città di castellammare di stabia - Comune di Castellammare di Stabia

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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(Provincia di Napoli)
VERBALE REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
Seduta del11.03.2015
N. 14
OGGETTO: Debiti fuori bilancio sentenze in materia di responsabilità
civile, eventi occorsi dal 01/0112013.
L'anno duemilaquindici, addì undici, del mese di marzo, alle ore 17,30 in
Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di
avvisi notificati a norma di legge e dello Statuto Comunale, e giusta
convocazione prot. n.9101 in data 05.03.2015 si è riunito in seduta
straordinaria pubblica, in I convocazione, il Consiglio Comunale sotto la
presidenza del consigliere dott. Amedeo Di Nardo e con l'assistenza del
Segretario Generale dott.ssa Mailyn Flores.
pres.
ass.
pres.
Sindaco Cuomo Nicola
x
13) Ostrifate Rodolfo
x
l) Alfano Antonio
x
14) Pane Umberto
x
2) Avitabile Gina
x
15) Pentangelo Antonio
3) Cimmino Gaetano
x
16) Raimo Carmine
x
4) Di Nardo Amedeo
x
17) Russo Francesco
x
5) Esposito Eutalia
x
18) Sabatino Marica
x
6) Esposito Rosanna
x
19) Sergio Anna
x
x
7) Giovedì Giuseppe
x
20) Somma Immacolata
8) Greco Luigi
x
21) Ungaro Vincenzo
9) Iovino Francesco
x
x
10)) Melisse Eduardo
11) Mercatelli Giuseppe
12) Migliardi Michele
x
ass
x
x
22) Verdoliva Anna
x
23) Vitiello Salvatore
x
24) Zingone Alessandro
x
x
In complesso n. 19 consiglieri presenti e n.6 consiglieri assenti.
COO!llntdi
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CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
PROVINCIA DI NAPOLI
AVVOCATURA
OGGETTO: debiti fuori bilancio sentenze in materia di responsabilità civile, eventi
occorsi dal O1.1.2013: l o atto di riconoscimento.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Si premette che con nota n.ro 1692 del 08.10.2013 il Segretario Generale dell'Ente investiva
l'Avvocatura Comunale della competenza alla predisposizione delle proposte di deliberazione
consiliare, aventi ad oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da provvedimento
giudiziario esecutivo, ex art. 194, comma I, lett.a), d.lgs 267/2000;
in esecuzione della predetta disposizione viene resa la presente relazione istruttoria, che è
strumentale alla formulazione al Consiglio Comunale della proposta di riconoscimento del debito
fuori bilancio, derivante dalle sentenze tutte, di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Si evidenzia che, essendo stato il Comune di Castellammare di Stabia interessato da declaratoria di
dissesto finanziario, occorsa con deliberazione consiliare n.ro 54 del 10.12.2013, le sentenze, di cui
all'allegato elenco, vengono rese oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio in sede di
gestione ordinaria e non da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, in quanto aventi ad
oggetto fatti occorsi successivamente al 31 dicembre del 20 12; tale anno corrisponde a quello
dell'ultimo esercizio finanziario connotato da approvazione del bilancio di previsione prima della
declaratoria di dissesto (atto commissariale n.ro 2 del 14.12.12);
depone nel senso della competenza della gestione ordinaria dell'Ente per le sentenze de quo l'art. 252
. ..,
d.lgs 267/2000, letto alla luce del Decreto Legge n.ro 80/2004, che ne ha importato interpretazione
autentica, il quale limita la competenza dell'Organismo di liquidazione ai fatti gestionali tutti occorsi
prima dell'ultimo esercizio finanziario connotato da approvazione del bilancio di previsione prima
della declaratoria di dissesto, ancorchè accertati con sentenza successivamente emessa rispetto a
quest'ultimo; nel caso dell'Ente, perciò, la competenza dell'Organismo si limitata a fatti gestionali
occorsi fino alla data del 31.12.12, indipendentemente dalla data della sentenza, con cui vengono
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5
accertate obbligazioni a carico del comune.
Sotto il profilo amministrativo dell'attuale situazione contabile, si evidenzia che il Consiglio
Comunale ha adottato il bilancio riequilibrato inerente all'esercizio 2013 ed il relativo documento è
stato sottoposto al vaglio del competente Ministero, che lo ha licenziato una prima volta con
prescrizioni; all'esito dell'adeguamento a queste ultime deliberato in Consiglio Comunale, il
documento è stato nuovamente inviato al competente Ministero, che ha solo recentemente reso note
ulteriori prescrizioni, all'esito della cui approvazione dovrebbe seguire il definitivo parere favorevole
in ordine al documento; l'Ente, al contempo, ha in corso di predisposizione il bilancio di previsione
del 2014, su cui la copertura finanziaria dell'odierno provvedimento può trovare individuazione,
salvo ogni eventuale diversa determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari ..
All'uopo, si dà atto che con le sentenze puntualmente indicate nell'allegato elenco, parte integrante e
sostanziale del presente atto, l'Ente ha riportato condanna al risarcimento danni per responsabilità
civile da omessa o carente manutenzione delle strade.
In via preliminare si evidenzia che i procedimenti aventi ad oggetto contenziosi in materia di
responsabilità civile da sinistri stradali, di cui all'allegato elenco, si identificano nella fattispecie di
creazione giurisprudenziale, derivata dall'interpretazione in rapporto al caso de quo degli artt. 2043 e
2051 del Codice Civile, denominata "insidia e trabocchetto";
in particolare, i casi in questione sono connotati dalla presenza, sulle strade o sui marciapiedi del
territorio cittadino, la cui competenza di manutenzione rientra nei compiti del Comune, di
sconnessioni o, comunque, elementi materiali turbativi della agevole ed ordinaria deambulazione o
percorrenza con veicoli; tali dissesti sulle pubbliche strutture, non visibili e non altrimenti segnalati,
provocano destabilizzazione della corretta marcia dei pedoni o veicoli, che in conseguenza riportano
lesioni personali o danni materiali, il cui risarcimento viene domandato all'Ente in sede giudiziale.
