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16/11/2016
Roma, 16 Novembre 2016
Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 16 del 16 Novembre 2016.
Tra gli argomenti trattati:
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•
•
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Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune.
Circolare n.21/D del 23.12.2015, precisazioni.
Art. 303 TULD - Dazio da recuperare inferiore a 10 euro.
Elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema
informatico veterinario integrato “TRACES”.
Mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri: rettifica
dell’elenco delle autorità nazionali designate
Provvedimenti Europei
Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma
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Newsletter di aggiornamento professionale
16/11/2016
NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI
a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
INDICE
Introduzione
1
Osservatorio Doganale
Nomenclatura tariffaria e statistica
e tariffa doganale comune
2
Circolare n.21/D del 23.12.2015,
precisazioni
3
Art. 303 TULD - Dazio da
recuperare inferiore a 10 euro.
5
Elenco dei posti d'ispezione
frontalieri e delle unità veterinarie
del sistema informatico veterinario
integrato “TRACES”.
5
Mutua assistenza tra le autorità
amministrative degli Stati membri:
rettifica dell’elenco delle autorità
nazionali designate
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Provvedimenti Europei
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Nomenclatura tariffaria e statistica
e tariffa doganale comune
Regolamento
di
esecuzione
(UE)
2016/1821 della Commissione, del 6
ottobre 2016, che modifica l’allegato I
del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale commune: il Regolamento in
oggetto dispone – a far data dal
01/01/2017
–
la
sostituzione
dell’allegato I Reg. (CEE) 2658/87 del
23/07/1987, che ha istituito una
nomenclatura delle merci che serve
come base per la dichiarazione delle
merci all’importazione o all’esportazione
nonché ai fini statistici per il commercio
nella UE (Intrastat). La stessa NC
determina inoltre quale aliquota del
dazio doganale risulti applicabile e come
le merci vanno trattate ai fini statistici.
Obiettivo del nuovo Regolamento è di
aggiornare la Nomenclatura Combinata
(NC) e adeguarne la struttura per tenere
conto, ad esempio, delle modifiche dei
requisiti in materia di statistiche e di
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politica commerciale, delle modifiche
introdotte per ottemperare a impegni
internazionali, degli sviluppi tecnologici e
commerciali, nonché della necessità di
adeguare o chiarire i testi.
 Il Regolamento è disponibile al
seguente
link
Circolare n.21/D del 23.12.2015,
precisazioni
con la nota prot. 118196/R.U del 28
ottobre 2016, l’Agenzia delle Dogane
fornisce chiarimenti ad integrazione
della Circolare 21/D del 23.12.2015 per
illustrare alcuni aspetti applicativi del
D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015, recante
misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso
tributario. Il primo chiarimento riguarda
l’attività di assistenza tecnica innanzi
alle Commissioni Tributarie (art. 12),
che può essere resa dagli spedizionieri
doganali iscritti nell’apposito albo. A tal
proposito, l’Agenzia precisa che la stessa
è limitata alle controversie relative ai
tributi doganali nell’accezione di cui
all’art. 34 del TULD. Ogni altro tipo di
tributi è pertanto escluso dal campo di
applicazione dell’articolo in questione.
Conseguentemente, qualora in una
controversia avente ad oggetto tributi
diversi da quelli di cui all’art. 34 del
TULD, il contribuente dovesse essere
assistito da uno spedizioniere doganale,
dovrà essere eccepito, in giudizio, il
difetto
di
“jus
postulandi”
di
quest’ultimo.
Un ulteriore chiarimento riguarda l’art.
47, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
- “Sospensione dell’atto impugnato”.
Tale articolo stabilisce che “durante il
periodo di sospensione cautelare si
applicano gli interessi al tasso previsto
per la sospensione amministrativa”,
ovvero quelli previsti dall’art. 39, comma
2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, così
come determinati nella misura di cui
all’art. 4 del D.M. 21.05.2009, pari
attualmente al 4,5% su base annua.
