versamenti - rateazione - compensazione

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versamenti - rateazione - compensazione
ISTRUZIONI GENERALI
VERSAMENTI - RATEAZIONE - COMPENSAZIONE
TERMINI E MODALITÀ
DI VERSAMENTO X
Il versamento delle imposte deve essere effettuato mediante Mod. F24.
Le imposte risultanti dal Modello UNICO 2015 PF devono essere versate entro
il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2014
e prima rata di acconto per il 2015) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015
devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
NOVITÀ 2015 X
A decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti delle imposte/contributi devono
essere effettuati utilizzando esclusivamente:
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i c.d.
Modd. F24 “a zero”;
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state
effettuate compensazioni e il Mod. F24 presenti un saldo “a debito”;
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i Modd. F24 di
importo superiore a euro 1.000.
RATEAZIONE X
Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con una maggiorazione a titolo di interessi (4% annuo).
Il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2015. La
rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. È possibile
rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, e
viceversa.
COMPENSAZIONE X
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla
dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
VERSAMENTO DI IMPOSTA
DA CONTRIBUENTI
NON RESIDENTI X
I soggetti non residenti, cioè coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo di imposta e non hanno nel
territorio dello Stato Italiano né il domicilio, né la residenza, e che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo
Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le
doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.
X TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
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Il Modello di delega unica di pagamento (Mod. F24) deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, anche se non titolari di partita IVA, per effettuare il versamento unitario di:
ritenute alla fonte;
IVA;
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
IRAP;
imposte dirette;
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa;
contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all’INAIL, all’ENPALS e all’INPDAI;
interessi previsti in caso di pagamento rateale;
sanzioni relative ai tributi sopra indicati.
Nel Mod. F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno di imposta
per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
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ISTRUZIONI GENERALI
TERMINI DI VERSAMENTO
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2014 e prima rata di acconto per
il 2015) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così
come determinati nella dichiarazione stessa.
Se invece l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di
importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro
12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e
addizionali).
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Dal 1° gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA, ancorché non residenti in Italia, devono
utilizzare esclusivamente modalità di pagamento telematiche per il pagamento delle imposte dovute. Pertanto tali contribuenti possono effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente:
• ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
• tramite lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
• utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;
2) tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel.
Nella compilazione della delega F24 occorre tener presente che:
• gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna Sezione vanno cumulativamente esposti
all’interno della stessa Sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
• in corrispondenza di ciascun Rigo, è possibile compilare soltanto una delle due Colonne relative agli
importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso Rigo del Modello, infatti, può comparire un solo
importo;
• l’importo minimo da indicare nel Modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a 1,03 euro. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla
singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF, e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti di imposta optando facoltativamente per il servizio telematico, oppure continuare ad effettuare i versamenti presentando il Mod. F24 cartaceo.
I pagamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi agente della riscossione o di qualsiasi banca convenzionata, presso gli uffici postali o mediante versamento telematico.
Il pagamento, oltre che in contanti, può avvenire con addebito sul conto corrente bancario o postale:
• con carte Pagobancomat, presso gli sportelli abilitati;
• con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
• presso gli uffici postali;
• con assegni bancari e circolari nelle banche;
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ISTRUZIONI GENERALI
•
con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Il Mod. F24 è predisposto in tre copie: le prime due da trattenere a cura dell’intermediario e la terza da restituire al contribuente come ricevuta.
È consentito stampare autonomamente la delega unica di pagamento, senza quindi la necessità di dover
reperire il modello presso gli istituiti di credito o i soggetti competenti a ricevere i versamenti.
È possibile ripartire il pagamento delle somme dovute a ogni singola scadenza effettuando più versamenti
presso banche, concessionari o uffici postali diversi o presso lo stesso accettante, utilizzando distinti modelli di pagamento.
CODICI TRIBUTO
Di seguito vengono riportati i principali codici tributo utilizzati per il versamento del saldo e acconto di
IRPEF, delle addizionali e imposte sostitutive:
4001: IRPEF - Saldo
4033: IRPEF - Acconto prima rata
4034: IRPEF - Acconto seconda rata o unica soluzione
6099: IVA annuale - Saldo
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale - Saldo
3843: Addizionale comunale - Acconto
1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Saldo
1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Acconto prima rata
1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni - Saldo
1840: Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata
1841: Cedolare secca locazioni - Acconto seconda rata o unica soluzione
ACCONTO IRPEF
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per il 2015 occorre controllare l’importo indicato nel
Rigo RN34 o RN61.