La pretesa ad oggetto della domanda giudiziale proposta nei giudizi di cui all'elenco allegato ed
accolta con le relative decisioni giudiziali può ritenersi fondata in termini processuali, in quanto il
generale principio, di cui all'art. 2051 del Codice Civile riconduce al proprietario gli obblighi di
corretta conservazione e custodia dei beni di propria titolarità e con essi al medesimo proprietario la
responsabilità risarcitoria, ex art. 2043 c.c., qualora terzi riportino danni dalla cattiva condizione del
bene in proprietà, in tal caso la strada, posto anche che nel caso di specie l'Ente esegue programma di
. .,
manutenzione che investe la quasi totalità del territorio comunale.
Inoltre, va, in merito, evidenziato, quale ulteriore fonte di diritto deponente nel senso della
responsabilità da titolarità, custodia e conseguente obbligo manutentivo per l'Ente, l'art. 824 del
Codice Civile, che richiama espressamente il comma II dell'art. 822 del Codice, che contempla anche
le strade pubbliche.
Perciò, nel momento, in cui, come avviene nei casi, di cui all'allegato e eneo, parte avversa consegue
in sede processuale la prova della condizione di dissesto della strada, attraverso rilievi fotografici,
così come della verificazione del sinistro, attraverso dichiarazioni testimoniali o risultanze di verbali
delle Forze dell'Ordine o dei presidi sanitari pubblici, presso cui gli infortunati sono visitati nella
immediatezza del sinistro, il riscontro probatorio del fatto si unisce alla non favorevole previsione di
diritto, per segnare inevitabilmente la soccombenza in giudizio del Comune, con possibilità di
fondato appello limitate ai soli casi di discordanza delle testimonianze o rarissima mancata
dimostrazione del nesso di causalità tra lo stato della strada e l'infortunio.
In tal senso, con riferimento al caso di specie, si è già espresso in numerosissime sentenze sia il
_
competente Tribunale di Torre Annunziata, che il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, come
è dimostrato dallo stesso elevato numero di contenziosi riportati nell'allegato elenco; parimenti si è
espressa nello stesso senso la quasi totalità dei Giudici di ulteriori Fori (Tribunale Trani, sent n.ro
1241/2008, Tribunale Brindisi sent. 50/2005 e 103/2004; Giudice di Pace di Monza sent. del
3.5.2006, ex multis).
Lo stesso orientamento è stato tenuto anche da parte della Suprema Corte (sent. Cass. Civ., III, n.
1691/2009, 5445/2006, 3651/2006 ex multis), circostanza che, dunque, sconsiglia proposizione o
coltivazione di impugnative, in mancanza di elementi di fatto contestabili ad evitare ulteriori aggravi
di spesa; le decisioni della Corte, in cui in alcuni specifici casi si è rilevata l'assenza di responsabilità
dei comuni per non avere i medesimi la possibilità di custodire l'intero territorio comunale, non
possono ritenersi rilevanti, nel momento, in cui si accertano in sentenza di merito stati di omessa
manutenzione prolungata, che mal si conciliano con l'impossibilità di intervenire, soprattutto quando
il piano manutentivo del comune a monte è predisposto per la quasi totalità del territorio di
competenza.
Le sentenze rese a canco dell'Ente prevedono obbligo di pagamento della sorta capitale, oltre
interessi, nonché delle spese legali.
Sotto il profilo della origine di fatto dei contenziosi in questione va sicuramente evidenziata la
attività di manutenzione delle strade;
quale rimedio alla situazione deve essere senz'altro individuata l'intensificazione della attività di
manutenzione, che, nel corso degli ultimi anni, è stata connotata dalla messa a disposizione di
rilevanti risorse; da ultimo, per il periodo 2011-2012, sono stati investiti oltre 800.000 Euro per la
•·
manutenzione straordinaria, mentre oltre 300.000 Euro per la manutenzione ordinaria; tanto, n on
senza una coordinata attività di ricognizione dello stato del territorio, al fine di intervenire, laddove
necessario con pronti lavori di riparazione.
Del resto, secondo i dati in possesso dell'Ufficio Avvocatura, il numero dei sinistri è in costante
diminuzione.
Il seguente prospetto sintetizza l'andamento del contenzioso m
con riferimento s1a alle
istanze stragiudiziali, che agli atti di citazione in giudizio alla data della presente:
istanze di risarcimento
""-
citazioni
anno 2003
552
328
anno2004
450
297
anno 2005
365
332
anno 2006
370
270
anno 2007
344
271
anno2008
356
255
anno 2009
464
394
anno 2010
418
302
anno 2011
296
275
anno 2012
190
191
anno 2013
205
162
anno 2014
152
114
(alla data della presente)
Sì dà atto che l'elenco allegato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta riporta le
singole causali dovute agli interessati ed ai relativi legali, specificandosi che, a fronte della mancata
dotazione all'Ufficio di contabili, per il computo degli interessi, sì è utilizzato il relativo programma
presente sul sito ·'avvocati.it"; a tali importi vanno aggiunti quelli inerenti alla tassa di registrazione
delle sentenze, quantificati in base alla normativa legale.
Giusta tutto quanto premesso, la presente, per i consequenziali atti.
Castellammare di Stabia, 26.11.2014
..
----------------------~L----1.
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8
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
PROVINCIA DI NAPOLI
AWOCATURA
Oggetto: debiti fuori bilancio sentenze in materia di responsabilità civile, eventi
occorsi dal O1.1.2013: l o atto di riconoscimento.