L’Avvocatura Generale dello Stato,
consultata dall’Agenzia delle Dogane, ha
chiarito che, con l’introduzione del
comma 8 bis, il legislatore ha voluto
precisare, in via generale ed uniforme,
senza alcun riferimento alle singole leggi
di imposta, che il tasso di interesse da
applicarsi in caso di sospensione
cautelare giudiziale, seguita da sentenza
di rigetto del ricorso, è quello previsto
per la sospensione amministrativa di cui
al citato D.M. 21 maggio 2009 e cioè del
4,50% su base annua. Viene tuttavia
evidenziato che, qualora l’oggetto del
contenzioso sia costituito da risorse
proprie tradizionali, il riferimento al
generico tasso di interesse previsto nel
citato D.M. 21 maggio 2009 è
incompatibile con quanto previsto
nell’art. 112, paragrafo 2, del Reg. UE
n.952/2013 che, relativamente ai dazi
doganali, specifica il tasso di interesse di
credito da applicarsi nell’ipotesi in cui
vengano
accordate
al
debitore
facilitazioni di pagamento diverse dalla
dilazione.
La sospensione cautelare giudiziale
dell’esecuzione dell’atto o della sentenza
può configurarsi come una facilitazione
di pagamento accordata al contribuente
e, quindi, qualora il giudizio afferisca a
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tributi costituiti da risorse proprie
tradizionali, la relativa disciplina non può
che essere quella di matrice unionale.
Pertanto, per quanto concerne il
contenzioso avente ad oggetto risorse
proprie tradizionali, il tasso di interesse
di credito nelle ipotesi di sospensione
cautelare giudiziale resta quello previsto
dall’art.112, paragrafo 2, del Codice
Doganale dell’Unione. Per tutti gli altri
tributi la cui amministrazione è affidata
all’Agenzia troverà, invece, applicazione
il tasso di interesse di cui al D.M.
21.5.2009 (4,50% su base annua), in
conformità
alle
indicazioni
fornite
dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Ulteriori precisazioni riguardano anche
gli istituti del reclamo e della mediazione
(Art. 17 bis, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992). A tale proposito, l’Agenzia
ribadisce che sono esclusi dalla
mediazione, ma non dal reclamo, gli atti
aventi ad oggetto tributi costituiti da
risorse proprie tradizionali, mentre può
essere oggetto di reclamo e di
mediazione
l’IVA
riscossa
all’importazione
posto
che,
relativamente a tale tributo “...laddove il
legislatore ha voluto escluderla (es. nel
caso della transazione fiscale ex art.182
ter del R.D. 267/1942) tale esclusione è
stata affermata e ribadita”.
Inoltre, il nuovo comma 7 dell’art. 17 bis
prevede che, nel caso di mediazione, le
sanzioni amministrative si applicano
nella misura del 35% del minimo
previsto dalla legge. In proposito si
chiarisce che tale percentuale del 35%
del minimo si applica, sia nell’ipotesi in
cui oggetto del ricorso/reclamo è un atto
di recupero del tributo e della relativa
sanzione, sia nell’ipotesi in cui oggetto
del ricorso/reclamo è un atto con il quale
viene
esclusivamente
irrogata
la
sanzione.
presenza di coobbligati, si precisa che la
disposizione di cui all’art. 1306 c.c.
attiene alla opponibilità al creditore, da
parte di un coobbligato in solido, della
sentenza definitiva pronunciata nei
confronti di altro coobbligato solidale e,
quindi, “..come tale non è equiparabile
al provvedimento che definisce il
procedimento di reclamo/mediazione”.
In ordine all’interpretazione dell’art. 69,
comma 1, che ha stabilito il principio
generale dell’immediata esecutività di
tutte le sentenze di condanna dell’Ente
impositore al pagamento di somme in
favore del contribuente, si precisa che il
rimborso
di
tali
somme,
indipendentemente dal relativo importo
o lo svincolo dalla garanzia, può
avvenire
soltanto
a
seguito
del
passaggio in giudicato della sentenza
favorevole al contribuente. Gli Uffici
delle Dogane, in tali ipotesi, dovranno
costituirsi nei giudizi di ottemperanza
eventualmente
promossi
dai
contribuenti eccependo che la condanna
al rimborso non può essere eseguita
nella pendenza della lite e che
l’eventuale ordine di provvedere al
rimborso ciononostante emesso, sia
subordinato alla prestazione di idonea
garanzia
indipendentemente
dall’ammontare del rimborso stesso.
