L`ORDINAMENTO FRANCESE

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L`ORDINAMENTO FRANCESE
L’ORDINAMENTO FRANCESE
1. La disciplina dell’assegno (“cheque”) e quella delle cambiali (“effets de change”) trovano
la loro fonte in due distinti riferimenti normativi. Le regole dell’assegno sono contenute nel
codice monetario e finanziario (art.131- 1 a 131-88), il disposto normativo della cambiale
rientra invece tra le norme del codice di commercio (art. 511-1 a 511-81). Al pari
dell’ordinamento italiano, la legge francese riconosce due tipologie di cambiali, la cambiale
tratta (“lettre de change”) ed il pagherò (“billet à l’ordre”). Per ciò che attiene all’assegno, la
tipologia più comune è l’assegno bancario.
2. La natura giuridica dell’assegno viene assai discussa in dottrina. Pur non contestandosi il
fatto che esso appartenga ai titoli negoziabili, non è affatto univoca l’opinione sull’autonomia
dell’assegno rispetto alla cambiale. Resta che la problematica non riveste alcun effetto sulla
pratica.
Ciò che rileva invece è che l’assegno non dispone di per sé la qualità di titolo commerciale,
ossia esso ha carattere civile o commerciale secondo la natura intrinseca del credito. Si può
comprendere l’importanza della questione se si considera che la procedura civile annovera la
giurisdizione commerciale e quella civile. L’asssunto generale prevede che la prima sia
competente nei rapporti tra commercianti (incluse le società). Nonostante la “neutralità”
dell’assegno, la giurisdizione commerciale è competente in presenza di sottoscrizioni di
commerciali e non (art. L 411-5 del codice dell’organizzazione giudiziaria).
La stessa regola vale per il pagherò che non è, al pari dell’assegno, un titolo commerciale.
Per quanto invece attiene alla cambiale tratta, essa è considerata un atto commerciale per la
forma (art. L 110-1, 10° de codice di commercio). Ne consegue che, qualunque sia la qualità
professione del sottoscrittore, il contenzioso viene devoluto alla competenza del tribunale di
commercio.
3. Nell’ordinamento francese, il pagherò raffigura tra i “negotiable instruments”, in quanto
permette di estinguere il credito per effetto del pagamento. Per quanto concerne l’assegno
viene considerato come strumento di pagamento.
4. I presupposti dell’assegno sono la data, l’ammontare, la firma del titolare del conto
corrente. E’ bene evidenziare che la sottoscrizione deve essere manuscritta mentre il nome e
l’indirizzo sono di norma prestampati sull’assegno. L’ammontare in lettere non deve
necessariamente comparire ma, in caso di assenza, l’assegno risulta maggiormente falsiicabile
(per una illustrazione giurisprudenziale Com. 17 ottobre 2007). Inoltre se c’è una chiffra in
lettere diversa è quest’ultimà che prevale.
5. L’assegno e la cambiale non costituiscono di per sé titoli esecutivi. Soltanto qualora
l’assegno fosse insoluto e la cambiale accettata, il titolare potrà procedere all’esecuzione
forzata.
6. Il luogo di emissione determina la durata della validità dell’assegno. Il pagamento può
essere negato trascorso il termine di un anno e otto giorni, se l’emissione è avvenuta in
Francia, un anno e venti giorni oppure un anno e settanta giorni, se l’emissione è avvenuta
rispettivamente in Europa o in un altro continente.
7. E’ consentita l’emissione di un assegno postdatato. Ai sensi dell’articolo L 131-31 CMF,
secondo comma, “l’assegno presentato al fine della riscossione anteriormente alla data di
emissione può essere riscosso il giorno della presentazione”.
8. La cambiale e l’assegno sono carratterizzati dall’astrattezza e dall’autonomia essendo
indipendenti dalla situazione giuridica che li ha posti in essere.
Per quanto concerne l’assegno, tale principio emerge nella regola dettata dal’articolo L 13125 CMF, nella misura in cui sono inopponibili le eccezioni fondate sui rapporti personali tra
l’emissario, il beneficiario ed il detentore, salvo l’ipotesi in cui il detentore abbia agito con
dolo a danno del debitore.
9.La cambiale tratta si può trasferire mediante girata (“endossement”). L’assegno si può in
principio girare (art. L. 131-16 CMF). L’assegno ordinario non è trasferibile.
10. L’assegno all’ordine di un nominativo viene girato unicamente al momento della
presentazione alla banca, il beneficiario lo gira soltanto al momento della presentazione alla
banca.
Per quanto attiene la cambiale, la girata comporta la trasmissione di ogni diritto derivato dallo
strumento (art. L 511-9 C.Com).
Se la girata non comporta alcun nominativo, il benificiario potrà inserire il proprio nome o
quello di un’altra persona, procedere ad un’altra girata, consegnare lo strumento a terzi senza
alcuna compilazione.
11.Gli assegni bancari: 1) l’assegno certificato (“certifié”) con cui la banca certifica la
presenza dell’ammontare ivi riportato; 2) l’assegno vistato(“visé”) con cui la banca certifica la
presenza dell’ammontare ivi riportato al momento dell’emissione; 3) l’assegno riscossione
(“retrait”), con cui si consente la riscossione di denaro contante allo sportello della banca;
l’assegno non trasferibile (“barré”) che può essere riscosso alla banca; 4) l’assegno viaggio
(“voyage”) il cui ammontare viene precedentemente impresso.