IL DIRIGENTE
Letta l'antescritta relazione istruttoria;
Letto l'allegato elenco di sentenze rese a carico dell'Ente in materia di responsabilità
civile, aventi ad oggetto eventi verificati si dalla data del O1.1.2013, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, corredato di dettaglio di imputazioni;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 252 Tuel, letto alla luce del D.L. 80/2004, le partite
debitorie oggetto del presente provvedimento rientrano nella competenza della
gestione ordinaria dell'Ente e non dell'Organismo Straordinario di Liquidazione,
nominato a seguito della declaratoria di dissesto finanziario dell'Ente, di cui all'atto
consiliare n.ro 54 del l O.12 .13;
dato atto, in merito, che le partite debitorie, oggetto del presente provvedimento, sono
infatti imputabili a fatti gestionali verificatisi successivamente al 31 dicembre del
2012, anno corrispondente a quello ultimo connotato da approvazione di bilancio di
previsione, prima della declaratoria di dissesto finanziario;
Letti gli artt. l 07 e 191 d.lgs 267/2000;
Individuata la copertura finanziaria del presente provvedimento come da seguente
attestazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Demandandosi al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente l'espressione del parere
richiesto dall'art. 239, d.lgs 267/2000;
Dato atto della regolarità del presente provvedimento;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
Ao
Di adottare il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio derivante dalle sentenze esecutive aventi
fatti occorsi dal
------------------------------------------------------~ag1na
l
O1.1.2013, di cui ali' elenco allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, corredato di imputazioni, per la spesa complessiva di Euro 9.297,91;
Di dare atto della individuata copertura finanziaria del presente provvedimento, come
da seguente attestazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di liquidare in conseguenza dell'approvato riconoscimento agli interessati gli importi
agli stessi riconosciuti dalle sentenze, di cui all'allegato elenco, secondo le
imputazioni ivi dettagliate, in forza del medesimo presente provvedimento, in
conformità di quanto a ciascun interessato spettante.
Di trasmettere, altresì, il provvedimento approvato alla Corte dei Conti della
Campania, Procura Generale, come per legge;
Di conferire alla presente immediata esecutività, ex art. 134, comma 4°, d.lgs
267/2000.
---------~~----=--_,-
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2
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
PROVINCIA DI NAPOLI
AWOCATURA
Oggetto: debiti fuori bilancio sentenze in materia di responsabilità civile, eventi
occorsi dal 01.1.2013: l o atto di riconoscimento.
In ordine alla proposta di deliberazione, di cui in oggetto, esprimono parere
favorevole ex d.lgs 267/2000, ciascuno per le proprie competenze istituzionali:
J:. ~.:.1:~:..A ~
In data ...
Il Respon abile Ufficio Avvocatura
atangelo Cancelmo
Avvoca
\
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
SERVIZIO FINANZIARIO
31/12/2014
IMPEGNO:
2014 l 4162 di euro
9.297,97
Lire
18.003.380
OGGETTO:
DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE,
EVENTI OCCORSI DAL 1/1/2013.
BENEFICIARIO:
l DIVERSI
RESPONSABILE P.E.G.:
PROVVEDIMENTO: Delibera di consiglio
assunto sul bilancio dell'esercizio 2014 al:
Titolo
l
SPESE CORRENTI
Funzione
l
Servizio
2
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento
8
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Capitolo
1986
3 DEBITI FUORI BILANCIO
che presenta alla data del 31/12/2014 la seguente situazione contabile:
173.000,00
Stanziamento
19.779,45
Impegni precedenti
153.220,55
Disponibilità
9.297,97
Presente impegno
143.922,58
Disponibilità residua
Si esprime parere FAVOREVOLE
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di regolarità contcw11 ai sensi
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia
SEDUTA DEL l l MARZO 2015
PRESIDENTE:
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: "Debiti fuori bilancio, sentenze in materia di
responsabilità civile, eventi occorsi dal primo gennaio 2013".
La parola all'assessore Cianciulli.
ASSESSORE CIANCIULLI:
II provvedimento in esame tratta il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per
eventi in materia di responsabilità civile occorsi successivamente al primo gennaio 2013, in particolare,
si tratta di 3 sentenze del Giudice di Pace relative a provvedimenti su: Nastro Enrico per la sentenza
numero 2562 de12014, Di Capua per la sentenza numero 696 del 2014, Cuomo per la sentenza numero
2266 del2014.
La proposta di deliberazione è corredata dal parere dei revisori contabili che esprimono parere
favorevole al riconoscimento e che per mero errore materiale, nel deliberato, è stato riportato un valore
totale di riconoscimento del debito differente dalla relazione istruttoria e dai prospetti dell'ufficio
avvocatura e dai calcoli effettuati sugli importi complessivi del provvedimento per 0,6 centesimi. Il
totale dei debiti da riconoscersi è pari a 9 mila 297,91 che trovano copertura finanziaria sul bilancio
2014 in virtù di impegno del 31 dicembre 2014 numero 4162 sul capitolo 1986 dei debiti fuori bilancio.
Si propone il riconoscimento ai sensi dell'articolo 194, comma l, lettera A del TU EL.
PRESIDENTE:
Chiede la parola il consigliere Alfano a cui concedo la parola.
CONSIGLIERE ALFANO:
Chiedo la verifica del numero legale prima di passare alla votazione.
Escono dal/ 'Aula i Consiglieri Alfano, Cimmino, Esposi to Eutalia, Mercatelli e Viti ello
PRESIDENTE:
La facciamo durante la votazione. Pongo in votazione, per appello nominale, il provvedimento.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
FAVOREVOLE
ASSENTE
FAVOREVOLE
ASSENTE
FAVOREVOLE
ASSENTE
FAVOREVOLE
ASSENTE
ASSENTE
FAVOREVOLE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
ASSENTE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
ASSENTE
CUOMO Nicola
ALFANO Antonio
A VIT ABILE Gina
CIMMINO Gaetano
DI NARDO Amedeo
ESPOSITO Eutalia
ESPOSITO Rosanna
GIOVEDI Giuseppe
GRECO Luigi
!OVINO Francesco
MELISSE Eduardo
MERCA TELLI Giuseppe
MIGLIARO! Michele
OSTRIF ATE Rodolfo
PANE Umberto
PENT ANGELO Antonio
RAIMO Carmine
RUSSO Francesco
SABA TINO Marica
SERGIO Anna
SOMMA Immacolata
UNGARO Vincenzo
VERDOLIV A Anna
VITIELLO Salvatore
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Pagina 16 di
~6
Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia
SEDUTA DEL
!coNSIGLIERE
ZINGONE Alessandro
Il
MARZO
20 15
FAVOREVOLE
FAVOREVOL/n.U
PRESIDENTE:
Il Consiglio approva. Pongo in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Il Consiglio approva.
