovanes A Processo penale – Procedura c.d. del “regolamento di informazione” – Requisitoria del pubblico ministero – Mancata comunicazione alle parti prive di difesa tecnica – Asserita violazione del principio di eguaglianza, del contraddittorio e del diritto di difesa – Questione prioritaria di costituzionalità – Illegittimità costituzionale. 2. Decisione n. 2011-173 QPC del 30 settembre 2011, Sig. Louis C. ed altri Filiazione – Giudizio volto al suo riconoscimento – Test genetici – Divieto di raccogliere impronte genetiche post mortem – Asserita violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto ad una vita familiare normale – Asserita violazione del principio di eguaglianza – Questione prioritaria di costituzionalità – Discrezionalità del legislatore in materia – Rispetto del corpo umano e dei defunti – Rigetto della questione. GERMANIA 1. Ordinanza del 19 luglio 2011 (1 BvR 1916/09) Persone giuridiche – Diritti fondamentali – Titolarità – Norma costituzionale che la limita alle persone giuridiche nazionali – Integrazione europea – Estensione della tutela alle persone giuridiche di altri Stati dell’Ue – Asserita violazione dei diritti alla proprietà intellettuale ed al giudice naturale – Ricorso diretto individuale – Esame nel merito delle doglianze – Rigetto. SPAGNA 1. STC 136/2011, del 13 settembre Bilancio dello Stato – Leyes de acompañamiento alle Leyes de Presupuestos Generales del Estado – Asserita violazione di molteplici principi e diritti costituzionali (principio democratico, pluralismo politico, diritti delle minoranze, diritto di emendamento, principio di certezza del diritto) – Ricorso in via principale – Assenza di elementi di atipicità della fonte – Deduzioni – Rigetto del ricorso – Opinione dissenziente – Opinione concorrente. 2. Approvazione della riforma dell’art. 135 della Costituzione STATI UNITI 1. Order in Pending Case 11A317, Davis, Anthony Troy v. Humphrey, Warden, del 21 settembre 2011 Pena capitale – Omicidio – Condanna – Riesame – Esclusione di un diritto ad un appello nei confronti del riesame – Fissazione della data dell’esecuzione – Richiesta di differimento alla Corte suprema – Rigetto – Esecuzione. ottobre 2011 2 FRANCIA a cura di Charlotte Bontemps di Sturco 1. Decisione n. 2011-160 QPC del 9 settembre 2011, Sig. Hovanes A Processo penale – Procedura c.d. del “regolamento di informazione” – Requisitoria del pubblico ministero – Mancata comunicazione alle parti prive di difesa tecnica – Asserita violazione del principio di eguaglianza, del contraddittorio e del diritto di difesa – Questione prioritaria di costituzionalità – Illegittimità costituzionale. Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Corte di cassazione in relazione ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’articolo 175 del codice di procedura penale, che disciplina la procedura che conduce al c.d. “regolamento di informazione”, ovvero ad una decisione del giudice istruttorio che può assumere i seguenti contenuti: non luogo a procedere, dichiarazione di irresponsabilità penale per infermità mentale, rinvio del caso alle giurisdizioni penali competenti. In questa procedura, il giudice istruttorio informa le parti circa la sua decisione e comunica il fascicolo al pubblico ministero. Entro il termine di un mese (tre, se la persona è detenuta), il pubblico ministero redige la sua requisitoria e le parti formulano per iscritto domande e/o osservazioni. Entro i successivi dieci giorni sono previste le repliche, al termine delle quali il giudice istruttorio chiude il “regolamento di informazione”. La dedotta incostituzionalità era argomentata soprattutto in relazione al secondo periodo del comma 2 dell’articolo, dove si precisava che le requisitorie del pubblico ministero erano indirizzate agli avvocati delle parti, mentre non erano notificate alle parti stesse, nel caso in cui avessero scelto di non avvalersi della difesa tecnica. Si invocava, in particolare, la violazione del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa. Il Conseil constitutionnel, limitatamente a questo frammento di disposizione, ha dichiarato la sua illegittimità costituzionale. Le norme del codice di procedura penale che riservano diritti ai soli avvocati sono sempre più limitate, anche in ossequio all’articolo 6, par. 3, CEDU ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che tutelano il diritto delle persone maggiorenni di scegliere di difendersi in proprio 1. D’altro canto, la giurisprudenza del Conseil constitutionnel2 sul diritto all’assistenza di un avvocato non configura questo diritto come assoluto, ma come funzionale ad un’utilità da valutarsi in concreto, per ogni momento della procedura. 1 Le eccezioni a questo principio sono ormai limitate: la difesa tecnica è obbligatoria, tra l’altro, in Corte d’assise, se l’imputato è minorenne, se il maggiorenne è soggetto a tutela o curatela: cf. CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n. 2011-160 QPC du 9 septembre 2011, M. Hovanes A. (Communication du réquisitoire définitif aux parties), in Commentaire aux Cahiers. 