Infine, l’Avvocatura Generale dello Stato
ha condiviso le indicazioni fornite
dall’Agenzia nella Circolare n. 21/D,
secondo le quali le disposizioni di cui
all’art. 17 bis (reclamo e mediazione)
debbano trovare applicazione soltanto
rispetto ai ricorsi notificati a partire dal
1° gennaio 2016.
 La Nota è disponibile al seguente
link
Per quanto riguarda invece l’applicazione
del reclamo e/o della mediazione in
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 La Comunicazione è disponibile al
seguente link
Art. 303 TULD - Dazio da recuperare
inferiore a 10 euro.
Art. 303 TULD - Dazio da recuperare
inferiore a 10 euro: applicazione delle
cause
di
non
punibilità:
con
Comunicazione del 20 ottobre 2016,
l’Agenzia delle Dogane risponde ad un
quesito relativo all’applicazione della
sanzione prevista dall’art. 303, terzo
comma, lettera a), del TULD (D.P.R.
n.43/1973)
nell’ipotesi
di
errata
indicazione, nel documento doganale di
importazione, del valore delle merci a
causa di una inesatta distribuzione delle
spese di nolo e/o assicurazione, qualora
i diritti dovuti ammontino ad un importo
non superiore a 10 (dieci) euro.
Il
caso
rappresentato
ricadeva
nell’ambito di applicazione dell’art. 868,
par. 2, del Reg. (CEE) n. 2454/1993, il
quale stabiliva che non si dovesse
procedere al recupero a posteriori dei
dazi all’importazione (o all’esportazione)
quando l’importo da recuperare fosse
inferiore, per pratica, a 10 euro.
Dopo aver consultato l’Avvocatura
Generale dello Stato, l’Agenzia precisa
che la fattispecie descritta può essere
inquadrata nel disposto dell’art. 6,
comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997, in
quanto, in virtù del citato art. 868, la
violazione non incide sul versamento del
tributo e costituisce mera violazione
formale.
Elenco
dei
posti
d'ispezione
frontalieri e delle unità veterinarie
del sistema informatico veterinario
integrato “TRACES”.
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1917
della Commissione del 27 ottobre 2016
che modifica la decisione 2009/821/CE
per quanto riguarda l'elenco dei posti
d'ispezione frontalieri e delle unità
veterinarie del sistema informatico
veterinario integrato “TRACES”: come
noto, la decisione 2009/821/CE della
Commissione stabilisce un elenco di
posti d'ispezione frontalieri, riportati
nell'allegato I della stessa, abilitati ai
controlli
veterinari
e
zootecnici
applicabili negli scambi intracomunitari
di taluni animali vivi e prodotti di origine
animale. In seguito
ald alcune
comunicazioni da parte di Belgio,
Francia, Italia e Paesi Bassi, si è reso
necessario modificare le voci relative al
posto d'ispezione frontaliero di Brussels
South Charleroi Airport in Belgio, del
porto
di
Marsiglia
in
Francia,
dell'aeroporto di Milano-Malpensa in
Italia e dell'aeroporto di Amsterdam nei
Paesi Bassi. Inoltre, la Grecia ha
sospeso il posto d'ispezione frontaliero
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presso la ferrovia di Idomeni, mentre la
Spagna ha comunicato che vi sono state
modifiche ai centri d'ispezione presso il
posto
d'ispezione
frontaliero
dell'aeroporto di Barcellona. Infine, in
Italia è stato aggiunto un nuovo centro
d'ispezione
al
posto
d'ispezione
frontaliero presso il porto di Napoli,
mentre il riconoscimento del posto
d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto
di Genova è stato soppresso. Lo stesso è
accaduto per il posto d'ispezione
frontaliero presso la ferrovia di Kelebia,
in Ungheria.
doganale e Agricola: in GUUE serie C
396 del 27/10/2016 è stato pubblicato
l’elenco aggiornato e rettificato delle
autorità in questione, per il quale si
rimanda alla consultazione della relativa
tabella acclusa alla Rettifica in oggetto.