Write
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Srf- l!ultimedw Sance
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta l 'antescritta relazione istruttoria;
Letta la consequenziale proposta a firma del competente Dirigente;
Letto l'allegato elenco di sentenze rese a carico dell'Ente in materia di responsabilità
civile, aventi ad oggetto fatti occorsi dal 01.1.2013, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, corredato di imputazione dei relativi importi;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al
presente provvedimento e cui si rinvia;
Letti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del Tuel;
Con n. 14 voti favorevoli ( Cuomo, Avitabile, Di Nardo,Esposito Rosanna, Iovino,
Ostrifate, Pane, Raimo, Russo, Sabatino, Sergio, Somma, Verdoliva e Zingone)
all'unanimità dei presenti, espressi per appello nominale
DELIBERA
Di adottare il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio derivante dalle sentenze esecutive, di cui all'elenco allegato parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, per la spesa complessiva di Euro
9.297,91;
Di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento è individuata
come da attestazione del Dirigente dei Servizi Finanziari, parte integrante della
presente deliberazione;
Di liquidare in conseguenza dell'approvato riconoscimento agli interessati gli importi
agli stessi riconosciuti dalle sentenze, di cui all'allegato elenco, in forza del
medesimo presente provvedimento, in conformità di quanto a ciascun interessato
spettante secondo le imputazioni in esso previste.
Di trasmettere, altresì, il provvedimento approvato alla Corte dei Conti della
Campania, Procura Generale, come per legge;
Con successiva, medesima e separata votazione espressa per alzata di mano il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art
134, comma 4, del d.lgs 267/2000.
ELENCO FUORI BILANCIO
26/11/2014
€ 4.849,65
€ 4.030,76
€ 417,50
TOTALE SPESA:
l
NASTRO ENRICO
€ 9.297,91
PUCILLO Rosario
2 DI CAPUA CATELLA
SCARICA DANIELA
3 CUOMO VINCENZO
GIORDANO PATRIZIO
2.399,65
€ 1.569,12
208,75
650,00
€ 779,56
o
1.800,00
€ 1.682,08
208,75
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA
REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Tommaso Pentangelo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 14 76/13 avente ad oggetto risarcimento danni.
TRA
Di Capua Catella elettivamente domiciliata presso lo studio del p.avv.Daniela Scarica in S. Maria la
Carità via Scatàti n. l l, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di
citazione.
-attrice-
E
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Dirigente avv.Donatangelo Cancelmo legale
rapp.le p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Pesce in Scafati via L.da
Vinci n.5, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato.
- convenuto ,'.
CONCLUSIONI
..
., .. E"·:::.
~1~~~~b~
CastelJamma1·e di Stat
Pro,incia di Napoli
Attrice: accoglimento della dotnand::L con vittoria di spese ed onorari.
Convenuto: rigetto' della domanda con condanna alle spese.
.p o] ogia: ingresso
·otocollo N.
0023751
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice esponeva che in data 24.01.2013 alle ore 22.00, il
fìsl.iio
- Parmcndola Ach:!le alta -'2uida ciella sua auro Rennull Clio tè!Y
- \IS47E~. percorreva via Petraro in
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-:·::"'.!
··.
Castellammare di Stabia, con direzione S.Marìa la Carità, a velocità moderata, allorchè sprofondava in
una buca presente sulla sede stradale non segnalata e non visibile, ricoperta da acqua piovana.
A seguito di tale incidente, la vettura riportava danni meccanici ed alla ruota anteriore sinistra.
L'attrice assumeva che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile alla esclusiva responsabilità del
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Comune di C.mare di Stabia, per aver omesso la manutenzione della sede stradale e la segnalazi.on{c:li, ,
pericolo.
La richiesta di risarcimento danni allo stesso non aveva sortito alcun effetto.
Alla luce di ciò, l'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del
Sindaco p.t., per sentir dichiarare la esclusiva responsabilità del Comune nella produzione dell'evento
e condannarlo al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo quantitìcato in euro l 083,00, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali lV A e C.P.A. e spese processuali.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto in quanto
infondata in fatto e diritto.
Assunta la prova testimoniale e versato in atti documentazione, sulle conclusioni in epigrafe, la causa
veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva risulta dalla copia certificato di proprietà depositato in atti e non contestata dal
convenuto. Risulta, altresì, provata la legittimazione passiva dell'ente essendo l'incidente avvenuto in
territorio del Comune di Casteilamrnare di Stabia, su strada Comunale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va in primo luogo chiarito che nel caso de quo non si versa in una ipotesi di responsabilità derivante
dalla violazione del!' art.205 l c.c ..
!n proposito non si ignora che la presunzione di responsabilità per il danno delle cose che si hanno in
custodia. fissata dail.art.2051. è applicabile anche nei confronti delia P.A. sia con riguardo ai beni
patrimoniali che ai beni demaniali (compresi quelli del demanio stradale), ma tale presunzione non
opera quando l'estensione del bene demaniale rende impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace
controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. (cass.Jl/7/2002 n.11366).
Se viceversa per l 'estensione del bene è impossibile una vigilanza ed un controllo idoneo ad evitare
l'insorgenza del pericolo si può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del
JH:!minen laedere di cui all'art.2043 (cass. 1/2/88 n.921).
::~:
()
/p'~Ii quanto
detto è evidente che la rèsponsabilità dell'ente pubblico per i danni derivanti da insidia e
trabocchetto deriva generalmente dalla violazione del principio generale del neminem laedere di cui
all'att.2043 c.c.
Ed infatti, in tema di responsabilità civile della p.a. per danni derivati dai difetti dell'opus publicum
vale il principio secondo cui tale difetto assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente quando la
p.a. non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela
dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem
laedere, così superando il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua
sottoposizione al regime generale di responsabilità fissato dall'att.2043 c.c.: ": .. la responsabilità della
p.a. per i danni conseguenti al difetto di manutenzione delle strade è configurabile quando risulti
violato il limite posto alla discrezionalità amministrativa dalla norma primaria e fondamentale del
neminem laedere e, particolarmente quando le strade, a causa delle condizioni nelle quali sono tenute,
presentino per l'utente, che tà ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità, una situazione di
pericolo occulto in relazione al carattere obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo della non
prevedibilità ... "(cfr. Cass.96/340).
