Legno da ardere
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Legno da ardere
a) Legna da ardere COMMERCIO DELLA LEGNA DA ARDERE E DEL CARBONE VEGETALE Sommario LEGNA DA ARDERE Classificazione della merce . . . . . . Forma del contratto . . . . . . . . . . . . Unità di base di contrattazione . . . . Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolleranze sul peso . . . . . . . . . . . . . Vendita sotto condizione di collaudo Vendita a vagone . . . . . . . . . . . . . . Trasporto della merce . . . . . . . . . . . Obblighi del venditore . . . . . . . . . . Obblighi del compratore . . . . . . . . . Mediazione (provvigione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1 . » 2 . » 3 . » 4 . » 5 . » 6 . » 7 . » 8 . » 9 . » 10 . » 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » » » » » » 12 13 14 15 16 17 18 19 Conclusione del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rispedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 20 21 22 CARBONE DI LEGNA VENDITA ALL’INGROSSO Classificazione della merce . . . . Forma e conclusione del contratto Unità di base di contrattazione . . Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obblighi del venditore . . . . . . . . Obblighi del compratore . . . . . . . Vizi della merce . . . . . . . . . . . . . Mediazione (provvigione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTRATTI FRA NEGOZIANTI E “SOSTRAI” ITER DELL’ACCERTAMENTO Primo accertamento: 20 marzo 1879. Ultima revisione: a) esame del Comitato tecnico: 4 dicembre 1968. b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 17 marzo 1970. c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970. LEGNA DA ARDERE Art. 1 - Classificazione della merce. La legna da ardere si contratta secondo la provenienza, la qualità, la pezzatura e la stagionatura. a) Secondo la qualità si ha legna forte (leccio, sughero scortecciato, rovere, cerro, faggio, carpino, olivo, frassino, robinia) e legna dolce (pino, pioppo, ontano, salice, tiglio, olmo, castagno, etc.); b) secondo la pezzatura si ha la «pezzatura commerciale», che comprende: la legna tonda con diametro da cm 6 a 18, con lunghezza da m 1 a 1,20; la legna in scheggia che ha una sezione non superiore ai 18-22 cm con una lunghezza da m 1 a 1,20; il «bacchettame» che comprende la legna del diametro da 3 a 5 centimetri; c) si intende legna stagionata quella che è stata conservata, ai fini della essiccazione, per almeno 6 mesi dall’epoca del taglio e dello spacco. Per la legna proveniente dall’estero, viene garantita la stagionatura di almeno quattro mesi. Nel commercio della legna di ulivo, il diametro normale della pezzatura può raggiungere i 20/30 cm ed in ciascuna partita è tollerato il 50% di ceppo pulito. Art. 2 - Forma del contratto. Il contratto di legna da ardere, se stipulato per iscritto attraverso la speciale forma della copia commissione, è perfetto solo quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone legittimate ad agire per essi. Art. 3 - Unità di base di contrattazione. Nelle contrattazioni di legna da ardere, il prezzo è determinato per quintale. Art. 4 - Peso. La merce si intende contrattata con il peso riconosciuto dalle ferrovie alla stazione di partenza. In difetto di riconoscimento di peso da parte della stazione di partenza o di stazione inter- media, la merce si ritiene contrattata per il peso riconosciuto dalla stazione di arrivo. In difetto di qualsiasi accertamento di peso da parte delle ferrovie, si intende accettato dal compratore il peso dichiarato dal venditore all’atto della spedizione. Art. 5 - Tolleranze sul peso. Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 3%, avuto riguardo al grado di stagionatura pattuito. Art. 6 - Vendita sotto condizione di collaudo. Se la merce è contrattata sotto condizione di collaudo, questo si esegue nel luogo di giacenza della merce. Il gradimento di un carico o vagone di campione equivale al collaudo. Quando il trasporto della merce si esegue con mezzi diversi dalla ferrovia, la consegna si esegue al magazzino del compratore; ivi se ne verifica la qualità ed il peso. La vendita può essere fatta anche su campione. Art. 7 - Vendita a vagone. Nelle contrattazioni di legna da ardere «a vagone», se il contratto non indica il quantitativo convenuto, per vagone si intende un quantitativo minimo di 15 tonnellate, salvo minore capacità del vagone assegnato dalle ferrovie. Art. 8 - Trasporto della merce. Quando la merce è trasportata per ferrovia, si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il compratore ha la sede principale della sua impresa. Se la merce è spedita a terzi, secondo disposizioni del compratore, il venditore deve comunicare immediatamente al compratore l’avviso di