 La Rettifica è disponibile al seguente
link
 La Decisione è disponibile al seguente
link
Mutua assistenza tra le autorità
amministrative degli Stati membri:
rettifica dell’elenco delle autorità
nazionali designate
Rettifica dell’elenco delle autorità
nazionali designate in conformità
dell’articolo 29, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 515/97 del
Consiglio relativo alla mutua assistenza
tra le autorità amministrative degli Stati
membri e alla collaborazione tra queste
e la Commissione per assicurare la
corretta applicazione delle normative
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la
professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.
•
•
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•
EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti
dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti
circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line,
funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il
contenuto secondo diverse modalità,
la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML,
DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento.
• Nella GU UE L 293 del 28.10.2016 sono stati pubblicati:
•
La Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla
firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo
internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1892&from=IT
•
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1896 della Commissione, del 27 ottobre
2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti
tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il
sottoperiodo di ottobre 2016
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1896&from=IT
•
La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1899 della Commissione, del 26 ottobre
2016, che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per
quanto riguarda l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati
provenienti da alcune parti dell'Egitto [notificata con il numero C(2016) 6791]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1899&from=IT
•
La Decisione n. 1/2016 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, del 20 gennaio 2016, che sostituisce il
protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari»
e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1901]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1901&from=IT
• Nella GU UE L 294 del 28.10.2016 è stato pubblicato:
•
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre
2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1821&from=IT
• Nella GU UE L 276 del 21.9.2016 è stato pubblicato:
•
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810 della Commissione, del 12 ottobre
2016, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli
di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione
della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori
quota
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1810&from=IT
• Nella GU UE C 398 del 28.10.2016 è stato pubblicato:
•
L’ Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni
tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica
popolare cinese: modifica del nome della società soggetta al dazio antidumping
dei produttori esportatori disposti a collaborare all’inchiesta
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1028(03)&from=IT
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• Nella GU UE L 295 del 29.10.2016 è stato pubblicato:
•
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1906 della Commissione, del 28 ottobre
2016, recante duecentocinquantaseiesima modifica del regolamento (CE) n.
881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di
determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e
di Al-Qaeda
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1906&from=IT
• Nella GU UE C 401 del 29.10.2016 è stato pubblicato:
•
L’Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo
8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1029(01)&from=IT
• Nella GU UE L 296 dell’1.11.2016 sono stati pubblicati:
•
La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1917 della Commissione, del 27 ottobre
2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei
posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2016) 6835] (Testo rilevante ai fini del SEE)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1917&from=IT
•
La Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU L 190 del
12.7.2006 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013R(07)&from=IT
• Nella GU UE L 299 del 5.11.2016 è stato pubblicato :
•
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4
novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di
navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai
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sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=IT
• Nella GU UE L 301 del 9.11.2016 sono stati pubblicati :
•
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1956 della Commissione, del 4
novembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1956&from=IT
•
il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1958 della Commissione, del 4
novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1958&from=IT
• Nella GU UE L 303 del 10.11.2016 è stata pubblicata :
•
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1962 della Commissione, del 7
novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1962&from=IT
• Nella GU UE L 304 dell’11.11.2016 è stata pubblicata :
•
La Decisione (UE) 2016/1970 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla
firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1970&from=IT
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• Nella GU UE C 415 dell’11.11.2016 è stata pubblicata :
•
La Modifica alle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione
europea
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1111(02)&from=IT
• Nella GU UE L 305 del 12.11.2016 è stato pubblicato :
•
Il Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi
senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a
sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della
Repubblica popolare cinese
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1977&from=IT
• Nella GU UE C 418 del 12.11.2016 è stato pubblicato :
•
La Avviso di scadenza di alcune misure antidumping
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_418_R_0003&from=IT
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