In altri termini il danno causato da una insidia stradale è risarcibile quando lo stato di pericolo è
oggettivamente esistente e soggettivamente imprevedibile e il requisito della imprevedibilità, a sua
volta, deve ritenersi sussistente o quando il pericolo non sia segnalato, ovvero quando non dipenda da
situazioni generali ed immediatamente percepibìli atteso che la Corte di Cassazione ha statuito che
·· ... in tema di responsabìl ità eia cose in custodia, i I concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da
una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non
prcvedibi!ità (elemento soggettivo) ... " (cfr. Cass. civ., sez. Ili, 14 gennaio 2000 n.366, ma v. pure
Cass. civ., sez. l! L 16 giugno l 998 n.5989 e Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1997 n.7062).
Nel caso de quo ritiene questo giudice sussistenti entrambi i requisiti.
Infatti dalle dichiatazioni dei testi escussi, emerge che nel luogo ed alla data in cui si afferma essere
avvenuto 1· incidente vi era la presenza sulla sede stradale di una buca, la stessa non era segnalata, né
visibile in quanto ricoperta di acqua piovana e sulla strada non vi era la pubblica illuminazione.
Alla luce di mli emergenze deve ritenersi che ne! caso de quo si versa in una ipotesi di
trabocchetto in quanto come detto la buca non era né segnalata, né visibile.
Per quanto attiene la quantificazione dei danni subiti ritiene questo Giudice che gli stessi
vad~ri6:_
valutati con criterio equitativo ridimensionando le richieste di risarcimento effettuate dall'attrice e
qtlantificate nel preventivo di parte, che non può avere alcuna efficacia probatoria in quanto non
asseverato, tenuto conto dell'usura del copertone e dei pezzi meccanici, alla luce di ciò, ritiene che il
danno va liquidato in Euro 650,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo.
Risultando il danno liquidato in base agli attuali parametri della moneta non si procede alla chiesta
riva!urazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
li Giudice, det!nitivamente pronunciando, sulla domanda proposta. così decide:
Accoglie la domanda di Di Capua Cate!!a e dichiara il Comune di Cimare di Stabia in persona
in persona de! legale rapp.te p.t. responsabile del sinistro per cui è causa, e per l'effetto lo
condanna al pagamento in f:worc cle!l'<Jttore della complessiva somma dì curo 650,00 oltre
interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo:.
~
~
Condanna il Comune dì Castellammare dì Stabia in persona del legale rapp.te pro tempore a
rimborsare le spese dì giudizio sostenute da parte attorea, che si liquidano in complessivi euro
550,00 di cui Euro50,00 per spese, Euro 500,00 per competenze professionali, oltre !VA e CPA
come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- ) MAR. 2014
Ll,UIIUIUfHf.tlllfOlJU•H"I'''Hif•••····--········ .................. .
l.L CANCEL l RE B3
. UFFICIO DEL GI
I E
J,
·CASTELLAMMARE DI STABIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari
che ne siano richiesti e a chiunque spetti di
mettere in esecuzione il presente titolo, al
pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti
gli ufficiali della forza pubblica di conc::orrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.
'
Si rilascia a richiesta dell'avv. ~l]t2te.A.
J?&!----VV t e--tll:-ai se.nsi della~ Sent ..
.··n. 52~/02 della Corte Costituzionale ai soli fini
d eli' esecuziqne forzata quale procuratore di
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Castellammare di Stabia
IL CANCELLIERE
(F.TO)
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Data Iniziale: 25/02/2013
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DEL GIUDICE DI PACE
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epubblica
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Il Giudic; di Pace Dott. -~.ra~~e~~p ~-t_ibnocore ha emess~~~~~H~W~~~~:
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Del :·0 9110/2014- Ora: 13:03
304
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tt
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 670/14, riservata all'udienza del28.04.201~::c:
TRA
Cuomo Vincenzo rappresentato e difeso dal p.avv. Patrizio Giordano con studio in
Gragnano alla piazza Guglielmo Marconi 9, in virtù di procura a margine dell'atto di
citazione
AT'IDRE
"*·
E
---
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Comune di C.mare di Stabia, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la l]#rica
presso il Municipio di CIMare di Stabia (N A) in P.zza Giovaruii XXIII rappresentato e
difeso dagli avv ..:ti Donatangelo Cancelmo e Catello De Simone ed elettiva1nente
domiciliato in C.mare di Stabia presso l'Avvocatura Municipale, via Rajola 44 (Pa~zo
~~·
Di Nola) in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato
. =t
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse conclusionali depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Cuorno Vincenzo premetteva che in data
18.05.2013 alle ore 21.30 circa in località .C/Mare di Stabia (Na) alla v.ia.l!~}uale
Muscogiuri, nel mentre percorreva, a bordo del proprio motociclo Honda SH .150. tg.
DG88217, regolarmente e con la dovuta diligenza ed attenzione, detta via direzione via
Monaciello, improvvisamente, sprofondava con la ruota anteriore in una buca presente
)>'·
sul manto sttadale, ricolma d'acqua, non visibile, né segnalata c .non prevedi bile perché in
zona buia non illuminata. In conseguenza di detto evento, il motociclo Honda SH 150 tg.
0088217 riportava danni di carrozzeria e di meccanica per la cui riparazione veniva
preventivano un costo complessivo di euro 2400,00 oltre iva ed oltre sosta tecnica ed
interessi. Pertanto citava il Comune di C.mare di Stabia onde sentirlo condannare at
risarcimento di tutti i danni subiti, previa declaratoria di responsabilità dello stesso,· con
vittoria di spese, diritti ed onorari con attribtlzione, nel limite della competenza per valore
dell'adito Giudice .
. Si costituiva il Comune che eccepiva l'infondatezza delle ragioni attoree e chiedeva il
rigetto della domanda. Ammessa ed espletata prova tdti, ritenuta non necessaria la CTU,
precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali, la causa veniva riservata
per la sentenza in data 28.04.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dichiarano provate per tabulas le legittimazioni.