2 Così, ad es. mentre ha ritenuto che essa sia necessaria durante l’interrogatorio del fermo (cf. decisione n. 201114/22 QPC del 30 luglio 2010, M. Daniel W ed altri, oggetto di segnalazione a suo tempo), essa non lo è durante il trasferimento davanti al Procuratore in seguito al fermo (cf. decisione n. 2011-125 QPC del 6 maggio 2011, M. Abderrahmane L., anch’essa segnalata). ottobre 2011 3 Con precipuo riferimento alla disposizione oggetto del giudizio, la limitazione del diritto di accesso ai soli avvocati era storicamente giustificata dalle esigenze di protezione del segreto istruttorio, al fine di evitare rischi di inquinamento delle prove o pressioni di vario tipo. Riferendosi agli articoli 6 (principio di eguaglianza) e 16 (fondamento del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, il Conseil ha rilevato che, “se il legislatore può prevedere regole di procedura diverse a seconda dei fatti, delle situazioni e delle persone alle quali si applicano, ciò è possibile a condizione che queste differenze non derivino da distinzioni ingiustificate e che siano assicurate eguali garanzie, in particolare al riguardo del principio del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa” (Considérant 4). Partendo dal presupposto che il codice di procedura penale riconosce il diritto degli imputati e delle parti civili, nel corso dell’istruzione, ad essere assistiti da un avvocato, il Conseil ha comunque affermato che il rispetto dei principi del contraddittorio e della tutela dei diritti della difesa impedisce che il giudice istruttorio possa pronunciarsi senza che le richieste formulate dal pubblico ministero siano portate a conoscenza di tutte le parti (Considérant 5). Ha quindi dichiarato l’incostituzionalità delle parole “avvocati delle”, che avevano l’effetto di limitare la notificazione delle requisitorie ai soli difensori. Il Conseil ha anche precisato che tale dichiarazione si applicava dalla data della decisione, e quindi a tutte le requisitorie successive, ma anche a quelle anteriori, purché non coperte dal giudicato. 2. Decisione n. 2011-173 QPC del 30 settembre 2011, Sig. Louis C. ed altri Filiazione – Giudizio volto al suo riconoscimento – Test genetici – Divieto di raccogliere impronte genetiche post mortem – Asserita violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto ad una vita familiare normale – Asserita violazione del principio di eguaglianza – Questione prioritaria di costituzionalità – Discrezionalità del legislatore in materia – Rispetto del corpo umano e dei defunti – Rigetto della questione. La questione prioritaria di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione era relativa all’articolo 16-11 del codice civile, che elenca i casi nei quali si ricorre ai test genetici per l’identificazione di una persona. Il quinto comma dell’articolo precisa che, in materia civile, ciò possa avvenire solo in seguito ad una decisione del giudice adito al fine di accertare o contestare un legame di filiazione. Si prevede altresì che il consenso dell’interessato debba essere raccolto preliminarmente ed espressamente e che, salvo consenso esplicito della persona, nessuna identificazione possa essere realizzata post mortem. Questa disposizione è stata introdotta con la legge n. 2004-800 del 6 agosto 2004, relativa alla bioetica, in reazione al “caso Yves Montand”3. I ricorrenti nel giudizio a quo contestavano il divieto di prelievo post mortem, nelle procedure civili relative al riconoscimento della paternità, come lesivo del rispetto della vita privata, del diritto a condurre una vita familiare normale e del principio di eguaglianza. 3 Ex vivo, l’attore si era sempre rifiutato di sottomettersi al prelievo di impronte genetiche. Questo rifiuto, insieme con altre considerazioni, avevano indotto il giudice di primo grado a riconoscere la sua paternità. In appello, dopo la sua morte, gli aventi diritto avevano autorizzato il prelievo post mortem; il giudice aveva quindi autorizzato la riesumazione del corpo, a seguito della quale si era accertata l’assenza di paternità biologica. ottobre 2011 4 La giurisprudenza della Corte EDU tende ad avallare un’interpretazione lata dell’articolo 8 della Convenzione, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata. In quest’ottica, ha condannato in diverse occasioni – e di recente anche in relazione alla normativa francese – il divieto di prelievo post mortem in procedure civili per il riconoscimento del legame di filiazione4. Nonostante questo, il Conseil constitutionnel ha rigettato la questione, confermando così la sua giurisprudenza relativa al diritto al rispetto della vita privata ed al diritto di condurre una vita familiare normale, che, per un verso, limita la portata di queste due diritti e che, dall’altra, prevede un controllo non eccessivamente approfondito qualora siano in gioco questioni relative alla bioetica ed alla famiglia. In sostanza, su queste tematiche, il Conseil rifiuta di sostituirsi al legislatore. Questo principio è stato applicato alla disciplina che protegge il corpo umano dopo la morte. Né il Conseil ha ritenuto violato il principio di eguaglianza, asseritamente leso dal fatto che il legame di paternità si prova principalmente con la genetica mentre quello materno con la prova del parto, donde una disparità di trattamento tra chi persegua il riconoscimento della paternità e chi persegua il riconoscimento della maternità. Onde respingere tale argomentazione, il Conseil ha posto in evidenza la diversità delle due situazioni, idonea a giustificare la differenza di trattamento . 