12. L’assegno può essere intitolato ad una persona determinata oppure emesso all’ordine.
13. E’ consentito l’utilizzo dell’assegno non trasferibile la cui disciplina è contenuta all’art.
131-44 ss CMF.
14 Ai sensi dell’art. L 131-32 CMF l’assegno deve essere presentato nel termine di otto giorni
se emesso in Francia. Qualora fosse stato emesso in Europa o in altro continento, deve essere
presentato rispettivamente entro venti o settanta giorni.
Per la cambiale, il possessore deve presentare la cambiale il giorno prestabilito ed in ogni caso
entro i due giorni feriali che seguono (L. 511-26 C. com).
15. E’ consentita l’opposizione al pagamento limitatamente ad alcuni casi. Ai sensi
dell’articolo L. 131-35 l’opposizione è ammessa soltanto in caso di smarrimento, furto,
utilizzo fraudolento, procedura fallimentare o liquidazione giudiziale. L’emissario deve
confermare l’opposizione per iscritto.
Per quanto concerne la cambiale, l’opposizione è ammessa soltanto per smarrimento oppure
in caso di procedura fallimentare o liquidazione giudiziale (art. L. 511-30 Ccom).
16.Il protesto è un atto autentico che viene redatto lo stesso giorno fissato per la presentazione
o quello successivo. I Notai e gli Ufficiali Giudiziari sono persone abilitate a levare il
protesto. Il rifiuto di accettazione oppure il mancato pagamento costituiscono le condizioni
necessarie e sufficienti per levare il protesto. Elevato il protesto, il pubblico ufficiale dispone
di quindici giorni per iscrivere il protesto al Tribunale di Commercio. Il protesto comporta i
costi della procedura. Nell’ipotesi in cui la cambiale sia stipulata con la formula “ retour sans
frais” oppure “sans protêt”, il detentore è tenuto alla presentazione del titolo ma non al
protesto.
17. L’azione di regresso nei confronti dei giranti è disciplinata dall’art. 511-38 C.Com. e
seguenti per quanto attiene la cambiale e l’art. 131-46 C.M.F. relativamente all’assegno.
L’azione, che ha valore di chiamata in garanzia, può essere dedotta alla scadenza in assenza di
pagamento. In alternativa può avvenire prima della data della scadenza in caso di rifiuto,
anche parziale del pagamento da parte del debitore oppure lo stato di fallimento e/o
liquidazione giudiziale dello stesso. In materia di cambiale, persone chiamate in garanzia
dispongono di tre giorni per richiedere la proroga del pagamento nanti al Tribunale di
Commercio. Il mancato pagamento viene certificato con il protesto.
18. L’assegno, accreditato “salvo buon fine”, si considera pagato dopo circa 15 giorni.
19. Nel caso in cui l’assegno torni insoluto, l’istituto di credito fornisce gratuitamente un
certificato alla seconda presentazione dell’assegno.
20. In caso di assegno insoluto il creditore può rivolgersi ad un avvocato che ricorrerà in sede
civile con una procedura agevolata. La notifica del certificato di mancato pagamento ha
valore di precetto. Pertanto se il debitore non comunica l’avvenuto pagamento all’ufficiale
giudiziario, questo fornisce il titolo esecutivo necessario al creditore per mettere in atto la
procedura esecutiva.
21. Dall’entrata in vigore della legge del 30 novembre 1991, 1’emissione di assegni « a
vuoto » non costituisce una fattispecie penalmente rilevante, salvo che non sia raffigurabile il
reato di truffa ex art. 313-1 C.pen. Permane inoltre la responsabilità penale per la
falsificazione o contraffazione di assegno.
22. L’ordinamento prevede due ordini di divieto all’emissioni di assegni. In primo luogo
esiste una procedura automatica avviata dall’istituto di credito (L 131-73 C.M.F.), quindi
esiste un’interdizione, fino a cinque anni, pronunciata dal giudice a titolo di pena accessoria
se configurato il reato di falsificazione o contraffazione di assegno (art. 163-6 C.M.F.)
23. Gli assegni vengono di norma emessi su carnet di 30 o 60 assegni. Gli assegni ivi
contenuti solitamente non possono essere girati e non vengono pagati in denaro contante allo
sportello.
24. L’international money order è una pratica ammessa in Francia. Il costo varia tra 7/8 € e
20/30 €. I costi si riferiscono secondo l’ammontare trasferito.
25 L’international money order si può assimilare ad un titolo protetto, e come tale definitivo e
liberatorio, in quanto l’importo viene versato al momento della richiesta.
26. L’ordinamento prevede la figura dell’avvallo, con la quale il garante è tenuto a risponde in
solido nei confronti del detentore del titolo cambiario (L. 511-21 comma 7).
27 Al fine del rilascio di certificazione attestante il mancato pagamento per insolvenza, è
necessaria una seconda presentazione (nella giurisprudenza Com. 21 ottobre 1997).
28. In caso di assegno straniero, si rileva che l’istituto di credito è tenuto al pagamento
dell’assegno salvo buon fine.
Maître Jérôme Zuccarelli
Avocat
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