La domanda proposta nei confronti del Comune convenuto è fondata e provata e merita
l'integrale accoglimento con tutte le conseguenze di legge.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la competenza per valore dell'adito giudice di
pace giacchè esaminando complessivamente la. domanda introduttiva si evince che la
quantificazione è stata limitata nell'ambito della competenza per valore del Giudice di
Pace;
Nella prova testimoniale espletata, dalle deposizioni rese dal teste sono emerse
circostanze chiare e precise, sia sulla dinamica del sinistro che sulle circostanze di tempo
e di luogo, corrispondenti a quelle indicate nell'atto di citazione e cioè che Cuomo
Vincenzo in data 18.05.2013 alle ore 21.30 circa in località CIMare di Stabia (Na) alla via
Pasquale Muscogiuri, nel mentre percorreva, a bordo del proprio motociclo I-londa SH
150 tg. DG88217, regolarmente e con la dovuta diligenza ed attenzione, detta via
direzione via Mona~iello,. Ìl~1provvisamente~ sprofOJl_ci,ava con la ruota anteriore in una
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buca presente sul manto stradale, ricolma d'acqua, non visibile, né segnalata e non
prevedibile anche perché in zona buia, non illuminata. Il teste Silvestri Giuseppe
riconosce nelle foto i luoghi di causa, e riferisce anche dei danni riportati al motociclo
atto reo.
2
·7.• .· '·
!r·.·...-·
Nella fattispecie in esame, la responsabilità dell'ente convenutO" è dettata dall'art. 2051
c.c per cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia
salvo che provi il caso fortuito". Tale responsabilità non richiede la intrinseca
pericolosità della cosa oggetto di custodia e pertanto trova applicazione anche nella
diversa ipotesi di danni che non derivino dalla res in sé, ma da un comportamento, anche
omissivo, del detentore della cosa.
La responsabilità ex art. 2051 c.c è notoriamente diversa da quella ex art. 2043 c.c tra
l'altro giacchè quest'ultima impone a chiunque un dovere generale di astensione dal
compimento di atti ehe possano arrecare danni a terzi, mentre la prima obbliga una
~tflc1.
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determinata categoria di soggetti- i custodi-, ad attivarsi perché della cosa custodita non
~erivino danni a terzi.
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~~··ell'ipotesi di cui all'art. 2051 .c.c il dovere di agere è destinato ad esplicarsi non solo
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:l~~ iguardo alle cose pericolose, ma anche a quelle che possono in presenza di altri fattori
".
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casuali divenire tali essendo imposto al custode di mantenere la cosa in condizioni tali da
non nuocere a terzi.
Non va sottaciuto che è poi applicabile anche alla responsabilità civile, per costante
giurisprudenza (V. Cass. 5923/95 e 268/96), il principio dell'equivalenza delle cause
l
posto dagli artt. 40 e 41 c.p per cui il danno non necessariamente~éieve derivare dalla cosa
in sé, ben potendo essere l'effetto di una pluralità di fattori casuali tra i quali rientra
~nche
ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p la violazione dell'obbligo di i!!_lpedire un evento
~.n<m
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sembra contestabile l'obbligo di manutenzione a carico del proprietario della strada
J
nonché guello di
evitar~
c.he vi siano pericoli o insidie.
Peraltro secondo un accreditato orientamento giurisprudenziale (V. da ultimo Cass.
8.4.1997 n. 3041 ), la responsabilità per danni da cose in custodia presumibile "juris
tantum" in capo al custode, prescinde dal carattere insidioso della cosa custodita, ossia la
imprevedibilità ed invisibilità della cosa dannosa e perciò il danneggiato non deve
dimostrare tale carattere come è necessario se agisce ex art. 2043 c.c.
In ogni caso il convenuto, con il suo negativo comportamento processuale, non ha
dimostrato che il danno è derivato da caso fortuito.-·
D'altronde, anche volendo applicare al caso concreto la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c,
questo giudicante ritiene, alla stregua delle Eisultanze istrl1ttoriec_he nel caso in esame le
cause dei lamentati danni sono dovuti ad una buca presente sul manto stradale,
imprevedibile ed insidiosa, nonché non illuminato, perché ricoperto da acqua e tale
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pericolo non era neppure evidenziato da alcuna idonea segnaletica stradale.
Indi è stata acquisita la prova piena di responsabilità del convenuto Comune di C.mare di
Stabia che ha omesso di prestare la necessaria manutenzione del bene di sua proprietà,
come pure è provata l'imprevedibilità del fatto. Dagli atti proce~suali, inoltre non emerge
in alcun modo che il convenuto in quale modo abbia segnalato la situazione di pericolo o
posto in essere qualsiasi cautela onde evitare l'evento. Le circostanze narrate dal teste è
in piena concordanza con i fatti che l'attore nmTa in citazione.
Comunque, in fase istruttoria sono emersi elementi idonei a suffragare una valutazione
equitativa del danno ai sensi degli artt.1226 e 2056 cod. civile.
Circa il quantum debeatur questo Giudice, visto il preventivo di nparazwne del
motoveicolo attoreo, e considerato la vetustità dello stesso, condanna il Comqr:w di
C.mare di Stabia al pagamento, liquidato in via equitativa, in favore dell'attore, della
somma complessiva di euro 1800,00 iva inclusa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
e comunque espressamente limitati nella competenza per valore di questo Giudice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposjtivo.
P.Q.M.
,, ~-
Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dott. Françesco Buonocore, ogni
-
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da Cuomo Vincenzo nei confronti del Comune di C.mare di Stabia
così provvede:
l. dichiara la responsabilità del Comune di C.mare di Stabia nei confronti
dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa;
2. per l'effetto condanna esso convenuto al pagamento della somma complessiva
di euro 1800,00 iv a inclusa per i danni subiti al motoveicolo dell'attore, oltre
interessi dalla domanda al soddisfo e comunque espressamente limitati nella
competenza per valore di questo Giudice;
3. condanna il convenuto Comw1e di C.mare di Stabia al pagamento in favore
dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 1200,00 di cui euro
150,00
per spese,
oltre r"tribOrso forfettario, iva e
- ....,.,-. euro 1050,00 per-··.çompenso,
.
cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato c stituito antistatario.
Così deciso in Castellammare di Stabia, in data 9 luglio 2, 14.