4 V., in particolare, Corte EDU, 13 luglio 2006, Jaggi c. Suisse, n. 58757/00, che ha condannato la Svizzera per il fatto di porre un divieto simile a quello del codice civile francese, facendo prevalere il diritto di conoscere l’identità dei genitori come interesse vitale della persona (che deriva dall’articolo 8 della Convenzione) su quello di riposare in pace. La Corte ha adottato una soluzione diversa per il prelievo genetico post mortem su uno dei nonni nella sentenza Corte EDU, 5 maggio 2009, Menèndez Garzia c. Spagna, n. 21046/07. Infine, la Corte ha invece condannato la Francia nella sentenza 16 giugno 2011, Pascaud c. Francia, n. 19535/08, in una situazione in cui era limitata l’azione per il riconoscimento della paternità (in quanto un riconoscimento già esisteva) e nella quale il consenso al prelievo genetico era reso delicato dal fatto che la persona aveva avuto un incidente ed era quindi stata sottoposta a curatela. Per maggiori dettagli, v. CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n. 2011-173 QPC du 30 septembre 2011, M. Louis C. et autres (Conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d’actions en matière de filiation), in Commentaire aux Cahiers, p. 7 ss. ottobre 2011 5 GERMANIA a cura di Maria Theresia Rörig 1. Ordinanza del 19 luglio 2011 (1 BvR 1916/09) Persone giuridiche – Diritti fondamentali – Titolarità – Norma costituzionale che la limita alle persone giuridiche nazionali – Integrazione europea – Estensione della tutela alle persone giuridiche di altri Stati dell’Ue – Asserita violazione dei diritti alla proprietà intellettuale ed al giudice naturale – Ricorso diretto individuale – Esame nel merito delle doglianze – Rigetto. Il Tribunale costituzionale ha respinto un ricorso diretto di una persona giuridica con sede in Italia che si sentiva lesa nel suo diritto alla proprietà (intellettuale) e nel suo diritto al giudice naturale, in quanto il BGH (la Corte suprema federale tedesca) non aveva accolto un suo ricorso contro una società tedesca, omettendo, tra l’altro, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul merito del giudizio5. La ricorrente era una società italiana che produce e commercializza mobili “Le Corbusier” e che è titolare dei rispettivi diritti di sfruttamento della licenza. Dopo aver notato che una società tedesca arredava una sala di esposizione in Germania con mobili “Le Corbusier” contraffatti – pur senza avere intenzione di commercializzarli – ha istaurato un’azione legale contro tale società chiedendo che fosse impedita l’esposizione dei mobili contraffatti. Mentre il tribunale e la corte d’appello accoglievano la domanda dell’odierna ricorrente, il BGH respingeva l’azione, sostenendo che la mera esposizione dei mobili non violasse né il diritto di distribuzione né il diritto di sfruttamento delle opere protette della società italiana. La decisione del BGH si era basata, in particolare, su una sentenza della Corte di giustizia la quale aveva stabilito, a seguito di un rinvio pregiudiziale da parte del BGH in un procedimento parallelo, che per “distribuzione” delle opere di un autore di cui all’art. 4 della direttiva CE 2001/29 sui diritti d’autore si debba intendere esclusivamente il trasferimento della proprietà delle opere tutelate. Il BGH ha, dunque, ritenuto che la mera esposizione al pubblico (donde l’utilizzazione) delle opere non possa ledere i diritti d’autore, anche perché la citata normativa europea sui diritti d’autore prevede una tutela massima per i diritti d’autore che non può essere oggetto di ulteriore estensione da parte degli Stati membri. La ricorrente ha quindi adito il Bundesverfassungsgericht, sostenendo di essere stata lesa, oltre che nel suo diritto di proprietà, anche nel suo diritto al giudice naturale, poiché il BGH non avrebbe provveduto ad operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire se la mera cessione d’uso delle opere rientri o meno nel campo di applicazione della direttiva europea e se tale direttiva preveda effettivamente una tutela non ulteriormente ampliabile dei diritti azionati. Il Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Pur riconoscendo, in astratto, la legittimazione della ricorrente a far valere la lesione dei diritti invocati, il Tribunale ha nel merito escluso che una lesione fosse effettivamente sussistente. 5 Si segnala che il Bundesverfassungsgericht ha predisposto un comunicato stampa in relazione all’ordinanza de qua in lingua inglese, disponibile on line alla pagina http://www.bverfg.de/pressemitteilungen/bvg11-056en.html. ottobre 2011 6 Si è, infatti, evidenziato che una persona giuridica che – come la ricorrente – ha la propria sede in un altro paese europeo può avvalersi dei diritti fondamentali di cui alla Legge fondamentale. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, LF, “i diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per loro natura, siano ad esse applicabili”. Interpretando questo disposto, il Tribunale ha chiarito che la tutela prevista in capo alle persone giuridiche nazionali di cui all’art. 19, comma 3, LF deve estendersi anche alle persone giuridiche europee, in corrispondenza agli obblighi pattizi assunti con i Trattati europei, che si esprimono soprattutto nel riconoscimento delle libertà fondamentali ivi contemplate e nel divieto generale di discriminazione per motivi legati alla nazionalità. Gli stessi obblighi assunti esigono dagli Stati membri e dai loro organi ed autorità di equiparare le persone giuridiche di un altro Stato membro dell’Ue a quelle nazionali, anche in ordine alla tutela giudiziaria. Le disposizioni del diritto dell’Ue non obliterano il disposto dell’art. 19, comma 3, LF, ma producono semplicemente l’estensione della tutela ad altri soggetti del mercato interno dell’Ue. L’equiparazione presuppone che vi sia un legame