spedizione con gli estremi della stessa, precisando numero del vagone e peso. Il compratore in ogni caso è responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce. Art. 9 - Obblighi del venditore. Il contratto di legna da trasportare per ferrovia, anche se il prezzo è con- venuto «stazione partenza», implica l’obbligo da parte del venditore, salvo l’ipotesi di cui all’art. 7, di caricare un minimo di 15 tonnellate ai fini dell’applicazione delle tariffe ridotte. Il venditore non è tenuto a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie. Se la legna giunge impregnata di umidità e se tale fatto deriva da causa che abbia agito durante il viaggio, il compratore non può reclamare alcun indennizzo. Se, invece, il fatto suddetto deriva da causa che abbia agito precedentemente alla spedizione, il compratore può richiedere riduzione proporzionale di prezzo ma non può rifiutare il ritiro della merce. Art. 10 - Obblighi del compratore. Il destinatario, che è tenuto allo svincolo dei vagoni, deve, anche se la merce gli sia stata venduta franco stazione arrivo, provvedere, sia nell’interesse proprio che del venditore, agli eventuali reclami alle ferrovie. Le spese di trasporto, anche se la merce è stata venduta franco stazione arrivo, sono pagate dal destinatario, il quale le deduce dall’importo della fattura. Lo stesso destinatario ha l’obbligo di rimettere od esibire al venditore al più presto i documenti di trasporto, da cui risulti l’anticipazione delle spese suddette. Art. 11 - Mediazione (provvigione). Se il contratto è concluso tramite mediatore, allo stesso è dovuta dal solo venditore una provvigione di € 0.005 per quintale. CARBONE DI LEGNA VENDITA ALL’INGROSSO Art. 12 - Classificazione della merce. Il carbone di legna si distingue in «carbone di bosco» e «carbone distillato». Per carbone di bosco si intende quello fatto con il sistema delle vecchie carbonaie, per carbone distillato quello proveniente dalla distillazione del legno. Il carbone si distingue inoltre in «cannello», fatto con bosco ceduo non superiore a cm 10 di diametro, costituente il tipo pregiato, e in carbone «spacco», ottenuto con legna da fusto e ramaglia di grosse piante. Il carbone di qualità forte è quello di faggio, rovere, leccio, cerro, carpino, frassino; di qualità dolce è quello di pino, abete, castagno, nocciolo, ontano, etc. Art. 13 - Forma e conclusione del contratto. Il contratto per carbone di legna, se stipulato per iscritto attraverso la speciale forma della copia commissione, è perfetto solo quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone legittimate ad agire per essi. Art. 14 - Unità di base di contrattazione. Il contratto è stipulato in base alla qualità ed alla provenienza del carbone; il prezzo è stabilito per quintale. In caso di partite importanti, il primo vagone è considerato come campione. Art. 15 - Peso. Il peso del carbone è determinato con le stesse modalità indicate per la legna da ardere. Art. 16 - Obblighi del venditore. Il venditore deve procurare che il carico sia difeso dalle intemperie. Art. 17 - Obblighi del compratore. Il carbone è caricato alla rinfusa. Se il carbone è spedito in sacchi di proprietà del venditore, il compratore ha l’obbligo di restituirli, franchi di porto, alla stazione di partenza della merce, entro 8 giorni dall’arrivo. Se il carbone è trasportato a mezzo di autocarri o carri, i sacchi sono restituiti immediatamente con gli autocarri o carri stessi. In caso contrario, sono dal venditore fatturati al prezzo di costo. Art. 18 - Vizi della merce. Danno luogo ad azione per la riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto i seguenti vizi: a) carbonizzazione incompleta; b) carbone eccessivamente sminuzzato; c) carbone bagnato per causa che abbia agito precedentemente alla spedizione. Art. 19 - Mediazione (provvigione). Se il contratto è concluso tramite mediatore, allo stesso è dovuta dal solo venditore una provvigione da concordare di volta in volta. CONTRATTI FRA NEGOZIANTI E “SOSTRAI”. Art. 20 - Conclusione del contratto. I contratti di carbone di legna fra negozianti e “sostrai” (rivenditori al minuto) sono conclusi previa visita della merce, la quale ha luogo o alla stazione di arrivo o al magazzino del venditore. Art. 21 - Peso. Se la consegna della merce è eseguita alla stazione di arrivo su vagone completo, il peso è quello riconosciuto o dichiarato alla stazione di partenza; se la consegna della merce è eseguita al magazzino del venditore, il peso è determinato nel luogo medesimo. Art. 22 - Rispedizione. Se la merce è rispedita fuori piazza a mezzo ferrovia, il peso base è quello dichiarato alla stazione di partenza (origine) e si intende che la merce viaggia per conto dell’acquirente.