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Comandionu a rutti gli f{fficiali giudipan" e/te ne siano
richiesn e a chiunque SjJehi di m edere in esecndone 1lpresen/e
dto/11, alpniJIJ/ico mlnis/ero di darvi asslJtenz-a e a /m'tigli l(/j7ciali
della forra putJIJ/lca di concorr.~'I'Plnando ne Jiano legalmen/e
richiesti
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Si l'llascia a richiesta de/1-'aw. .v;;/ ~ ,
ai
sensi della Seni. iV. .522/()2 della Corte Cus. Y;:ionale ai soliftni
de/I'esecudoneforz-o/a qualeprocura/ore di,~'\.....-= V\f . . . . ~
'r-J"L-a
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REPUBBLICA ITALIANA
Castellammare di StabiaiN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pro>incia di Napoli
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
\
Tipologia: ingresso Il giudice di pace, avv. Carlo Romano, ha pronunciato la seguente
Protocollo N. 0046069
Del: 21110/2014- Ora: 10:15
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 4364 R.G. anno 2013, vertente
Tra
NASTRO ENRICO, nato a Vico Equense il 09/02/1971, residente in Fino Mornasco
(CO) alla via Manzoni n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Pucilto, presso lo
studio del quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Denza n. 9
ATTORE
"
\
Contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA in persona del sindaco pro-tempore
elettivamente
domiciliato per la carica alla piazza Giovanni XXIII, rappresentato e
difeso dagli avv.ti municipali Donatangelo Cancello e Catello De Simone, elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Municipale, alla via R. Raiola n. 44
CONVENUTO
Oggetto
risarcimento danni da insidia stradale
Conclusioni
Come da verbale dì causa del 30/06/2014 e comparsa conclusionale .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio il Comune di
Castellammare di Stabia, quale ente proprietario della strada, per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni occorsi alla sua autovettura Fiat Multipla targata BT022DX il
giorno 12/01/2013 verso le ore 22,00, alla via Cupa San Marco. Esponeva l'attore che,
nel luogo e tempo appena descritti, l 'autovettura percorreva la pubblica strada
allorquando rovinava in una profonda buca non visibile poiché ricolma d'acqua piovana e
non segnalata. Assumeva l'attore che a seguito dell'accaduto l'autovettura riportava
ingenti danni alla parte meccanica e veniva rimossa con il catTO attrezzi. Concludeva
dunque per la dichiarazione di responsabilità esclusiva del Comune nel!'accadimento
dannoso e per la sua condanna al pagamento di una somma che conteneva nella misura di
euro 5.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali, nonchè per la
condanna al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al
procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio il Comune si costituiva ritualmente in giudizio e resisteva
alla domanda chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza in ordine ali$! spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva raccolta la prova testimoniale
richiesta, acquisito il rapporto d'intervento dei Carabinieri di Sant'Antonio Abate e,
rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, pertanto merita accoglimento .
La legittimazionc processuale attiva è dimostrata dalla documentazione prodotta, quella
del Comune è rinvenibile dal rapporto dei Carabinieri laddove si evince che la buca
meglio descritta come voragine, era ubicata in un tratto di strada facente parte del
Comune di Castellammare di Stabia, tant'è vero che i militari richiedevano l'intervento
della Polizia Municipale di tale località per mettere in sicurezza l'insidia.
Sull'an si annota che l'escussione del teste Scarico Annunziata ha sostanzialmente
confermato modalità e conseguenze dell'evento dedotto in citazione. Infatti, dichiaratasi
cognata dell'attore, la teste ha riferito che nel luogo e tempo descritti in citazione si
trovava a bordo della Fiat Multipla guidata dal marito allorquando l'autovettura finiva
improvvisamente in una profonda buca non visibile per la scarsa illuminazione stradale e
ri colma d'acqua pio vana. La teste riferiva che il marito chiese l'intervento dci Carabinieri
e che l'autovettura non era più marciante tant'era vero che, le marce non entravano e si
rese necessario il trasporto con il carro attrezzi. Infine riferiva che l'insidia non era
segnalata, nè protetta in alcun modo.
La versione, sebbene riferita da persona avente stretto legame di parentela con l'attore, è
da ritenersi attendibile in assenza di elementi che possano far propendere per il contrario
e trova riscontro nel rapporto d'intervento del Carabinieri di Sant'Antonio Abate prot. n.
12/1-1/2013 dal quale si evince che una pattuglia di militari, su segnalazione della
Centrale, si recava alla via Cupa S. Marco e verificavano l'esistenza di una " voragine"
nel tratto di strada facente parte del Comune di Castellammare, laddove rinvenivano
anche l'autovettura Fiat Multipla dell'attore, non funzionante con perdita di olio. Dal
rapporto si evince che i militari richiedevano l'intervento della Polizia Municipale di
Castellammare i quali provvedevano a mettere in sicurezza l'insidia stradale.
2
fn punto di diritto si osserva che dalla lettura dcii' atto di citazione è da ritenersi che la
responsabilità del Comune sia richiamata ai sensi dcii 'an:." 2043 c.c. per violazione del
principio del neminem laedere, essendo stato evidenziato il solo carattere d'insidia e
trabocchetto d eli 'insidia stradale. Tale forma di responsabilità esige necessariamente la
prova del il pericolo, costituito dall'insidia e trabocchetto per l'imprevedibilità e
l'inevitabilità della situazione, nonostante l'impegno di adeguata diligenza ed attenzione
( Cass. Civ. S.U. 7/8/01 n° 10893) .
..; 1 ,,
--
Alla luce delle risultanze istruttorie e della giurisprudenza appena richiamata
t.~'\.
sto giudice ritiene raggiunta la prova rigorosa dell' esistenza degli elementi ,
ttivo (imprevedibilità ) e soggettivo ( inevitabilità ), che qualificano l'ipotesi di
idia e trabocchetto e configurano la responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c ..
Ed invero una buca ricolma d'acqua, presente sul manto stradale bagnato dalla pioggia
certamente non è immediatamente percepibile da un soggetto posto alla guida di
un'autovettura che ben può sprofondarvi nonostante adeguata attenzione del conducente,
soprattutto in un contesto di apparente normalità della sede stradale così come emerso
dalle risultanze istruttorie.
Il Comune di Castellammare di Stabia , quale ente proprietario della strada , è pertanto
da ritenersi responsabile del!' evento dannoso, per la cattiva manutenzione del tratto di
strada in questione dunque per non aver fatto quanto necessario per evitare che la
stessa costituisse per l'utente, una situazione di pericolo occulto omettendo peraltro la
dovuta segnalazione a protezione dell'insidia.