Per l’anno d’imposta 2015 l’acconto dovuto ai fini IRPEF è del 100% dell’importo indicato al rigo
“DIFFERENZA” RN34 o RN61.
L’acconto IRPEF non è dovuto se l’imposta indicata al Rigo RN34 (o RN61) non supera i 51,65 euro.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
a) la prima entro il 16 giugno 2015 nella misura del 40%, ovvero entro il 16 luglio 2014 con la
maggiorazione dello 0,40%;
b) la seconda entro il 30 novembre 2015 nella misura del 60%.
I contribuenti che, per effetto di maggiori oneri deducibili e/o detraibili sostenuti nel 2015 ovvero di minori
redditi percepiti nel 2015, prevedono una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione dei
redditi possono determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
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ISTRUZIONI GENERALI
ACCONTO CEDOLARE SECCA
Al fine di stabilire se è dovuto l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2015 occorre verificare
l’importo indicato al Rigo RB11 Colonna 3:
- se non supera euro 51,65 non è dovuto alcun acconto;
- se supera euro 51,65 l’acconto è dovuto nella misura del 95% di tale ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
a) la prima entro il 16 giugno 2015 nella misura del 40%, ovvero entro il 16 luglio 2014 con la
maggiorazione dello 0,40%;
b) la seconda entro il 30 novembre 2015 nella misura del 60%.
Acconto addizionale comunale all’IRPEF
L’acconto è dovuto nella misura del 30% dell’addizionale comunale ottenuta applicando al reddito
imponibile relativo all’anno di imposta 2014 (importo del Rigo RV17 Colonna 2) l’aliquota deliberata
dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2015. L’importo così
determinato deve essere ridotto dell’acconto per l’addizionale comunale 2015 trattenuto dal datore di
lavoro e indicato nel Rigo RC 10, Colonna 5 (per maggiori dettagli si rimanda al Quadro RV).
Saldo IVA
Il saldo dell’IVA per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione
unificata, può essere pagato entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015.
Poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2015, i contribuenti che scelgono di
effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 16 giugno 2015 devono applicare sulla
somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Qualora invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 giugno al
16 luglio 2015 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data
del 17 giugno 2015.
Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40%, dovuto per effetto del differimento del
versamento al 17 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari
importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
X NOVITÀ 2015
A decorrere dal 1° ottobre 2014, l’art. 11 del D.L. n. 66/2014 c.d. “Decreto Renzi”, ha previsto
specifiche limitazioni, alle modalità di presentazione dei Modd. F24, differenziate a seconda che gli
stessi risultino:
- “a zero”, per effetto di compensazioni;
- “a debito”, per effetto di compensazioni;
- di importo superiore a euro 1.000 in assenza di compensazioni.
Le nuove regole si applicano:
• a prescindere dal possesso o meno della partita IVA (la nuova disposizione è estesa anche ai contribuenti privati);
• al versamento dell’IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali,
assistenziali, IMU, TASI, TARI.
Mod. F24 con saldo “a zero”
Il Mod. F24 che presenta saldo zero per effetto di compensazioni, deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel Fisconline). Di conseguenza il Mod. F24 non potrà essere presentato:
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- in forma cartacea;
- tramite il servizio di remote/home banking gestito da banche/Poste.
Mod. F24 con saldo “a debito” con compensazioni
Il Mod. F24 che per effetto di compensazioni presenta un saldo a debito va presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite gli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, in aggiunta alle modalità
di invio sopra riportate valevoli per il Mod. F24 “a zero”, potrà essere utilizzato il servizio home
banking.
Mod. F24 con saldo “a debito “ senza compensazioni
Il Mod. F24 che evidenzia un saldo a debito e non riporta alcuna compensazione con un credito
erariale, ha una modalità di presentazione differente a seconda che l’ammontare del saldo sia
superiore a euro 1.000 oppure inferiore o uguale.