sufficiente tra la persona giuridica ed il territorio nazionale, circostanza, quest’ultima, da riscontrarsi nel caso in cui – appunto – una persona giuridica straniera operi in Germania e sia parte (attiva o passiva) di un giudizio pendente in questo Paese. Con precipuo riferimento al caso di specie, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la ricorrente non fosse stata lesa nei suoi diritti fondamentali. Il BGH aveva sostenuto l’incontestabilità, dal punto di vista costituzionale, dell’interpretazione della sopraindicata direttiva europea sui diritti d’autore fornita dalla Corte di giustizia, la quale ha, a suo avviso, escluso che il mero uso di opere contraffatte possa rientrare nell’ambito della tutela del diritto d’autore. La Corte di giustizia non ha, infatti, menzionato la sussistenza di alcun margine di manovra circa l’attuazione della direttiva, evidenziando che eventuali estensioni della nozione di “distribuzione” fossero di competenza del legislatore dell’Ue. Alla luce di tale riscostruzione, il BGH era legittimato – secondo il Bundesverfassungsgericht – a ritenere che la sentenza della Corte di giustizia non gli avesse lasciato alcun margine di manovra per adottare un’interpretazione adeguatrice della norma tedesca sui diritti d’autore, che, secondo l’opinione fino ad allora unanime, faceva invece rientrare nella nozione di “distribuzione” ogni concessione d’uso (ergo anche il mero possesso). Ad avviso del Tribunale di Karlsruhe, i giudici civili di merito devono quindi tenere conto del diritto fondamentale alla proprietà di cui alla Legge fondamentale nell’interpretare le norme sul diritto d’autore solo nella misura in cui il diritto dell’Ue conceda loro un margine di interpretazione, che nel caso di specie non è stato concesso. La valutazione dei giudici di merito secondo cui una certa fattispecie è disciplinata dal diritto dell’Unione senza che sia dato alcun margine per una diversa interpretazione della disciplina è oggetto di esame da parte del Bundesverfassungsgericht che – a tal proposito – non si limita peraltro ad un mero controllo sull’arbitrarietà della decisione adottata dal giudice di merito. Resta ovviamente salva la possibilità per i giudici di procedere ad un rinvio pregiudiziale. Altrimenti detto, nell’ordinanza in rassegna, il Tribunale costituzionale federale ha quindi chiarito se ed in quale misura i giudici di merito debbano scrutinare il diritto tedesco, come risultante dall’armonizzazione, totale o parziale, operata alla luce degli obblighi comunitari, in riferimento (i) alla Legge fondamentale e/o (ii) al diritto dell’Ue. Il Bundesverfassungsgericht si è in ogni caso riservato il potere di scrutinare l’interpretazione di tali giudici di merito alla luce delle disposizioni della Legge fondamentale. Inoltre, si è evidenziato come, in mancanza di un margine di manovra relativa all’interpretazione per gli Stati membri, i giudici debbano, se del caso, anche ottobre 2011 7 esaminare la compatibilità del diritto dell’Ue applicabile con i diritti fondamentali dell’Unione europea, e, se necessario, provvedere ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nel merito, secondo il Tribunale costituzionale, la ricorrente non è stata lesa nel suo diritto al giudice naturale (art. 101, comma 1, per. 2 LF6) per il fatto che il BGH ha omesso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla decisione del BGH è emerso chiaramente il convincimento dello stesso giudice in ordine, da un lato, alla compatibilità del diritto nazionale con la disposizione della direttiva europea e, dall’altro, alla definitività dell’interpretazione data dalla Corte di giustizia alla nozione della “distribuzione”. Poiché il controllo del Bundesverfassungsgericht in merito all’esperimento o meno del rinvio pregiudiziale è – come noto – limitato alla verifica di errori ed irregolarità palesi della decisione assunta dal giudice di merito, nella specie non si è ritenuto di poter riscontrare alcuna irregolarità di questo tipo. 6 Art. 101, comma 1, per. 2 LF: Nessuno può essere sottratto al giudice assegnatogli dalla legge. ottobre 2011 8 SPAGNA a cura di Carmen Guerrero Picó 1. STC 136/2011, del 13 settembre Bilancio dello Stato – Leyes de acompañamiento alle Leyes de Presupuestos Generales del Estado – Asserita violazione di molteplici principi e diritti costituzionali (principio democratico, pluralismo politico, diritti delle minoranze, diritto di emendamento, principio di certezza del diritto) – Ricorso in via principale – Assenza di elementi di atipicità della fonte – Deduzioni – Rigetto del ricorso – Opinione dissenziente – Opinione concorrente. Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso in via principale presentato da ottantanove deputati del gruppo parlamentare socialista nei confronti della legge n. 50/1998, del 30 dicembre, su Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. I ricorrenti ritenevano la legge contraria agli artt. 1, comma 1, 9, comma 3, 23, comma 2, 66 e 88 Cost., nonché agli artt. 40, 43, 46, 91, 93, 94 e 109 del Regolamento della Camera dei deputati ed agli artt. 49, 104, 106 e 133 del Regolamento del Senato. Le leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 7 sono più note come “leyes de acompañamiento”, in quanto si approvano annualmente in concomitanza con il bilancio dello Stato (Ley de Presupuestos Generales del Estado), ed hanno un contenuto molto eterogeneo. L’origine di questo strumento legislativo è direttamente collegata alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale, che, di fronte agli eccessi verificatesi nell’ambito delle leyes presupuestarias, che modificavano leggi che non riguardavano la finanza pubblica, stabilì che le leggi di bilancio dovevano limitarsi all’approvazione delle entrate e delle spese nonché alle decisioni di politica economica del Governo. Le leyes de acompañamiento, a differenza delle leggi di bilancio, non hanno un riconoscimento costituzionale esplicito; sono dunque leggi ordinarie prive di qualunque carattere di atipicità. La loro introduzione ha suscitato discussioni in dottrina circa la loro costituzionalità, in quanto sembra che siano state concepite appositamente per eludere i limiti stabiliti ex art. 134, comma 7, Cost. al contenuto delle leyes de presupuestos. Successivamente, si è posto il problema della violazione del principio di certezza del diritto, per la quantità di leggi che vanno a novellare e per l’eterogeneità dei loro contenuti. Tutte queste argomentazioni sono rintracciabili anche nel ricorso di incostituzionalità che è stato giudicato dal plenum del Tribunale costituzionale. a) Sulla illegittimità della tipologia normativa “leyes de acompañamiento” La prima doglianza dei ricorrenti ha riguardato la possibilità che la Costituzione permetta l’esistenza di una legge che, nel modificare normative incidenti sull’intero ordinamento (in 7 Sulle quali v. V. MARROCCO, “L’ambito proibito e la problematica della ammissione delle leyes de acompañamiento nel procedimento di bilancio spagnolo”, in Annuario 2006, Università di Pisa, http://joomla.ddp.unipi.it/documenti/pisarum_joe/appendici/giusti/RM_Marrocco.pdf. ottobre 2011 9 concreto, si sono novellate settantasei leggi, sette decreti legislativi e sei decreti-legge), viola il principio democratico (art. 1 Cost.) ed il principio di certezza del diritto (art. 9, comma 3, Cost.). Il plenum ha rilevato che “la denuncia dei ricorrenti in merito all’utilizzo di questo tipo di leggi [era] un giudizio dall’evidente valore politico, ma che, dal punto di vista giuridico-costituzionale, non fa[ceva] diventare la norma di per sé contraria alla Costituzione” (FJ 3). Il Tribunale costituzionale ha riconosciuto che l’impiego di leggi di questo tipo, caratterizzate da una grande eterogeneità e approvate con procedimento di urgenza, avrebbe potuto interessare in qualche modo l’esercizio effettivo del diritto alla partecipazione politica dei poteri costituiti, ma che ciò non era avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il dogma dell’auspicabile omogeneità di un testo legislativo non è stato ritenuto un ostacolo insuperabile che impedisca l’emanazione di leggi multisettoriali8: non esiste, infatti, in Costituzione alcun divieto posto all’esistenza di leggi complesse, multisettoriali o di contenuto eterogeneo. Evidentemente, “non c’è dubbio che circoscrivere il dibattito politico di un progetto di legge ad una materia specifica sarebbe una tecnica più corretta, che incoraggerebbe la maggior specializzazione e, presumibilmente, una migliore purezza tecnica del risultato […]. […] [E], pur accettando che una legge come quella impugnata po[tesse] essere espressione di una deficiente tecnica legislativa, da ciò non si inferi[va] necessariamente una violazione della Costituzione, soprattutto perché il giudizio di costituzionalità che spetta a[l] Tribunale [costituzionale] «non è [un giudizio] sulla tecnica legislativa» […], né sulla «perfezione tecnica delle leggi» [...], perché il nostro controllo non ha «nulla a che vedere con la loro purezza tecnica»” (FJ 3). b) Sulla alterazione del sistema delle fonti del diritto I ricorrenti imputavano alla ley de acompañamiento l’alterazione del sistema delle fonti del diritto perché la relazione di questa con altre leggi non si basa né sul principio di gerarchia né sul principio di competenza. In proposito, il Tribunale costituzionale ha ritenuto opportuno chiarire il suo rapporto con la Ley de Presupuestos Generales del Estado e con le leggi ordinarie che ha novellato. “La Costituzione e le norme che integrano il c.d. blocco della costituzionalità stabiliscono una riserva materiale concernente la Ley de presupuestos (la previsione di entrate e le autorizzazioni della spesa pubblica in un anno), riserva che, sebbene non escluda che altre norme in tema di bilancio possano alterare l’ammontare e la destinazione della spesa pubblica che la legge autorizza, vieta una modifica della suddetta legge che non consegua a circostanze eccezionali […]. Di conseguenza, la legge ordinaria che […] abbia come oggetto il contenuto che l’art. 134, comma 2, Cost. riserva alla Ley de Presupuestos incorrerà in vizio di incostituzionalità, ma non per il fatto di contraddire una legge dello stesso rango, bensì per il fatto di invadere una materia che le è costituzionalmente vietata” (FJ 4). Ciò posto, il plenum ha comunque dichiarato che le norme concretamente impugnate non riguardavano il contenuto proprio delle leyes de presupuestos, donde la loro mancata censura. Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra la ley de acompañamiento e le leggi ordinarie che essa modifica, “non trattandosi di materie che la Costituzione riserva a leggi specifiche […], essi si 8 Solo nel caso dell’iniziativa legislativa popolare una delle cause di inammissibilità dell’iniziativa è che il testo proposto riguardi materie diverse, che non abbiano omogeneità tra di loro (art. 5, comma 2, lettera c, della legge orgánica n. 3/1984, del 26 marzo, di disciplina dell’iniziativa popolare). ottobre 2011 10 basano sulla stretta applicazione del criterio di successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat priori) […]. Il contenuto eterogeneo della legge n. 50/1998, del 30 dicembre, non modifica[va] la sua natura di legge ordinaria, né altera[va] i suoi rapporti con le altre norme che integrano l’ordinamento giuridico, per cui [doveva] escludersi che [essa avesse] alterato il sistema di fonti del diritto stabilito dalla nostra Costituzione” (FJ 4). c) Sulla violazione del principio democratico, del pluralismo politico, della separazione dei poteri e dei diritti delle minoranze (artt. 1, comma 1, e 66 Cost.) Il procedimento legislativo ordinario permette la partecipazione delle minoranze nel rispetto del principio democratico, ma, secondo i ricorrenti, avendo agito il gruppo maggioritario come Governo in sede parlamentare, sarebbero stati violati il principio democratico, il pluralismo politico, la separazione dei poteri ed i diritti delle minoranze. Il plenum ha respinto queste denunce generiche: “il principio democratico sancito dalla nostra Costituzione (art. 1, comma 1) impone che la formazione della volontà delle Cortes Generales sia articolata attraverso un procedimento i cui tratti strutturali sono prescritti dallo stesso Testo costituzionale. Tuttavia, è indubbio che il sistema stabilito porta inevitabilmente ad una tensione caratteristica che deriva dalla doppia condizione dei gruppi parlamentari come strumenti al servizio dell’esercizio democratico, volti, da un lato, ad approvare i disegni di legge presentati alle Camere e, dall’altro, a nominare il Presidente del Governo, cioè dell’organo che articola le sue proposte attraverso quegli stessi disegni di legge. Ma questa tensione, o connessione funzionale […] non snatura il procedimento legislativo e, quindi, non trasforma in incostituzionale il sistema, né le facoltà costituzionali che lo integrano; difatti l’applicazione di principio maggioritario, ovvero il conseguimento di una determinata maggioranza come formula per l’integrazione delle volontà concorrenti, è lo strumento per cui ha optato la nostra Costituzione per canalizzare la volontà dei cittadini” (FJ 5). d) Sulla violazione del diritto di emendamento (art. 90, comma 2, Cost.) I ricorrenti mettevano in questione la prassi di operare modifiche o innovazioni nell’ordinamento giuridico in materie che non presentavano una connessione con il testo del progetto di legge, mediante l’introduzione di emendamenti nella Camera alta da parte del gruppo parlamentare di maggioranza. Così facendo, si sarebbe limitato illegittimamente il diritto delle minoranze e si sarebbe limitata la funzione legislativa della Camera dei deputati (FJ 6). In relazione all’esercizio del diritto di emendamento come forma di incidenza sull’iniziativa legislativa, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che gli emendamenti all’articolato devono avere una “connessione minima di omogeneità con il testo emendato”, poiché l’utilizzo indebito del diritto di emendamento non violerebbe solo il diritto dell’autore dell’iniziativa (art. 87 Cost.), ma potrebbe anche costituire una limitazione illegittima all’esercizio dei diritti e delle facoltà che integrano lo statuto costituzionalmente rilevante dei rappresentanti politici. Tuttavia, i ricorrenti non avevano identificato le norme che potevano essere affette da questo vizio e non spettava al Tribunale costituzionale individuarle (FJ 8). Il rigetto della questione è stato esteso anche a quella relativa alla denunciata violazione delle norme dei regolamenti parlamentari (FJ 10). e) Sulla violazione del principio di certezza del diritto (art. 9, comma 3, Cost.) ottobre 2011 11 Ad avviso dei ricorrenti, la ley de acompañamiento aveva un contenuto non definito né un oggetto predeterminato e, inoltre, la pubblicazione formale in Gazzetta ufficiale non implicava che le norme in essa contenute fossero certe né conosciute; si trattava di una legge di difficile accessibilità e nella quale era difficile stabilire quali norme interessavano l’insieme dei cittadini, alcuni gruppi o singoli cittadini. Il plenum ha respinto anche tali doglianze: “in primo luogo, perché [era]no stati adempiuti i requisiti di pubblicità esigibili, visto che la legge impugnata […] [era] stata pubblicata nel «Bollettino Ufficiale dello Stato» [...], e, quindi, non [era] possibile dedurre che la suddetta pubblicazione non [fosse] sufficiente a garantire la conoscenza formale delle disposizioni che la norma pubblicata incorpora[va]. In secondo luogo, [...] [la] mancanza di una maggiore precisione non costitui[va] una base sufficiente per la dichiarazione di incostituzionalità di una norma legislativa che, come si ripetuto più volte, gode [in quanto tale] di una «presunzione di costituzionalità» che «non può venir meno senza un’adeguata motivazione » [...]