Nè la Pubblica Amministrazione
ha
assolto l'onere, su di essa gravante, della prova di fatti giustificativi della propria
responsabilità.
In ordine al quantum debeatur, i danni riportati dall'autovettura sono stati quantificati
a mezzo varie fatture dell'importo complessivo di euro 2.164,00, il cui contenuto appare
confàcente ai danni meccanici emersi nell'istruttoria e con la tipologia dello
sprofondamento in una buca di notevole profondità. A tale importo vanno poi aggiunti
euro 235,65 per la spesa del carro attrezzi documentata con fattura.
Le spese di lite , seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
li Giudice di Pace do Castellammare di Stabia , defìnitivamente pronunciando sulla
domanda così provvede :
-dichiara il Comune di Castellammare di Stabia, esclusivo responsabile, nella produzione
dell'evento dannoso per cui è causa:
- condanna il Comune di Castellammare dì Stabia al pagamento, in favore di Nastro
Enrico, della complessiva somma di euro 2.399,65 oltre interessi legali dal deposito
della sentenza;
- condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese di lite che ,
liquida in complessive euro 1.110,00 dì cui euro 110,00 per spese e la restante parte ,.
l'C'/·
per compenso professionale oltre c.p.a. ed i.v.a come per legge, con attribuzione all'avvf :~/
Rosario Pucillo dichiaratosi anticipatario .
Così deciso in Castellammare di Stabia il21107/2014
UFFICI
LGI
I E DI PA E
CASTELLAMMARE DI STABIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari
che ne siano richiesti e a chiunque spetti di
mettere in esecuzione il presente titolo, al
pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti
gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.
Si rilascia a richiesta dell'avv. - -, -. '~- ·' - - - - -,
ai sensi della Sènt.
n. 522/02 della Corte Costituzionale ai soli fini
dell'esecuzione
forzata
quale
procuratore
antistatario di - - - :_ ,, - - - - - - - - - ~
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, !
Castellammare di Stabia
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IL CANCELLIERE,
-
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(F.TO)
E? COPIA CONFORME ALL~ORIGINALE
CANCELLIERE
Calcolo Interessi Legali
Data Iniziale: 21/07/2014
Data Finale: 30/06/2015
Capitale Iniziale: € 2.399,65
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal:
Al:
Capitale:
21/07/2014
31/12/2014
€ 2.399,65
01/01/2015
30/06/2015
€ 2.399,65
Totale Colonna Giorni: 344
Totale interessi legali (s.e.o.): € 16,67
Capitale+ interessi legali (s.e.o.): € 2.416,32
Giorni:
Interessi:
1,00%
163
€ 10.72
0,50%
181
€5,95
Tasso:
,----------=-...==--,--.-----:Ci:::-.t:-:-tà-;-tfi-;:;t--:;C:-as:-te-;;ffa'm-ma-re-tfi-;:;t--::Sta--;:6ia:-.---------------------~--------- --Coffegio tfei ~ori tfei Conti
Nomina tfe{30 gennaio 2015 tfelì6erazione C.C. n. 08
revisoricasteffammaresta6ia@gmai[com
L---------------'---------------------------
-------------
Al Sindaco
AI ':;egretario Generale
Protocollo n.
fg(3del 11/03/2015
LL. SS .
VERBALE N. 04/15
DEL 11 MARZO 2015
Il giorno 11 marzo dell'anno 2015. presso la sede del Comunale si è riunito il Collegio
dei Revisori, nelle persone di :
Rag. Raiola Luciano Presidente
Dott. Cerullo Orlando Componente
Mentre risulta assente, giustificato, il Dott. Caso Carmine Componente
Vista la richiesta, ricevuta a mezzo email in data 10 marzo 2014, relativa alla proposta
di deliberazione di Consiglio Comunale del Sindaco, per il riconoscimento di debiti fuori
hilan.cio complessivo di € 9.297,97, scaturenti da sentenze di condanna a spese legali per
eventi gestionali occorsi dal l gennaio 2013.
Si precisa che dai prospetti ricevuti dall'Ufficio Avvocatura :' dai calcoli
l'importo complessivo del provvedimento è di € 9.297,91
eil,·~mati
Inoltre si rileva che in tale importo non sono stati conteggiati dagli uffici gli inter\::ssi
legali sulla sorta capitale liquidata dalle sentenze.
fl Collegio dei Revisori,
Considerato il parere di regolarità tecnica rilasciato dai funzimuri addetti;
Considerato il parere di regolarità contabile rilasciate dal Dirigente dei Servizi
Finanziari;
Ritenuto che la citata proposta di delibera si rende necessaria al fine di poter
riconoscere un debito certo, liquido ed esigibile scaturente da un provvedimento dell' A.G.
così come previsto degli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;
ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
Ai sensi dell'art. 239 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificma .:.ìui/'ar:. ì',
comma l, lettera o), legge n. 213 del 2012, sulla proposta di deliberazione di riconc·s;. 1mL:t:)
di dehito fuori bilancio formulata dal Sindaco.
Città dì Caste{fammare dì Sta6ia
Coffegio dei ~ori dei Conti
:Nomina de{ 30 gennaio 2015 delì6era.zione C.C. n. 08
revisoricaste{fammaresta6ia@gmai[com
'c------~-~--~--'--------------------------
- - - - - - - - --------------
I Revisori suggeriscono agli Organi competenti di procedere immediatamente r.:i
pagamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti, onde evitare il formar~; di oneri
aggiuntivi dovuti ad eventuali ritardi nella corresponsione, che originano ulteriori debiti fuori
bilancio.
I Revisori infine rammentano agli uffici competenti di trasm.~ttere gli atti rel:11 i vi al
suddetto riconoscimento alla Procura della Corte dei Conti - Sezionè Giurisdizionale ner la
Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge 27.12.2002 n° 2lN
Castellammare di Stabia, li 11 marzo 2015
I Revisori
Rag. Raiola Luciano Presidente
Dott. Caso Cmmine Componente
Dott. Cerullo Orlando
ASSENTE
Componente~~
----·-------·-----
Letto, il p~sente verJJ.k.
..
CERTIFICATO DI PlleBUCAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal
Responsabile•dell 'Albo Pretorio on- line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.
D Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.l34,
comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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