Se presenta un saldo a debito superiore ad euro 1.000 (senza compensazioni) deve essere
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza non potrà essere
presentato in forma cartacea.
Se presenta un saldo a debito di ammontare pari o inferiore ad euro 1.000 (senza compensazioni)
non sono previste alcune limitazioni ed il Mod. F24 potrà essere presentato con le ordinarie modalità
telematiche (Entratel, Fisconline, home banking), nonché in formato cartaceo.
Si precisa che i titolari di partita IVA per i quali non è possibile presentare i Mod. F24 in formato
cartaceo, avranno l’obbligo di versare mediante Entratel o Fisconline le deleghe di pagamento con
saldo finale “a zero”, mentre per tutti gli altri casi, è possibile il versamento a mezzo home banking.
X RATEAZIONE
Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate
mensili di uguale importo, con una maggiorazione a titolo di interessi. Il pagamento rateale deve essere
completato entro il 30 novembre 2015. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. È possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, e viceversa.
L’acconto di novembre deve essere versato in un’unica soluzione.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo
commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della
prima rata fino alla data di scadenza della seconda, per ciascun tributo o contributo (art. 20 del D.Lgs.
n. 241/1997). Gli interessi derivanti da rateizzazione all’atto del versamento non devono essere
cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente con apposito codice tributo. Se gli
importi delle singole rate risultano essere con cifre dopo la virgola, il versamento deve essere
effettuato con l’arrotondamento al centesimo di euro.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella seguente:
Rate
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi %
1°
16 giugno
0,00
16 luglio
0,00
2°
30 giugno
0,16
31 luglio
0,16
3°
31 luglio
0,49
31 agosto
0,49
4°
31 agosto
0,82
30 settembre
0,82
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ISTRUZIONI GENERALI
(*)
Rate
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi %
5°
30 settembre
1,15
2 novembre
1,15
6°
2 novembre
1,48
30 novembre
1,48
7°
30 novembre
1,81
L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16
giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse
corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:
(*)
Rate
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi %
1°
16 giugno
0,00
16 luglio
0,00
2°
16 luglio
0,33
20 agosto
0,33
3°
20 agosto
0,66
16 settembre
0,66
4°
16 settembre
0,99
16 ottobre
0,99
5°
16 ottobre
1,32
16 novembre
1,32
6°
16 novembre
1,65
L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
Opzione per la rateazione dei versamenti - Numero rate
Se il contribuente ha optato per la rateazione dei versamenti, in occasione del pagamento di ciascuna
rata, deve indicare nello spazio “n. di rate prescelto”, sia la rata che sta versando sia il numero di rate
prescelto: ad esempio, il versamento della quarta rata di 5 indica “0405”; in caso di versamento in
unica soluzione si indica “0101”.
CODICI TRIBUTO
Per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• 1668 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella Sezione 2 Erario
del Modello di pagamento unificato;
• 3805 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella Sezione 4 Regioni,
addizionale regionale all’IRPEF, del Modello di pagamento unificato;
• 3857 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella Sezione 5 IMU ed
altri tributi locali, addizionale comunale all’IRPEF, del Modello di pagamento unificato.
X COMPENSAZIONE
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali,
INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MOD. F24
Nel Modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare:
• nella Colonna “Importi a credito”, l’ammontare del credito;
• nella Colonna “Periodo di riferimento” il periodo di imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (ad esempio, 2014 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO
2015);
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ISTRUZIONI GENERALI
•
nella Colonna “Codice tributo” o “Causale contributo”, il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell’imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per la Sezione INPS, altri enti ed INAIL.
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E DEGLI ALTRI CREDITI FISCALI
L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui
emerge (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997). Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità
nella dichiarazione (art. 10, comma 7, del D.L. n. 78/2009).
Anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e
alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a
15.000,00 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto relativamente alle dichiarazioni
dalle quali emerge il credito (art. 1, comma 574, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).
Si ricorda che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a
rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. È
importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta
non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 700.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Mod. F24.
X VERSAMENTI DI IMPOSTA DA PARTE DI CONTRIBUENTI NON RESIDENTI
Sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:
• effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa
modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una
delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
• per i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non titolari di conti correnti presso banche in
Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., effettuazione dei versamenti tramite bonifico, attraverso una
banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana.
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