. Dal resto, [...] la legge [aveva] un oggetto che, benché eterogeneo, [era] stato precisamente delimitato al momento della presentazione del progetto [di legge] alla Camera dei deputati, e tutti i suoi eventuali destinatari (operatori giuridici e cittadini) ne erano a conoscenza grazie alla pubblicazione [del progetto] nel Diario Ufficiale delle Cortes Generales, e del testo definitivo nel Boletín Oficial del Estado“ (FJ 9). Le norme della legge n. 50/1998 sono state, in via di principio, ritenute chiare, prive cioè di difficoltà di comprensione e d’interpretazione tali da indurre in errore o in confusione gli eventuali destinatari. E, anche se così fosse stato, spettava ai ricorrenti individuare specificamente le disposizioni ed esplicitare le ragioni per cui ritenevano che il dubbio sollevato tra i loro potenziali destinatari fosse insuperabile. g) Sulla natura analoga alle Leyes de Presupuestos Generales del Estado Ad avviso dei ricorrenti, doveva ritenersi che la ley de acompañamiento avesse una natura analoga a quella delle Leyes de Presupuestos Generales del Estado, per cui doveva essere soggetta ai medesimi limiti materiali. Di conseguenza, dato che esiste un impedimento costituzionale affinché la ley de acompañamiento possa disciplinare materie non direttamente connesse all’esecuzione del bilancio o alla politica economica del Governo (art. 134, comma 2, Cost.), o perché possano modificarsi i tributi senza che lo preveda una previa legge (art. 134, comma 7, Cost.), dovevano ritenersi incostituzionali tutte le norme che avevano modificato tributi senza una previa abilitazione legale (ventisei norme), o che avevano autorizzato misure senza una connessione, diretta (centoquattro norme) o indiretta (trentatre norme) al bilancio cui “accompagna[va]” o alla politica economica del Governo. Il Tribunale costituzionale ha ribadito molto chiaramente che la legge n. 50/1998, “non è la Ley de Presupuestos cui fa riferimento l’art. 134 Cost., e [quindi] non è possibile applicargli alcuno dei limiti o divieti, di per sé eccezionali, che la Costituzione ha previsto per lo strumento presupuestario, motivo che sarebbe [stato] di per sé sufficiente per respingere la denuncia di incostituzionalità [...]. Le limitazioni materiali e temporali cui il Costituente ha sottoposto lo strumento presupuestario si riferiscono solo a quest’ultimo e non si possono estendere ad altre disposizioni generali che, non essendo frutto dell’attività presupuestaria delle Cortes (art. 134 Cost.), sono il risultato dell’esercizio generico della loro attività legislativa (art. 66, comma 2, Cost.). [...] La legge impugnata forma[va] parte della potestà legislativa ordinaria, ragione per cui, non le si [poteva] ottobre 2011 12 trasporre la dottrina sulle norme che hanno un trattamento speciale, come le Leyes de Presupuestos (art. 134 Cost.), le leggi orgánicas (art. 81 Cost.) o la legge sul Fondo di compensazione interterritoriale (art. 74, comma 2, Cost.)” (FJ 11). La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Manuel Aragón Reyes (secondo cui la prassi legislativa delle leyes de acompañamiento è non solo criticabile, ma anche illegittima) e l’opinione concorrente del giudice costituzionale Luis Ignacio Ortega Álvarez (secondo cui la sentenza doveva omettere i riferimenti alla “deficiente tecnica legislativa” usata dal legislatore). 2. Approvazione della riforma dell’art. 135 della Costituzione Il 27 settembre è stata sanzionata dal Re Juan Carlos I la riforma dell’art. 135 Cost.9 che, come era stato anticipato nel Bollettino di informazione sull’attualità giurisprudenziale straniera di agosto-settembre 2011, ha incluso nel testo costituzionale il principio generale del pareggio di bilancio. Non essendo stato raggiunto il numero di parlamentari necessario per richiedere una consultazione popolare, non si è fatto luogo a referendum per la ratifica. La riforma ha suscitato numerose critiche, soprattutto perché è stata concordata con urgenza tra il Governo socialista ed il Partito popolare, i quali hanno omesso il tentativo di coagulare un consenso politico più ampio, che aveva invece contraddistinto l’approvazione della Costituzione nel 1978. 9 Lo stesso giorno il testo della riforma è stato pubblicato nel Boletín Oficial del Estado: cfr. http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15210.pdf. Si possono consultare alcuni articoli sulla riforma nella Rassegna stampa estera del 15-30 settembre 2011. ottobre 2011 13 STATI UNITI a cura di Sarah Pasetto 1. Order in Pending Case 11A317, Davis, Anthony Troy v. Humphrey, Warden, del 21 settembre 2011 Pena capitale – Omicidio – Condanna – Riesame – Esclusione di un diritto ad un appello nei confronti del riesame – Fissazione della data dell’esecuzione – Richiesta di differimento alla Corte suprema – Rigetto – Esecuzione. La Corte suprema ha respinto la richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena capitale nei confronti di Troy Davis, il quale è stato giustiziato dallo Stato della Georgia il 21 settembre 2011, ponendo così fine ad una controversia ventennale durante la quale Davis ha sempre ribadito la propria innocenza. Il caso ha sollevato accese polemiche in tutto il mondo, provocando anche l’intervento di numerosi personaggi pubblici a favore dell’annullamento della pena, in particolare a causa dell’asserita invalidità, appurata solo successivamente al primo processo di prima istanza, delle prove della sua colpevolezza10. La Corte ha respinto la richiesta di rinvio con un order di poche righe, rifiutando dunque di cogliere l’occasione per chiarire due questioni rilevanti: in primo luogo, esprimersi per la prima volta sull’interrogativo se l’esecuzione di un individuo innocente sia o meno incostituzionale; in secondo luogo, stabilire l’onere della prova che i giudici delle giurisdizioni inferiori devono applicare nelle revisioni volte ad accertare l’effettiva innocenza di un imputato condannato a morte. Tali questioni rimangono, dunque, aperte11. Nel 1991, Troy Davis, un uomo di razza nera, era stato dichiarato colpevole dell’omicidio dell’agente della sicurezza Mark MacPhail e condannato a morte nello Stato della Georgia. L’uomo ha sempre ribadito la propria innocenza. Nel corso degli anni, la data della sua esecuzione era stata fissata ben tre volte, salvo poi essere posticipata all’ultimo momento. Inoltre, in anni recenti, sette dei nove testimoni oculari presenti sulla scena dell’omicidio avevano ritrattato la propria deposizione, giungendo addirittura ad indicare un altro uomo come responsabile dell’omicidio. L’assenza di una nuova valutazione del caso di Davis avrebbe dunque comportato una violazione del IV Emendamento della Costituzione12. Tuttavia, l’iter dei ricorsi a livello statale era stato esaurito; così, nell’agosto 2009, i difensori di Davis hanno chiesto alla Corte suprema federale di 10 Ad alimentare le polemiche è intervenuta anche la stessa casa produttrice della sostanza chimica utilizzata per giustiziare Davis, il pentobarbital, che ha contestato che la sostanza sia stata elaborata allo scopo di procedere alle esecuzioni, donde non era stata sviluppata a tal scopo ed esisteva la rilevante possibilità che essa avrebbe comportato una morte atroce. 11 L’Order emesso dalla Corte suprema e citato nel titolo della presente segnalazione è assai scarno; per i documenti relativi al caso ed ulteriori informazioni v. la seguente pagina Internet: http://www.scotusblog.com/?s=troy+davis. 12 “Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione sull’onore e con descrizione specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare”. ottobre 2011 14 emanare un ordine diretto di habeas corpus (original habeas writ) per porre fine alla detenzione di Davis, asseritamente contraria al divieto sulle pene inusitate e crudeli sancito dall’VIII Emendamento alla Costituzione13. In risposta alla richiesta, nel giugno 2010, la Corte ha ordinato al giudice della District Court per lo Stato della Georgia di riesaminare il caso ed “ascoltare testimonianze ed accertare le questioni di fatto circa la possibilità che informazioni non disponibili al momento del processo originario potessero indicare l’innocenza” di Davis. Nell’agosto 2010, il giudice della District Court ha stabilito che Davis “non era innocente”, confermando così la pena di morte. In ordine al diritto ad agire in appello, il giudice ha constatato l’eccezionalità del proprio mandato di riesame, sottolineando, per un verso, che l’ultima volta che la Corte suprema aveva disposto in tal senso risalisse a ben cinquant’anni prima e, per l’altro, che non esistevano precedenti giurisprudenziali o provvedimenti normativi che indicassero la procedura da seguire in questi casi. Tuttavia, poiché la Corte suprema gli aveva ordinato direttamente di procedere al riesame, il giudice ha operato alla stregua di un “magistrato” della Corte suprema: si riteneva, dunque, che l’eventuale appello dovesse essere rivolto direttamente alla massima Corte degli Stati Uniti. Gli avvocati difensori di Davis si sono rivolti alla corte federale d’appello per lo Stato della Georgia (la Corte dell’Eleventh Circuit) ed alla Corte suprema federale al fine di annullare la decisione della District Court ed ottenere dalla corte di secondo grado il permesso di procedere in appello; essi hanno anche richiesto alla District Court stessa il permesso di rivolgersi in appello alla Corte dell’Eleventh Circuit. Tra l’ottobre ed il novembre del 2010, sia la District Court che la Corte dell’Eleventh Circuit hanno respinto la richiesta in base all’Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act del 1996, il quale ha posto dei limiti alla possibilità di chiedere un ordine di habeas corpus e, in particolare, ha proibito che si faccia un uso ripetuto del rimedio. Permettere alla Corte dell’Eleventh Circuit di ascoltare il ricorso sarebbe stato quindi contrario alle disposizioni ed all’intenzione del legislatore statunitense. Nel gennaio 2011, la difesa si è rivolta alla Corte suprema federale con una richiesta assai articolata. In sostanza, si sono impugnati la conferma della dichiarazione di colpevolezza emessa nei confronti di Davis ed il rifiuto opposto dalla Corte dell’Eleventh Circuit di conoscere dell’appello; in alternativa, si è richiesto alla stessa Corte suprema di accogliere il ricorso di Davis e di annullare direttamente la sentenza emessa dalla District Court della Georgia. Nel marzo 2011, la Corte suprema ha emesso una breve ordinanza nella quale ha respinto le tesi della difesa, senza peraltro addurre motivazioni né rendere pubblici gli eventuali dissensi14. L’esecuzione è stata così fissata per il 21 settembre 2011. In quella data, i legali di Davis hanno tentato di rinviare nuovamente l’esecuzione, tentativo cui si sono strenuamente opposti lo Stato della Georgia e la famiglia della vittima, in base al motivo che il condannato aveva avuto tempo utile per opporsi alla data dell’esecuzione ma non lo aveva fatto. La Corte suprema, dopo un rinvio di quattro ore per deliberare, ha negato il rinvio dell’esecuzione e Davis è stato giustiziato alle ore 23 della sera stessa. 13 “Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate”. 14 Può essere interessante notare che nella decisione del 2009 che ha condotto al riesame della District Court, due dei Justices attualmente in carica (ovvero i Justices Breyer e Ginsburg) avevano rimarcato l’eccezionalità del caso di Davis, esprimendosi in favore del riesame e suggerendo la possibile innocenza del detenuto. ottobre 2011 15